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               Risarcimento del danno causato da errore medico
 
 
Trib. Trani, sezione civile, 10 ottobre 1995.
Pres. Modesti, est. Guaglione.
 
    (Omissis).
 
                 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.3.1991 M.A. conveniva
innanzi al Tribunale di Trani il dott. D.T.R.G. per sentirlo condannare,
a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di L. 500.000.000, o a
quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla
rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed al rimborso delle
spese processuali.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva: di essersi
affidata, lamentando disturbi ginecologici, alle cure del dr. D.T.G.R.
presso la Casa di Cura "Villa XXX" di B. sottoponendosi a numerosi
interventi chirurgici che non avevano dato l'esito sperato; che, tornata
nuovamente dal dr. D.T., costui, al di la' di ogni riscontro di
carattere preventivo (quadro clinico della paziente con conseguente
possibilita' di diagnosi) aveva esternato ad essa attrice la propria
convinzione di doverla sottoporre a viscerolisi antero-pelvica ed
isterectomia totale, ottenendone il consenso per quella fiducia posta a
base del rapporto medico - paziente; che, nonostante il nuovo intervento
eseguito il 6.12.1981, i disturbi non erano cessati inducendola a
ricoverarsi in Germania presso lo Stadtklinik a Baden - Baden, dove da
un attento esame clinico, era stata evidenziata l'inutilita' del
predetto intervento che, al contrario, le aveva procurato lesioni gravi
(impossibilita' alla procreazione e ad un regolare svolgimento
dell'attivita' sessuale, alterazione dei tratti somatici ed instabilita'
emotiva, mortificazione e depauperazione dell'intimita' fisica),
soprattutto in considerazione della sua eta' (26 anni all'epoca dei
fatti); che il processo penale promosso nei confronti del dr. D.T.
(imputato tra l'altro dei reati di cui agli artt. 81, 582 e 583 n. 3
c.p.), nel quale essa attrice si era costituita parte civile, si era
concluso in primo grado - a seguito della derubricazione dei reati al
rango di lesioni colpose ex art. 590, comma 2°, c.p. - con il
proscioglimento dell'imputato per difetto di querela; che in ogni caso,
pure sul piano delle lesioni colpose, essa istante aveva diritto al
risarcimento del danno ingiusto subito, e cio' sia a titolo di
responsabilita' aquiliana (stante l'evidente negligenza del sanitario
nel verificare le sue reali condizioni attraverso accertamenti
colposcopici e citologici che presentavano un quadro clinico incompleto)
sia a titolo di concorrente responsabilita' contrattuale, attesa la
natura del rapporto instauratosi tra le parti e l'esistenza non solo
dell'evento dannoso (l'asportazione dell'utero) ma anche del nesso di
causalita' fra l'inadempimento (mancato approfondimento delle indagini e
ripetizione di quelle gia' disposte ai fini della conferma o meno della
diagnosi frettolosamente formulata) ed i danni conseguenti, puntualmente
evidenziati nella perizia medico - legale svolta in sede penale.
    Il convenuto, costituitosi in giudizio, deduceva preliminarmente
di essere assicurato per la r.c. verso terzi, per danni
involontariamente cagionati nello svolgimento dell'attivita' inerente
alla sua qualita' di esercente la Casa di Cura Villa XXX, con la
Compagnia YYY Assicurazioni S.p.a., che chiedeva di poter chiamare in
causa per essere garantito in caso di soccombenza.
    Sempre in via pregiudiziale eccepiva l'intervenuta prescrizione
estintiva della pretesa risarcitoria, per essersi la M. costituita parte
civile con atto del 6.12.1981, allorche' erano gia' decorsi cinque anni,
ex art. 2947 c.c., dalla data dell'intervento, nonche' la nullita' della
domanda per violazione dell'art. 163, 3ø comma n. 3 c.p.c., attesa
l'indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e la totale carenza
della causa petendi.
    Nel merito, contestava l'addebito di responsabilita' colposa
sottolineando, in particolare, che l'attrice (infermiera all'epoca dei
fatti) aveva dato esplicito consenso all'intervento di isterectomia e
che l'asportazione dell'utero non aveva comportato nella specie la
perdita della capacita' di procreare, poiche' quella capacita' era stata
gia' abolita dalla sterilizzazione tubarica della donna al termine della
sua seconda gravidanza, come accertato dal prof. A.D. nella relazione
peritale di parte dell'1.9.1989.
    In definitiva, l'evento dannoso doveva considerarsi esito
inevitabile dello stato patologico da attribuire alla natura organica
della paziente.
    Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda previa sospensione
del processo ex art. 295 c.p.c. fino all'esito del pregiudiziale
processo penale ancora pendente, essendo stata impugnata con ricorso del
18.9.1990 la sentenza del Tribunale di Trani del 17.9.1990, invocata da
controparte a fondamento dell'an debeatur.
    Notificato l'atto di chiamata in causa, previa autorizzazione del
G.I., si costituiva in giudizio con comparsa depositata all'udienza del
28.2.1992 la YYY Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, la quale, associandosi alla richiesta di
sospensione del processo ai sensi dell'art. 3 c.p.p. e 295 c.p.c.,
faceva proprie le preliminari eccezioni di nullita' della domanda
introduttiva e di prescrizione della pretesa risarcitoria.
Subordinatamente, nel merito, eccepiva l'inoperativita' della
garanzia assicurativa invocata dal convenuto in virtu' dell'art. 2 delle
condizioni di polizza e, in via ancor piu' gradata, chiedeva che
l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento fossero contenuti
nei limiti del massimale.
    Nella fase istruttoria veniva acquisita la documentazione prodotta
dalle parti ed espletata consulenza medico-legale collegiale sulla
persona della M.
    Rimessa una prima volta la causa ad udienza di discussione, il
Tribunale con ordinanza in data 13.6.1995 (dep. il successivo 22
giugno), ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 295
c.p.c. e 75 c.p.p., dichiarava la sospensione del presente processo fino
alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta ad impugnazione
nell'ambito del processo penale pendente a carico del convenuto.
    A seguito di istanza di prosecuzione del processo depositata dal
difensore dell'attrice in data 30.6.1995, sul presupposto dell'avvenuto
passaggio in giudicato della sentenza penale n. 418/90 resa dal
Tribunale di Trani il 17.9.1990 (a seguito della mancata presentazione
dei motivi di impugnazione), la causa, sulle conclusioni precisate dalle
parti nei termini di cui all'epigrafe, veniva definitivamente riservata
per la decisione all'udienza collegiale del 3.10.1995.
 
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'affrontare le tematiche della causa vanno esaminate, secondo
un ordine di priorita' logico-giuridico, le eccezioni preliminari di
rito e di merito sollevate dalla difesa del convenuto e recepite anche
dall'Assicurazione chiamata in garanzia.
 
- ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA CITAZIONE PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 163, COMMA 3°  C.P.C..
 
    Premesso che, per costante giurisprudenza, la proposizione della
domanda giudiziale non richiede ne' formule rituali ne' esige di essere
espressa in una piuttosto che in un'altra parte dell'atto di citazione
essendo sufficiente che la pretesa risulti, anche per implicito, dal
contesto dell'atto introduttivo, non ricorre nel caso di specie
l'allegata "indeterminatezza della cosa oggetto della domanda",
evincendosi chiaramente dal contesto della citazione sia il tipo di
provvedimento richiesto ed il bene della vita per cui s'invoca la tutela
giudiziaria sia il fatto generatore del danno lamentato.
 
- ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA.
 
    Ad avviso di parte convenuta (e del terzo chiamato) la fondatezza
dell'eccezione poggia, in sintesi, sui seguenti rilievi:
a) allorche' la M. si e' costituita parte civile nel processo penale
(6.10.1988) il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947, comma
1° c.c., era gia' spirato avuto riguardo all'epoca dell'intervento
chirurgico;
b) essendo intervenuto proscioglimento dell'imputato per difetto di
querela, il termine di prescrizione decorre, infatti, dal giorno del
fatto illecito, e quindi dal 13.12.1981;
c) non giova il richiamo all'art. 2043 c.c., poiche' l'attrice,
infermiera professionale, era del tutto edotta sia dell'avvenuta
precedente perdita della capacita' procreativa all'eta' di circa 18 anni
in occasione della seconda gravidanza, sia dell'entita' e di quant'altro
connesso all'isterectomia, cui aveva accettato di sottoporsi;
d) non soccorre neppure il richiamo alla c.d. esteriorizzazione, e cioe'
alla conoscibilita' dell'evento dannoso per fissare l'inizio della
prescrizione, poiche' l'attrice non precisa tale momento e, in assenza
di altri danni, la piena conoscibilita' dell'evento non sembra potersi
spostare oltre il periodo di ricovero in Germania (dal 28 maggio al 22
giugno 1982).
Replica la difesa dell'attrice:
a) che la decorrenza del termine di prescrizione deve essere ricollegata
al momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione
dell'esistenza e gravita' del danno (Cass. 18.5.1987, n. 4532),
identificabile nella fattispecie dopo l'11.11.1986, data nella quale il
giudice penale ha affidato ai periti l'incarico di procedere alla
perizia medico legale della M. al fine di valutare i danni da questa
sofferti;
b) a seguito di derubricazione del titolo di reato contestato nel capo
di imputazione, quand'anche la sentenza penale abbia dichiarato estinto
il nuovo reato, l'azione civile volta al risarcimento del danno
provocato e' esercitabile nei termini ordinari di prescrizione che
decorrono dal momento della pubblicazione della sentenza penale.
La risoluzione della questione preliminare dipende dalla previa
individuazione della natura della responsabilita' civile ascrivibile nel
caso di specie al sanitario.
L'orientamento seguito per lungo tempo dalla giurisprudenza e'
stato nel senso di classificare il rapporto tra medico e paziente
nell'ambito del rapporto contrattuale, se vi era un contatto diretto che
dava luogo ad un vero e proprio contratto di prestazione professionale,
ovvero nell'ambito del rapporto extracontrattuale, se il contatto tra
medico e paziente era mediato da una struttura (pubblica o privata), per
inferirne il regime di responsabilita' del medico in caso di suo
inadempimento o di danno ingiusto inferto al paziente. Nel primo caso,
l'inadempimento del medico dava luogo a responsabilita' contrattuale ex
artt. 1175 e 1176 c.c., con i temperamenti dettati dalla disciplina
delle libere professioni, e in particolare dall'art. 2236 c.c.; nel
secondo caso si applicava la disciplina generale dettata dall'art. 2043
c.c..
La piu' recente giurisprudenza di legittimita' tende ad accentuare
il profilo della responsabilita' contrattuale a carico sia dell'ente
pubblico preposto all'erogazione dei servizi sanitari sia del dipendente
sanitario operante presso il pubblico ospedale gestito da quell'ente.
Emblematica al riguardo e' Cass.civ., sez. III, 27.5.1993, n. 5939
secondo cui "la responsabilita' dell'ente ospedaliero, gestore di un
servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni
subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della
prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico
pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto
ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale;
ne consegue che la responsabilita' diretta dell'ente e quella del
medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono
disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la
responsabilita' in tema di prestazione professionale medica in
esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa
trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista
dagli artt. 22 e 23 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 con riguardo alla
responsabilita' degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti
in violazione dei diritti dei cittadini" (nello stesso senso v. Cass.
1.3.1988, n. 2144, in Foro it. 1988, I, 2296).
La massima si attaglia perfettamente alla fattispecie per cui e'
causa, tanto piu' che trattasi di struttura privata (Casa di Cura Villa
XXX di B.) della quale all'epoca dei fatti il dr. D.T. era titolare e
gestore esclusivo, onde la richiesta di prestazione chirurgica da parte
dell'attrice (il cui costo era evidentemente a suo carico) deve aver
comportato necessariamente la stipulazione di un contratto d'opera
professionale tra la paziente ed il convenuto, secondo lo schema
tradizionale sopra menzionato.
La M. ha proposto, per vero, l'azione risarcitoria sul presupposto
del cumulo di responsabilita' a carico del convenuto secondo una
prospettiva ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza in caso di lesione
di diritti assoluti (cfr. Cass. 23.6.1994, n. 6064; Cass. 20.4.1990, n.
1855, Trib. Vicenza, 27.1.1990), venendo in rilievo la lesione di due
distinti diritti soggettivi (l'uno relativo all'esatta esecuzione del
contratto, l'altro, di carattere assoluto, inerente all'integrita'
psico-fisica).
E' certo, comunque, che la configurazione di un rapporto
contrattuale tra medico e paziente rende pienamente operante nel caso di
specie l'ordinario termine di prescrizione decennale con conseguente
infondatezza dell'eccezione preliminare in esame, avuto riguardo sia
all'epoca di costituzione di parte civile (6.10.1988) che a quella di
notifica dell'atto di citazione (2.3.1991) in relazione alla data
dell'intervento chirurgico e, quindi, dell'illecito (6.12.1981).
 
- L'ONERE DELLA PROVA E LE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
 
La cennata distinzione tra responsabilita' contrattuale ed
extracontrattuale, assai rilevante sul piano dei diversi termini di
prescrizione, si attenua profondamente sul terreno della prova
attraverso la tendenziale adozione di analoghi criteri di allocazione
dell'onere probatorio, attesa l'esigenza di "non mortificare
l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie
del cliente in caso di insuccesso" (v. Cass. 17.3.1981, n. 1544;
Cass.6.5.1971, n. 1282).
Se tra medico e paziente si e' instaurato un rapporto di natura
contrattuale si applica il criterio della diligenza professionale (art.
1176, 2° comma, c.c.), che richiede al medico di esercitare una diligenza
superiore a quella dell'ordinario "buon padre di famiglia"; tale
criterio e', pero', temperato o dalla individuazione di un'obbligazione
di soli mezzi (e non di risultato) cui il medico deve dare adempimento,
o dal limite del dolo e della colpa grave, che vengono in considerazione
quando le questioni da risolvere sono di particolare difficolta'.
    Criteri analoghi si applicano nel caso in cui il rapporto sia da
considerarsi extracontrattuale: spettera' al paziente dimostrare la
colpa del medico.
    Nel caso di specie, ravvisata l'esistenza di un rapporto
contrattuale, incombeva dunque all'attrice, che intendeva provare
l'inadempimento di un obbligo di mezzi, dimostrare che il debitore ha
posto in essere un'attivita' inadeguata sotto il profilo della diligenza
dovuta ex art. 1176, comma 2°, c.c.
    Cio' posto, ad avviso del Tribunale le risultanze processuali
consentono di ritenere raggiunta tale prova.
Innanzi tutto elementi di colpevolezza a carico del sanitario
emergono dal vaglio critico delle prove raccolte nel giudizio penale
conclusosi con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela,
ben potendo il Tribunale porre a base del convincimento gli elementi di
fatto gia' acquisiti con le garanzie di legge in quella sede (cfr. Cass.
civ, sez. II, 25.5.1993, n. 5874).
    Invero la perizia medico-legale svolta in sede penale (versata in
copia nel fascicolo di parte attrice), pur lamentando "una comprovata
carenza di dati obiettivi e di indagini diagnostiche relativi ai
ricoveri nella Casa di Cura Villa XXX di B. riportati nelle cartelle
cliniche, nonche' di indagini essenziali per la formulazione della
diagnosi (esami istologici)" e' giunta, comunque, alla conclusione di
non ritenere motivato l'intervento di isterectomia eseguito dal dott.
D.T. durante il ricovero avvenuto il 6.12.1981, anche e soprattutto in
considerazione della giovane eta' della donna.
    La stessa sentenza penale del Tribunale di Trani, in atti, pur
derubricando i reati ascritti al sanitario (ex artt. 81, 582 e 583
c.p.v. n. 3 c.p.) nel diverso capo di imputazione di cui all'art. 590,
comma 2ø c.p.c., ha riconosciuto gli estremi del comportamento colposo
nella condotta professionale del dr. D.T. qualificando in termini di
"lesioni colpose gravissime" i fatti ad esso ascritti, tali da arrecare
danno ingiusto alla M.
    Si legge, infatti, nella citata sentenza che l'intervento
demolitore effettuato sulla M. "non era assolutamente necessario sulla
base degli accertamenti colposcopici e citologici oltre che anamnestici
a disposizione del medico operante, che presentavano un quadro clinico
non completo e che, quindi, avrebbe dovuto essere ampliato attraverso
ulteriori indagini piu' appropriate e la ripetizione di quelle gia'
disposte, per una inequivoca conferma della diagnosi frettolosamente
formulata".
    Il giudizio espresso in sede penale ha trovato conferma nelle
risultanze della consulenza tecnica collegiale disposta dal G.I. in
questo processo ed espletata dal prof. M.S., primario del Servizio di
Medicina legale e delle Assicurazioni USL/HHHH, e dal prof. S.S.,
Direttore della Cattedra di Patologia Ostetrica e Ginecologica
dell'Universita' degli Studi di FFF.
    I periti d'ufficio hanno, invero, ritenuto non pertinente
l'asportazione dell'utero nella M. (come pure l'asportazione in
precedenza dei cunei di tessuto ovarico, anche volendo accettare la
diagnosi di "ovaie policistiche bilaterali), "mancando nella
documentazione prodotta elementi valutativi di ordine anamnestico,
clinico ed obiettivo per supportare la decisione soggettiva, da parte
del chirurgo, di procedere alla detta asportazione, cosi' come in pre
cedenza per i vari interventi eseguiti, mai supportati da accurato
riscontro preoperatorio clinico e clinico-laboratoristico, anche
strumentale (ad es. ecografico), ne' post-operatorio (ad es. esame isto
logico"). Gli stessi periti, pur dando atto che detta asportazione fu
eseguita su una donna gia' sottoposta a sterilizzazione tubarica, hanno
evidenziato comunque il danno irreversibile provocato da
quell'intervento (e cioe' la definitiva, irrevocabile sterilizzazione)
alla luce delle nuove tecniche di fecondazione assistita, pervenendo
cosi' a quantificare il danno biologico subito dalla M. - avuto riguardo
allo status quo ante - nell'ordine del 10-13% (posto che l'asportazione
dell'utero in una donna in eta' giovanile determina una invalidita' pari
al 25%).
    Alla luce di tali risultanze istruttorie, il richiamo operato dalla difesa
del convenuto al preventivo consenso dato dalla paziente non puo' valere
a giustificare la negligenza del chirurgo, che ha violato il preciso dovere
di predisporre, prima di effettuare l'intervento, quelle approfondite indagini
clinico-strumentali richieste dal caso specifico, le quali avrebbero rivelato
l'inutilita' dell'intervento demolitore in questione (cfr. Trib. Milano, 19.11.1992
n. 11187).
    Ne' maggior pregio puo' attribuirsi alle contestazioni mosse alle
conclusioni dei CC.TT.UU. dai periti di parte convenuta (prof. C. e
prof. D., per i quali l'ipotizzato riconoscimento di un danno biologico
del 10-13% non poteva affatto giustificarsi all'epoca dell'intervento
chirurgico in questione, allorche' le nuove tecniche di fecondazione in
vitro erano pressoche' sconosciute.
    Invero il danno irreversibile alla procreazione costituisce una
diretta conseguenza proprio di quel superfluo intervento demolitore e le
moderne tecniche di fecondazione assistita ne hanno solo accentuato la
gravita'.
    Per converso ritiene il Tribunale di dover riconoscere all'attrice
un grado di invalidita' permanente complessivamente valutabile nella
superiore percentuale del 25%, avuto riguardo (oltre che alla perdita
irreversibile della capacita' di procreare) anche al danno alla sfera
psichica subito dalla paziente ed alla sua instabilita' emotiva, con
riflessi negativi pure sulla svolgimento della normale vita sessuale.
    Ed invero non puo' ragionevolmente dubitarsi che tali disturbi -
realmente accertati dai periti d'ufficio - siano da porsi in relazione,
oltre che ai precedenti interventi praticati dallo stesso sanitario
(tesi a risolvere le numerose aderenze che determinavano l'addome acuto
o sub-acuto), anche all'intervento demolitore dell'utero (subito dalla
M. al'eta' di soli 26 anni), che dunque non puo' non avere svolto
un'efficacia causale - quanto meno concorrente - nella produzione del
danno alla sfera psichica della donna.
    Acclarata, dunque, la responsabilita' del convenuto vanno
determinati analiticamente i danni risarcibili nella fattispecie.
    Ad avviso del Tribunale nulla va riconosciuto alla M. a titolo di
risarcimento del pregiudizio patrimoniale per l'invalidita' temporanea
(sei giorni) e per quella permanente (13+12%) conseguenti all'intervento
de quo, non essendo ipotizzabili (in difetto, del resto, di relativa
allegazione e prova) concreti riflessi negativi del danno patito
dall'attrice sulla sua capacita' lavorativa e di guadagno.
    Va certamente risarcito, invece, il cd. danno biologico in
relazione alla diminuzione della integrita' psico-somatica della donna
con conseguente generica incapacita' di attendere alle ordinarie
occupazioni, svincolata da ogni riflesso relativo al guadagno.
    In ordine alla risarcibilita' di un tale danno va ricordato come
l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria abbia da tempo condotto
all'affermazione del principio della validita' in se' della persona umana,
con la conseguente risarcibilita' del c.d. danno biologico ancorche' lo
stesso non sia incidente sulla capacita' di produrre reddito ed anzi
indipendentemente da quest'ultima, le cui menomazioni vanno in ogni caso
risarcite conformemente al canone dettato dall'art. 32 della
Costituzione, a tenore del quale "la salute ... e' tutelata ... come
fondamentale diritto dell'individuo" (cfr. Cass.Sez.Un. 21.3.1973,
n.796 e 9.4.1973, n.999, nonche' Cass. 6.6.1981, n.3675, in Foro it.
1981,I,1884).
    Per quanto riguarda, poi, la liquidazione di detto danno va
osservato che non esiste un criterio obiettivo per la esatta
determinazione dell'equivalente di un valore puramente intrinseco: e cio'
ha indotto la Suprema Corte ad affermare che l'unico criterio valido di
liquidazione sia quello equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c.,
in base al quale devono essere valutate tutte le circostanze specifiche,
oggettive e soggettive, del caso concreto che presentino rilevanza
giuridico-patrimoniale (cfr. Cass. 11.2.1985, n.1130).
    Ritiene, peraltro, il Collegio che nell'ambito di tale principio,
certamente esatto, non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la
determinazione del valore biologico dell'uomo, sia tuttavia necessario
individuare un parametro obiettivo di riferimento uguale per tutti, che
consenta di mantenere una doverosa parita' di trattamento.
    Sulla scorta di tale considerazione ben puo' farsi riferimento al
c.d. criterio di calcolo a punto, assegnando nel caso di specie (tenuto
conto della entita' delle lesioni sofferte, del periodo di malattia e dei
postumi residuati) il valore di œ.1.000.000 per ogni punto di
invalidita' permanente residuata a carico dell'attrice, con riferimento
all'epoca del fatto illecito.
    Pertanto, a titolo di danno biologico, va liquidata a M.A. la somma
di œ.25.000.000, la quale, rivalutata all'attualita' (trattandosi di un
debito di valore) mediante applicazione dell'in-dice ISTAT 2,5606 (mese
di dicembre 1981), ascende a œ.64.015.000.
 
- GLI INTERESSI.
 
Con la recente sentenza n. 1712 del 17.2.1995 (in Foro it., 1995,
I, 1470) le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione - componendo
il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimita' in ordine alle
modalita' di computo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di
risarcimento del danno - hanno posto in discussione, superandolo,
l'orientamento che consentiva la liquidazione ex officio degli interessi
c.d. compensativi, al tasso legale, sulla somma gia' rivalutata
all'attualita' per tutto il periodo che corre dall'evento alla
liquidazione.
    Pur confermando la necessita' di conservare il principio della
risarcibilita' di due tipi di danno, il valore del bene perduto
(attraverso la rivalutazione del capitale all'attualita') ed il
corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente
pecuniario del bene predetto (in virtu' di un principio generale di
equita'), le Sezioni Unite hanno ritenuto impercorribile a tal fine il
richiamo ai c.d. interessi legali compensativi (da calcolare dalla data
del fatto sulla somma rivalutata al momento della liquidazione), poiche'
con tale criterio tradizionale si finisce per assegnare al debito di
interessi carattere di accessorieta' rispetto al debito principale
(risarcitorio) e, quindi, medesima natura di debito di valore. Cio' non
corrisponde al sistema, poiche' "gli interessi non costituiscono un
debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da
ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto,
era per definizione non rivalutata".
    Non si tratta di un danno presunto per legge (come per le
obbligazioni originariamente pecuniarie ex art. 1224, comma 1ø c.c.), ma
di "danno che deve essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche
presuntivi, e mediante l'utilizzo di criteri equitativi (2ø comma
dell'art. 2056)".
    In tale ottica la decisione in esame ha ritenuto che - in carenza
di prova di un danno diverso e maggiore - il lucro cessante (costituito
dalla perdita della possibilita' di far fruttare la somma, se fosse stata
pagata subito) puo' essere liquidato in via equitativa attraverso il
ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura
corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma
corrispondente al valore del bene al momento del fatto illecito.
    Applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione al caso di specie, ritiene il Tribunale di dover riconoscere
all'attrice, in difetto di allegazione e prova di un danno particolare
maggiore ed avuto riguardo alla sua presumibile qualita' di modesto
consumatore, gli interessi al tasso fisso del 5% (corrispondente a
quello applicato dalla giurisprudenza sino all'entrata in vigore
dell'art. 1 legge 26.11.1990, n. 353) da calcolarsi soltanto e sempre
sulla somma di lire 25.000.000, anno per anno dall'epoca del fatto
illecito (12.12.1981) e fino alla data della presente sentenza.
    Pertanto, in accoglimento della domanda principale per quanto di
ragione, il convenuto dr. D.T. G. R. va condannato a pagare a M. A. la
somma - gia' rivalutata all'attualita' - di lire 64.015.000, oltre agli
interessi calcolati nel modo dianzi descritto ed ai normali interessi
legali (ex art. 1282 c.c.), sulla somma risultante dal cumulo del
capitale rivalutato e degli interessi come sopra computati, dalla data
della presente decisione e fino al soddisfo.
 
- DOMANDA DI GARANZIA PROPOSTA DAL CONVENUTO.
 
E' fondata per quanto di ragione, avuto riguardo alla copertura
assicurativa - esistente al momento del fatto illecito - dei rischi
professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' del sanitario.
L'eccezione di inoperativita' della garanzia, sollevata dalla YYY
Assicurazioni S.p.a., e' frutto di un'evidente errore interpretativo
dell'art. 2 delle condizioni di polizza, le quali, riferendosi alle
"conseguente della responsabilita' civile verso terzi che possono
gravare sull'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni
involontariamente cagionati a terzi sia per lesioni a persona, sia ....,
nello svolgimento delle attivita' inerenti alla sua qualita' di
esercente la Casa di Cura denominata "Villa XXX", non puo' non coprire
necessariamente la responsabilita' civile del convenuto per l'attivita'
di medico chirurgo svolta presso detta struttura.
    E' operante nel caso di specie il limite del massimale invocato
dalla societa' assicuratrice (œ.30.000.000), mai contestato dal
convenuto, benche' la polizza versata in atti si riferisca ad epoca
anteriore a quella del fatto illecito (dalle ore 24 del 20.9.1970 alle
ore 24 del 20.9.1980).
    Conseguentemente la YYY Assicurazioni S.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, va condannata a pagare al dr.
D.T.G.R. la somma di œ.30.000.000, oltre agli interessi legali dalla
data di notificazione della domanda di garanzia (2.10.1991) e fino al
soddisfo.
 
- SPESE PROCESSUALI.
 
    Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese del
giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste rispettivamente a
carico del convenuto nei confronti dell'attrice e della societa' as
sicuratrice, chiamata in causa, nei confronti del convenuto, avuto
riguardo al diverso valore della causa nei due rapporti processuali.
    La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva per
legge.
                                            P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando
sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in
data 2.3.1991, da M.A. nei confronti del dott. D.T. R. G. nonche' sulla
domanda di garanzia proposta, con atto di citazione notificato in data
2.10.1991, dal convenuto nei confronti della YYY Assicurazioni S.p.a.,
con sede in YYY, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
cosi' provvede:
1) accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per
l'effetto, condanna il convenuto dr. D.T.G.R. a pagare a M.A. la somma -
gia' rivalutata all'attualita' - di L. 64.015.000, oltre agli interessi al
tasso fisso del 5% da calcolarsi sulla somma di L. 25.000.000, anno per
anno con decorrenza dal 12.12.1981 e fino alla data della presente
sentenza, nonche' a corrispondere gli ulteriori interessi al tasso legale
ex art. 1282 c.c., sulla somma risultante dal cumulo del capitale
rivalutato e degli interessi come innanzi calcolati, dalla data della
presente decisione e fino al soddisfo;
2) accoglie la domanda di garanzia per quanto di ragione e, per
l'effetto, condanna la YYY Assicurazioni S.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, a pagare al dr. D.T. G. R. la somma
di L.30.000.000, oltre agli interessi legali dalla data di notificazione della
domanda di garanzia (2.10.1991) e fino al soddisfo;
3) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice M.A. le spese
processuali, liquidate in complessive L.7.523.000, di cui L.1.823.000
per esborsi (ivi comprese L.1.535.000 per spese di consulenza medico-
legale, al netto di I.V.A. e contributo previdenziale), L.1.700.000 per
diritti di procuratore e L.4.000.000 per onorario d'avvocato, oltre
I.V.A., C.C.A.P. e spese generali come per legge;
4) condanna la YYY Assicurazioni S.p.a.,in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, a rimborsare al convenuto dott. D.T. G. R.
le spese sostenute nel presente giudizio, liquidate in complessive
L. 3.150.000, di cui L. 150.000 per esborsi, L. 1.000.000 per diritti di
procuratore e L. 2.000.000 per onorario d'avvocato, oltre I.V.A.,
C.C.A.P. e spese generali come per legge;
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Cosi' deciso in Trani, addi' 10.10.1995, nella Camera di Consiglio della
Sezione Civile del Tribunale.
        (Omissis).