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Decreto legge 24 maggio 1999 n. 145.
Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
(Gazz. Uff. 24-5-1999 n. 119).
(in vigore del 24-6-1999).
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire la data di efficacia delle disposizioni del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,
che regolano il riparto delle attribuzioni in materia penale tra il tribunale in composizione collegiale ed il tribunale
in composizione monocratica, in vista dell'approvazione definitiva della riforma del procedimento davanti
al tribunale in composizione monocratica, attualmente in fase di avanzato esame da parte del Parlamento;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni intese a favorire l'attivita' degli
uffici giudiziari ed evitare momenti di disfunsionalita' nella prima e piu' delicata fase di attuazione della riforma
intesa all'istituzione del giudice unico di primo grado;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto legge:

Art. 1.
    1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro un anno".

Art. 2.
    1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole:
"sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo" sono sostituite dalle seguenti:
"sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis".
    2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "L'appello contro le sentenze del pretore" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto
dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore".
    3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' inserito il seguente:
"Art. 134-bis. - 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e
in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla
data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.
    2. Quando e' stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione
del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al
tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando
il termine per la riassunzione.".
 
Art. 3.
    1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole:
"alla data di efficacia del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla data indicata
dal comma 2-bis dell'articolo 247".
    2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole:
"Se l'udienza e' fissata davanti al tribunale" sono sostituite dalle seguenti: "Se alla data indicata
dal comma 2-bis dell'articolo 247 e' stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale".
    3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono
aggiunti i seguenti:
"2-bis. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:
a) articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;
b) articolo 34 comma 2-bis del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto;
c) articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;
d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come
sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice
procuratori onorari le incompatibilita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo
42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo
23 del presente decreto;
f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.
    2-ter. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati gia'
appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla
data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati gia' appartenenti alla
competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio
2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma
del citato articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' seguito il criterio di non
affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari
e di giudice dell'udienza preliminare, nonche' la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data
indicata nel comma 1.".
 
Art. 4.
    1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora
non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
ed alle conseguenti necessita' organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i
criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed
ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
 
Art. 5.
    1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le
procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalita' di formazione e di tenuta dei fascicoli.
 
Art. 6.
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.