Responsabilità della banca per incauto pagamento di assegno a persona sconosciuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 21-23.4.1990 la S.n.c. L.R. & Figli, con sede in T., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, esponeva: che in data 6.12.1989, presso lo sportello della Filiale di Trani della Banca PPP, tale V.C. incassava l'assegno n. 40085334, apparentemente emesso in suo favore, per un importo di £.9.650.000=; che in realtà detto assegno era stato da essa attrice spiccato sul proprio conto corrente n. 43144 presso la suddetta filiale, in favore della B.D. S.p.a., per un importo di sole £.476.000= ed a quest'ultima trasmesso a mezzo lettera raccomandata del 28.11.1989, mai recapitata al destinatario, come attestato da certificazione rilasciata in data 11.4.1990 dall'Ufficio postale di Trani; che da quanto prospettato poteva desumersi che evidentemente l'assegno in questione era stato sottratto, palesemente alterato e quindi incassato dal non meglio identificato V.C., esclusivamente a causa della scarsa professionalità del cassiere della banca.
Tanto premesso, la società attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani la Banca PPP Cooperativa a r.l., con sede in A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua responsabilità, al rimborso della somma di £.9.650.000=, oltre agli interessi ed al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e quantificati in £.10.000.000= o in quell'altra somma ritenuta equa, con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta resisteva alla domanda, della quale chiedeva il rigetto, siccome infondata. Eccepiva, in particolare, l'assoluta mancanza di alterazioni riconoscibili sul titolo nonchè l'estrema correttezza e professionalità del cassiere nel seguire l'iter di negoziazione dell'assegno controverso. Evidenziava, per contro, il comportamento negligente della società attrice per avere trasmesso l'assegno a mezzo raccomandata contravvenendo così, oltre che alle ordinarie regole di prudenza, anche all'esplicito divieto di inserire nelle racc.te a.r. denaro o altri valori, così come risultante dalla dicitura apposta a margine delle ricevute di accettazione delle raccomandate stesse.
Con ordinanza in data 10-11.2.1992 il G.I. rigettava le richieste attrici di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza collegiale del 26.5.1992, emessa a seguito di reclamo avverso detta ordinanza istruttoria, il Tribunale ammetteva parzialmente la prova testimoniale articolata dall'attrice.
Con successiva ordinanza del G.I. in data 15-16.1.1993 veniva, infine, ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attrice su una nuova circostanza di fatto rilevante per la decisione, emersa in occasione dell'assunzione della prova orale già precedentemente ammessa dal Collegio.
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini di cui all'epigrafe, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 14.5.1996.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Tribunale che la società attrice, quale titolare del conto corrente bancario n. 43144 presso la Filiale di Trani della Banca PPP, ha esperito azione di responsabilità contrattuale contro la banca per aver pagato un assegno bancario falsificato nell'importo, nell'indicazione del prenditore e nella firma e timbro apposti sotto la clausola "per conoscenza e garanzia", addebitandone l'importo sul predetto c/c.
Sotto il profilo dell'onere della prova, data la natura dell'azione, non competeva all'attrice provare la negligenza della banca nel pagamento, bensì alla banca convenuta dimostrare (attraverso la produzione del titolo, del modello depositato di firma del cliente e con qualsiasi altro mezzo idoneo a provare la non riconoscibilità della falsificazione), di avere in concreto adottato la diligenza del buon banchiere (cfr. Cass. civ. 29.6.1981, n. 4209).
Costituisce ius receptum in giurisprudenza l'affermazione che nel pagamento dello chèque la banca, nell'adempimento dei suoi doveri di mandataria, deve osservare la diligenza media, ma rapportata alla specifica attività professionale svolta (cfr. Cass. civ., 7.11.1989, n. 4642) e che, d'altra parte, l'osservanza dell'obbligo di diligenza ai fini della valutazione della responsabilità della banca nell'identificazione del prenditore di un assegno non trasferibile, non può essere accertata sulla base di parametri rigidi e predeterminati, ma va verificata in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo di pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, alla natura del documento esibito (v. Cass. 5.8.1994, n. 7307; Cass. 3.4.1992, n. 4087; Cass. 6.5.1987, n. 4187).
Nel caso di specie la banca convenuta ha respinto ogni addebito di responsabilità adducendo, per un verso, l'assoluta mancanza di alterazioni riconoscibili sul titolo e, per altro verso, l'estrema correttezza e professionalità del cassiere nel seguire l'iter di negoziazione dell'assegno controverso, avendo il medesimo provveduto all'identificazione del prenditore, annotando sul titolo gli estremi della carta d'identità, della quale del resto si era reso garante lo stesso legale rappresentante della società attrice sottoscrivendo la clausola "per conoscenza e garanzia".
Orbene, ritiene il Collegio di poter condividere soltanto il primo profilo delle difese della convenuta, atteso che l'assegno controverso, depositato in Cancelleria dalla banca convenuta, non reca alcuna traccia evidente (sul supporto cartaceo e sulla grafica) di alterazione nelle parti (importo in cifre ed in lettere, indicazione del prenditore, timbro e firma apposti sotto la clausola "per conoscenza e garanzia") oggetto di falsificazione.
Al riguardo occorre tener presente che la verifica del titolo non richiede una specifica competenza grafologica o la predisposizione di un'attrezzatura tecnica qualificata con strumenti meccanici o chimici, essendo legata al grado di rilevabilità dell'occhio umano, sia pure dell'esperto ed accorto banchiere, come correttamente affermato dal G.I. nell'ordinanza con la quale ha rigettato l'istanza attorea di nomina di un C.T.U. (cfr. Pret. Palermo, 20.5.1992; Trib. Milano, 5.6.1986; App. Brescia, 9.4.1986; App. Milano, 13.11.1979).
Per contro il comportamento della banca non è esente da responsabilità per avere il proprio cassiere C.G. proceduto a pagare un assegno, di un importo di oltre nove milioni, a persona non conosciuta personalmente e senza la presenza fisica del sig. L.S. (circostanze pacifiche), che avrebbe dovuto fungere da garante nella identificazione del prenditore in virtù della clausola "per conoscenza e garanzia" apposta sul retro del titolo.
E' ben vero che il timbro e la firma apposti su detta clausola, posti a confronto con il timbro e la firma autografa di traenza dell'assegno, appaiono frutto di abile falsificazione non agevolmente rilevabile "ictu oculi", ma è altrettanto vero che - alla luce della stessa funzione della clausola in questione - il cassiere avrebbe dovuto pretendere la presenza personale del cliente fidefaciente al momento della presentazione dell'assegno, anzichè accontentarsi di una presunta telefonata passatagli dall'interno della banca senza accertarsi che detta telefonata provenisse effettivamente dalla ditta L. (ed in particolare da L.R.), perché rassicurato da un non meglio identificato collega (v. la deposizione resa dallo stesso C.G.).
Troppo vaghi sono stati i riferimenti a detta telefonata di assicurazione (peraltro categoricamente smentita dal teste di parte attrice, G.V., unico ragioniere e dipendente del L. all'epoca della vicenda per cui è causa. il quale ha pure escluso che la s.n.c. L.si avesse un cliente di nome V.C.) per poter giustificare la condotta del cassiere che procedette al pagamento, previa identificazione del portatore del titolo, ma nell'assenza del soggetto che quella identificazione avrebbe dovuto garantire personalmente.
Deve quindi concludersi, in virtù delle suesposte considerazioni, che non è stato assolto da parte della banca l'obbligo dell'uso della dovuta prudenza e diligenza professionale, non avendo la stessa posto in essere gli accorgimenti e le cautele che la situazione concreta imponeva.
Per effetto dell'accoglimento della domanda, la banca convenuta è tenuta al pagamento con decorrenza dalla data dell'illecito commesso e, pertanto, va condannata a riaccreditare sul conto corrente n. 43144 della S.n.c. L.R. & Figli la somma di £.9.650.000= con decorrenza dalla stessa "data valuta" in cui quell'importo fu addebitato, ricalcolando e accreditando gli interessi attivi secondo le condizioni che regolano il contratto di conto corrente e stornando gli interessi passivi illegittimamente addebitati (v. Trib. Milano, 6.10.1986, in Banca, Borsa e Titoli di credito, 1987, II, 469).
Detto meccanismo risarcitorio appare idoneo a coprire tutto il danno patito in concreto dall'attrice e, pertanto, non giustifica il riconoscimento di ulteriori accessori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della Banca PPP secondo la liquidazione di cui alla parte dispositiva.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 21-23.4.1990, dalla S.n.c. L.R. & Figli, con sede in T., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti della Banca PPP Società Cooperativa a r.l., con sede in A., in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, l'accoglie per quanto di ragione e così provvede:
1°) dichiara la banca convenuta inadempiente all'obbligo dell'uso della dovuta prudenza e diligenza professionale in relazione al pagamento dell'assegno n. 40085334 dell'importo apparente di £.9.650.000=, tratto sul c/c n. 43144 della S.n.c. L.R. & Figli, pagamento effettuato in data 6.12.1989 a tale V.C., apparente prenditore, presso lo sportello della Filiale di T.della stessa banca;
2°) per l'effetto, condanna la Banca PPP a riaccreditare sul conto corrente n. 43144 della S.n.c. L.R. & Figli la somma di £.9.650.000= con decorrenza dalla stessa "data valuta" in cui quell'importo fu addebitato, ricalcolando e accreditando gli interessi attivi secondo le condizioni che regolano il contratto di conto corrente e stornando gli interessi passivi illegittimamente addebitati;
3°) condanna la banca convenuta a rimborsare alla società attrice le spese processuali, liquidate in complessive £.3.935.310=, di cui £.395.310= per esborsi, £.1.340.000= per diritti di procuratore e £.2.200.000= per onorario d'avvocato, oltre I.V.A., C.C.A.P. e spese generali come per legge;
4°) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Trani, addì 4 giugno 1996, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale.