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Inefficacia dei provvedimenti cautelari pronunciati inaudita
altera parte
e non notificati nei termini
- Trib. Trani, sez. civile, 31 ottobre 1995. Est. Pica.
-
-
- (Omissis).
- Il giudice designato
- per la trattazione del procedimento cautelare iscritto al n. 59/1995 R.G.A.C.,
- avente ad oggetto: ricorsi ex artt. 669-bis -- 670 c.p.c.;
- e relativo ai procedimenti riuniti già iscritti ai nn. 59/1995 e 61/1995;
- Visti i ricorsi e letti gli atti;
- Ascoltate le parti comparse e lette le memorie difensive;
- A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29 settembre 1995,
- ha pronunciato la seguente
- O R D I N A N Z A
-
- RILEVATO IN FATTO
- Con ricorso presentato ai sensi degli artt. 669-bis -- 670
c.p.c., depositato il 12-7-1995, la sig.ra P.M.,
- di A., premesso che il marito, dopo aver abbandonato il domicilio domestico, aveva
tentato di vendere
- dei titoli di credito bancari formalmente cointestati ad entrambi i coniugi, ma nella
realtà corrispondenti
- ai proventi dell'attività condotta dalla istante, e quindi rappresentanti somme di sua
esclusiva proprietà,
- chiedeva l'autorizzazione al sequestro giudiziario dei Certificati di credito con
opzione, per l'importo di lire
- 200.000.000, accesi presso la Banca XXX, agenzia di B., con la nomina di custode, ed
ogni provvedimento
- conseguenziale a tutela dell'istante, nell'attesa di accertare giudizialmente la
proprietà dei suddetti titoli;
- Ritenuta la sussistenza del fumus boni juris, il giudice
designato concedeva l'autorizzazione al sequestro
- con decreto inaudita altera parte e fissava la comparizione delle parti per
l'udienza del 25 luglio 1995;
- In data 17 luglio 1995 la sig.ra P.M. presentava nuovo ricorso per
sequestro conservativo, relativamente
- ai Certificati di credito con opzione per l'importo di lire 100.000.000 custoditi presso
la Banca XXX, agenzia
- di B., ed intestati al sig. A.C., esponendo i medesimi motivi di cautela già espressi
nel primo ricorso, ed il
- giudice designato autorizzava, con decreto inaudita altera parte, il sequestro
conservativo predetto;
- Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si costituiva l'A.
eccependo l'inefficacia del sequestro
- per l'avvenuta notificazione dei ricorsi e decreti riuniti nel presente procedimento
oltre il termine perentorio
- fissato dal giudice; e nel merito sostenendo l'insussistenza del fumus boni juris,
e l'appartenenza delle somme
- trasfuse nei titoli sequestrati in parti eguali all'A. ed alla moglie, trattandosi dei
proventi delle attività di entrambi.
-
- RILEVATO IN DIRITTO
- Osserva il giudicante che effettivamente la parte istante ha
notificato entrambi i ricorsi e relativi decreti
- oltre i termini fissati dal giudice in decreto, e dichiarati perentori ex lege, a norma
dell'art. 669-sexies c.p.c.
- Benché la legge non ricolleghi espressamente la sanzione
dell'inefficacia, risulta implicito che il provvedimento
- sia concesso inaudita altera parte, sub condicione del rispetto dei termini di notifica
fissati dal giudice, ed indicati
- espressamente come perentori dalla legge.
- Oltretutto, soccorre la disposizione dell'art. 153 c.p.c., per la
quale i termini perentori non sono derogabili
- neppure su accordo delle parti, servendo essi esigenze di funzionalità processuale che
prevalgono sulla volontà
- della parte privata.
- Ne discende quindi la inefficacia dei sequestri autorizzati.
-
- P T M
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- Dichiara l'inefficacia dei sequestri autorizzati con i decreti
del 13 luglio 1995 e del 18 luglio 1995, ed in
- conseguenza dispone che il custode nominato restituisca nella piena disponibilità degli
aventi diritto i titoli
- sequestrati con i decreti predetti.
- Si ritiene equo compensare le spese
- Così deciso in Trani il 31-10-1995.