Trani Jus / Giurisprudenza di Trani / Diritto civile / Tributi                                                                  Home page
 
 
Rapporti tra tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa sui rifiuti speciali
 
Trib. Trani, sez. civ., 26 febbraio 1997 n. 300.
Est. Doronzo (giud. un.).
CCC s.r.l. ed altri c. Comune di BBB.
 
    La tassa sui rifiuti speciali e' applicabile unitamente a quella sui rifiuti solidi urbani,
qualora il soggetto produca entrambe le specie di rifiuti.
    Il Comune ha il potere di imporre la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
anche agli insediamenti (abitativi e non, purche' destinati allo svolgimento di attivita'
umane non industriali o da cicli naturali da cui derivino rifiuti) posti fuori del perimetro
urbano e non serviti dalle aziende municipalizzate o concessionarie del servizio, a prescindere
dall'effettiva utilizzazione del servizio stesso.
    Ai fini dell'imposizione della tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'esclusione
della superficie tassabile di cui al secondo comma dell'art. 270 t.u.fin.loc. deve intendersi
limitata a quella parte di essa su cui insiste l'opificio, ovvero il luogo di effettiva produzione
dei rifiuti derivanti dalla lavorazione industriale, poiche' soltanto nei locali destinati
"per specifiche caratteristiche strutturali" allo svolgimento dell'attivita' produttiva
si formano, per presunzione di legge, i rifiuti speciali al cui smaltimento sono obbligati
a provvedere direttamente i produttori.
(d.p.r. 10-9-1982 n. 915).
 
                Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 19 e 22 maggio 1995, i
calzaturifici .... s.r.l., .... di T.M. & c. s.n.c., .... s.r.l., ....
s.r.l., .... di L.L. & C. s.a.s., ..... di D.P., .... di N.L. s.a.s.,
.... di D.S. & C. s.a.s., ..... s.r.l., ..... s.r.l., .... s.r.l.,
.... di C. L. e M.s.n.c., ..... di D. & C. s.n.c., il Tomaificio
..... s.r.l., la ...... s.r.l., la .... s.r.l., il Fustellificio
.... s.r.l., la ..... s.r.l., la ..... s.r.l., la ..... di F.L.
s.a.s., la .... s.r.l., il calzaturificio .... s.r.l., il
calzaturificio ....di B.G. & C. s.n.c., il maglificio .... di R.N.
& C. s.a.s., il calzaturificio .... di D.R. & R.M. s.n.c., il
calzaturificio .... di D.G., il calzaturificio .... s.r.l., il
calzaturificio .... di V.R. & C. s.n.c., il calzaturificio .... s.r.l.
e la .... s.p.a., tutti con sede in BBBB e in persona dei
rispettivi legali rappresentanti - dopo aver premesso di esercitare
la loro attivita' di impresa in zone territoriali nelle quali il
Comune di BBBB non ha ancora istituito il servizio di smaltimento
dei rifiuti a norma delle disposizioni di legge vigenti (art. 269,
c. 1ø, r.d. 14-9-1931, n. 1175), e, pertanto, di effettuare a propria
cura e spese, direttamente e attraverso imprese autorizzate, l'attivi
ta' di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, e dopo aver
riferito che, cio' nonostante, il Comune di BBBB e la S.E.S.I.T.
avevano notificato avvisi di accertamento (tutti opposti con
ricorsi alla Direzione Regionale delle Entrate per la Puglia),
ritenendo di vantare a titolo di tasse per lo smaltimento dei
rifiuti per gli anni 1992 e 1993 le somme indicate, comprensi-ve di
oneri accessori per omessa o infedele denuncia, nonche' ingiunto
il pagamento delle tasse suddette per gli anni 1994 e 1995 a mezzo
di cartelle esattoriali, anch'esse opposte con ricorso alla medesima
direzione regionale, e pagate dalla ...., ....., .... e .... s.p.a. -
assumevano:
1) l'inesistenza del potere impositivo del Comune, regolato dal
d.p.r. n. 915 del 10-9-1982, trattandosi di rifiuti speciali
derivanti da lavorazioni industriali (art. 2, c. 4, n. 1), per i
quali il legislatore ha stabilito che "allo smaltimento dei rifiuti
speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie
spese i produttori degli stessi, direttamente o attraverso imprese
o enti autorizzati dalla regione" (art. 3, c. 3, d.p.r. cit.),
laddove il d.p.r. disciplina l'attivita' di raccolta dei rifiuti
urbani, diversi da quelli speciali (arg. ex art. 3, c. 3ø. d.p.r.
cit.); tale impostazione non e' stata modificata dall'art. 8 d.l.
2.3.1989, n. 66, convertito in legge 24-4-1989, n. 144, che ha
modificato gli artt. 269 e 270 del r.d. del 1931, n. 1175:
l'applicazione di tali norme suppone infatti l'istituzione del
servizio di smaltimento rifiuti nelle zone territoriali ove le
imprese operano, circostanza questa non verificatasi in BBBB; ancora,
le imprese non potevano essere annoverate tra le "case coloniche e
case sparse situate fuori dell'area di raccolta" comunque soggette
al pagamento della tassa di raccolta, sia pure nella misura del 30%
della tariffa;
2) la nullita' delle cartelle esattoriali, e degli avvisi di
accertamento, per violazione dell'art. 3 l. n. 241 del 7-8-1990
(difetto di motivazione);
3) l'errata determinazione del tributo: il tributo infatti e' stato
determinato a) sulla base delle superfici dei locali, comprese le
aree scoperte, depositi e magazzini, laddove e' giurisprudenza
costante che la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani non deve essere applicata alle aree scoperte, che
costituiscono pertinenza o accessorio dei locali assoggettati a
tassa, o a quelle aree funzionalmente collegate alle aree
destinate alla lavorazione industriale vera e propria (v.
Trib. Bari, 15-2-1994, n. 3773; Trib. Napoli, 5-5-1989); b) sulla
base di tariffe approvate da un organismo (giunta municipale) non
competente ex lege 8-6-1990, n. 142, e comunque senza tenere conto
dell'uso cui le unita' sono destinate; c) in forza di aumenti delle
tariffe adottati senza riferimento ai criteri stabiliti dal
Consiglio di Stato (28-7-1987, n. 472).
Tanto esposto e sostenuto, convenivano in giudizio dinanzi a
questo Tribunale il Comune di BBBB e la S.E.S.I.T. Puglia s.p.a.,
ciascuno in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, per sentire dichiarare: a) la nullita' degli avvisi di
accertamento e delle cartelle esattoriali per difetto di
motivazione, difetto dei presupposti di legge e per carenza del
potere impositivo, con ordine ai convenuti di non iscrivere a ruolo
gli avvisi di accertamento e di non porre in esecuzione le cartelle
esattoriali; b) l'insussistenza dell'obbligo degli odierni attori di
pagare la tassa suddetta neppure nella misura ridotta di cui
all'art. 8 della legge n. 144 del 1989; c) l'insussistenza del
suddetto obbligo sia perche' la misura delle tasse richieste non e'
conforme a legge, sia perche' non sono dovute le sanzioni e gli
accessori per omessa o infedele denuncia; condannare il Comune di
BBBB alla restituzione delle somme gia' riscosse e di quelle che nel
corso del giudizio sarebbero state versate da essi attori, maggiorate
degli interessi legali, della svalutazione monetaria, nonche' al
risarcimento degli eventuali ulteriori danni e alla rifusione delle
spese processuali da distrarsi in favore del procuratore.
Costituitosi tempestivamente, il Comune di BBBB eccepiva a) il
difetto di giurisdizione in ordine alla domanda tendente ad ottenere
la declaratoria di illegittimita' degli avvisi di accertamento e
delle cartelle esattoriali per la violazione delle modalita' di
esercizio del potere impositivo da parte dell'amministrazione; b) la
temporanea incompetenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria per il
mancato esaurimento dei rimedi amministrativi, disciplinati
dall'art. 20 del d.p.r. 638/1972; c) l'infondatezza della domanda con
riguardo alle aree non interessate alla lavorazione, e dunque nelle
quali non si producono rifiuti speciali, soggette per presunzione di
legge ex art. 270 T.U.F.L. alla tassazione per la produzione di
rifiuti ordinari; nonche' con riguardo alle superfici scoperte
operative; ai locali adibiti a deposito e magazzino, alle abitazioni
connesse all'azienda, all'edificio del portiere, agli uffici, gli
archivi, eccetera, ai reparti destinati al trasporto e al
confezionamento dei prodotti finiti.
Deduceva inoltre che la tassa era stata applicata agli attori
nella misura ridotta del 30% prevista per le case coloniche e le
case sparse poste fuori dell'area di raccolta, rientrando in tale
concetto anche le costruzioni non abitative; che l'art. 59 del
d.legs. 15.11.1993, n. 507 aveva ribadito l'obbligo per le superfici
poste fuori dell'area di raccolta di pagare la tassa in misura
ridotta, in quanto, pur mancando la fase della raccolta e in parte
del trasporto, non viene meno la successiva fase dello smaltimento,
espletato dal servizio pubblico.
Infine, negava che le cartelle esattoriali difettassero di
motivazione e che gli importi fossero stati determinati in modo
erroneo.
Pertanto, concludeva per la declaratoria di inammissibilita'
della domanda per il difetto di giurisdizione e incompetenza
temporanea dell'A.G.O., ovvero in via subordinata per il suo rigetto
nel merito.
All'udienza disciplinata dall'art. 180 c.p.c. veniva dichiarata
la contumacia della S.E.S.I.T. Puglia; alla successiva udienza,
fissata per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 183
c.p.c., gli attori non comparivano di perso-na sicche' non si poteva
procedere al loro libero interrogatorio, anche al fine di tentare la
conciliazione della lite.
Nella stessa udienza, il procuratore degli attori dichiarava
di rinunciare alla domanda formulata al capo C dell'atto di
citazione: quindi, respinte le richieste istruttorie avanzate dalle
parti, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse all'udienza del 5
luglio 1996, la causa veniva riservata per la deci-sione dal giudice
istruttorie in funzione di giudice unico allo scadere dei termini
concessi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie
di replica.
Motivi della decisione
Sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal
comune convenuto.
Ritiene il giudicante che la domanda proposta dagli attori, cosi'
come modificata all'udienza di trattazione, rientri nella potesta'
giurisdizionale del giudice ordinario.
Non sembra infatti discutibile che l'oggetto del presente
giudizio e' costituito dall'accertamento della (in)sussistenza in
capo all'ente territoriale locale del potere di assoggettare alla
tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani anche gli odierni
attori, titolari di imprese esercenti attivita' di tipo industriale.
Il tenore dell'atto di citazione e di tutti gli scritti difensivi
rende chiara la volonta' degli istanti: essi infatti hanno chiesto
che sia dichiarata la carenza del potere impositivo in capo ai
convenuti e che sia riconosciuto che non sono soggettivamente e
oggettivamente tenuti al pagamento delle tasse di cui e' causa,
neppure nella misura ridotta di cui all'art. 8 della legge n. 144 del
1989.
Ora, e' principio pressoche' pacifico nella giurisprudenza di
legittimita' e di merito che in tema di tributi locali, ove si
sollevino contestazioni attinenti al potere impositivo del comune del
quale si contesti in radice la sussisten-za, si verte in materia di
diritti soggettivi e la relativa controversia rientra nella sfera
di cognizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria (T.a.r. Valle
d'Aosta, 31-3-1992, n. 36; T.a.r. Lombardia, 13-10-1986, n.
292; Cass. 23-10-1984, n. 5374; Cass. 22-4-1982, n. 2482, in Foro
It., 1982, I, 2510; Cass. 14-3-1987, n. 2676).
Del resto, di cio' non dubita il comune, laddove precisa che "la
giurisdizione del giudice ordinario dovrebbe restare limitata alla
controversia concernente la contestazione in radice dello jus
impositionis (pag. 4 della comparsa di costituzione).
- Dell'inammissibilita' della domanda per difetto temporaneo
di competenza del giudice ordinario per l'omesso esperimento dei
rimedi amministrativi.
E' altresi' pacifico che gli attori non hanno esaurito la fase
stragiudiziale amministrativa disciplinata dall'art. 20 d.p.r.
26.10.1972, n. 638: in citazio-ne, invero, riferiscono di aver
proposto ricorso avverso gli avvisi di accer-tamento alla direzione
regionale delle entrate per la Puglia, ma non provano di aver
impugnato l'eventuale decisione resa da quest'organo dinanzi al Mini
stero delle Finanze ne' di aver lasciato decorrere il termine per il
successivo esperimento contro la decisione amministrativa dell'azione
giudiziaria.
Anche tale eccezione si appalesa infondata, alla luce della
prevalente giurisprudenza di merito e di legittimita'.
Invero, il preventivo esperimento dei reclami amministrativi - e
il conseguente difetto temporaneo di competenza dell'A.G.O. finche'
non si esaurisca la procedura amministrativa, ai sensi dell'art. 285
t.u. finanza locale - e' obbligatorio allorche' si controverta
dell'accertamento, liquidazione e riscossione d'imposta, ma non
anche quando si contesti in radice lo jus impositionis del comune
(cfr. Cass. 10-8-1995, n. 8766; Cass. 26-2-1987, n. 2048; v. pure
Cass. 30-3-1989, n. 1574; App. Genova, 28-8-1993; Trib. Lucca,
24-3-1992, in Giust.civ., 1992, I, 1589; Trib. Napoli, 5-5-1989, in
Foro it., 1991, I, 648 ed ivi ampia nota di richiami; ancora, Trib.
Palermo, 2.7.1990; App. l'Aquila, 21-9-1989; contra, Trib. Foggia, 19-
10-1991, in Giust.civ., 1992, I, 1092, con nota contraria).
Si tratta, in vero, di un principio generale gia' affermato,
sia pure con riguardo all'imposta sulla pubblicita', dalla Corte
di cassazione a sezioni unite (Cass. 15-10-1992, n. 11266, in Foro
It., 1993, I, 1536): l'accertamento dell'inesistenza del
presupposto impositivo o dell'obbligazione tributaria e' "sempre
riservato alla cognizione del giudice ordinario in quanto si sostanzia
in una contestazione del potere impositivo, dal quale deriva la
lesione di un diritto soggettivo.
Tale indagine spetta sempre al detto giudice anche quando la
relativa questione non sia stata previamente proposta in sede
amministrativa o quando non sia intervenuta in tale sede la
decisione definitiva sul ricorso proposto in via amministrativa, che
e' finalizzato ad una piu' sollecita definizione della vertenza.
Cio' in quanto non puo' impedirsi al giudice ordinario, in sede di
accertamento della legittimita' della pretesa dell'organo impositore
di disap-plicare l'atto lesivo del diritto soggettivo del contribuente
e di svolgere in modo autonomo l'indagine sulla sussistenza e
validita' dell'accertamento impu-gnato, sol perche' il contribuente
non abbia esperito il ricorso amministrati-vo, che non rappresenta
percio' una condizione per la proponibilita' dell'azione giudiziaria,
o non sia intervenuta la decisione sullo stesso".
Nella specie, come si e' gia' avuto modo di dire, gli attori
contestano che il Comune di BBBB abbia il potere di imporre il
pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, sul
presupposto di fatto che essi svolgono attivita' di produzione e
lavorazione industriale. Pertanto, in quanto produttori di rifiuti
speciali, tenuti a provvedere a proprie spese al loro smalti-mento (ex
art. 3, c. 3, d.p.r. 10-9-1982, n. 915), non possono essere
assoggetta-ti al tributo riguardante lo smaltimento dei rifiuti urbani.
Cosi' prospettata la domanda, anche alla luce del petitum
immediato formulato, non vi e' dubbio che cio' che viene in
discussione e' l'inesistenza del potere impositivo, non gia' le
concrete modalita' del suo esercizio o l'applicazione di una tariffa
diversa.
Quindi, sussiste il potere dovere del giudice ordinario di
pronunciarsi sul merito della domanda.
- Sull'insussistenza del potere impositivo del comune di BBBB.
Ritiene il Tribunale che nel merito la domanda sia infondata.
A) Il quadro normativo applicabile alla fattispecie e' stato
chiaramente ed esattamente individuato dalle parti nei rispettivi
scritti difensivi.
L'art. 2 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915, dopo aver dato la
definizione di rifiuto, procede ad una classificazione,
distinguendo i rifiuti in urbani, speciali, tossici e nocivi.
Rifiuti urbani sono quelli ingombranti e non ingombranti
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere,
nonche' i rifiuti di qualsiasi natura giacenti su strade pubbliche o
private, spiagge marittime e lacuali, rive dei fiumi (art. 2, c. 2ø,
nn. 1, 2 e 3).
Rifiuti speciali, invece, sono quelli provenienti da lavorazioni
industriali, da attivita' agricole, artigianali commerciali e di
servizi che, per quantita' o qualita', non sono dichiarati
assimilabili ai rifiuti urbani (art. 2, c. 3ø, n. 1).
L'art. 3 prevede che allo smaltimento dei rifiuti speciali,
anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o
enti autorizzati dalla regione o mediante conferimento dei rifiuti ai
soggetti che gestiscono il servizio pubblico, con i quali sia stata
stipulata apposita convenzione.
Al comune invece spetta l'attivita' di smaltimento dei rifiuti
urbani, con diritto di privativa, direttamente o con aziende
municipalizzate ovvero me-diante concessione (art. 3 e 8 d.p.r.
cit.).
Dalla diversa classificazione dei rifiuti discende un diverso
regime amministrativo - riguardante il processo che va dal
conferimento allo smaltimento dei rifiuti - e fiscale.
Gli articoli 268, 269 e 270 del r.d. 14-9-1931, n. 1175, testo
unico per la finanza locale, disciplinano le modalita' di
imposizione dei tributi in funzione del diverso tipo di rifiuti: in
particolare, l'art. 270, dopo aver stabilito che la tassa di cui al
precedente articolo 269 e' commisurata alla superficie dei locali e
delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati, ha
escluso dal calcolo della superficie tassabile quella parte di essa
ove, "per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione,
si forma-no, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo
smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia".
B) Dalla lettura di queste norme, anche a seguito della modificazione
apportatavi dall'art. 8 del d.l. 2-3-1989, n. 66, gli attori hanno
desunto l'inapplicabilita' nei loro confronti, in conseguenza della
loro qualita' di produttori di rifiuti speciali, anche tossici e
nocivi, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, quasi che
vi fosse una sorta di incompatibilita' tra il potere impositivo
riguardante i rifiuti urbani e la produzione di rifiuti speciali.
Sostengono inoltre tale assunto con la considerazione che,
nell'ambito territoriale in cui essi operano, il comune convenuto non
ha mai istituto i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti
urbani, come prescrive il primo comma dell'art. 269 t.u. cit.
Il dato testuale delle norme su richiamate, tuttavia, non
autorizza una siffatta interpretazione.
Invero, l'esclusione della superficie tassabile di cui al
secondo comma dell'art. 270 t.u.f.l. deve intendersi limitata a
quella parte di essa su cui insiste l'opificio vero e proprio,
ovvero il luogo di produzione dei rifiuti derivanti dalla lavorazione
industriale, poiche' soltanto nei locali destinati "per specifiche
caratteristiche strutturali" allo svolgimento dell'attivita'
produttiva si formano, per presunzione di legge, i rifiuti speciali,
al cui smaltimento sono obbligati a provvedere direttamente i
produttori.
Vi sono, peraltro, superfici facenti parte sempre dello
stabilimento industriale, ma destinate ad attivita' diverse, come
abitazioni, uffici, depositi, mostre, mense, aree di parcheggio, in
cui si svolgono attivita' umane diverse da quelle di produzione e
idonee a formare di rifiuti urbani.
Queste aree vanno comprese tra le superfici tassabili a norma
degli articoli 269 e 270 t.u.f.l., senza che possa invocarsi in
materia il principio "accessorium sequitur principale" (cosi' Cass.
17 febbraio 1996, n. 1242, in Boll. trib., 1996, 1159, che ha
confermato la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari del 29-3-
1993, n. 294/1993).
Invero, il regime delle pertinenze previsto dal codice civile
all'art. 818 - dal quale potrebbe argomentarsi per affermare che i
locali non destinati alla produzione vera e propria sarebbero
comunque di pertinenza dell'opificio, in quanto strutturalmente e
funzionalmente connessi, e dunque assoggettabili alla medesima
disciplina amministrativa e fiscale - e' una norma di carattere
generale che trova deroga nella disciplina speciale di cui all'art.
270 t.u. cit., letto in combinato disposto dall'art. 269 t.u.,
secondo il quale la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e' dovuta da chiunque occupi o conduca locali a qualsiasi uso
adibiti, sempre che negli stessi non si produ-cano rifiuti speciali.
E' dunque la stessa legge in materia di rifiuti che pone una
netta distinzione tra i vari locali - in base alle loro
caratteristiche strutturali e alla loro destinazione alla produzione
- al duplice fine dello smaltimento dei rifiuti che in essi si
formano e della connessa applicazione della tassa comunale.
Consegue pertanto l'inapplicabilita' del regime giuridico delle
pertinenze, il quale opera alla condizione che non sia
diversamente disposto (cosi' Cass. 17-2-1996, cit.).
I limiti oggettivi posti dalla domanda nel presente giudizio
esimono il giudicante da ogni accertamento in ordine al quantum della
pretesa impositiva del comune convenuto, o, in altri termini, alla
concreta determinazione delle superfici, connessi agli stabilimenti
degli attori, in cui non si producono rifiuti speciali.
Posto invero che si e' affermata la potesta' impositiva del
comune nei riguardi degli attori, l'accertamento dell'esatta misura
del tributo richiesto involgerebbe questioni che non attengono all'an
dello jus impositionis, bensi' alle concrete modalita' del suo
esercizio, sicche' vi sarebbe il difetto temporaneo di competenza
del giudice ordinario, in mancanza del previo esperimento dei
ricorsi amministrativi, secondo la giurisprudenza su richiamata
(cui adde Cass. 30-8-1994, n. 7582, in Riv. Legisl. Fiscale, 1995,
1403).
Su tale capo della domanda, peraltro, (capo c delle
conclusioni) vi e' stata espressa rinuncia da parte degli attori.
C) L'ultimo profilo sotto il quale gli attori contestano il potere
impositivo del comune e' quello della mancata istituzione dei servizi
di smaltimento nelle zone in cui sono ubicati i locali per cui e'
causa, sicche', alla stregua del primo comma dell'art. 269 t.u.f.l.,
le superfici da loro occupate non sarebbero tassabili.
Anche tale assunto non sembra condivisibile.
Va in primo luogo rilevato che il concetto di smaltimento
comprende varie fasi, che vanno dal conferimento del rifiuto al
deposito e alla discarica sul suolo e nel sottosuolo, attraverso la
raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento e l'ammasso.
Ognuna di queste fasi comporta una certa attivita', che e'
demandata ai comuni a norma dell'art. 8 d.p.r. n. 915 del 1982.
Ora, se e' pacifica (siccome non contestata) la circostanza che
il comune di BBBB non ha mai istituito il servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani dalle zone su cui insistono i locali
di proprieta' degli attori alla area urbana, in cui il servizio e'
invece istituito, non e' altrettanto pacifico che i produttori non si
servano, per i rifiuti urbani, dei servizi di smaltimento allestiti
dal comune per le fasi successive alla raccolta, ovvero per quelle
riguardanti, principalmente, la movimentazione dei rifiuti dal carico
sugli automezzi di trasporto, presso la stazione di trasferimento,
allo scarico negli impianti di pretrattamento o trattamento; lo
spazzamento, ovvero la pulizia manuale o meccanica di aree aperte su
cui si ammassano i rifiuti; la cernita, ovvero l'operazione di
separazione delle varie componenti del rifiu-to; l'ammasso o
stoccaggio, ovvero il deposito temporaneo in attesa del defi-nitivo
sbarazzamento degli stessi; e, infine, la discarica definitiva sul o
nel terreno.
Al contrario, l'art. 8 del d.l. 2-3-1989, n. 66, nel
modificare l'art. 270 t.u.f.l., con l'inserimento del quinto comma,
ha introdotto, a parere del giudicante, una sorta di presunzione
legale (salvo a stabilire se si tratti di presunzione iuris tantum o
iuris de iure, questione questa che non rileva nel presente
giudizio) di utilizzazione del servizio comunale di smaltimento,
anche se non per tutte le sue fasi, per tutti coloro che, pur non
fruendo del servizio di raccolta, comunque producano rifiuti urbani
che necessitano di smaltimento.
In tal senso, va letta la disposizione che impone ai proprietari
o agli occupanti delle case coloniche e delle case sparse situate
fuori dell'area di raccolta, il pagamento della tassa sia pur nella
misura ridotta del 30%.
In altre parole, il ragionamento secondo cui non vi sarebbe
l'obbligazione tributaria perche' l'ente non fornirebbe il servizio
e' viziato, dovendosi invece presumere, che il servizio sia
comunque utilizzato per l'ultima fase costituita dalla definitiva
discarica dei rifiuti.
A conforto di tale opinione e' intervenuta a disciplinare la
materia delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il
d.legisl. 15-11-1993, n. 507, che all'art. 58 ha previsto
l'istituzione della tassa annuale per il servizio di smaltimento dei
rifiuti urbani "eventualmente esteso alle zone del territorio comunale
con insediamenti sparsi".
Piu' chiaramente, il successivo art. 59, cpv., ha disposto che
nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta in regime di privativa
dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa e' dovuta
in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, in
relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante
nella zona perimetrata o di fatto servita.
Infine, per quel che qui interessa, l'art. 62 ha demandato ai
comuni ai fini della determinazione della superficie tassabile, di
individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di
rifiuti speciali tossici e nocivi alle quali applicare una
percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui
l'attivita' viene svolta.
Consegue da tale complesso di norme la sussistenza, in astratto,
del potere del comune di imporre la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani anche agli insediamenti (abitativi e non,
purche' destinati allo svolgimento di attivita' umane non industriali
o da cicli naturali da cui derivino rifiuti) posti fuori del
perimetro urbano e non serviti dalle aziende municipalizzate o
concessionarie del servizio, a prescindere dall'effettiva
utilizzazione del servizio (nelle fasi del conferimento e del
trasporto dei rifiuti dal luogo di loro formazione fino al punto piu'
vicino di ammasso): l'art. 59 invero impone tout court
l'utilizzazione del servizio pubblico di nettezza urbana anche agli
occupanti o detentori di insediamenti comunque situati fuori
dell'area di raccolta.
Corretta pertanto, ed in linea con il quadro normativo su
delineato, e' l'applicazione della tassa fatta dal comune convenuto
nella misura del 40% (v. pure il regolamento comunale approvato con
delibera n. 557 del 25-6-1994 dal commissario straordinario del
Comune di BBBB).
La domanda va dunque respinta.
La peculiarita' e la novita' della questione (l'unico precedente
giurisprudenziale rinvenuto e' Cass. n. 1242/1996 cit.), nonche' la
complessita' del quadro normativo costituiscono a giudizio di
questo Tribunale giusti motivi per compensare per intero tra le
parti le spese del giudizio.
 
---------------
Non si rinvengono precedenti specifici editi.
Sul tema, cfr.:
- Cass. civ., sez. I, 29 maggio 1992, n. 6522, Com. Brescia
c. Soc. Ar.Bre. (Riv. Leg. Fiscale, 1994, 483): ai fini dell'applicazione
della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i residui della
lavorazione industriale, suscettibili di riutilizzazione economica,
(nella specie, sfridi di lavorazione del peltro) sono da considerare
come rifiuti (speciali), intendendosi per tale ogni sostanza ed ogni
oggetto di cui il detentore si disfi, senza che all'uopo sia da distinguere
sull'esistenza o meno in lui dello "animus derelinquendi), ed anche i
residui recuperabili del processo produttivo, ceduti dal produttore
a terzi, con l'effetto che essi devono intendersi esclusi dall'ambito
di applicazione del detto tributo, ai sensi della disciplina contenuta
nel d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 (sicche' le norme in precedenza
emesse in materia dalla regione Lombardia con l. 7 giugno 1980
n. 94, e regolamento n. 3 del 9 gennaio 1982, che escludono dalla
nozione di rifiuti sostanze qualificabili, invece, come tali, in base
alla citata sopravvenuta legge statale n. 915 del 1982, devono
ritenersi da questa abrogate, per incompatibilita', in forza degli
art. 32 e 34 della legge statale stessa).
- Cass. civ., sez. I, 30 agosto 1994, n. 7582, Soc. Ricciardi az.
vetrarie it. c. Com. Corsico (Riv. Leg. Fiscale, 1995, 1403): nell'ambito
dei rifiuti cosiddetti speciali, l'art. 2, comma 4, n. 1. d.P.R. 10 settembre
1982 n. 915, distingue i residui di lavorazioni industriali da quelli che
, invece, derivanodall'esercizio di attivita' artigianali, commerciali o
di servizi, assoggettando allo stesso trattamento dei primi i residui del
secondo tipo, soltanto se non dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani.
    Ne deriva che, anche in ordine alle superfici, in cui si formano rifiuti
speciali non derivanti da lavorazioni industriali, il potere impositivo,
sia pure in astratto, esiste, ancorche' il suo esercizio sia condizionato
alla dichiarazione di assimilabilita' (salva, nel merito, la relativa
prova). Conseguentemente, l'azione giudiziaria concernente la tassazione
di codeste superfici non puo' essere utilmente promossa senza il preventivo
esperimento del procedimento amministrativo di cui all'art. 20 d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 638.
- Cass. civ., sez. I, 7 luglio 1994, n. 6389, Soc. Siderurgica comm. Pacini
c. Com. Viterbo, (Mass., 1994;
Giust. Civ., 1994, I, 2791): a norma dell'art. 2, comma 4 n. 1, d.P.R. n. 915
del 1982, i Comuni hanno la facolta' di dichiarare "assimilabili" ai rifiuti
urbani - con conseguente estensione del potere impositivo previsto per l'ente
locale in ordine ai costi di sgombero di questi ultimi - i residui derivanti da
attivita' commerciali (oltre che da attivita' artigianali e di servizio ed esclusi,
invece, quelli derivanti da lavorazioni industriali) e possono esercitare tale
facolta', con l'osservanza dei criteri generali definiti dal Comitato
interministeriale di cui al successivo art. 5, attraverso il regolamento da
adottare a norma dell'art. 8, comma 2, d.P.R. citato, dato che il riferimento
contenuto in detta norma ai "rifiuti urbani" deve intendersi esteso anche a
quelli da considerarsi tali per effetto della dichiarazione di "assimilabilità",
non gia' come esclusione, dalla potesta' regolamentare, della facolta' di
dichiarare l'assimilabilita' medesima. 
- Cass. civ., sez. I, 3 novembre 1993, n. 10853 (Com. Lanciano c. Soc.
Cpl Imperial, Mass., 1993):  i costi delle attivita' di smaltimento dei rifiuti
<speciali> - tra cui rientrano i residui delle lavorazioni industriali e delle
attivita' agricole, artigianali, commerciali e di servizi, a norma dell'art. 2,
4° comma, n. 1, d.p.r. n. 915 del 1982 - sono a carico dei produttori dei
medesimi, a meno che detti rifiuti siano stati dichiarati assimilabili a quelli urbani;
ne deriva che, in mancanza di un provvedimento di assimilazione, non sussiste un
potere impositivo dei comuni per i rifiuti speciali, ferma restando la possibilita',
per gli enti locali, di recuperare coattivamente gli oneri sostenuti per lo sgombero
di detti rifiuti in danno dei produttori e di applicare a questi ultimi la sanzione
amministrativa di cui all'art. 24 d.p.r. citato.
- Cass. civ. , sez. I, 29 maggio 1992, n. 6522 (Com. Brescia c. Soc. Arbre,
Mass., 1992):  in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
i residui di processi produttivi industriali (nella specie, <sfridi> della
lavorazione del peltro) rientrano fra detti rifiuti, anche alla stregua dei
principi fissati dalla corte di giustizia della Cee con la sentenza del 28
marzo 1989 in cause riunite, n. 206 e n. 207 del 1988, e, in considerazione
della loro eliminazione direttamente ad opera del produttore, ancorche'
mediante cessione a terzi ove siano suscettibili di recupero, si sottraggono
all'indicata tassazione, secondo le previsioni del d.p.r. 10 settembre 1982,
n. 915 (abrogative, per incompatibilita', delle disposizioni di precedenti
leggi regionali che abbiano contenuto difforme, quali quelle della legge
della regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 94).
- Trib. Monza, 16 dicembre 1989 (Gerosa c. Com. Cinisello Balsamo,
in Riv. Dir. Agr., 1991, II, 91):  l'attivita' di floricoltura ossia la coltivazione
di fiori o altre piante ornamentali, anche a scopo commerciale, costituisce
oggetto di impresa agricola, sia che le piante si trovino sul terreno nelle
serre coperte o scoperte; trattandosi dunque di esercizio di impresa agricola,
ai fini della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
i relativi residui non sono piu', in alcun caso, assimilabili a quelli urbani,
ma debbono essere sempre considerati, a tutti gli effetti, rifiuti speciali,
a tenore dell'art. 10 bis, d. l. 31 agosto 1987, n. 361, introdotto dalla
l. 29 ottobre 1987, n. 441; pertanto, i locali e le aree dove tali rifiuti
si formano non rientrano nella superficie tassabile, indipendentemente
da qualsiasi altra caratteristica dei locali e delle aree stesse.