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Necessita' del visto per gli atti degli enti ecclesiastici e preteso inadempimento della Confraternita contraente
 
Trib. Trani, sezione stralcio, 13 aprile 1999. Proc. civ. n. 1477/1993.
Giud. un. est. Pica.
 
    (Omissis).
                                                                            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con atto di citazione notificato il 27-4-1995 la F.T. s.r.l. di BBB, premesso:
a) di aver stipulato in data 4-8-1992 con la Confraternita di M.S.C., rappresentata dal priore, legale rappresentante pro tempore, contratto preliminare di permuta di un locale tramezzato al piano rialzato sito in BBB, alla via XXX, di proprieta' della F.T., verso un appezzamento di terreno sito in agro di BBB, di proprieta' della Confraternita;
b) che ai predetti beni era stato attribuito un valore di lire 340 milioni, e che tale valore era stato asseverato da perizia giurata dell'arch. G.B.;
c) che era stato fissato un termine di tre anni, ovvero quello dell'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, che la confraternita si obbligava a richiedere immediatamente, per la stipula del contratto definitivo,
d) che la Confraternita aveva comunicato, con missiva in data 30-1-1993 diretta alla F.T., che la Curia arcivescovile di Trani aveva, a seguito dell'istanza inoltrata dal Priore di essere autorizzato al rogito, rifiutato la licenza ecclesiastica, motivando il diniego con la asserita non congruita' dei valori attribuiti agli immobili;
e) che il comportamento della Confraternita era da ritenere immotivatamente ostativo all'adempimento del preliminare del 4-8-1992, in quanto in contrasto con il parere tecnico asseverativo del valore degli immobili redatto dall'arch. B., che era anche tecnico di fiducia della Curia;
f) che la societa' istante intendeva avvalersi del suo diritto alla esecuzione in forma specifica del contratto preliminare de quo;
per tali ragioni conveniva in giudizio la Confraternita di M.S.C., rappresentata dal priore, legale rappresentante pro tempore, per sentire nei suoi confronti, accertata la congruita' dei valori degli immobili oggetto del contratto preliminare di permuta, "operarsi e dichiararsi la cessione delle unita' immobiliari nel rispetto delle pattuizioni tutte di cui al preliminare del 4-8-1992; ovvero, in via subordinata, condannarsi la Confraternita di M.S.C., al pagamento, a causa della sua inadempienza, della penale convenuta in lire 110 milioni, o dell'altra somma eventualmente ritenuta equa dal Tribunale a tale titolo".
Si costituiva la Confraternita convenuta, contestando la domanda, e deducendo:
a) che essa, in quanto associazione ecclesiastica, era soggetta alle norme del diritto canonico ed in base a queste al controllo dell'autorita' ecclesiastica, che abbraccia anche gli atti;
b) che in particolare gli atti di straordinaria amministrazione, quale la permuta per cui e' causa, sono soggetti al previo controllo ed all'approvazione (o "licenza ecclesiastica") dell'autorita' ecclesiastica;
c) che l'atto da stipulare con la societa' istante non aveva ottenuto tale approvazione, e quindi, essendo stato espressamente subordinata l'efficacia del preliminare alle autorizzazioni necessarie, non poteva comunque obbligare la Confraternita convenute ad alcunche'.
Pertanto concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e condanna altresi' della parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e con ordine al conservatore dei RR.II. di Trani di cancellare la trascrizione della citazione.
Instauratosi il contraddittorio, la parte attrice insisteva nella propria domanda e nella illegittimita' del comportamento della parte convenuta, e chiedeva che il giudice adito disponesse una consulenza tecnica per accertare la congruita' dei valori stimati per le unita' immobiliari oggetto della promessa di permuta. Disattesa tale richiesta, il giudice rimetteva le parti all'udienza del 12 luglio 1996 per la precisazione delle conclusioni, e quindi fissava per la discussione l'udienza collegiale del 26 maggio 1998.
Rinviata all'udienza collegiale del 24 novembre 1998, per l'impedimento del relatore alla precedente udienza, a seguito dell'avvenuta introduzione della Sezione stralcio, la causa era trasferita a quest'ultima sezione, ma restava incardinata sul ruolo del precedente magistrato togato, che assumendo le funzioni di presidente alla Sezione stralcio, manteneva il proprio precedente ruolo di cause.
Alla nuova udienza di trattazione del 19 marzo 1999 la causa era riservata per la decisione dal G.I. quale giudice unico, ai sensi dell'art. 190-bis c.p.c.
 
                                                                                                MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Osserva il giudicante che la domanda e' infondata e va rigettata.
Invero preliminarmente va osservato che e' presente nel presente nel contratto azionato da parte attrice la clausola secondo cui "la stipula del contratto definitivo dovra' intervenire entro tre anni da oggi e comunque non appena saranno pervenute alla Confraternita le autorizzazioni previste dalla legge, autorizzazioni che la suddetta Confraternita si obbliga a richiedere immediatamente": si tratta di una clausola che reca contestualmente un termine finale di adempimento dell'obbligo di stipulare l'atto definitivo (la cui scadenza vana sarebbe stata idonea a far configurare l'inadempimento) ed un termine iniziale del decorso di tale obbligo dalla data di ottenimento delle predette autorizzazione.
In base a tale clausola, essendo stato stipulato il contratto il 4 agosto 1992, il termine che le parti si sono reciprocamente concesse per la stipula, e quindi per la configurabilita' di un inadempimento di una di esse, scadeva il 4 agosto 1995: per cui, almeno sino a tale data la Confraternita convenuta aveva tempo per procurarsi le autorizzazioni necessarie.
L'atto di citazione e' stato invece notificato dalla societa' attrice il 12 marzo 1993, e cioe' ben due anni e mezzo prima dello spirare del termine ultimo fissato per la stipula, e dal quale deve ritenersi configurabile un inadempimento, e gia' sotto tale profilo la citazione in giudizio appare del tutto infondata e temeraria, ben sapendo la parte attrice che l'altra parte aveva ancora oltre due anni per regolarizzare la propria posizione e procurarsi le necessarie autorizzazioni.
Ma ancor piu' appare temeraria la lite intrapresa dalla societa' attrice alla luce del testo della comunicazione inviata ad essa dalla Confraternita convenuta: quest'ultima, infatti, nel comunicare che la Curia arcivescovile aveva denegato la licenza ecclesiastica "attesa la non congruita' dei valori attribuiti agli immobili", concludeva la missiva chiarendo che "tanto ho ritenuto doveroso portare a Vs. conoscenza, nel mentre chiedo all'architetto B., cui pure la presente e' inoltrata, di voler fornire chiarimenti in proposito. Resto in attesa".
In altri termini, la Confraternita, con la predetta lettera, non ha formulato alcuna preclusione definitiva alla stipula del contratto definitivo, ma ha rappresentato la sopravvenienza di un ostacolo, (che correttamente ha immediatamente portato a conoscenza dell'altra parte) e di cui ha pero', implicitamente, ipotizzato la superabilita', invitando il tecnico incaricato della valutazione degli immobili a fornire chiarimenti, e dunque rendendo edotta l'altra parte che l'iter autorizzativo non era da ritenersi definitivamente concluso, ma poteva essere ripreso e proseguire, ove si fossero riviste le valutazioni.
Da cio' deriva che la parte attrice, qualunque obiezione avesse da formulare in merito alla contestazione dei valori attribuiti agli immobili, doveva e poteva porla in sede di trattative, ma non poteva ancora agire giudiziariamente per un preteso inadempimento non ancora sorto e neppure ancora configurabile, atteso che il tempo concesso all'altra parte per il conseguimento delle autorizzazioni necessarie doveva ancora spirare, e sarebbe spirato oltre due anni dopo.
A conferma dell'intempestivita' della domanda spiegata dalla societa' attrice si pone la ulteriore clausola prevista nel contratto de quo, nell'ultima pagina, che cosi' recita:
"Il presente contratto preliminare si intende sottoposto alla condizione sospensiva che la Confraternita ottenga entro tre anni da oggi le autorizzazioni di legge da parte delle competenti autorita'".
"Decorso inutilmente tale termine senza che le predette autorizzazioni siano intervenute il presente preliminare si intendera' privo di effetti e come mai stipulato".
Tale seconda clausola enuncia ancor piu' chiaramente che la Confraternita aveva il tempo massimo di anni tre dalla stipula del preliminare per procurarsi le autorizzazioni di legge, e quindi conferma la assoluta temerarieta' della domanda attrice, dal momento che nessuna inerzia era ancora addebitabile alla convenuta nel richiedere le autorizzazioni di legge.
Del tutto priva di ogni logica appare dunque l'asserzione di parte attrice secondo cui "il necessario iter per l'ottenimento delle autorizzazioni ... non e' mai iniziato", dal momento che il solo fatto che la Curia abbia denegato la licenzia, e che cio' sia stato comunicato alla controparte con estrema tempestivita', dimostra invece l'opposto, e cioe' che la Confraternita si e' attivata immediatamente per chiedere la prescritta licenza ecclesiastica, e che con estrema correttezza abbia comunicato immediatamente l'esito alla controparte, nell'evidente intento di pervenire ad un comune superamento delle eventuali difficolta'.
Le esposte argomentazioni gia' appaiono assorbenti e decisive ai fini della decisione dalla causa.
Ma va per completezza affrontato un ulteriore argomento dedotto da parte attrice, laddove essa ipotizza in citazione che "il comportamento di controparte appare alla societa' istante certamente immotivatamente ostativo all'adempimento del preliminare formato il 4/8/1992, contraddicendo la perizia asseverata dall'arch. G.B. professionista di chiara fama e tecnico di fiducia della Curia"; argomento ripreso in comparsa conclusionale, ove si rileva che la "Curia aveva immediatamente dichiarato la non fattibilita' della permuta solo ed unicamente in ragione della valutazione, univocamente dalla Curia espressa, di non congruita' dei valori di permuta degli immobili attribuiti".
Si duole in altri termini la parte attrice del fatto che non siano state condivise dall'organo di controllo ecclesiastico le valutazioni formulate dal tecnico di fiducia della societa' attrice.
E' pero' sfuggito alla parte istante che essa non ha ne' il diritto ne' il potere di sindacare le valutazioni operate dall'organo di controllo ecclesiastico, che restano interne al procedimento di verifica delle attivita' e degli atti dei soggetti ecclesiastici.
Fra le autorizzazioni "previste dalla legge" cui fanno riferimento le menzionate clausole del contratto preliminare de quo, infatti, devono ritenersi rientranti necessariamente anche le autorizzazioni ecclesiastiche, e non solo quelle eventualmente previste dalle leggi civili dell'ordinamento italiano, essendo il soggetto ecclesiastico sottoposto congiuntamente a due diversi e concorrenti ordinamenti giuridici, e dovendosi ritenere il richiamo alla "legge" riferito comprensivamente a tutte le disposizioni che regolano la vita giuridica dei soggetti contraenti.
Il contratto de quo prevede unicamente, quale condizione sospensiva, che debbano intervenire le autorizzazioni de quibus, ma di certo non consente e non potrebbe consentire, di sindacare le motivazioni delle stesse o del loro diniego: e tantomeno potrebbe consentire di imputare, come fonte di responsabilita' contrattuale, ad una parte le ragioni addotte dai soggetti terzi che rilasciano o denegano le autorizzazioni prescritte, ostandovi elementari principi giuridici in tema di personalita' della responsabilita' e di addebitabilita' dei comportamenti.
Qualora la parte convenuta si fosse limitata a comunicare alla parte attrice sic et simpliciter l'avvenuto diniego dell'autorizzazione, senza enunciarne le ragioni, parte attrice avrebbe dovuto prendere atto di cio' e del fatto che non si era avverata la condizione sospensiva dell'efficacia del contratto preliminare de quo, e ritenere quindi inevitabilmente il contratto tamquam non esset. Il fatto che le ragioni del diniego siano state rese note dalla Confraternita, all'evidente scopo di invitare la controparte a ricercare concordemente una diversa regolazione dei rispettivi interessi, non introduce in capo alla societa' attrice alcun diritto di sindacare ne' di impugnare valutazioni di soggetti terzi, estranei alla vicenda contrattuale per cui e' causa.
Le doglianze della parte attrice sono quindi del tutto fuori luogo anche sotto tale profilo.
Al rigetto della domanda attrice consegue, per il principio della soccombenza, la condanna al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra parte.
Attesa la evidente temerarieta' della lite, sussiste in astratto il diritto della parte convenuta a vedersi risarcita dei danni derivati dal comportamento gravemente imprudente della parte attrice, che pur agendo prima della scadenza del termine, ha addirittura trascritto l'atto di citazione. Tuttavia, non avendo in concreto la parte convenuta dedotto ne' provato alcun ulteriore e specifico danno, la relativa domanda va accolta nella misura dell'integrale liquidazione delle competenze e spese di lite, cosi' come quantificate nella nota spese depositata il 4 maggio 1998.
Pertanto la F.T. s.r.l. va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta, che si liquidano in complessive lire 10.140.000, di cui lire 90.000 per esborsi, lire 1.950.000 per diritti, e lire 8.100.000 per onorari, anche a titolo di danni per lite temeraria.
Va ordinato al Conservatore dei RR.II. di Trani di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, eseguita su istanza della F.T. s.r.l., con esonero da ogni responsabilita'.
 
P T M
Il Tribunale di Trani, sezione stralcio, nella persona del dr. Giorgio Pica, presidente della sezione e giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla F.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Confraternita di M.S.C., in persona del priore pro tempore, quale legale rappresentante della stessa, ogni altra istanza difesa ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna la F.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali in favore della Confraternita di M.S.C., in persona del Priore pro tempore, quale legale rappresentante della stessa, liquidate in complessive lire 10.140.000, di cui lire 90.000 per esborsi, lire 1.950.000 per diritti, e lire 8.100.000 per onorari, anche a titolo di danni per lite temeraria;
3) Ordina al Conservatore dei RR.II. di Trani di cancellare la trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, eseguita su istanza della F.T. s.r.l., con esonero da ogni responsabilita'.
Cosi' deciso a Trani, nella camera di consiglio della sezione stralcio, il 13 aprile 1999.
(Omissis).