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Risarcibilità dei danni alle colture da parte del Consorzio guardie campestri cui aderisce il danneggiato
 
 
Trib. Trani, sezione stralcio, 15 maggio 1999.
Est. giud. un. Pica.
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con atto di citazione notificato il 21-5-1991, C. G. e C. S., premesso:
a) di essere proprietari di due fondi rustici limitrofi, in agro di A., contrada S, estesi circa Ha. 3 e coltivati con vigneto a tendone,
b) che la sorveglianza di detti fondi era stata affidata al Consorzio autonomo guardie campestri di A., corrispondendo i relativi oneri;
c) che in data 22-8-1990 gli istanti erano stati avvisati dalle guardie campestri che ignoti avevano gravemente danneggiato i vigneti;
d) che dopo aver sporto regolare denuncia all'autorità di polizia gi istanti avevano avanzato richiesta di risarcimento dei danni al Consorzio, a norma dell'art. 6 dello Statuto;
e) che il Consorzio aveva rifiutato il pagamento dei danni;
convenivano in giudizio il Consorzio autonomo delle guardie campestri di A., con sede in A., via C.T. n. 22, in persona del legale rappresentante, per sentire nei suoi confronti dichiarare la responsabilità del Consorzio convenuto per il risarcimento del danno patito dagli istanti, ed in conseguenza condannare il Consorzio medesimo al risarcimento dei danni lamentati, come accertati in corso di causa, oltre accessori e spese di lite.
    Si costituiva in giudizio il Consorzio guardie campestri di A., in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la domanda ed eccependo la inapplicabilità dell'art. 6 dello Statuto del Consorzio, nonché affermando che la responsabilità del Consorzio non poteva estendersi a garantire il rimborso dei danni per furti, danneggiamenti etc. come un qualsiasi istituto assicurativo.
    Eccepiva ancora il convenuto che non si era trattato nel caso in esame di furto ma di atti vandalici, per i quali non era dovuto risarcimento, poiché con deliberazione del Comitato direttivo del Consorzio del 14-3-1986, questo aveva limitato la propria responsabilità alla sottrazione di frutti pendenti.
    Chiedeva pertanto l'ente di vigilanza che il Tribunale rigettasse la domanda, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
    Incardinatasi la lite, si disponeva consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni subiti dagli istanti, e quindi, precisate le conclusioni, all'udienza collegiale del 9 giugno 1998 la causa era riservata per la decisione.
    Rimessa sul ruolo istruttorio per un integrazione delle valutazioni peritali, richiedendosi al C.T.U. di precisare i criteri seguiti per la stima del danno, la causa, a seguito dell'entrata in funzione della sezione-stralcio, avvenuta l'11-11-1998, era trasferita a quest'ultima sezione, ma restava incardinata sul ruolo del precedente magistrato togato, che assumendo le funzioni di presidente alla Sezione stralcio, manteneva il proprio precedente ruolo di cause.
    All'udienza del 7 maggio 1999 comparivano le parti, dichiarando che nelle more il C.T.U. era deceduto, e chiedevano che la causa venisse riservata per la decisione.
    Il giudicante disponeva in conformità delle richieste delle parti, riservando la causa in decisione quale giudice unico, ai sensi dell'art. 190-bis c.p.c.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che la domanda è fondata e va accolta, non risultando di pregio le contestazioni del Consorzio convenuto.
Invero il Consorzio ha opposto avverso la tesi degli attori tre argomenti fondamentali:
1) in primo luogo, l'inapplicabilità dell'art. 6 dello Statuto, "attesa la illegittimità dello stesso rinveniente dal decreto del Pretore di A. del 26-1-1974, registrato a Barletta il 29-1-1974, al n. 56, mod. III, verb. 4 atti giudiziari", dal momento che il decreto pretorile "svuota di contenuto l'art. 6 dello Statuto nella misura in cui esclude la responsabilità posta a carico delle Guardie e quindi la prevista rivalsa";
2) in secondo luogo, che il Consorzio limiterebbe la sua attività alla custodia ed alla vigilanza dei fondi e relative colture degli associati, "non potendo in alcun modo assumere la garanzia per furti o danneggiamenti, alla stregua di un ente assicurativo", e che in tal senso si sarebbe espresso il Prefetto della Provincia di Bari, nel rilasciare l'autorizzazione in data 30-6-1987;
3) in terzo luogo, che i danni patiti dagli istanti sarebbero consistiti non in un furto, bensì in semplici atti vandalici, e che la deliberazione del 14 marzo 1986 adottata dal Comitato Direttivo del Consorzio avrebbe limitato "ogni forma, sia pure impropria di risarcimento alla ipotesi di sottrazione di frutti pendenti".
    Per quanto concerne il primo argomento, va osservato che nello Statuto del Consorzio di vigilanza l'art. 6 stabilisce che "i danni che si potessero verificare nella proprietà sottoposta alla custodia del Consorzio, derivanti da furti e danneggiamenti alle piantagioni ed agli esterni degli immobili rurali, non causati da incendio ed altra causa fortuita, e di forza maggiore, saranno indennizzati ai consortisti dal Consorzio stesso".
    Dunque esiste ed è stato concordato dai consorziati l'obbligo del Consorzio di risarcire l'importo dei danni sia derivanti da furti che da atti di danneggiamento.
    Per la verità la stessa norma reca un ulteriore inciso finale, aggiungendo che per i danni indennizzati il Consorzio "farà la ritenuta dell'importo di essi sulle paghe dei guardiani della zona danneggiata".
    Ma in ordine a tale disposizione è intervenuto a suo tempo il Pretore del lavoro di A., investito di questa ed altre questioni nell'ambito di un procedimento per comportamenti antisindacali da parte del Consorzio, con un decreto del 26-1-1974, nel quale si dichiarava la illegittimità del comportamento del Consorzio "sostanziantesi ... nella detrazione di quote mensili per ristoro danni già risarciti alle proprietà consorziate".
    Da tale decisione giurisdizionale il Consorzio convenuto ha dedotto ed eccepito la inapplicabilità del menzionato art. 6, affermando che il provvedimento del Pretore "avrebbe svuotato di contenuto l'art. 6 dello Statuto nella misura in cui esclude la responsabilità posta a carico delle Guardie e quindi la prevista rivalsa".
    L'argomento difensivo addotto dal Consorzio appare però del tutto inconferente e privo di pregio.
    Il richiamato provvedimento del Pretore di A., del 1974, non ha svuotato di contenuto l'art. 6, come vorrebbe l'ente convenuto, ma semmai avrebbe espunto dalla norma unicamente l'inciso che prevedeva l'addebito dei danni a carico delle guardie giurate.
    Va rilevato, a meri fini di chiarezza giuridica, che la previsione del menzionato inciso dell'art. 6 non afferisce ad aspetti di antisindacalità del comportamento aziendale, (e quindi non avrebbe dovuto venire in considerazione in un procedimento per comportamento antisindacale, se non incidenter tantum: ma ciò non rileva in questo giudizio).
    La disposizione che trasferisce sul personale di vigilanza i costi dell'indennizzo è invece una clausola giuridicamente nulla, e quindi del tutto priva di
effetti, alla luce dei principi che regolano oggi la prestazione lavorativa, per cui i comportamenti del Consorzio rivolti a detrarre tali importi dalle retribuzioni sarebbero da qualificare illeciti per la legge civile, e non illegittimi sul piano sindacale.
Va tenuto presente che la disposizione de qua è nata, come lo Statuto dell'ente convenuto, nel 1920-1921 (v. l'art. 2 dello Statuto), e dunque in un epoca storica in cui erano consentite dall'ordinamento sanzioni dirette di tipo risarcitorio a carico dei dipendenti.
    Ma, con il venir meno dell'ordinamento corporativo, e con l'introduzione della Costituzione, il diritto del lavoro ha radicalmente mutato la propria struttura ed i propri principi, ed in base ai principi vigenti la clausola de qua, che appare antistorica, è certamente illecita, per molteplici ragioni.
    Nell'ordinamento attuale il contratto di lavoro è a prestazioni strettamente corrispettive, ed il diritto alla retribuzione è un diritto primario, espressamente e direttamente tutelato dalla stessa Costituzione (art. 36). Essendo la retribuzione correlata alla prestazione di attività lavorativa e non al buon fin dell'attività del datore di lavoro, non può quindi il datore di
lavoro trasferire i costi di gestione o le "perdite" dell'impresa o comunque della propria attività sulle retribuzioni dei dipendenti, ed ogni clausola del genere sarebbe affetta da nullità insanabile per contrarietà a norme imperative.
    L'ordinamento attuale non consente neppure di addossare alcuna forma di responsabilità patrimoniale al lavoratore dipendente, per danni patiti dall'azienda, se non sussista una diretta e colpevole responsabilità del lavoratore nella loro causazione, e se tale responsabilità non sia regolarmente accertata in giudizio (ovvero riconosciuta ed ammessa dal lavoratore).
Il fatto però che tale clausola sia insanabilmente nulla non implica, come sostiene il Consorzio convenuto, che la norma non sia più applicabile nella sua interezza.
    E' infatti principio generale dell'ordinamento (v. gli artt. 1419 - 1420 e 1424 c.c.) che la nullità parziale non inficia di nullità l'intero contratto, salvo che la clausola nulla non sia stata essenziale per la stipula del contratto.
    Ma la essenzialità della clausola de qua avrebbe dovuto essere provata dal Consorzio convenuto, il che non ha fatto.
    Per altro verso, nella complessità della regolamentazione prevista dallo Statuto de quo, non sembra che la predetta clausola nulla possa aver rivestito importanza tale da condizionare la costituzione del Consorzio e l'adozione dello Statuto de quo.                      Oltretutto è comunque prevista in primis una ripartizione degli importi dell'indennizzo tra tutti i consorziati, e questa appare piuttosto come la disposizione realmente essenziale ai fini della corretta distribuzione dell'onere risarcitorio, attesa anche la natura giuridica del Consorzio.
    La clausola invece che addossava alle guardie giurate gli importi degli indennizzi suddetti appare rappresentare una disposizione secondaria ed accessoria, il cui venir meno non tange la validità del resto dello Statuto né dello stesso art. 6.
    Oltretutto la conferma che lo stesso consorzio consideri tale clausola ancora valida ed operante emerge proprio dalle dichiarazioni rese dal convenuto, nell'ambito di altro argomento difensivo che più oltre esamineremo, riguardo al fatto che il Comitato Direttivo dell'ente avrebbe, con deliberazione del 14 marzo 1986, limitato "ogni forma, sia pure impropria di risarcimento alla ipotesi di sottrazione di frutti pendenti".
In conclusione l'art. 6 dello Statuto citato deve ritenersi pienamente operante e vincolante per il Consorzio, con la sola eccezione della clausola finale che prevede l'addebito alle guardie giurate degli importi degli indennizzi, che è nulla per le ragioni esposte.
    In ordine agli altri argomenti difensivi addotti dal convenuto, essi non appaiono in grado di contrastare validamente la pretesa degli attori.
    Per quanto concerne il secondo argomento difensivo, secondo cui il Consorzio vedrebbe limitata la sua attività alla custodia ed alla vigilanza dei fondi e relative colture degli associati, "non potendo in alcun modo assumere la garanzia per furti o danneggiamenti, alla stregua di un ente assicurativo", sulla base di una limitazione imposta in tal senso dal Prefetto, è anch'esso giuridicamente irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
    Invero da un lato i contenuti del decreto amministrativo non incidono sugli obblighi assunti in sede contrattuale privata da tutti i consorziati, e per altro verso, l'esistenza di un obbligo di risarcimento dei danni patiti da qualcuno dei consorziati non ha nulla a che vedere con l'esercizio di attività assicurativa (il cui esercizio è soggetto a particolari condizioni oggettive e soggettive fissate dalla legge, e quindi effettivamente non potrebbe essere svolta dal Consorzio de quo), dal momento che i consorziati non pagano alcun premio assicurativo, ma piuttosto ripartiscono di volta in volta pro quota fra tutti l'importo dei danni patiti da ciascuno.
    Vi è quindi un fine solidaristico e mutualistico evidente, mentre è esclusa espressamente la copertura dell'alea, dal momento che l'art. 6 prima citato esclude dall'indennizzo i danni causati da incendio ed altra causa fortuita, e di forza maggiore.
In ordine all'eccezione che i danni lamentati dagli attori non sarebbero indennizzabili dal Consorzio, in virtù della deliberazione del 14 marzo 1986 adottata dal Comitato Direttivo del Consorzio, che avrebbe limitato "ogni forma, sia pure impropria di risarcimento alla ipotesi di sottrazione di frutti pendenti", va osservato che il Comitato Direttivo è organo non legittimato a deliberare modifiche a disposizioni dello Statuto, e quindi quella deliberazione non ha nessun valore giuridico.
Ove gli aderenti al Consorzio ritengano inadeguata la disciplina degli indennizzi prevista dallo Statuto, ben possono provvedere a modificare lo Statuto, ma ciò va fatto a norma dello Statuto stesso, e attraverso gli organi sociali effettivamente a ciò legittimati.
    E' quindi anche inconferente la tesi del convenuto secondo cui la delibera del Comitato direttivo sarebbe stata conosciuta dagli attori, in quanto affissa nei locali del Consorzio, perché la comunicazione o meno della stessa a tutti i Consorziati non è in grado di ovviare alla nullità della deliberazione medesima.
    In ordine alla quantificazione del danno, esso è stato determinato in complessive lire 55.511.000 nel 1993 e tale importo appare congruo al giudicante, condividendo i criteri di calcolo del C.T.U., che risulta avere applicato i correnti valori di mercato dell'epoca.
    Trattandosi di debito di valore, tale cifra va però rivalutata all'attualità, e quindi corrisponde alla data odierna a lire 71.220.613. A tale cifra vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi secondo un importo medio del 5 per cento annuo, così determinato equitativamente in virtù del più recente orientamento della Corte di Cassazione in materia di cumulo tra interessi e rivalutazione, dalla data della domanda sino alla presente sentenza, ed al tasso legale corrente per il periodo successivo dalla presente sentenza sino al pagamento.
    Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessive lire 16.937.982, di cui lire 1.401.982 per esborsi, lire 3.736.000 per diritti e lire 11.800.000 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a., e iva come per legge.
 
P T M
Il Tribunale di Trani, Sezione stralcio, nella persona del presidente della predetta sezione, giudice unico, dr. Giorgio Pica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. G. e C. S. nei confronti del Consorzio autonomo delle guardie campestri di A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'atto di citazione notificato in data 21-5-1991, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto:
2) condanna il Consorzio autonomo delle Guardie campestri di A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di C. G. e C. S., della somma complessiva di lire 71.220.613, oltre interessi legali al tasso del 5 per cento annuo dalla data della domanda sino alla data della presente sentenza; ed al tasso legale corrente per il periodo successivo sino al pagamento;
3) Condanna il Consorzio autonomo delle Guardie campestri di A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di C. G. e C. S., delle spese di lite, liquidate in complessive lire 16.937.982, di cui lire 1.401.982 per esborsi, lire 3.736.000 per diritti e lire 11.800.000 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a., e iva come per legge.
4) la presente sentenza è esecutiva ex lege.
Così deciso in Trani, il 15 maggio 1999.