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Le disposizioni di attuazione dei principi del "giusto processo"

 

1. Decreto legge  7 gennaio 2000 n. 2.
2. Legge 25 febbraio 2000 n. 35
 
1. Decreto legge  7 gennaio 2000 n. 2.
Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2, in materia di giusto processo.
( In Gazz. uff. n. 50 del 1° marzo 2000 )
 
Articolo 1
    1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della
Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione
dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si
applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.
    2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite
al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova,
assunti o formati con diverse modalità.
    3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti,
verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta
o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.
    4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni,
si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di
valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
    5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il
giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di
consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.
    6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono
con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente.
 
Articolo 2
. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
 
 
2. Legge 25 febbraio 2000 n. 35
Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 7 gennaio 2000 n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, in materia di giusto processo.
 

Articolo 1

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. (1).

______________
(1) Costituisce un assoluta novità tecnica per l'ordinamento l'inserimento in un "allegato" 
delle disposizioni di legge che modificano altre norme di legge e che dovrebbero "per legge" essere contenute formalmente nel testo del provvedimento legislativo, mentre gli allegati sono
di solito riservati ad elenchi o precisazioni di nozioni tecnici.
Ciò contribuisce ulteriormente ad imbarbarire il sistema normativo ed a rendere sempre
più complesso, al limite dell'insostenibilità, il compito dell'interprete. Purtroppo il generale declassamento qualitativo delle pubbliche funzioni ha colpito, e non da oggi, anche il legislatore (G.P.).

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 2.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo
111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in
applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della
Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.
2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.
3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.
4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.
5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenne, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente".