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               Sulla legittimitą della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale
 
1. Cass. pen. sez. VI, 11 maggio 1993 n. 4814.
Pres. Di Gennaro, est. Pisanti, imp. A.
2. Cass. pen. sez. VI, 20 maggio 1993 n. 5222.
Pres. Aliano, est. Maffei, imp. B.
 
                                     I
 
Cass. pen. sez. VI, 11 maggio 1993 n. 4814.
Pres. Di Gennaro, est. Pisanti, imp. A.
 
Il componente di un consiglio di circolo scolastico esercita
funzioni pubbliche soltanto nella forma collegiale e in seno
all'organo collegiale, le cui riunioni devono aver luogo per legge
sempre in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. E' pertanto
irrilevante la qualita' di componente di consiglio di circolo per
legittimare l'accesso nell'edificio scolastico in orario di lezioni e
ritenere la sussistenza dell'esimente dell'atto arbitrario per l'atto
compiuto da una bidella che, uniformandosi alle direttive del
direttore, impedisce l'accesso nei locali scolastici al componente del
consiglio di circolo che pretenda di entrarvi per motivi
extrascolastici.
Per la configurabilita' dell'esimente dell'art. 4 d.l.lgt. n.
288/1944 e' necessario che il comportamento del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di pubblico servizio sia non solo illegittimo, ma
arbitrario, e cioe' esercitato esorbitando, per spirito di prepotenza,
di vessazione o altri scopi consimili, dai limiti delle sue
attribuzioni.
 
I
    (Omissis).
                                    Fatto e diritto
A.G., consigliere di circolo scolastico presso la scuola
elementare di MMM veniva citato a giudizio dal pretore di Sorrento per
rispondere dei reati di cui agli artt. 336 e 582 c. p. (capo A, B) per
aver usato violenza e cagionato lesioni alla bidella di detta scuola,
E.G., per costringerla a fare un atto contrario al suo servizio.
Secondo l'accusa, il giorno 23.11.1989, nella tarda mattinata ma
durante l'orario delle lezioni, l'A. si era presentato davanti il
portone della scuola per consegnare del caffe' in bottiglietta ad
alcuni operai che lavoravano nel giardino retrostante; la bidella,
affermando che in virtu' di specifiche direttive non poteva consentire
ad alcuno di entrare nella scuola se non per motivi scolastici, gli
aveva sbarrato il passo ed aveva mantenuto fermo il diniego di
ingresso anche quando, avendo chiesto l' A. di parlare con il
direttore, questi aveva fatto sapere di non poterlo ricevere. L'A.,
brandendo l'ombrello, aveva allora cercato di farsi largo con la forza
ed afferrare alla gola la bidella, cagionandole una contusione al
collo.
Con sentenza in data 19-6-1991, pronunciata in contraddittorio
con la querelante E., che si era costituita parte civile, il pretore
degradava le lesioni in percosse (art. 581 c. p.) ritenendole
assorbite nella violenza di cui all'art. 336 e, quanto a quest'ultimo
reato, rilevato che la bidella non solo aveva usato modi incivili e
sconvenienti, ma aveva illegittimamente impedito l'accesso a persona
che era rivestita di incarichi elettivi nell'ambito della stessa
scuola e che aveva anche un motivo plausibile per entrare, assolveva
l'imputato in applicazione della speciale causa di giustificazione di
cui all'art. 4 del d.l.lgt. 14-9-1944 n. 288.
Su impugnazione del PM presso la Pretura e del P.G., la Corte di
appello di Napoli, con sentenza in data 3 marzo 1992, ritenuto
legittimo il comportamento della bidella, per essersi attenuta alle
disposizioni impartitele e, per contro, arbitraria la pretesa
dell'imputato in quanto avulsa dall'incarico ricoperto, riformava
totalmente la sentenza del primo giudice, condannando l'appellato,
previa unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, a
mesi 7 di reclusione ed al risarcimento dei danni verso la parte
civile.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione
l'A., denunciando l'erronea applicazione della legge penale e mancanza
di motivazione:
- sotto il primo profilo perche' la sentenza impugnata non avrebbe
considerato, nel giudicare legittimo il comportamento della E., che la
richiesta di accesso nella scuola da lui alla stessa rivolta per
raggiungere gli operai, aveva attinenza con le sue funzioni di
consigliere di circolo e non interferiva con l'attivita' didattica;
- sotto il secondo aspetto perche' non sarebbe stato considerato che
egli, avendo in una mano una bottiglia con caffe' e nell'altra
l'ombrello, non poteva afferrare e stringere il collo
dell'antagonista, ma era stato da costei aggredito anche con schiaffi,
donde l'arbitrarieta', sotto entrambi i profili, della condotta della
presunta parte offesa e l'assenza di dolo nei due reati a lui
contestati.
Il ricorso non e' meritevole di accoglimento.
Con esso il ricorrente ritorna a proporre la questione
dell'applicabilita' dell'esimente dell'art. 4 d.l.lgt. citato
insistendo nel ribadire, da un lato, la legittimita' della sua pretesa
di incontrarsi con gli operai e quindi di entrare nella scuola, e,
dall'altro, l'illegittimita' del contegno della bidella per essere
stata costei ad apprenderlo e quindi a rendersi responsabile di fatto
illecito.
Senonche', quanto a questo secondo aspetto, e' subito da
osservare che la sentenza impugnata ha ricostruito lo svolgimento del
fatto nei limiti succintamente esposti in narrativa: si e' richiamata
all'uopo anche alla testimonianza dell'alunna M.L. per collocare -
come del resto aveva gia' fatto il pretore - la reazione manesca della
bidella alla fase successiva alla violenza dalla medesima subita ad
opera del ricorrente che si era intanto liberato di ombrello e
bottiglietta. Cosicche' non e' consentita in questa sede una
ricostruzione dell'episodio diversa da quella operata dal giudice di
merito con motivazione esauriente e logica.
Quanto al primo punto e' appena il caso di ribadire che non solo
il componente di un consiglio di circolo esercita funzioni pubbliche
soltanto nella forma collegiale e in seno all'organo collegiale le cui
riunioni devono peraltro aver luogo per legge sempre in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni (cfr. per la scuola elementare
artt. 5 e 6 d.p.r. 31-5-1974 n. 416) ma, come esattamente rilevato
dal giudice di appello, il motivo per cui il ricorrente pretendeva di
entrare nella scuola (offrire del caffe' agli operai) non aveva punto
attinenza con dette funzioni pubbliche e non gli consentiva di aver
ragione ad ogni costo della bidella che si uniformava alla disciplina
scolastica ed alle direttive del direttore. E tutto cio'
indipendentemente dalla considerazione, rimarcata ad abundantiam dal
giudice di merito, secondo cui per la configurabilita' dell'esimente
dell'art. 4 e' necessario che il comportamento del pubblico ufficiale
o dell'incaricato di pubblico servizio sia non solo illegittimo ma
arbitrario, e cioe' esercitato esorbitando per spirito di prepotenza,
di vessazione o altri scopi consimili, dai limiti delle sue
attribuzioni.
Nel confermare la qualificazione giuridica del reato ritenuto in
sentenza, mette conto infine aggiungere con riferimento al nuovo testo
dell'art. 358 comma 2 c. p. per il quale gli addetti a mansioni
d'ordine e meramente materiali non sono piu' da considerare incaricati
di pubblico servizio agli effetti della legge penale, che il bidello
di scuola elementare, accanto a prestazioni a carattere prettamente
materiale che sono la maggioranza (quotidiana pulizia delle aule,
riordino e manutenzione dei locali scolastici ed assistenza ai
movimenti di suppellettili all'interno della scuola, manovra di
ascensori o montacarichi etc.) svolgono anche mansioni di vigilanza,
sorveglianza degli alunni, guardiani'a e custodia dei locali che non
si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale ma
che, implicando conoscenza ed applicazione delle relative normative
scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti
collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche
devolute ai capi d'istituto ed agli insegnanti in materia di
sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica (cfr.
art. 7 d.p.r. 31-5-1974 n. 420 sul personale ausiliario; alleg. A
d.p.r. 25-6-1983 n. 347 sugli operatori della terza qualifica
funzionale). Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai
bidelli la qualifica di incaricati di pubblico servizio , e, poiche'
con tale servizio interferisce l'illecito commesso dal ricorrente,
bene e' stata applicata per il capo "A" la figura giuridica dell'art.
336 c. p., in luogo di altra minore diversamente configurabile.
Il ricorso va pertanto respinto con le conseguenze di legge.
(Omissis).
 
 
                                        II
 
Cass. pen. sez. VI, 20 maggio 1993 n. 5222.
Pres. Aliano, est. Maffei, imp. B.
 
La macroscopica sproporzione della reazione agli atti arbitrari
del pubblico ufficiale esclude la concorrenza della causa di non
punibilita' di cui all'art. 4 d.l.lgt. 14 settembre 1944 n. 288.
Infatti, perche' tale norma possa trovare applicazione, occorre che le
azioni, che potrebbero integrare i reati in essa indicati, dipendano,
in termini di causalita' e di proporzionalita', dagli atti arbitrari
posti in essere dal pubblico ufficiale. Diversamente verrebbe
disatteso il principio piu' generale del ristabilimento
dell'equilibrio giuridico, in quanto, anziche' giustificare in via
eccezionale, il ripristino di una situazione alterata dall'arbitrio
dell'autorita', si consentirebbero, attraverso il riconoscimento di
cause di non punibilita', reazioni altrettanto arbitrarie, proprio
perche' sproporzionate.
 
(d.l.lgt. 14 settembre 1944 n. 288, art. 4).
 
   (Omissis).
                                        Fatto e diritto
Con sentenza del 16 luglio 1991, il pretore di Ravenna condannava
M.B. a pena, ritenuta di giustizia, per il "delitto p. e p. dall'art.
337 c. p. , perche', mediante violenza, consistita nell'afferrare il
brig. G.T. dei carabinieri di CCC per il collo e nello scaraventarlo
contro un albero, procurandogli nell'occorso lesioni guaribili in
giorni tre, e minacce, consistite nel proferire all'indirizzo del
medesimo e di altro carabiniere intervenuto, frasi del tipo: "pezzi di
m... , che c... volete, vi rompo il c..." , si opponeva al pubblico
ufficiale brig. G.T. mentre procedeva ad un controllo di polizia
previa esibizione della paletta di ordinanza per intimare l'alt e del
tesserino di riconoscimento e, pertanto, mentre stava compiendo un
atto del proprio ufficio.
Sul gravame dell'imputato la Corte di appello di Bologna ha
confermato la sentenza di primo grado il 25 giugno 1992.
Il B. ricorre per cassazione denunciando:
a) nullita' della notifica del decreto di citazione per il giudizio di
appello;
b) erronea applicazione dell'art. 337 c. p.;
c) inosservanza degli artt. 62 e 62-bis c. p.;
d) mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Osserva la Corte che il ricorso e' infondato.
Invero, il decreto di citazione per il dibattimento risulta
notificato ritualmente nel domicilio dichiarato. Ne' assume alcuna
rilevanza l'impossibilita' - peraltro dedotta, ma non provata- di
avere conoscenza dell'atto per effetto dell'arresto, giacche' nessuna
influenza avrebbe avuto tale evento se il B. ne avesse dato notizia
all'autorita' giudiziaria, in adempimento dell'obbligo sancito dal
primo comma dell'art. 161 c.p.p.
D'altronde, il giudice di appello non avrebbe potuto avere
conoscenza dell'avvenuto arresto se non dalla prescritta dichiarazione
dello stesso imputato. Non si riscontra, quindi, la dedotta violazione
dell'art. 156 c.p.p., poiche' questa norma postula che lo stato di
detenzione dell'imputato risulti gia' dagli atti (Cass. sez. II, 14
novembre 1988 n. 10955, Ferri; sez. II, 17 ottobre 1981 n. 9119,
Giunco).
Per quanto concerne la penale responsabilita' del ricorrente,
giova porre in rilievo che l'elemento materiale del delitto di
resistenza e' stato motivatamente ravvisato, dai giudici di merito,
nel comportamento del B.. Essi hanno anche evidenziato che nessuna
provocazione vi era stata da parte del brigadiere T., e che, a tutto
concedere, la sua plateale reazione sarebbe stata comunque
ingiustificabile, perche' assolutamente sproporzionata. Orbene, questa
macroscopica sproporzione, secondo l'orientamento prevalente di questa
Corte, esclude la concorrenza della causa di non punibilita' di cui
all'art. 4 d.l.lgt. 14-9-1944 n. 288. Infatti, perche' possa trovare
applicazione questa norma occorre che le azioni, che potrebbero
integrare i reati in essa indicati, dipendano, in termini di
causalita' a di proporzionalita', dagli atti arbitrari posti in essere
dal pubblico ufficiale. Diversamente, verrebbe disatteso il principio
piu' generale del ristabilimento dell'equilibrio giuridico, in quanto,
anziche' giustificare, in via del tutto eccezionale, il ripristino di
una situazione alterata dall'arbitrio dell'autorita', si
consentirebbero, attraverso il riconoscimento di cause di non
punibilita', reazioni altrettanto arbitrarie, proprio perche'
sproporzionate (Cass. sez. VI, 21. 11. 1986 n. 13007, Fiorillo; sez.
VI, 7. 10. 1986 n. 10505, Riccio).
Con riguardo, poi, all'elemento soggettivo, e' appena il caso di
notare che la volonta' di usare violenza al T. per opporsi al
compimento da parte di lui, di un preciso dovere di ufficio, emerge
chiaramente da ambedue le sentenze di merito, e specialmente da quella
di primo grado.
Per quanto attiene alle attenuanti generiche, bisogna ricordare
che esse sono state denegate non solo, e non tanto, per i precedenti
penali dell'imputato, ma anche, e soprattutto, per l'oggettiva
gravita' del fatto, caratterizzato da circostanze e modalita'
considerate rivelatrici di "protervia".
Infine il beneficio della sospensione condizionale della pena non
e' stato chiesto ne' con i motivi di gravame, ne' durante il
dibattimento di appello, per cui non sussiste alcuna carenza di
motivazione in argomento.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente va
condannato a pagare le spese processuali e a versare, alla Cassa delle
ammende, una somma che stimasi equo fissare in lire un milione.
(Omissis).