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                                                GIULIANO VASSALLI
 
                                 Commemorazione del Prof.  Dario Santamaria

 

        (Discorso tenuto dal prof. Giuliano VASSALLI alla cerimonia commemorativa del prof. Dario Santamaria,
                presso la Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Napoli "Federico II" il 23 ottobre 1982).
 
 
    La sera della prima domenica di quest'anno una ben triste notizia corse sui fili dei telefoni
amici per tutta Italia e fu ritrasmessa ad altri amici nel giorno successivo, tutti lasciando
nella costernazione e in quella specie di incredulita' che si accompagna a questi eventi:
il professore Dario Santamaria si era improvvisamente spento nella stanza da letto della
sua casa di Napoli nella notte tra il 2 ed il 3 gennaio, dopo essersi ritirato senza accusare
altro che uno di quei modesti disturbi di stanchezza che varie volte lo avevano colpito
nel corso della sua vita sin' dagli anni giovanili.
    L'incredulita' era dovuta al fatto che egli era nel fiore degli anni e nel pieno sviluppo della sua attivita', quando nulla lasciava presentire non dico la fine ma una seria malattia.
    La costernazione si legava al pensiero dei suoi congiunti a lui cosi' affettuosamente affiancati
in ogni momento della vita e da lui tanto profondamente amati; ma anche al senso di smarrimento
degli allievi, dei colleghi, degli amici che tante attenzioni erano abituati a ricevere dalla sua premura
e dalla sua umanita' impareggiabili e che tanto si attendevano ancora da lui.
    A cio' si univa, in tutti, l'amarezza per la repentinita' quasi assurda e la solitudine del distacco,
per non essere stati posti in grado, nessuno, neanche il fratello Roberto, che viveva nella sua
stessa casa, di tentare qualche cosa per lui.
    D'altra parte anche la sua dipartita appariva in certo qual modo coerente con quello che era
stato il suo stile di vita: affabile e pronto con tutti, dette e dava ogni giorno moltissimo, sempre
con alta dignita' e signorilita' immensa, dei tesori della sua intelligenza e del suo animo nobilissimo,
ma non voleva recar mai disturbo ad alcuno e nulla chiedeva mai per se stesso.
    Cosi' lo ricorderanno sempre gli amici, che aveva molti ed affezionati non solo in Napoli, ma per ogni parte d'Italia e fuori, cosi' continueranno a piangerlo i fratelli Leonida e Roberto, l'amatissima sorella Rita, il cognato e la cognata, il nipote e le nipotine, su cui egli riversava gli affetti piu' teneri
e riservati, la dolcezza dello zio affettuoso e premuroso, la serenita' illuminante dei fratello prodigo
di consiglio, di aiuto, di guida.
    Questo amore di Dario per la sua famiglia non potrebbe non esser menzionato all'inizio di
qualsiasi tentativo di farne rivivere l'amata figura, perche' fu in lui veramente trainante ed essenziale,
dal primo all'ultimo giorno.
    Anche i suoi libri scientifici ne portano traccia indelebile, dal primo, quello sulle "Prospettive
del concetto finalistico di azione", dedicato ai due genitori, il padre Mario, e la madre Maria
Concetta ("due creature dolcissime - egli ricordava al termine della prefazione - che la morte ha strappato prima del tempo ai loro quattro figli"), al secondo (quello sulla "Dottrina delle esimenti") dedicato alla sua piccola nipotina Cristina "nel rimpianto di una luce vita amaramente spenta nella
sua aurora".
    Ne' a questi accenni avrebbe potuto sottrarsi chi vi parla, che, nella signorile riservatezza
con cui Dario Santamaria era solito comportarsi ed esprimersi, fu piu' volte interlocutore di
quei sentimenti, di quelle ansie, di quei ricordi e di quei dolori che indubbiamente contribuirono a completare quella personalita' cosi' ricca di consapevolezza e di amor del prossimo, che oggi noi siamo qui a commemorare e che sempre rimpiangeremo.
    Il ricordo di quella consuetudine mi riporta ai miei anni di Napoli, quelli che vanno dal 1956 al
1960 e che coincisero con  gli anni della meritata ascesa universitaria di Dario Santamaria.
    E' appunto in virtu' di quella mia esperienza universitaria   napoletana, oramai indietro nel tempo,
ma pur cosi' viva e forte  nel mio ricordo e nel moltissimo che ne ho ricevuto, che i carissimi amici
e colleghi Enrico Contieri, Antonio Pecoraro Albani e Vincenzo Patalano hanno voluto delegarmi l'onore ed onere odierni e che la Facolta' di Giurisprudenza, auspice il suo preside e carissimo
collega anche di quei tempi, Antonio Guarino, ha voluto invitarmi ad essere tra voi oggi; cosi'
come vi fui in quegli anni che con altri metri dovrebbero sembrare lontani, come vi fui in piu' circostanze nei decenni successivi, e come ancora, e con tanto acerbo dolore, vi fui in quella tristissima mattina del 5 gennaio nella chiesa di San Pasquale a Chiaia, quando demmo
l'addio alle spoglie mortali di Dario, ed Antonio Guarino, appunto, ne ricordo' in modo elevato
e nutrito dall'esperienza di molti anni di colleganza, l'opera veramente eccelsa per la scienza e per
la scuola.
    Dario Santamaria era nato ad Alvignano in provincia di Caserta da una illustre ed antica famiglia.
    Il padre, ufficiale dei carabinieri, aveva fatto una rapida e brillante carriera distinguendosi per equilibrio e rettitudine in vari incarichi di responsabilita' a Roma, Avellino, Firenze e Messina.
    Pluridecorato ed invalido della prima guerra mondiale fu tuttavia avversato dal regime, che allo scoppio della guerra del 1940 lo esonero' da ogni incarico mantenendolo fuori servizio
nonostante il grado di generale gia' da tempo conseguito.
    Riammesso in servizio nel 1944, il generale Santamaria fu destinato al comando della Divisione
di Napoli che tenne onoratamente fino al collocamento in pensione.
    Sua moglie, la signora Maria Concetta Greco, discendente da nobile famiglia di Piedimonte
Matese, donna di grande ingegno, educatrice attenta ed amorosa dei quattro figli, viene ancora
oggi ricordata in Alvignano e nei centri vicini come persona profondamente generosa.
    Dario Santamaria aveva seguito con i suoi studi le sedi del padre: aveva studiato prima a
Firenze e poi a Messina, dove frequento' il ginnasio, conseguendo poi la maturita' classica al Liceo Sannazzaro di Napoli. Fu nel corso degli studi liceali che egli attinse quella vasta cultura filosofica, letteraria ed umanistica che costitui' la premessa dei futuri suoi studi giuridici.
    Votato sin dalla piu' giovane eta' agli studi ed all'insegnamento come gli insigni suoi germani,
onore e vanto dell'Universita' italiana (Leonida, professore nella Facolta' Medica di Pavia e
Roberto in quella di Napoli), come la sorella signora Rita Cioffi, primario di altissimo valore professionale (sposata a sua volta ad un insigne universitario), Dario Santamaria si laureo' nella Facolta' di Giurisprudenza di questo Ateneo nel luglio dei 1947 con una dissertazione sul dolo
eventuale, relatore l'insigne professore Biagio Petrocelli.
    Questi, pur essendo quel maestro severo che tutti abbiamo conosciuto, riconobbe subito le eccezionali attitudini del giovane studioso e lo nomino' suo assistente, utilizzandone per
alcuni anni gli apporti nella ricerca e nella didattica; ma anche ne incoraggio' l'aspirazione
a meglio conoscere la cultura universitaria tedesca, a cui per tanta parte e' debitrice la scienza penalistica del nostro Paese.
    Ed infatti Santamaria, vincitore di una borsa di studio per l'estero, si reco' nel 1954 in Germania,
per giovarsi dell'insegnamento di Hans Welzel ed ivi strinse rapporti di fervida amicizia con altri
allievi di Welzel, come Hans Joachim Hirsch e Armin Kaufmann: quest'ultimo, incontrato da me
poche settimane addietro in Urbino, prega le autorita' accademiche napoletane, e la famiglia
Santamaria di considerarlo spiritualmente presente a questa celebrazione.
    A questo punto e' necessario dire che Santamaria, formatosi alla scuola di Biagio Petrocelli, del quale fu assistente come poi lo fu con me e, per un anno, con il caro ed indimenticabile
Remo Pannain, ebbe in realta' un solo vero maestro, Hans Welzel.
    "Il mio maestro Hans Welzel", dira' non senza una venatura d'orgoglio egli stesso nella bella relazione di sintesi "Persona umana e processo penale", tenuta ad un convegno del 1975 ad
Ariano Irpino e che il professar Elio Palombi, che ebbe a curarne l'edizione, ha voluto farmi
avere per completare la raccolta degli scritti dell'indimenticabile amico.
    Accade a noi giuristi, e forse a tutti gli studiosi che cominciano presto a cimentarsi con i libri
e con le altrui dottrine, che ognuno resti in certa misura legato, nell'attivita' scientifica ulteriore, agli insegnamenti ricevuti dai propri maestri; ma e' anche vero, almeno in parte, che ognuno ha i
maestri che si sceglie.
    E Santamaria, soprattutto per quelli che erano i tempi dell'approfondimento della sua
formazione scientifica, non avrebbe potuto scegliersene uno migliore.
    Con Welzel non si trattava soltanto della dottrina finalistica dell'azione e del concetto
ontologico del reato, che gia' l'avevano reso celebre negli anni precedenti la seconda guerra
mondiale e ne avevano fatto un caposcuola; dottrine delle quali Santamaria con altri colleghi
della scuola napoletana si rese sin da quell'epoca attivo cultore e propagatore.
    Si trattava, prima ancora, del legame del diritto penale all'etica e piu' in generale alle matrici filosofiche del diritto, posizioni dal Welzel rivendicate in vari scritti ma soprattutto nel celebrato
suo volume Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, la cui prima edizione e' del 1951 (serbo
gelosamente una copia della terza, 1960, con una affettuosa dedica dell'autore).
    In questo bellissimo libro il penalista tedesco ripercorre le varie dottrine filosofiche, dai
presocratici ad oggi, per cogliere in esse gli elementi che rendono in definitiva inseparabili etica
e diritto ed in particolare il significato profondo del ricorrente appello alla "giustizia materiale"
come base inalienabile d'ogni vero diritto.
    Non si tratta di un appello ad un diritto naturale sopraordinato al positivo, ma piuttosto di una posizione che sotto alcuni aspetti potrebbe avvicinarsi al "diritto naturale vigente" di un celebrato maestro italiano della stessa epoca.
    Per Welzel il legislatore puo' ben prescindere da certe regole immanenti ed ignorarle, ma non
puo' alterarne il contenuto. Per esempio, non puo' dire di seguire il principio per cui non v'e' pena senza colpa quando non riconosce efficacia alcuna ad un errore che non poteva in alcun modo
essere dall'autore evitato: ancorche' possa - e' ovvio - negare questa efficacia. Cosi' come non puo' mutare, quale che sia la regola seguita nella disciplina positiva di questi istituti, la natura del tentativo
o quella del concorso criminoso. In questo senso il diritto vero non puo' mai considerarsi prodotto esclusivo del legislatore.
    Dell'opera di quest'ultimo (come di quella del giudice) sono presupposto e limite invalicabile appunto le sachlogische Strukturen, tanto nel momento valutativo quanto in quello della disciplina.
Nelle opere, nell'insegnamento, nella stessa vita di Dario Santamaria questa impronta etica sul diritto restera' sempre vivissima.
    La pena, nonostante i suoi adattamenti e temperamenti, visti soprattutto in nome delle leggi dell'umanita', della proporzione, della riabilitazione, sara' da lui sempre riguardata, in ultima
analisi, nel suo fondamento etico; e difficilmente lo studioso, pur di fronte a discipline legali
difformi, si adattera' ad una responsabilita' penale che non sia una responsabilita' morale.
    Anche i valori costituzionali a cui si dimostrera' piu' sensibile, pur animato come egli fu
sempre da idee progressiste nel campo dei rapporti economici e di lavoro, saranno quelli
dell'umana dignita' e liberta', nel senso di responsabilita' individuale nella societa' solidarista.
Ed una legge superiore di giustizia sara' da lui sempre avvertita come fondamento primo del
diritto.
* * *
 
    La produzione scientifica del professore Dario Santamaria si raccoglie in quattro monografie
ed in una serie numerosa di scritti minori, dedicati le une come gli altri ad argomenti sia
della parte generale che della parte speciale del diritto penale.
    Le prime tre monografie datano degli anni della preparazione al concorso che lo vide vittorioso, primo nella terna, nell'anno 1961 e sono dedicate alle Prospettive della dottrina finalistica dell'azione,
ai Lineamenti di una dottrina delle esimenti ed alla Interpretazione e dommatica nella dottrina
del dolo.
    La quarta fu il principale titolo per la promozione a professore ordinario conseguita nel 1965,
ed e' dedicata al delitto di Interesse privato in atti di ufficio.
    La produzione minore e' costante, dall'inizio dell'esperienza scientifica, fino agli ultimi anni,
pur contrassegnati da un forte impegno didattico e di direzione dell'altrui lavoro, di guida attenta
e costante allo studio ed alla produzione degli allievi.
    Sia consentito, per quanto possa essere consono alla cerimonia rievocativa odierna, un breve
cenno riassuntivo di queste opere del compianto nostro amico.
    La prima monografia, edita dalla Casa Iovene nella collana della Facolta' e' dedicata ad una esposizione delle linee portanti e delle ragioni della teoria finalistica dell'azione, che ebbe in Hans Welzel, sin dal 1931 (con lo scritto Kausalitat und Handlung), ma soprattutto sul finire degli anni Trenta (i celebri Studi sul sistema del diritto penale sono del 1939) il fondatore ed il maggiore esponente.
    Il volume di Dario Santamaria, che vide la luce nell'anno in cui il suo autore compiva trent'anni
e che e' il frutto di anni di studio intenso ed appassionato, in gran parte condotto in Germania nel corso di una esperienza di cui ]'Autore rimarra' gratificato per sempre, e' forse l'opera sua piu' bella
ed in certo senso piu' completa.
    Ed infatti, pur avvertendo l'autore all'inizio della prefazione, che il libro "si limita al problema dell'azione penalmente rilevante, che costituisce il punto di partenza da cui la dottrina finalistica ha intrapreso una revisione della concezione del reato", in realta' e' presente in esso una profonda adesione ideologica e, oserei dire, sentimentale a tutti i presupposti ed al complesso di una dottrina
che indubbiamente ha rappresentato un fecondo e significativo momento della evoluzione culturale,
filosofico-giuridica e giuridica di una delle epoche piu' tormentate e difficili della storia dell'umanita' e del diritto.
    Il finalismo di Welzel si inserisce infatti in quel vasto movimento che per varie vie porto' durante
la seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra ad una rivalutazione sia del diritto naturale
che dell'esperienza giuridica, in contrapposizione - ad un tempo - all'indifferenza per il diritto
propria di talune scuole filosofiche, al positivismo proprio di alcune scuole giuridiche ed agli eccessi
di dogmatismo e di formalismo da cui in molte circostanze quest'ultirno indirizzo fu caratterizzato.
    Come e' noto, la direttrice d'attacco della dogmatica penalistica propria di queste scuole sino
allora dominanti e' per la dottrina finalistica la critica alla cosiddetta concezione causale dell'azione
e dell'intero reato, concezione della quale si dice (dagli esponenti della dottrina finalistica) che
avrebbe ridotto, negli studi dei primi decenni del secolo, l'azione al suo lato meramente oggettivo, confinandola in un arido schema causale dove l'azione dolosa rischia di confondersi con quella
colposa e dove avviene un inaccettabile smembramento tra il Tatbestand oggettivo (o fatto materiale tipico) e gli elementi psichici senza dei quali una azione non puo' neppur concepirsi.
    Ed e' su questa direttrice che Santamaria si muove, qualche volta   impietosamente, aderendo
appieno allo schema welzeliano che  riporta dolo e colpa, anziche' alla colpevolezza, all'azione e
che di quest'ultima fa appunto una azione finalisticamente orientata o finalisticamente dominabile
ed evitabile.
    Ma il presupposto ed anzi il punto di partenza della dottrina finalistica si trovano in un momento ideologicamente precedente a quello della concezione proposta per l'azione costituente reato.
Esse si trovano nella rivalutazione, come gia' accennato, delle sachlogische Strukturen, intese
come regole di valore oggettivo nei cui confronti ogni legislatore e' obbligato e che contro chi
pretenda di violarle si prendono la loro rivincita, o affermandosi nella razionale interpretazione e
nella pratica applicazione del diritto o travolgendo in una radicale condanna quel sistema giuridico
che le abbia trascurate.
    L'azione finalistica e', in questa prospettiva, appunto l'unica azione umana conosciuta e razionalmente conoscibile, e ad un tempo l'unica seria base per una responsabilita' penale, in
quanto conta soltanto l'uomo che sia in grado di prendere in considerazione un determinato evento
e di regolarne il verificarsi attraverso il cosciente orientamento di fattori causali.
Questo del concetto ontologico del reato e' uno dei passaggi fondamentali che permettono appunto
di inquadrare la concezione welzeliana nel grande alveo delle dottrine giusnaturalistiche a
cui Welzel stesso rese omaggio con il suo Naturrecht und
materiale Gerechtigkeit, gia' sopra ricordato.
    La monografia di Dario Santamaria sull'azione finalistica e' divisa in tre parti.
    Nella prima, dopo un pregevole excursus di ordine storico- dogmatico sull'evoluzione del
concetto tradizionale di azione, viene posta in evidenza la necessita' di introdurre, nella dogmatico dell'azione, gli elementi personali dell'illecito; e si aderisce cosi' al concetto normativo della colpevolezza. Lo scrittore e' consapevole di trovarsi di fronte ad una scelta importante per
quanto attiene al metodo della sua esposizione e deliberatamente sceglie di "far parlare" con le
loro stesse espressioni i giuristi. E nell'ambito di questa scelta di metodo deve operarne un'altra,
molto difficile e non di rado pesante: la selezione degli autori di cui esporre il pensiero.
L'una e l'altra si rivelano scelte magistrali perche' permettono di comprendere le posizioni alle quali
si contrappone la dottrina sostenuta; non solo la concezione belinghiana del Tatbestand oggettivo,
ma anche altre visioni della sistematica del reato. La seconda parte dell'opera e' dedicata ad una
esposizione del pensiero welzeliano nella sua globalita', attingendo soprattutto alle prime opere filosofico-giuridiche di questo insigne studioso, particolarmente a quella intitolata Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, in cui Welzel non solo combatte il naturalismo positivistico, ma denuncia anche i limiti della filosofia dei valori.
    Vengono qui ricordate anche alcune fondamentali analisi del nostro Capograssi, uno dei primi conoscitori di Welzel ed uno dei maestri in senso spirituale di Santamaria e di tanti altri
giuristi della sua generazione.
    Ma debbono essere ricordate come particolarmente felici, oltre che originali, le ultime pagine
di questa seconda parte dedicata al delitto colposo. Direi che qui si rivelano in alto grado i tratti di Santamaria giurista, che perviene a darci, con il riferimento all'evitabilita' dell'evento e pertanto alla
finalistica determinabilita' della condotta, una spiegazione dell'essenza finalistica dell'atteggiamento colposo piu' convincente di quella che e' dato trovare in altri autori appartenenti alla medesima scuola.
    Nella terza parte del lavoro, Santamaria si sofferma ad illustrare alcune applicazioni importanti
della dottrina finalistica dell'azione al diritto positivo italiano, in adesione motivata a talune decisioni giurisprudenziali e con particolare riferimento ai temi del tentativo e del concorso di persone nel
reato: temi sui quali porteranno poi le loro indagini altri illustri esponenti italiani dello stesso orientamento scientifico, quali il Latagliata e Carlo Fiore.
    Certo e' che dalla pubblicazione di quel volume, che con notevole coraggio ed indipendenza di giudizio (anche rispetto all'amato suo maestro napoletano Biagio Petrocelli) egli aveva dedicato a dottrine gia' in Italia acutamente e criticamente esplorate da scrittori dei calibro di Filippo Grispigni,
di Marcello Gallo e di Pettoello-Mantovani, il giovane assistente dell'Universita' di Napoli si porra' come capofila della concezione finalistica nel nostro paese, dove la dottrina stessa ricevera' via via adesioni e simpatie.
    Quando, qualche anno dopo. egli sara' primo nella terna dei professori titolari di diritto penale,
la commissione giudicatrice, della quale ebbi l'onore di far parte, non fara', in fondo (pur nelle comprensibili difficolta' di quel giudizio tra tanti candidati degnissimi di alta considerazione) che
prendere atto di questa realta'.
    Il volume intitolato "Lineamenti di una dottrina delle esimenti" (1961), contiene una quasi
completa e generale presa di posizione nella costruzione della teoria generale del reato. Ed infatti
quella delle cause di esclusione del reato e' e rimane una delle prospettive piu' valide, in quanto permette di vedere l'intero reato dal suo negativo e di rendersi conto di una serie di problemi che
visti soltanto in positivo rischierebbero di perdere parte della propria luce.
    Santamaria rivendica in quest'opera quello che e' e continua ad essere dall'inizio alla fine uno dei motivi aspiratori della sua produzione e del suo insegnamento, il  momento interpretativo come compito principale ed inderogabile del giurista: momento essenziale - egli scrive nella prefazione -
per la costruzione degli istituti giuridici attraverso l'analisi delle norme del diritto positivo; e
attraverso l'interpretazione del diritto italiano vigente da' il saggio di una originale ricostruzione del sistema delle esimenti, raggruppando sotto questa nozione, ricevuta nella prassi giudiziaria e
forense, tutte quelle cause di esclusione della pena che non sono riconducibili ne' all'esclusione
della imputabilita' ne' alla estinzione del reato o della pena ne' a quelle ipotesi di non punibilita'
in cui il soggetto realizza una condizione posta dalla legge per interrompere lo sviluppo di un'azione criminosa o per annullarne le conseguenze nocive.
    Tra queste ultime, quando Santamaria scriveva, il diritto italiano vigente presentava solamente la desistenza volontaria nel tentativo (il recesso attivo essendo soltanto circostanza
attenuante) e le forme speciali di ravvedimento operoso post delictum: ritrattazione nella falsa testimonianza, subsequens matrimonium (abolito dalla legge 5 agosto 1981 n. 442),
impedimento della fabbricazione di carta moneta falsa, procurato recupero dell'evaso nella
evasione per colpa.
    Oggi vi si potrebbero aggiungere le ipotesi di non punibilita' previste dalla legge 29 maggio
1982 n. 304 sui pentiti del terrorismo.
    Questa enucleazione delle esimenti da tutte le altre circostanze che pure portano ad una
esclusione della pena, Santamaria opera con stretto e puntuale riferimento alla disciplina dettata
per l'efficacia dell'errore di fatto dall'art. 59 ult. cpv. del codice Rocce, secondo cui sono sempre valutate a favore dell'agente le circostanze di esclusione della pena erroneamente supposte.
    Sono esimenti quelle, appunto, a cui questa disciplina e' applicabile, non lo sono le altre, in cui
non e' configurabile che il soggetto agisca nella convinzione di non commettere un reato.
(La disciplina dell'errore sulle esimenti viene anche da Santamaria giustamente collegata all'analoga disciplina dell'errore sul fatto costituente reato).
    Nell'ambito poi delle esimenti Santamaria deve  necessariamente distinguere tre categorie dommatiche, che se hanno in comune la rilevanza dell'errore si diversificano invece
nettamente per altri profili: p. es. per la impedibilita' dell'azione e per le conseguenze extrapenali.
    Le tre categorie sono date dalle cause di giustificazione, dalle cause di  esclusione della
colpevolezza o scusanti, e dai limiti istituzionali della punibilita'. In queste ultime fanno spicco le
cause di esclusione della punibilita' di determinati delitti patrimoniali commessi nell'ambito familiare.
    Di particolare interesse risultano alcune linee di distinzione tra le cause di giustificazione e le scusanti, viste come cause di inesigibilita' di un comportamento diverso (il nostro autore
preferisce dire "non esigibilita' di un comando"), perche' Santamaria separa la difesa legittima dallo stato di necessita', vedendo in quest'ultimo una scusante anziche' una causa di giustificazione.
    Ma piu' originale e' lo sforzo compiuto dall'autore per individuare un elemento razionale comune
a tutte le cause di giustificazione. Tale elemento e' quello della necessita' (che il Santamaria riesce
a cogliere perfino nel fondamento dell'esercizio di un diritto e del consenso dell'avente diritto),
a cui fa riscontro, come sua derivazione tipica e non eludibile, potrebbe dirsi come suo specchio,
la proporzione. Centrale resta tuttavia la trattazione della legittima difesa e del concetto di giustificazione fondato sulla prevalenza oggettiva di uno sull'altro tra i due interessi in conflitto.
    Nel corso dell'interessante disamina che investe tanta parte del diritto penale vivo e dibattuto, Santamaria ha modo di prendere incidentalmente posizione su una serie di problemi che nei
decenni successivi qualificata dottrina penalistica scandagliera' con risultati molto apprezzabili:
cosi' contro l'assolutezza del principio di inescusabilita' dell'ignoranza della legge penale posto
dall'art. 5 del codice; cosi' sull'adeguatezza sociale, per cui Santamaria si tiene motivatamente fermo all'originaria visione di tale categoria come problema di azione o di fatto tipico, e non di causa di
giustificazione; cosi' sull'errore su legge extrapenale che cagiona un errore sul fatto costitutivo del reato; cosi' sulla exceptio veritatis nei delitti contro l'onore e sulla efficacia della putativita' quando
si versi in tema di esercizio del diritto di cronaca; cosi' sui significati assunti dall'espressione "reato"
in diverse disposizioni del codice.
    Quest'opera, tanto ricca ed interessante, e' caratterizzata da una profonda fedelta' agli
insegnamenti del Welzel e d'altri studiosi, ricevuti durante il periodo trascorso dall'autore in
Germania, ma anche da un attento uso della giurisprudenza italiana nei casi piu' controversi.
Una grande chiarezza concettuale e di linguaggio raggiunge Santamaria nella terza tra le monografie sopra citate "Interpretazione e dommatica nella dottrina del dolo", del 1961.
    Due sono i cardini della dottrina ivi esposta: il distacco del dolo dalla imputabilita' (a cui era in
certa misura legato in una parte della dottrina dell'Ottocento) e dalla stessa colpevolezza e la
inclusione di esso tra gli elementi del tipo di fatto incriminato, con conseguente sua riferibilita' alle azioni dei non imputabili come a quelle degli imputabili; e l'adesione alla teoria dell'evento giuridico
od offesa come oggetto dei dolo: un tema che, come vedremo, sara' da lui successivamente ripreso.
    Due sono i filoni da cui anche questa indagine e' condotta: sul piano ideologico l'affermazione contro la cosiddetta " etica dell'intenzione" di una "etica della responsabilita', che rende
l'individuo moralmente responsabile, nonostante le sue migliori intenzioni, per le conseguenze prevedibili del suo agire; e sul piano metodologico la rivendicazione del valore
dell'interpretazione e della preminenza e precedenza di essa su qualsiasi costruzione dommatica.
Accanto a questi tre volumi Dario Santamaria si presento' al concorso che lo vide vincitore con
alcuni scritti che si sogliono chiamare minori.
    Mi sia consentito ricordarne tre perche' giovano a caratterizzare la figura di questo giurista veramente completo, nutrito di premesse culturali particolarmente vaste, possessore di un metodo ineccepibile, consapevole dei doveri dello studioso di fronte all'interpretazione e alla retta
applicazione del diritto.
    "Lo stato di necessita' della falsa testimonianza" e' un tema che lo interesso' piu' di una volta.
    Gli sembrava assurda quella giurisprudenza della Cassazione che riconosce l'esistenza
dell'esimente spettante al prossimi congiunti che vogliono salvare il proprio caro solo quando essi
non siano stati avvertiti, prima di render la testimonianza, della loro facolta' di astenersi.
    Con una attenta indagine interpretativa Santamaria dimostra che i due capoversi dell'art. 384 assolvono a due funzioni del tutto diverse ed autonome, si che la falsa testimonianza e'
sottratta a pena non solo quando il giudice abbia dimenticato di avvertire il teste della facolta'
di astenersi ma anche quando, avvertito o meno che il teste sia stato, egli abbia agito per salvare
il proprio congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.
    Di maggior spicco lo scritto sull'applicabilita' dell'amnistia al reato continuato, nel quale
l'autore, alla ricerca d'una soluzione razionale, ha modo di soffermarsi sui rapporti tra interpretazione
e dommatica e di condannare (era questa una idea-guida del suo insegnamento) la sterile ed anzi
pericolosa previa ricerca della cosiddetta "natura giuridica" di un istituto per risolvere i problemi attinenti alla determinazione dell'esatto contenuto di una norma.
    Lo studio della storia e di tutto il sistema normativo relativi al reato continuato lo porta a vedere come emerga in esso un principio di favore che impedisce alla continuazione di risolversi in uno svantaggio per il reo.
    Di qui la reviviscenza dell'autonomia dei singoli reati di fronte all'amnistia e l'applicabilita' di quest'ultima a ciascuno quando ne ricorrano per ognuno le condizioni, prescindendosi dal
nesso di continuazione con reati che per ragioni di tempo o d'altro cadono fuori del provvedimento.
    Tesi oramai consolidata, questa volta, anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
    Ma sopra ogni altro non posso fare a meno di menzionare, tra quei lavori del primo decennio
della sua produzione scientifica, la voce "Colpevolezza", redatta su mia preghiera per la Enciclopedia del Diritto nel 1960.
    In venti fitte pagine Santamaria dava alla letteratura penalistica italiana uno dei suoi prodotti piu'
felici e preziosi.
    Eppure quella sintesi veniva quando gia' sul tema esistevano in Italia sistemazioni aggiornate e profonde, come i volumi di Musotto e di Bellavista, le sempre illuminanti e coltissime pagine
del Bettiol e soprattutto, piu' recente e da Santamaria profondamente studiato (per alcuni anni
venne qui adottato anche per gli studenti), l'omonimo volume di Biagio Petrocelli, la cui
prima edizione e' del 1951.
    Ho sempre giudicato felice il modo con cui Santamaria in quella voce fosse riuscito a
contenere all'essenziale l'immenso materiale che il concetto di colpevolezza come elemento
soggettivo del reato fornisce allo studioso e come avesse saputo scegliere, per una breve
esposizione che ha anche l'andamento di una ricostruzione storica, le citazioni piu' appropriata,
tratte tanto dai giuristi italiani dell'eta' dell'Umanesimo quanto alla dottrina germanica del primo e
del secondo Novecento.
    La concezione psicologica e quella normativa vi trovano tuttora una descrizione di alto pregio;
e la convinta adesione dell'autore alla concezione normativa nella sua forma estrema e piu' rigorosa, con il dolo e la colpa sospinti nella dottrina dell'azione, e' presentata in forma non solo accettabile ma assai utile anche per il lettore meno preparato.
    Ne' Santamaria si ferma - e' ovvio - alla puntualizzazione sistematica.
    "La colpevolezza - egli ricorda al termine del primo breve paragrafo dedicato a questa nozione - prima di essere una categoria dommatica costituisce un principio di civilta' al quale tendono ad uniformarsi con sempre maggiore aderenza gli ordinamenti giuridici". Esso si esprime nella regola " nulla poena sine colpa" e " il concetto tecnico-giuridico di colpevolezza" e' appunto la traduzione
in nozione dommatica di questo principio.
    Divenuto a seguito della vittoria concorsuale professore titolare nella Facolta' di Giurisprudenza dell'Universita' di Siena, Santamaria rivolse la sua attenzione di studioso ad una singolare e
controversa figura di delitto contro la pubblica amministrazione, l'interesse privato in atti d'ufficio.
    Questo studio, pubblicato nel 1965, aveva alla sua origine e nel suo fine una quantita' di ragioni.
    Era il volume che tradizionalmente si prepara per la promozione a professore ordinario: e Santamaria, che fino ad allora si era prevalentemente cimentato con i massimi problemi della
parte generale, giustamente avvertiva l'opportunita' di una scelta nella parte speciale del codice.
Il volume era inoltre destinato ad arricchire una collana di studi penalistici diretta da Remo Pannain, allora professore di diritto penale in questa Facolta' di Giurisprudenza, a cui Santamaria, anche a ragione di quella personalita' piena di passione e di fede, si era particolarmente legato (come del
resto tutti coloro che lavoravano in quegli anni nei settori penalistici di questo Ateneo).
    Di tale collana esso fu infatti la seconda gemma, dopo il volume sulla desistenza volontaria
di Angelo Raffaele Latagliata, che qui vedo tra noi e a cui indirizzo un saluto molto affettuoso,
carico di ricordi comuni a noi e all'amico e collega di cui ricordiamo oggi la perdita.
    Erano belli quei primi anni Sessanta, che videro la meritata ascesa sulle cattedre penalistiche
di una seconda ondata (nella prima colloco con Santamaria l'amico carissimo Antonio Pecoraro-Albani) di studiosi usciti dalla scuola napoletana, tra cui appunto, e al primo
posto, Latagliata.
    Tra la cattedra di Napoli, tenuta da Pannain, e quella romana, a cui ero tanto presto e con pochi meriti arrivato, continuava una felice ed intensa consuetudine di rapporti, piena di reciproca stima, comprensione e collaborazione, spezzata purtroppo prematuramente dalla inattesa ed immatura (ma quanto serena!) scomparsa di Remo Pannain il 14 aprile del 1967.
    Ma con questo studio sul reato di cui all'art. 324 (una figura che Pannain nel suo volume
sui Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione chiamera' "una delle figure piu' misteriose e difficili del diritto penale"), Santamaria adempiva ad uno dei preminenti doveri dello studioso del diritto: quello di cercar di fornire una spiegazione razionale, pur sempre conforme
a legge, di istituti dai contorni problematici e di aiutare l'operatore nella difficile opera interpretativa.
    Eravamo negli anni in cui molte amministrazioni locali, anche tra le piu' piccole, qualche volta per colpe reali di taluni amministratori, qualche volta per inesperienze degli stessi o per imprudenze non colpevoli e dovute a superficialita' di taluni contegni, altre volte ancora senza motivo e solo per
causa di contese politiche, si trovavano esposte ai rigori del processo penale in nome di
quell'articolo.
    Negli stessi anni Carlo Federico Grosso a Torino veniva elaborando un'ampia monografia
sullo stesso tema, ponendo in rilievo gli eccessi della repressione proprio nelle piccole
amministrazioni locali, messe qualche volta in difficolta' di funzionamento da un'interpretazione estensiva che investiva ogni violazione del dovere di astensione e che anche sotto altri aspetti era
difficilmente accettabile.
    Ma l'anno del libro di Santamaria era stato soprattutto l'anno dei piu' celebri processi nazionali, quello delle'ondate giudiziarie di ritenuta moralizzazione che avevano investito organismi come
l'Istituto della Sanita' ed il CNEN rasentando la distruzione di pubbliche istituzioni anche in tutto
cio' che avevano di positivo e di necessario.
    In questi processi, non solo aberranti interpretazioni del delitto di peculato, ma anche una
erronea visione del delitto di interesse privato erano stati gli strumenti degli eccessi repressivi e
del panico gettato, insieme ad un diffuso sentimento di ingiustizia, in amministrazioni ed ambienti
meno reprensibili di altri, che invece (come spesso accade) restarono immuni.
    La discussione sugli elementi costitutivi di questo reato si era svolta perfino nell'aula del
Parlamento, nella prima occasione in cui esso si trovo' investito della messa in stato d'accusa
di ministri durante le legislature repubblicane.
    Col suo riuscitissimo studio Santamaria si colloca su una via mediana: che non e', peraltro,
una via di opportunita' ed ancor meno di compromesso, ma una via di razionale ricostruzione
della mens legis e di felice collocazione sistematica del reato in questione.
    Come egli osserva, nella non facile interpretazione dell'art. 324 bisogna tenersi lontani dai
due opposti eccessi: quello di volerne fare un delitto di danno economico avente per presupposto
un contrasto di interessi tra amministrazione e pubblico ufficiale e consistente nella sovrapposizione
dell'interesse privato a quello della pubblica amministrazione; e quello viceversa di farne un delitto senza aggressione ad un bene giuridico ben determinato, una semplice violazione di obblighi di
astensione posti da norme extrapenali aventi altre finalita', in definitiva un reato di mero sospetto.
Santamaria esalta le concezioni ideali della corretta amministrazione, che devono essere ispirate al massimo rigore per la gestione della cosa pubblica, ma non vuole che queste pur nobili concezioni attinenti al buon governo, alla moralita', al corretto funzionamento degli uffici strumentalizzino
la norma penale e ne infrangano i limiti, provocando "il male maggiore - sono sue parole nella prefazione al libro - che un'ordinata convivenza debba ancor oggi temere: la violazione del
principio di legalita' dei diritto penale".
    La linea mediana propugnata dal Nostro consiste nella enucleazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice: un bene che viene individuato nell'uguaglianza degli interessi del pubblico ufficiale e degli altri consociati.
    E' appunto la consapevole e volontaria violazione di questa posizione di uguaglianza, il cui
rispetto e mantenimento rappresenta anche un fondamentale interesse di rilievo
costituzionale, che costituisce la condotta punibile propria del delitto. Si tratta dunque di un
delitto di danno (e percio' di un delitto di cui e' configurabile il tentativo), anche se non di
danno economico, e di danno effettivo, perche' la violazione dell'uguaglianza deve essere realizzata perche' il delitto sussista.
    In questa chiave trovano soddisfacente spiegazione l'espressione della legge, che esige che sia "preso" interesse privato in un atto d'ufficio e trova precisione di contenuti e pratica riferibilita'
alle situazioni concrete quel concetto di strumentalizzazione o " sfruttamento dell'ufficio" che la
giurisprudenza tante volte ripete per arrivare a presentare in modo convincente questa incriminazione
e le sue applicazioni.
    Si tratta della condotta per effetto della quale il pubblico ufficiale riesce a realizzare un profitto in maniera diversa e piu' facile di quella in cui potrebbe realizzarlo se fosse un privato cittadino, si tratta dell'avvalersi dei poteri relativi all'ufficio per raggiungere un interesse privato in una posizione
di privilegio rispetto a quella di altri.
    Rileggendo la scorsa estate queste belle e limpide pagine ho avuto motivo di ripensare (e questa volta con insanabile rimpianto) al loro autore come ad un autentico ed illuminato giurista, dotato di grande vigore di ragionamento, di metodo impeccabile, di umano e giusto equilibrio, che ha dato anche in temi molto controversi della scienza e della pratica penalistiche un contributo destinato a rimanere.
    Naturalmente l'indagine sull'art. 324 non si limita ne' all'individuazione del bene tutelato e alla correlativa identificazione della condotta punibile, ne' all'elemento soggettivo dei reato stesso,
colto come sempre con grande finezza e in piena aderenza ai postulati generali dell'autore; ma si
estende ad altre questioni tuttora estremamente controverse, come quella della distinzione di tale
delitto da quello di abuso generico di ufficio che immediatamente lo precede nelle rubriche
del codice e che e' meno gravemente punito; ed investe l'antico problema della natura personale
o non necessariamente personale dell'interesse la cui presa e' punita nell'art. 324.
    Mi piace ricordare che anche Santamaria aderisce qui a quella posizione minoritaria, seppellita
da fiumi di sentenze contrarie eppure giusta, che e' la concezione di Remo Pannain, di altro
insigne e carissimo giurista napoletano prematuramente scomparso, Gaetano Foschini, del
Pagliaro e di altri, e che esige nell'art. 324 un interesse personale del pubblico ufficiale, anche se
colto, come il codice prevede, per interposta persona.
    Credo che se la giurisprudenza si e' lasciata sin dall'origine travolgere dal moto contrario, cio' sia almeno in parte dovuto al fatto che altrimenti alcuni favoritismi immorali sarebbero rimasti impuniti
o avrebbero richiesto la prova dell'abuso, elemento essenziale dell'art. 323, che prevede appunto, come elemento di questo minore reato, l'abuso dell'ufficio nell'intento di procurare ad altri un danno
o un vantaggio; e soprattutto al fatto che nei primi decenni di questo dopoguerra l'abuso di ufficio,
per la sua non alta pena edittale, finiva per essere il piu' delle volte sepolto dalle ricorrenti amnistie,
alle quali, viceversa, sistematicamente era sottratto, per l'alta sua pena edittale, l'interesse privato
in atti d'ufficio.
    Alla feconda attivita' scientifica del periodo senese vanno pure collegati il discorso inaugurale,
del 1965, su " Il fondamento etico della responsabilita' penale" e le importanti recensioni redatte per
gli "Studi senesi", allora diretti da Domenico Maffei.
    Tra queste ultime meritano menzione quelle dedicate ad opere che investivano temi fondamentali sempre presenti agli interessi spirituali del Nostro amico: l'opera del Sina sulla storia del
concetto di bene giuridico, quella del Coing su metodi di interpretazione e regole dell'ermeneutica, quella del Noli sul fondamento etico della pena. Tutte tematiche che si collegano intimamente nella visione filosofico-giurifica del Santamaria, ispirata:
a) ad una costante rivalutazione - anche nell'interpretazione della legge - (e cosi' mi sia consentito riassumerlo) della funzione del bene giuridico, un bene tuttavia non lasciato all'arbitrio del legislatore ma presupponente un dato sostanziale prenormativo, coincidente con le concezioni di valore dello Stato di cultura;
b) alla fede in un sistema di valori profondamente ancorato ad una morale di contenuti;
e) ad una concezione etica dei fondamento della pena e della responsabilita' penale, mai peraltro nel senso di un'etica dell'obbedienza bensi' in quello di un'etica di valori costituenti il contenuto dell'obbedienza.
    I concetti, presenti in tutte le opere di Santamaria, caratterizzate veramente da grande coerenza e costanza, sono riassunti appunto nel menzionato discorso inaugurale sul fondamento etico della responsabilita' penale; dove egli si riporta agli approfondimenti che dell'impostazione kantiana sulla
pena aveva dedicato il suo maestro Hans Welzel.
    Tale fondamento etico si deve vedere come arricchito di contenuto. "Non interessa
la disobbedienza all'ordinamento giuridico nel suo contenuto psicologico, ma il disprezzo dei valori tutelati dall'ordinamento". "Il giudizio di responsabilita' penale tende a stabilire come l'individuo percepisca i valori e come si comporti di fronte ad essi in tutte le occasioni della vita" (l'autore si
riferisce qui anche all'art. 133 e alla necessita' di tener conto, nel giudizio concreto di responsabilita',
di tutti gli elementi in esso menzionati). "Questa ricerca - egli conclude - rende piu' arduo il compito del giudice, ma ne eleva d'altra parte la dignita' perche' rappresenta il momento piu' delicato
del suo impegno etico e della sua responsabilita' di fronte ai valori preziosissimi dell'esattezza della decisione e della giustizia".
    Tra gli scritti dell'ultimo quindicennio merita di essere ricordata l'altra voce dettata da Santamaria
per l'Enciclopedia del Diritto, la voce "Evento". Si tratta di altro fondamentale tema penalistico, collocato in un punto cruciale dell'intera materia. Anche qui Santamaria fornisce al lettore un quadro
chiaro e sintetico delle controversie e dei problemi, ma non rinuncia alla critica ed alla esposizione della propria concezione, che e' quella della decisa adesione alla concezione giuridica dell'evento come offesa al bene tutelato e come conseguenza dell'azione e dell'omissione.
    La sua critica alla concezione naturalistica (e a bersaglio sceglie l'esposizione del Manuale dell'Antolisei) e' qualche volta molto forte, anche perche' egli attribuisce a questa concezione
la finalita' di una riduzione degli spazi assegnati alla importanza e all'estensione del dolo, dei quale l'evento e' appunto l'oggetto caratteristico; ne' certo saprei aderire io stesso a tutte le acute osservazioni del valoroso polemista. Tuttavia si debbono riconoscere a questa perspicua trattazione
il merito di ridurre (anticipando cosi' quella che e' la visione oggi prevalente di questo problema)
a piu' giuste proporzioni la disputa terminologica ed interpretativa sull'evento e quello di porre l'accento, al di la' ed al di sopra di ogni dissenso, su quella rivalutazione del bene giuridico che
e' elemento propulsore essenziale di una sana concezione del diritto penale. Si potrebbe dire che l'esaltazione della funzione del bene giuridico e quella dell'importanza dei dolo sono elementi portanti su cui poggia tutta la concezione penalistica del nostro indimenticabile Amico.
    E nessuno potrebbe disconoscere che si tratti di posizioni volte alla costruzione ed al mantenimento di un diritto altamente giusto e civile.
    Ma l'attivita' senza soste di Dario Santamaria fu soprattutto quella universitaria: intensissima
sempre, dai primi inizi con Biagio Petrocelli e poi al fianco mio e di Pannain, come assistente e
libero docente in questa Facolta' napoletana, fino ai tempi piu' recenti, quando fu titolare stimatissimo ed ammirato prima a Siena e poi qui a Napoli, dove tanto prematuramente l'alto suo insegnamento ebbe fine.
    Diro' soltanto che i miei quattro anni di insegnamento a Napoli (molto impegnato ed impegnativo perche' vi insegnai come unico titolare non solo il diritto penale ma per due anni anche la procedura) furono per me dominati dalla figura di Dario Santamaria, insieme a quelle di Antonio Pecoraro-Albani
e degli altri assistenti e cultori valentissimi di queste due materie, Latagliata, Michele Massa, Carlo Massa, Fiore, Pansini, l'indimenticabile e sempre compianto Mario Porzio, e al loro non posso non associare il ricordo di valorosi avvocati come Pasquale Miele e Sergio Pastore, e di quei magistrati, allora giovani ed oggi tutti insigni, che rispondono ai nomi di Manlio La Rocca, Vittorio Mele, Giuseppe Cortese e del carissimo presidente Bruno Lopes, purtroppo anch'egli prematuramente mancato ai primi di quest'anno.
    Con tutti ci ritrovammo, ahime', piangenti ed attoniti, quella mattina del 5 gennaio.
    Furono tempi di fervore, di indagini e di discussioni, dai quali trassi tesori inestimabili e non dimenticati, e nei quali ebbi la gioia di poter contribuire alla prima ascesa di docenti tanto meritevoli.
    Furono anche anni di intenso impegno didattico, in cui ognuno di noi cercava di far quotidianamente fronte alla mole di domanda proveniente dalla principale e piu' frequentata
Universita' del Mezzogiorno, una Universita' che un corpo di insegnanti di alta classe illustrava
di fronte al resto della nazione.
    Santamaria emergeva anche nella acuta valutazione dei problemi della scuola e nella partecipazione alle attivita' didattiche e formative.
    Del periodo universitario di Siena (dove Santamaria insegno', dal 1962 al 1968 non solo il
diritto, ma anche la procedura penale e le istituzioni del diritto penale), tutti i colleghi, allievi,
cittadini di quell'insigne centro d'arte e di cultura, serbano il ricordo piu' grato.
    Il professore Santamaria mantenne del resto fino all'ultimo il legame con quell'Universita' di
tanto prestigio e tradizione.
    Chiamato all'Universita' di Napoli nel novembre 1968, prima per coprire l'insegnamento delle
istituzioni e l'anno dopo ad una seconda cattedra di diritto penale a fianco di quella di Enrico
Contieri, Santamaria, oltre ad avere la grande emozione di salire su una di quelle cattedre che
erano state di Enrico Pessina e di Alfredo de Marsico, si ritrovo' in un ambiente che era
intimamente suo: quello stesso in cui aveva servito la scuola e la scienza come assistente e
come libero docente, in quelle aule dove gia' aveva insegnato ora sostituendo nelle lezioni altri
maestri, ora tenendo corsi liberi, ora partecipando ad esercitazioni, che ricordo attivissime ed altamente frequentate: ed in tutte Santamaria portava la sua passione metodologica ed
indagatrice ed anche, consentitemelo, la sua aspirazione civile e morale.
    Ritrovare la " sua" biblioteca, amorosamente seguita e coltivata, gli antichi amici, quei
professori insigni dei quali era stato allievo e di cui ora diveniva rispettoso collega.
    Di questi suoi ultimi tredici anni napoletani altri avrebbe potuto dire meglio di me, che
sentivo soltanto l'eco del suo successo e del suo impegno ed in particolare continuavo ad
avvertire la crescente partecipazione del professore Santamaria alla vita culturale e sociale di
questa grande citta', con i suoi tormentosi problemi, con l'umanita' della sua gente.
    So peraltro per certo che la sua attivita' accademica (svoltasi anche nel campo della sociologia criminale e della criminologia e nella direzione della Scuola di perfezionamento in diritto e
procedura penale) e' stata caratterizzata dalla dedizione totale agli allievi, che ha avuto
numerosissimi e che seguiva con scrupolo ed affetto impareggiabili.
    Alcuni di questi gia' occupano cattedre universitarie, a Siena, Camerino, Teramo, Salerno
e Napoli.
    Ma so che anche con gli studenti non votati alla carriera accademica il suo insegnamento
continuo' ad essere caratterizzato, oltre che dai contributi della sua notevole cultura umanistica e giuridica, dalla vivacita' del suo ingegno e dalla estrema limpidita' dell'esposizione.
    Sua dote indiscussa fu certamente quella di saper accattivare l'uditorio con la linearita' ed
il garbo dell'esposizione, la profondita' del pensiero, la finezza dell'argomentazione.
    A me compete piuttosto di ricordare le ulteriori frequenti occasioni di incontro, gli scambi
di vedute su tanti problemi universitari, legislativi e giurisprudenziali, la ripetuta partecipazione
del prof. Santamaria alle attivita' del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, da ultimo
anche ai suoi programmi di ricerca sotto l'egida del C.N.R.
    Nel luglio del 1980 Santamaria organizzo' una giornata di lavori sul principio di effettiva
offensivita' del reato; tema di grande interesse ed attualita' e convegno riuscitissimo per l'alta partecipazione di penalisti di tutta Italia e per la signorile organizzazione curata dal suo promotore.
    Cosi' pure non posso non ricordare la sua fervida partecipazione alla costituzione, insieme ad
Enrico Contieri e ad Alfonso Stile, della sezione napoletana dell'Associazione internazionale di
diritto penale.
    Tra tutti i ricordi di questa amicizia e colleganza rimane tuttavia in me, piu' vivo e caro di ogni
altro, quello di un viaggio compiuto insieme oltre oceano nell'autunno del 1971.
    I penalisti argentini celebravano il cinquantenario del proprio codice penale e negli stessi mesi
la dittatura militare (quella precedente il breve riavvento del peronismo) attenuava i propri rigori:
le sedi dei vecchi partiti democratici si riaprivano e correva di nuovo per quel paese non fortunato
un filo di speranza.
    Furono invitati dall'Europa alcuni penalisti spagnoli, italiani e tedeschi, appartenenti cioe' a
quei paesi a cui la scienza penalistica argentina, sempre molto viva e caratterizzata da trattati
e riviste famosi, era stata maggiormente legata. Tra gli spagnoli v'era il collega Marino Barbero
Santos, allora professore a Valladolid, destinato in seguito a posizioni di spicco, che adesso
mantiene nell'Universita' di Madrid ed alla direzione dell'Istituto Giuridico spagnolo a Roma,
grande amico di Dario Santamaria.
    La piccola delegazione tedesca era guidata da Hans Welzel, allora da molti anni a Bonn,
maestro di prestigio internazionale e uomo di grande bonta' e semplicita' oltre che di estrema
finezza: per Santamaria, come ho detto, un punto di riferimento e di affetto superiore ad ogni altro.
    Italiani eravamo (nell'ordine di anzianita') Giuseppe Bettiol, io stesso, Dario Santamaria e
Lello Latagliata. Per Bettiol, che era accompagnato da una delle sue figliuole e che era veramente
la nostra guida, quello era forse il ventesimo o il trentesimo viaggio in America Latina; per
me, Santamaria e Latagliata invece un'esperienza quasi unica e certo la prima volta di un soggiorno
in Buenos Aires.
    Passammo con i colleghi argentini organizzatori del convegno tenutosi nella sede della piccola ma efficientissima Universita' di Belgrano (alcuni oggi in esilio, sfuggiti a   persecuzioni, incarcerazioni
e torture) e con gli altri colleghi delle altre Universita' della capitale, quasi tutti vecchi amici,
giornate indimenticabili per fervore di studi e di discussioni e per l'atmosfera tanto cordiale ed affettuosa.
    Dopo la repentina scomparsa di Santamaria ho piu' volte ricordato quei giorni, da ultimo nello
scorso gennaio parlandone proprio con Giuseppe Bettiol ed insieme rievocando il viaggio
compiuto con il carissimo Dario.
    Purtroppo qualche mese dopo, il 29 maggio di quest'anno, anche Bettiol e' venuto a mancarci:
ed io voglio associarne il nome a quello di Santamaria, nonostante la diversita' di generazione,
di formazione e di provenienza, sia perche' vivissime erano, come in ognuno di noi, la stima e l'ammirazione di Santamaria per Bettiol, sia perche' l'opera di questi due insigni penalisti fu caratterizzata ad un tempo da una vasta e profonda cultura generale, da un impegno metodologico
estremamente rigoroso e da un'alta ispirazione morale.
 
    Ho concluso.
 
    Molti altri avrebbero adempiuto a questo doloroso compito meglio di me.
 
    Resta in me, sicuramente non inferiore a quello dei tanti  altri amici, il dolore profondo
per la immatura scomparsa di  Dario Santamaria, il rimpianto per la sua personalita' insieme
ferma e dolce, il sentimento di solidarieta' per i suoi congiunti  tanto affezionato e tanto
profondamente colpiti, per i suoi  colleghi insigni e per gli allievi che piu' non lo hanno tra
loro. Tuttavia la sua figura e' presente in questa citta' ed in questa Universita', e vi rimarra'
nonostante il rapido fluire del tempo, il susseguirsi di vicende penose ed orribili, le ansieta'
e gli interrogativi sul domani, perche' su tutto sovrastano le luci non spente di quelle idee di
giustizia e di umanita' delle quali l'insigne amico scomparso fu sempre assertore.