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Risarcibilità del danno patrimoniale da ridotta capacità di lavoro      
anche per la persona pensionata     

 

Tribunale Trani, sezione stralcio, 16 gennaio 2000. Proc. Civ. n. 3259/1994.
Giud. un. est. Pica.
 
Nel risarcimento del danno alla persona di natura patrimoniale va computata
la diminuzione della capacità di lavoro, ancorché la persona danneggiata sia
pensionata e non svolga attività lavorativa, perché  tale danno  va apprezzato
in astratto,  sulla base   della  obbiettiva  idoneità  a  lavorare  del danneggiato,
e la condizione di  pensionato  non  vale  ad   escludere  di  per  sé  la  possibilità 
della persona di procurarsi ulteriori redditi lavorando.
 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 15.6.1994, la sig.ra C. A. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Trani,
il Comune di M. per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051
c.c., al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di £. 21.369.240, salvo migliore quantificazione in corso di giudizio,
oltre agli interessi legali dal giorno del sinistro ed alle spese, per il trauma riportato al ginocchio sinistro, con frattura della
rotula, a seguito della caduta avvenuta il 14.2.1992 alla Via S. Vincenzo in M., a causa di un vizio non segnalato del fondo stradale.
 
All'udienza del 19.9.1994 si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di M. in persona del Sindaco pro-tempore, contestando la domanda attrice, e chiedendone il rigetto.
 
Espletata la necessaria istruttoria, e disposta consulenza tecnica d’ufficio, sulle conclusioni precisate all’udienza del 2
ottobre 1998, la causa era trasferita alla istituita Sezione stralcio, per essere riservata per la decisione all’udienza del
22 ottobre 1999.
 
Trani Ius©
Motivi della decisione

Osserva il giudicante che la domanda è fondata e va accolta.

Invero i testi escussi hanno confermato l’esistenza del vizio della strada, provocato da lastroni di basalto sconnessi, uno dei quali particolarmente rialzato e fuoriuscente dal livello stradale, come emerge dalle fotografie esibite in atti, e come confermato dalla deposizione del vigile urbano B.V., che tra l’altro ha dichiarato che il rapporto informativo redatto per il Comune attestava l’esistenza del vizio ancora parecchio tempo dopo l’accaduto. Lo stesso teste ha confermato che non c’era in loco alcuna segnaletica del pericolo.

L’altro teste, nella persona della ragioniera I.S., ha dichiarato di aver assistito personalmente al sinistro, e di aver visto la C. cadere rovinosamente in terra, sbattendo un ginocchio, a causa della imperfezione predetta della strada, creata da "un lastrone sconnesso e in parte divelto", vizio per il quale non esisteva alcuna segnalazione di pericolo.

Eguale deposizione ha reso anche il terzo testimone, C.M., che ha assistito anch’egli di persona all’evento dannoso.

Tali testimonianze rendono privo di fondamento e di pregio l’argomento difensivo del Comune secondo cui la C. si sarebbe procurata le lesioni per cui è causa in altro modo.

Infine, il C.T.U. ha confermato che la dinamica del sinistro della strada occorso alla C., così come descritto dalla stessa, (e come confermato dai testimoni), si accorda con la tipologia delle lesioni riportate, e quindi appare confermato il nesso causale tra sinistro e lesioni lamentate.

D’altro lato, emerge dagli atti che la danneggiata aveva rivolto domanda scritta al Comune, stilata in proprio, segnalando l’infortunio in cui era occorsa, e chiedendo all’ente, stante il suo modestissimo reddito, di soccorrerla economicamente
almeno per il ristoro delle spese vive sostenute a seguito del sinistro, ma che l’ente comunale ha ritenuto apoditticamente
non provata la domanda, senza curarsi di svolgere concreti accertamenti, che certamente avrebbero evidenziato, quanto
meno dai referti del pronto soccorso, l’esistenza del fatto e del danno patito dalla C..
 
Sul piano giuridico deve affermarsi l’esistenza della responsabilità dell’ente comunale, ai sensi dell’art. 2051 c.c., essendo
il Comune, quale proprietario della strada pubblica, obbligato alla sua manutenzione (ex art. 5 R.D. 15-11-1923 n. 2506)
e custodia (Cass. 21-5-1996 n. 4673; Cass. 27-1-1988 n. 723), e quindi anche alla tempestiva rimozione di tutte le situazioni di pericolo che possano verificarsi in ordine allo stato della strada, ovvero, nelle more della loro eliminazione, quanto meno all’idonea segnalazione al pubblico delle situazioni di pericolo.
 
In ordine alla determinazione dell’entità del danno alla persona patito dalla attrice, il C.T.U. ha confermato che esso
è consistito nella frattura della rotula sinistra, per l’impatto diretto del ginocchio sulle lastre di basalto del fondo stradale.

Gli esiti permanenti di tale tipo di lesione sono stati indicati in ² cicatrice chirugica prerotulea sinistra con dismorfia della rotula corrispondente; rilevante artrosi femoro-rotulea secondaria; limitazione flessoria intorno a 100° con accosciamento incompleto del ginocchio sinistro; ipotrofia modesta di coscia e sura omolaterale".

Tali esiti permanenti sono stati quantificati in una percentuale di invalidità del 5 per cento, percentuale che il Tribunale condivide.

Il periodo di inabilità lavorativa temporanea è stato accertato in 52 giorni di invalidità totale ed in 30 giorni di invalidità parziale, ed anche tali determinazioni del C.T.U., attesa la natura delle lesioni, e l’effetto incidente sulla deambulazione che esse comportano, trovano d’accordo il Tribunale.

In ordine alla quantificazione del risarcimento spettante alla C., va osservato che nei casi di danno alla persona vengono in rilievo le seguenti voci di danno da risarcire:

- il danno consistente nel complesso degli oneri economici sopportati dal danneggiato per ovviare alle conseguenze del fatto dannoso: tali le spese mediche per diagnostica e terapia, e le spese per gli spostamenti necessari a sottoporsi alle prestazioni sanitarie; nonché le spese straordinarie sopportate per ovviare alla propria inabilità temporanea a svolgere le ordinarie occupazioni, tra cui vanno considerate anche le attività domestiche;

- il danno patrimoniale derivato dalla impossibilità temporanea, totale e/o parziale, di svolgere la propria attività lavorativa e di produrre reddito durante il periodo di inabilità conseguente al fatto dannoso;

- il danno patrimoniale "futuro", cioè la diminuzione patrimoniale presumibile scaturente dalla riduzione (o dalla perdita totale) della capacità di produrre reddito, a seguito di eventuali postumi invalidanti; il danno biologico, che va distinto dal danno patrimoniale (v. da ult.: Cass. sez. III, 6 febbraio 1998 n. 1285; Cass. sez. III, 22 aprile 1998 n. 4071; Cass. sez. III, 22 maggio 1998 n. 5135; Cass. 19 aprile 1996 n. 3727) e si sostanzia nella lesione dell’integrità bio-psichica dell’individuo, come tale immanente ed implicito nel danno personale subìto (laddove il danno patrimoniale è eventuale: Cass. sez. III, 6 febbraio 1998 n. 1285);

- il danno non patrimoniale (o morale), che spetta, a norma dell’art. 2059 c.c. soltanto nei casi tassativamente stabiliti dalla legge, fra i quali in particolare i casi in cui il fatto dannoso integri gli estremi di un reato: ipotesi che sussiste nel caso in esame essendo ravvisabile il reato di lesioni personali colpose gravi (artt. 582 e 583 c.p.).

Per quanto riguarda la prima voce di danno, relativa cioè agli esborsi sostenuti dalla C., risulta dalla documentazione in atti che l’istante ha sostenuto la spesa di lire 2.500.000 per la fisioterapia successiva all’intervento chirurgico; nonché esborsi per complessive lire 26.700 per altre spese mediche.

Per quanto riguarda il danno patrimoniale, derivante dalla perdita della capacità di guadagno, temporanea e/o definitiva, va osservato che la parte attrice ha chiesto la sua liquidazione sulla base del noto criterio di calcolo del triplo della pensione sociale: tuttavia - come confermato dalla missiva a suo tempo inviata dalla C. al Comune per chiedere in via bonaria il ristoro dei danni - la danneggiata era al momento del sinistro, ed è tuttora, pensionata e non ha dimostrato di svolgere una attività lavorativa in grado di procurarle un ulteriore reddito oltre a quello pensionistico goduto. Per cui in mancanza di tale prova, e non essendo venuta meno la pensione durante il periodo di inabilità temporanea, nulla le può essere riconosciuto a titolo di danno patrimoniale temporaneo.

Si pone invece il problema della riconoscibilità di un danno patrimoniale futuro, cioè successivo all’evento dannoso, in relazione alla possibilità di svolgere una attività lavorativa, anche a tempo parziale, in proprio ovvero alle dipendenze di terzi, allo scopo di procurarsi un reddito ulteriore rispetto alla modesta pensione fruita, (come potrebbe avvenire ad esempio espletando servizi di sartoria, di cucina o altre attività più strettamente domestiche) oppure anche per adempiere ad incombenze di lavoro domestico al fine di soddisfare le proprie personali necessità ed affrancarsi in tal modo dal bisogno (e dall’onere economico) di valersi dell’opera altrui.

Va osservato al riguardo che la condizione di "pensionato" non impedisce né esclude in astratto la possibilità per l’individuo di procacciarsi un ulteriore e maggior reddito lavorando. Per cui, salvo che il soggetto infortunato si trovasse, in concreto, in età, od in condizioni fisiopsichiche -- preesistenti all’infortunio - , tali da escludere già al momento dell’evento dannoso ogni capacità, anche minima, di lavoro futuro, per conto terzi o in proprio, in linea di principio va considerata e liquidata anche la diminuzione di tale capacità di lavoro, che sarebbe ingiustamente denegata sulla base della mera condizione di "pensionato", e che va valutata in astratto.

Del resto la Corte di legittimità ha rilevato in diverse occasioni che oggetto di considerazione, nel risarcimento della invalidità parziale permanente, ben può essere anche l’influenza che la deminutio fisica comporta sullo svolgimento di prestazioni lavorative alternative alle fonti di reddito normali, ovvero sulla effettuazione di prestazioni più intense dell’ordinario, etc., sottolineando la necessità di considerare tutti i profili concreti del danno patrimoniale, sulla base dell’"id quod plerumque accidit" (cfr. ad es. Cass. 22-11-1991 n. 12547; Cass. 5-8-1989 n. 5033).

Per quanto concerne le modalità di liquidazione di tale danno, in assenza di una concreta quantificazione del reddito, ulteriore alla pensione, (e già preesistente al fatto dannoso) venuto meno, e nella impossibilità di una quantificazione precisa della perdita della accennata, sia pur sussidiaria, capacità reddituale, derivante dalla diminuita efficienza fisica, la liquidazione non può che avvenire su base equitativa.

Per operare tale liquidazione può procedersi, in primo luogo, mediante il ricorso al criterio della quantificazione minima pari al triplo della pensione sociale. Invero tale criterio è espressamente configurato dall’art. 4, terzo comma, del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857 come sussidiario, attraverso l’inciso "in tutti gli altri casi". Tale inciso, infatti, ben può intendersi non solo come riferibile ad altre ipotesi di danno - diverse da quelle dei primi commi della norma, e cioè diverse dal danno patrimoniale - , come lo intende chi lo applica alle liquidazioni del "danno biologico" (interpretazione che appare però oggi in via di superamento, stante la disomogeneità dei parametri di valutazione fissati dall’art. 4 in relazione al bene dell’integrità fisica della persona), bensì - e forse meglio - anche come riferibile agli "altri casi" in cui il danno "patrimoniale", (di cui in fondo esclusivamente tratta l’art. 4 cit.), non sia computabile ai sensi dei criteri indicati nei primi due commi.

In secondo luogo, la liquidazione può essere operata, alternativamente, sempre in via equitativa, altresì sulla base di una astratta considerazione, su basi di comune esperienza, del valore medio di mercato che la capacità di prestazione lavorativa non qualificata può rivestire, in ragione dell’età e delle qualità personali del soggetto danneggiato, per gli anni in cui ragionevolmente la persona potrà ancora essere in grado di svolgerla.

Considerata l’età della danneggiata, al momento del sinistro (65 anni), - che non può considerarsi impeditiva di qualsiasi attività lavorativa, atteso che vi sono professioni, anche di alto livello, in cui è consentito lavorare sin oltre i 70 anni, ed atteso che incombenze di lavoro domestico vengono ordinariamente svolte da persone che siano in buone condizioni di salute senz’altro oltre i settant’anni, - e considerata l’entità della deminutio fisica, patita, che, ancorché minima, certamente rende più difficili determinate operazioni domestiche richiedenti una certa saldezza di movimenti fisici, e riduce il grado di autonomia dell’individuo nel soddisfacimento di tali esigenze, ritiene il giudicante di liquidare equitativamente alla C. l’importo complessivo di lire tre milioni per il danno patrimoniale futuro patito.

In ordine ai criteri di liquidazione del danno biologico, è notorio che non esiste un criterio normativamente prestabilito per la quantificazione del danno biologico, al punto che la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che occorre necessariamente rifarsi a criteri di tipo equitativo (cfr.: Cass. 11-2-1985, n. 1130; Cass. sez. III, 16-9-1996 n. 8287; Cass. sez. III, 25 agosto 1997 n. 7977; Cass. sez. III, 11 agosto 1997 n. 7459; Cass. sez. III, 15 ottobre 1997 n. 10114; Cass. sez. III, 16 settembre 1996 n. 8287).

Tuttavia, pur procedendo ad una liquidazione equitativa, ritiene il Tribunale di dover ancorare le proprie valutazioni a criteri obbiettivi, ad evitare incongrue disparità concrete di trattamento, ed a tal fine ritiene di aderire al metodo di calcolo c.d. "a punto", adottato ormai dalla maggioranza della giurisprudenza, che prevede l'attribuzione di un valore commisurato all'età, alla natura ed entità del danno, a ciascun punto di invalidità riconosciuto al danneggiato: valore che si ritiene di calcolare operando una media tra le varie "tabelle" applicate nelle diverse sedi giudiziarie.

In relazione la caso di specie il calcolo del valore di ciascun punto di invalidità va però adeguato alla condizione dell’infortunato, ed agli effetti che il danno fisico comporta effettivamente allo stesso: va osservato infatti che benchè con l’avanzare dell’età si ritenga comunemente minore il danno biologico e quindi si tenda a ridurre il valore del singolo punto, nel caso di danno ad un organo essenziale della deambulazione, quale il ginocchio, l’anziano patisce in realtà un danno maggiore della persona più giovane, perché non è per natura in grado di recuperare allo stesso modo la funzionalità dell’arto, e la diminuzione inevitabile della capacità di deambulazione che ne consegue è foriera sia di ulteriori rischi di nuovi infortuni, e sia di minore funzionalità dell’intero organismo, per il quale la mobilità in età avanzata costituisce condizione per la sopravvivenza. Pertanto ritiene il giudicante di valutare ciascun punto di invalidità nella misura di lire 1.800.000, e di liquidare alla C., l’importo, a titolo di danno biologico, di lire 9.000.000 in relazione ai cinque punti di invalidità riconosciuti dal C.T.U.

A titolo di danno morale, spetta infine alla C. l’importo di lire 2.000.000, calcolato nella misura di circa un quarto del danno biologico.

Pertanto, sulla base di quanto esposto, spetta alla C., quale importo totale per il risarcimento del danno alla persona patito la somma di lire 14.000.000, che costituendo debito di valore, va rivalutato all’attualità, ed equivale ad oggi alla somma di lire 18.000.000.

Per quanto concerne la domanda di corresponsione degli interessi, è noto che con la recente sentenza n. 1712 del 17-2-1995 (in Foro It., 1995, I, 1470) le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione - componendo il contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle modalità di computo degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno - hanno posto in discussione, superandolo, l'orientamento che consentiva la liquidazione ex officio degli interessi c.d. compensativi, al tasso legale, sulla somma già rivalutata all'attualità per tutto il periodo che corre dall'evento alla liquidazione.

Pur confermando la necessità di conservare il principio della risarcibilità di due tipi di danno, il valore del bene perduto (attraverso la rivalutazione del capitale all'attualità) ed il corrispettivo del mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene predetto (in virtù di un principio generale di equità), le Sezioni Unite hanno ritenuto impercorribile a tal fine il richiamo ai c.d. interessi legali compensativi (da calcolare dalla data del fatto sulla somma rivalutata al momento della liquidazione), poiché con tale criterio tradizionale si finisce per assegnare al debito di interessi carattere di accessorietà rispetto al debito principale (risarcitorio) e, quindi, la medesima natura di debito di valore. Ciò, secondo la Corte, non corrisponde al sistema, poiché "gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era per definizione non rivalutata".

Non si tratta di un danno presunto per legge come per le obbligazioni originariamente pecuniarie ex art.1224, comma 1° c.c.), ma di "danno che deve essere allegato e provato con tutti i mezzi, anche presuntivi, e mediante l'utilizzo di criteri equitativi (2° comma dell'art. 2056)".

In tale ottica la decisione in esame ha ritenuto che - in carenza di prova di un danno diverso e maggiore - il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) può essere liquidato in via equitativa attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente saggio legale, da calcolarsi sulla somma al valore del bene al momento del fatto illecito.

Applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione al caso di specie, ritiene il Tribunale di dover riconoscere all'attrice, in difetto di allegazione e prova di un danno particolare maggiore ed avuto riguardo alla sua presumibile qualità di normale consumatore di beni e servizi, gli interessi al tasso fisso del 5% annuo (corrispondente alla media quello applicato dalla giurisprudenza sino all'entrata in vigore dell'art. 1 legge 26-11-1990, n. 353) da calcolarsi però soltanto sulla somma base (non rivalutata) di lire 14.000.000.

Per quanto riguarda invece l’importo delle spese mediche e di fisioterapia sostenute da rimborsare, pari a lire 2.526.700, trattasi di debito di valuta, che va unicamente maggiorato degli interessi al tasso legale corrente per ciascun anno di ritardo dalla data del fatto dannoso, sino all’effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c., e vanno quindi poste a carico del Comune convenuto, liquidate in complessive lire 6.659.095, di cui lire 939.095 per esborsi (incluse le spese sostenute dall’attrice per la consulenza tecnica d’ufficio), lire 2.500.000 per diritti, e lire 2.700.000 per onorari, oltre iva, cassa previdenziale, e rimborso forfettario delle spese generali pari a lire 520.000.

La presente sentenza è esecutiva ex lege.

P T M
 
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.A., nei confronti del Comune di M., in persona del sindaco pro tempore, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l’effetto:
 
2) Condanna il Comune di M., in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di C. A., delle seguenti somme:
- lire 2.526.700, per rimborso di spese mediche, oltre interessi al tasso legale corrente per ciascun anno di ritardo dalla
data dell’evento dannoso sino all’effettivo pagamento;
- lire 18.000.000 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale, oltre interessi al tasso del 5 per cento annuo, da calcolarsi sull’importo di lire 14.000.000, per come specificato in motivazione, dalla data dell’evento sino
all’effettivo soddisfo;
 
3) Condanna il Comune di M., in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di C. A., delle spese processuali, liquidate in complessive lire 6.659.095, di cui lire 939.095 per esborsi (incluse le spese sostenute dall’attrice per la consulenza tecnica d’ufficio), lire 2.500.000 per diritti, e lire 2.700.000 per onorari, oltre iva, cassa previdenziale, e rimborso forfettario delle spese generali pari a lire 520.000.
 
La presente sentenza è esecutiva ex lege.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione stralcio del Tribunale di Trani il 9 febbraio 1999.

(Omissis).

Trani Ius©

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    In Gazzetta ufficiale del 28-3-2000, n. 73, successivamente alla pronuncia della presente sentenza, è stato
pubblicato il decreto legge 28 marzo 2000 n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
inflazionistiche, il cui art. 3 così recita:
 
Art. 3.  Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entita'.                         
1. In attesa della riforma della disciplina relativa al danno biologico e comunque fermo restando quanto previsto
dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita',
definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da  fatto illecito e'  effettuato secondo i criteri  e
le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente e'  liquidato un importo di L. 800.000  per ogni punto di invalidita' per le
lesioni fino al cinque per cento compreso e di L. 1.500.000 per ogni punto di invalidita' per le lesioni comprese tra
il sei ed il nove per cento compreso;
b) a  titolo di  danno  biologico temporaneo e'  liquidato  un importo  di lire cinquantamila  per ogni giorno di invalidita'
assoluta; in caso di invalidita' temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente
alla percentuale di invalidita' riconosciuta per ciascun giorno;
c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo e' risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, e'
liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.
2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la  lesione  all'integrita'  psico-fisica  della  persona,
suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico e' risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza
sulla capacita' di produzione di reddito del danneggiato.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale  e con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  si  provvede  alla determinazione  dei  punti  di invalidita'
permanente.
4. Gli importi indicati nel comma 1, lettere a) e b), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).