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Legge  16 dicembre 1999 n. 479.
Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.
( Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1999 n. 296).

(Artt.  1 -- 8).

TITOLO I
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
 
Art. 1.
1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:
a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.
2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
 
Art. 2.
1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.
2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto.
3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.
4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.
 
Art. 3
1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.
2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.
 
Art. 4
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, nonché dei giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.
 
Art. 5.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:
" 3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ".
2. Il comma 4 dell'articolo 111 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
" 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:
" 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire 600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per tutti gli altri uffici ".
4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 6. 
1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
" Art. 13. - (Notificazione degli atti) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni ".
2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.
3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.
 
Art. 7.
1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali:
1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
2) alle cause per i seguenti reati:
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del codice penale;
resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale;
rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice penale;
furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale;
ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
 
Art. 8.
1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.
 

(Artt.  9 -- ...). (Omissis). (1)

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(1) Riguardano le modifiche al processo penale e sono riportate nella pagina relativa alle riforme penali.