- Trani Ius / Le Riforme / Processo civile e penale /
Home
page
-
- LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999, n.2
Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
- (Gazz. Uff. 23-12-1999 n. 300).
- (in vigore dal 7 gennaio 2000).
- Art. 1. -- 1. Al primo
comma dell'articolo 111 della Costituzione sono premessi
- i seguenti:
«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni
di parita',
- davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia,
- nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente
della natura e dei motivi
- dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari
- per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al
giudice, di interrogare o di
- far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la
- convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni
- dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita
- da un interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione
- della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere
provata sulla base di
- dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre
volontariamente sottratto
- all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio
- per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di
natura oggettiva o per
- effetto di provata condotta illecita».
- __________
- Il testo attualmente vigente dell'art. 111 Cost. č il
seguente:
«Art. 111. - La giurisdizione si attua mediate il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita',
- davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.
- Nel processo penale, la legge assicura che
la persona accusata di un reato sia,
- nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
-
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari
- per preparare la sua difesa; abbia la facolta',
davantial giudice, di interrogare o di
- far interrogare le persone
che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
-
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse
condizioni
- dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita
- da un interprete se non comprende o non
parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
- della prova. La colpevolezza dell'imputato
non puo' essere provata sulla base di
- dichiarazioni rese da chi,
per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto
-
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio
- per consenso dell'imputato o per
accertata impossibilita' di natura oggettiva o per
- effetto di provata
condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale,
pronunciati
- dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
e' sempre ammesso ricorso in
- Cassazione per violazione di legge. Si
puo' derogare a tale norma soltanto per
- le sentenze dei Tribunali militari in
tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in
- Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione».
-
-
Art. 2. -- 1. La legge regola l'applicazione dei principi
contenuti nella presente legge
- costituzionale ai procedimenti penali in corso alla
data della sua entrata in vigore.