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- Non reclamabilita' dei provvedimenti provvisori e urgenti in materia di separazione
giudiziale
- Trib. Trani, sez. civile, 18 novembre 1997.
- Pres. Pica, Est. Mastrorilli.
I provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal Presidente del
Tribunale, ovvero
- dal giudice istruttore, in materia di separazione giudiziale dei coniugi, non sono
- reclamabili ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., in quanto non si tratta di
- provvedimenti cautelari, ma di provvedimenti "temporanei e urgenti",
rivedibili
- e revocabili in ogni momento dal giudice istruttore, e comunque soggetti ad una
- disciplina speciale che li sottrae al reclamo.
(artt. 708, 710; 669-terdecies c.p.c.).
(Omissis).
- La questione da trattare in via preliminare e',
- naturalmente, quella della assoggettabilita' alla disciplina
- uniforme di cui agli artt. 669-bis e segg. c.p.c. e,
- segnatamente, della reclamabilita' ex art. 669-terdecies c.p.c.,
- dei provvedimenti provvisori e urgenti resi dal Presidente del
- Tribunale o (come nel caso di specie) dal giudice istruttore in
- sede di separazione giudiziale, ai sensi dell'art. 708 c.p.c.
- Tale problema, a parere del Tribunale, va risolto nel senso
- dell'inammissibilita' del proposto reclamo (e, conseguentemente,
- di quello incidentale proposto dalla resistente) alla stregua
- delle considerazioni che seguono.
- 1. Il Collegio non ignora che la S.C. in piu occasioni (v. i
- richiami giurisprudenziali allegati dal XXXXX) ha riconosciuto la
- natura cautelare dei provvedimenti emessi dal Presidente del
- Tribunale a norma dell'art. 708 c.p.c., anche se non puo'
- disconoscersi:
- a) che nessuna delle suindicate pronunzie ha esaminato ex
- professo la (nuova) problematica dell'inquadrabilita' dei
- suddetti provvedimenti nell'ambito della nozione di provvedimento
- cautelare che si ricava dalla sopravvenuta disciplina contenuta
- negli artt. da 669-bis a 669-terdecies c.p.c. e che determina,
- secondo la dottrina maggioritaria, l'ambito di operativita' della
- novella;
- b) che tali precedenti - quasi tutti relativi alla problematica
- della ripetibilita' delle somme percepite dal coniuge
- beneficiario dell'assegno prima del passaggio in giudicato della
- sentenza che escluda o riduca tale diritto (v. infra) - non
- hanno, in ogni caso, risolto in modo univoco la questione in
- esame.
- Ed invero, leggendo le motivazioni delle sentenze piu
- recenti si puo' notare che la S.C., in un caso, si e' limitata ad
- evidenziare che l'assegno determinato dal Presidente del
- Tribunale "esprime un'esigenza, propria della tutela cautelare,
- nella quale e' preminente l'interesse pubblico alla conservazione
- dello status quo, vale a dire, nella specie, alla conservazione
- del mantenimento" (Cass. 12-4-1994 n. 3415, in Giust. civ., 1994,
- 2865); in un altro ha evidenziato la natura solo lato sensu
- cautelare del provvedimento in parola, "la funzione tipica del
- quale e' segnata dalla finalita' di assicurare al beneficiario -
- nelle more del giudizio di separazione - il contributo cui il
- coniuge piu abbiente e' tenuto durante il regime di convivenza ai
- sensi dell'art. 143 c.c." (Cass. 5-6-1990 n. 5384, in Giust.
- civ., 1990, 2900).
- 2. Operate queste premesse ed evidenziato, quindi, il carattere
- "non vincolante" dell'elaborazione giurisprudenziale in materia,
- non si puo' negare che con la nuova disciplina dettata dall'art.
- 74 L. 353/1990 e' stata esaltata la strumentalita' dei
- provvedimenti cautelari (in termini, Cass. 19-6-1996 n. 5633).
- All'uopo basti considerare che, a norma del combinato
- disposto degli artt. 669-octies e novies, c.p.c., il
- provvedimento cautelare e' destinato a perdere efficacia ove il
- processo a cognizione piena non sia instaurato entro il termine
- perentorio fissato dal giudice o dalla legge, nonche ove questo,
- successivamente al suo inizio, si estingua, ovvero nel caso in
- cui con sentenza, anche non passata in giudicato, e' dichiarato
- inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.
- Con la "novella" il legislatore ha, dunque, avvertito la
- necessita' di garantire sempre e comunque che il provvedimento
- cautelare sia immediatamente "verificato" con pienezza di
- cognizione e che l'esistenza del diritto sommariamente deliberato
- venga confermata in sede di sentenza, sanzionando con
- l'inefficacia del suddetto provvedimento le ipotesi in cui il
- procedimento di verifica venga meno o abbia esito negativo.
- Sulla scorta di tali considerazioni la S.C. e' giunta, di
- recente, ad affermare che i provvedimenti cautelari disciplinati
- dalla novella non sono idonei, per loro natura, ad acquistare
- efficacia definitiva e sono caratterizzati dalla provvisorieta' e
- strumentalita' essendo destinati a rifluire nel provvedimento che
- definisce la controversia (Cass. 28-4-1997 n. 3660) e che la
- nuova disciplina di cui all'art. 74 L. cit. (e, con essa il
- rimedio del reclamo devono essere adottati d'ufficio a norma
- dell'art. 155 c.c. in quanto rivolti a soddisfare esigenze e
- finalita' pubblicistiche sottratte alla disponibilita' delle
- parti, quelli riguardanti (come nella specie) i rapporti
- economici tra i coniugi presuppongono sempre e comunque una loro
- iniziativa (Cass. 18-10-1984 n. 5267; Cass. 11-1-1988 n. 66).
- Un argomento testuale insuperabile a suffragio della
- mancanza del necessario presupposto della strumentalita' e',
- invece, rappresentato dall'art. 189 disp. att. c.p.c. che, com'e'
- noto, prevede che i ridetti provvedimenti presidenziali (al pari
- di quelli successivamente emessi dal G.I. nel corso del giudizio
- di merito che rivestono, pacificamente, la medesima natura)
- conservano la loro efficacia anche dopo l'estinzione del processo
- (cose che, invece, e' espressamente esclusa, per le misure
- cautelari disciplinate dalla novella, dal disposto dell'art. 669
- novies c.p.c.) finche non siano sostituiti "con altro
- provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a
- seguito di una nuova presentazione del ricorso per separazione
- personale".
- Con tale norma il legislatore ha infatti concesso ai coniugi
- la possibilita' di abbandonare, in qualsiasi momento il giudizio
- di separazione ove ritengano che i provvedimenti interinali del
- Presidente (o del G.I.) gia' forniscano un congruo e
- soddisfacente assetto alla loro crisi coniugale (cosi' Trib.
- Catania 21-7-1993, in Dir. famiglia, 1993, 1185).
- Il provvedimento presidenziale (ovvero quello del G.I.),
- quindi, ben puo' "non rifluire" in alcuna sentenza, senza che
- cio' determini la sua inefficacia.
- Ma v'e' di piu. La S.C., con riferimento all'ipotesi
- (senz'altro assai piu frequente) in cui il giudizio di
- separazione si concluda con sentenza, ha chiarito che il
- provvedimento ex art. 708 c.p.c. e' strumentale al corso del
- procedimento "nel senso che risolve la situazione momentanea che
- viene a crearsi a seguito dell'autorizzazione a vivere separati"
- (imponendo, come visto, al coniuge economicamente "piu forte" di
- tenere fermo l'obbligo di contribuzione cui era tenuto durante il
- regime della convivenza) "in attesa della situazione successiva
- (e solo eventuale) che verra' a determinarsi con la pronuncia
- della separazione. La decisione ex art. 156 c.c., invece, ha
- altro scopo e funzione, in quanto vale per il futuro, e cioe'
- regola, in funzione della nuova situazione che si crea a seguito
- della pronuncia di separazione, i rapporti patrimoniali tra i
- coniugi stabilendo quanto uno dei due deve corrispondere
- all'altro per il suo mantenimento". (Cass. 12-6-1987 n. 5129 in
- Dir. famiglia 1988., 157 e Cass. 12-6-1987 n. 5128, in Giust.
- civ., 1987, 2850, le quali evidenziano, inoltre, che la
- giurisprudenza che nega l'obbligo di restituzione a carico del
- coniuge che abbia ricevuto, in virtu del provvedimento
- presidenziale, un assegno superiore rispetto a quello liquidato
- in sede di decisione si spiega proprio in forza di tale
- "indipendenza" tra il provvedimento ex art. 708 c.p.c. e la
- decisione finale ex art. 156 c.c.).
- In sostanza, dunque, i provvedimenti presidenziali di natura
- economica (o quelli successivi del giudice istruttore) non sono
- strumentalmente collegati a quelli contenuti nella sentenza che
- definisce il giudizio di separazione, i quali hanno una loro
- autonomia, essendo diretti a soddisfare diverse finalita', e non
- possono in alcun modo incidere sui primi.
- A cio' va aggiunto, a riprova della mancanza di un nesso di
- strumentalita' tra siffatti provvedimenti, che la S.C., prendendo
- le mosse dalla particolare disciplina dettata dall'art. 189 cit.
- (applicabile anche al giudizio di divorzio ex art. 4, comma 8, L.
- 898/1970, come modificato dalla L. 6-3-1987 n. 74) e' giunta ad
- affermare che il passaggio in giudicato della sentenza che
- dichiara improponibile (e, quindi, rigetta) la domanda di
- divorzio (ma il principio e' senz'altro "trasferibile" al
- giudizio di separazione) - e, conseguentemente, le correlate
- istanze di natura economica - non e' di ostacolo all'inizio
- dell'azione esecutiva promossa dall'altro coniuge per ottenere il
- pagamento dell'assegno fissato in sede presidenziale (art. 4,
- comma 5ø, L. 898/70).
- Infatti, "per il tempo compreso tra l'emanazione di tale
- provvedimento e la conclusione del giudizio la regolamentazione
- dei rapporti tra coniugi e' quella che deriva della
- determinazione della misura dell'assegno fissata dal
- provvedimento presidenziale, sicche' su di essa non spiega alcuna
- efficacia retroattiva la disciplina degli stessi rapporti
- stabilita dalla decisione finale" (Cass. 11-8-1988 n. 4930, in
- Giust. civ.., 1989, 374).
- Pertanto, nella specie, l'eventuale rigetto della domanda di
- merito a cautela della quale e' stato richiesto ed ottenuto il
- provvedimento interinale, non intacca in alcun modo l'efficacia e
- l'operativita' di quest'ultimo in relazione all'arco temporale
- sopra delineato.
- 4. Da ultimo si osserva che, anche a voler ritenere i
- provvedimenti in esame riconducibili a quelli di natura cautelare
- nel senso inteso dal legislatore della novella, per poter
- applicare quest'ultima e' necessario, inoltre, procedere al
- giudizio di compatibilita' previsto dall'art. 669-quaterdecies
- c.p.c.
- E' necessario cioe' verificare la compatibilita' della nuova
- disciplina generale con le peculiarita' proprie della misura
- asseritamente) cautelare in oggetto.
- Cio' premesso, non puo' sottacersi che, alla luce di
- un'ormai consolidata giurisprudenza, le statuizioni adottate dal
- Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c. ovvero dal G.I. ai
- sensi del 4ø comma della predetta disposizione, sono sempre
- modificabili e revocabili in prosieguo, anche in esito ad una
- rivalutazione degli stessi elementi sulla cui base sono state
- emesse (cfr. Cass. 22-5-1990 n. 4613; Trib. Napoli 14-11-1995, in
- Famiglia e diritto, 1996, 464; Trib. Catania 21-7-1993, cit.).
- Tanto, anche sulla scorta dell'applicazione analogica
- dell'art. 4, comma 8, L. 898/1970, come sostituito dall'art. 8 L.
- 6-3-1987 n. 74 - espressamente consentita dall'art. 23 L. cit. -
- il quale nel prevedere, in tema di divorzio, la possibilita' di
- revoca o modifica dell'ordinanza presidenziale, non subordina
- l'esercizio di tale potere da parte dell'istruttore
- all'intervento di un qualche mutamento delle circostanze,
- consentendo, dunque, anche una diversa valutazione degli elementi
- di fatto gia' noti al Presidente (Cass. 10-8-1990 n. 8125; Trib.
- Trani, ord. 14-10-1997, Spadavecchia c/ De Pinto).
- Diversa e', invece, la disciplina dettata dall'art. 669-
- decies c.p.c. che, com'e' noto, consente la modifica o la revoca
- del provvedimento cautelare soltanto se si verificano "mutamenti
- nelle circostanze".
- Ne consegue che nel giudizio di separazione la parte rimasta
- insoddisfatta dei provvedimenti presidenziali ha facolta' di
- censurarli immediatamente davanti all'istruttore - e, quindi,
- dinanzi ad un giudice "diverso" (cosa che, alla stregua
- dell'insegnamento fornito da Corte Costi. 23-6-1994 n. 253,
- rappresenta, secondo l'ordinamento ed il comune sentire, un
- fattore di maggiore garanzia) - senza la necessita' di allegare
- fatti o circostanze sopravvenute, bensi' limitandosi (come e'
- stato fatto nella specie) a rappresentare eventuali lacune in
- fatto o in diritto dell'ordinanza in questione.
- Consentire pertanto un (ulteriore) reclamo, da un lato
- comporterebbe, di fatto, un (non previsto) terzo grado di
- giudizio in seno ad un procedimento sommario, dall'altro
- condurrebbe ad una smisurata proliferazione del contenzioso in
- subiecta materia posto che, in virtu' delle norme speciali sopra
- citate, la parte eventualmente rimasta insoddisfatta (anche) dal
- giudizio di reclamo ben potrebbe avanzare all'istruttore, in
- seguito, un ulteriore richiesta di revoca e/o modifica.
- A tale riguardo si deve rilevare come la stessa S.C. ha di
- recente "giustificato" l'impossibilita' di reclamare i
- provvedimenti ammissivi di prove preventive, sottolineando
- proprio la circostanza che l'attribuzione al giudice istruttore
- (ex art. 698 c.p.c.) di un potere di controllo pieno ed
- incondizionato sull'ammissibilita' e rilevanza delle prove
- (delibata sommariamente in prima istanza) "rende pienamente
- ragione non solo della esclusione del provvedimento ammissivo dal
- comune regime della reclamabilita', applicabile agli altri
- provvedimenti cautelari, ma anche dell'inconsistenza dei profili
- di illegittimita' costituzionale della predetta esclusione,
- postoche' la parte soccombente nel procedimento di istruzione
- preventiva puo' compiutamente esercitare il suo diritto di difesa
- nel corso del giudizio di merito" (v. Cass. n. 4940/1996, cit.).
- Con cio' si vuol dire che nei casi in cui l'ordinamento ha
- gia' apprestato un valido ed ampio sistema di controllo per un
- determinato provvedimento cautelare, lo strumento del reclamo di
- cui all'art. 669-quaterdecies c.p.c. - producendo, nella
- sostanza, l'effetto di assicurare una verifica gia'
- immediatamente attuabile tramite specifici rimedi ovvero di
- rinnovare (come nel caso in esame) una verifica gia' attuata -
- risulta incompatibile con la disciplina "speciale" prevista per
- quel particolare provvedimento.
- Le considerazioni di cui sopra, inoltre, evidenziano la
- manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalita' -
- sollevata in via subordinata dal reclamante - deducendo che non
- si puo' ammettere "che provvedimenti innegabilmente cautelari
- quali sono quelli relativi all'an e al quantum del mantenimento
- non siano impugnabili".
- (Omissis).