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Risarcimento del danno causato da errore medico
Trib. Trani, sezione civile, 10 ottobre 1995.
Pres. Modesti, est. Guaglione.
- (Omissis).
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-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione notificato in data 2.3.1991 M.A. conveniva
- innanzi al Tribunale di Trani il dott. D.T.R.G. per sentirlo condannare,
- a titolo risarcitorio, al pagamento della somma di L. 500.000.000, o a
- quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla
- rivalutazione monetaria, agli interessi legali ed al rimborso delle
- spese processuali.
- A fondamento della domanda l'attrice esponeva: di essersi
- affidata, lamentando disturbi ginecologici, alle cure del dr. D.T.G.R.
- presso la Casa di Cura "Villa XXX" di B. sottoponendosi a numerosi
- interventi chirurgici che non avevano dato l'esito sperato; che, tornata
- nuovamente dal dr. D.T., costui, al di la' di ogni riscontro di
- carattere preventivo (quadro clinico della paziente con conseguente
- possibilita' di diagnosi) aveva esternato ad essa attrice la propria
- convinzione di doverla sottoporre a viscerolisi antero-pelvica ed
- isterectomia totale, ottenendone il consenso per quella fiducia posta a
- base del rapporto medico - paziente; che, nonostante il nuovo intervento
- eseguito il 6.12.1981, i disturbi non erano cessati inducendola a
- ricoverarsi in Germania presso lo Stadtklinik a Baden - Baden, dove da
- un attento esame clinico, era stata evidenziata l'inutilita' del
- predetto intervento che, al contrario, le aveva procurato lesioni gravi
- (impossibilita' alla procreazione e ad un regolare svolgimento
- dell'attivita' sessuale, alterazione dei tratti somatici ed instabilita'
- emotiva, mortificazione e depauperazione dell'intimita' fisica),
- soprattutto in considerazione della sua eta' (26 anni all'epoca dei
- fatti); che il processo penale promosso nei confronti del dr. D.T.
- (imputato tra l'altro dei reati di cui agli artt. 81, 582 e 583 n. 3
- c.p.), nel quale essa attrice si era costituita parte civile, si era
- concluso in primo grado - a seguito della derubricazione dei reati al
- rango di lesioni colpose ex art. 590, comma 2°, c.p. - con il
- proscioglimento dell'imputato per difetto di querela; che in ogni caso,
- pure sul piano delle lesioni colpose, essa istante aveva diritto al
- risarcimento del danno ingiusto subito, e cio' sia a titolo di
- responsabilita' aquiliana (stante l'evidente negligenza del sanitario
- nel verificare le sue reali condizioni attraverso accertamenti
- colposcopici e citologici che presentavano un quadro clinico incompleto)
- sia a titolo di concorrente responsabilita' contrattuale, attesa la
- natura del rapporto instauratosi tra le parti e l'esistenza non solo
- dell'evento dannoso (l'asportazione dell'utero) ma anche del nesso di
- causalita' fra l'inadempimento (mancato approfondimento delle indagini e
- ripetizione di quelle gia' disposte ai fini della conferma o meno della
- diagnosi frettolosamente formulata) ed i danni conseguenti, puntualmente
- evidenziati nella perizia medico - legale svolta in sede penale.
- Il convenuto, costituitosi in giudizio, deduceva preliminarmente
- di essere assicurato per la r.c. verso terzi, per danni
- involontariamente cagionati nello svolgimento dell'attivita' inerente
- alla sua qualita' di esercente la Casa di Cura Villa XXX, con la
- Compagnia YYY Assicurazioni S.p.a., che chiedeva di poter chiamare in
- causa per essere garantito in caso di soccombenza.
- Sempre in via pregiudiziale eccepiva l'intervenuta prescrizione
- estintiva della pretesa risarcitoria, per essersi la M. costituita parte
- civile con atto del 6.12.1981, allorche' erano gia' decorsi cinque anni,
- ex art. 2947 c.c., dalla data dell'intervento, nonche' la nullita' della
- domanda per violazione dell'art. 163, 3ø comma n. 3 c.p.c., attesa
- l'indeterminatezza della cosa oggetto della domanda e la totale carenza
- della causa petendi.
- Nel merito, contestava l'addebito di responsabilita' colposa
- sottolineando, in particolare, che l'attrice (infermiera all'epoca dei
- fatti) aveva dato esplicito consenso all'intervento di isterectomia e
- che l'asportazione dell'utero non aveva comportato nella specie la
- perdita della capacita' di procreare, poiche' quella capacita' era stata
- gia' abolita dalla sterilizzazione tubarica della donna al termine della
- sua seconda gravidanza, come accertato dal prof. A.D. nella relazione
- peritale di parte dell'1.9.1989.
- In definitiva, l'evento dannoso doveva considerarsi esito
- inevitabile dello stato patologico da attribuire alla natura organica
- della paziente.
- Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda previa sospensione
- del processo ex art. 295 c.p.c. fino all'esito del pregiudiziale
- processo penale ancora pendente, essendo stata impugnata con ricorso del
- 18.9.1990 la sentenza del Tribunale di Trani del 17.9.1990, invocata da
- controparte a fondamento dell'an debeatur.
- Notificato l'atto di chiamata in causa, previa autorizzazione del
- G.I., si costituiva in giudizio con comparsa depositata all'udienza del
- 28.2.1992 la YYY Assicurazioni S.p.a., in persona del suo legale
- rappresentante pro tempore, la quale, associandosi alla richiesta di
- sospensione del processo ai sensi dell'art. 3 c.p.p. e 295 c.p.c.,
- faceva proprie le preliminari eccezioni di nullita' della domanda
- introduttiva e di prescrizione della pretesa risarcitoria.
- Subordinatamente, nel merito, eccepiva l'inoperativita' della
- garanzia assicurativa invocata dal convenuto in virtu' dell'art. 2 delle
- condizioni di polizza e, in via ancor piu' gradata, chiedeva che
- l'accertamento di responsabilita' ed il risarcimento fossero contenuti
- nei limiti del massimale.
- Nella fase istruttoria veniva acquisita la documentazione prodotta
- dalle parti ed espletata consulenza medico-legale collegiale sulla
- persona della M.
- Rimessa una prima volta la causa ad udienza di discussione, il
- Tribunale con ordinanza in data 13.6.1995 (dep. il successivo 22
- giugno), ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 295
- c.p.c. e 75 c.p.p., dichiarava la sospensione del presente processo fino
- alla pronuncia della sentenza penale non piu' soggetta ad impugnazione
- nell'ambito del processo penale pendente a carico del convenuto.
- A seguito di istanza di prosecuzione del processo depositata dal
- difensore dell'attrice in data 30.6.1995, sul presupposto dell'avvenuto
- passaggio in giudicato della sentenza penale n. 418/90 resa dal
- Tribunale di Trani il 17.9.1990 (a seguito della mancata presentazione
- dei motivi di impugnazione), la causa, sulle conclusioni precisate dalle
- parti nei termini di cui all'epigrafe, veniva definitivamente riservata
- per la decisione all'udienza collegiale del 3.10.1995.
-
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Nell'affrontare le tematiche della causa vanno esaminate, secondo
- un ordine di priorita' logico-giuridico, le eccezioni preliminari di
- rito e di merito sollevate dalla difesa del convenuto e recepite anche
- dall'Assicurazione chiamata in garanzia.
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- ECCEZIONE DI NULLITA' DELLA
CITAZIONE PER VIOLAZIONE
- DELL'ART. 163, COMMA 3° C.P.C..
- Premesso che, per costante giurisprudenza, la proposizione della
- domanda giudiziale non richiede ne' formule rituali ne' esige di essere
- espressa in una piuttosto che in un'altra parte dell'atto di citazione
- essendo sufficiente che la pretesa risulti, anche per implicito, dal
- contesto dell'atto introduttivo, non ricorre nel caso di specie
- l'allegata "indeterminatezza della cosa oggetto della domanda",
- evincendosi chiaramente dal contesto della citazione sia il tipo di
- provvedimento richiesto ed il bene della vita per cui s'invoca la tutela
- giudiziaria sia il fatto generatore del danno lamentato.
-
- ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DELL'AZIONE RISARCITORIA.
-
Ad avviso di parte convenuta (e del terzo
chiamato) la fondatezza
- dell'eccezione poggia, in sintesi, sui seguenti rilievi:
- a) allorche' la M. si e' costituita parte civile nel processo penale
- (6.10.1988) il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947, comma
- 1° c.c., era gia' spirato avuto riguardo all'epoca dell'intervento
- chirurgico;
- b) essendo intervenuto proscioglimento dell'imputato per difetto di
- querela, il termine di prescrizione decorre, infatti, dal giorno del
- fatto illecito, e quindi dal 13.12.1981;
- c) non giova il richiamo all'art. 2043 c.c., poiche' l'attrice,
- infermiera professionale, era del tutto edotta sia dell'avvenuta
- precedente perdita della capacita' procreativa all'eta' di circa 18 anni
- in occasione della seconda gravidanza, sia dell'entita' e di quant'altro
- connesso all'isterectomia, cui aveva accettato di sottoporsi;
- d) non soccorre neppure il richiamo alla c.d. esteriorizzazione, e cioe'
- alla conoscibilita' dell'evento dannoso per fissare l'inizio della
- prescrizione, poiche' l'attrice non precisa tale momento e, in assenza
- di altri danni, la piena conoscibilita' dell'evento non sembra potersi
- spostare oltre il periodo di ricovero in Germania (dal 28 maggio al 22
- giugno 1982).
- Replica la difesa dell'attrice:
- a) che la decorrenza del termine di prescrizione deve essere ricollegata
- al momento in cui il danneggiato ha avuto reale e concreta percezione
- dell'esistenza e gravita' del danno (Cass. 18.5.1987, n. 4532),
- identificabile nella fattispecie dopo l'11.11.1986, data nella quale il
- giudice penale ha affidato ai periti l'incarico di procedere alla
- perizia medico legale della M. al fine di valutare i danni da questa
- sofferti;
- b) a seguito di derubricazione del titolo di reato contestato nel capo
- di imputazione, quand'anche la sentenza penale abbia dichiarato estinto
- il nuovo reato, l'azione civile volta al risarcimento del danno
- provocato e' esercitabile nei termini ordinari di prescrizione che
- decorrono dal momento della pubblicazione della sentenza penale.
- La risoluzione della questione preliminare dipende dalla previa
- individuazione della natura della responsabilita' civile ascrivibile nel
- caso di specie al sanitario.
- L'orientamento seguito per lungo tempo dalla giurisprudenza e'
- stato nel senso di classificare il rapporto tra medico e paziente
- nell'ambito del rapporto contrattuale, se vi era un contatto diretto che
- dava luogo ad un vero e proprio contratto di prestazione professionale,
- ovvero nell'ambito del rapporto extracontrattuale, se il contatto tra
- medico e paziente era mediato da una struttura (pubblica o privata), per
- inferirne il regime di responsabilita' del medico in caso di suo
- inadempimento o di danno ingiusto inferto al paziente. Nel primo caso,
- l'inadempimento del medico dava luogo a responsabilita' contrattuale ex
- artt. 1175 e 1176 c.c., con i temperamenti dettati dalla disciplina
- delle libere professioni, e in particolare dall'art. 2236 c.c.; nel
- secondo caso si applicava la disciplina generale dettata dall'art. 2043
- c.c..
- La piu' recente giurisprudenza di legittimita' tende ad accentuare
- il profilo della responsabilita' contrattuale a carico sia dell'ente
- pubblico preposto all'erogazione dei servizi sanitari sia del dipendente
- sanitario operante presso il pubblico ospedale gestito da quell'ente.
- Emblematica al riguardo e' Cass.civ., sez. III, 27.5.1993, n. 5939
- secondo cui "la responsabilita' dell'ente ospedaliero, gestore di un
- servizio pubblico sanitario, e del medico suo dipendente per i danni
- subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della
- prestazione medica, inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico
- pubblico (o privato) tra l'ente gestore ed il privato che ha richiesto
- ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale;
- ne consegue che la responsabilita' diretta dell'ente e quella del
- medico, inserito organicamente nella organizzazione del servizio, sono
- disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la
- responsabilita' in tema di prestazione professionale medica in
- esecuzione di un contratto di opera professionale, senza che possa
- trovare applicazione nei confronti del medico la normativa prevista
- dagli artt. 22 e 23 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 con riguardo alla
- responsabilita' degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti
- in violazione dei diritti dei cittadini" (nello stesso senso v. Cass.
- 1.3.1988, n. 2144, in Foro it. 1988, I, 2296).
- La massima si attaglia perfettamente alla fattispecie per cui e'
- causa, tanto piu' che trattasi di struttura privata (Casa di Cura Villa
- XXX di B.) della quale all'epoca dei fatti il dr. D.T. era titolare e
- gestore esclusivo, onde la richiesta di prestazione chirurgica da parte
- dell'attrice (il cui costo era evidentemente a suo carico) deve aver
- comportato necessariamente la stipulazione di un contratto d'opera
- professionale tra la paziente ed il convenuto, secondo lo schema
- tradizionale sopra menzionato.
- La M. ha proposto, per vero, l'azione risarcitoria sul presupposto
- del cumulo di responsabilita' a carico del convenuto secondo una
- prospettiva ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza in caso di lesione
- di diritti assoluti (cfr. Cass. 23.6.1994, n. 6064; Cass. 20.4.1990, n.
- 1855, Trib. Vicenza, 27.1.1990), venendo in rilievo la lesione di due
- distinti diritti soggettivi (l'uno relativo all'esatta esecuzione del
- contratto, l'altro, di carattere assoluto, inerente all'integrita'
- psico-fisica).
- E' certo, comunque, che la configurazione di un rapporto
- contrattuale tra medico e paziente rende pienamente operante nel caso di
- specie l'ordinario termine di prescrizione decennale con conseguente
- infondatezza dell'eccezione preliminare in esame, avuto riguardo sia
- all'epoca di costituzione di parte civile (6.10.1988) che a quella di
- notifica dell'atto di citazione (2.3.1991) in relazione alla data
- dell'intervento chirurgico e, quindi, dell'illecito (6.12.1981).
-
- L'ONERE DELLA PROVA E LE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
-
La cennata distinzione tra responsabilita' contrattuale ed
- extracontrattuale, assai rilevante sul piano dei diversi termini di
- prescrizione, si attenua profondamente sul terreno della prova
- attraverso la tendenziale adozione di analoghi criteri di allocazione
- dell'onere probatorio, attesa l'esigenza di "non mortificare
- l'iniziativa del professionista con il timore di ingiuste rappresaglie
- del cliente in caso di insuccesso" (v. Cass. 17.3.1981, n. 1544;
- Cass.6.5.1971, n. 1282).
- Se tra medico e paziente si e' instaurato un rapporto di natura
- contrattuale si applica il criterio della diligenza professionale (art.
- 1176, 2° comma, c.c.), che richiede al medico di esercitare una diligenza
- superiore a quella dell'ordinario "buon padre di famiglia"; tale
- criterio e', pero', temperato o dalla individuazione di un'obbligazione
- di soli mezzi (e non di risultato) cui il medico deve dare adempimento,
- o dal limite del dolo e della colpa grave, che vengono in considerazione
- quando le questioni da risolvere sono di particolare difficolta'.
- Criteri analoghi si applicano nel caso in cui il rapporto sia da
- considerarsi extracontrattuale: spettera' al paziente dimostrare la
- colpa del medico.
- Nel caso di specie, ravvisata l'esistenza di un rapporto
- contrattuale, incombeva dunque all'attrice, che intendeva provare
- l'inadempimento di un obbligo di mezzi, dimostrare che il debitore ha
- posto in essere un'attivita' inadeguata sotto il profilo della diligenza
- dovuta ex art. 1176, comma 2°, c.c.
- Cio' posto, ad avviso del Tribunale le risultanze processuali
- consentono di ritenere raggiunta tale prova.
- Innanzi tutto elementi di colpevolezza a carico del sanitario
- emergono dal vaglio critico delle prove raccolte nel giudizio penale
- conclusosi con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela,
- ben potendo il Tribunale porre a base del convincimento gli elementi di
- fatto gia' acquisiti con le garanzie di legge in quella sede (cfr. Cass.
- civ, sez. II, 25.5.1993, n. 5874).
- Invero la perizia medico-legale svolta in sede penale (versata in
- copia nel fascicolo di parte attrice), pur lamentando "una comprovata
- carenza di dati obiettivi e di indagini diagnostiche relativi ai
- ricoveri nella Casa di Cura Villa XXX di B. riportati nelle cartelle
- cliniche, nonche' di indagini essenziali per la formulazione della
- diagnosi (esami istologici)" e' giunta, comunque, alla conclusione di
- non ritenere motivato l'intervento di isterectomia eseguito dal dott.
- D.T. durante il ricovero avvenuto il 6.12.1981, anche e soprattutto in
- considerazione della giovane eta' della donna.
- La stessa sentenza penale del Tribunale di Trani, in atti, pur
- derubricando i reati ascritti al sanitario (ex artt. 81, 582 e 583
- c.p.v. n. 3 c.p.) nel diverso capo di imputazione di cui all'art. 590,
- comma 2ø c.p.c., ha riconosciuto gli estremi del comportamento colposo
- nella condotta professionale del dr. D.T. qualificando in termini di
- "lesioni colpose gravissime" i fatti ad esso ascritti, tali da arrecare
- danno ingiusto alla M.
- Si legge, infatti, nella citata sentenza che l'intervento
- demolitore effettuato sulla M. "non era assolutamente necessario sulla
- base degli accertamenti colposcopici e citologici oltre che anamnestici
- a disposizione del medico operante, che presentavano un quadro clinico
- non completo e che, quindi, avrebbe dovuto essere ampliato attraverso
- ulteriori indagini piu' appropriate e la ripetizione di quelle gia'
- disposte, per una inequivoca conferma della diagnosi frettolosamente
- formulata".
- Il giudizio espresso in sede penale ha trovato conferma nelle
- risultanze della consulenza tecnica collegiale disposta dal G.I. in
- questo processo ed espletata dal prof. M.S., primario del Servizio di
- Medicina legale e delle Assicurazioni USL/HHHH, e dal prof. S.S.,
- Direttore della Cattedra di Patologia Ostetrica e Ginecologica
- dell'Universita' degli Studi di FFF.
- I periti d'ufficio hanno, invero, ritenuto non pertinente
- l'asportazione dell'utero nella M. (come pure l'asportazione in
- precedenza dei cunei di tessuto ovarico, anche volendo accettare la
- diagnosi di "ovaie policistiche bilaterali), "mancando nella
- documentazione prodotta elementi valutativi di ordine anamnestico,
- clinico ed obiettivo per supportare la decisione soggettiva, da parte
- del chirurgo, di procedere alla detta asportazione, cosi' come in pre
- cedenza per i vari interventi eseguiti, mai supportati da accurato
- riscontro preoperatorio clinico e clinico-laboratoristico, anche
- strumentale (ad es. ecografico), ne' post-operatorio (ad es. esame isto
- logico"). Gli stessi periti, pur dando atto che detta asportazione fu
- eseguita su una donna gia' sottoposta a sterilizzazione tubarica, hanno
- evidenziato comunque il danno irreversibile provocato da
- quell'intervento (e cioe' la definitiva, irrevocabile sterilizzazione)
- alla luce delle nuove tecniche di fecondazione assistita, pervenendo
- cosi' a quantificare il danno biologico subito dalla M. - avuto riguardo
- allo status quo ante - nell'ordine del 10-13% (posto che l'asportazione
- dell'utero in una donna in eta' giovanile determina una invalidita' pari
- al 25%).
- Alla luce di tali risultanze istruttorie, il richiamo operato dalla
difesa
- del convenuto al preventivo consenso dato dalla paziente non puo' valere
- a giustificare la negligenza del chirurgo, che ha violato il preciso dovere
- di predisporre, prima di effettuare l'intervento, quelle approfondite indagini
- clinico-strumentali richieste dal caso specifico, le quali avrebbero rivelato
- l'inutilita' dell'intervento demolitore in questione (cfr. Trib. Milano, 19.11.1992
- n. 11187).
- Ne' maggior pregio puo' attribuirsi alle contestazioni mosse alle
- conclusioni dei CC.TT.UU. dai periti di parte convenuta (prof. C. e
- prof. D., per i quali l'ipotizzato riconoscimento di un danno biologico
- del 10-13% non poteva affatto giustificarsi all'epoca dell'intervento
- chirurgico in questione, allorche' le nuove tecniche di fecondazione in
- vitro erano pressoche' sconosciute.
- Invero il danno irreversibile alla procreazione costituisce una
- diretta conseguenza proprio di quel superfluo intervento demolitore e le
- moderne tecniche di fecondazione assistita ne hanno solo accentuato la
- gravita'.
- Per converso ritiene il Tribunale di dover riconoscere all'attrice
- un grado di invalidita' permanente complessivamente valutabile nella
- superiore percentuale del 25%, avuto riguardo (oltre che alla perdita
- irreversibile della capacita' di procreare) anche al danno alla sfera
- psichica subito dalla paziente ed alla sua instabilita' emotiva, con
- riflessi negativi pure sulla svolgimento della normale vita sessuale.
- Ed invero non puo' ragionevolmente dubitarsi che tali disturbi -
- realmente accertati dai periti d'ufficio - siano da porsi in relazione,
- oltre che ai precedenti interventi praticati dallo stesso sanitario
- (tesi a risolvere le numerose aderenze che determinavano l'addome acuto
- o sub-acuto), anche all'intervento demolitore dell'utero (subito dalla
- M. al'eta' di soli 26 anni), che dunque non puo' non avere svolto
- un'efficacia causale - quanto meno concorrente - nella produzione del
- danno alla sfera psichica della donna.
- Acclarata, dunque, la responsabilita' del convenuto vanno
- determinati analiticamente i danni risarcibili nella fattispecie.
- Ad avviso del Tribunale nulla va riconosciuto alla M. a titolo di
- risarcimento del pregiudizio patrimoniale per l'invalidita' temporanea
- (sei giorni) e per quella permanente (13+12%) conseguenti all'intervento
- de quo, non essendo ipotizzabili (in difetto, del resto, di relativa
- allegazione e prova) concreti riflessi negativi del danno patito
- dall'attrice sulla sua capacita' lavorativa e di guadagno.
- Va certamente risarcito, invece, il cd. danno biologico in
- relazione alla diminuzione della integrita' psico-somatica della donna
- con conseguente generica incapacita' di attendere alle ordinarie
- occupazioni, svincolata da ogni riflesso relativo al guadagno.
- In ordine alla risarcibilita' di un tale danno va ricordato come
- l'evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria abbia da tempo condotto
- all'affermazione del principio della validita' in se' della persona umana,
- con la conseguente risarcibilita' del c.d. danno biologico ancorche' lo
- stesso non sia incidente sulla capacita' di produrre reddito ed anzi
- indipendentemente da quest'ultima, le cui menomazioni vanno in ogni caso
- risarcite conformemente al canone dettato dall'art. 32 della
- Costituzione, a tenore del quale "la salute ... e' tutelata ... come
- fondamentale diritto dell'individuo" (cfr. Cass.Sez.Un. 21.3.1973,
- n.796 e 9.4.1973, n.999, nonche' Cass. 6.6.1981, n.3675, in Foro it.
- 1981,I,1884).
- Per quanto riguarda, poi, la liquidazione di detto danno va
- osservato che non esiste un criterio obiettivo per la esatta
- determinazione dell'equivalente di un valore puramente intrinseco: e cio'
- ha indotto la Suprema Corte ad affermare che l'unico criterio valido di
- liquidazione sia quello equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c.,
- in base al quale devono essere valutate tutte le circostanze specifiche,
- oggettive e soggettive, del caso concreto che presentino rilevanza
- giuridico-patrimoniale (cfr. Cass. 11.2.1985, n.1130).
- Ritiene, peraltro, il Collegio che nell'ambito di tale principio,
- certamente esatto, non sussistendo elementi sicuri ed attendibili per la
- determinazione del valore biologico dell'uomo, sia tuttavia necessario
- individuare un parametro obiettivo di riferimento uguale per tutti, che
- consenta di mantenere una doverosa parita' di trattamento.
- Sulla scorta di tale considerazione ben puo' farsi riferimento al
- c.d. criterio di calcolo a punto, assegnando nel caso di specie (tenuto
- conto della entita' delle lesioni sofferte, del periodo di malattia e dei
- postumi residuati) il valore di .1.000.000 per ogni punto di
- invalidita' permanente residuata a carico dell'attrice, con riferimento
- all'epoca del fatto illecito.
- Pertanto, a titolo di danno biologico, va liquidata a M.A. la somma
- di .25.000.000, la quale, rivalutata all'attualita' (trattandosi di un
- debito di valore) mediante applicazione dell'in-dice ISTAT 2,5606 (mese
- di dicembre 1981), ascende a .64.015.000.
-
- GLI INTERESSI.
-
Con la recente sentenza n. 1712 del 17.2.1995 (in Foro it., 1995,
- I, 1470) le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione - componendo
- il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimita' in ordine alle
- modalita' di computo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di
- risarcimento del danno - hanno posto in discussione, superandolo,
- l'orientamento che consentiva la liquidazione ex officio degli interessi
- c.d. compensativi, al tasso legale, sulla somma gia' rivalutata
- all'attualita' per tutto il periodo che corre dall'evento alla
- liquidazione.
- Pur confermando la necessita' di conservare il principio della
- risarcibilita' di due tipi di danno, il valore del bene perduto
- (attraverso la rivalutazione del capitale all'attualita') ed il
- corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente
- pecuniario del bene predetto (in virtu' di un principio generale di
- equita'), le Sezioni Unite hanno ritenuto impercorribile a tal fine il
- richiamo ai c.d. interessi legali compensativi (da calcolare dalla data
- del fatto sulla somma rivalutata al momento della liquidazione), poiche'
- con tale criterio tradizionale si finisce per assegnare al debito di
- interessi carattere di accessorieta' rispetto al debito principale
- (risarcitorio) e, quindi, medesima natura di debito di valore. Cio' non
- corrisponde al sistema, poiche' "gli interessi non costituiscono un
- debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da
- ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto,
- era per definizione non rivalutata".
- Non si tratta di un danno presunto per legge (come per le
- obbligazioni originariamente pecuniarie ex art. 1224, comma 1ø c.c.), ma
- di "danno che deve essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche
- presuntivi, e mediante l'utilizzo di criteri equitativi (2ø comma
- dell'art. 2056)".
- In tale ottica la decisione in esame ha ritenuto che - in carenza
- di prova di un danno diverso e maggiore - il lucro cessante (costituito
- dalla perdita della possibilita' di far fruttare la somma, se fosse stata
- pagata subito) puo' essere liquidato in via equitativa attraverso il
- ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura
- corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma
- corrispondente al valore del bene al momento del fatto illecito.
- Applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite della
- Cassazione al caso di specie, ritiene il Tribunale di dover riconoscere
- all'attrice, in difetto di allegazione e prova di un danno particolare
- maggiore ed avuto riguardo alla sua presumibile qualita' di modesto
- consumatore, gli interessi al tasso fisso del 5% (corrispondente a
- quello applicato dalla giurisprudenza sino all'entrata in vigore
- dell'art. 1 legge 26.11.1990, n. 353) da calcolarsi soltanto e sempre
- sulla somma di lire 25.000.000, anno per anno dall'epoca del fatto
- illecito (12.12.1981) e fino alla data della presente sentenza.
- Pertanto, in accoglimento della domanda principale per quanto di
- ragione, il convenuto dr. D.T. G. R. va condannato a pagare a M. A. la
- somma - gia' rivalutata all'attualita' - di lire 64.015.000, oltre agli
- interessi calcolati nel modo dianzi descritto ed ai normali interessi
- legali (ex art. 1282 c.c.), sulla somma risultante dal cumulo del
- capitale rivalutato e degli interessi come sopra computati, dalla data
- della presente decisione e fino al soddisfo.
-
- DOMANDA DI GARANZIA PROPOSTA DAL CONVENUTO.
-
E' fondata per quanto di ragione, avuto riguardo alla copertura
- assicurativa - esistente al momento del fatto illecito - dei rischi
- professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' del sanitario.
- L'eccezione di inoperativita' della garanzia, sollevata dalla YYY
- Assicurazioni S.p.a., e' frutto di un'evidente errore interpretativo
- dell'art. 2 delle condizioni di polizza, le quali, riferendosi alle
- "conseguente della responsabilita' civile verso terzi che possono
- gravare sull'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni
- involontariamente cagionati a terzi sia per lesioni a persona, sia ....,
- nello svolgimento delle attivita' inerenti alla sua qualita' di
- esercente la Casa di Cura denominata "Villa XXX", non puo' non coprire
- necessariamente la responsabilita' civile del convenuto per l'attivita'
- di medico chirurgo svolta presso detta struttura.
- E' operante nel caso di specie il limite del massimale invocato
- dalla societa' assicuratrice (.30.000.000), mai contestato dal
- convenuto, benche' la polizza versata in atti si riferisca ad epoca
- anteriore a quella del fatto illecito (dalle ore 24 del 20.9.1970 alle
- ore 24 del 20.9.1980).
- Conseguentemente la YYY Assicurazioni S.p.a., in persona del suo
- legale rappresentante pro tempore, va condannata a pagare al dr.
- D.T.G.R. la somma di .30.000.000, oltre agli interessi legali dalla
- data di notificazione della domanda di garanzia (2.10.1991) e fino al
- soddisfo.
-
- - SPESE PROCESSUALI.
-
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza
le spese del
- giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste rispettivamente a
- carico del convenuto nei confronti dell'attrice e della societa' as
- sicuratrice, chiamata in causa, nei confronti del convenuto, avuto
- riguardo al diverso valore della causa nei due rapporti processuali.
- La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva per
- legge.
-
P.Q.M.
- Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando
- sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in
- data 2.3.1991, da M.A. nei confronti del dott. D.T. R. G. nonche' sulla
- domanda di garanzia proposta, con atto di citazione notificato in data
- 2.10.1991, dal convenuto nei confronti della YYY Assicurazioni S.p.a.,
- con sede in YYY, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
- cosi' provvede:
- 1) accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per
- l'effetto, condanna il convenuto dr. D.T.G.R. a pagare a M.A. la somma -
- gia' rivalutata all'attualita' - di L. 64.015.000, oltre agli interessi al
- tasso fisso del 5% da calcolarsi sulla somma di L. 25.000.000, anno per
- anno con decorrenza dal 12.12.1981 e fino alla data della presente
- sentenza, nonche' a corrispondere gli ulteriori interessi al tasso legale
- ex art. 1282 c.c., sulla somma risultante dal cumulo del capitale
- rivalutato e degli interessi come innanzi calcolati, dalla data della
- presente decisione e fino al soddisfo;
- 2) accoglie la domanda di garanzia per quanto di ragione e, per
- l'effetto, condanna la YYY Assicurazioni S.p.a., in persona del suo
- legale rappresentante pro tempore, a pagare al dr. D.T. G. R. la somma
- di L.30.000.000, oltre agli interessi legali dalla data di notificazione della
- domanda di garanzia (2.10.1991) e fino al soddisfo;
- 3) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice M.A. le spese
- processuali, liquidate in complessive L.7.523.000, di cui L.1.823.000
- per esborsi (ivi comprese L.1.535.000 per spese di consulenza medico-
- legale, al netto di I.V.A. e contributo previdenziale), L.1.700.000 per
- diritti di procuratore e L.4.000.000 per onorario d'avvocato, oltre
- I.V.A., C.C.A.P. e spese generali come per legge;
- 4) condanna la YYY Assicurazioni S.p.a.,in persona del suo legale
- rappresentante pro tempore, a rimborsare al convenuto dott. D.T. G. R.
- le spese sostenute nel presente giudizio, liquidate in complessive
- L. 3.150.000, di cui L. 150.000 per esborsi, L. 1.000.000 per diritti di
- procuratore e L. 2.000.000 per onorario d'avvocato, oltre I.V.A.,
- C.C.A.P. e spese generali come per legge;
- 5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
- Cosi' deciso in Trani, addi' 10.10.1995, nella Camera di Consiglio della
- Sezione Civile del Tribunale.
- (Omissis).