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Inefficacia dei provvedimenti cautelari pronunciati inaudita altera parte
e non notificati nei termini

 

Trib. Trani, sez. civile, 31 ottobre 1995. Est. Pica.
 
 
(Omissis).
Il giudice designato
per la trattazione del procedimento cautelare iscritto al n. 59/1995 R.G.A.C.,
avente ad oggetto: ricorsi ex artt. 669-bis -- 670 c.p.c.;
e relativo ai procedimenti riuniti già iscritti ai nn. 59/1995 e 61/1995;
Visti i ricorsi e letti gli atti;
Ascoltate le parti comparse e lette le memorie difensive;
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29 settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
 
RILEVATO IN FATTO
    Con ricorso presentato ai sensi degli artt. 669-bis -- 670 c.p.c., depositato il 12-7-1995, la sig.ra P.M.,
di A., premesso che il marito, dopo aver abbandonato il domicilio domestico, aveva tentato di vendere
dei titoli di credito bancari formalmente cointestati ad entrambi i coniugi, ma nella realtà corrispondenti
ai proventi dell'attività condotta dalla istante, e quindi rappresentanti somme di sua esclusiva proprietà,
chiedeva l'autorizzazione al sequestro giudiziario dei Certificati di credito con opzione, per l'importo di lire
200.000.000, accesi presso la Banca XXX, agenzia di B., con la nomina di custode, ed ogni provvedimento
conseguenziale a tutela dell'istante, nell'attesa di accertare giudizialmente la proprietà dei suddetti titoli;
    Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris, il giudice designato concedeva l'autorizzazione al sequestro
con decreto inaudita altera parte e fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 25 luglio 1995;
    In data 17 luglio 1995 la sig.ra P.M. presentava nuovo ricorso per sequestro conservativo, relativamente
ai Certificati di credito con opzione per l'importo di lire 100.000.000 custoditi presso la Banca XXX, agenzia
di B., ed intestati al sig. A.C., esponendo i medesimi motivi di cautela già espressi nel primo ricorso, ed il
giudice designato autorizzava, con decreto inaudita altera parte, il sequestro conservativo predetto;
    Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva l'A. eccependo l'inefficacia del sequestro
per l'avvenuta notificazione dei ricorsi e decreti riuniti nel presente procedimento oltre il termine perentorio
fissato dal giudice; e nel merito sostenendo l'insussistenza del fumus boni juris, e l'appartenenza delle somme
trasfuse nei titoli sequestrati in parti eguali all'A. ed alla moglie, trattandosi dei proventi delle attività  di entrambi.
 
RILEVATO IN DIRITTO
    Osserva il giudicante che effettivamente la parte istante ha notificato entrambi i ricorsi e relativi decreti
oltre i termini fissati dal giudice in decreto, e dichiarati perentori ex lege, a norma dell'art. 669-sexies c.p.c.
    Benché la legge non ricolleghi espressamente la sanzione dell'inefficacia, risulta implicito che il provvedimento
sia concesso inaudita altera parte, sub condicione del rispetto dei termini di notifica fissati dal giudice, ed indicati
espressamente come perentori dalla legge.
    Oltretutto, soccorre la disposizione dell'art. 153 c.p.c., per la quale i termini perentori non sono derogabili
neppure su accordo delle parti, servendo essi esigenze di funzionalità processuale che prevalgono sulla volontà
della parte privata.
    Ne discende quindi la inefficacia dei sequestri autorizzati.
 
P T M
 
    Dichiara l'inefficacia dei sequestri autorizzati con i decreti del 13 luglio 1995 e del 18 luglio 1995, ed in
conseguenza dispone che il custode nominato restituisca nella piena disponibilità degli aventi diritto i titoli
sequestrati con i decreti predetti.
    Si ritiene equo compensare le spese
    Così deciso in Trani il 31-10-1995.