IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: "sull'accordo delle parti," sono soppresse.
2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La separazione e' disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri.".
3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2-bis (Separazione dei processi). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in liberta' per scadenza dei termini.".
4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis.".
5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".
Art. 2.
1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo."
2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonche' degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non puo' in ogni caso superare i termini aumentati della meta' previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.".
3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari," sono sostituite dalle seguenti: "In ogni stato e grado del procedimento".
4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"3. Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la sua durata non puo' essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera c) ed alla lettera d) si riducono rispettivamente della meta' del termine della durata della proroga.
Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non puo' essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia gia' stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado.".
5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.".
6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente.".
7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: ", trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono inserite le seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)" e le parole: "si e' dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia per darsi".
Art. 3.
1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis".
2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;".
Art. 4.
1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione puo' giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in liberta'.".
2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si e' accordata precedenza.".
Art. 5.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:
"Art. 145-bis (Aule di udienza protette). - 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando e' necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.
2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono e' adottato, ove possibile, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.".
Art. 7.
1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.
2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, e' sostituita quella dell'ergastolo.".
Art. 8.
1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui e' applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se e' stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato puo' revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorche' era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validita'. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attivita' istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunziato.
2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 1, l'imputato puo' revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validita' e, nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.
Art. 9.
1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari e' di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.
Art. 10.
1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: "sono consegnati" sono sostituite dalle seguenti: "sono notificati".
Art. 11.
1. Nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "629, secondo comma del codice penale" sono inserite le seguenti: ", 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies del codice penale".
Art. 12.
1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
Art. 13.
1. Nel comma 1 dell'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
Art. 15.
1. L'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' cosi' modificato:
a) nel comma 1 e' soppressa la lettera c);
Art. 16.
1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilita' di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato.".
2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 275-bis (Particolari modalita' di controllo). 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e' trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.".
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere.".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede.".
Art. 17.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte delle autorita' preposte al controllo, puo' prevedere modalita' di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.".
Art. 19.
1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalita' di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 20.
Art. 21.
1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998.
2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonche' la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.
Art. 22.
1. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, e' aggiunto il seguente: "I giudici onorari di tribunali che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio gia' decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro.
2. Nell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, e' aggiunto il seguente: "La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo alla nomina.".
Art. 23.
1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, de1 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennita' indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.
2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.
3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione puo' essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno.".
Art. 24.
1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le medesime e' modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purche' le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.
Art. 25.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.