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Responsabilita' della banca trattaria per il protesto di assegni
emessi con firma apocrifa, di cui era stato denunciato lo smarrimento
 
Trib. Trani, sezione civile, 3 giugno 1997. Proc. civ. n. 4831/1989.
Pres. Modesti, est. Pica.
 
 
                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto di citazione notificato il 22-11-1989, F.C., nella qualita' di
amministratore della s.d.f. YYY di F. C. e G. G., premesso:
a) di essere e' stato titolare di un contratto di conto corrente bancario
con la banca XXX di AAAA, collegato al c/c n. 86996.
b) di avere in data 25-02-1984 denunciato al Commissariato della Polizia di
Stato di CCCC lo smarrimento, avvenuto il giorno 23-02-1984, di tre
"carnet" di assegni, uno dei quali conteneva dei moduli in bianco per
assegni da trarre sul conto corrente anzidetto della banca XXX, dichiarando
di non ricordare i numeri degli assegni smarriti;
c) di avere prontamente comunicato l'avvenuta presentazione della denuncia
alle banche, fra cui la banca XXX con lettere del 31-01-83 e 27-02-84;
d) che a tale atto di comunicazione inviato dal cliente la banca XXX
rispondeva con nota del 22-5-84, "di non poter ritenere sufficienti le
suddette denunce senza che sia stata effettuata procedura di ammortamento"
degli assegni in bianco smarriti ed individuati nel loro numero di serie
(dal n. 874833 al n. 874840; dal n. 067356 al n. 067360 del c/c n. 86996);
e) che a tale comunicazione seguiva una formale presa di posizione del F.
con lettera raccomandata a.r. del 30-5-84 con la quale riaffermava la sua
diligente cura degli interessi propri e della banca, non ritenendosi
obbligato effettuare il procedimento di ammortamento, e diffidava la banca
dal compiere atti relativi agli assegni smarriti produttivi di eventuali
conseguenze dannose;
f) che altresi', in considerazione dello strano comportamento della banca,
l'attore aveva provveduto altresi' a ridurre al minimo l'attivo del conto
corrente onde evitare eventuali pagamenti di assegni certamente apocrifi;
g) che in data 28 maggio 1984, su richiesta di tale SSSS il notaio OOOO di
AAAA provvedeva ad elevare protesto di assegno, presso la banca XXX, per
uno dei moduli in bianco denunciati smarriti dal F. ed esattamente per
l'assegno n. 1067360, dell'importo di L. 7.000.000 tratto sul c/c n. 86996.
h) che il funzionario della banca XXX, addetto al risconto, tale sig. RRRR,
dichiarava al presentatore di non poter effettuare il pagamento
dell'assegno per i seguenti motivi: "mancanza fondi, assegno dichiarato
smarrito, firma apparentemente non conforme a quella depositata". (v. all.
n. 4);
i) che il notaio aveva comunicato, a mezzo dell'apposito elenco, il
suddetto protesto alla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di Bari che ne curava la pubblicazione sul bollettino dei
protesti;
lamentava il comportamento scorretto della banca, e lesivo degli interessi
e dell'immagine commerciale dell'istante, deducendo:
1) che la pubblicazione nel Bollettino edito dalla C.C.I.A.A. comportava
infatti per gli operatori economici un notevole discredito sociale e
commerciale, con tutte le conseguenze nei rapporti fiduciari con altri
operatori, soprattutto Istituti di Credito o Societa' di finanziamento;
2) che il legame instaurato dal F. con la banca XXX, mediante la
costituzione di un contratto di conto corrente bancario, presupponeva a
carico dell'Istituto di Credito una diligenza che il codice civile vuole
pari a quella del mandatario;
3) che la banca avrebbe dovuto avere come modello di diligenza il
comportamento tipico del buon padre di famiglia, la cui diligenza va
concretizzata di volta in volta proprio in relazione alle specifiche
peculiarita' del caso;
4) che il contratto di conto corrente bancario e' un contratto fiduciario,
fondato sulla sicurezza, da parte del correntista, della specifica
competenza dell'Istituto di Credito e, viceversa, sull'intuitus persona di
chi compie operazioni economiche avvalendosi dei mezzi e dei servizi che la
banca offre, e che nel caso di specie la fiducia riposta dal F. sulla
professionalita' della banca XXX era stata completamente disattesa
allorche', nonostante le regolari comunicazioni di smarrimento degli
assegni, il funzionario preposto alla presentazione dei protesti ne
consentiva l'elevazione;
5) che le scrupolose precauzioni adottate dall'istante nel denunciare alla
polizia lo smarrimento degli assegni e nel riferirne poi alla banca, non
erano state affatto considerate dall'Istituto di credito;
6) che la procedura di ammortamento richiesta dalla banca all'istante
costituiva comunque, a norma dell'art. 69 del r.d. 21 dicembre 1933 n.
1736, una facolta' per il correntista e non un obbligo;
7) che l'istante si era prodigato, in ottemperanza al principio di buona
fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), ad evitare danni dallo
smarrimento degli assegni, laddove invece la banca aveva assunto un
comportamento a dir poco incauto, consentendo l'elevazione del protesto di
un assegno gia' denunciato smarrito e la cui firma, come dichiarava lo
stesso funzionario incaricato non appariva conforme a quella depositata, e
quindi provocando la pubblicazione nel Bollettino dei protesti edito dalla
C.C.I.A.A. del nome dell'istante;
8) che il fatto piu' grave era ravvisabile nella prima motivazione addotta
dal funzionario per il mancato pagamento al presentatore, indicata nella
mancanza di fondi, mentre ben piu' rilevanti, corrispondenti al vero, e
gia' conosciute dalla banca erano le successive;
9) che dal comportamento della banca e dalla pubblicita' scaturitane era
derivato grave danno per l'istante, in particolare per la sua immagine
commerciale, avendo egli incontrato successivamente delle resistenze,
nell'instaurare rapporti fiduciari con altri Istituti bancari, risultando
ormai il suo nome legato ad un protesto per carenza "fondi":
10) che l'istante aveva dovuto subire la revoca dell'incarico di
amministratore delle s.r.l. ZZZ, motivata proprio dalla difficolta' della
societa' (causa il protesto di cui innanzi) di usufruire di finanziamenti
ad opera di banche e Societa' di finanziamento;
11) che il protesto illegittimamente elevato a carico del F., pur non
risultando piu' sul Bollettino della C.C. I.I. A.A., era ormai tutt'ora
inserito nelle raccolte private delle informazioni commerciali, detenute
dagli operatori economici che se ne avvalgono utilizzando sistemi visivi a
mezzo terminali, e quindi avrebbe spiegato effetti dannosi anche in futuro;
12) che tutto cio' aveva impedito ed impediva al F. di esercitare
proficuamente in prima persona qualsiasi attivita' imprenditoriale e gli ha
procurato danni gravissimi;
13) che la richiesta bonaria di un risarcimento danni e una pubblica
rettifica nel protesto elevato erroneamente, avanzata dal sottoscritto, non
avevano sortito nessun effetto utile.
    Sulla base di tali premesse, F.C. conveniva in giudizio la banca XXX,
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentire
accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni:
a) dichiarare la banca XXX, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore, responsabile di tutti i danni subiti dal Rag. F., a seguito della
pubblicazione del protesto erroneamente elevato a suo carico ed obbligata
al relativo risarcimento;
b) condannare per l'effetto, la medesima banca ad effettuare tale
risarcimento versando al Rag. F. la somma di L. 500.000.000 (cinquecento
milioni) o quell'altra maggiore o minore ritenuta giusta dal Tribunale,
anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.;
c) ordinare che la pubblicazione della sentenza di merito, ex art. 120
c.p.c. su due quotidiani a tiratura nazionale e su uno a tiratura regionale
a cura dell'attore e a spese della convenuta;
d) condannare la banca XXX in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore al pagamento integrale delle spese processuali.
    Si costituiva la banca convenuta, contestando la domanda e chiedendone
il rigetto.
    Deduceva che al presentatore il funzionario della banca aveva reso
dichiarazione veritiera sullo effettivo stato delle cose, precisando che il
pagamento non poteva essere effettuato sia per "mancanza fondi" sia
perche' trattavasi di "assegno dichiarato smarrito" e ancora perche'
risultava "firma apparentemente non conforme a quella depositata". Poiche'
tutte le circostanze enunciate corrispondevano alla reale situazione del
conto, ne derivava che la banca trattaria nel rendere la dichiarazione -
unico onere che le competeva - aveva diligentemente evidenziato tutte le
circostanze di fatto che rendevano l'assegno non pagabile.
    Per cui nessun addebito era formulabile nei confronti della banca,
dal momento che il protesto era elevato dal Pubblico Ufficiale competente
(notaio, ufficiale giudiziario o aiutante ufficiale giudiziario, segretario
comunale) su istanza del portatore del titolo in forza di un rifiuto di
pagamento dichiarato dalla "banca trattaria"; e che la valutazione dei miti
del rifiuto di pagamento era compito del Pubblico Ufficiale che eleva il
protesto.
    Incombeva quindi al notaio, secondo la banca convenuta, l'onere della
decisione di elevare il protesto sulla base delle dichiarazioni rese dal
trattario, non potendo quest'ultimo in alcun modo influire su detta
decisione, ed al notaio incombeva di curare l'eventuale pubblicazione sul
Bollettino dei Protesti con la indicazione della causale rilevante.
    Aggiungeva la banca che anche in caso di assegno rubato e con firma falsa
dell'emittente il protesto va pur sempre elevato e al nome dell'emittente
stesso. Infine contestava l'esistenza di un danno risarcibile.
    Incardinatosi il contraddittorio, il G.I. autorizzava l'acquisizione
di copia dell'assegno bancario n. 1067360, che l'attore aveva indicato come
il titolo protestato. Successivamente, e pressoche' contestualmente, alla
sua acquisizione la parte attrice esibiva copia dell'assegno n. 1067359,
deducendo che era questo l'assegno protestato e pubblicato sul bollettino
dei protesti.
    Dato atto dell'esibizione il G.I. ammetteva la prova testimoniale richiesta
dall'attore, e quindi, sulle conclusioni formulate all'udienza del 12-1-1996,
la causa era riservata per la decisione all'udienza collegiale del 6-5-1997.
 
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
 
    Osserva il Tribunale che la domanda proposta dal F. nei confronti
della banca XXX e' parzialmente fondata ed entro tali limiti va accolta.
 
    Va premesso che di nessun pregio e' l'eccezione di mutatio libelli
indebita da parte attrice, formulata dalla banca convenuta.
 
    La domanda sin dall'inizio verteva sul fatto del protesto di assegni
che a dire dell'attore non dovevano essere protestati, e sul risarcimento
del relativo danno, e la esibizione di un altro assegno invece di quello
indicato, che reca la stessa data ed il numero immediatamente anteriore non
modifica ne' petitum ne' causa petendi, ovviando solo ad un errore
materiale della parte.
 
    Altrettanto infondata e' l'eccezione di difetto di legittimazione
attiva del F., dal momento che il protesto e' stato effettuato a suo nome.
 
    Per quanto concerne il merito, appare certo che il F. denuncio' alla
competente autorita' di polizia lo smarrimento dei carnet con i moduli di
assegni in bianco, in data 25-2-1984, pur senza indicare il numero dei
moduli di assegni, avendo prodotto la copia della denuncia.
 
    E' altrettanto certo che la banca ricevette notizia della denuncia ed
individuo' altresi' i numeri dei moduli di assegni smarriti, come e'
comprovato dalla missiva esibita in atti indirizzata in data 22-5-1984 dal
direttore della banca al F., nella quale si indicano in oggetto, tutti i
numeri degli assegni smarriti.
 
    In tale missiva la banca comunicava al F. "di non potere ritenere
sufficienti le suddette denunce senza che sia effettuata procedura di
ammortamento".
 
    Tale affermazione, che per la verita' dimostra l'ignoranza di
elementari nozioni giuridiche, oltre a richiedere al cliente attivita'
nella specie impossibili, e' priva di qualsiasi effetto verso il cliente,
nel senso che non vale ad escludere in alcun modo l'eventuale
responsabilita' della banca.
 
    Infatti, come e' noto, il procedimento di ammortamento e' diretto a
tutelare i diritti del portatore del titolo che, per qualsiasi circostanza,
perda il possesso dello stesso, ed e' quindi azionabile a discrezione del
possessore del titolo.
 
    Ma presupposto dell'ammortamento e' l'esistenza di un "titolo di
credito".
 
    I moduli di assegno bancario non compilati, e quindi non riempiti, non
costituiscono titoli di credito, ma sono semplicemente dei "pezzi di carta"
(cfr. App. Roma 6 maggio 1950, in banca, Borsa e titoli di eredi, 1950,
II, 268; Pret. Genova 18 aprile 1978, ivi, 1979, II, 380), predisposti al
riempimento, ma che, se non compilati e sottoscritti, non hanno alcun
valore giuridico, non incorporano alcun diritto di credito, e per i quali
non e' esperibile alcuna procedura di ammortamento (v. anche, per gli
assegni circolari, Cass. sez. III, 9 aprile 1982 n. 2208, in Foro It. 1983,
I, 161).
 
    La banca convenuta ha altresi', nel merito, eccepito la correttezza
del proprio comportamento, ed il fatto che al Notaio incombeva l'onere
della decisione di levare il protesto sulla base delle dichiarazioni rese
dal trattario.
 
    Accantonando per il momento ogni valutazione sulla correttezza del
comportamento della banca, su cui torneremo oltre, occorre esaminare la
posizione del Notaio, e la fondatezza dell'assunto della banca che,
attribuendo al Notaio una funzione decisoria, indirettamente trasferisce a
quest'ultimo la responsabilita' per l'eventuale ingiustizia del protesto.
 
    Va chiarito al riguardo che il "protesto" consiste in una
dichiarazione del pubblico ufficiale (notaio, ovvero ufficiale giudiziario,
o ancora segretario comunale) certificativa del mancato pagamento del
titolo e documentativa delle ragioni addotte dal debitore per giustificare
il mancato pagamento.
 
    Il pubblico ufficiale non ha quindi alcun potere di scelta in ordine
alla elevazione del protesto, consistendo la sua funzione unicamente nel
constatare e documentare un fatto, e cioe' il mancato pagamento del titolo.
 
    Nell'assolvimento di tale funzione il pubblico ufficiale deve annotare
e documentare le dichiarazioni rese dal debitore che rifiuta il pagamento,
e se questi espone piu' ragioni, il pubblico ufficiale deve documentarle ed
indicarle tutte.
 
    Atteso dunque che l'attivita' del pubblico ufficiale e' meramente
documentativa e certificativa, nessuna responsabilita' e' a lui
addebitabile per la pubblicazione nel bollettino dei protesti ove egli non
abbia fatto altro che constatare e certificare le dichiarazioni del
debitore non pagante.
 
    Cio' chiarito appare evidente che, nella vicenda per cui e' causa,
l'affermazione di responsabilita' per i danni lamentati dall'istante puo'
convergere unicamente verso la banca, e discende dalla valutazione di
correttezza e liceita' del comportamento tenuto dal dipendente della banca
medesima.
 
    L'avvenuta denuncia dello smarrimento dei carnet di assegni, e la
comunicazione dello smarrimento e della relativa denuncia alla banca, hanno
avuto l'effetto di informare quest'ultima che i moduli di assegni avrebbero
potuto essere utilizzati da persona estranea al rapporto di conto corrente,
e non autorizzata.
 
    Pertanto indipendentemente dalla grottesca affermazione della
necessita' di un ammortamento impossibile dei moduli di assegno, la banca
aveva l'obbligo di non pagare gli assegni che le fossero pervenuti
compilati (ove appartenenti al novero dei moduli smarriti), poiche' era
presumibile che fossero stati riempiti abusivamente e con falsificazione
della firma: ed aveva l'obbligo di dichiarare tale causa di mancato
pagamento al pubblico ufficiale che presentava il titolo.
 
    D'altro lato, e' certo che il funzionario della banca interpellato per
il pagamento fosse al corrente dell'avvenuto smarrimento e avesse rilevato
la non autenticita' della firma, dal momento che ha dichiarato entrambe
tali circostanze al pubblico ufficiale presentante il titolo.
 
    E' quindi ravvisabile nel comportamento della banca la violazione
degli obblighi di diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c.
per avere dichiarato quale causa del mancato pagamento la mancanza di
fondi, anziche' la firma apocrifa e lo smarrimento dell'assegno.
 
    Il fatto dell'avvenuta denuncia dello smarrimento dell'assegno, e
della comunicazione della stessa alla banca, doveva necessariamente far
ritenere falsificato l'assegno presentato per l'incasso e cio' a maggior
ragione per avere il funzionario di banca rilevato la firma non conforme a
quella del traente depositata presso la banca stessa.
 
    Sussistendo tra l'altro anche un'ipotesi di reato, per il falso
riempimento del modulo dell'assegno, la banca avrebbe dovuto immediatamente
informare il F. dell'avvenuta presentazione dell'assegno con firma
apocrifa, si' da consentirgli di sporgere querela in sede penale ed
eventualmente anche di chiedere il sequestro dell'assegno con firma
apocrifa, e poter cosi' prevenire il danno poi derivatogli dalla
pubblicazione del protesto.
 
    Non avendo fatto nulla di tutto cio', ed avendo fornito una erronea
informazione al Pubblico ufficiale presentante il titolo, la banca e' da
ritenersi responsabile del danno derivato al F., per il fatto che, dovendo
essere in ogni caso elevato il protesto al nome del traente, in base alla
legge, lo stesso e' risultato motivato dalla dizione "mancanza fondi".
 
    Ove la banca avesse dichiarato direttamente ed in primis la falsita'
della firma, e l'avvenuto smarrimento dell'assegno, che costituivano
ragioni sufficienti per non onorare il titolo, non risultando questo emesso
dal titolare del conto corrente, la pubblicazione del nome del F. tra i
protestati sarebbe stata ben diversamente "motivata", e cioe' per ragioni
assai meno infamanti, in base alla diversa annotazione relativamente alla
causa del mancato pagamento e del conseguente protesto: cioe' con la
annotazione della sigla "12" (che significa "firma falsa o falsificata o
disconosciuta", secondo l'elencazione dei codici contenuti nel medesimo
bollettino del Dicembre 1988 della C.C.I.A.A. di Bari), ovvero della sigla
"25" (che indica il caso di "titolo rubato o smarrito"), e non con la sigla
"10" con cui e' stato effettivamente pubblicato il nome del F. e che
significa "mancanza fondi".
 
    Inoltre ove la banca avesse tempestivamente informato il F., gli
avrebbe forse consentito di evitare addirittura la pubblicazione del
protesto, agendo tempestivamente in sede penale.
 
    Da tale violazione della banca scaturisce quindi, senza dubbio,
l'obbligo di risarcimento del danno causato al cliente. E poiche', come
chiarito dalla giurisprudenza di legittimita' (Cass. sez. I, 23 marzo 1996
n. 2576), il protesto per mancanza fondi, conferendo pubblicita'
all'insolvenza del debitore, costituisce causa di discredito sia
personale, che commerciale, il danno per la reputazione della persona
protestata e' in re ipsa e deve essere risarcito senza che incomba sul
danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza dello stesso.
 
    Nella specie, tuttavia, l'istante ha provato con testi che gli venne
rifiutata la concessione di un affidamento bancario, nella sua qualita' di
legale rappresentante della ZZZ, nel 1991, per la presenza del suo nome sul
bollettino dei protesti.
 
    In ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale
conseguente alla lesione della reputazione, va detto che essa sfugge, per
il suo contenuto etico, a precisi parametri economici ed e' rimessa al
prudente apprezzamento del giudice (Trib. Roma, 24 gennaio 1989, Merlin c.
La Repubblica). Tuttavia la liquidazione va pur sempre ancorata a precisi
riferimenti oggettivi e concreti, quali:
 
1) la gravita' del fatto;
 
2) il grado di diffusione della notizia dannosa per la reputazione;
 
3) la correlazione fra la natura della notizia e l'attivita' lavorativa
svolta dal danneggiato.
 
    Nella specie e' ravvisabile una media gravita' del fatto, non essendo
doloso, ma certamente dovuto ad una grave negligenza della banca, che
avvedutasi della falsita' della firma, ed informata dell'avvenuto
smarrimento del modulo di assegno, ha omesso di informarne l'interessato,
di avvisare l'autorita' di pubblica sicurezza per l'esistenza di un reato,
ed ha dichiarato che il mancato pagamento era dovuto a "mancanza fondi",
laddove invece la banca era tenuta a non pagare il titolo perche'
falsificato e non proveniente dal titolare del relativo conto corrente.
 
    Altissima deve ritenersi invece la diffusione della notizia dannosa
per la reputazione del F., poiche' il c.d. bollettino dei protesti e' lo
strumento essenziale consultato da chiunque opera nel settore commerciale,
per conoscere non solo la solvibilita', ma anche la presumibile
"correttezza commerciale" della controparte, ed anche perche' esso resta
consultabile anche a distanza di tempo, soprattutto attraverso le banche
dati elettroniche delle agenzie di informazione commerciale, delle banche,
e di tutti gli utenti che se ne servono, concretizzando un "marchio"
gravissimo e dagli effetti duraturi nel tempo, per chiunque vede ivi
iscritto il proprio nome.
 
    Rilevantissima e' anche la correlazione fra la natura della notizia e
l'attivita' lavorativa svolta dal danneggiato, il quale operava come
esponente di societa' commerciale, e la cui buona reputazione era ed e'
essenziale per la sua attivita' lavorativa. Ne e' prova concreta la
avvenuta rimozione del F. dalla carica di amministratore unico della
societa' ZZZ (come da verbale di assemblea societaria del 30 marzo 1989,
esibito in giudizio), e la sua sostituzione con altro socio, per non avere
la societa' potuto usufruire di fidi bancari, a seguito della pubblicazione
del nome del F. sul bollettino dei Protesti.
 
    Nel computare l'ammontare del risarcimento va inoltre anche tenuta
presente l'attuazione di altri rimedi risarcitori, quale la pubblicazione
della sentenza di condanna, che costituisce un risarcimento in forma
specifica, e diminuisce il quantum residuo di danno da risarcire per
equivalente (cfr. App. Napoli, 12 giugno 1992, Soc. Edime c. Rossi).
 
    Nella specie, infatti, il F. ha richiesto che sia condannata la banca
convenuta a curare la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'art. 120
c.p.c., ed il Tribunale ritiene di accogliere tale richiesta, perche'
costituisce una forma di risarcimento in forma specifica, diretta a rendere
pubblicamente noti i fatti ed a salvaguardare per quanto possibile la
reputazione del F..
 
    Per cui va ordinata la pubblicazione della presente sentenza per
estratto, e per una sola volta, sul quotidiano "La Gazzetta del
Mezzogiorno" e sul quotidiano "La Repubblica", a spese della banca XXX.
 
    Sulla base dei predetti elementi di valutazione, e tenuto conto del
parziale ristoro in forma specifica del danno stesso, mediante
pubblicazione della sentenza, ritiene questo Tribunale di quantificare in
lire venti milioni il danno residuo subito dal F. per il comportamento
illecito della banca, da risarcire per equivalente economico.
 
    Pertanto la domanda va accolta entro questi limiti, e la banca
soccombente va altresi' condannata al pagamento delle spese processuali,
che si liquidano in complessive lire 15.698.000, di cui lire 5.505.000 per
diritti, lire 393.000 per esborsi, e lire 9.800.000 per onorari, oltre iva,
c.p.a. e spese generali come per legge; nonche' al pagamento del costo
delle pubblicazioni della presente sentenza come sopra disposte.
 
                                P T M
 
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta dal rag. F.C., res.te a CCCC, in via della Rotonda n. 2,
nei confronti della banca XXX, in persona del legale rappresentante pro
tempore, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
 
1) Accoglie la domanda e per l'effetto:
 
2) Dichiara la responsabilita' della banca XXX per la pubblicazione del
nome del rag. F.C. nell'elenco ufficiale dei protesti cambiari levati nella
provincia di Bari n. 23 del 5 gennaio 1989, con la motivazione "mancanza
fondi", anziche' con la motivazione "firma apocrifa" e/o "assegno
smarrito";
 
3) Condanna la banca XXX, in persona del rappresentante legale pro tempore,
al risarcimento dei danni in favore del rag. F.C., in parte per
equivalente, liquidati equitativamente in lire 20.000.000, ed in parte in
forma specifica, attraverso la pubblicazione per estratto della presente
sentenza, come appresso indicato;
 
4) Ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul
quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" e sul quotidiano La Repubblica,
sulle pagine a diffusione nazionale dei predetti giornali, a spese della
banca XXX;
 
5) Condanna la banca XXX, in persona del rappresentante legale pro tempore,
al pagamento, in favore del rag. F.C., delle spese del presente giudizio,
liquidate in complessive lire 15.698.000, di cui lire 5.505.000 per
diritti, lire 393.000 per esborsi, e lire 9.800.000 per onorari, oltre iva,
c.p.a. e spese generali come per legge; nonche' al pagamento del costo
delle pubblicazioni della presente sentenza come sopra disposte.
 
6) La presente sentenza e' esecutiva ex lege.
 
Cosi' deciso a Trani, nella camera di consiglio della sezione civile, il 3
giugno 1997.