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riforme civili / La normativa sul giudice monocratico civile
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- Legge 16 dicembre 1999 n. 479.
- Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al Tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
- Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense.
- ( Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1999 n. 296).
(Artt. 1 -- 8).
- TITOLO I
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al
giudice di pace e di esercizio della professione forense
Art. 1.
1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995,
rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente
per territorio, con esclusione:
a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della
presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;
b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.
2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la
decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano
successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995,
relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze
stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli
alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei
servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilità.
Art. 2.
1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per
territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione
distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice
originariamente adito.
2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del
giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del
comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La
cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio
all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza
di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di
trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere
successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto.
3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai
sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge
20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono
essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma
dell'articolo 38 del codice di procedura civile.
4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma
dell'articolo 185 del codice di procedura civile.
Art. 3
1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente
all'applicazione del comma 2. È abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n.
374.
2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente
competente, fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano
successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni
dell'articolo 2.
Art. 4
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni
stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso
già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della
materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e dei giudizi
attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, nonché dei giudizi già
trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non
siano successivamente rimessi in istruttoria.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei
giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione
stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del
comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.
Art. 5.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il
seguente:
" 3-bis. In materia civile è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila
per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli
articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la
domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato. ".
2. Il comma 4 dell'articolo 111 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal
seguente:
" 4. L'ammontare delle indennità di cui ai commi 2, 3 e 3-bis del presente
articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è rideterminato ogni tre anni, con
decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatasi nel triennio precedente".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il
seguente:
" 2-bis. Al coordinatore spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo
esercizio delle funzioni di lire 250.000 per gli uffici aventi un organico fino a cinque
giudici, di lire 400.000 per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire
600.000 per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire 750.000 per
tutti gli altri uffici ".
4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 6.
1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n 374, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
" Art. 13. - (Notificazione degli atti) - 1. Alla notificazione di tutti gli atti
relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in
forma esecutiva e i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari, gli
aiutanti ufficiali giudiziari e i messi di conciliazione in servizio presso i comuni
compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino a esaurimento del loro ruolo di
appartenenza.
2. Ai messi di conciliazione, che assumono la nuova denominazione di messi del giudice
di pace, si applicano, limitatamente al servizio di notificazione, le norme
dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,
n. 1229, e successive modificazioni ".
2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122,
sono abrogati.
3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di
pace.
Art. 7.
1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono
esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al
tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire
cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice
di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto
dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a
quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni
specializzate agrarie;
b) negli affari penali:
1) alle cause per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla
predetta pena detentiva;
2) alle cause per i seguenti reati:
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, primo comma, del
codice penale;
resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma,
del codice penale;
violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice
penale;
favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;
maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista
dall'articolo 572, secondo comma, del codice penale;
rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con
esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;
violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, quarto comma, del codice
penale;
furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
truffa aggravata a norma dell'articolo 640, secondo comma, del codice penale;
ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
Art. 8.
1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al
relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data
di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.
(Artt. 9 -- ...).
(Omissis). (1)
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(1) Riguardano le modifiche al processo penale e sono
riportate nella pagina relativa alle riforme penali.