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Legge 22 luglio 1999, n.234
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante
disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.
(Gazz. uff. 23-7-1999 n. 171).
(in vigore dal  24-7-1999).
 

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge (1).
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(1) Costituisce un assoluta novità tecnica per l'ordinamento l'inserimento in un "allegato"  delle disposizioni di legge che modificano altre norme di legge e che dovrebbero "per legge" essere contenute formalmente nel testo del provvedimento legislativo, mentre gli allegati sono di solito riservati ad elenchi o precisazioni di nozioni tecnici.
Ciò contribuisce ulteriormente ad imbarbarire il sistema normativo ed a rendere sempre più complesso, al limite dell'insostenibilità, il compito dell'interprete. Purtroppo il generale declassamento qualitativo delle pubbliche funzioni ha colpito, e non da oggi, anche il legislatore (G.P.).
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
AL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 145.

        All'articolo 3, comma 3:
-- al capoverso 2-bis:
e' soppressa la lettera b);
-- alla lettera c) le parole: "articoli 42-quater, comma 2, e 43- bis,
comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 42-quater, secondo comma, e
43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12";
-- alla lettera d) le parole:
"articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12"
sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941"
e le parole:
"dall'articolo 42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941";
-- alla lettera e), le parole:
"articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12"
sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto
n. 12 del 1941";
-- al capoverso 2-ter, le parole:
"articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12"
sono sostituite dalle seguenti:
"articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12".
        Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - 1. Fino alla data del 2 gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica
ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare e' in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque salvi gli atti e le attivita' compiuti dal giudice.
2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che
manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono
chiederne la ricusazione. Si applicano le disposizioni degli articoli
38 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 3-ter. - 1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio
1997, n. 254, le parole: ''entrata in vigore'' sono sostituite dalla
seguente: ''efficacia''.
2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, le parole: ''alla scadenza del termine
stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n.
254'' sono sostituite dalle seguenti: ''decorsi due anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24
maggio 1999, n. 145''".
All'articolo 4, comma 1, le parole: "articoli 7-bis e 7-ter del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12" sono sostituite dalle seguenti:
"articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con
il citato regio decreto n. 12 del 1941" e le parole: "previsti dal
secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dal comma 2
dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il
citato regio decreto n. 12 del 1941".
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-quater
dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, e' aggiunto il seguente:
''In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del
Ministro di grazia e giustizia in conformita' della deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del
presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli
avvocati, puo' disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale
aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano
trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga puo' essere prevista
anche per un tempo determinato in relazione a particolari
circostanze''".
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Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
119 del 24 maggio 1999.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto1988, n. 400 le modifiche apportate dalla presente legge
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4038):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema) e dal Ministro di grazia e giustizia (Diliberto) il 24 maggio 1999.
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 maggio 1999 con pareri della commissione 1.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita' il 25 maggio 1999.
Esaminato dalla 1 commissione il 1 e 2 giugno 1999.
Esaminato in aula il 30 giugno e 1 luglio 1999 e approvato il 6 luglio 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6201):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 luglio 1999 con parere della commissione I.
Esaminato dalla II commissione il 13, 14 e 15 luglio 1999.
Esaminato in aula il 14 e 19 luglio 1999 e approvato, con modificazioni, il 20 luglio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4038/ B):
Assegnato alla 2 commissione (Giustizia), in sede referente, il 20 luglio 1999 con parere della commissione 1.
Esaminato dalla 2 commissione il 20 e 21 luglio 1999.
Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1999.