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- La curatela fallimentare ha diritto di ottenere dalla banca copia della
documentazione inerente ai rapporti con il fallito e delle operazioni compiute dal fallito
- Trib. Trani, sez. civ., 15 dicembre 1998, in proc. civ. n. 1647/1998.
Ord. su reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso ord. ex
art. 700 c.p.c.
- Pres. F.Modesti. Est. G.Pica.
-
Il Curatore ha diritto di accedere alla
documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal fallito,
- e la banca non puo' rifiutargli l'esibizione, essendo obbligata, quale
mandataria, al rendiconto nei confronti
- del fallito e quindi anche verso il Curatore del fallimento, che agisce in sua
vece.
- L'obbligo di rendiconto si estrinseca nel porre a disposizione
del mandante, e di chi ne esercita i diritti, ogni documento inerente alle attivita'
svolte dal mandatario, onde consentire al mandante
- di accertare se egli abbia agito nei limiti del mandato ed in conformita' dei patti
e delle norme di legge.
- Tale obbligo non puo' essere eluso dalla banca, neppure adducendo
che ne potrebbero derivare azioni giudiziarie
- nei suoi confronti (incluse le azioni revocatorie), poiche' l'obbligo di rendiconto
e' prevalente e preliminare ad ogni altra vicenda, e l'ordinamento non consente che il
mandatario possa sottrarsi preventivamente alle sue responsabilita' impedendo al mandante
di verificare il suo operato, statuendo espressamente l'impossibilita' di dispensa
- dall'obbligo di rendiconto in caso di dolo o colpa grave del mandatario.
- La norma del testo unico bancario che regola la richiesta del
cliente di informazioni su proprie operazioni non
- incide e non deroga all'obbligo generale di rendiconto della banca, per la diversa
funzione delle due normative, in quanto la normativa bancaria ha la funzione di assicurare
il minimo sufficiente di trasparenza dei rapporti tra clientela e banche, mentre la
normativa codicistica afferma invece i principi generali in materia di rendiconto e
- di responsabilita' applicabili anche ai contratti bancari, ed in particolare al
contratto di deposito in conto corrente.
- (
artt. 30 e 31 L.Fall.; artt. 1229, 1713, 1856 c.c.; art. 119
D.Lgs. 1-9-1993 n. 385).
-
-
- (Omissis).
-
RILEVATO IN FATTO
- Con ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.,
- depositato il 30 maggio 1998, la curatela fallimentare indicata in epigrafe, richiedeva
che
- il giudice adito ordinasse in via d'urgenza alle banche convenute l'esibizione e la
consegna
- all'istante dei seguenti documenti:
- a) contratto di conto corrente ordinario intrattenuto dalla banca AAAA con la societa'
fallita
- (c/c n. 01.1360);
- b) contratto di conto anticipi su fatture intrattenuto dalla banca AAAA con la societa'
fallita
- (c/c n. 07.00045);
- b) gli estratti conto relativi ai suddetti conti correnti a far data dal 21.09.1992 e
fino al 21.09.1994;
- c) contratti di eventuali aperture di credito per gli affidamenti concessi.
- Fissata la comparizione delle parti, si costituivano le banche
resistenti, eccependo in via
- preliminare la banca HHHH il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla
- domanda cautelare, e la banca AAAA la nullita' del ricorso spiegato nei suoi confronti
- per difetto di autorizzazione del giudice tutelare a procedere anche nei suoi confronti.
- Nel merito le banche resistenti, ed in particolare la banca AAAA contestavano la
ammissibilita'
- e la fondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c., deducendo la contraddittorieta' della
posizione
- in giudizio del curatore fallimentare, la inesistenza del diritto del curatore, sia come
gestore
- degli interessi della massa, e sia ex contratto stipulato tra la banca ed il fallito, a
conoscere
- della documentazione bancaria richiesta; l'incongruenza del richiamo all'art. 1713 c.c.
per
- regolare la materia e la insussistenza dei presupposti ex art. 700 c.p.c., esistendo lo
strumento
- processuale dell'ordine di esibizione di documenti nel processo; nonche' la mancanza del
- periculum in mora. Per cui chiedevano il rigetto della domanda cautelare.
- Il giudice designato, superate le eccezioni preliminari in rito,
decideva la controversia con
- ordinanza resa in data 6 ottobre 1998, con la quale accoglieva il ricorso ed ordinava
alla banca
- AAAA di esibire gli estratti conto delle operazioni compiute sui conti correnti n.
01/1360 e
- n. 07/00045, intestati alla societa' fallita, nel periodo dal 21-9-1992 e sino al
21-9-1994, fissando
- il termine per l'instaurazione del giudizio di merito e riservando all'esito del
medesimo ogni
- statuizione sulle spese.
- Avverso tale ordinanza hanno proposto reclamo la banca AAAA e la
banca HHHH
- eccependo:
- a) la erroneita' della compensazione delle spese statuita dal primo giudice nel rapporto
- processuale tra la curatela fallimentare e la banca HHHH;
- b) la mancata individuazione dell'azione di merito in funzione della quale era richiesta
la
- misura cautelare accordata;
- c) l'inammissibilita' del ricorso proposto dalla curatela fallimentare per ottenere un
- provvedimento di esibizione;
- d) l'insussistenza del diritto del curatore ad ottenere la documentazione richiesta;
- e) il fatto che il provvedimento oggetto di impugnazione fosse gia' definitivamente
- satisfattivo della pretesa azionata dal Fallimento e cio' rendeva inammissibile il
ricorso
- stesso, e censurabile il provvedimento adottato dal giudice del cautelare.
- Chiedeva pertanto che il Tribunale, previa sospensione del
provvedimento impugnato,
- revocasse l'ordinanza 6 ottobre 1998 e dichiarasse nullo, inammissibile o comunque
- rigettasse il ricorso proposto dalla curatela del fallimento .......... s.r.l.
- Si costituiva la Curatela fallimentare resistendo al reclamo e
contestando specificamente
- i motivi dell'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, con conferma dell'ordinanza
- impugnata.
- All'udienza del 1ø dicembre 1998 il Tribunale si riservava in ordine
la decisione del reclamo.
-
-
RILEVATO IN DIRITTO
- Osserva il Tribunale che il reclamo proposto dalla banca AAAA e dalla banca HHHH
- appare infondato, sotto tutti i profili prospettati, ripropone all'attenzione del
Giudicante
- argomenti gia' ripetutamente affrontati da questo Tribunale in altri analoghi giudizi
- (v.: Ord. Trib. Trani, sez. civ., 20 aprile 1995, pres. Modesti, est. Pica, recl. banca
.....
- c. curatela fallimento ....; Ord. G.D. Trani 26 aprile 1996, est. Pica, curatela
fallimento ....
- c. banca ......; Ord. G.D. Trani 3 maggio 1996, est. Guaglione, curatela fallimento
.....
- c. banca ....; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 4 giugno 1996, pres. Modesti, est.
Guaglione,
- recl. banca .... c. curatela fallimento ....; Ord. G.D. 21 giugno 1996, est. Pica,
curatela
- fallimento ..... c. banca ....; Ord. G.D. Trani 19 luglio 1996, est. Pica, curatela
- fallimento c. banca ....; Ord. Trib. Trani 6 novembre 1996, est. Mastrorilli, curatela
- fallimento .... c. banca .....; Ord. Trib. Trani 7 novembre 1996, est. Guaglione,
curatela
- fallimento ..... c. banca ....; Ord. Trib. Trani, 3 giugno 1997, pres. Modesti, est.
Pica,
- recl. banca .... c. curatela Fallimento ......), sui quali puo' dirsi ormai raggiunto un
consolidato
- orientamento di questo Tribunale, che appare altresi' corroborato dalla giurisprudenza
della
- Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 4598/1997), nonche' di altri giudici di merito
(cfr. ad es.
- Trib. Verona, 23-3-1988, in Giur. It. 1989, I, 2, 408).
- A fronte dell'orientamento interpretativo della normativa in materia
accolto da questo
- Tribunale, pertanto, le pur diffuse considerazioni del reclamante non risultano
convincenti
- al punto da indurre a rivedere il predetto orientamento, ed il reclamo va rigettato per
i
- seguenti motivi.
- Preliminarmente, prima di affrontare le
tematiche inerenti ai presupposti sostanziali
- e processuali dell'istanza cautelare proposta dalla curatela fallimentare e del
provvedimento
- cautelare reclamato, va rilevata l'infondatezza del reclamo della banca HHHH,
relativamente
- alla statuizione del primo giudice sulle spese processuali.
- Premesso che la compensazione delle spese processuali e' normalmente
ispirata a criteri
- di sostanziale equita', corretti sulla base sia del comportamento processuale che
dell'astratto
- fumus boni juris delle posizioni della parti contrapposte, va rilevato che la curatela
fallimentare
- nel ricorso introduttivo ha espressamente dichiarato di aver appreso dalla stampa che la
- banca AAAA aveva ceduto un ramo della propria azienda alla banca HHHH, senza poter
- appurare se pero' i rapporti contrattuali oggetto della controversia rientrassero fra i
rapporti
- ceduti, aggiungendo di essere costretta a formulare l'istanza cautelare anche contro la
HHHH,
- "in attesa di conoscere all'atto della costituzione in giudizio di una o di
entrambe le resistenti
- la sorte dei contratti di conto corrente in questione".
- Da cio' si evince in primo luogo la conferma
di un atteggiamento di chiusura della banca
- cedente banca AAAA, a censura del quale e' stato intrapreso il presente giudizio
cautelare,
- che quantomeno non si e' curata curata di informare la curatela istante della sorte dei
rapporti
- inerenti al soggetto fallito, pur rientrando tali informative tra gli obblighi generali
di
- trasparenza propri dei rapporti tra banca e clientela. E tale atteggiamento non ha di
certo
- agevolato la curatela fallimentare nel consentirle di prendere piena cognizione delle
vicende
- dei rapporti de quibus agitur.
- In secondo luogo puo' osservarsi, come ha
puntualmente notato la curatela reclamata,
- che a fronte dell'evocazione in giudizio meramente subordinata e sussidiaria della banca
HHHH,
- quest'ultima ben avrebbe potuto non costituirsi affatto in giudizio, evitando i relativi
oneri,
- e lasciando che fosse la banca dante causa a costituirsi ed a chiarire che i rapporti de
- quibus erano rimasti nella titolarita' della stessa: non potendo oltretutto nulla
dedurre nel merito
- dal momento che sapeva di non essere titolare di alcun rapporto con il fallito.
- Se ne deduce da un lato che appare imputabile alla banca AAAA
l'incertezza della curatela
- fallimentare in ordine alla sorte dei rapporti del fallito, e dall'altro che, non
essendo necessitata
- la costituzione della banca HHHH (che peraltro si e' avvalsa dei medesimi offici
difensivi
- della banca AAAA), i relativi oneri non possono essere addossati alla curatela, che ha
- subito (unitamente al fallito) le negligenze informative delle banche.
- Oltretutto il primo giudice nessun provvedimento ha pronunciato nei confronti della
banca
- HHHH, aderendo alla tesi della sua carenza di legittimazione passiva, per cui nessun
- ulteriore pregiudizio le e' derivato dal giudizio cautelare.
- Pertanto il reclamo sul punto della
compensazione delle spese appare privo di pregio,
- avendo il primo giudice ben colto tale situazione ed esattamente compensato le spese, e
va
- rigettato.
- In ordine alla posizione della banca HHHH nel
presente giudizio di reclamo, va inoltre
- sottolineato che, pur avendo la banca istante dedotto anche in ordine agli altri motivi
prospettati
- con il proposto gravame, su tali punti il relativo reclamo va dichiarato inammissibile,
dal
- momento che, avendo nel giudizio cautelare la banca HHHH eccepito il proprio difetto di
- legittimazione passiva, ed avendo il giudice designato, in accoglimento dell'eccezione
formulata,
- confermato il difetto di legittimazione passiva della banca, quest'ultima non puo'
ritenersi
- titolare di alcun interesse ad impugnare nel merito le decisioni adottate dal giudice
del
- cautelare, che non sono state pronunciate nei suoi confronti.
- Per quanto concerne gli ulteriori motivi di reclamo, il Tribunale
osserva quanto segue.
- A) La asserita mancata individuazione dell'azione di merito in funzione della quale e'
stata
- richiesta la misura cautelare accordata.
- A fronte di tale eccezione, gia' formulata innanzi al giudice
designato, ha puntualmente
- rilevato il primo giudice la sua infondatezza, avendo la curatela fallimentare
ricorrente specificato
- che l'instaurando giudizio di merito avra' ad oggetto l'accertamento del diritto del
curatore di
- ottenere dalla banca il rendiconto ex art. 1713 c.c. e di avere notizia di tutti i
rapporti intercorsi
- fra la societa' fallita e la banca.
- In questa sede di gravame la banca
reclamante, dopo aver richiamato precedenti
- giurisprudenziali che hanno affermato la nullita' del ricorso cautelare in caso di
mancata
- precisa indicazione dell'azione di merito instauranda, ha sostenuto che alla luce di
tale
- giurisprudenza apparirebbe chiara la nullita' del ricorso avversario, nel quale a suo
dire
- non verrebbe assolutamente indicato ne' si riuscirebbe in alcun modo ad individuare
l'azione
- di merito a cautela della quale la domanda ex art. 700 c.p.c. e' stata proposta.
- Va sul punto rilevato, in primo luogo, che
non soltanto alla luce della giurisprudenza
- richiamata dall'istante, ma anche alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale
- (cfr. ad es. ord. G.D. Trani, 4 luglio 1996, est. Pica, ric. Fallimento ...... c. banco
........... s.p.a.),
- e soprattutto alla luce della normativa processuale civile vigente, l'atto introduttivo
di un
- procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. sarebbe disatteso ove non recasse ben chiara
la pretesa
- sostanziale da tutelare nel futuro giudizio di merito: con l'unica rettifica che
probabilmente
- non si tratterebbe di pronunciare la nullita' del ricorso, sanzione che sembra piu'
propriamente
- riferibile ai visi formali dell'atto che ne inficiano la validita', quanto piuttosto di
affermarne
- la inammissibilita' (della domanda contenuta nell'atto), espressione questa che indica
piu'
- tecnicamente la impossibilita' di cognizione della domanda per difetto dei presupposti
- processuali della stessa.
- Invece nel caso in esame non v'e' luogo ad
alcuna pronuncia di inammissibilita' per il
- semplice motivo che la curatela istante ha indicato precisamente la domanda di merito
- che intende proporre, allorche' ha scritto in ricorso (a conclusione e sintesi di piu'
diffuse
- considerazioni formulate in precedenza) che "la deducente curatela, in altri
termini, agisce
- a cautela del diritto al rendiconto ex art. 1713 c.c. e l'accertamento e l'attuazione di
questo diritto,
- nonche' di quello degli organi fallimentari di avere notizia di tutti i rapporti
intercorsi tra
- la societa' fallita e la banca saranno oggetto del successivo giudizio di merito".
- Quindi l'assunto di parte reclamante secondo cui tale affermazione non varrebbe a
superare
- l'obiezione di nullita' del ricorso appare piuttosto il frutto di un equivoco, e di una
confusione
- tra istituti processuali e posizioni soggettive sostanziali, dal momento che il rilievo
della banca
- che "dalla natura esclusivamente processuale dell'esibizione consegue che il
provvedimento
- del giudice che ordina l'esibizione "non statuisce su un diritto sostanziale
controverso
- tra le parti, ma ha soltanto contenuto strumentale, in quanto concerne l'istruzione
- probatoria e quindi la relativa istanza puo' essere dalla parte proposta necessariamente
solo
- in via incidentale, nell'ambito del processo gia' pendente per la decisione della
controversia di
- merito"", (estraendo il passo virgolettato dalla voce "Esibizione delle
prove" del Novissimo
- Digesto Italiano), evidenzia una palese confusione tra l'actio ad exhibendum (e cioe' lo
strumento
- processuale di cui all'art. 210 e ss. c.p.c.) ed il diritto sostanziale al rendiconto ed
- all'informazione che inerisce al rapporto di mandato e che nulla ha a che vedere
- con l'esibizione processuale di mezzi di prova.
- Fuori luogo risultano quindi le citazioni
giurisprudenziali, secondo le quali non e'
- previsto un giudizio di ordinario di cognizione avente ad oggetto una richiesta di
esibizione,
- dal momento che la curatela non ha minimamente inteso utilizzare il mezzo dell'art. 700
c.p.c.
- per ottenere ottenere ante causam l'esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.
- Chiarita la confusione concettuale in cui versa il reclamante in
ordine alla funzione della
- domanda cautelare, risulta palese l'infondatezza altresi' dell'argomento del reclamante
- relativo alla inutilizzabilita' dell'art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento
d'esibizione,
- in quanto l'ordine di esibizione che il giudice del cautelare ha emesso non e' fine a se
- stesso, ne' e' finalizzato a procurarsi una prova da esibire nel giudizio fra le parti,
ma rappresenta
- soltanto l'anticipazione dell'obbiettivo finale dell'instaurando giudizio di merito, il
quale
- sara' finalizzato, stante l'opposizione ed il rifiuto dell'ente bancario, a far
accertare e
- dichiarare proprio il diritto (sostanziale e non processuale) dell'istante a prendere
visione
- della documentazione che lo riguarda e che giace presso la banca.
-
- B) L'insussistenza del diritto del curatore alla documentazione.
- All'interno di tale motivo di reclamo, la
banca istante ha fatto confluire una molteplicita'
- di argomenti, anche fra loro eterogenei, che in larga parte afferiscono al fumus boni
juris
- della domanda cautelare, e che possono cosi' sintetizzarsi:
- a) la pretesa confusione dei ruoli nell'azione della curatela e nella posizione del
curatore fallimentare;
- b) la avvenuta risoluzione del contratto di conto corrente, che avrebbe caducato ogni
obbligo
- fra le parti;
- c) la peculiarita' delle norme che reggono il contratto di conto corrente;
- d) la previsione di sole informazioni singole al cliente ad opera dell'art. 119 del T.U.
- bancario del 1993;
- e) l'avvenuto adempimento da parte della banca all'obbligo di informazione, mediante
regolare
- invio degli estratti conto;
- f) l'improprieta' del richiamo ai principi di correttezza e buona fede per consentire
alla curatela
- un'indagine conoscitiva che potrebbe ritorcersi contro la banca.
- Si tratta di argomenti che riflettono tutti,
in egual misura, come s'e' detto, questioni
- gia' compiutamente affrontate e risolte da questo Tribunale nei precedenti
giurisprudenziali
- innanzi richiamati.
- Nel rinnovarne in questa sede la valutazione, e' opportuno prendere
le mosse dal rilievo
- secondo cui la banca AAAA avrebbe gia' adempiuto ai propri obblighi di informazione con
- l'invio periodico degli estratti conto.
- L'argomento appare suggestivo, ma, come gia' questo Tribunale ha
avuto modo di
- chiarire con l'ordinanza 3 giugno 1997 (sez. civ., pres. Modesti, est. Pica, recl. banca
...........
- s.coop.r.l. c. curatela Fallimento ..........) risulta in realta' privo di pregio.
- L'invio degli estratti conto, infatti, non esaurisce l'obbligo di
informazione e di
- documentazione ne' l'obbligo di di rendiconto, che sono posti a carico della banca,
- dal momento che essi si limitano a riportare la movimentazione contabile delle
- poste attive e passive, ma nulla dicono in ordine alle giustificazioni sostanziali di
esse.
- Tanto e' vero che la giurisprudenza pacificamente afferma l'irrilevanza dell'avvenuta
- approvazione tacita dell'estratto conto, allorche' viene posta in dubbio la validita'
dei fatti
- giuridici da cui discendono le poste in esso indicate (cfr. in tal senso, da ultimo,
Cass. n.
- 452/1984, Cass. n. 2095/1980, Cass. n. 1456/1975, Cass. 24-5-1991 n. 5876, Cass.
14-2-1984 n. 1112).
- Il rilievo formulato dalla banca reclamante si ricollega alla
disciplina propria della figura
- del contratto ordinario di conto corrente, descritto dagli artt. 1823 ss. c.c.: ma, se
tale
- tesi ha un senso nell'a'mbito di tale contratto, risulta del tutto riduttiva ed
inadeguata ove
- trasposta nella realta' del rapporto di conto corrente bancario, nel quale la
poliedricita' dei profili
- del rapporto bancario genera obblighi di informazione di ben altra ampiezza.
- Il conto corrente ordinario, infatti, e' un contratto con il quale le
parti decidono di regolare
- i propri rapporti di dare ed avere, derivanti da reciproche periodiche prestazioni,
anziche'
- con puntuale pagamento da parte di ciascuna, con l'annotazione in un conto dei
rispettivi
- crediti e debiti, il cui saldo sara' esigibile solo alla scadenza pattuita.
- Si tratta cioe' di uno strumento di mera semplificazione del
reciproco adempimento dei
- rispettivi rapporti obbligatori, che esaurisce la sua funzione nell'attuazione della
compensazione
- fra le reciproche poste attive dei due contraenti, riducendo l'effettivo passaggio di
danaro
- fra le parti al solo importo del disavanzo che risulti allo scadere (periodico o finale)
del
- rapporto.
- Altra cosa e' invece il rapporto di conto
corrente bancario, il quale non si limita a registrare
- le poste delle operazioni reciproche tra le due parti, ma costituisce lo strumento di
regolazione
- economica di molteplici rapporti giuridici che intercorrono non solo tra la banca ed il
cliente,
- ma, per il tramite della banca, tra il cliente ed i terzi.
- La banca e' in primo luogo depositaria del denaro versato dal
correntista (1834 c.c.),
- (di cui acquista la proprieta' verso l'obbligo di restituzione maggiorato degli
interessi), ma
- e' anche mandataria per il compimento di tutte le operazioni verso e con i terzi e degli
incarichi
- che il correntista le richiede e le affida.
- Inoltre nelle iscrizioni del conto corrente, di cui e' espressione il
c.d. "estratto conto"
- non trovano annotazione soltanto le poste inerenti a rapporti diretti ed esclusivi tra
banca
- e cliente, ma anche quelle relative a rapporti fra il cliente ed i terzi, i cui
movimenti economici
- transitano sul conto corrente bancario, e che all'atto del transito sul c/c, (mediante
prelievo
- o versamento in conto corrente), si attuano in richieste di pagamento a terzi adempiute
dalla
- banca ed in autorizzazioni all'incasso rilasciate dal cliente che "versa"
titoli di credito di terzi:
- per cui i rapporti economici che il cliente intrattiene con i terzi si trasformano,
all'esito delle
- operazioni compiute dalla banca, in debiti o crediti del cliente correntista verso la
banca depositaria.
- Sul conto corrente transita poi tutta una serie di servizi di pagamento, gestiti dalla
banca su delega
- e per conto del cliente (si pensi, per menzionare i casi piu' comuni, alle
domiciliazioni di pagamenti
- periodici o all'uso di carte di credito), e che vedono quindi la banca svolgere di volta
in volta
- attivita' di esazione o di adempimento verso terzi, in nome e/o per conto del cliente
correntista.
- La banca, quindi, attraverso il rapporto di conto corrente non si limita ad annotare le
poste
- contabili di rispettivo dare e avere fra le parti, ma gestisce il danaro del correntista
di cui
- e' depositaria, e compie operazioni di cassa e finanziarie di ogni genere, tanto piu'
complesse
- e molteplici quanto piu' complessa ed economicamente rilevante e' l'attivita' del
cliente, eseguendo
- tutte le attivita' verso i terzi che il cliente le affida o le richiede.
- Per tutti tali aspetti, la banca compie attivita' che sono proprie
del mandato, e che non possono
- non sottostare alle regole del mandato: con il conseguente onere e obbligo di
documentare la
- corretta e diligente esecuzione, nel rispetto appunto delle regole del mandato.
- A voler ancora evidenziare ulteriori differenze tra il contratto
ordinario di conto corrente,
- ed il rapporto di conto corrente bancario, basti pensare al fatto che in questo secondo
rapporto
- l'iscrizione delle poste attive e passive e' tenuto solo da un soggetto, e cioe' dalla
banca,
- che lo gestisce anche per conto del cliente; nonche' al fatto che l'attivo non e'
esigibile
- soltanto alla scadenza, ma e' normalmente esigibile ad nutum per il cliente, almeno per
quanto
- concerne il capitale, mentre e' esigibile alle scadenze stabilite per quanto concerne
- l'obbligazione degli interessi, ed e' pure egualmente esigibile alle scadenze
contrattualmente
- prefissate in funzione del rapporto causale (fido, o affidamento o mutuo, etc.) per
quanto
- concerne i crediti della banca.
- Dalla complessita' dei rapporti giuridici che
sottostanno alle iscrizioni nell'estratto-conto
- inerente ad un conto corrente bancario, e dal fatto che la banca, attraverso la forma
dell'iscrizione
- in conto corrente, gestisce posizioni giuridiche ed economiche altrui (cioe' del
cliente),
- deriva inevitabilmente una pluralita' di obblighi di informazione a carico della banca,
- di cui quello meramente contabile, concretantesi nell'invio periodico
dell'estratto-conto,
- rappresenta soltanto il primo ed elementare livello.
- Ad esso segue e si aggiunge altresi' l'obbligo di specifica
informazione del cliente
- sull'andamento e sul compimento di tutte le operazioni e incarichi assunti o richiesti
- dalla banca: obbligo che trova diverse modalita' di adempimento a seconda del tipo di
- rapporto giuridico che sottosta' alla regolazione in conto corrente delle relative poste
economiche,
- delle esigenze del cliente e degli usi negoziali che regolano il settore e le singole
operazioni.
- A mero titolo di esempio, per quanto concerne le forme di investimento finanziario, del
danaro
- depositato dal cliente, gestite dalla banca, e' stabilito il principio che il cliente
debba essere
- sempre adeguatamente informato (art. 17, primo comma, lettera b, d.lgs. 415/1996):
- il che significa che di ogni variazione delle condizioni o del rischio
dell'investimento, e del sorgere
- di diverse opportunita' di investimento o disinvestimento la banca-intermediaria e'
tenuta sempre,
- di sua iniziativa e non su impulso del cliente, ad informare tempestivamente il cliente
(oltre
- ed indipendentemente dall'invio dell'estratto-conto alle scadenze concordate).
- Per la gestione ordinaria del conto corrente
la legge prevede, oltre all'invio periodico dell'estratto
- conto, il diritto del cliente di richiedere informazioni, e quindi il correlativo
obbligo della banca
- di rispondere alla richiesta di informativa, entro un termine massimo di novanta giorni
(art. 119
- T.U. 385/1993, quarto comma).
- Tuttavia non sono invocabili l'art. 119, n.
4, del T.U. bancario approvato con d.lgs. n.
- 385/1993, (e prima di esso, l'art. 8, L. 154/1992) per sostenere l'inesistenza
dell'obbligo della banca
- a rendere le informazioni richieste.
- E' vero che tali norme dispongono che
"il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese,
- entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione
- inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" (cosi'
l'art. 119, comma 4,
- T.U. 385/1993, in vigore dall'1-1-1994), e, prima di esso, analogamente, che "il
cliente ha
- diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni,
copia
- della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto
- anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facolta' per
gli enti
- e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente
sostenute"
- (cosi' l'art. 8, quarto comma, L. 154/1992, formalmente abrogato ma lasciato
espressamente
- in vigore sino all'emanazione di non meglio specificati provvedimenti attuativi del T.U.
385/1993,
- ex art. 161, c. 2, T.U. cit.).
- Ma non puo' sfuggire che entrambe tali norme,
per la loro collocazione sistematica
- (v. il titolo della L. 154/1992 ed il Titolo VI entro cui e' allocato l'art. 119 nel
T.U. 385/1993)
- hanno la funzione di assicurare il minimo sufficiente di trasparenza delle condizioni
contrattuali
- tra clientela e banche.
- Cosi' entrambe sono intitolate
"comunicazioni periodiche alla clientela", e regolano
- dunque gli obblighi ordinari di comunicazione da parte "dei soggetti indicati
nell'art. 115"
- del T.U., e cioe' delle banche e degli intermediari finanziari, nei contratti di durata,
al cliente.
- Come si deduce dalla loro ratio, tali norme
non possono avere la funzione di modificare,
- in danno del cliente, i principi generali in materia di rendiconto e di responsabilita'
che regolano i
- contratti bancari, ed in particolare il complesso dei rapporti economici gestiti
attraverso la
- regolazione in conto corrente, che trova specifica ed articolata disciplina nella sede
propria
- del codice civile. Per cui dalle disposizioni della normativa bancaria che prevedono il
diritto
- ("minimo", e quindi senza escludere altri obblighi di fonte diversa) del
cliente di ottenere,
- ad nutum, "copia della documentazione" (e non piu' solo il semplice estratto
delle
- operazioni compiute) inerente a "singole operazioni", fissando altresi' un
termine per
- l'adempimento della banca o intermediario finanziari (decorso il quale si profila un
- inadempimento giuridicamente azionabile) e regolando altresi' l'attribuzione delle
spese,
- non puo' pero' dedursi che a contrario la legge avrebbe escluso ogni altro obbligo di
- documentazione a carico delle banche, poiche' restano in vigore i principi generali
innanzi
- richiamati, che non risultano (e che non potrebbero essere) contraddetti ne' tanto meno
abrogati
- dalle norme speciali del testo unico bancario.
- Al di la' ed oltre l'obbligo di informazione,
si pone poi l'obbligo (finale) di rendiconto.
- Al riguardo va chiarito che non appare sostenibile la tesi dell'insussistenza di un tale
obbligo
- a carico della banca, sulla base di una asserita peculiarita' del rapporto di conto
corrente.
- Come tra l'altro esplicitamente riconosce
anche l'art. 1852 c.c. (nonche' il titolo
- della sezione V del Capo XVII, che parla di "operazioni bancarie in conto
corrente"),
- infatti, il conto corrente bancario costituisce un modo di "regolazione" di
operazioni bancarie
- che trovano la loro fonte giuridica non nel contratto di conto corrente, ma in altri
contratti,
- bilaterali o plurilaterali, ovvero in esecuzione di rapporti obbligatori di molteplice
natura,
- e dei quali una elencazione esemplificativa, meramente indicativa alla data di
promulgazione
- del codice civile, e' contenuta nello stesso art. 1852 c.c., con i riferimenti
all'apertura di
- credito (art. 1842 ss. c.c.), o al deposito (art. 1834 ss. c.c.), ma che ad oggi possono
essere i
- piu' vari, fra tutti quelli previsti dalla prassi dell'intermediazione finanziaria e
mobiliare
- e delle domiciliazioni di pagamento e di credito (ed infatti la norma fa riferimento
anche
- ad "altre operazioni bancarie").
- Poiche' quindi, attraverso il conto corrente
bancario, la banca in realta' gestisce
- il "patrimonio" del cliente, per la parte almeno che questi ha trasferito in
deposito,
- o in gestione finanziaria, alla banca stessa, con regolazione tramite il conto corrente,
- ne scaturisce per definizione anche l'obbligo di rendiconto, dal momento che il
fondamento
- di questo istituto e' ravvisabile proprio nell'amministrazione di beni altrui, ovvero
- nel compimento di attivita' giuridiche nell'interesse o per conto di altri soggetti.
- E' dunque evidente che la banca, in quanto
depositario e gestore, contabilmente
- e giuridicamente, del (denaro depositato nel) conto corrente del cliente, si trova in
una
- posizione ben diversa dal correntista di cui agli artt. 1823 ss. c.c., svolgendo compiti
che
- sono perfettamente riconducibili alla figura del mandatario: tanto e' vero che l'art.
1856 c.c.
- espressamente enuncia che "la banca risponde secondo le regole del mandato per
- l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altri clienti": e tali
incarichi possono
- essere sia esplicitamente affidati caso per caso, sia rientrare in rapporti a tempo
indeterminato
- correlati al conto corrente (mandati di pagamento, addebito mediante carta di credito
etc.).
- Oltretutto, come gia' questo Tribunale ha
chiarito con l'ordinanza 20 aprile 1995,
- innanzi richiamata, il disposto dell'art. 1713, secondo comma, c.c., non costituisce una
norma
- eccezionale dell'ordinamento, ma anzi rappresenta l'espressione di principi piu'
generali
- del nostro diritto civile, e relativi agli obblighi di correttezza e buona fede (artt.
1175 e 1375
- c.c.), e soprattutto discende dal fondamentale ed inderogabile principio di cui all'art.
1229 c.c.,
- secondo il quale non sono ammissibili, e sono quindi nulli, i patti che escludano (o
anche
- limitino) preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o colpa grave, come
pure
- i patti che esonerino (o limitino) la responsabilita' del debitore o dei suoi ausiliari,
- per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
- La ratio di tale principio e' evidente,
dovendo garantire l'interesse del debitore, e nel
- nostro caso del mandatario, ad un comportamento diligente, quanto meno non in danno
- del mandante, e assicurare l'equilibrio dei rapporti di credito, evitando che, in caso
di rapporti
- economici in cui i rapporti di forza tra le parti siano scompensati, la parte
contrattualmente
- piu' forte possa prevaricare l'altra.
- Che il principio di cui all'art. 1229 c.c.
costituisca un principio inderogabile di ordine
- generale, e' confermato dal fatto che esso e' espressamente riaffermato in tutti casi in
cui si
- possono profilare ipotesi di esclusione o riduzione convenzionale di responsabilita':
cfr.
- ad esempio, ed a titolo meramente indicativo,. gli artt. 1490, 1579, 1681, 1785-bis,
1838, ult.
- comma, e 1900 c.c.
- Correttamente quindi il primo giudice ha
affermato che la banca e' sottoposta
- agli obblighi del mandatario, ed e' al dispo-sto dell'art. 1713, comma 1°, c.c. che
occorre
- aver riguardo per quanto attiene all'obbligo, ivi sancito, del mandatario di rendere al
- mandante "il conto del suo operato", nel senso:
- a) che l'obbligazione del rendiconto non si esaurisce nella presentazione dei dati
contabili,
- ovvero dei risultati finali dell'attivita' del mandatario, ma importa che questi
giustifichi
- in che modo abbia svolto la sua opera (Cass. 8-3-1979 n. 1429);
- b) che la espressione aritme-tica delle operazioni compiute deve essere integrata dalla
prova
- di tali operazioni (Cass. 26-10-1973 n. 2781);
- c) che, in particolare, la resa del conto deve essere accompagnata da tutti i documenti
- giustificativi delle operazioni compiute.
- L'obbligo in questione ha, dunque, un contenuto assai ampio,
imponendo al mandatario
- di dare ragione del modo in cui ha svolto la sua attivita', mediante la prova
dell'entita'
- e della causale degli esborsi e degli incassi e di tutti gli elementi di fatto dai quali
sia possibile
- accertare le modalita' di svolgimento dell'incarico, anche in relazione ai fini da
perseguire ed ai
- risultati raggiunti, onde valutare pure se la sua condotta sia stata adeguata al
criterio di buona
- amministrazione dettato dall'art. 1710 c.c. (v. Cass., 12-7-1990, n. 7213). E' tale
obbligo,
- nonostante i dubbi sollevato dalla difesa del reclamante al riguardo, sussiste non solo
- nei confronti del mandatario, ma anche nei confronti di chi subentri nei di lui rapporti
- giuridici, e quindi nella titolarita' dei suoi diritti ed obblighi, quale ad esempio
l'erede
- a titolo universale, o appunto il curatore fallimentare.
- Ne' puo' sostenersi, come anche in altri
analoghi procedimenti si e' affermato dagli
- istituti bancari resistenti, che la prestazione dell'invio dell'estratto conto integri
una attivita'
- non rinnovabile: l'invio dell'estratto-conto non costituisce l'oggetto di una
prestazione
- "sostanziale", non ripetibile; cioe' non si estrinseca nella dazione di un
documento fisicamente
- predeterminato, e precostituito quale unicum, inalterabile ed insostituibile, la cui
consegna
- e' l'oggetto principale o unico del contratto, ma si sostanzia della consegna di una
"informazione",
- che e' racchiusa nel documento denominato "estratto-conto", e di cui il
documento cartaceo e'
- un mero, sostituibile, e ripetibile, contenitore: informazione che ha lo scopo di
documentare
- i rapporti economici inerenti e derivanti dai molteplici rapporti intercorrenti con la
banca
- e tramite essa con i terzi.
- L'adempimento della prestazione di
"informazione" del cliente ha l'effetto di far
- decorrere il termine per la verifica e l'approvazione dello stesso da parte di questi,
ma non
- impedisce la rinnovazione della comunicazione, a richiesta del cliente che l'abbia ad
es. smarrita,
- poiche' l'informazione che vi e' racchiusa e' per natura comunicabile infinite volte.
- Per cui con l'invio dell'estratto conto non
si verifica alcuna estinzione di un diritto
- all'informazione in essa racchiusa: tanto e' vero che, come risulta dalla comune
esperienza,
- e' quotidiana la richiesta da parte della clientela di copie di estratti conto agli
sportelli
- bancari, al di la' ed oltre quelli periodicamente inviati, e nessun sportello bancario
- ha mai ritenuto di potere o dover negare tali informazioni, che costituiscono un diritto
- del cliente.
- Un ulteriore argomento richiamato dal
reclamante, e connesso a quelli esaminati,
- e' rappresentato dall'assunto che con la cessazione del rapporto di conto corrente,
- dovuto al sopravvenire dello status di fallito, verrebbero meno anche i diritti e gli
obblighi derivanti
- dal contratto, e quindi nessun obbligo di informazione o rendiconto graverebbe piu'
sulla banca,
- ne' il curatore fallimentare potrebbe subentrare nei diritti relativi ad un rapporto
ormai estinto.
- Ma, a prescindere dalla posizione del curatore fallimentare, su cui ci soffermeremo tra
breve,
- anche tale argomento si presenta privo di pregio.
- Il primo giudice ha gia' esattamente
confutato tale argomento, sottolineando che
- l'obbligo di fornire la documentazione sul conto non viene meno per effetto della
chiusura
- del conto stesso, non esistendo alcuna incompatibilita' logica tra il permanere delle
obbligazioni
- accessorie del contratto di conto corrente e la cessazione del relativo rapporto, e che
- la chiusura del conto corrente determina solo l'impossibilita' che il contratto produca
- ulteriori effetti tra le parti, nel senso cioe' che non possono sorgere nuovi diritti e
- nuovi obblighi, ma non e' causa di estinzione di quelli sorti in precedenza, sicche'
"...
- non si estingue il diritto del correntista di ottenere le informazioni sui movimenti
- conclusi in corso di contratto e la relativa documentazione: il correntista rimane
cliente
- della banca anche dopo la chiusura dei rapporti con la stessa, per la parte che riguarda
i
- rapporti giuridici sorti in esecuzione del contrat-to di conto corrente" (Trib.
Milano,
- ord. 2-5-1996, in Foro It., 1996, I, 3200).
- Del tutto fuori luogo sono le osservazioni
della banca reclamante in ordine alla
- pretesa eccessiva o distorta estensione del concetto di buona fede e degli obblighi
- di correttezza (che peraltro sembrano attingere la recente decisione della Cassazione
- n. 4598 del 1997): in primo luogo perche' il diritto del cliente, o del suo avente
causa,
- al rendiconto, discende dal preciso disposto dell'art. 1713 c.c., e non deriva certo da
- soggettive estensioni dei principi suddetti, ed in secondo luogo perche' comunque
- il diritto al rendiconto sorge necessariamente al termine dell'attivita' compiuta,
- o del rapporto intercorso, non potendo per definizione nascere prima, e quindi
- fisiologicamente sopravvive alla estinzione del rapporto: perdurando necessariamente,
- quale effetto obbligatorio del rapporto estinto fino allo spirare degli ordinari
- termini di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto medesimo.
- Ne' del resto tale durata ha ragione di
meravigliare alcuno, essendo principio generale
- dell'ordinamento che (la possibilita' del-) l'esercizio dei diritti si protrae dal
momento
- del loro insorgere sino a quando non spira il relativo termine di prescrizione: e
peraltro
- nella stessa normativa di cui al testo unico bancario e' previsto il diritto del cliente
- ad avere contezza di operazioni degli ultimi dieci anni (art. 119, c. 4, t.u. 385/1993),
- segno evidente dell'interesse dell'ordinamento a garantire la durata nel tempo degli
obblighi
- di informazione della clientela.
- C) La posizione del curatore fallimentare.
- Va a questo punto esaminato l'altro fondamentale motivo di reclamo,
relativo alla
- posizione del curatore fallimentare ed alla sua legittimazione a richiedere alla banca
- le informazioni de quibus.
- La banca ha eccepito una pretesa equivocita'
di fondo circa il titolo in base al quale
- il curatore agisce (e potrebbe agire) verso di essa, ravvisando, a suo dire, una
"evidente"
- confusione di ruoli, in quanto l'azione del curatore sarebbe presentata ora come a
tutela
- della massa dei creditori ora come a tutela degli interessi del fallito.
- In realta' non esiste alcuna confusione di ruoli, e del tutto ultronea, oltreche'
erronea
- (dimenticando l'art. 30, nonche' l'art. 228 L. Fall.), e' l'osservazione che "non
sussiste
- alcuna norma che ponga in capo al curatore una situazione soggettiva di potere
- di imperio e coercitivo nei confronti dei terzi": ultronea perche', pur non
potendosi dubitare
- che il curatore fallimentare eserciti un ufficio di diritto pubblico e sia
nell'esercizio dello
- stesso pubblico ufficiale, non e' controverso che il curatore agisca in questa sede
quale
- sostituto del fallito, e non certo in virtu' di poteri di imperio pubblicistici:
altrimenti
- non avrebbe avuto bisogno di agire in sede giurisdizionale, essendo notorio che gli
- organi investiti di potesta' di imperio hanno altresi' potesta' di azione di autotutela
in proprio.
- Per quanto concerne la astratta posizione del
curatore fallimentare nell'ordinamento,
- come gia' chiarito nelle richiamate ordinanze di questo Tribunale, oltreche' dalla
giurisprudenza
- della Suprema Corte, e' certo che egli riveste una duplice funzione ed ha una duplice
veste:
- e' sostituto del fallito, nella gestione dei di lui rapporti patrimoniali, in corso al
momento
- del fallimento, e nel contempo e' organo della procedura fallimentare, nella quale
adempie
- un ufficio di diritto pubblico (al punto che e' dalla legge stessa qualificato pubblico
ufficiale
- "per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni": v. l'art. 30 L.Fall.,
nonche' l'art. 228 L.Fall.
- che ne d significativa conferma, estendendo al curatore una responsabilita' penale
tipica
- dei pubblici ufficiali), curando la liquidazione dei beni del fallito ed il
soddisfacimento
- equanime, secondo le priorita' riconosciute dall'ordinamento, dei diritti dei creditori.
- E' pero' da ritenere de plano che il curatore
agisca verso la banca quale sostituto del
- fallito, del cui patrimonio deve ricostruire i movimenti di almeno gli ultimi due anni,
secondo il
- termine fissato dalla legge, per poter verificare attivita' e passivita' e recuperare
all'attivo i beni
- e le disposizioni patrimoniali che la legge stessa, affermandone la revocabilita',
ritiene non lecite.
- Le doglianze della banca sul punto appaiono
quindi prive di qualsiasi fondamento,
- dal momento che il primo giudice, nell'emettere il provvedimento reclamato, ha
puntualmente
- applicato i predetti principi, allorche' ha affermato che, se il titolare di un rapporto
di conto
- corrente di corrispondenza ha diritto di pretendere nei confronti della banca trattaria
il
- rendiconto completo dell'attivita' gestoria, il curatore fallimentare, esercitando
un'azione a tutela
- di un interesse riconducibile direttamente all'im-prenditore fallito, si pone nella
stessa posizione
- processuale e sostanziale del fallito e quindi ha diritto di pretendere dalla banca il
rendiconto
- completo della gestione del conto gia' intestato al fallito, richiamando altra
giurisprudenza
- di merito in tal senso (Trib. Verona, 23.3.1988, in Giur. It., 1989, I, 2, p. 408).
- I riferimenti al ruolo pubblicistico del
curatore fallimentare sono operati dal primo
- giudice, come peraltro appare evidente dalla lettera grammaticale e logica del
provvedimento,
- unicamente per illustrare le ragioni che rendono il curatore sostituto ex lege del
fallito
- (tra l'altro divenuto incapace di gestire i propri rapporti patrimoniali dalla
declaratoria di
- fallimento), ma e' proprio il primo giudice a chiarire expressis verbis che il curatore
non
- agisce certo in veste pubblicistica, ne' compie un indagine di stampo penalistico,
avendo adito
- l'autorita' giudiziaria come un qualsiasi privato.
- Dunque appare del tutto ingiustificato
l'assunto della pretesa confusione dei ruoli.
- D) La possibilita' di utilizzazione delle informazioni acquisite in danno della banca
medesima.
- Ha rilevato la reclamante che risulterebbe "quanto meno improprio invocare i
suddetti principi
- in una fattispecie come quella in esame, nella quale controparte ... intraprende
iniziative giudiziali
- con mero intento esplorativo e al fine di acquisire elementi utili da parte di terzi per
ulteriori
- azioni, pretendendo che tali terzi (nella specie le odierne reclamanti) adempiano
spontaneamente
- obblighi di contenuto indefinito e forniscano elementi e notizie che fin troppo
prevedibilmente
- saranno poi utilizzate contro di essi in successivi giudizi".
- Il rilievo non appare pero' di pregio.
- Come si e' gia' in precedenza sottolineato,
non si discute della estensione di principi
- generali al caso di specie, ma si verte in tema di applicazione di un preciso disposto
normativo,
- il quale e' a sua volta espressione di principi piu' generali. Proprio tale disposto
normativo
- (art. 1713 c.c.) espressamente chiarisce che il mandatario non puo'
"auto-dispensarsi" o essere
- dispensato dal rendiconto allorche' debba rispondere per dolo o colpa grave, essendo
assurdo ed
- inaccettabile per l'ordinamento che un soggetto possa sottrarsi convenzionalmente, ma
soprattutto
- aprioristicamente, alle proprie responsabilita' (essendo invece sempre possibile
transigere
- successivamente fra le parti, ma in tal caso consapevolmente, e non prima di conoscere
l'entita'
- e la natura di eventuali responsabilita'). Come tutti gli altri comuni soggetti
contraenti,
- anche la banca (che e' appunto parte nel rapporto con il cliente, e non
"terzo", come invece
- erroneamente assume il reclamante) non puo' sottrarsi a tale controllo di legittimita'
- sul suo operato.
- Quel che e' sfuggito alla banca reclamante e'
che la cognizione dei movimenti operati
- dal fallito non e' necessariamente preordinata ad azioni verso la banca (alle quali,
ripetesi,
- la banca comunque non potrebbe sottrarsi, essendo contra jus qualsiasi norma che le
- consentisse di occultare eventuali proprie responsabilita'), ma e' funzionale ad una
verifica
- dell'operato del fallito verso tutti gli altri soggetti con cui ha intrattenuto rapporti
economici,
- ed i cui effetti sono transitati sul conto corrente de quo; mentre solo eventualmente
potranno
- venire in considerazione rapporti diretti tra la banca ed il fallito.
-
- E) La asserita natura immediatamente satisfattiva del provvedimento
cautelare emanato.
- L'ultimo motivo di reclamo da considerare concerne l'assunto del
reclamante secondo cui
- il provvedimento cautelare concesso sarebbe satisfattivo della domanda e sarebbe quindi
- in contrasto con la finalita' di assicurare "provvisoriamente" gli effetti del
merito.
- In verita' non occorrono molte parole per confutare l'argomento, che
risulta privo di
- pregio. Come riconosce lo stesso reclamante, funzione del procedimento di urgenza e'
- proprio quella di assicurare, in presenza dei necessari elementi del fumus boni juris e
- del periculum in mora, provvisoriamente gli effetti della decisione di merito: ma
- "provvisoriamente" non significa "parzialmente", bensi' vuol dire
proprio la immediata
- realizzazione del diritto che e' contestato, e la cui sussistenza trovera' verifica nel
successivo
- giudizio di merito. E' quindi fuori luogo la meraviglia del reclamante per quello che e'
un
- effetto naturale dell'istituto del provvedimento d'urgenza, come emerge dalla sua
frequente
- applicazione anche in materia di lavoro, ove assai spesso conduce all'anticipata
reintegrazione
- nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.
- Per tutti gli esposti motivi, dunque, ed
atteso anche che deve ritenersi indubbiamente
- sussistente il periculum in mora, insito nel danno che potrebbe derivare alle ragioni
della
- curatela fallimentare dal ritardo necessario per far riconoscere in sede giurisdizionale
ordinaria
- il proprio diritto all'informazione ed al rendiconto, il reclamo va rigettato, con
conferma del
- provvedimento emesso dal primo giudice.
-
P T M
- Il Tribunale di Trani, sezione civile, pronunciando sul reclamo proposto ai sensi
- dell'art. 669-terdecies c.p.c, dalla banca AAAA, in persona del presidente, legale
- rappresentante pro tempore, e dalla banca HHHH, in persona del vice-presidente,
- legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 30 ottobre 1998, avverso
- l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in data 6 ottobre 1998, dal giudice
- designato, nel procedimento civile cautelare iscritto al n. 1647/1998 R.G.A.C.,
- cosi' provvede:
- 1) Rigetta il reclamo, confermando il provvedimento del primo giudice.
- 2) Riserva ogni determinazione sulle spese del presente procedimento cautelare
- all'esito dell'instaurando giudizio di merito.
- Atti all'archivio.
- Trani, 15 dicembre 1998.
- (Omissis).