Trani
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- Risarcibilità dei danni alle colture da parte del Consorzio guardie campestri cui
aderisce il danneggiato
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- Trib. Trani, sezione stralcio, 15 maggio 1999.
- Est. giud. un. Pica.
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- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con atto di citazione notificato il 21-5-1991, C. G. e C. S.,
premesso:
- a) di essere proprietari di due fondi rustici limitrofi, in agro di A., contrada S,
estesi circa Ha. 3 e coltivati con vigneto a tendone,
- b) che la sorveglianza di detti fondi era stata affidata al Consorzio autonomo guardie
campestri di A., corrispondendo i relativi oneri;
- c) che in data 22-8-1990 gli istanti erano stati avvisati dalle guardie campestri che
ignoti avevano gravemente danneggiato i vigneti;
- d) che dopo aver sporto regolare denuncia all'autorità di polizia gi istanti avevano
avanzato richiesta di risarcimento dei danni al Consorzio, a norma dell'art. 6 dello
Statuto;
- e) che il Consorzio aveva rifiutato il pagamento dei danni;
- convenivano in giudizio il Consorzio autonomo delle guardie campestri di A., con sede in
A., via C.T. n. 22, in persona del legale rappresentante, per sentire nei suoi confronti
dichiarare la responsabilità del Consorzio convenuto per il risarcimento del danno patito
dagli istanti, ed in conseguenza condannare il Consorzio medesimo al risarcimento dei
danni lamentati, come accertati in corso di causa, oltre accessori e spese di lite.
- Si costituiva in giudizio il Consorzio guardie campestri di A., in
persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la domanda ed eccependo la
inapplicabilità dell'art. 6 dello Statuto del Consorzio, nonché affermando che la
responsabilità del Consorzio non poteva estendersi a garantire il rimborso dei danni per
furti, danneggiamenti etc. come un qualsiasi istituto assicurativo.
- Eccepiva ancora il convenuto che non si era trattato nel caso in
esame di furto ma di atti vandalici, per i quali non era dovuto risarcimento, poiché con
deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio del 14-3-1986, questo aveva limitato la
propria responsabilità alla sottrazione di frutti pendenti.
- Chiedeva pertanto l'ente di vigilanza che il Tribunale rigettasse la
domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
- Incardinatasi la lite, si disponeva consulenza tecnica d'ufficio per
l'accertamento dei danni subiti dagli istanti, e quindi, precisate le conclusioni,
all'udienza collegiale del 9 giugno 1998 la causa era riservata per la decisione.
- Rimessa sul ruolo istruttorio per un integrazione delle valutazioni
peritali, richiedendosi al C.T.U. di precisare i criteri seguiti per la stima del danno,
la causa, a seguito dell'entrata in funzione della sezione-stralcio, avvenuta
l'11-11-1998, era trasferita a quest'ultima sezione, ma restava incardinata sul ruolo del
precedente magistrato togato, che assumendo le funzioni di presidente alla Sezione
stralcio, manteneva il proprio precedente ruolo di cause.
- All'udienza del 7 maggio 1999 comparivano le parti, dichiarando che
nelle more il C.T.U. era deceduto, e chiedevano che la causa venisse riservata per la
decisione.
- Il giudicante disponeva in conformità delle richieste delle parti,
riservando la causa in decisione quale giudice unico, ai sensi dell'art. 190-bis c.p.c.
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- MOTIVI DELLA DECISIONE
- Osserva il Tribunale che la domanda è fondata e va accolta, non risultando di pregio le
contestazioni del Consorzio convenuto.
- Invero il Consorzio ha opposto avverso la tesi degli attori tre argomenti fondamentali:
- 1) in primo luogo, l'inapplicabilità dell'art. 6 dello Statuto, "attesa la
illegittimità dello stesso rinveniente dal decreto del Pretore di A. del 26-1-1974,
registrato a Barletta il 29-1-1974, al n. 56, mod. III, verb. 4 atti giudiziari", dal
momento che il decreto pretorile "svuota di contenuto l'art. 6 dello Statuto nella
misura in cui esclude la responsabilità posta a carico delle Guardie e quindi la prevista
rivalsa";
- 2) in secondo luogo, che il Consorzio limiterebbe la sua attività alla custodia ed alla
vigilanza dei fondi e relative colture degli associati, "non potendo in alcun modo
assumere la garanzia per furti o danneggiamenti, alla stregua di un ente
assicurativo", e che in tal senso si sarebbe espresso il Prefetto della Provincia di
Bari, nel rilasciare l'autorizzazione in data 30-6-1987;
- 3) in terzo luogo, che i danni patiti dagli istanti sarebbero consistiti non in un
furto, bensì in semplici atti vandalici, e che la deliberazione del 14 marzo 1986
adottata dal Comitato Direttivo del Consorzio avrebbe limitato "ogni forma, sia pure
impropria di risarcimento alla ipotesi di sottrazione di frutti pendenti".
- Per quanto concerne il primo argomento, va osservato che nello
Statuto del Consorzio di vigilanza l'art. 6 stabilisce che "i danni che si potessero
verificare nella proprietà sottoposta alla custodia del Consorzio, derivanti da furti e
danneggiamenti alle piantagioni ed agli esterni degli immobili rurali, non causati da
incendio ed altra causa fortuita, e di forza maggiore, saranno indennizzati ai consortisti
dal Consorzio stesso".
- Dunque esiste ed è stato concordato dai consorziati l'obbligo del
Consorzio di risarcire l'importo dei danni sia derivanti da furti che da atti di
danneggiamento.
- Per la verità la stessa norma reca un ulteriore inciso finale,
aggiungendo che per i danni indennizzati il Consorzio "farà la ritenuta dell'importo
di essi sulle paghe dei guardiani della zona danneggiata".
- Ma in ordine a tale disposizione è intervenuto a suo tempo il
Pretore del lavoro di A., investito di questa ed altre questioni nell'ambito di un
procedimento per comportamenti antisindacali da parte del Consorzio, con un decreto del
26-1-1974, nel quale si dichiarava la illegittimità del comportamento del Consorzio
"sostanziantesi ... nella detrazione di quote mensili per ristoro danni già
risarciti alle proprietà consorziate".
- Da tale decisione giurisdizionale il Consorzio convenuto ha dedotto
ed eccepito la inapplicabilità del menzionato art. 6, affermando che il provvedimento del
Pretore "avrebbe svuotato di contenuto l'art. 6 dello Statuto nella misura in cui
esclude la responsabilità posta a carico delle Guardie e quindi la prevista
rivalsa".
- L'argomento difensivo addotto dal Consorzio appare però del tutto
inconferente e privo di pregio.
- Il richiamato provvedimento del Pretore di A., del 1974, non ha
svuotato di contenuto l'art. 6, come vorrebbe l'ente convenuto, ma semmai avrebbe espunto
dalla norma unicamente l'inciso che prevedeva l'addebito dei danni a carico delle guardie
giurate.
- Va rilevato, a meri fini di chiarezza giuridica, che la previsione
del menzionato inciso dell'art. 6 non afferisce ad aspetti di antisindacalità del
comportamento aziendale, (e quindi non avrebbe dovuto venire in considerazione in un
procedimento per comportamento antisindacale, se non incidenter tantum: ma ciò non rileva
in questo giudizio).
- La disposizione che trasferisce sul personale di vigilanza i costi
dell'indennizzo è invece una clausola giuridicamente nulla, e quindi del tutto priva di
- effetti, alla luce dei principi che regolano oggi la prestazione lavorativa, per cui i
comportamenti del Consorzio rivolti a detrarre tali importi dalle retribuzioni sarebbero
da qualificare illeciti per la legge civile, e non illegittimi sul piano sindacale.
- Va tenuto presente che la disposizione de qua è nata, come lo Statuto dell'ente
convenuto, nel 1920-1921 (v. l'art. 2 dello Statuto), e dunque in un epoca storica in cui
erano consentite dall'ordinamento sanzioni dirette di tipo risarcitorio a carico dei
dipendenti.
- Ma, con il venir meno dell'ordinamento corporativo, e con
l'introduzione della Costituzione, il diritto del lavoro ha radicalmente mutato la propria
struttura ed i propri principi, ed in base ai principi vigenti la clausola de qua, che
appare antistorica, è certamente illecita, per molteplici ragioni.
- Nell'ordinamento attuale il contratto di lavoro è a prestazioni
strettamente corrispettive, ed il diritto alla retribuzione è un diritto primario,
espressamente e direttamente tutelato dalla stessa Costituzione (art. 36). Essendo la
retribuzione correlata alla prestazione di attività lavorativa e non al buon fin
dell'attività del datore di lavoro, non può quindi il datore di
- lavoro trasferire i costi di gestione o le "perdite" dell'impresa o comunque
della propria attività sulle retribuzioni dei dipendenti, ed ogni clausola del genere
sarebbe affetta da nullità insanabile per contrarietà a norme imperative.
- L'ordinamento attuale non consente neppure di addossare alcuna forma
di responsabilità patrimoniale al lavoratore dipendente, per danni patiti dall'azienda,
se non sussista una diretta e colpevole responsabilità del lavoratore nella loro
causazione, e se tale responsabilità non sia regolarmente accertata in giudizio (ovvero
riconosciuta ed ammessa dal lavoratore).
- Il fatto però che tale clausola sia insanabilmente nulla non implica, come sostiene il
Consorzio convenuto, che la norma non sia più applicabile nella sua interezza.
- E' infatti principio generale dell'ordinamento (v. gli artt. 1419 -
1420 e 1424 c.c.) che la nullità parziale non inficia di nullità l'intero contratto,
salvo che la clausola nulla non sia stata essenziale per la stipula del contratto.
- Ma la essenzialità della clausola de qua avrebbe dovuto essere
provata dal Consorzio convenuto, il che non ha fatto.
- Per altro verso, nella complessità della regolamentazione prevista
dallo Statuto de quo, non sembra che la predetta clausola nulla possa aver rivestito
importanza tale da condizionare la costituzione del Consorzio e l'adozione dello Statuto
de quo.
Oltretutto è comunque prevista in primis una ripartizione degli importi dell'indennizzo
tra tutti i consorziati, e questa appare piuttosto come la disposizione realmente
essenziale ai fini della corretta distribuzione dell'onere risarcitorio, attesa anche la
natura giuridica del Consorzio.
- La clausola invece che addossava alle guardie giurate gli importi
degli indennizzi suddetti appare rappresentare una disposizione secondaria ed accessoria,
il cui venir meno non tange la validità del resto dello Statuto né dello stesso art. 6.
- Oltretutto la conferma che lo stesso consorzio consideri tale
clausola ancora valida ed operante emerge proprio dalle dichiarazioni rese dal convenuto,
nell'ambito di altro argomento difensivo che più oltre esamineremo, riguardo al fatto che
il Comitato Direttivo dell'ente avrebbe, con deliberazione del 14 marzo 1986, limitato
"ogni forma, sia pure impropria di risarcimento alla ipotesi di sottrazione di frutti
pendenti".
- In conclusione l'art. 6 dello Statuto citato deve ritenersi pienamente operante e
vincolante per il Consorzio, con la sola eccezione della clausola finale che prevede
l'addebito alle guardie giurate degli importi degli indennizzi, che è nulla per le
ragioni esposte.
- In ordine agli altri argomenti difensivi addotti dal convenuto, essi
non appaiono in grado di contrastare validamente la pretesa degli attori.
- Per quanto concerne il secondo argomento difensivo, secondo cui il
Consorzio vedrebbe limitata la sua attività alla custodia ed alla vigilanza dei fondi e
relative colture degli associati, "non potendo in alcun modo assumere la garanzia per
furti o danneggiamenti, alla stregua di un ente assicurativo", sulla base di una
limitazione imposta in tal senso dal Prefetto, è anch'esso giuridicamente irrilevante ai
fini della decisione della presente controversia.
- Invero da un lato i contenuti del decreto amministrativo non incidono
sugli obblighi assunti in sede contrattuale privata da tutti i consorziati, e per altro
verso, l'esistenza di un obbligo di risarcimento dei danni patiti da qualcuno dei
consorziati non ha nulla a che vedere con l'esercizio di attività assicurativa (il cui
esercizio è soggetto a particolari condizioni oggettive e soggettive fissate dalla legge,
e quindi effettivamente non potrebbe essere svolta dal Consorzio de quo), dal momento che
i consorziati non pagano alcun premio assicurativo, ma piuttosto ripartiscono di volta in
volta pro quota fra tutti l'importo dei danni patiti da ciascuno.
- Vi è quindi un fine solidaristico e mutualistico evidente, mentre è
esclusa espressamente la copertura dell'alea, dal momento che l'art. 6 prima citato
esclude dall'indennizzo i danni causati da incendio ed altra causa fortuita, e di forza
maggiore.
- In ordine all'eccezione che i danni lamentati dagli attori non sarebbero indennizzabili
dal Consorzio, in virtù della deliberazione del 14 marzo 1986 adottata dal Comitato
Direttivo del Consorzio, che avrebbe limitato "ogni forma, sia pure impropria di
risarcimento alla ipotesi di sottrazione di frutti pendenti", va osservato che il
Comitato Direttivo è organo non legittimato a deliberare modifiche a disposizioni dello
Statuto, e quindi quella deliberazione non ha nessun valore giuridico.
- Ove gli aderenti al Consorzio ritengano inadeguata la disciplina degli indennizzi
prevista dallo Statuto, ben possono provvedere a modificare lo Statuto, ma ciò va fatto a
norma dello Statuto stesso, e attraverso gli organi sociali effettivamente a ciò
legittimati.
- E' quindi anche inconferente la tesi del convenuto secondo cui la
delibera del Comitato direttivo sarebbe stata conosciuta dagli attori, in quanto affissa
nei locali del Consorzio, perché la comunicazione o meno della stessa a tutti i
Consorziati non è in grado di ovviare alla nullità della deliberazione medesima.
- In ordine alla quantificazione del danno, esso è stato determinato
in complessive lire 55.511.000 nel 1993 e tale importo appare congruo al giudicante,
condividendo i criteri di calcolo del C.T.U., che risulta avere applicato i correnti
valori di mercato dell'epoca.
- Trattandosi di debito di valore, tale cifra va però rivalutata
all'attualità, e quindi corrisponde alla data odierna a lire 71.220.613. A tale cifra
vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi secondo un importo medio del 5 per cento
annuo, così determinato equitativamente in virtù del più recente orientamento della
Corte di Cassazione in materia di cumulo tra interessi e rivalutazione, dalla data della
domanda sino alla presente sentenza, ed al tasso legale corrente per il periodo successivo
dalla presente sentenza sino al pagamento.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessive
lire 16.937.982, di cui lire 1.401.982 per esborsi, lire 3.736.000 per diritti e lire
11.800.000 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a., e iva
come per legge.
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- P T M
- Il Tribunale di Trani, Sezione stralcio, nella persona del presidente della predetta
sezione, giudice unico, dr. Giorgio Pica, definitivamente pronunciando sulla domanda
proposta da C. G. e C. S. nei confronti del Consorzio autonomo delle guardie campestri di
A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'atto di citazione notificato
in data 21-5-1991, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- 1) Accoglie la domanda e per l'effetto:
- 2) condanna il Consorzio autonomo delle Guardie campestri di A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di C. G. e C. S., della somma
complessiva di lire 71.220.613, oltre interessi legali al tasso del 5 per cento annuo
dalla data della domanda sino alla data della presente sentenza; ed al tasso legale
corrente per il periodo successivo sino al pagamento;
- 3) Condanna il Consorzio autonomo delle Guardie campestri di A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di C. G. e C. S., delle spese di lite,
liquidate in complessive lire 16.937.982, di cui lire 1.401.982 per esborsi, lire
3.736.000 per diritti e lire 11.800.000 per onorari, oltre rimborso forfettario delle
spese generali, c.p.a., e iva come per legge.
- 4) la presente sentenza è esecutiva ex lege.
- Così deciso in Trani, il 15 maggio 1999.
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