(Discorso tenuto dal
prof. Giuliano VASSALLI alla cerimonia commemorativa del prof. Dario Santamaria,
presso la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Napoli "Federico II" il
23 ottobre 1982).
La sera della prima domenica di quest'anno una ben triste notizia
corse sui fili dei telefoni
amici per tutta Italia e fu ritrasmessa ad altri amici nel giorno successivo, tutti
lasciando
nella costernazione e in quella specie di incredulita' che si accompagna a questi
eventi:
il professore Dario Santamaria si era improvvisamente spento nella stanza da letto della
sua casa di Napoli nella notte tra il 2 ed il 3 gennaio, dopo essersi ritirato senza
accusare
altro che uno di quei modesti disturbi di stanchezza che varie volte lo avevano colpito
nel corso della sua vita sin' dagli anni giovanili.
L'incredulita' era dovuta al fatto che egli era nel fiore degli anni
e nel pieno sviluppo della sua attivita', quando nulla lasciava presentire non dico la
fine ma una seria malattia.
La costernazione si legava al pensiero dei suoi congiunti a lui cosi'
affettuosamente affiancati
in ogni momento della vita e da lui tanto profondamente amati; ma anche al senso di
smarrimento
degli allievi, dei colleghi, degli amici che tante attenzioni erano abituati a ricevere
dalla sua premura
e dalla sua umanita' impareggiabili e che tanto si attendevano ancora da lui.
A cio' si univa, in tutti, l'amarezza per la repentinita' quasi
assurda e la solitudine del distacco,
per non essere stati posti in grado, nessuno, neanche il fratello Roberto, che viveva
nella sua
stessa casa, di tentare qualche cosa per lui.
D'altra parte anche la sua dipartita appariva in certo qual modo
coerente con quello che era
stato il suo stile di vita: affabile e pronto con tutti, dette e dava ogni giorno
moltissimo, sempre
con alta dignita' e signorilita' immensa, dei tesori della sua intelligenza e del suo
animo nobilissimo,
ma non voleva recar mai disturbo ad alcuno e nulla chiedeva mai per se stesso.
Cosi' lo ricorderanno sempre gli amici, che aveva molti ed
affezionati non solo in Napoli, ma per ogni parte d'Italia e fuori, cosi' continueranno a
piangerlo i fratelli Leonida e Roberto, l'amatissima sorella Rita, il cognato e la
cognata, il nipote e le nipotine, su cui egli riversava gli affetti piu' teneri
e riservati, la dolcezza dello zio affettuoso e premuroso, la serenita' illuminante dei
fratello prodigo
di consiglio, di aiuto, di guida.
Questo amore di Dario per la sua famiglia non potrebbe non esser
menzionato all'inizio di
qualsiasi tentativo di farne rivivere l'amata figura, perche' fu in lui veramente
trainante ed essenziale,
dal primo all'ultimo giorno.
Anche i suoi libri scientifici ne portano traccia indelebile, dal
primo, quello sulle "Prospettive
del concetto finalistico di azione", dedicato ai due genitori, il padre Mario, e la
madre Maria
Concetta ("due creature dolcissime - egli ricordava al termine della prefazione -
che la morte ha strappato prima del tempo ai loro quattro figli"), al secondo (quello
sulla "Dottrina delle esimenti") dedicato alla sua piccola nipotina Cristina
"nel rimpianto di una luce vita amaramente spenta nella
sua aurora".
Ne' a questi accenni avrebbe potuto sottrarsi chi vi parla, che,
nella signorile riservatezza
con cui Dario Santamaria era solito comportarsi ed esprimersi, fu piu' volte
interlocutore di
quei sentimenti, di quelle ansie, di quei ricordi e di quei dolori che indubbiamente
contribuirono a completare quella personalita' cosi' ricca di consapevolezza e di amor del
prossimo, che oggi noi siamo qui a commemorare e che sempre rimpiangeremo.
Il ricordo di quella consuetudine mi riporta ai miei anni di Napoli,
quelli che vanno dal 1956 al
1960 e che coincisero con gli anni della meritata ascesa universitaria di Dario
Santamaria.
E' appunto in virtu' di quella mia esperienza universitaria
napoletana, oramai indietro nel tempo,
ma pur cosi' viva e forte nel mio ricordo e nel moltissimo che ne ho ricevuto, che
i carissimi amici
e colleghi Enrico Contieri, Antonio Pecoraro Albani e Vincenzo Patalano hanno voluto
delegarmi l'onore ed onere odierni e che la Facolta' di Giurisprudenza, auspice il suo
preside e carissimo
collega anche di quei tempi, Antonio Guarino, ha voluto invitarmi ad essere tra voi
oggi; cosi'
come vi fui in quegli anni che con altri metri dovrebbero sembrare lontani, come vi fui
in piu' circostanze nei decenni successivi, e come ancora, e con tanto acerbo dolore, vi
fui in quella tristissima mattina del 5 gennaio nella chiesa di San Pasquale a Chiaia,
quando demmo
l'addio alle spoglie mortali di Dario, ed Antonio Guarino, appunto, ne ricordo' in modo
elevato
e nutrito dall'esperienza di molti anni di colleganza, l'opera veramente eccelsa per la
scienza e per
la scuola.
Dario Santamaria era nato ad Alvignano in provincia di Caserta da una
illustre ed antica famiglia.
Il padre, ufficiale dei carabinieri, aveva fatto una rapida e
brillante carriera distinguendosi per equilibrio e rettitudine in vari incarichi di
responsabilita' a Roma, Avellino, Firenze e Messina.
Pluridecorato ed invalido della prima guerra mondiale fu tuttavia
avversato dal regime, che allo scoppio della guerra del 1940 lo esonero' da ogni incarico
mantenendolo fuori servizio
nonostante il grado di generale gia' da tempo conseguito.
Riammesso in servizio nel 1944, il generale Santamaria fu destinato
al comando della Divisione
di Napoli che tenne onoratamente fino al collocamento in pensione.
Sua moglie, la signora Maria Concetta Greco, discendente da nobile
famiglia di Piedimonte
Matese, donna di grande ingegno, educatrice attenta ed amorosa dei quattro figli, viene
ancora
oggi ricordata in Alvignano e nei centri vicini come persona profondamente generosa.
Dario Santamaria aveva seguito con i suoi studi le sedi del padre:
aveva studiato prima a
Firenze e poi a Messina, dove frequento' il ginnasio, conseguendo poi la maturita'
classica al Liceo Sannazzaro di Napoli. Fu nel corso degli studi liceali che egli attinse
quella vasta cultura filosofica, letteraria ed umanistica che costitui' la premessa dei
futuri suoi studi giuridici.
Votato sin dalla piu' giovane eta' agli studi ed all'insegnamento
come gli insigni suoi germani,
onore e vanto dell'Universita' italiana (Leonida, professore nella Facolta' Medica di
Pavia e
Roberto in quella di Napoli), come la sorella signora Rita Cioffi, primario di altissimo
valore professionale (sposata a sua volta ad un insigne universitario), Dario Santamaria
si laureo' nella Facolta' di Giurisprudenza di questo Ateneo nel luglio dei 1947 con una
dissertazione sul dolo
Questi, pur essendo quel maestro severo che tutti abbiamo conosciuto,
riconobbe subito le eccezionali attitudini del giovane studioso e lo nomino' suo
assistente, utilizzandone per
alcuni anni gli apporti nella ricerca e nella didattica; ma anche ne incoraggio'
l'aspirazione
a meglio conoscere la cultura universitaria tedesca, a cui per tanta parte e' debitrice
la scienza penalistica del nostro Paese.
Ed infatti Santamaria, vincitore di una borsa di studio per l'estero,
si reco' nel 1954 in Germania,
per giovarsi dell'insegnamento di Hans Welzel ed ivi strinse rapporti di fervida
amicizia con altri
allievi di Welzel, come Hans Joachim Hirsch e Armin Kaufmann: quest'ultimo, incontrato
da me
poche settimane addietro in Urbino, prega le autorita' accademiche napoletane, e la
famiglia
Santamaria di considerarlo spiritualmente presente a questa celebrazione.
A questo punto e' necessario dire che Santamaria, formatosi alla
scuola di Biagio Petrocelli, del quale fu assistente come poi lo fu con me e, per un anno,
con il caro ed indimenticabile
Remo Pannain, ebbe in realta' un solo vero maestro, Hans Welzel.
"Il mio maestro Hans Welzel", dira' non senza una venatura
d'orgoglio egli stesso nella bella relazione di sintesi "Persona umana e processo
penale", tenuta ad un convegno del 1975 ad
Ariano Irpino e che il professar Elio Palombi, che ebbe a curarne l'edizione, ha voluto
farmi
avere per completare la raccolta degli scritti dell'indimenticabile amico.
Accade a noi giuristi, e forse a tutti gli studiosi che cominciano
presto a cimentarsi con i libri
e con le altrui dottrine, che ognuno resti in certa misura legato, nell'attivita'
scientifica ulteriore, agli insegnamenti ricevuti dai propri maestri; ma e' anche vero,
almeno in parte, che ognuno ha i
maestri che si sceglie.
E Santamaria, soprattutto per quelli che erano i tempi
dell'approfondimento della sua
formazione scientifica, non avrebbe potuto scegliersene uno migliore.
Con Welzel non si trattava soltanto della dottrina finalistica
dell'azione e del concetto
ontologico del reato, che gia' l'avevano reso celebre negli anni precedenti la seconda
guerra
mondiale e ne avevano fatto un caposcuola; dottrine delle quali Santamaria con altri
colleghi
della scuola napoletana si rese sin da quell'epoca attivo cultore e propagatore.
Si trattava, prima ancora, del legame del diritto penale all'etica e
piu' in generale alle matrici filosofiche del diritto, posizioni dal Welzel rivendicate in
vari scritti ma soprattutto nel celebrato
suo volume Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, la cui prima edizione e' del 1951
(serbo
gelosamente una copia della terza, 1960, con una affettuosa dedica dell'autore).
In questo bellissimo libro il penalista tedesco ripercorre le varie
dottrine filosofiche, dai
presocratici ad oggi, per cogliere in esse gli elementi che rendono in definitiva
inseparabili etica
e diritto ed in particolare il significato profondo del ricorrente appello alla
"giustizia materiale"
come base inalienabile d'ogni vero diritto.
Non si tratta di un appello ad un diritto naturale sopraordinato al
positivo, ma piuttosto di una posizione che sotto alcuni aspetti potrebbe avvicinarsi al
"diritto naturale vigente" di un celebrato maestro italiano della stessa epoca.
Per Welzel il legislatore puo' ben prescindere da certe regole
immanenti ed ignorarle, ma non
puo' alterarne il contenuto. Per esempio, non puo' dire di seguire il principio per cui
non v'e' pena senza colpa quando non riconosce efficacia alcuna ad un errore che non
poteva in alcun modo
essere dall'autore evitato: ancorche' possa - e' ovvio - negare questa efficacia. Cosi'
come non puo' mutare, quale che sia la regola seguita nella disciplina positiva di questi
istituti, la natura del tentativo
o quella del concorso criminoso. In questo senso il diritto vero non puo' mai
considerarsi prodotto esclusivo del legislatore.
Dell'opera di quest'ultimo (come di quella del giudice) sono
presupposto e limite invalicabile appunto le sachlogische Strukturen, tanto nel momento
valutativo quanto in quello della disciplina.
Nelle opere, nell'insegnamento, nella stessa vita di Dario Santamaria questa impronta
etica sul diritto restera' sempre vivissima.
La pena, nonostante i suoi adattamenti e temperamenti, visti
soprattutto in nome delle leggi dell'umanita', della proporzione, della riabilitazione,
sara' da lui sempre riguardata, in ultima
analisi, nel suo fondamento etico; e difficilmente lo studioso, pur di fronte a
discipline legali
difformi, si adattera' ad una responsabilita' penale che non sia una responsabilita'
morale.
Anche i valori costituzionali a cui si dimostrera' piu' sensibile,
pur animato come egli fu
sempre da idee progressiste nel campo dei rapporti economici e di lavoro, saranno quelli
dell'umana dignita' e liberta', nel senso di responsabilita' individuale nella societa'
solidarista.
Ed una legge superiore di giustizia sara' da lui sempre avvertita come fondamento primo
del
diritto.
* * *
La produzione scientifica del professore Dario Santamaria si
raccoglie in quattro monografie
ed in una serie numerosa di scritti minori, dedicati le une come gli altri ad argomenti
sia
della parte generale che della parte speciale del diritto penale.
Le prime tre monografie datano degli anni della preparazione al
concorso che lo vide vittorioso, primo nella terna, nell'anno 1961 e sono dedicate alle
Prospettive della dottrina finalistica dell'azione,
ai Lineamenti di una dottrina delle esimenti ed alla Interpretazione e dommatica nella
dottrina
del dolo.
La quarta fu il principale titolo per la promozione a professore
ordinario conseguita nel 1965,
ed e' dedicata al delitto di Interesse privato in atti di ufficio.
La produzione minore e' costante, dall'inizio dell'esperienza
scientifica, fino agli ultimi anni,
pur contrassegnati da un forte impegno didattico e di direzione dell'altrui lavoro, di
guida attenta
e costante allo studio ed alla produzione degli allievi.
Sia consentito, per quanto possa essere consono alla cerimonia
rievocativa odierna, un breve
cenno riassuntivo di queste opere del compianto nostro amico.
La prima monografia, edita dalla Casa Iovene nella collana della
Facolta' e' dedicata ad una esposizione delle linee portanti e delle ragioni della teoria
finalistica dell'azione, che ebbe in Hans Welzel, sin dal 1931 (con lo scritto Kausalitat
und Handlung), ma soprattutto sul finire degli anni Trenta (i celebri Studi sul sistema
del diritto penale sono del 1939) il fondatore ed il maggiore esponente.
Il volume di Dario Santamaria, che vide la luce nell'anno in cui il
suo autore compiva trent'anni
e che e' il frutto di anni di studio intenso ed appassionato, in gran parte condotto in
Germania nel corso di una esperienza di cui ]'Autore rimarra' gratificato per sempre, e'
forse l'opera sua piu' bella
ed in certo senso piu' completa.
Ed infatti, pur avvertendo l'autore all'inizio della prefazione, che
il libro "si limita al problema dell'azione penalmente rilevante, che costituisce il
punto di partenza da cui la dottrina finalistica ha intrapreso una revisione della
concezione del reato", in realta' e' presente in esso una profonda adesione
ideologica e, oserei dire, sentimentale a tutti i presupposti ed al complesso di una
dottrina
che indubbiamente ha rappresentato un fecondo e significativo momento della evoluzione
culturale,
filosofico-giuridica e giuridica di una delle epoche piu' tormentate e difficili della
storia dell'umanita' e del diritto.
Il finalismo di Welzel si inserisce infatti in quel vasto movimento
che per varie vie porto' durante
la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra ad una rivalutazione sia del
diritto naturale
che dell'esperienza giuridica, in contrapposizione - ad un tempo - all'indifferenza per
il diritto
propria di talune scuole filosofiche, al positivismo proprio di alcune scuole giuridiche
ed agli eccessi
di dogmatismo e di formalismo da cui in molte circostanze quest'ultirno indirizzo fu
caratterizzato.
Come e' noto, la direttrice d'attacco della dogmatica penalistica
propria di queste scuole sino
allora dominanti e' per la dottrina finalistica la critica alla cosiddetta concezione
causale dell'azione
e dell'intero reato, concezione della quale si dice (dagli esponenti della dottrina
finalistica) che
avrebbe ridotto, negli studi dei primi decenni del secolo, l'azione al suo lato
meramente oggettivo, confinandola in un arido schema causale dove l'azione dolosa rischia
di confondersi con quella
colposa e dove avviene un inaccettabile smembramento tra il Tatbestand oggettivo (o
fatto materiale tipico) e gli elementi psichici senza dei quali una azione non puo' neppur
concepirsi.
Ed e' su questa direttrice che Santamaria si muove, qualche volta
impietosamente, aderendo
appieno allo schema welzeliano che riporta dolo e colpa, anziche' alla
colpevolezza, all'azione e
che di quest'ultima fa appunto una azione finalisticamente orientata o finalisticamente
dominabile
ed evitabile.
Ma il presupposto ed anzi il punto di partenza della dottrina
finalistica si trovano in un momento ideologicamente precedente a quello della concezione
proposta per l'azione costituente reato.
Esse si trovano nella rivalutazione, come gia' accennato, delle sachlogische
Strukturen, intese
come regole di valore oggettivo nei cui confronti ogni legislatore e' obbligato e che
contro chi
pretenda di violarle si prendono la loro rivincita, o affermandosi nella razionale
interpretazione e
nella pratica applicazione del diritto o travolgendo in una radicale condanna quel
sistema giuridico
che le abbia trascurate.
L'azione finalistica e', in questa prospettiva, appunto l'unica
azione umana conosciuta e razionalmente conoscibile, e ad un tempo l'unica seria base per
una responsabilita' penale, in
quanto conta soltanto l'uomo che sia in grado di prendere in considerazione un
determinato evento
e di regolarne il verificarsi attraverso il cosciente orientamento di fattori causali.
Questo del concetto ontologico del reato e' uno dei passaggi fondamentali che permettono
appunto
di inquadrare la concezione welzeliana nel grande alveo delle dottrine
giusnaturalistiche a
cui Welzel stesso rese omaggio con il suo Naturrecht und
materiale Gerechtigkeit, gia' sopra ricordato.
La monografia di Dario Santamaria sull'azione finalistica e' divisa
in tre parti.
Nella prima, dopo un pregevole excursus di ordine storico- dogmatico
sull'evoluzione del
concetto tradizionale di azione, viene posta in evidenza la necessita' di introdurre,
nella dogmatico dell'azione, gli elementi personali dell'illecito; e si aderisce cosi' al
concetto normativo della colpevolezza. Lo scrittore e' consapevole di trovarsi di fronte
ad una scelta importante per
quanto attiene al metodo della sua esposizione e deliberatamente sceglie di "far
parlare" con le
loro stesse espressioni i giuristi. E nell'ambito di questa scelta di metodo deve
operarne un'altra,
molto difficile e non di rado pesante: la selezione degli autori di cui esporre il
pensiero.
L'una e l'altra si rivelano scelte magistrali perche' permettono di comprendere le
posizioni alle quali
si contrappone la dottrina sostenuta; non solo la concezione belinghiana del Tatbestand
oggettivo,
ma anche altre visioni della sistematica del reato. La seconda parte dell'opera e'
dedicata ad una
esposizione del pensiero welzeliano nella sua globalita', attingendo soprattutto alle
prime opere filosofico-giuridiche di questo insigne studioso, particolarmente a quella
intitolata Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, in cui Welzel non solo
combatte il naturalismo positivistico, ma denuncia anche i limiti della filosofia dei
valori.
Vengono qui ricordate anche alcune fondamentali analisi del nostro
Capograssi, uno dei primi conoscitori di Welzel ed uno dei maestri in senso spirituale di
Santamaria e di tanti altri
giuristi della sua generazione.
Ma debbono essere ricordate come particolarmente felici, oltre che
originali, le ultime pagine
di questa seconda parte dedicata al delitto colposo. Direi che qui si rivelano in alto
grado i tratti di Santamaria giurista, che perviene a darci, con il riferimento
all'evitabilita' dell'evento e pertanto alla
finalistica determinabilita' della condotta, una spiegazione dell'essenza finalistica
dell'atteggiamento colposo piu' convincente di quella che e' dato trovare in altri autori
appartenenti alla medesima scuola.
Nella terza parte del lavoro, Santamaria si sofferma ad illustrare
alcune applicazioni importanti
della dottrina finalistica dell'azione al diritto positivo italiano, in adesione
motivata a talune decisioni giurisprudenziali e con particolare riferimento ai temi del
tentativo e del concorso di persone nel
reato: temi sui quali porteranno poi le loro indagini altri illustri esponenti italiani
dello stesso orientamento scientifico, quali il Latagliata e Carlo Fiore.
Certo e' che dalla pubblicazione di quel volume, che con notevole
coraggio ed indipendenza di giudizio (anche rispetto all'amato suo maestro napoletano
Biagio Petrocelli) egli aveva dedicato a dottrine gia' in Italia acutamente e criticamente
esplorate da scrittori dei calibro di Filippo Grispigni,
di Marcello Gallo e di Pettoello-Mantovani, il giovane assistente dell'Universita' di
Napoli si porra' come capofila della concezione finalistica nel nostro paese, dove la
dottrina stessa ricevera' via via adesioni e simpatie.
Quando, qualche anno dopo. egli sara' primo nella terna dei
professori titolari di diritto penale,
la commissione giudicatrice, della quale ebbi l'onore di far parte, non fara', in fondo
(pur nelle comprensibili difficolta' di quel giudizio tra tanti candidati degnissimi di
alta considerazione) che
prendere atto di questa realta'.
Il volume intitolato "Lineamenti di una dottrina delle
esimenti" (1961), contiene una quasi
completa e generale presa di posizione nella costruzione della teoria generale del
reato. Ed infatti
quella delle cause di esclusione del reato e' e rimane una delle prospettive piu'
valide, in quanto permette di vedere l'intero reato dal suo negativo e di rendersi conto
di una serie di problemi che
visti soltanto in positivo rischierebbero di perdere parte della propria luce.
Santamaria rivendica in quest'opera quello che e' e continua ad
essere dall'inizio alla fine uno dei motivi aspiratori della sua produzione e del suo
insegnamento, il momento interpretativo come compito principale ed inderogabile del
giurista: momento essenziale - egli scrive nella prefazione -
per la costruzione degli istituti giuridici attraverso l'analisi delle norme del diritto
positivo; e
attraverso l'interpretazione del diritto italiano vigente da' il saggio di una originale
ricostruzione del sistema delle esimenti, raggruppando sotto questa nozione, ricevuta
nella prassi giudiziaria e
forense, tutte quelle cause di esclusione della pena che non sono riconducibili ne'
all'esclusione
della imputabilita' ne' alla estinzione del reato o della pena ne' a quelle ipotesi di
non punibilita'
in cui il soggetto realizza una condizione posta dalla legge per interrompere lo
sviluppo di un'azione criminosa o per annullarne le conseguenze nocive.
Tra queste ultime, quando Santamaria scriveva, il diritto italiano
vigente presentava solamente la desistenza volontaria nel tentativo (il recesso attivo
essendo soltanto circostanza
attenuante) e le forme speciali di ravvedimento operoso post delictum:
ritrattazione nella falsa testimonianza, subsequensmatrimonium (abolito
dalla legge 5 agosto 1981 n. 442),
impedimento della fabbricazione di carta moneta falsa, procurato recupero dell'evaso
nella
evasione per colpa.
Oggi vi si potrebbero aggiungere le ipotesi di non punibilita'
previste dalla legge 29 maggio
1982 n. 304 sui pentiti del terrorismo.
Questa enucleazione delle esimenti da tutte le altre circostanze che
pure portano ad una
esclusione della pena, Santamaria opera con stretto e puntuale riferimento alla
disciplina dettata
per l'efficacia dell'errore di fatto dall'art. 59 ult. cpv. del codice Rocce, secondo
cui sono sempre valutate a favore dell'agente le circostanze di esclusione della pena
erroneamente supposte.
Sono esimenti quelle, appunto, a cui questa disciplina e'
applicabile, non lo sono le altre, in cui
non e' configurabile che il soggetto agisca nella convinzione di non commettere un
reato.
(La disciplina dell'errore sulle esimenti viene anche da Santamaria giustamente
collegata all'analoga disciplina dell'errore sul fatto costituente reato).
Nell'ambito poi delle esimenti Santamaria deve necessariamente
distinguere tre categorie dommatiche, che se hanno in comune la rilevanza dell'errore si
diversificano invece
nettamente per altri profili: p. es. per la impedibilita' dell'azione e per le
conseguenze extrapenali.
Le tre categorie sono date dalle cause di giustificazione, dalle
cause di esclusione della
colpevolezza o scusanti, e dai limiti istituzionali della punibilita'. In queste ultime
fanno spicco le
cause di esclusione della punibilita' di determinati delitti patrimoniali commessi
nell'ambito familiare.
Di particolare interesse risultano alcune linee di distinzione tra le
cause di giustificazione e le scusanti, viste come cause di inesigibilita' di un
comportamento diverso (il nostro autore
preferisce dire "non esigibilita' di un comando"), perche' Santamaria separa
la difesa legittima dallo stato di necessita', vedendo in quest'ultimo una scusante
anziche' una causa di giustificazione.
Ma piu' originale e' lo sforzo compiuto dall'autore per individuare
un elemento razionale comune
a tutte le cause di giustificazione. Tale elemento e' quello della necessita' (che il
Santamaria riesce
a cogliere perfino nel fondamento dell'esercizio di un diritto e del consenso
dell'avente diritto),
a cui fa riscontro, come sua derivazione tipica e non eludibile, potrebbe dirsi come suo
specchio,
la proporzione. Centrale resta tuttavia la trattazione della legittima difesa e del
concetto di giustificazione fondato sulla prevalenza oggettiva di uno sull'altro tra i due
interessi in conflitto.
Nel corso dell'interessante disamina che investe tanta parte del
diritto penale vivo e dibattuto, Santamaria ha modo di prendere incidentalmente posizione
su una serie di problemi che nei
decenni successivi qualificata dottrina penalistica scandagliera' con risultati molto
apprezzabili:
cosi' contro l'assolutezza del principio di inescusabilita' dell'ignoranza della legge
penale posto
dall'art. 5 del codice; cosi' sull'adeguatezza sociale, per cui Santamaria si tiene
motivatamente fermo all'originaria visione di tale categoria come problema di azione o di
fatto tipico, e non di causa di
giustificazione; cosi' sull'errore su legge extrapenale che cagiona un errore sul fatto
costitutivo del reato; cosi' sulla exceptio veritatis nei delitti contro l'onore
e sulla efficacia della putativita' quando
si versi in tema di esercizio del diritto di cronaca; cosi' sui significati assunti
dall'espressione "reato"
in diverse disposizioni del codice.
Quest'opera, tanto ricca ed interessante, e' caratterizzata da una
profonda fedelta' agli
insegnamenti del Welzel e d'altri studiosi, ricevuti durante il periodo trascorso
dall'autore in
Germania, ma anche da un attento uso della giurisprudenza italiana nei casi piu'
controversi.
Una grande chiarezza concettuale e di linguaggio raggiunge Santamaria nella terza tra le
monografie sopra citate "Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo",
del 1961.
Due sono i cardini della dottrina ivi esposta: il distacco del dolo
dalla imputabilita' (a cui era in
certa misura legato in una parte della dottrina dell'Ottocento) e dalla stessa
colpevolezza e la
inclusione di esso tra gli elementi del tipo di fatto incriminato, con conseguente sua
riferibilita' alle azioni dei non imputabili come a quelle degli imputabili; e l'adesione
alla teoria dell'evento giuridico
od offesa come oggetto dei dolo: un tema che, come vedremo, sara' da lui successivamente
ripreso.
Due sono i filoni da cui anche questa indagine e' condotta: sul piano
ideologico l'affermazione contro la cosiddetta " etica dell'intenzione" di una
"etica della responsabilita', che rende
l'individuo moralmente responsabile, nonostante le sue migliori intenzioni, per le
conseguenze prevedibili del suo agire; e sul piano metodologico la rivendicazione del
valore
dell'interpretazione e della preminenza e precedenza di essa su qualsiasi costruzione
dommatica.
Accanto a questi tre volumi Dario Santamaria si presento' al concorso che lo vide
vincitore con
alcuni scritti che si sogliono chiamare minori.
Mi sia consentito ricordarne tre perche' giovano a caratterizzare la
figura di questo giurista veramente completo, nutrito di premesse culturali
particolarmente vaste, possessore di un metodo ineccepibile, consapevole dei doveri dello
studioso di fronte all'interpretazione e alla retta
applicazione del diritto.
"Lo stato di necessita' della falsa testimonianza" e' un
tema che lo interesso' piu' di una volta.
Gli sembrava assurda quella giurisprudenza della Cassazione che
riconosce l'esistenza
dell'esimente spettante al prossimi congiunti che vogliono salvare il proprio caro solo
quando essi
non siano stati avvertiti, prima di render la testimonianza, della loro facolta' di
astenersi.
Con una attenta indagine interpretativa Santamaria dimostra che i due
capoversi dell'art. 384 assolvono a due funzioni del tutto diverse ed autonome, si che la
falsa testimonianza e'
sottratta a pena non solo quando il giudice abbia dimenticato di avvertire il teste
della facolta'
di astenersi ma anche quando, avvertito o meno che il teste sia stato, egli abbia agito
per salvare
il proprio congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.
Di maggior spicco lo scritto sull'applicabilita' dell'amnistia al
reato continuato, nel quale
l'autore, alla ricerca d'una soluzione razionale, ha modo di soffermarsi sui rapporti
tra interpretazione
e dommatica e di condannare (era questa una idea-guida del suo insegnamento) la sterile
ed anzi
pericolosa previa ricerca della cosiddetta "natura giuridica" di un istituto
per risolvere i problemi attinenti alla determinazione dell'esatto contenuto di una norma.
Lo studio della storia e di tutto il sistema normativo relativi al
reato continuato lo porta a vedere come emerga in esso un principio di favore che
impedisce alla continuazione di risolversi in uno svantaggio per il reo.
Di qui la reviviscenza dell'autonomia dei singoli reati di fronte
all'amnistia e l'applicabilita' di quest'ultima a ciascuno quando ne ricorrano per ognuno
le condizioni, prescindendosi dal
nesso di continuazione con reati che per ragioni di tempo o d'altro cadono fuori del
provvedimento.
Tesi oramai consolidata, questa volta, anche nella giurisprudenza
della Corte di Cassazione.
Ma sopra ogni altro non posso fare a meno di menzionare, tra quei
lavori del primo decennio
della sua produzione scientifica, la voce "Colpevolezza", redatta su mia
preghiera per la Enciclopedia del Diritto nel 1960.
In venti fitte pagine Santamaria dava alla letteratura penalistica
italiana uno dei suoi prodotti piu'
felici e preziosi.
Eppure quella sintesi veniva quando gia' sul tema esistevano in
Italia sistemazioni aggiornate e profonde, come i volumi di Musotto e di Bellavista, le
sempre illuminanti e coltissime pagine
del Bettiol e soprattutto, piu' recente e da Santamaria profondamente studiato (per
alcuni anni
venne qui adottato anche per gli studenti), l'omonimo volume di Biagio Petrocelli, la
cui
prima edizione e' del 1951.
Ho sempre giudicato felice il modo con cui Santamaria in quella voce
fosse riuscito a
contenere all'essenziale l'immenso materiale che il concetto di colpevolezza come
elemento
soggettivo del reato fornisce allo studioso e come avesse saputo scegliere, per una
breve
esposizione che ha anche l'andamento di una ricostruzione storica, le citazioni piu'
appropriata,
tratte tanto dai giuristi italiani dell'eta' dell'Umanesimo quanto alla dottrina
germanica del primo e
del secondo Novecento.
La concezione psicologica e quella normativa vi trovano tuttora una
descrizione di alto pregio;
e la convinta adesione dell'autore alla concezione normativa nella sua forma estrema e
piu' rigorosa, con il dolo e la colpa sospinti nella dottrina dell'azione, e' presentata
in forma non solo accettabile ma assai utile anche per il lettore meno preparato.
Ne' Santamaria si ferma - e' ovvio - alla puntualizzazione
sistematica.
"La colpevolezza - egli ricorda al termine del primo breve
paragrafo dedicato a questa nozione - prima di essere una categoria dommatica costituisce
un principio di civilta' al quale tendono ad uniformarsi con sempre maggiore aderenza gli
ordinamenti giuridici". Esso si esprime nella regola " nulla poena sine
colpa" e " il concetto tecnico-giuridico di colpevolezza" e' appunto la
traduzione
in nozione dommatica di questo principio.
Divenuto a seguito della vittoria concorsuale professore titolare
nella Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Siena, Santamaria rivolse la sua
attenzione di studioso ad una singolare e
controversa figura di delitto contro la pubblica amministrazione, l'interesse privato in
atti d'ufficio.
Questo studio, pubblicato nel 1965, aveva alla sua origine e nel suo
fine una quantita' di ragioni.
Era il volume che tradizionalmente si prepara per la promozione a
professore ordinario: e Santamaria, che fino ad allora si era prevalentemente cimentato
con i massimi problemi della
parte generale, giustamente avvertiva l'opportunita' di una scelta nella parte speciale
del codice.
Il volume era inoltre destinato ad arricchire una collana di studi penalistici diretta
da Remo Pannain, allora professore di diritto penale in questa Facolta' di Giurisprudenza,
a cui Santamaria, anche a ragione di quella personalita' piena di passione e di fede, si
era particolarmente legato (come del
resto tutti coloro che lavoravano in quegli anni nei settori penalistici di questo
Ateneo).
Di tale collana esso fu infatti la seconda gemma, dopo il volume
sulla desistenza volontaria
di Angelo Raffaele Latagliata, che qui vedo tra noi e a cui indirizzo un saluto molto
affettuoso,
carico di ricordi comuni a noi e all'amico e collega di cui ricordiamo oggi la perdita.
Erano belli quei primi anni Sessanta, che videro la meritata ascesa
sulle cattedre penalistiche
di una seconda ondata (nella prima colloco con Santamaria l'amico carissimo Antonio
Pecoraro-Albani) di studiosi usciti dalla scuola napoletana, tra cui appunto, e al primo
posto, Latagliata.
Tra la cattedra di Napoli, tenuta da Pannain, e quella romana, a cui
ero tanto presto e con pochi meriti arrivato, continuava una felice ed intensa
consuetudine di rapporti, piena di reciproca stima, comprensione e collaborazione,
spezzata purtroppo prematuramente dalla inattesa ed immatura (ma quanto serena!) scomparsa
di Remo Pannain il 14 aprile del 1967.
Ma con questo studio sul reato di cui all'art. 324 (una figura che
Pannain nel suo volume
sui Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione chiamera'
"una delle figure piu' misteriose e difficili del diritto penale"), Santamaria
adempiva ad uno dei preminenti doveri dello studioso del diritto: quello di cercar di
fornire una spiegazione razionale, pur sempre conforme
a legge, di istituti dai contorni problematici e di aiutare l'operatore nella difficile
opera interpretativa.
Eravamo negli anni in cui molte amministrazioni locali, anche tra le
piu' piccole, qualche volta per colpe reali di taluni amministratori, qualche volta per
inesperienze degli stessi o per imprudenze non colpevoli e dovute a superficialita' di
taluni contegni, altre volte ancora senza motivo e solo per
causa di contese politiche, si trovavano esposte ai rigori del processo penale in nome
di
quell'articolo.
Negli stessi anni Carlo Federico Grosso a Torino veniva elaborando
un'ampia monografia
sullo stesso tema, ponendo in rilievo gli eccessi della repressione proprio nelle
piccole
amministrazioni locali, messe qualche volta in difficolta' di funzionamento da
un'interpretazione estensiva che investiva ogni violazione del dovere di astensione e che
anche sotto altri aspetti era
difficilmente accettabile.
Ma l'anno del libro di Santamaria era stato soprattutto l'anno dei
piu' celebri processi nazionali, quello delle'ondate giudiziarie di ritenuta
moralizzazione che avevano investito organismi come
l'Istituto della Sanita' ed il CNEN rasentando la distruzione di pubbliche istituzioni
anche in tutto
cio' che avevano di positivo e di necessario.
In questi processi, non solo aberranti interpretazioni del delitto di
peculato, ma anche una
erronea visione del delitto di interesse privato erano stati gli strumenti degli eccessi
repressivi e
del panico gettato, insieme ad un diffuso sentimento di ingiustizia, in amministrazioni
ed ambienti
meno reprensibili di altri, che invece (come spesso accade) restarono immuni.
La discussione sugli elementi costitutivi di questo reato si era
svolta perfino nell'aula del
Parlamento, nella prima occasione in cui esso si trovo' investito della messa in stato
d'accusa
di ministri durante le legislature repubblicane.
Col suo riuscitissimo studio Santamaria si colloca su una via
mediana: che non e', peraltro,
una via di opportunita' ed ancor meno di compromesso, ma una via di razionale
ricostruzione
della mens legis e di felice collocazione sistematica del reato in questione.
Come egli osserva, nella non facile interpretazione dell'art. 324
bisogna tenersi lontani dai
due opposti eccessi: quello di volerne fare un delitto di danno economico avente per
presupposto
un contrasto di interessi tra amministrazione e pubblico ufficiale e consistente nella
sovrapposizione
dell'interesse privato a quello della pubblica amministrazione; e quello viceversa di
farne un delitto senza aggressione ad un bene giuridico ben determinato, una semplice
violazione di obblighi di
astensione posti da norme extrapenali aventi altre finalita', in definitiva un reato di
mero sospetto.
Santamaria esalta le concezioni ideali della corretta amministrazione, che devono essere
ispirate al massimo rigore per la gestione della cosa pubblica, ma non vuole che queste
pur nobili concezioni attinenti al buon governo, alla moralita', al corretto funzionamento
degli uffici strumentalizzino
la norma penale e ne infrangano i limiti, provocando "il male maggiore - sono sue
parole nella prefazione al libro - che un'ordinata convivenza debba ancor oggi temere: la
violazione del
principio di legalita' dei diritto penale".
La linea mediana propugnata dal Nostro consiste nella enucleazione
del bene tutelato dalla norma incriminatrice: un bene che viene individuato
nell'uguaglianza degli interessi del pubblico ufficiale e degli altri consociati.
E' appunto la consapevole e volontaria violazione di questa posizione
di uguaglianza, il cui
rispetto e mantenimento rappresenta anche un fondamentale interesse di rilievo
costituzionale, che costituisce la condotta punibile propria del delitto. Si tratta
dunque di un
delitto di danno (e percio' di un delitto di cui e' configurabile il tentativo), anche
se non di
danno economico, e di danno effettivo, perche' la violazione dell'uguaglianza deve
essere realizzata perche' il delitto sussista.
In questa chiave trovano soddisfacente spiegazione l'espressione
della legge, che esige che sia "preso" interesse privato in un atto d'ufficio e
trova precisione di contenuti e pratica riferibilita'
alle situazioni concrete quel concetto di strumentalizzazione o " sfruttamento
dell'ufficio" che la
giurisprudenza tante volte ripete per arrivare a presentare in modo convincente questa
incriminazione
e le sue applicazioni.
Si tratta della condotta per effetto della quale il pubblico
ufficiale riesce a realizzare un profitto in maniera diversa e piu' facile di quella in
cui potrebbe realizzarlo se fosse un privato cittadino, si tratta dell'avvalersi dei
poteri relativi all'ufficio per raggiungere un interesse privato in una posizione
di privilegio rispetto a quella di altri.
Rileggendo la scorsa estate queste belle e limpide pagine ho avuto
motivo di ripensare (e questa volta con insanabile rimpianto) al loro autore come ad un
autentico ed illuminato giurista, dotato di grande vigore di ragionamento, di metodo
impeccabile, di umano e giusto equilibrio, che ha dato anche in temi molto controversi
della scienza e della pratica penalistiche un contributo destinato a rimanere.
Naturalmente l'indagine sull'art. 324 non si limita ne'
all'individuazione del bene tutelato e alla correlativa identificazione della condotta
punibile, ne' all'elemento soggettivo dei reato stesso,
colto come sempre con grande finezza e in piena aderenza ai postulati generali
dell'autore; ma si
estende ad altre questioni tuttora estremamente controverse, come quella della
distinzione di tale
delitto da quello di abuso generico di ufficio che immediatamente lo precede nelle
rubriche
del codice e che e' meno gravemente punito; ed investe l'antico problema della natura
personale
o non necessariamente personale dell'interesse la cui presa e' punita nell'art. 324.
Mi piace ricordare che anche Santamaria aderisce qui a quella
posizione minoritaria, seppellita
da fiumi di sentenze contrarie eppure giusta, che e' la concezione di Remo Pannain, di
altro
insigne e carissimo giurista napoletano prematuramente scomparso, Gaetano Foschini, del
Pagliaro e di altri, e che esige nell'art. 324 un interesse personale del pubblico
ufficiale, anche se
colto, come il codice prevede, per interposta persona.
Credo che se la giurisprudenza si e' lasciata sin dall'origine
travolgere dal moto contrario, cio' sia almeno in parte dovuto al fatto che altrimenti
alcuni favoritismi immorali sarebbero rimasti impuniti
o avrebbero richiesto la prova dell'abuso, elemento essenziale dell'art. 323, che
prevede appunto, come elemento di questo minore reato, l'abuso dell'ufficio nell'intento
di procurare ad altri un danno
o un vantaggio; e soprattutto al fatto che nei primi decenni di questo dopoguerra
l'abuso di ufficio,
per la sua non alta pena edittale, finiva per essere il piu' delle volte sepolto dalle
ricorrenti amnistie,
alle quali, viceversa, sistematicamente era sottratto, per l'alta sua pena edittale,
l'interesse privato
in atti d'ufficio.
Alla feconda attivita' scientifica del periodo senese vanno pure
collegati il discorso inaugurale,
del 1965, su " Il fondamento etico della responsabilita' penale" e le
importanti recensioni redatte per
gli "Studi senesi", allora diretti da Domenico Maffei.
Tra queste ultime meritano menzione quelle dedicate ad opere che
investivano temi fondamentali sempre presenti agli interessi spirituali del Nostro amico:
l'opera del Sina sulla storia del
concetto di bene giuridico, quella del Coing su metodi di interpretazione e regole
dell'ermeneutica, quella del Noli sul fondamento etico della pena. Tutte tematiche che si
collegano intimamente nella visione filosofico-giurifica del Santamaria, ispirata:
a) ad una costante rivalutazione - anche nell'interpretazione della legge - (e cosi' mi
sia consentito riassumerlo) della funzione del bene giuridico, un bene tuttavia non
lasciato all'arbitrio del legislatore ma presupponente un dato sostanziale prenormativo,
coincidente con le concezioni di valore dello Stato di cultura;
b) alla fede in un sistema di valori profondamente ancorato ad una morale di contenuti;
e) ad una concezione etica dei fondamento della pena e della responsabilita' penale, mai
peraltro nel senso di un'etica dell'obbedienza bensi' in quello di un'etica di valori
costituenti il contenuto dell'obbedienza.
I concetti, presenti in tutte le opere di Santamaria, caratterizzate
veramente da grande coerenza e costanza, sono riassunti appunto nel menzionato discorso
inaugurale sul fondamento etico della responsabilita' penale; dove egli si riporta agli
approfondimenti che dell'impostazione kantiana sulla
pena aveva dedicato il suo maestro Hans Welzel.
Tale fondamento etico si deve vedere come arricchito di contenuto.
"Non interessa
la disobbedienza all'ordinamento giuridico nel suo contenuto psicologico, ma il
disprezzo dei valori tutelati dall'ordinamento". "Il giudizio di responsabilita'
penale tende a stabilire come l'individuo percepisca i valori e come si comporti di fronte
ad essi in tutte le occasioni della vita" (l'autore si
riferisce qui anche all'art. 133 e alla necessita' di tener conto, nel giudizio concreto
di responsabilita',
di tutti gli elementi in esso menzionati). "Questa ricerca - egli conclude - rende
piu' arduo il compito del giudice, ma ne eleva d'altra parte la dignita' perche'
rappresenta il momento piu' delicato
del suo impegno etico e della sua responsabilita' di fronte ai valori preziosissimi
dell'esattezza della decisione e della giustizia".
Tra gli scritti dell'ultimo quindicennio merita di essere ricordata
l'altra voce dettata da Santamaria
per l'Enciclopedia del Diritto, la voce "Evento". Si tratta di altro
fondamentale tema penalistico, collocato in un punto cruciale dell'intera materia. Anche
qui Santamaria fornisce al lettore un quadro
chiaro e sintetico delle controversie e dei problemi, ma non rinuncia alla critica ed
alla esposizione della propria concezione, che e' quella della decisa adesione alla
concezione giuridica dell'evento come offesa al bene tutelato e come conseguenza
dell'azione e dell'omissione.
La sua critica alla concezione naturalistica (e a bersaglio sceglie
l'esposizione del Manuale dell'Antolisei) e' qualche volta molto forte, anche perche' egli
attribuisce a questa concezione
la finalita' di una riduzione degli spazi assegnati alla importanza e all'estensione del
dolo, dei quale l'evento e' appunto l'oggetto caratteristico; ne' certo saprei aderire io
stesso a tutte le acute osservazioni del valoroso polemista. Tuttavia si debbono
riconoscere a questa perspicua trattazione
il merito di ridurre (anticipando cosi' quella che e' la visione oggi prevalente di
questo problema)
a piu' giuste proporzioni la disputa terminologica ed interpretativa sull'evento e
quello di porre l'accento, al di la' ed al di sopra di ogni dissenso, su quella
rivalutazione del bene giuridico che
e' elemento propulsore essenziale di una sana concezione del diritto penale. Si potrebbe
dire che l'esaltazione della funzione del bene giuridico e quella dell'importanza dei dolo
sono elementi portanti su cui poggia tutta la concezione penalistica del nostro
indimenticabile Amico.
E nessuno potrebbe disconoscere che si tratti di posizioni volte alla
costruzione ed al mantenimento di un diritto altamente giusto e civile.
Ma l'attivita' senza soste di Dario Santamaria fu soprattutto quella
universitaria: intensissima
sempre, dai primi inizi con Biagio Petrocelli e poi al fianco mio e di Pannain, come
assistente e
libero docente in questa Facolta' napoletana, fino ai tempi piu' recenti, quando fu
titolare stimatissimo ed ammirato prima a Siena e poi qui a Napoli, dove tanto
prematuramente l'alto suo insegnamento ebbe fine.
Diro' soltanto che i miei quattro anni di insegnamento a Napoli
(molto impegnato ed impegnativo perche' vi insegnai come unico titolare non solo il
diritto penale ma per due anni anche la procedura) furono per me dominati dalla figura di
Dario Santamaria, insieme a quelle di Antonio Pecoraro-Albani
e degli altri assistenti e cultori valentissimi di queste due materie, Latagliata,
Michele Massa, Carlo Massa, Fiore, Pansini, l'indimenticabile e sempre compianto Mario
Porzio, e al loro non posso non associare il ricordo di valorosi avvocati come Pasquale
Miele e Sergio Pastore, e di quei magistrati, allora giovani ed oggi tutti insigni, che
rispondono ai nomi di Manlio La Rocca, Vittorio Mele, Giuseppe Cortese e del carissimo
presidente Bruno Lopes, purtroppo anch'egli prematuramente mancato ai primi di quest'anno.
Con tutti ci ritrovammo, ahime', piangenti ed attoniti, quella
mattina del 5 gennaio.
Furono tempi di fervore, di indagini e di discussioni, dai quali
trassi tesori inestimabili e non dimenticati, e nei quali ebbi la gioia di poter
contribuire alla prima ascesa di docenti tanto meritevoli.
Furono anche anni di intenso impegno didattico, in cui ognuno di noi
cercava di far quotidianamente fronte alla mole di domanda proveniente dalla principale e
piu' frequentata
Universita' del Mezzogiorno, una Universita' che un corpo di insegnanti di alta classe
illustrava
di fronte al resto della nazione.
Santamaria emergeva anche nella acuta valutazione dei problemi della
scuola e nella partecipazione alle attivita' didattiche e formative.
Del periodo universitario di Siena (dove Santamaria insegno', dal
1962 al 1968 non solo il
diritto, ma anche la procedura penale e le istituzioni del diritto penale), tutti i
colleghi, allievi,
cittadini di quell'insigne centro d'arte e di cultura, serbano il ricordo piu' grato.
Il professore Santamaria mantenne del resto fino all'ultimo il legame
con quell'Universita' di
tanto prestigio e tradizione.
Chiamato all'Universita' di Napoli nel novembre 1968, prima per
coprire l'insegnamento delle
istituzioni e l'anno dopo ad una seconda cattedra di diritto penale a fianco di quella
di Enrico
Contieri, Santamaria, oltre ad avere la grande emozione di salire su una di quelle
cattedre che
erano state di Enrico Pessina e di Alfredo de Marsico, si ritrovo' in un ambiente che
era
intimamente suo: quello stesso in cui aveva servito la scuola e la scienza come
assistente e
come libero docente, in quelle aule dove gia' aveva insegnato ora sostituendo nelle
lezioni altri
maestri, ora tenendo corsi liberi, ora partecipando ad esercitazioni, che ricordo
attivissime ed altamente frequentate: ed in tutte Santamaria portava la sua passione
metodologica ed
indagatrice ed anche, consentitemelo, la sua aspirazione civile e morale.
Ritrovare la " sua" biblioteca, amorosamente seguita e
coltivata, gli antichi amici, quei
professori insigni dei quali era stato allievo e di cui ora diveniva rispettoso collega.
Di questi suoi ultimi tredici anni napoletani altri avrebbe potuto
dire meglio di me, che
sentivo soltanto l'eco del suo successo e del suo impegno ed in particolare continuavo
ad
avvertire la crescente partecipazione del professore Santamaria alla vita culturale e
sociale di
questa grande citta', con i suoi tormentosi problemi, con l'umanita' della sua gente.
So peraltro per certo che la sua attivita' accademica (svoltasi anche
nel campo della sociologia criminale e della criminologia e nella direzione della Scuola
di perfezionamento in diritto e
procedura penale) e' stata caratterizzata dalla dedizione totale agli allievi, che ha
avuto
numerosissimi e che seguiva con scrupolo ed affetto impareggiabili.
Alcuni di questi gia' occupano cattedre universitarie, a Siena,
Camerino, Teramo, Salerno
e Napoli.
Ma so che anche con gli studenti non votati alla carriera accademica
il suo insegnamento
continuo' ad essere caratterizzato, oltre che dai contributi della sua notevole cultura
umanistica e giuridica, dalla vivacita' del suo ingegno e dalla estrema limpidita'
dell'esposizione.
Sua dote indiscussa fu certamente quella di saper accattivare
l'uditorio con la linearita' ed
il garbo dell'esposizione, la profondita' del pensiero, la finezza dell'argomentazione.
A me compete piuttosto di ricordare le ulteriori frequenti occasioni
di incontro, gli scambi
di vedute su tanti problemi universitari, legislativi e giurisprudenziali, la ripetuta
partecipazione
del prof. Santamaria alle attivita' del Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale, da ultimo
anche ai suoi programmi di ricerca sotto l'egida del C.N.R.
Nel luglio del 1980 Santamaria organizzo' una giornata di lavori sul
principio di effettiva
offensivita' del reato; tema di grande interesse ed attualita' e convegno riuscitissimo
per l'alta partecipazione di penalisti di tutta Italia e per la signorile organizzazione
curata dal suo promotore.
Cosi' pure non posso non ricordare la sua fervida partecipazione alla
costituzione, insieme ad
Enrico Contieri e ad Alfonso Stile, della sezione napoletana dell'Associazione
internazionale di
diritto penale.
Tra tutti i ricordi di questa amicizia e colleganza rimane tuttavia
in me, piu' vivo e caro di ogni
altro, quello di un viaggio compiuto insieme oltre oceano nell'autunno del 1971.
I penalisti argentini celebravano il cinquantenario del proprio
codice penale e negli stessi mesi
la dittatura militare (quella precedente il breve riavvento del peronismo) attenuava i
propri rigori:
le sedi dei vecchi partiti democratici si riaprivano e correva di nuovo per quel paese
non fortunato
un filo di speranza.
Furono invitati dall'Europa alcuni penalisti spagnoli, italiani e
tedeschi, appartenenti cioe' a
quei paesi a cui la scienza penalistica argentina, sempre molto viva e caratterizzata da
trattati
e riviste famosi, era stata maggiormente legata. Tra gli spagnoli v'era il collega
Marino Barbero
Santos, allora professore a Valladolid, destinato in seguito a posizioni di spicco, che
adesso
mantiene nell'Universita' di Madrid ed alla direzione dell'Istituto Giuridico spagnolo a
Roma,
grande amico di Dario Santamaria.
La piccola delegazione tedesca era guidata da Hans Welzel, allora da
molti anni a Bonn,
maestro di prestigio internazionale e uomo di grande bonta' e semplicita' oltre che di
estrema
finezza: per Santamaria, come ho detto, un punto di riferimento e di affetto superiore
ad ogni altro.
Italiani eravamo (nell'ordine di anzianita') Giuseppe Bettiol, io
stesso, Dario Santamaria e
Lello Latagliata. Per Bettiol, che era accompagnato da una delle sue figliuole e che era
veramente
la nostra guida, quello era forse il ventesimo o il trentesimo viaggio in America
Latina; per
me, Santamaria e Latagliata invece un'esperienza quasi unica e certo la prima volta di
un soggiorno
in Buenos Aires.
Passammo con i colleghi argentini organizzatori del convegno tenutosi
nella sede della piccola ma efficientissima Universita' di Belgrano (alcuni oggi in
esilio, sfuggiti a persecuzioni, incarcerazioni
e torture) e con gli altri colleghi delle altre Universita' della capitale, quasi tutti
vecchi amici,
giornate indimenticabili per fervore di studi e di discussioni e per l'atmosfera tanto
cordiale ed affettuosa.
Dopo la repentina scomparsa di Santamaria ho piu' volte ricordato
quei giorni, da ultimo nello
scorso gennaio parlandone proprio con Giuseppe Bettiol ed insieme rievocando il viaggio
compiuto con il carissimo Dario.
Purtroppo qualche mese dopo, il 29 maggio di quest'anno, anche
Bettiol e' venuto a mancarci:
ed io voglio associarne il nome a quello di Santamaria, nonostante la diversita' di
generazione,
di formazione e di provenienza, sia perche' vivissime erano, come in ognuno di noi, la
stima e l'ammirazione di Santamaria per Bettiol, sia perche' l'opera di questi due insigni
penalisti fu caratterizzata ad un tempo da una vasta e profonda cultura generale, da un
impegno metodologico
estremamente rigoroso e da un'alta ispirazione morale.
Ho concluso.
Molti altri avrebbero adempiuto a questo doloroso compito meglio di
me.
Resta in me, sicuramente non inferiore a quello dei tanti altri
amici, il dolore profondo
per la immatura scomparsa di Dario Santamaria, il rimpianto per la sua
personalita' insieme
ferma e dolce, il sentimento di solidarieta' per i suoi congiunti tanto
affezionato e tanto
profondamente colpiti, per i suoi colleghi insigni e per gli allievi che piu' non
lo hanno tra
loro. Tuttavia la sua figura e' presente in questa citta' ed in questa Universita', e vi
rimarra'
nonostante il rapido fluire del tempo, il susseguirsi di vicende penose ed orribili, le
ansieta'
e gli interrogativi sul domani, perche' su tutto sovrastano le luci non spente di quelle
idee di
giustizia e di umanita' delle quali l'insigne amico scomparso fu sempre assertore.