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LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999, n.2
Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.
(Gazz. Uff. 23-12-1999 n. 300).
(in vigore dal 7 gennaio 2000).

 

Art. 1.  -- 1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione sono premessi
i seguenti:
    «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita',
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
    Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari
per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di
far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
    Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione
della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
    La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita».
__________
Il testo attualmente vigente dell'art. 111 Cost. č il seguente:
«Art. 111. - La giurisdizione si attua mediate il giusto processo
regolato dalla legge.
    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parita', 
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
    Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, 
nel piu' breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi 
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari 
per preparare la sua difesa; abbia la facolta', davantial giudice, di interrogare o di 
far interrogare le persone che  rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la 
convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni
dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita 
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
    Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio
nella formazione 
della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di 
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto 
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
    La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha
luogo in contraddittorio 
per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per 
effetto di provata condotta illecita.
    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
    Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta' personale,
pronunciati 
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso ricorso in 
Cassazione per violazione di legge. Si puo' derogare a tale norma soltanto per 
le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
    Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in 
Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».
 
 

Art. 2.  --  1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge 
costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.