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- Necessita' del visto per gli atti degli enti ecclesiastici e preteso
inadempimento della Confraternita contraente
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- Trib. Trani, sezione stralcio, 13 aprile 1999. Proc. civ. n. 1477/1993.
- Giud. un. est. Pica.
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(Omissis).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con atto di citazione notificato il 27-4-1995 la F.T. s.r.l. di
BBB, premesso:
- a) di aver stipulato in data 4-8-1992 con la Confraternita di M.S.C., rappresentata dal
priore, legale rappresentante pro tempore, contratto preliminare di permuta di un locale
tramezzato al piano rialzato sito in BBB, alla via XXX, di proprieta' della F.T., verso un
appezzamento di terreno sito in agro di BBB, di proprieta' della Confraternita;
- b) che ai predetti beni era stato attribuito un valore di lire 340 milioni, e che tale
valore era stato asseverato da perizia giurata dell'arch. G.B.;
- c) che era stato fissato un termine di tre anni, ovvero quello dell'avvenuto rilascio di
tutte le autorizzazioni previste dalla legge, che la confraternita si obbligava a
richiedere immediatamente, per la stipula del contratto definitivo,
- d) che la Confraternita aveva comunicato, con missiva in data 30-1-1993 diretta alla
F.T., che la Curia arcivescovile di Trani aveva, a seguito dell'istanza inoltrata dal
Priore di essere autorizzato al rogito, rifiutato la licenza ecclesiastica, motivando il
diniego con la asserita non congruita' dei valori attribuiti agli immobili;
- e) che il comportamento della Confraternita era da ritenere immotivatamente ostativo
all'adempimento del preliminare del 4-8-1992, in quanto in contrasto con il parere tecnico
asseverativo del valore degli immobili redatto dall'arch. B., che era anche tecnico di
fiducia della Curia;
- f) che la societa' istante intendeva avvalersi del suo diritto alla esecuzione in forma
specifica del contratto preliminare de quo;
- per tali ragioni conveniva in giudizio la Confraternita di M.S.C., rappresentata dal
priore, legale rappresentante pro tempore, per sentire nei suoi confronti, accertata la
congruita' dei valori degli immobili oggetto del contratto preliminare di permuta,
"operarsi e dichiararsi la cessione delle unita' immobiliari nel rispetto delle
pattuizioni tutte di cui al preliminare del 4-8-1992; ovvero, in via subordinata,
condannarsi la Confraternita di M.S.C., al pagamento, a causa della sua inadempienza,
della penale convenuta in lire 110 milioni, o dell'altra somma eventualmente ritenuta equa
dal Tribunale a tale titolo".
- Si costituiva la Confraternita convenuta, contestando la domanda, e deducendo:
- a) che essa, in quanto associazione ecclesiastica, era soggetta alle norme del diritto
canonico ed in base a queste al controllo dell'autorita' ecclesiastica, che abbraccia
anche gli atti;
- b) che in particolare gli atti di straordinaria amministrazione, quale la permuta per
cui e' causa, sono soggetti al previo controllo ed all'approvazione (o "licenza
ecclesiastica") dell'autorita' ecclesiastica;
- c) che l'atto da stipulare con la societa' istante non aveva ottenuto tale approvazione,
e quindi, essendo stato espressamente subordinata l'efficacia del preliminare alle
autorizzazioni necessarie, non poteva comunque obbligare la Confraternita convenute ad
alcunche'.
- Pertanto concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e condanna
altresi' della parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e con ordine al
conservatore dei RR.II. di Trani di cancellare la trascrizione della citazione.
- Instauratosi il contraddittorio, la parte attrice insisteva nella propria domanda e
nella illegittimita' del comportamento della parte convenuta, e chiedeva che il giudice
adito disponesse una consulenza tecnica per accertare la congruita' dei valori stimati per
le unita' immobiliari oggetto della promessa di permuta. Disattesa tale richiesta, il
giudice rimetteva le parti all'udienza del 12 luglio 1996 per la precisazione delle
conclusioni, e quindi fissava per la discussione l'udienza collegiale del 26 maggio 1998.
- Rinviata all'udienza collegiale del 24 novembre 1998, per l'impedimento del relatore
alla precedente udienza, a seguito dell'avvenuta introduzione della Sezione stralcio, la
causa era trasferita a quest'ultima sezione, ma restava incardinata sul ruolo del
precedente magistrato togato, che assumendo le funzioni di presidente alla Sezione
stralcio, manteneva il proprio precedente ruolo di cause.
- Alla nuova udienza di trattazione del 19 marzo 1999 la causa era riservata per la
decisione dal G.I. quale giudice unico, ai sensi dell'art. 190-bis c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Osserva il giudicante che la domanda e' infondata e va rigettata.
- Invero preliminarmente va osservato che e' presente nel presente nel contratto azionato
da parte attrice la clausola secondo cui "la stipula del contratto definitivo dovra'
intervenire entro tre anni da oggi e comunque non appena saranno pervenute alla
Confraternita le autorizzazioni previste dalla legge, autorizzazioni che la suddetta
Confraternita si obbliga a richiedere immediatamente": si tratta di una clausola che
reca contestualmente un termine finale di adempimento dell'obbligo di stipulare l'atto
definitivo (la cui scadenza vana sarebbe stata idonea a far configurare l'inadempimento)
ed un termine iniziale del decorso di tale obbligo dalla data di ottenimento delle
predette autorizzazione.
- In base a tale clausola, essendo stato stipulato il contratto il 4 agosto 1992, il
termine che le parti si sono reciprocamente concesse per la stipula, e quindi per la
configurabilita' di un inadempimento di una di esse, scadeva il 4 agosto 1995: per cui,
almeno sino a tale data la Confraternita convenuta aveva tempo per procurarsi le
autorizzazioni necessarie.
- L'atto di citazione e' stato invece notificato dalla societa' attrice il 12 marzo 1993,
e cioe' ben due anni e mezzo prima dello spirare del termine ultimo fissato per la
stipula, e dal quale deve ritenersi configurabile un inadempimento, e gia' sotto tale
profilo la citazione in giudizio appare del tutto infondata e temeraria, ben sapendo la
parte attrice che l'altra parte aveva ancora oltre due anni per regolarizzare la propria
posizione e procurarsi le necessarie autorizzazioni.
- Ma ancor piu' appare temeraria la lite intrapresa dalla societa' attrice alla luce del
testo della comunicazione inviata ad essa dalla Confraternita convenuta: quest'ultima,
infatti, nel comunicare che la Curia arcivescovile aveva denegato la licenza ecclesiastica
"attesa la non congruita' dei valori attribuiti agli immobili", concludeva la
missiva chiarendo che "tanto ho ritenuto doveroso portare a Vs. conoscenza, nel
mentre chiedo all'architetto B., cui pure la presente e' inoltrata, di voler fornire
chiarimenti in proposito. Resto in attesa".
- In altri termini, la Confraternita, con la predetta lettera, non ha formulato alcuna
preclusione definitiva alla stipula del contratto definitivo, ma ha rappresentato la
sopravvenienza di un ostacolo, (che correttamente ha immediatamente portato a conoscenza
dell'altra parte) e di cui ha pero', implicitamente, ipotizzato la superabilita',
invitando il tecnico incaricato della valutazione degli immobili a fornire chiarimenti, e
dunque rendendo edotta l'altra parte che l'iter autorizzativo non era da ritenersi
definitivamente concluso, ma poteva essere ripreso e proseguire, ove si fossero riviste le
valutazioni.
- Da cio' deriva che la parte attrice, qualunque obiezione avesse da formulare in merito
alla contestazione dei valori attribuiti agli immobili, doveva e poteva porla in sede di
trattative, ma non poteva ancora agire giudiziariamente per un preteso inadempimento non
ancora sorto e neppure ancora configurabile, atteso che il tempo concesso all'altra parte
per il conseguimento delle autorizzazioni necessarie doveva ancora spirare, e sarebbe
spirato oltre due anni dopo.
- A conferma dell'intempestivita' della domanda spiegata dalla societa' attrice si pone la
ulteriore clausola prevista nel contratto de quo, nell'ultima pagina, che cosi' recita:
- "Il presente contratto preliminare si intende sottoposto alla condizione sospensiva
che la Confraternita ottenga entro tre anni da oggi le autorizzazioni di legge da
parte delle competenti autorita'".
- "Decorso inutilmente tale termine senza che le predette autorizzazioni siano
intervenute il presente preliminare si intendera' privo di effetti e come mai
stipulato".
- Tale seconda clausola enuncia ancor piu' chiaramente che la Confraternita aveva il tempo
massimo di anni tre dalla stipula del preliminare per procurarsi le autorizzazioni
di legge, e quindi conferma la assoluta temerarieta' della domanda attrice, dal momento
che nessuna inerzia era ancora addebitabile alla convenuta nel richiedere le
autorizzazioni di legge.
- Del tutto priva di ogni logica appare dunque l'asserzione di parte attrice secondo cui
"il necessario iter per l'ottenimento delle autorizzazioni ... non e' mai
iniziato", dal momento che il solo fatto che la Curia abbia denegato la licenzia, e
che cio' sia stato comunicato alla controparte con estrema tempestivita', dimostra invece
l'opposto, e cioe' che la Confraternita si e' attivata immediatamente per chiedere la
prescritta licenza ecclesiastica, e che con estrema correttezza abbia comunicato
immediatamente l'esito alla controparte, nell'evidente intento di pervenire ad un comune
superamento delle eventuali difficolta'.
- Le esposte argomentazioni gia' appaiono assorbenti e decisive ai fini della decisione
dalla causa.
- Ma va per completezza affrontato un ulteriore argomento dedotto da parte attrice,
laddove essa ipotizza in citazione che "il comportamento di controparte appare alla
societa' istante certamente immotivatamente ostativo all'adempimento del preliminare
formato il 4/8/1992, contraddicendo la perizia asseverata dall'arch. G.B. professionista
di chiara fama e tecnico di fiducia della Curia"; argomento ripreso in comparsa
conclusionale, ove si rileva che la "Curia aveva immediatamente dichiarato la non
fattibilita' della permuta solo ed unicamente in ragione della valutazione, univocamente
dalla Curia espressa, di non congruita' dei valori di permuta degli immobili
attribuiti".
- Si duole in altri termini la parte attrice del fatto che non siano state condivise
dall'organo di controllo ecclesiastico le valutazioni formulate dal tecnico di fiducia
della societa' attrice.
- E' pero' sfuggito alla parte istante che essa non ha ne' il diritto ne' il potere di
sindacare le valutazioni operate dall'organo di controllo ecclesiastico, che restano
interne al procedimento di verifica delle attivita' e degli atti dei soggetti
ecclesiastici.
- Fra le autorizzazioni "previste dalla legge" cui fanno riferimento le
menzionate clausole del contratto preliminare de quo, infatti, devono ritenersi rientranti
necessariamente anche le autorizzazioni ecclesiastiche, e non solo quelle eventualmente
previste dalle leggi civili dell'ordinamento italiano, essendo il soggetto ecclesiastico
sottoposto congiuntamente a due diversi e concorrenti ordinamenti giuridici, e dovendosi
ritenere il richiamo alla "legge" riferito comprensivamente a tutte le
disposizioni che regolano la vita giuridica dei soggetti contraenti.
- Il contratto de quo prevede unicamente, quale condizione sospensiva, che debbano
intervenire le autorizzazioni de quibus, ma di certo non consente e non potrebbe
consentire, di sindacare le motivazioni delle stesse o del loro diniego: e tantomeno
potrebbe consentire di imputare, come fonte di responsabilita' contrattuale, ad una parte
le ragioni addotte dai soggetti terzi che rilasciano o denegano le autorizzazioni
prescritte, ostandovi elementari principi giuridici in tema di personalita' della
responsabilita' e di addebitabilita' dei comportamenti.
- Qualora la parte convenuta si fosse limitata a comunicare alla parte attrice sic et
simpliciter l'avvenuto diniego dell'autorizzazione, senza enunciarne le ragioni, parte
attrice avrebbe dovuto prendere atto di cio' e del fatto che non si era avverata la
condizione sospensiva dell'efficacia del contratto preliminare de quo, e ritenere quindi
inevitabilmente il contratto tamquam non esset. Il fatto che le ragioni del diniego siano
state rese note dalla Confraternita, all'evidente scopo di invitare la controparte a
ricercare concordemente una diversa regolazione dei rispettivi interessi, non introduce in
capo alla societa' attrice alcun diritto di sindacare ne' di impugnare valutazioni di
soggetti terzi, estranei alla vicenda contrattuale per cui e' causa.
- Le doglianze della parte attrice sono quindi del tutto fuori luogo anche sotto tale
profilo.
- Al rigetto della domanda attrice consegue, per il principio della soccombenza, la
condanna al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra parte.
- Attesa la evidente temerarieta' della lite, sussiste in astratto il diritto della parte
convenuta a vedersi risarcita dei danni derivati dal comportamento gravemente imprudente
della parte attrice, che pur agendo prima della scadenza del termine, ha addirittura
trascritto l'atto di citazione. Tuttavia, non avendo in concreto la parte convenuta
dedotto ne' provato alcun ulteriore e specifico danno, la relativa domanda va accolta
nella misura dell'integrale liquidazione delle competenze e spese di lite, cosi' come
quantificate nella nota spese depositata il 4 maggio 1998.
- Pertanto la F.T. s.r.l. va condannata al pagamento delle spese processuali in favore
della parte convenuta, che si liquidano in complessive lire 10.140.000, di cui lire 90.000
per esborsi, lire 1.950.000 per diritti, e lire 8.100.000 per onorari, anche a titolo di
danni per lite temeraria.
- Va ordinato al Conservatore dei RR.II. di Trani di cancellare la trascrizione dell'atto
di citazione introduttivo del presente giudizio, eseguita su istanza della F.T. s.r.l.,
con esonero da ogni responsabilita'.
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- P T M
- Il Tribunale di Trani, sezione stralcio, nella persona del dr. Giorgio Pica, presidente
della sezione e giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
F.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
Confraternita di M.S.C., in persona del priore pro tempore, quale legale rappresentante
della stessa, ogni altra istanza difesa ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
- 1) Rigetta la domanda attrice;
- 2) Condanna la F.T. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al
rimborso delle spese processuali in favore della Confraternita di M.S.C., in persona del
Priore pro tempore, quale legale rappresentante della stessa, liquidate in complessive
lire 10.140.000, di cui lire 90.000 per esborsi, lire 1.950.000 per diritti, e lire
8.100.000 per onorari, anche a titolo di danni per lite temeraria;
- 3) Ordina al Conservatore dei RR.II. di Trani di cancellare la trascrizione dell'atto di
citazione introduttivo del presente giudizio, eseguita su istanza della F.T. s.r.l., con
esonero da ogni responsabilita'.
- Cosi' deciso a Trani, nella camera di consiglio della sezione stralcio, il 13 aprile
1999.
- (Omissis).