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La curatela fallimentare ha diritto di ottenere dalla banca copia  della documentazione inerente ai rapporti con il fallito e delle operazioni compiute dal fallito

 

Trib. Trani, sez. civ., 15 dicembre 1998, in proc. civ. n. 1647/1998.
Ord. su reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso ord. ex art. 700 c.p.c.
Pres. F.Modesti.  Est. G.Pica.
 
 
    Il Curatore ha diritto di accedere alla documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal fallito,
e la banca non puo'  rifiutargli l'esibizione, essendo obbligata, quale mandataria, al rendiconto nei confronti
del fallito e quindi anche verso il  Curatore del fallimento, che agisce in sua vece.
    L'obbligo di rendiconto si estrinseca nel porre a disposizione del mandante, e di chi ne esercita i diritti, ogni documento inerente alle attivita' svolte dal mandatario, onde consentire al mandante
di accertare se egli abbia agito nei limiti del mandato ed in conformita' dei patti e delle norme di legge.
    Tale obbligo non puo' essere eluso dalla banca, neppure adducendo che ne potrebbero derivare azioni giudiziarie
nei suoi confronti (incluse le azioni revocatorie), poiche' l'obbligo di rendiconto e' prevalente e preliminare ad ogni altra vicenda, e l'ordinamento non consente che il mandatario possa sottrarsi preventivamente alle sue responsabilita' impedendo al mandante di verificare il suo operato, statuendo espressamente l'impossibilita' di dispensa
dall'obbligo di rendiconto in caso di dolo o colpa grave del mandatario.
    La norma del testo unico bancario che regola la richiesta del cliente di informazioni su proprie operazioni non
incide e non deroga all'obbligo generale di rendiconto della banca, per la diversa funzione delle due normative, in quanto la normativa bancaria ha la funzione di assicurare il minimo sufficiente di trasparenza dei rapporti tra clientela e banche, mentre la normativa codicistica afferma invece i principi generali in materia di rendiconto e
di responsabilita' applicabili anche ai contratti bancari, ed in particolare al contratto di deposito in conto corrente.
 
(artt. 30 e 31 L.Fall.; artt. 1229, 1713, 1856 c.c.; art. 119 D.Lgs. 1-9-1993 n. 385).
 
 
        (Omissis).
                                                       RILEVATO IN FATTO
Con ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.,
depositato il 30 maggio 1998, la curatela fallimentare indicata in epigrafe, richiedeva che
il giudice adito ordinasse in via d'urgenza alle banche convenute l'esibizione e la consegna
all'istante dei seguenti documenti:
a) contratto di conto corrente ordinario intrattenuto dalla banca AAAA con la societa' fallita
(c/c n. 01.1360);
b) contratto di conto anticipi su fatture intrattenuto dalla banca AAAA con la societa' fallita
(c/c n. 07.00045);
b) gli estratti conto relativi ai suddetti conti correnti a far data dal 21.09.1992 e fino al 21.09.1994;
c) contratti di eventuali aperture di credito per gli affidamenti concessi.
    Fissata la comparizione delle parti, si costituivano le banche resistenti, eccependo in via
preliminare la banca HHHH il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla
domanda cautelare, e la banca AAAA la nullita' del ricorso spiegato nei suoi confronti
per difetto di autorizzazione del giudice tutelare a procedere anche nei suoi confronti.
Nel merito le banche resistenti, ed in particolare la banca AAAA contestavano la ammissibilita'
e la fondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c., deducendo la contraddittorieta' della posizione
in giudizio del curatore fallimentare, la inesistenza del diritto del curatore, sia come gestore
degli interessi della massa, e sia ex contratto stipulato tra la banca ed il fallito, a conoscere
della documentazione bancaria richiesta; l'incongruenza del richiamo all'art. 1713 c.c. per
regolare la materia e la insussistenza dei presupposti ex art. 700 c.p.c., esistendo lo strumento
processuale dell'ordine di esibizione di documenti nel processo; nonche' la mancanza del
periculum in mora. Per cui chiedevano il rigetto della domanda cautelare.
    Il giudice designato, superate le eccezioni preliminari in rito, decideva la controversia con
ordinanza resa in data 6 ottobre 1998, con la quale accoglieva il ricorso ed ordinava alla banca
AAAA di esibire gli estratti conto delle operazioni compiute sui conti correnti n. 01/1360 e
n. 07/00045, intestati alla societa' fallita, nel periodo dal 21-9-1992 e sino al 21-9-1994, fissando
il termine per l'instaurazione del giudizio di merito e riservando all'esito del medesimo ogni
statuizione sulle spese.
    Avverso tale ordinanza hanno proposto reclamo la banca AAAA e la banca HHHH
eccependo:
a) la erroneita' della compensazione delle spese statuita dal primo giudice nel rapporto
processuale tra la curatela fallimentare e la banca HHHH;
b) la mancata individuazione dell'azione di merito in funzione della quale era richiesta la
misura cautelare accordata;
c) l'inammissibilita' del ricorso proposto dalla curatela fallimentare per ottenere un
provvedimento di esibizione;
d) l'insussistenza del diritto del curatore ad ottenere la documentazione richiesta;
e) il fatto che il provvedimento oggetto di impugnazione fosse gia' definitivamente
satisfattivo della pretesa azionata dal Fallimento e cio' rendeva inammissibile il ricorso
stesso, e censurabile il provvedimento adottato dal giudice del cautelare.
    Chiedeva pertanto che il Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato,
revocasse l'ordinanza 6 ottobre 1998 e dichiarasse nullo, inammissibile o comunque
rigettasse il ricorso proposto dalla curatela del fallimento ..........  s.r.l.
    Si costituiva la Curatela fallimentare resistendo al reclamo e contestando specificamente
i motivi dell'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, con conferma dell'ordinanza
impugnata.
    All'udienza del 1ø dicembre 1998 il Tribunale si riservava in ordine la decisione del reclamo.
 
                                                RILEVATO IN DIRITTO
Osserva il Tribunale che il reclamo proposto dalla banca AAAA e dalla banca HHHH
appare infondato, sotto tutti i profili prospettati, ripropone all'attenzione del Giudicante
argomenti gia' ripetutamente affrontati da questo Tribunale in altri analoghi giudizi
(v.: Ord. Trib. Trani, sez. civ., 20 aprile 1995, pres. Modesti, est. Pica, recl. banca .....
c. curatela fallimento ....; Ord. G.D. Trani 26 aprile 1996, est. Pica, curatela fallimento ....
c. banca ......; Ord. G.D. Trani 3 maggio 1996, est. Guaglione, curatela fallimento .....
c. banca ....; Ord. Trib. Trani, sez. civ., 4 giugno 1996, pres. Modesti, est. Guaglione,
recl. banca .... c. curatela fallimento ....; Ord. G.D. 21 giugno 1996, est. Pica, curatela
fallimento ..... c. banca ....; Ord. G.D. Trani 19 luglio 1996, est. Pica, curatela
fallimento c. banca ....; Ord. Trib. Trani 6 novembre 1996, est. Mastrorilli, curatela
fallimento .... c. banca .....; Ord. Trib. Trani 7 novembre 1996, est. Guaglione, curatela
fallimento ..... c. banca ....; Ord. Trib. Trani, 3 giugno 1997, pres. Modesti, est. Pica,
recl. banca .... c. curatela Fallimento ......), sui quali puo' dirsi ormai raggiunto un consolidato
orientamento di questo Tribunale, che appare altresi' corroborato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 4598/1997), nonche' di altri giudici di merito (cfr. ad es.
Trib. Verona, 23-3-1988, in Giur. It. 1989, I, 2, 408).
    A fronte dell'orientamento interpretativo della normativa in materia accolto da questo
Tribunale, pertanto, le pur diffuse considerazioni del reclamante non risultano convincenti
al punto da indurre a rivedere il predetto orientamento, ed il reclamo va rigettato per i
seguenti motivi.
        Preliminarmente, prima di affrontare le tematiche inerenti ai presupposti sostanziali
e processuali dell'istanza cautelare proposta dalla curatela fallimentare e del provvedimento
cautelare reclamato, va rilevata l'infondatezza del reclamo della banca  HHHH, relativamente
alla statuizione del primo giudice sulle spese processuali.
    Premesso che la compensazione delle spese processuali e' normalmente ispirata a criteri
di sostanziale equita', corretti sulla base sia del comportamento processuale che dell'astratto
fumus boni juris delle posizioni della parti contrapposte, va rilevato che la curatela fallimentare
nel ricorso introduttivo ha espressamente dichiarato di aver appreso dalla stampa che la
banca AAAA aveva ceduto un ramo della propria azienda alla banca HHHH, senza poter
appurare se pero' i rapporti contrattuali oggetto della controversia rientrassero fra i rapporti
ceduti, aggiungendo di essere costretta a formulare l'istanza cautelare anche contro la HHHH,
"in attesa di conoscere all'atto della costituzione in giudizio di una o di entrambe le resistenti
la sorte dei contratti di conto corrente in questione".
        Da cio' si evince in primo luogo la conferma di un atteggiamento di chiusura della banca
cedente banca AAAA, a censura del quale e' stato intrapreso il presente giudizio cautelare,
che quantomeno non si e' curata curata di informare la curatela istante della sorte dei rapporti
inerenti al soggetto fallito, pur rientrando tali informative tra gli obblighi generali di
trasparenza propri dei rapporti tra banca e clientela. E tale atteggiamento non ha di certo
agevolato la curatela fallimentare nel consentirle di prendere piena cognizione delle vicende
dei rapporti de quibus agitur.
        In secondo luogo puo' osservarsi, come ha puntualmente notato la curatela reclamata,
che a fronte dell'evocazione in giudizio meramente subordinata e sussidiaria della banca HHHH,
quest'ultima ben avrebbe potuto non costituirsi affatto in giudizio, evitando i relativi oneri,
e lasciando che fosse la banca dante causa a costituirsi ed a chiarire che i rapporti de
quibus erano rimasti nella titolarita' della stessa: non potendo oltretutto nulla dedurre nel merito
dal momento che sapeva di non essere titolare di alcun rapporto con il fallito.
    Se ne deduce da un lato che appare imputabile alla banca AAAA l'incertezza della curatela
fallimentare in ordine alla sorte dei rapporti del fallito, e dall'altro che, non essendo necessitata
la costituzione della banca HHHH (che peraltro si e' avvalsa dei medesimi offici difensivi
della banca AAAA), i relativi oneri non possono essere addossati alla curatela, che ha
subito (unitamente al fallito) le negligenze informative delle banche.
Oltretutto il primo giudice nessun provvedimento ha pronunciato nei confronti della banca
HHHH, aderendo alla tesi della sua carenza di legittimazione passiva, per cui nessun
ulteriore pregiudizio le e' derivato dal giudizio cautelare.
        Pertanto il reclamo sul punto della compensazione delle spese appare privo di pregio,
avendo il primo giudice ben colto tale situazione ed esattamente compensato le spese, e va
rigettato.
        In ordine alla posizione della banca HHHH nel presente giudizio di reclamo, va inoltre
sottolineato che, pur avendo la banca istante dedotto anche in ordine agli altri motivi prospettati
con il proposto gravame, su tali punti il relativo reclamo va dichiarato inammissibile, dal
momento che, avendo nel giudizio cautelare la banca HHHH eccepito il proprio difetto di
legittimazione passiva, ed avendo il giudice designato, in accoglimento dell'eccezione formulata,
confermato il difetto di legittimazione passiva della banca, quest'ultima non puo' ritenersi
titolare di alcun interesse ad impugnare nel merito le decisioni adottate dal giudice del
cautelare, che non sono state pronunciate nei suoi confronti.
    Per quanto concerne gli ulteriori motivi di reclamo, il Tribunale osserva quanto segue.
A) La asserita mancata individuazione dell'azione di merito in funzione della quale e' stata
richiesta la misura cautelare accordata.
    A fronte di tale eccezione, gia' formulata innanzi al giudice designato, ha puntualmente
rilevato il primo giudice la sua infondatezza, avendo la curatela fallimentare ricorrente specificato
che l'instaurando giudizio di merito avra' ad oggetto l'accertamento del diritto del curatore di
ottenere dalla banca il rendiconto ex art. 1713 c.c. e di avere notizia di tutti i rapporti intercorsi
fra la societa' fallita e la banca.
        In questa sede di gravame la banca reclamante, dopo aver richiamato precedenti
giurisprudenziali che hanno affermato la nullita' del ricorso cautelare in caso di mancata
precisa indicazione dell'azione di merito instauranda, ha sostenuto che alla luce di tale
giurisprudenza apparirebbe chiara la nullita' del ricorso avversario, nel quale a suo dire
non verrebbe assolutamente indicato ne' si riuscirebbe in alcun modo ad individuare l'azione
di merito a cautela della quale la domanda ex art. 700 c.p.c. e' stata proposta.
        Va sul punto rilevato, in primo luogo, che non soltanto alla luce della giurisprudenza
richiamata dall'istante, ma anche alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale
(cfr. ad es. ord. G.D. Trani, 4 luglio 1996, est. Pica, ric. Fallimento ...... c. banco ........... s.p.a.),
e soprattutto alla luce della normativa processuale civile vigente, l'atto introduttivo di un
procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. sarebbe disatteso ove non recasse ben chiara la pretesa
sostanziale da tutelare nel futuro giudizio di merito: con l'unica rettifica che probabilmente
non si tratterebbe di pronunciare la nullita' del ricorso, sanzione che sembra piu' propriamente
riferibile ai visi formali dell'atto che ne inficiano la validita', quanto piuttosto di affermarne
la inammissibilita' (della domanda contenuta nell'atto), espressione questa che indica piu'
tecnicamente la impossibilita' di cognizione della domanda per difetto dei presupposti
processuali della stessa.
        Invece nel caso in esame non v'e' luogo ad alcuna pronuncia di inammissibilita' per il
semplice motivo che la curatela istante ha indicato precisamente la domanda di merito
che intende proporre, allorche' ha scritto in ricorso (a conclusione e sintesi di piu' diffuse
considerazioni formulate in precedenza) che "la deducente curatela, in altri termini, agisce
a cautela del diritto al rendiconto ex art. 1713 c.c. e l'accertamento e l'attuazione di questo diritto,
nonche' di quello degli organi fallimentari di avere notizia di tutti i rapporti intercorsi tra
la societa' fallita e la banca saranno oggetto del successivo giudizio di merito".
Quindi l'assunto di parte reclamante secondo cui tale affermazione non varrebbe a superare
l'obiezione di nullita' del ricorso appare piuttosto il frutto di un equivoco, e di una confusione
tra istituti processuali e posizioni soggettive sostanziali, dal momento che il rilievo della banca
che "dalla natura esclusivamente processuale dell'esibizione consegue che il provvedimento
del giudice che ordina l'esibizione "non statuisce su un diritto sostanziale controverso
tra le parti, ma ha soltanto contenuto strumentale, in quanto concerne l'istruzione
probatoria e quindi la relativa istanza puo' essere dalla parte proposta necessariamente solo
in via incidentale, nell'ambito del processo gia' pendente per la decisione della controversia di
merito"", (estraendo il passo virgolettato dalla voce "Esibizione delle prove" del Novissimo
Digesto Italiano), evidenzia una palese confusione tra l'actio ad exhibendum (e cioe' lo strumento
processuale di cui all'art. 210 e ss. c.p.c.) ed il diritto sostanziale al rendiconto ed
all'informazione che inerisce al rapporto di mandato e che nulla ha a che vedere
con l'esibizione processuale di mezzi di prova.
        Fuori luogo risultano quindi le citazioni giurisprudenziali, secondo le quali non e'
previsto un giudizio di ordinario di cognizione avente ad oggetto una richiesta di esibizione,
dal momento che la curatela non ha minimamente inteso utilizzare il mezzo dell'art. 700 c.p.c.
per ottenere ottenere ante causam l'esibizione di cui all'art. 210 c.p.c.
    Chiarita la confusione concettuale in cui versa il reclamante in ordine alla funzione della
domanda cautelare, risulta palese l'infondatezza altresi' dell'argomento del reclamante
relativo alla inutilizzabilita' dell'art. 700 c.p.c. per ottenere un provvedimento d'esibizione,
in quanto l'ordine di esibizione che il giudice del cautelare ha emesso non e' fine a se
stesso, ne' e' finalizzato a procurarsi una prova da esibire nel giudizio fra le parti, ma rappresenta
soltanto l'anticipazione dell'obbiettivo finale dell'instaurando giudizio di merito, il quale
sara' finalizzato, stante l'opposizione ed il rifiuto dell'ente bancario, a far accertare e
dichiarare proprio il diritto (sostanziale e non processuale) dell'istante a prendere visione
della documentazione che lo riguarda e che giace presso la banca.
 
B) L'insussistenza del diritto del curatore alla documentazione.
        All'interno di tale motivo di reclamo, la banca istante ha fatto confluire una molteplicita'
di argomenti, anche fra loro eterogenei, che in larga parte afferiscono al fumus boni juris
della domanda cautelare, e che possono cosi' sintetizzarsi:
a) la pretesa confusione dei ruoli nell'azione della curatela e nella posizione del curatore fallimentare;
b) la avvenuta risoluzione del contratto di conto corrente, che avrebbe caducato ogni obbligo
fra le parti;
c) la peculiarita' delle norme che reggono il contratto di conto corrente;
d) la previsione di sole informazioni singole al cliente ad opera dell'art. 119 del T.U.
bancario del 1993;
e) l'avvenuto adempimento da parte della banca all'obbligo di informazione, mediante regolare
invio degli estratti conto;
f) l'improprieta' del richiamo ai principi di correttezza e buona fede per consentire alla curatela
un'indagine conoscitiva che potrebbe ritorcersi contro la banca.
        Si tratta di argomenti che riflettono tutti, in egual misura, come s'e' detto, questioni
gia' compiutamente affrontate e risolte da questo Tribunale nei precedenti giurisprudenziali
innanzi richiamati.
    Nel rinnovarne in questa sede la valutazione, e' opportuno prendere le mosse dal rilievo
secondo cui la banca AAAA avrebbe gia' adempiuto ai propri obblighi di informazione con
l'invio periodico degli estratti conto.
    L'argomento appare suggestivo, ma, come gia' questo Tribunale ha avuto modo di
chiarire con l'ordinanza 3 giugno 1997 (sez. civ., pres. Modesti, est. Pica, recl. banca ........... 
s.coop.r.l. c. curatela Fallimento ..........)  risulta in realta' privo di pregio.
    L'invio degli estratti conto, infatti, non esaurisce l'obbligo di informazione e di
documentazione ne' l'obbligo di di rendiconto, che sono posti a carico della banca,
dal momento che essi si limitano a riportare la movimentazione contabile delle
poste attive e passive, ma nulla dicono in ordine alle giustificazioni sostanziali di esse.
Tanto e' vero che la giurisprudenza pacificamente afferma l'irrilevanza dell'avvenuta
approvazione tacita dell'estratto conto, allorche' viene posta in dubbio la validita' dei fatti
giuridici da cui discendono le poste in esso indicate (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. n.
452/1984, Cass. n. 2095/1980, Cass. n. 1456/1975, Cass. 24-5-1991 n. 5876, Cass. 14-2-1984 n. 1112).
    Il rilievo formulato dalla banca reclamante si ricollega alla disciplina propria della figura
del contratto ordinario di conto corrente, descritto dagli artt. 1823 ss. c.c.: ma, se tale
tesi ha un senso nell'a'mbito di tale contratto, risulta del tutto riduttiva ed inadeguata ove
trasposta nella realta' del rapporto di conto corrente bancario, nel quale la poliedricita' dei profili
del rapporto bancario genera obblighi di informazione di ben altra ampiezza.
    Il conto corrente ordinario, infatti, e' un contratto con il quale le parti decidono di regolare
i propri rapporti di dare ed avere, derivanti da reciproche periodiche prestazioni, anziche'
con puntuale pagamento da parte di ciascuna, con l'annotazione in un conto dei rispettivi
crediti e debiti, il cui saldo sara' esigibile solo alla scadenza pattuita.
    Si tratta cioe' di uno strumento di mera semplificazione del reciproco adempimento dei
rispettivi rapporti obbligatori, che esaurisce la sua funzione nell'attuazione della compensazione
fra le reciproche poste attive dei due contraenti, riducendo l'effettivo passaggio di danaro
fra le parti al solo importo del disavanzo che risulti allo scadere (periodico o finale) del
rapporto.
        Altra cosa e' invece il rapporto di conto corrente bancario, il quale non si limita a registrare
le poste delle operazioni reciproche tra le due parti, ma costituisce lo strumento di regolazione
economica di molteplici rapporti giuridici che intercorrono non solo tra la banca ed il cliente,
ma, per il tramite della banca, tra il cliente ed i terzi.
    La banca e' in primo luogo depositaria del denaro versato dal correntista (1834 c.c.),
(di cui acquista la proprieta' verso l'obbligo di restituzione maggiorato degli interessi), ma
e' anche mandataria per il compimento di tutte le operazioni verso e con i terzi e degli incarichi
che il correntista le richiede e le affida.
    Inoltre nelle iscrizioni del conto corrente, di cui e' espressione il c.d. "estratto conto"
non trovano annotazione soltanto le poste inerenti a rapporti diretti ed esclusivi tra banca
e cliente, ma anche quelle relative a rapporti fra il cliente ed i terzi, i cui movimenti economici
transitano sul conto corrente bancario, e che all'atto del transito sul c/c, (mediante prelievo
o versamento in conto corrente), si attuano in richieste di pagamento a terzi adempiute dalla
banca ed in autorizzazioni all'incasso rilasciate dal cliente che "versa" titoli di credito di terzi:
per cui i rapporti economici che il cliente intrattiene con i terzi si trasformano, all'esito delle
operazioni compiute dalla banca, in debiti o crediti del cliente correntista verso la banca depositaria.
Sul conto corrente transita poi tutta una serie di servizi di pagamento, gestiti dalla banca su delega
e per conto del cliente (si pensi, per menzionare i casi piu' comuni, alle domiciliazioni di pagamenti
periodici o all'uso di carte di credito), e che vedono quindi la banca svolgere di volta in volta
attivita' di esazione o di adempimento verso terzi, in nome e/o per conto del cliente correntista.
La banca, quindi, attraverso il rapporto di conto corrente non si limita ad annotare le poste
contabili di rispettivo dare e avere fra le parti, ma gestisce il danaro del correntista di cui
e' depositaria, e compie operazioni di cassa e finanziarie di ogni genere, tanto piu' complesse
e molteplici quanto piu' complessa ed economicamente rilevante e' l'attivita' del cliente, eseguendo
tutte le attivita' verso i terzi che il cliente le affida o le richiede.
    Per tutti tali aspetti, la banca compie attivita' che sono proprie del mandato, e che non possono
non sottostare alle regole del mandato: con il conseguente onere e obbligo di documentare la
corretta e diligente esecuzione, nel rispetto appunto delle regole del mandato.
    A voler ancora evidenziare ulteriori differenze tra il contratto ordinario di conto corrente,
ed il rapporto di conto corrente bancario, basti pensare al fatto che in questo secondo rapporto
l'iscrizione delle poste attive e passive e' tenuto solo da un soggetto, e cioe' dalla banca,
che lo gestisce anche per conto del cliente; nonche' al fatto che l'attivo non e' esigibile
soltanto alla scadenza, ma e' normalmente esigibile ad nutum per il cliente, almeno per quanto
concerne il capitale, mentre e' esigibile alle scadenze stabilite per quanto concerne
l'obbligazione degli interessi, ed e' pure egualmente esigibile alle scadenze contrattualmente
prefissate in funzione del rapporto causale (fido, o affidamento o mutuo, etc.) per quanto
concerne i crediti della banca.
        Dalla complessita' dei rapporti giuridici che sottostanno alle iscrizioni nell'estratto-conto
inerente ad un conto corrente bancario, e dal fatto che la banca, attraverso la forma dell'iscrizione
in conto corrente, gestisce posizioni giuridiche ed economiche altrui (cioe' del cliente),
deriva inevitabilmente una pluralita' di obblighi di informazione a carico della banca,
di cui quello meramente contabile, concretantesi nell'invio periodico dell'estratto-conto,
rappresenta soltanto il primo ed elementare livello.
    Ad esso segue e si aggiunge altresi' l'obbligo di specifica informazione del cliente
sull'andamento e sul compimento di tutte le operazioni e incarichi assunti o richiesti
dalla banca: obbligo che trova diverse modalita' di adempimento a seconda del tipo di
rapporto giuridico che sottosta' alla regolazione in conto corrente delle relative poste economiche,
delle esigenze del cliente e degli usi negoziali che regolano il settore e le singole operazioni.
A mero titolo di esempio, per quanto concerne le forme di investimento finanziario, del danaro
depositato dal cliente, gestite dalla banca, e' stabilito il principio che il cliente debba essere
sempre adeguatamente informato (art. 17, primo comma, lettera b, d.lgs. 415/1996):
il che significa che di ogni variazione delle condizioni o del rischio dell'investimento, e del sorgere
di diverse opportunita' di investimento o disinvestimento la banca-intermediaria e' tenuta sempre,
di sua iniziativa e non su impulso del cliente, ad informare tempestivamente il cliente (oltre
ed indipendentemente dall'invio dell'estratto-conto alle scadenze concordate).
        Per la gestione ordinaria del conto corrente la legge prevede, oltre all'invio periodico dell'estratto
conto, il diritto del cliente di richiedere informazioni, e quindi il correlativo obbligo della banca
di rispondere alla richiesta di informativa, entro un termine massimo di novanta giorni (art. 119
T.U. 385/1993, quarto comma).
        Tuttavia non sono invocabili l'art. 119, n. 4, del T.U. bancario approvato con d.lgs. n.
385/1993, (e prima di esso, l'art. 8, L. 154/1992) per sostenere l'inesistenza dell'obbligo della banca
a rendere le informazioni richieste.
        E' vero che tali norme dispongono che "il cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese,
entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" (cosi' l'art. 119, comma 4,
T.U. 385/1993, in vigore dall'1-1-1994), e, prima di esso, analogamente, che "il cliente ha
diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto
anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facolta' per gli enti
e i soggetti di cui all'articolo 1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute"
(cosi' l'art. 8, quarto comma, L. 154/1992, formalmente abrogato ma lasciato espressamente
in vigore sino all'emanazione di non meglio specificati provvedimenti attuativi del T.U. 385/1993,
ex art. 161, c. 2, T.U. cit.).
        Ma non puo' sfuggire che entrambe tali norme, per la loro collocazione sistematica
(v. il titolo della L. 154/1992 ed il Titolo VI entro cui e' allocato l'art. 119 nel T.U. 385/1993)
hanno la funzione di assicurare il minimo sufficiente di trasparenza delle condizioni contrattuali
tra clientela e banche.
        Cosi' entrambe sono intitolate "comunicazioni periodiche alla clientela", e regolano
dunque gli obblighi ordinari di comunicazione da parte "dei soggetti indicati nell'art. 115"
del T.U., e cioe' delle banche e degli intermediari finanziari, nei contratti di durata, al cliente.
        Come si deduce dalla loro ratio, tali norme non possono avere la funzione di modificare,
in danno del cliente, i principi generali in materia di rendiconto e di responsabilita' che regolano i
contratti bancari, ed in particolare il complesso dei rapporti economici gestiti attraverso la
regolazione in conto corrente, che trova specifica ed articolata disciplina nella sede propria
del codice civile. Per cui dalle disposizioni della normativa bancaria che prevedono il diritto
("minimo", e quindi senza escludere altri obblighi di fonte diversa) del cliente di ottenere,
ad nutum, "copia della documentazione" (e non piu' solo il semplice estratto delle
operazioni compiute) inerente a "singole operazioni", fissando altresi' un termine per
l'adempimento della banca o intermediario finanziari (decorso il quale si profila un
inadempimento giuridicamente azionabile) e regolando altresi' l'attribuzione delle spese,
non puo' pero' dedursi che a contrario la legge avrebbe escluso ogni altro obbligo di
documentazione a carico delle banche, poiche' restano in vigore i principi generali innanzi
richiamati, che non risultano (e che non potrebbero essere) contraddetti ne' tanto meno abrogati
dalle norme speciali del testo unico bancario.
        Al di la' ed oltre l'obbligo di informazione, si pone poi l'obbligo (finale) di rendiconto.
Al riguardo va chiarito che non appare sostenibile la tesi dell'insussistenza di un tale obbligo
a carico della banca, sulla base di una asserita peculiarita' del rapporto di conto corrente.
        Come tra l'altro esplicitamente riconosce anche l'art. 1852 c.c. (nonche' il titolo
della sezione V del Capo XVII, che parla di "operazioni bancarie in conto corrente"),
infatti, il conto corrente bancario costituisce un modo di "regolazione" di operazioni bancarie
che trovano la loro fonte giuridica non nel contratto di conto corrente, ma in altri contratti,
bilaterali o plurilaterali, ovvero in esecuzione di rapporti obbligatori di molteplice natura,
e dei quali una elencazione esemplificativa, meramente indicativa alla data di promulgazione
del codice civile, e' contenuta nello stesso art. 1852 c.c., con i riferimenti all'apertura di
credito (art. 1842 ss. c.c.), o al deposito (art. 1834 ss. c.c.), ma che ad oggi possono essere i
piu' vari, fra tutti quelli previsti dalla prassi dell'intermediazione finanziaria e mobiliare
e delle domiciliazioni di pagamento e di credito (ed infatti la norma fa riferimento anche
ad "altre operazioni bancarie").
        Poiche' quindi, attraverso il conto corrente bancario, la banca in realta' gestisce
il "patrimonio" del cliente, per la parte almeno che questi ha trasferito in deposito,
o in gestione finanziaria, alla banca stessa, con regolazione tramite il conto corrente,
ne scaturisce per definizione anche l'obbligo di rendiconto, dal momento che il fondamento
di questo istituto e' ravvisabile proprio nell'amministrazione di beni altrui, ovvero
nel compimento di attivita' giuridiche nell'interesse o per conto di altri soggetti.
        E' dunque evidente che la banca, in quanto depositario e gestore, contabilmente
e giuridicamente, del (denaro depositato nel) conto corrente del cliente, si trova in una
posizione ben diversa dal correntista di cui agli artt. 1823 ss. c.c., svolgendo compiti che
sono perfettamente riconducibili alla figura del mandatario: tanto e' vero che l'art. 1856 c.c.
espressamente enuncia che "la banca risponde secondo le regole del mandato per
l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altri clienti": e tali incarichi possono
essere sia esplicitamente affidati caso per caso, sia rientrare in rapporti a tempo indeterminato
correlati al conto corrente (mandati di pagamento, addebito mediante carta di credito etc.).
        Oltretutto, come gia' questo Tribunale ha chiarito con l'ordinanza 20 aprile 1995,
innanzi richiamata, il disposto dell'art. 1713, secondo comma, c.c., non costituisce una norma
eccezionale dell'ordinamento, ma anzi rappresenta l'espressione di principi piu' generali
del nostro diritto civile, e relativi agli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375
c.c.), e soprattutto discende dal fondamentale ed inderogabile principio di cui all'art. 1229 c.c.,
secondo il quale non sono ammissibili, e sono quindi nulli, i patti che escludano (o anche
limitino) preventivamente la responsabilita' del debitore per dolo o colpa grave, come pure
i patti che esonerino (o limitino) la responsabilita' del debitore o dei suoi ausiliari,
per violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
        La ratio di tale principio e' evidente, dovendo garantire l'interesse del debitore, e nel
nostro caso del mandatario, ad un comportamento diligente, quanto meno non in danno
del mandante, e assicurare l'equilibrio dei rapporti di credito, evitando che, in caso di rapporti
economici in cui i rapporti di forza tra le parti siano scompensati, la parte contrattualmente
piu' forte possa prevaricare l'altra.
        Che il principio di cui all'art. 1229 c.c. costituisca un principio inderogabile di ordine
generale, e' confermato dal fatto che esso e' espressamente riaffermato in tutti casi in cui si
possono profilare ipotesi di esclusione o riduzione convenzionale di responsabilita': cfr.
ad esempio, ed a titolo meramente indicativo,. gli artt. 1490, 1579, 1681, 1785-bis, 1838, ult.
comma, e 1900 c.c.
        Correttamente quindi il primo giudice ha affermato che la banca e' sottoposta
agli obblighi del mandatario, ed e' al dispo-sto dell'art. 1713, comma 1°, c.c. che occorre
aver riguardo per quanto attiene all'obbligo, ivi sancito, del mandatario di rendere al
mandante "il conto del suo operato", nel senso:
a) che l'obbligazione del rendiconto non si esaurisce nella presentazione dei dati contabili,
ovvero dei risultati finali dell'attivita' del mandatario, ma importa che questi giustifichi
in che modo abbia svolto la sua opera (Cass. 8-3-1979 n. 1429);
b) che la espressione aritme-tica delle operazioni compiute deve essere integrata dalla prova
di tali operazioni (Cass. 26-10-1973 n. 2781);
c) che, in particolare, la resa del conto deve essere accompagnata da tutti i documenti
giustificativi delle operazioni compiute.
    L'obbligo in questione ha, dunque, un contenuto assai ampio, imponendo al mandatario
di dare ragione del modo in cui ha svolto la sua attivita', mediante la prova dell'entita'
e della causale degli esborsi e degli incassi e di tutti gli elementi di fatto dai quali sia possibile
accertare le modalita' di svolgimento dell'incarico, anche in relazione ai fini da perseguire ed ai
risultati raggiunti, onde valutare pure se la sua condotta sia stata adeguata al criterio di buona
amministrazione dettato dall'art. 1710 c.c. (v. Cass., 12-7-1990, n. 7213). E' tale obbligo,
nonostante i dubbi sollevato dalla difesa del reclamante al riguardo, sussiste non solo
nei confronti del mandatario, ma anche nei confronti di chi subentri nei di lui rapporti
giuridici, e quindi nella titolarita' dei suoi diritti ed obblighi, quale ad esempio l'erede
a titolo universale, o appunto il curatore fallimentare.
        Ne' puo' sostenersi, come anche in altri analoghi procedimenti si e' affermato dagli
istituti bancari resistenti, che la prestazione dell'invio dell'estratto conto integri una attivita'
non rinnovabile: l'invio dell'estratto-conto non costituisce l'oggetto di una prestazione
"sostanziale", non ripetibile; cioe' non si estrinseca nella dazione di un documento fisicamente
predeterminato, e precostituito quale unicum, inalterabile ed insostituibile, la cui consegna
e' l'oggetto principale o unico del contratto, ma si sostanzia della consegna di una "informazione",
che e' racchiusa nel documento denominato "estratto-conto", e di cui il documento cartaceo e'
un mero, sostituibile, e ripetibile, contenitore: informazione che ha lo scopo di documentare
i rapporti economici inerenti e derivanti dai molteplici rapporti intercorrenti con la banca
e tramite essa con i terzi.
        L'adempimento della prestazione di "informazione" del cliente ha l'effetto di far
decorrere il termine per la verifica e l'approvazione dello stesso da parte di questi, ma non
impedisce la rinnovazione della comunicazione, a richiesta del cliente che l'abbia ad es. smarrita,
poiche' l'informazione che vi e' racchiusa e' per natura comunicabile infinite volte.
        Per cui con l'invio dell'estratto conto non si verifica alcuna estinzione di un diritto
all'informazione in essa racchiusa: tanto e' vero che, come risulta dalla comune esperienza,
e' quotidiana la richiesta da parte della clientela di copie di estratti conto agli sportelli
bancari, al di la' ed oltre quelli periodicamente inviati, e nessun sportello bancario
ha mai ritenuto di potere o dover negare tali informazioni, che costituiscono un diritto
del cliente.
        Un ulteriore argomento richiamato dal reclamante, e connesso a quelli esaminati,
e' rappresentato dall'assunto che con la cessazione del rapporto di conto corrente,
dovuto al sopravvenire dello status di fallito, verrebbero meno anche i diritti e gli obblighi derivanti
dal contratto, e quindi nessun obbligo di informazione o rendiconto graverebbe piu' sulla banca,
ne' il curatore fallimentare potrebbe subentrare nei diritti relativi ad un rapporto ormai estinto.
Ma, a prescindere dalla posizione del curatore fallimentare, su cui ci soffermeremo tra breve,
anche tale argomento si presenta privo di pregio.
        Il primo giudice ha gia' esattamente confutato tale argomento, sottolineando che
l'obbligo di fornire la documentazione sul conto non viene meno per effetto della chiusura
del conto stesso, non esistendo alcuna incompatibilita' logica tra il permanere delle obbligazioni
accessorie del contratto di conto corrente e la cessazione del relativo rapporto, e che
la chiusura del conto corrente determina solo l'impossibilita' che il contratto produca
ulteriori effetti tra le parti, nel senso cioe' che non possono sorgere nuovi diritti e
nuovi obblighi, ma non e' causa di estinzione di quelli sorti in precedenza, sicche' "...
non si estingue il diritto del correntista di ottenere le informazioni sui movimenti
conclusi in corso di contratto e la relativa documentazione: il correntista rimane cliente
della banca anche dopo la chiusura dei rapporti con la stessa, per la parte che riguarda i
rapporti giuridici sorti in esecuzione del contrat-to di conto corrente" (Trib. Milano,
ord. 2-5-1996, in Foro It., 1996, I, 3200).
        Del tutto fuori luogo sono le osservazioni della banca reclamante in ordine alla
pretesa eccessiva o distorta estensione del concetto di buona fede e degli obblighi
di correttezza (che peraltro sembrano attingere la recente decisione della Cassazione
n. 4598 del 1997): in primo luogo perche' il diritto del cliente, o del suo avente causa,
al rendiconto, discende dal preciso disposto dell'art. 1713 c.c., e non deriva certo da
soggettive estensioni dei principi suddetti, ed in secondo luogo perche' comunque
il diritto al rendiconto sorge necessariamente al termine dell'attivita' compiuta,
o del rapporto intercorso, non potendo per definizione nascere prima, e quindi
fisiologicamente sopravvive alla estinzione del rapporto: perdurando necessariamente,
quale effetto obbligatorio del rapporto estinto fino allo spirare degli ordinari
termini di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto medesimo.
        Ne' del resto tale durata ha ragione di meravigliare alcuno, essendo principio generale
dell'ordinamento che (la possibilita' del-) l'esercizio dei diritti si protrae dal momento
del loro insorgere sino a quando non spira il relativo termine di prescrizione: e peraltro
nella stessa normativa di cui al testo unico bancario e' previsto il diritto del cliente
ad avere contezza di operazioni degli ultimi dieci anni (art. 119, c. 4, t.u. 385/1993),
segno evidente dell'interesse dell'ordinamento a garantire la durata nel tempo degli obblighi
di informazione della clientela.
        C) La posizione del curatore fallimentare.
    Va a questo punto esaminato l'altro fondamentale motivo di reclamo, relativo alla
posizione del curatore fallimentare ed alla sua legittimazione a richiedere alla banca
le informazioni de quibus.
        La banca ha eccepito una pretesa equivocita' di fondo circa il titolo in base al quale
il curatore agisce (e potrebbe agire) verso di essa, ravvisando, a suo dire, una "evidente"
confusione di ruoli, in quanto l'azione del curatore sarebbe presentata ora come a tutela
della massa dei creditori ora come a tutela degli interessi del fallito.
In realta' non esiste alcuna confusione di ruoli, e del tutto ultronea, oltreche' erronea
(dimenticando l'art. 30, nonche' l'art. 228 L. Fall.), e' l'osservazione che "non sussiste
alcuna norma che ponga in capo al curatore una situazione soggettiva di potere
di imperio e coercitivo nei confronti dei terzi": ultronea perche', pur non potendosi dubitare
che il curatore fallimentare eserciti un ufficio di diritto pubblico e sia nell'esercizio dello
stesso pubblico ufficiale, non e' controverso che il curatore agisca in questa sede quale
sostituto del fallito, e non certo in virtu' di poteri di imperio pubblicistici: altrimenti
non avrebbe avuto bisogno di agire in sede giurisdizionale, essendo notorio che gli
organi investiti di potesta' di imperio hanno altresi' potesta' di azione di autotutela in proprio.
        Per quanto concerne la astratta posizione del curatore fallimentare nell'ordinamento,
come gia' chiarito nelle richiamate ordinanze di questo Tribunale, oltreche' dalla giurisprudenza
della Suprema Corte, e' certo che egli riveste una duplice funzione ed ha una duplice veste:
e' sostituto del fallito, nella gestione dei di lui rapporti patrimoniali, in corso al momento
del fallimento, e nel contempo e' organo della procedura fallimentare, nella quale adempie
un ufficio di diritto pubblico (al punto che e' dalla legge stessa qualificato pubblico ufficiale
"per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni": v. l'art. 30 L.Fall., nonche' l'art. 228 L.Fall.
che ne d  significativa conferma, estendendo al curatore una responsabilita' penale tipica
dei pubblici ufficiali), curando la liquidazione dei beni del fallito ed il soddisfacimento
equanime, secondo le priorita' riconosciute dall'ordinamento, dei diritti dei creditori.
        E' pero' da ritenere de plano che il curatore agisca verso la banca quale sostituto del
fallito, del cui patrimonio deve ricostruire i movimenti di almeno gli ultimi due anni, secondo il
termine fissato dalla legge, per poter verificare attivita' e passivita' e recuperare all'attivo i beni
e le disposizioni patrimoniali che la legge stessa, affermandone la revocabilita', ritiene non lecite.
        Le doglianze della banca sul punto appaiono quindi prive di qualsiasi fondamento,
dal momento che il primo giudice, nell'emettere il provvedimento reclamato, ha puntualmente
applicato i predetti principi, allorche' ha affermato che, se il titolare di un rapporto di conto
corrente di corrispondenza ha diritto di pretendere nei confronti della banca trattaria il
rendiconto completo dell'attivita' gestoria, il curatore fallimentare, esercitando un'azione a tutela
di un interesse riconducibile direttamente all'im-prenditore fallito, si pone nella stessa posizione
processuale e sostanziale del fallito e quindi ha diritto di pretendere dalla banca il rendiconto
completo della gestione del conto gia' intestato al fallito, richiamando altra giurisprudenza
di merito in tal senso (Trib. Verona, 23.3.1988, in Giur. It., 1989, I, 2, p. 408).
        I riferimenti al ruolo pubblicistico del curatore fallimentare sono operati dal primo
giudice, come peraltro appare evidente dalla lettera grammaticale e logica del provvedimento,
unicamente per illustrare le ragioni che rendono il curatore sostituto ex lege del fallito
(tra l'altro divenuto incapace di gestire i propri rapporti patrimoniali dalla declaratoria di
fallimento), ma e' proprio il primo giudice a chiarire expressis verbis che il curatore non
agisce certo in veste pubblicistica, ne' compie un indagine di stampo penalistico, avendo adito
l'autorita' giudiziaria come un qualsiasi privato.
        Dunque appare del tutto ingiustificato l'assunto della pretesa confusione dei ruoli.
D) La possibilita' di utilizzazione delle informazioni acquisite in danno della banca medesima.
Ha rilevato la reclamante che risulterebbe "quanto meno improprio invocare i suddetti principi
in una fattispecie come quella in esame, nella quale controparte ... intraprende iniziative giudiziali
con mero intento esplorativo e al fine di acquisire elementi utili da parte di terzi per ulteriori
azioni, pretendendo che tali terzi (nella specie le odierne reclamanti) adempiano spontaneamente
obblighi di contenuto indefinito e forniscano elementi e notizie che fin troppo prevedibilmente
saranno poi utilizzate contro di essi in successivi giudizi".
        Il rilievo non appare pero' di pregio.
        Come si e' gia' in precedenza sottolineato, non si discute della estensione di principi
generali al caso di specie, ma si verte in tema di applicazione di un preciso disposto normativo,
il quale e' a sua volta espressione di principi piu' generali. Proprio tale disposto normativo
(art. 1713 c.c.) espressamente chiarisce che il mandatario non puo' "auto-dispensarsi" o essere
dispensato dal rendiconto allorche' debba rispondere per dolo o colpa grave, essendo assurdo ed
inaccettabile per l'ordinamento che un soggetto possa sottrarsi convenzionalmente, ma soprattutto
aprioristicamente, alle proprie responsabilita' (essendo invece sempre possibile transigere
successivamente fra le parti, ma in tal caso consapevolmente, e non prima di conoscere l'entita'
e la natura di eventuali responsabilita'). Come tutti gli altri comuni soggetti contraenti,
anche la banca (che e' appunto parte nel rapporto con il cliente, e non "terzo", come invece
erroneamente assume il reclamante) non puo' sottrarsi a tale controllo di legittimita'
sul suo operato.
        Quel che e' sfuggito alla banca reclamante e' che la cognizione dei movimenti operati
dal fallito non e' necessariamente preordinata ad azioni verso la banca (alle quali, ripetesi,
la banca comunque non potrebbe sottrarsi, essendo contra jus qualsiasi norma che le
consentisse di occultare eventuali proprie responsabilita'), ma e' funzionale ad una verifica
dell'operato del fallito verso tutti gli altri soggetti con cui ha intrattenuto rapporti economici,
ed i cui effetti sono transitati sul conto corrente de quo; mentre solo eventualmente potranno
venire in considerazione rapporti diretti tra la banca ed il fallito.
 
    E) La asserita natura immediatamente satisfattiva del provvedimento cautelare emanato.
    L'ultimo motivo di reclamo da considerare concerne l'assunto del reclamante secondo cui
il provvedimento cautelare concesso sarebbe satisfattivo della domanda e sarebbe quindi
in contrasto con la finalita' di assicurare "provvisoriamente" gli effetti del merito.
    In verita' non occorrono molte parole per confutare l'argomento, che risulta privo di
pregio. Come riconosce lo stesso reclamante, funzione del procedimento di urgenza e'
proprio quella di assicurare, in presenza dei necessari elementi del fumus boni juris e
del periculum in mora, provvisoriamente gli effetti della decisione di merito: ma
"provvisoriamente" non significa "parzialmente", bensi' vuol dire proprio la immediata
realizzazione del diritto che e' contestato, e la cui sussistenza trovera' verifica nel successivo
giudizio di merito. E' quindi fuori luogo la meraviglia del reclamante per quello che e' un
effetto naturale dell'istituto del provvedimento d'urgenza, come emerge dalla sua frequente
applicazione anche in materia di lavoro, ove assai spesso conduce all'anticipata reintegrazione
nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato.
        Per tutti gli esposti motivi, dunque, ed atteso anche che deve ritenersi indubbiamente
sussistente il periculum in mora, insito nel danno che potrebbe derivare alle ragioni della
curatela fallimentare dal ritardo necessario per far riconoscere in sede giurisdizionale ordinaria
il proprio diritto all'informazione ed al rendiconto, il reclamo va rigettato, con conferma del
provvedimento emesso dal primo giudice.
                                                                P T M
Il Tribunale di Trani, sezione civile, pronunciando sul reclamo proposto ai sensi
dell'art. 669-terdecies c.p.c, dalla banca AAAA, in persona del presidente, legale
rappresentante pro tempore, e dalla banca HHHH, in persona del vice-presidente,
legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 30 ottobre 1998, avverso
l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in data 6 ottobre 1998, dal giudice
designato, nel procedimento civile cautelare iscritto al n. 1647/1998 R.G.A.C.,
cosi' provvede:
1) Rigetta il reclamo, confermando il provvedimento del primo giudice.
2) Riserva ogni determinazione sulle spese del presente procedimento cautelare
all'esito dell'instaurando giudizio di merito.
   Atti all'archivio.    
   Trani, 15 dicembre 1998.
    (Omissis).