Trani
Jus / Giurisprudenza di Trani
/ Diritto civile / Banche
Home
page
- Responsabilita' della banca trattaria per il protesto di assegni
- emessi con firma apocrifa, di cui era stato denunciato lo smarrimento
Trib. Trani, sezione civile, 3 giugno 1997. Proc. civ. n.
4831/1989.
- Pres. Modesti, est. Pica.
-
-
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-
- Con atto di citazione notificato il 22-11-1989, F.C., nella qualita' di
- amministratore della s.d.f. YYY di F. C. e G. G., premesso:
- a) di essere e' stato titolare di un contratto di conto corrente bancario
- con la banca XXX di AAAA, collegato al c/c n. 86996.
- b) di avere in data 25-02-1984 denunciato al Commissariato della Polizia di
- Stato di CCCC lo smarrimento, avvenuto il giorno 23-02-1984, di tre
- "carnet" di assegni, uno dei quali conteneva dei moduli in bianco per
- assegni da trarre sul conto corrente anzidetto della banca XXX, dichiarando
- di non ricordare i numeri degli assegni smarriti;
- c) di avere prontamente comunicato l'avvenuta presentazione della denuncia
- alle banche, fra cui la banca XXX con lettere del 31-01-83 e 27-02-84;
- d) che a tale atto di comunicazione inviato dal cliente la banca XXX
- rispondeva con nota del 22-5-84, "di non poter ritenere sufficienti le
- suddette denunce senza che sia stata effettuata procedura di ammortamento"
- degli assegni in bianco smarriti ed individuati nel loro numero di serie
- (dal n. 874833 al n. 874840; dal n. 067356 al n. 067360 del c/c n. 86996);
- e) che a tale comunicazione seguiva una formale presa di posizione del F.
- con lettera raccomandata a.r. del 30-5-84 con la quale riaffermava la sua
- diligente cura degli interessi propri e della banca, non ritenendosi
- obbligato effettuare il procedimento di ammortamento, e diffidava la banca
- dal compiere atti relativi agli assegni smarriti produttivi di eventuali
- conseguenze dannose;
- f) che altresi', in considerazione dello strano comportamento della banca,
- l'attore aveva provveduto altresi' a ridurre al minimo l'attivo del conto
- corrente onde evitare eventuali pagamenti di assegni certamente apocrifi;
- g) che in data 28 maggio 1984, su richiesta di tale SSSS il notaio OOOO di
- AAAA provvedeva ad elevare protesto di assegno, presso la banca XXX, per
- uno dei moduli in bianco denunciati smarriti dal F. ed esattamente per
- l'assegno n. 1067360, dell'importo di L. 7.000.000 tratto sul c/c n. 86996.
- h) che il funzionario della banca XXX, addetto al risconto, tale sig. RRRR,
- dichiarava al presentatore di non poter effettuare il pagamento
- dell'assegno per i seguenti motivi: "mancanza fondi, assegno dichiarato
- smarrito, firma apparentemente non conforme a quella depositata". (v. all.
- n. 4);
- i) che il notaio aveva comunicato, a mezzo dell'apposito elenco, il
- suddetto protesto alla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
- Agricoltura di Bari che ne curava la pubblicazione sul bollettino dei
- protesti;
- lamentava il comportamento scorretto della banca, e lesivo degli interessi
- e dell'immagine commerciale dell'istante, deducendo:
- 1) che la pubblicazione nel Bollettino edito dalla C.C.I.A.A. comportava
- infatti per gli operatori economici un notevole discredito sociale e
- commerciale, con tutte le conseguenze nei rapporti fiduciari con altri
- operatori, soprattutto Istituti di Credito o Societa' di finanziamento;
- 2) che il legame instaurato dal F. con la banca XXX, mediante la
- costituzione di un contratto di conto corrente bancario, presupponeva a
- carico dell'Istituto di Credito una diligenza che il codice civile vuole
- pari a quella del mandatario;
- 3) che la banca avrebbe dovuto avere come modello di diligenza il
- comportamento tipico del buon padre di famiglia, la cui diligenza va
- concretizzata di volta in volta proprio in relazione alle specifiche
- peculiarita' del caso;
- 4) che il contratto di conto corrente bancario e' un contratto fiduciario,
- fondato sulla sicurezza, da parte del correntista, della specifica
- competenza dell'Istituto di Credito e, viceversa, sull'intuitus persona di
- chi compie operazioni economiche avvalendosi dei mezzi e dei servizi che la
- banca offre, e che nel caso di specie la fiducia riposta dal F. sulla
- professionalita' della banca XXX era stata completamente disattesa
- allorche', nonostante le regolari comunicazioni di smarrimento degli
- assegni, il funzionario preposto alla presentazione dei protesti ne
- consentiva l'elevazione;
- 5) che le scrupolose precauzioni adottate dall'istante nel denunciare alla
- polizia lo smarrimento degli assegni e nel riferirne poi alla banca, non
- erano state affatto considerate dall'Istituto di credito;
- 6) che la procedura di ammortamento richiesta dalla banca all'istante
- costituiva comunque, a norma dell'art. 69 del r.d. 21 dicembre 1933 n.
- 1736, una facolta' per il correntista e non un obbligo;
- 7) che l'istante si era prodigato, in ottemperanza al principio di buona
- fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), ad evitare danni dallo
- smarrimento degli assegni, laddove invece la banca aveva assunto un
- comportamento a dir poco incauto, consentendo l'elevazione del protesto di
- un assegno gia' denunciato smarrito e la cui firma, come dichiarava lo
- stesso funzionario incaricato non appariva conforme a quella depositata, e
- quindi provocando la pubblicazione nel Bollettino dei protesti edito dalla
- C.C.I.A.A. del nome dell'istante;
- 8) che il fatto piu' grave era ravvisabile nella prima motivazione addotta
- dal funzionario per il mancato pagamento al presentatore, indicata nella
- mancanza di fondi, mentre ben piu' rilevanti, corrispondenti al vero, e
- gia' conosciute dalla banca erano le successive;
- 9) che dal comportamento della banca e dalla pubblicita' scaturitane era
- derivato grave danno per l'istante, in particolare per la sua immagine
- commerciale, avendo egli incontrato successivamente delle resistenze,
- nell'instaurare rapporti fiduciari con altri Istituti bancari, risultando
- ormai il suo nome legato ad un protesto per carenza "fondi":
- 10) che l'istante aveva dovuto subire la revoca dell'incarico di
- amministratore delle s.r.l. ZZZ, motivata proprio dalla difficolta' della
- societa' (causa il protesto di cui innanzi) di usufruire di finanziamenti
- ad opera di banche e Societa' di finanziamento;
- 11) che il protesto illegittimamente elevato a carico del F., pur non
- risultando piu' sul Bollettino della C.C. I.I. A.A., era ormai tutt'ora
- inserito nelle raccolte private delle informazioni commerciali, detenute
- dagli operatori economici che se ne avvalgono utilizzando sistemi visivi a
- mezzo terminali, e quindi avrebbe spiegato effetti dannosi anche in futuro;
- 12) che tutto cio' aveva impedito ed impediva al F. di esercitare
- proficuamente in prima persona qualsiasi attivita' imprenditoriale e gli ha
- procurato danni gravissimi;
- 13) che la richiesta bonaria di un risarcimento danni e una pubblica
- rettifica nel protesto elevato erroneamente, avanzata dal sottoscritto, non
- avevano sortito nessun effetto utile.
- Sulla base di tali premesse, F.C. conveniva in giudizio la banca XXX,
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentire
- accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:
- a) dichiarare la banca XXX, in persona del suo legale rappresentante pro-
- tempore, responsabile di tutti i danni subiti dal Rag. F., a seguito della
- pubblicazione del protesto erroneamente elevato a suo carico ed obbligata
- al relativo risarcimento;
- b) condannare per l'effetto, la medesima banca ad effettuare tale
- risarcimento versando al Rag. F. la somma di L. 500.000.000 (cinquecento
- milioni) o quell'altra maggiore o minore ritenuta giusta dal Tribunale,
- anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.;
- c) ordinare che la pubblicazione della sentenza di merito, ex art. 120
- c.p.c. su due quotidiani a tiratura nazionale e su uno a tiratura regionale
- a cura dell'attore e a spese della convenuta;
- d) condannare la banca XXX in persona del suo legale rappresentante pro-
- tempore al pagamento integrale delle spese processuali.
- Si costituiva la banca convenuta, contestando la domanda e
chiedendone
- il rigetto.
- Deduceva che al presentatore il funzionario della banca aveva reso
- dichiarazione veritiera sullo effettivo stato delle cose, precisando che il
- pagamento non poteva essere effettuato sia per "mancanza fondi" sia
- perche' trattavasi di "assegno dichiarato smarrito" e ancora perche'
- risultava "firma apparentemente non conforme a quella depositata". Poiche'
- tutte le circostanze enunciate corrispondevano alla reale situazione del
- conto, ne derivava che la banca trattaria nel rendere la dichiarazione -
- unico onere che le competeva - aveva diligentemente evidenziato tutte le
- circostanze di fatto che rendevano l'assegno non pagabile.
- Per cui nessun addebito era formulabile nei confronti della banca,
- dal momento che il protesto era elevato dal Pubblico Ufficiale competente
- (notaio, ufficiale giudiziario o aiutante ufficiale giudiziario, segretario
- comunale) su istanza del portatore del titolo in forza di un rifiuto di
- pagamento dichiarato dalla "banca trattaria"; e che la valutazione dei miti
- del rifiuto di pagamento era compito del Pubblico Ufficiale che eleva il
- protesto.
- Incombeva quindi al notaio, secondo la banca convenuta, l'onere della
- decisione di elevare il protesto sulla base delle dichiarazioni rese dal
- trattario, non potendo quest'ultimo in alcun modo influire su detta
- decisione, ed al notaio incombeva di curare l'eventuale pubblicazione sul
- Bollettino dei Protesti con la indicazione della causale rilevante.
- Aggiungeva la banca che anche in caso di assegno rubato e con firma
falsa
- dell'emittente il protesto va pur sempre elevato e al nome dell'emittente
- stesso. Infine contestava l'esistenza di un danno risarcibile.
- Incardinatosi il contraddittorio, il G.I. autorizzava l'acquisizione
- di copia dell'assegno bancario n. 1067360, che l'attore aveva indicato come
- il titolo protestato. Successivamente, e pressoche' contestualmente, alla
- sua acquisizione la parte attrice esibiva copia dell'assegno n. 1067359,
- deducendo che era questo l'assegno protestato e pubblicato sul bollettino
- dei protesti.
- Dato atto dell'esibizione il G.I. ammetteva la prova testimoniale
richiesta
- dall'attore, e quindi, sulle conclusioni formulate all'udienza del 12-1-1996,
- la causa era riservata per la decisione all'udienza collegiale del 6-5-1997.
-
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
-
- Osserva il Tribunale che la domanda proposta dal F. nei confronti
- della banca XXX e' parzialmente fondata ed entro tali limiti va accolta.
-
- Va premesso che di nessun pregio e' l'eccezione di mutatio libelli
- indebita da parte attrice, formulata dalla banca convenuta.
-
- La domanda sin dall'inizio verteva sul fatto del protesto di assegni
- che a dire dell'attore non dovevano essere protestati, e sul risarcimento
- del relativo danno, e la esibizione di un altro assegno invece di quello
- indicato, che reca la stessa data ed il numero immediatamente anteriore non
- modifica ne' petitum ne' causa petendi, ovviando solo ad un errore
- materiale della parte.
-
- Altrettanto infondata e' l'eccezione di difetto di legittimazione
- attiva del F., dal momento che il protesto e' stato effettuato a suo nome.
-
- Per quanto concerne il merito, appare certo che il F. denuncio' alla
- competente autorita' di polizia lo smarrimento dei carnet con i moduli di
- assegni in bianco, in data 25-2-1984, pur senza indicare il numero dei
- moduli di assegni, avendo prodotto la copia della denuncia.
-
- E' altrettanto certo che la banca ricevette notizia della denuncia ed
- individuo' altresi' i numeri dei moduli di assegni smarriti, come e'
- comprovato dalla missiva esibita in atti indirizzata in data 22-5-1984 dal
- direttore della banca al F., nella quale si indicano in oggetto, tutti i
- numeri degli assegni smarriti.
-
- In tale missiva la banca comunicava al F. "di non potere
ritenere
- sufficienti le suddette denunce senza che sia effettuata procedura di
- ammortamento".
-
- Tale affermazione, che per la verita' dimostra l'ignoranza di
- elementari nozioni giuridiche, oltre a richiedere al cliente attivita'
- nella specie impossibili, e' priva di qualsiasi effetto verso il cliente,
- nel senso che non vale ad escludere in alcun modo l'eventuale
- responsabilita' della banca.
-
- Infatti, come e' noto, il procedimento di ammortamento e' diretto a
- tutelare i diritti del portatore del titolo che, per qualsiasi circostanza,
- perda il possesso dello stesso, ed e' quindi azionabile a discrezione del
- possessore del titolo.
-
- Ma presupposto dell'ammortamento e' l'esistenza di un "titolo di
- credito".
-
- I moduli di assegno bancario non compilati, e quindi non riempiti,
non
- costituiscono titoli di credito, ma sono semplicemente dei "pezzi di carta"
- (cfr. App. Roma 6 maggio 1950, in banca, Borsa e titoli di eredi, 1950,
- II, 268; Pret. Genova 18 aprile 1978, ivi, 1979, II, 380), predisposti al
- riempimento, ma che, se non compilati e sottoscritti, non hanno alcun
- valore giuridico, non incorporano alcun diritto di credito, e per i quali
- non e' esperibile alcuna procedura di ammortamento (v. anche, per gli
- assegni circolari, Cass. sez. III, 9 aprile 1982 n. 2208, in Foro It. 1983,
- I, 161).
-
- La banca convenuta ha altresi', nel merito, eccepito la correttezza
- del proprio comportamento, ed il fatto che al Notaio incombeva l'onere
- della decisione di levare il protesto sulla base delle dichiarazioni rese
- dal trattario.
-
- Accantonando per il momento ogni valutazione sulla correttezza del
- comportamento della banca, su cui torneremo oltre, occorre esaminare la
- posizione del Notaio, e la fondatezza dell'assunto della banca che,
- attribuendo al Notaio una funzione decisoria, indirettamente trasferisce a
- quest'ultimo la responsabilita' per l'eventuale ingiustizia del protesto.
-
- Va chiarito al riguardo che il "protesto" consiste in una
- dichiarazione del pubblico ufficiale (notaio, ovvero ufficiale giudiziario,
- o ancora segretario comunale) certificativa del mancato pagamento del
- titolo e documentativa delle ragioni addotte dal debitore per giustificare
- il mancato pagamento.
-
- Il pubblico ufficiale non ha quindi alcun potere di scelta in ordine
- alla elevazione del protesto, consistendo la sua funzione unicamente nel
- constatare e documentare un fatto, e cioe' il mancato pagamento del titolo.
-
- Nell'assolvimento di tale funzione il pubblico ufficiale deve
annotare
- e documentare le dichiarazioni rese dal debitore che rifiuta il pagamento,
- e se questi espone piu' ragioni, il pubblico ufficiale deve documentarle ed
- indicarle tutte.
-
- Atteso dunque che l'attivita' del pubblico ufficiale e' meramente
- documentativa e certificativa, nessuna responsabilita' e' a lui
- addebitabile per la pubblicazione nel bollettino dei protesti ove egli non
- abbia fatto altro che constatare e certificare le dichiarazioni del
- debitore non pagante.
-
- Cio' chiarito appare evidente che, nella vicenda per cui e' causa,
- l'affermazione di responsabilita' per i danni lamentati dall'istante puo'
- convergere unicamente verso la banca, e discende dalla valutazione di
- correttezza e liceita' del comportamento tenuto dal dipendente della banca
- medesima.
-
- L'avvenuta denuncia dello smarrimento dei carnet di assegni, e la
- comunicazione dello smarrimento e della relativa denuncia alla banca, hanno
- avuto l'effetto di informare quest'ultima che i moduli di assegni avrebbero
- potuto essere utilizzati da persona estranea al rapporto di conto corrente,
- e non autorizzata.
-
- Pertanto indipendentemente dalla grottesca affermazione della
- necessita' di un ammortamento impossibile dei moduli di assegno, la banca
- aveva l'obbligo di non pagare gli assegni che le fossero pervenuti
- compilati (ove appartenenti al novero dei moduli smarriti), poiche' era
- presumibile che fossero stati riempiti abusivamente e con falsificazione
- della firma: ed aveva l'obbligo di dichiarare tale causa di mancato
- pagamento al pubblico ufficiale che presentava il titolo.
-
- D'altro lato, e' certo che il funzionario della banca interpellato
per
- il pagamento fosse al corrente dell'avvenuto smarrimento e avesse rilevato
- la non autenticita' della firma, dal momento che ha dichiarato entrambe
- tali circostanze al pubblico ufficiale presentante il titolo.
-
- E' quindi ravvisabile nel comportamento della banca la violazione
- degli obblighi di diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c.
- per avere dichiarato quale causa del mancato pagamento la mancanza di
- fondi, anziche' la firma apocrifa e lo smarrimento dell'assegno.
-
- Il fatto dell'avvenuta denuncia dello smarrimento dell'assegno, e
- della comunicazione della stessa alla banca, doveva necessariamente far
- ritenere falsificato l'assegno presentato per l'incasso e cio' a maggior
- ragione per avere il funzionario di banca rilevato la firma non conforme a
- quella del traente depositata presso la banca stessa.
-
- Sussistendo tra l'altro anche un'ipotesi di reato, per il falso
- riempimento del modulo dell'assegno, la banca avrebbe dovuto immediatamente
- informare il F. dell'avvenuta presentazione dell'assegno con firma
- apocrifa, si' da consentirgli di sporgere querela in sede penale ed
- eventualmente anche di chiedere il sequestro dell'assegno con firma
- apocrifa, e poter cosi' prevenire il danno poi derivatogli dalla
- pubblicazione del protesto.
-
- Non avendo fatto nulla di tutto cio', ed avendo fornito una erronea
- informazione al Pubblico ufficiale presentante il titolo, la banca e' da
- ritenersi responsabile del danno derivato al F., per il fatto che, dovendo
- essere in ogni caso elevato il protesto al nome del traente, in base alla
- legge, lo stesso e' risultato motivato dalla dizione "mancanza fondi".
-
- Ove la banca avesse dichiarato direttamente ed in primis la falsita'
- della firma, e l'avvenuto smarrimento dell'assegno, che costituivano
- ragioni sufficienti per non onorare il titolo, non risultando questo emesso
- dal titolare del conto corrente, la pubblicazione del nome del F. tra i
- protestati sarebbe stata ben diversamente "motivata", e cioe' per ragioni
- assai meno infamanti, in base alla diversa annotazione relativamente alla
- causa del mancato pagamento e del conseguente protesto: cioe' con la
- annotazione della sigla "12" (che significa "firma falsa o falsificata o
- disconosciuta", secondo l'elencazione dei codici contenuti nel medesimo
- bollettino del Dicembre 1988 della C.C.I.A.A. di Bari), ovvero della sigla
- "25" (che indica il caso di "titolo rubato o smarrito"), e non con
la sigla
- "10" con cui e' stato effettivamente pubblicato il nome del F. e che
- significa "mancanza fondi".
-
- Inoltre ove la banca avesse tempestivamente informato il F., gli
- avrebbe forse consentito di evitare addirittura la pubblicazione del
- protesto, agendo tempestivamente in sede penale.
-
- Da tale violazione della banca scaturisce quindi, senza dubbio,
- l'obbligo di risarcimento del danno causato al cliente. E poiche', come
- chiarito dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. sez. I, 23 marzo 1996
- n. 2576), il protesto per mancanza fondi, conferendo pubblicita'
- all'insolvenza del debitore, costituisce causa di discredito sia
- personale, che commerciale, il danno per la reputazione della persona
- protestata e' in re ipsa e deve essere risarcito senza che incomba sul
- danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza dello stesso.
-
- Nella specie, tuttavia, l'istante ha provato con testi che gli venne
- rifiutata la concessione di un affidamento bancario, nella sua qualita' di
- legale rappresentante della ZZZ, nel 1991, per la presenza del suo nome sul
- bollettino dei protesti.
-
- In ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale
- conseguente alla lesione della reputazione, va detto che essa sfugge, per
- il suo contenuto etico, a precisi parametri economici ed e' rimessa al
- prudente apprezzamento del giudice (Trib. Roma, 24 gennaio 1989, Merlin c.
- La Repubblica). Tuttavia la liquidazione va pur sempre ancorata a precisi
- riferimenti oggettivi e concreti, quali:
-
- 1) la gravita' del fatto;
-
- 2) il grado di diffusione della notizia dannosa per la reputazione;
-
- 3) la correlazione fra la natura della notizia e l'attivita' lavorativa
- svolta dal danneggiato.
-
- Nella specie e' ravvisabile una media gravita' del fatto, non essendo
- doloso, ma certamente dovuto ad una grave negligenza della banca, che
- avvedutasi della falsita' della firma, ed informata dell'avvenuto
- smarrimento del modulo di assegno, ha omesso di informarne l'interessato,
- di avvisare l'autorita' di pubblica sicurezza per l'esistenza di un reato,
- ed ha dichiarato che il mancato pagamento era dovuto a "mancanza fondi",
- laddove invece la banca era tenuta a non pagare il titolo perche'
- falsificato e non proveniente dal titolare del relativo conto corrente.
-
- Altissima deve ritenersi invece la diffusione della notizia dannosa
- per la reputazione del F., poiche' il c.d. bollettino dei protesti e' lo
- strumento essenziale consultato da chiunque opera nel settore commerciale,
- per conoscere non solo la solvibilita', ma anche la presumibile
- "correttezza commerciale" della controparte, ed anche perche' esso resta
- consultabile anche a distanza di tempo, soprattutto attraverso le banche
- dati elettroniche delle agenzie di informazione commerciale, delle banche,
- e di tutti gli utenti che se ne servono, concretizzando un "marchio"
- gravissimo e dagli effetti duraturi nel tempo, per chiunque vede ivi
- iscritto il proprio nome.
-
- Rilevantissima e' anche la correlazione fra la natura della notizia e
- l'attivita' lavorativa svolta dal danneggiato, il quale operava come
- esponente di societa' commerciale, e la cui buona reputazione era ed e'
- essenziale per la sua attivita' lavorativa. Ne e' prova concreta la
- avvenuta rimozione del F. dalla carica di amministratore unico della
- societa' ZZZ (come da verbale di assemblea societaria del 30 marzo 1989,
- esibito in giudizio), e la sua sostituzione con altro socio, per non avere
- la societa' potuto usufruire di fidi bancari, a seguito della pubblicazione
- del nome del F. sul bollettino dei Protesti.
-
- Nel computare l'ammontare del risarcimento va inoltre anche tenuta
- presente l'attuazione di altri rimedi risarcitori, quale la pubblicazione
- della sentenza di condanna, che costituisce un risarcimento in forma
- specifica, e diminuisce il quantum residuo di danno da risarcire per
- equivalente (cfr. App. Napoli, 12 giugno 1992, Soc. Edime c. Rossi).
-
- Nella specie, infatti, il F. ha richiesto che sia condannata la banca
- convenuta a curare la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 120
- c.p.c., ed il Tribunale ritiene di accogliere tale richiesta, perche'
- costituisce una forma di risarcimento in forma specifica, diretta a rendere
- pubblicamente noti i fatti ed a salvaguardare per quanto possibile la
- reputazione del F..
-
- Per cui va ordinata la pubblicazione della presente sentenza per
- estratto, e per una sola volta, sul quotidiano "La Gazzetta del
- Mezzogiorno" e sul quotidiano "La Repubblica", a spese della banca XXX.
-
- Sulla base dei predetti elementi di valutazione, e tenuto conto del
- parziale ristoro in forma specifica del danno stesso, mediante
- pubblicazione della sentenza, ritiene questo Tribunale di quantificare in
- lire venti milioni il danno residuo subito dal F. per il comportamento
- illecito della banca, da risarcire per equivalente economico.
-
- Pertanto la domanda va accolta entro questi limiti, e la banca
- soccombente va altresi' condannata al pagamento delle spese processuali,
- che si liquidano in complessive lire 15.698.000, di cui lire 5.505.000 per
- diritti, lire 393.000 per esborsi, e lire 9.800.000 per onorari, oltre iva,
- c.p.a. e spese generali come per legge; nonche' al pagamento del costo
- delle pubblicazioni della presente sentenza come sopra disposte.
-
-
P T M
-
- Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla
- domanda proposta dal rag. F.C., res.te a CCCC, in via della Rotonda n. 2,
- nei confronti della banca XXX, in persona del legale rappresentante pro
- tempore, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
-
- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto:
-
- 2) Dichiara la responsabilita' della banca XXX per la pubblicazione del
- nome del rag. F.C. nell'elenco ufficiale dei protesti cambiari levati nella
- provincia di Bari n. 23 del 5 gennaio 1989, con la motivazione "mancanza
- fondi", anziche' con la motivazione "firma apocrifa" e/o "assegno
- smarrito";
-
- 3) Condanna la banca XXX, in persona del rappresentante legale pro tempore,
- al risarcimento dei danni in favore del rag. F.C., in parte per
- equivalente, liquidati equitativamente in lire 20.000.000, ed in parte in
- forma specifica, attraverso la pubblicazione per estratto della presente
- sentenza, come appresso indicato;
-
- 4) Ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul
- quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" e sul quotidiano La Repubblica,
- sulle pagine a diffusione nazionale dei predetti giornali, a spese della
- banca XXX;
-
- 5) Condanna la banca XXX, in persona del rappresentante legale pro tempore,
- al pagamento, in favore del rag. F.C., delle spese del presente giudizio,
- liquidate in complessive lire 15.698.000, di cui lire 5.505.000 per
- diritti, lire 393.000 per esborsi, e lire 9.800.000 per onorari, oltre iva,
- c.p.a. e spese generali come per legge; nonche' al pagamento del costo
- delle pubblicazioni della presente sentenza come sopra disposte.
-
- 6) La presente sentenza e' esecutiva ex lege.
-
- Cosi' deciso a Trani, nella camera di consiglio della sezione civile, il 3
- giugno 1997.