- Per Giorgio Armani s.p.a.:
voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e respinta nel
merito:
1) accertare e dichiarare che la registrazione e l'utilizzazione da parte del
convenuto del domain name "armani"
- è illecita ai sensi della Legge
Marchi e conseguentemente ordinarne la cancellazione e inibirne la
prosecuzione dell'illecito;
2) accertare e dichiarare che il comportamento del convenuto è illecito anche
ai sensi delle norme repressive
- della concorrenza sleale ex art. 2598 e ss.
c.c. e conseguentemente inibire la prosecuzione dell'illecito;
3) inibire al convenuto l'utilizzo della parola "armani" sotto
qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo qualora non sia
- accompagnata da elementi
idonei a differenziarla dai marchi e dalla ragione sociale dell'attrice per
evitare la
- confondibilità con gli stessi;
4) condannare il convenuto al risarcimento in favore della Giorgio Armani
s.p.a. di tutti i danni dalla stessa
- patiti e patiendi in conseguenza di tutti
gli illeciti sopra indicati, in misura da liquidarsi in via equitativa e
- comunque non inferiore ad euro 300.000;
5) in ogni caso condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice di
una provvisionale di importo
- non inferiore ad euro 200.000 ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 278 c.p.c.;
6) fissare una somma non inferiore ad euro 10.000 dovuta dal convenuto
all'attrice per ogni violazione della
- sentenza e per ogni ritardo
nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti;
7) ordinare la pubblicazione dell'emandata sentenza, a cura dell'attrice e a
spese del convenuto, sul Corriere
- della Sera e su Il Sole 24 Ore, nonché su
Internet Magazine e Inter.net, nonché sul sito Internet dell'attrice
- o su
altri siti Internet che verranno appositamente creati a tale scopo
dall'attrice;
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il 10% spese generali, Iva
e Cpa.
In via istruttoria:
nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli formulati da controparte si
chiede ammettersi prova per testi
- sul seguente capitolo di prova:
"vero che svariati clienti da tutto il mondo mi hanno segnalato di avere
avuto problemi con il reperimento del sito
- della Giorgio Armani s.p.a. a causa
della presenza in internet del domain name "armani.it" di titolarità
del Timbrificio Armani.
Si indica a teste il sig. Brunello Bianchi presso Giorgio Armani s.p.a., via
Borgonuovo 11 Milano.
Per Armani Luca:
voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bergamo, ogni contraria istanza
disattesa, così provvedere:
in via principale e di merito:
1) rigettare ogni domanda attrice per quanto concernente l'asserita illecita
registrazione ed utilizzazione del
- domain name "armani.it", in
quanto infondata in fatto e in diritto;
2) rigettare ogni domanda attrice per quanto concerne il presunto ed
indimostrato illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.
- perché infondato in
fatto ed in diritto e di conseguenza rigettare ogni istanza di inibitoria e di
provvisionale ex art. 278 c.p.c.;
3) rigettare ogni domanda attrice per quanto concerne il risarcimento di
preteso ed indimostrati danni patiti e patiendi,
- in quanto infondata in fatto
ed in diritto;
4) accertare e dichiarare la temerarietà della lite svolta dalla Giorgio
Armani s.p.a. e per l'effetto ex art. 96 c.p.c.
- condannare la parte attrice al
risarcimento dei danni in favore di parte convenuta nella misura ritenuta di
giustizia ed in via equitativa;
5) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorari di
causa, con distrazione in favore del sottoscritto
- procuratore anticipatorio.
In via subordinata di merito:
Si insiste nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa, con
particolare riferimento alla memoria istruttoria
- ex art. 184 c.p.c. del
18.1.2001 sia per interrogatorio formale che per testi, nonché nella istanza
di consulenza tecnica
- diretta ad accertare e descrivere le caratteristiche
tecniche del domain name che del sito web www.armani.it opponendosi
- ad ogni
ulteriore nuova e tardiva istanza istruttoria di parte attrice.
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 1998, Giorgio
Armani s.p.a. - premesso di vantare una tradizione ultraventennale
- nel settore
della moda nel campo dell'abbigliamento e di essere incontestabilmente una
delle società leader dello stesso settore;
- di avere ampliato il proprio
settore produttivo, estendendolo agli accessori di moda, profumi, occhiali,
calze, orologi e prodotti
- di pelletteria; di avere sempre prestato la massima
attenzione alla politica promozionale; di essere titolare del marchio Armani,
- universalmente riconosciuto come marchio supernotorio e celebre, protetto in
tutte le sue diverse utilizzazioni per i prodotti
- ricompresi in quasi tutte le
classi di registrazione, come da certificati di registrazioni prodotti a mero
titolo esemplificativo;
- di essersi sempre avvalsa per promuovere la propria
immagine e pubblicizzare attività, prodotti ed iniziative di tutti gli
strumenti
- e canali di comunicazione disponibili; di avere quindi avvertito la
necessità di comparire sulle rete Internet, costituendo il canale
- divulgativo
più efficace e capillare di ogni tempo, considerando a tal fine che il sito
all'interno del quale il pubblico dei consumatori
- avrebbe potuto reperire
notizie, curiosità ed informazioni avrebbe dovuto essere contraddistinto dal domain name costituito
- dall'universalmente noto marchio "Armani" -
esponeva:
che nell'eseguire i controlli preliminari alla richiesta di registrazione del
domain name "armani.it" era venuta a conoscenza del fatto
- che il domain name "armani.it" era già stato registrato da Luca Armani
quale titolare del Timbrificio Luca Armani, con sede in
- Treviglio il quale
aveva registrato presso la RA Italiana il dominio "armani.it" per
contraddistinguere il proprio sito Internet ed
- utilizzarlo per la vendita di
timbri;
che per la sua funzione - cioè quella di consentire l'accesso alla rete
Internet e quindi ad un numero infinito di informazioni,
- contraddistinguendo
sulla rete l'attività d'impresa, i prodotti o il marchio del suo titolare -
l'uso del domain name doveva
- equipararsi all'uso di un segno distintivo;
che tale essendo la funzione del domain name, l'utilizzo del dominio "armani.it"
da parte del Timbrificio era idonea a ingenerare
- nel pubblico degli utenti di
Internet confusione;
che, infatti, essendo il marchio Armani di titolarità dell'attrice marchio
celebre, l'utente consumatore, nel reperire nel database che
- raccoglie tutti i
domini depositati il domain name "armani.it" sarebbe stato indotto a
credere che il sito così individuato appartenesse
- alla Giorgio Armani s.p.a.
e che, analogamente, l'utente che avesse voluto individuare in Internet la
presenza di un sito a nome
- dell'attrice avrebbe senz'altro digitato il domain
name "armani.it", ipotizzandone la coincidenza con il famoso
marchio;
che, invece, una volta collegatosi con il sito corrispondente, contrariamente
ad ogni legittima aspettativa, il consumatore si sarebbe
- trovato di fronte ad
una pagina WEB costituita da un modulo per l'ordinazione di timbri;
che, pertanto, era evidente la gravità degli illeciti commessi dal convenuto
per avere contraffatto le privative di marchio di titolarità
- dell'attrice e
la conseguente applicabilità delle norme regolatrici del conflitto tra segni
distintivi;
che, dal confronto tra le date di registrazione dei marchi Armani da parte
dell'attrice con la data di registrazione del Timbrificio Armani
- nel registro
delle ditte, doveva necessariamente concludersi che i diritti della Giorgio
Armani s.p.a. sulla parola Armani erano senza
- dubbio anteriori a quello che
poteva vantare la ditta convenuta;
che nel caso di specie ricorrevano tutti i presupposti per l'applicabilità
della disciplina prevista dall'art. 1 l.m. ovvero quella
- di cui all'art. 13 l.m.;
che, in particolare, sussistevano entrambe le condizioni degli indebiti
vantaggi e del pregiudizio, richieste peraltro in via alternativa
- dall'art. 1 l.m., cui la legge subordina la tutela del marchio che gode di rinomanza nello
Stato;
che, infine, il comportamento di controparte, oltre che costituire una palese
contraffazione delle privative dell'attrice, costituiva
- atto illecito ex art.
2598 c.c. in quanto idoneo a creare confusione con i segni distintivi
legittimamente utilizzati dall'attrice.
Tutto ciò esposto, Giorgio Armani s.p.a. chiedeva A) che fosse accertato e
dichiarato che la registrazione e l'utilizzazione da parte
- del convenuto del domain name "armani" fosse illecita ai sensi della legge marchi e
che quindi ne fosse ordinata la cancellazione
- e inibita la prosecuzione
dell'illecito; B) che fosse accertato e dichiarato che la registrazione e
l'utilizzazione da parte del convenuto
- della parola "armani" come
domain name fosse illecita ai sensi dell'art. 2598 c.c. e che quindi ne fosse
ordinata la cancellazione
- e inibita la prosecuzione dell'illecito; C) che
fosse inibito al convenuto l'utilizzo della parola "armani" sotto
qualsiasi forma ed
- a qualsiasi titolo ove non accompagnata da elementi idonei
a differenziarla dai marchi e dalla denominazione sociale dell'attrice
- per
evitare la confondibilità con gli stessi; D) che il convenuto fosse
condannato al risarcimento dei danni ed in ogni caso
- al pagamento di una
provvisionale; E) che fosse fissata una somma per ogni violazione della
sentenza e per ogni ritardo
- nell'esecuzione dei provvedimenti in essa
contenuti; F) che fosse ordinata la pubblicazione della sentenza; il tutto con
vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 25.3.1999, si costituiva Armani Luca il quale
chiedeva il rigetto della domanda e contestava
- a qualificazione del domain
name alla stregua di un segno distintivo, consistendo esso piuttosto in un
mero indirizzo che
- identifica un certo sito o un server sulla Rete; deduceva
che non aveva contraffatto il marchio Giorgio Armani s.p.a.
- in quanto si era
limitato a dare il proprio cognome al proprio indirizzo nella rete; che, da
una rapida e non esaustiva ricerca,
- si potevano rinvenire ben 1064 Armani
nella rete Internet ed affinando la ricerca si rinvenivano nella sola Italia
187 domini
- con Armani identificativi nella loro pagina web, oltre a Giorgio
Armani s.p.a., anche di rivenditori di piastrelle, studi di geometri,
- panetterie etc.; e che proprio l'enorme quantità di siti similari, aveva
portato la giurisprudenza a considerare che, fino a quando
- l'utente non accede
effettivamente alla pagina web, il domain name non ha alcuna attinenza o
relazione con i servizi o beni
- offerti da quel sito, sicchè la confusione e
l'uso illegittimo del marchio altrui andava determinata al momento
dell'accesso
- alla pagina web, allorché l'utente viene in contatto con le
pagine pubblicitarie del sito cui si collega; che, pertanto, era infondata
- la
domanda formulata con riferimento alla tutela del marchio in quanto l'uso di
un domain name su Internet, riproducente
- un marchio registrato da altra società,
per fornire a sua volta dei servizi sulle rete telematica, poteva integrare la
fattispecie
- della contraffazione del marchio, solo in quanto attività idonea
a creare confusione tra gli utenti, limitatamente ai servizi
- e ai prodotti
resi da entrambi i soggetti nel medesimo settore di attività; che, nel caso
di specie, l'evidente differenziazione
- delle attività espletate dalle due
società escludeva ogni pericolo di confusione; che non era corretta
l'affermazione dell'attrice
- secondo cui l'uso del dominio in contestazione da
parte del convenuto impediva all'attrice stessa di poter usufruire della
- stessa forma di pubblicità e del servizio Internet, rendendo concreto e reale
il pericolo di confusione da parte di un potenziale
- cliente, ben potendo
infatti l'attore richiedere l'uso di un dominio top level a livello
internazionale; che era altresì privo di
- fondamento il contestato illecito
concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 c.c., anche in ragione della notevole
differenziazione
- tra i prodotti e servizi resi dall'attrice con quelli del
convenuto.
Nel corso del giudizio le parti si scambiavano le comparse ai sensi degli artt.
170 e 180 c.p.c., depositavano le memorie
- ex art. 183 ultimo comma c.p.c. e
quelle per deduzioni istruttorie.
Quindi la causa, senza assunzione di mezzi di prova, era rinviata per la
precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 ottobre 2002.
A tale udienza le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe, con
richiesta di termini ex art. 190 c.p.c., decorsi
- i quali la causa era
trattenuta dal giudice per la decisione.
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il giudizio promosso, Giorgio Armani s.p.a. chiede la
tutela accordata dalla legge marchi e dalle norme del codice civile
- in tema di
concorrenza sleale in quanto ritiene che la registrazione e l'utilizzazione da
parte di Luca Armani, titolare dell'impresa
- individuale Armani Luca, del nome
a dominio "armani", al fine di accedere al suo sito Internet
utilizzato per la vendita di timbri,
- integri la fattispecie della
contraffazione del marchio Armani di cui essa è titolare, in tutte le sue
diverse utilizzazioni per i prodotti
- ricompresi in quasi tutte le classi di
registrazione, nonché della concorrenza sleale confusoria per l'utilizzazione
di segni distintivi
- confondibili con quelli legittimamente usati dall'attrice
stessa (art. 2598, n. 1 c.c.).
In assenza di una normativa che regolamenti le modalità di risoluzione dei
conflitti tra titolari di nomi a dominio e titolari di altri
- diritti sui segni
corrispondenti, il punto di partenza per valutare il fondamento della domanda
dell'attrice non può che essere
- l'esame della funzione del nome a dominio in
ragione della quale può pervenirsi alla successiva qualificazione giuridica
dello
- stesso e alla conseguente individuazione della normativa ad esso
applicabile.
Sotto tale profilo - contrariamente a quanto deduce il convenuto il quale
invoca l'improcedibilità della domanda poiché
- nell'ordinamento giuridico
vigente manca una normativa specifica concernente la rete Internet, sicchè la
materia dovrebbe
- essere regolata dagli aspetti operativi, tecnici e logici
propri del Domain Name System - va anzitutto affermato che le regole
- di naming
dettate dalla Naming Authority e cioè quelle che stabiliscono la procedura
per l'assegnazione dei nomi a domino,
- costituiscono mere regole contrattuali
di funzionamento del sistema di comunicazione delle rete Internet, di
carattere
- amministrativo interno, che non possono essere utilizzate dal
giudice atteso che l'autorità giudiziaria è chiamata ad applicare l
- a legge e
non una normativa amministrativa interna.
Pertanto, l'assenza di una legge specifica importa non certo il ricorso alle
regole interne di naming, bensì il ricorso all'analogia
- e quindi alle
disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe alla fattispecie
relativa all'utilizzo dei nomi a dominio.
Ne consegue che le regole per l'assegnazione dei nomi a dominio fondate sul
principio first come first served per il quale il
- nome a dominio viene
assegnato a chi lo richiede per primo, così come le procedure di riassegnazione del nome a dominio
- per valutare se sussistano o meno in capo al
richiedente i requisiti per l'ottenimento e il mantenimento del nome a dominio
- assegnatogli in base alla suddetta norma tecnica del first come first served,
non possono rappresentare le regole cui fare
- riferimento per la soluzione
della controversia sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, dovendosi
invece fare ricorso
- alla analogia che, anzitutto, implica che sia individuata
la funzione del nome a dominio sì da accertare se essa sia equivalente
- a
quella dei segni distintivi dell'impresa.
Tanto premesso, il nome a dominio attraverso il quale si accede alla rete
Internet - che, come è noto, è composto da diverse
- parti: quella iniziale
comune a quasi tutti i nomi (http://www); quella centrale specificatamente
individualizzante e quella finale
- che indica la cosiddetta estensione (com,
net, org, edu, gov, it) - costituisce lo strumento indispensabile che consente
di rendere
- visibile all'interno della rete un certo contenuto o attraverso il
quale possono essere cercate notizie o informazioni su determinati
- argomenti.
In quanto strumento che concorre all'identificazione di un sito e, quindi, dei
beni e/o servizi offerti per il suo tramite, non è
- contestabile che ad esso
vada per lo più riconosciuta una funzione non limitata alla stregua di un
mero indirizzo che consente
- tecnicamente all'utente l'accesso al sito
contrassegnato, bensì anche di segno distintivo, perchè volto ad attirare
l'attenzione
- degli utenti e ad invogliarli a visitare il sito.
La funzione di indirizzo è svolta dal nome a dominio nella sua integrità,
mentre l'altra funzione si concentra nella parte centrale
- del nome che svolge
quindi una funzione distintiva, con la conseguenza che, ove si tratti di siti
commerciali, assume una funzione
- di segno distintivo di impresa e, pertanto,
dei beni e/o servizi offerti dalla stessa.
La precisazione relativa al fatto che si tratti di siti commerciali consente
di rilevare che è priva di pregio l'obiezione svolta dal
- convenuto nel
contestare l'equiparazione del nome a dominio ad un segno distintivo
dell'impresa: al riguardo, osserva il
- convenuto che, mentre il marchio ha una
funzione commerciale e contraddistingue dei prodotti, il nome a dominio ben può
essere
- utilizzato per fini diversi da quelli commerciali, dato che Internet
non è solo strumento di sviluppo di industrie ed imprese, ma anche
- area di veicolazione di opinioni ed idee che non rientrano in una logica
esclusivamente commerciale.
Incontestabile la ben più ampia area di Internet, non certamente circoscritta
alle attività commerciali, il rilievo del convenuto non
- supera la conclusione
sopraesposta, ma piuttosto vale ad evidenziare l'estrema varietà delle
situazioni che possono venire in
- considerazione attraverso lo strumento in
esame; tale enorme varietà, peraltro, deve solo portare ad escludere che al
nome a
- dominio possa attribuirsi una qualificazione unica, dovendosi invece
analizzare la concreta situazione, in quanto - a seconda
- delle circostanze del
caso e avuto riguardo al contenuto e alla configurazione del sito - potrà a
ragione, allorché il sito abbia
- carattere commerciale, equipararsi il nome a
dominio ad un segno distintivo del tipo marchio d'impresa; nelle altre e
diverse
- ipotesi in cui, ferma restando la funzione distintiva del nome a
dominio nella sua parte descrittiva, esso sia utilizzato non già
- per accedere
ad un sito commerciale e quindi non in funzione di individuazione di
un'attività economica, bensì di trasmissione
- di opinioni e di idee, verrà
certamente a mancare la ratio sottesa all'equiparazione del nome a dominio ai
segni distintivi di impresa,
- con conseguente, e del tutto legittima, diversa
qualificazione del nome a dominio.
Tanto rilevato, nelle ipotesi in cui il nome a dominio consente di accedere ad
un sito commerciale, esso, nella parte individualizzante,
- sostanzialmente,
viene a svolgere la funzione propria del marchio di distinzione di prodotti e
servizi e, pertanto, è senz'altro suscettibile
- di entrare in conflitto con
altri segni distintivi, ponendosi di conseguenza i problemi tipici dei segni
distintivi d'impresa e correlativamente
- delle condizioni di tutelabilità dei
segni stessi. Tale essendo, in queste ipotesi, la funzione del nome a dominio
e quindi stante la sua
- notevole affinità con i segni distintivi tipici, in
mancanza di una legislazione specifica in materia, deve ritenersi corretto il
riferimento
- alla disciplina dei marchi registrati.
Ne deriva che l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un
marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto
- di esclusiva
spettante al titolare del marchio ex art. 1 l.m. e che al conflitto tra domain
name e marchio debbono applicarsi le norme
- che disciplinano i conflitti tra
segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi
all'adozione di un nome a dominio
- uguale o simile al proprio segno distintivo
se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi
un rischio di confusione
- che può consistere anche in un rischio di
associazione.
La conclusione che precede è conforme al prevalente orientamento dei giudici
di merito - tra le numerose, vedi Trib. Roma 2.8.1997
- e 9.3.2000; Trib. Napoli
25.5.1999; Trib. Viterbo 24.1.2000: Trib. Cagliari 30.3.2000; Trib. Reggio
Emilia 20.5.2000 e 30.5.2000;
- Trib. Parma 9.6.2000; Trib. Milano 3.2.2000;
Trib. Brescia 10.10.2000 e 30.11.2000 - che ha senz'altro superato il
contrario
- indirizzo espresso da alcuni Tribunali - Trib. Firenze 29.6.2000 ed
anche Trib. Empoli 23.11.2000, richiamati dalla difesa del convenuti -
- che,
invece, avevano attribuito al nome a dominio la funzione di un mero indirizzo
elettronico. Siffatta qualificazione del nome a dominio,
- alla luce dei rilievi
sopraesposti, coglie solo una funzione del segno in esame, tralasciando di
considerare l'innegabile ed ulteriore funzione
- distintiva che la dottrina più
attenta e la giurisprudenza ormai prevalente ha, a ragione, colto nel nome a
dominio, valutando proprio la sua
- capacità di concorrere all'identificazione
del sito e dei servizi commerciali offerti al pubblico attraverso esso.
Venendo quindi a considerare il caso sottoposto all'esame di questo tribunale,
anzitutto si rileva che, come da documentazione in atti, attraverso
- il sito
cui si accede digitando "armani.it" sono proposti i prodotti della
impresa individuale Luca Armani (la cui attività precipua è la produzione
- di
insegne luminose, targhe, timbri ed intarsio mobili, incisoria meccanica e
commercio all'ingrosso di materiale elettrico per insegne luminose).
E' pertanto pacifico, alla luce del contenuto del sito, che il nome a dominio
"armani.it" registrato in favore di Armani Luca è utilizzato per
- identificare l'attività economica che fa capo al convenuto e che, stante la
natura commerciale del sito, in forza di tutto quanto si è esposto
- e, quindi,
della riconosciuta funzione di segno distintivo di impresa del nome a dominio,
vengono in considerazione le norme che regolano
- il conflitto tra segni
distintivi ed in particolare quelle dettate a tutela del titolare del marchio
registrato, visto che l'attrice è titolare del marchio
- Armani e non è
oggetto di alcuna discussione il fatto che quel marchio sia un marchio
celebre.
La qualificazione del marchio Armani come marchio registrato che gode di
rinomanza comporta che il titolare benefici della tutela ampliata,
- che
esorbita cioè il limite dell'identità o affinità tra prodotti e servizi,
potendo egli - ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. c) l.m. - vietare a terzi
- l'uso di un segno identico o simile, a prescindere dal rischio di confusione,
laddove l'uso del segno consenta, alternativamente, di trarre
- indebitamente
vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca ad
esso pregiudizio.
La tutela merceologicamente ampliata riconosciuta dalla legge del marchio
celebre - quindi al di là della confondibilità in quanto, in tale ipotesi,
- il bene protetto non è l'interesse alla non confondibilità, bensì
l'interesse di chi ha reso rinomato il segno a non vedersi sottratte o
pregiudicate
- le utilità economiche che possono derivare da tale rinomanza -
ogni volta che ricorra una delle condizioni previste dal citato articolo 1
l.m.
- sgombera il campo dalla rilevanza delle ulteriori difese del convenuto.
Secondo il convenuto, l'uso illegittimo del marchio altrui andrebbe valutato
solo nel momento in cui l'utente viene in contatto con la pagina
- web e cioè
con i beni e servizi offerti dal sito, nel senso che potrebbe ravvisarsi la
fattispecie della contraffazione del marchio, allorché
- il domain name,
utilizzato per fornire servizi sulla rete telematica riproducente il marchio
registrato da altra società, sia idoneo a creare
- confusione tra gli utenti
circa i servizi ed i prodotti resi dai soggetti nel medesimo settore di
attività.
E' agevole osservare che la ben più ampia tutela di cui gode il marchio
celebre, sganciato dalla confondibilità tra prodotti e/o servizi,
- evidenzia
come il tema di indagine proposto dal convenuto sia del tutto irrilevante al
fine di valutare se ricorrano o meno gli elementi
- costitutivi della
fattispecie della contraffazione del marchio celebre, che, come si è scritto,
sono previsti nell'art. 1, comma 1, lett. c), l.m.
- (precisato sin d'ora che a
conclusioni differenti si perverrà con riguardo alla fattispecie della
concorrenza sleale confusoria, pure
- invocata dall'attrice a tutela dei propri
diritti).
Orbene, tutte le condizioni previste dalla norma in esame ricorrono nel caso
di specie.
In primo luogo, il nome a dominio "armani.it" è identico al marchio
di cui la società attrice è titolare.
In secondo luogo, sussistono entrambe le ulteriori condizioni, peraltro
richieste in via alternativa dalla legge.
Per quanto riguarda l'indebito vantaggio, l'adozione come nome a dominio della
parola corrispondente ad un marchio che
- per la sua celebrità è entrato nel
patrimonio di tutti i consumatori e che, pertanto, ha una fortissima capacità
attrattiva, nonchè
- valore evocativo, consente al convenuto di procurarsi una
vastissima notorietà, in quanto non vi è dubbio che l'utente Internet
- che
desideri reperire il sito del celebre stilista digiterà proprio "armani.it"
trovandovi, peraltro, indicazioni sui prodotti della ditta
- di Treviglio di cui
è titolare il convenuto. Ne consegue che il titolare del timbrificio,
sfruttando l'indiscutibile capacità attrattiva del
- marchio Armani, ottiene un
notevole guadagno in termini di pubblicità (come è anche comprovato dalla
rassegna stampa riportata
- nel sito del convenuto - doc. n. 9 dell'attrice - da
cui emerge che i consumatori dei prodotti della celebre casa di moda digitino
- armani.it al fine di cercare il sito del noto stilista, imbattendosi, per
errore, nel sito del convenuto), guadagno peraltro indebito
- perché derivato
dallo sfruttamento dell'enorme fama acquisita dal marchio in questione che
richiama un vastissimo numero di utenti Internet.
L'utilizzo del nome Armani da parte del convenuto, poi, reca pregiudizio
all'attrice sol ove si consideri che impedisce alla stessa
- di utilizzare il
proprio marchio come nome a dominio per l'estensione "it".
Sotto tale profilo, il principio del "first come first served" -
dettato dalla necessità tecnica per cui il corretto funzionamento della
- rete
Internet esclude che vi possano essere identici nomi a dominio con la
conseguenza che, se il nome prescelto è già stato
- assegnato ad un soggetto,
non può essere assegnato ad altri, se non dopo il fruttuoso esperimento della
procedura amministrativa
- di riassegnazione del nome a dominio - comporta che
il titolare del marchio, che sia stato registrato da altri come domain name,
- non potrà utilizzare il proprio segno distintivo come nome a dominio.
La privazione della facoltà di utilizzare il proprio segno distintivo come
nome a dominio costituisce pregiudizio per il titolare del
- segno stesso dal
momento che l'indiscutibile diritto di ciascuna impresa di presentarsi
attraverso il proprio nome e marchio al pubblico,
- secondo ogni modello di
comunicazione, comporta che l'uso del segno distintivo in Internet debba
essere ritenuta una prerogativa
- del titolare del segno, costituendo tale uso
null'altro che esplicazione delle diverse e molteplici forme di uso
commerciale del nome
- riservate al titolare della privativa.
E', quindi, ravvisabile il pregiudizio per l'attrice che, in ragione della
condotta del convenuto, non può presentarsi sulla rete Internet
- proprio
attraverso il celebre marchio che costituisce indiscutibile richiamo per
numero elevatissimo di consumatori, con conseguente
- perdita di tutti quegli
utenti meno esperti delle rete Internet che limitino la propria ricerca al
dominio armani.it. (fatto comprovato dai
- dati risultanti dai siti che rilevano
il numero di utenti che hanno visitato il sito del convenuto, numero pari, in
relazione ad un trimestre,
- a tre volte al numero degli utenti che hanno
visitato il sito "giorgioarmani.it").
Si osserva, inoltre, che è del tutto irrilevante la ricerca svolta dal
convenuto il quale ha verificato l'esistenza di numerose pagine web
- riconducibili alla Giorgio Armani s.p.a., ricerca attraverso la quale il
convenuto intende confutare l'affermazione dell'attrice secondo
- cui a causa
dell'illegittimo comportamento di controparte il marchio Armani non può
trovare ingresso in Internet.
Ed invero la ricerca svolta ha ad oggetto le pagine web in cui è presente la
parola armani e non i nomi a dominio dei relativi siti:
- ciò premesso, è
indiscutibile che, proprio in ragione della celebrità della parola "armani",
essa non può che comparire frequentemente
- nelle pagine web, ma ciò nulla ha
a che fare con la questione oggetto del giudizio relativa al riconoscimento
del titolare del marchio
- di utilizzare in via esclusiva il proprio marchio
come domain name al fine di contraddistinguere il proprio sito.
Il pregiudizio è anche ravvisabile sotto il profilo dell'annacquamento del
celebre segno in quanto, utilizzato in associazione alla
- vendita di timbri e
targhe, viene a perdere la sua unicità sul mercato e per essa la forza di
identificazione con i prodotti del celebre
- stilista, con conseguente
indebolimento del carattere distintivo del marchio medesimo.
Per tutto quanto esposto, la registrazione e l'utilizzazione come nome a
dominio della parola armani da parte del convenuto, per
- accedere al sito ove
sono posti in vendita timbri, costituisce ipotesi di contraffazione del
marchio di cui è titolare la società attrice.
Non vi sono le condizioni per ritenere applicabile in favore del convenuto la
riserva posta dall'art. 1 bis l.m. che limita lo "ius excludendi",
- spettante al titolare del marchio allorché il terzo utilizzi nell'attività
economica il proprio nome e indirizzo purchè l'uso sia conforme ai
- rincipi
della correttezza professionale e quindi non in funzione di marchio, ma solo
in funzione descrittiva.
Al riguardo, il convenuto contesta di avere contraffatto il marchio altrui,
osservando di essersi limitato ad utilizzare il proprio patronimico
- come nome
a dominio, "considerato che il domain name è principalmente per sua
natura un indirizzo elettronico" e, quindi, realizzando
- una condotta
lecita ai sensi dell'art. 1 bis l.m..
L'eccezione del convenuto si sviluppa lungo l'erroneo presupposto che il nome
a dominio costituisca un mero indirizzo elettronico,
- qualificazione che
porterebbe conseguentemente a ritenere che l'uso della parola "armani"
non sia in funzione di marchio.
Ricordato che l'art. 1 bis l.m. limita lo ius excludendi spettante al titolare
della privativa allorché il terzo utilizzi nell'attività economica
- il
proprio nome e indirizzo purchè l'uso sia conforme ai principi della
correttezza professionale e quindi non in funzione di marchio,
- ma solo in
funzione descrittiva, si osserva che la riconosciuta funzione distintiva del
nome a dominio, cioè di identificazione dell'attività
- economica e per essa
dei relativi prodotti e servizi, è circostanza che comprova l'erroneità
della qualificazione operata dal convenuto
- e, al contempo, vale ad affermare
che l'utilizzo del segno in esame come nome a dominio costituisce una forma di
impiego di quel
- segno proprio in funzione del marchio.
Da ciò consegue che Giorgio Armani s.p.a., quale titolare del marchio Armani
fondatamente può vietare al convenuto l'impiego
- nell'attività economica come
nome a dominio del suo patronimico "armani" in quanto effettuato in
funzione di marchio.
Si aggiunga che la circostanza che il convenuto abbia registrato come nome a
dominio la sola parola "armani", in luogo di quella
- corrispondente
alla ditta sotto la quale esercita l'attività economica, conferma che di tale
parola è fatto un uso non conforme ai
- principi della correttezza
professionale, stante l'assenza di ogni doverosa aggiunta sì da differenziare
il proprio domain name dal
- celebre marchio dell'attrice.
Neppure vale il richiamo operato dal convenuto alla disposizione dell'art. 21
l.m. a mente della quale la registrazione del marchio
- non impedirà, a chi
abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.
L'art. 21, coordinato con la disposizione di cui all'art. 13 che vieta
l'adozione come ditta del marchio altrui e letto alla luce dell'art.
- 2563 c.c.
che detta il contenuto obbligatorio della ditta laddove stabilisce che deve
comunque "contenere almeno il cognome o la
- sigla dell'imprenditore",
va inteso nel senso di consentire all'avente diritto al nome di usare il nome
stesso nella ditta da lui prescelta,
- ma anche di escludere che la ditta
medesima possa consistere esclusivamente in quel nome ove l'inserimento di
esso possa
- dar luogo a risultati confusori.
La facoltà attribuita dalla norma in commento concerne quindi l'uso del nome
nella ditta, nel contesto di elementi idonei a
- ifferenziarla dal marchio
registrato in modo da escludere il rischio di confusione per il pubblico che
può consistere anche in
- un rischio di associazione tra i due segni.
Ciò rilevato, da un lato si osserva che non viene affatto contestato al
convenuto la facoltà di impiegare nella ditta prescelta il
- proprio nome Armani; dall'altro lato, peraltro, è di tutta evidenza che laddove il
convenuto impiega come nome a dominio
- a sola parola "armani" si è
al di fuori della previsione della norma invocata, essendo la ditta prescelta
dal convenuto
- - "Armani Luca" - diversa dal nome a dominio "armani";
pertanto, non è corretto invocare l'art. 21 l.m. per ottenere la
- tutela di un
segno non corrispondente alla ditta e che, proprio perché differente da essa,
ha di fatto comportato la mancanza
- di ogni elemento che valesse a
differenziarlo dal marchio registrato della controparte.
Si conferma, pertanto, che la registrazione e l'utilizzazione da parte del
convenuto del nome a dominio "armani" costituisce
- contraffazione
dell'altrui marchio registrato; ne consegue che al convenuto, ai sensi
dell'art. 63 l.m., deve essere inibito l'utilizzo
- della parola "armani"
presso la rete Internet come nome a dominio, ove non accompagnata da elementi
idonei a differenziarla
- dal marchio dell'attrice.
Ai sensi dell'art. 65 l.m., allo scopo di ristabilire chiarezza presso il
pubblico dei consumatori circa la riconducibilità del nome
- dominio "armani"
al titolare del relativo marchio, il dispositivo della presente sentenza dovrà
essere pubblicato, a spese del
- convenuto, sui quotidiani "Il Corriere
della Sera" e sulla rivista "Internet Magazine", oltre che sul
sito Internet dell'attrice medesima.
L'attrice invoca anche la tutela prevista dal codice civile per le ipotesi
della concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 c.c..
Secondo Giorgio Armani s.p.a., il comportamento del convenuto, il quale
utilizza come nome a dominio la parola corrispondente
- al marchio "Armani"
registrato dall'attrice, è atto illecito anche ai sensi dell'art. 2598 c.c.
in quanto idoneo a creare confusione
- con i segni distintivi legittimamente
utilizzati dall'attrice.
La sussistenza della fattispecie invocata dall'attrice è contestata dal
convenuto che deduce la mancanza di un rapporto di
- concorrenza tra attrice e
convenuto i quali operano in settori merceologici del tutto differenti.
L,art. 2598, n. 1 comma I, c.c., laddove sanziona l'imprenditore che usa nome
o segni distintivi idonei a produrre confusione con
- omi o con segni
distintivi legittimamente usati da altri, accorda una tutela limitata dalla
necessità dell'effetto confusorio; ciò comporta
- che vi deve essere confondibilità sotto il profilo merceologico o del tipo di attività svolta
in quanto, in mancanza, non è ravvisabile
- confusione in senso proprio e cioè
la riconduzione di un prodotto o di un'attività da un imprenditore diverso
dal suo autore.
- Occorre pertanto, o che i prodotti contrassegnati dai segni
confondibili siano a loro volta confondibili, ovvero che, pur trattandosi
- di
prodotti tra loro non confondibili, per il fatto di essere contraddistinti da
segni confondibili e di essere merceologicamente affini,
- fanno ritenere al
pubblico che vadano ricondotti all'attività produttiva o commerciale di un
imprenditore diverso da quello cui competono.
Osservato che la tutela della disposizione in commento va accordata anche al
segno distintivo costituito dal marchio registrato,
- sebbene trovi la propria
specifica tutela nella legge marchi, si rileva che non sempre la
contraffazione di un marchio costituisce
- anche concorrenza sleale confusoria,
attesi i limiti della disciplina di quest'ultima rispetto alla tutela prevista
nella legge marchi.
Ciò premesso, se vi è concorrenza sleale allorché si utilizza un segno
altrui per prodotti identici o affini, essendo in tale caso
- ravvisabile il
rapporto di concorrenza, non altrettanto può dirsi quando si tratti di
prodotti non affini.
In tale ipotesi il titolare del marchio contraffatto non può invocare anche
la tutela dell'articolo in commento, in quanto non ricorrerà
- la concorrenza
sleale per mancanza del presupposto del rapporto di concorrenza. In altri
termini, mentre la legge marchi conosce
- una categoria di segni - i marchi che
godono di rinomanza - tutelati ben oltre il principio di relatività, e quindi
al di là del limite
- dell'affinità tra prodotti, questi stessi segni non sono
tutelabili ai sensi dell'art. 2598 c.c. laddove, per la mancanza di affinità
tra prodotti,
- non sussista il rapporto di concorrenza.
Applicando questi principi al caso di specie si vede come l'utilizzo da parte
del convenuto del nome "armani" come nome a dominio
- per accedere ad
un sito ove sono offerti prodotti e servizi del tutto distanti da quelli di
pertinenza dell'attrice e quindi per contrassegnare
- un settore produttivo che
non è in rapporto di concorrenza ai sensi dell'art. 2598 c.c. con quello
dell'attrice, non è riconducibile
- all'ipotesi della concorrenza sleale confusoria di cui al numero 1 dell'articolo citato.
Il richiamo operato dall'attrice al concetto di concorrenza potenziale - per
cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 2598 c.c., sarebbe
- sufficiente un
rapporto di concorrenza potenziale tra i soggetti coinvolti - accolto da una
parte della giurisprudenza nella prospettiva
- di estendere l'ambito di
applicazione della norma in commento, non è idoneo a superare la conclusione
sopraesposta. Ed invero,
- valutata la concorrenza potenziale sotto il profilo
merceologico, essa può ravvisarsi, non già considerando astrattamente la
mera
- potenzialità espansiva dell'impresa, bensì allorché appaia
razionalmente prevedibile una estensione dell'ambito operativo di
- un'impresa a
quello dell'altro.
Orbene, riconoscendo certamente la sicura tendenza espansiva della società
attrice nei diversi settori dell'attività produttiva,
- come comprovato, tra
l'altro, dall'ampliamento dal settore dell'abbigliamento a quello dei suoi più
disparati accessori, nonché
- agli articoli per la casa, libri, composizioni
floreali, dolci, deve escludersi che tale estensione possa in futuro portare
ad
- un'operatività dell'attrice nel settore in cui opera il convenuto, vista
l'assoluta estraneità dell'attività esercitata dall'uno rispetto a quella
dell'altro.
Alla luce di quanto precede, deve escludersi che nei fatti dedotti
dall'attrice siano ravvisabili gli elementi costitutivi dell'illecito
- concorrenziale confusorio.
Non viene invece presa in esame la fattispecie di cui al n. 3 dell'art. 2598
c.c., invocata per la prima volta dall'attrice in comparsa
- conclusionale,
mentre in atto di citazione (pag. 16) la condanna del convenuto era stata
chiesta solo ai sensi del n. 1 del citato articolo,
- avendo l'attrice fatto
esplicito riferimento alla idoneità del comportamento del convenuto a creare
confusione con i segni distintivi
- legittimamente utilizzati dall'attrice
medesima; essendo le fattispecie contemplate dall'art. 2598 c.c. tra di loro
autonome, è
- inammissibile la richiesta di condanna formulata per la prima
volta in comparsa conclusionale ai sensi del n. 3 in luogo del n. 1
- della
citata disposizione del codice civile.
Venendo infine a considerare la domanda di risarcimento del danno, tale
domanda non può essere accolta, non avendo l'attrice
- fornito alcun elemento
di prova relativo al lucro cessante in concreto ad essa derivato dall'altrui
condotta illecita, tenuto conto
- che il ricorso alla liquidazione equitativa
del danno non è ammissibile laddove la parte ometta del tutto di fornire
specifici dati
- di fatto al fine della determinazione del danno stesso.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
e, pertanto, sono poste a carico del convenuto.
- P.Q.M.
- il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica,
rigettata ogni altra ogni domanda, eccezione, deduzione,
- definitivamente
pronunciando, così provvede:
- - dichiara l'illiceità della registrazione e della
utilizzazione da parte del convenuto del domain name "armani" ai
sensi
- della legge marchi e per l'effetto ordina la cancellazione della parola
"armani" nel nome a dominio registrato in favore
- del convenuto ed
inibisce al convenuto stesso l'uso della parola "armani" come nome a
dominio, ove non accompagnata
- da elementi idonei a differenziala dal marchio
"Armani";
- fissa la somma di euro 5.000 dovuta dal convenuto all'attrice per ogni
giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza;
- ordina la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a cura
dell'attrice e a spese del convenuto, sul quotidiano
- il "Corriere della
Sera", sulla rivista "Internet Magazine", nonché sul sito
Internet dell'attrice;
- condanna Armani Luca alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da
Giorgio Armani s.p.a., che liquida in complessivi
- euro 13.526 di cui euro
10.000 per onorari, euro 2.536 per diritti, euro 990 per spese, oltre spese
generali su diritti ed
- onorari Iva e Cpa;
Bergamo, 3 marzo 2003.