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Bella"
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- Il diritto all'assistenza sanitaria e farmaceutica, derivazione del diritto
costituzionale alla salute, comprende anche la somministrazione gratuita di farmaci non
inclusi nel prontuario terapeutico.
- Allorché la tutela della salute venga a rivestire un carattere di immediatezza
e di urgenza - come nei casi di pericolo di vita o di aggravamento della malattia ovvero
di non adeguata guarigione - si deve escludere negli organi pubblici sanitari ogni
possibilita' di valutazione discrezionale sulla erogabilità o meno di una prestazione.
- Trib. Trani, sezione civile, ord. 9 marzo 1999.
- (Ord. su reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., proposto
- avverso l'ord. G.D.Trani 21 gennaio 1999, riportata ante).
- Pres. Pica, est. Mastrorilli.
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(Omissis).
- I motivi di gravame sono infondati ed il reclamo va dunque rigettato.
- In merito alle eccezioni preliminari di incompetenza per materia del
giudice adito e di difetto di legittimazione
- passiva, e' sufficiente richiamare le condivisibili e coerenti argomentazioni contenute
nel provvedimento reclamato,
- tanto piu' che le suddette questioni sono state riproposte in questa sede non gia'
evidenziando specifici vizi logici
- o errori giuridici da parte del giudice designato, bensi' richiamando interamente, nella
sostanza, le deduzioni difensive
- gia' svolte, a tale riguardo alle quali, come detto, il primo giudice ha preso posizione
in modo esauriente e convincente.
- Passando al merito della vicenda che ci
occupa, si rileva che la A.U.S.L. ha censurato l'ordinanza impugnata sia
- nella parte in cui ha ravvisato l'inutilita', nel caso di specie, delle "cure
ordinarie", che nella parte in cui ha ritenuto,
- invece, utile la c.d. "cura Di Bella".
- Tali censure sono infondate.
- A tale riguardo e' necessario rammentare che, secondo un ormai
consolidato orientamento della S.C., il diritto
- all'assistenza sanitaria e farmaceutica, che costituisce un'articolazione del diritto
primario alla salute, costituzionalmente garantito, comprende anche la somministrazione
gratuita di farmaci non inclusi nel prontuario terapeutico; ed infatti,
- essendo quest'ultimo qualificabile alla stregua di un atto amministrativo discrezionale
di accertamento tecnico, e'
- consentita al giudice ordinario la sua disapplicazione (art. 5 della legge sulla
abolizione del contenzioso amministrativo)
- nella parte in cui, ponendosi in contrasto con l'inderogabile disposto dell'art. 10,
comma 2°, del D.L. 12-9-1983
- n. 463, convertito nella L. n. 638/1983, non comprende un farmaco che risulti
indispensabile e non sostituibile con
- altro prodotto di analoga efficacia curativa per il trattamento di gravi condizioni o
sindromi morbose contemplate dal
- citato art. 10 (v., tra le tante, Cass. 3-10-1996 n. 8661, in Foro it. 1997, I 3331;
Cass. 11-9-1996 n. 8241;
- Cass. 8-1-1996 n. 65, in Foro it., 1996, I, 2151; Cass. 9-6-1994 n. 5593; Cass.
22-4-1994 n. 3870,
- in Foro it., 1995, I, 577).
- E' stato, inoltre, evidenziato, in subiecta materia, che allorquando
la tutela della salute venga a rivestire un carattere
- di immediatezza e di urgenza - come nel caso in cui sussiste, per l'assistito, pericolo
di vita, di aggravamento della malattia ovvero di non adeguata sua guarigione - si deve
escludere negli organi pubblici ogni possibilita' di valutazione discrezionale, essendo
essi tenuti provvedere in ogni caso al riguardo, quanto meno attraverso il rimborso delle
spese che l'assistito
- debba per suo conto sostenere (Cass. sez. un. 29-12-1990 n. 12218 in Giust. civ., 1991,
556 e Corte Costituz.
- 15-7-1994 n. 304, in Foro it., 1994, I, 2607); in tale ipotesi - ritenuta sussistente,
ad esempio, nel caso in cui le strutture
- del Servizio Sanitario Nazionale non siano in grado di offrire rimedi alternativi - il
diritto fondamentale dell'individuo alla
- salute si impone nella sua integrita' ed assolutezza, senza limiti e condizionamenti di
sorta (in termini Cass. 14-10-1983
- n. 6000 e Cass. 14-3-1986 n. 1747).
- Circa le limitazioni poste dall'Ordinamento al diritto all'assistenza
sanitaria, al fine di limitare l'incidenza della stessa sulla spesa pubblica, e' stato poi
chiarito che - anche se le disposizioni di legge (e, a maggior ragione, come meglio si
vedra'
- in seguito, le disposizioni contenute in un atto amministrativo) disciplinanti il
pagamento delle quote di partecipazione alla
- spesa sanitaria sono enunciate in forma generale, mentre le relative eccezioni sono
formulate come "deroghe" - in realta', nell'ambito dell'impianto logico -
giuridico di tutta la disciplina dell'assistenza sanitaria e del suo diretto riferimento
- costituzionale, si impone un'interpretazione restrittiva delle norme che limitano
l'esercizio del suddetto diritto, nel senso
- che tra diverse possibili soluzioni deve essere rigettata quella meno favorevole per
l'assistito, e cioe' quella che maggiormente comprima il suo diritto soggettivo, cosa che
sarebbe, peraltro, contraria all'intenzione oggettiva della legge (Cass. 25-10-1991 n.
11333; Cass. 5-7-1975 n. 2625).
- E' indubbio, inoltre, che tali premesse in fatto ed in diritto
restano intatte nonostante la soppressione formale del
- predetto prontuario a decorrere dall'1-1-1994, giusta il disposto dell'art. 8, comma 9,
L. 24-12-1993 n. 537 (come
- modificato dalla L. n. 724/1994), posto che il predetto prontuario e' stato sostituito
da un nuovo sistema di
- riclassificazione (v. comma 10) di tutti i farmaci in fasce omogenee (nella cui fascia
A, con spese a carico del servizio
- sanitario nazionale e ticket a carico del privato, rientrano i medicinali
"essenziali e per le malattie croniche" con spesa
- a carico del servizio sanitario nazionale), ancora una volta affidato a provvedimenti
classificatori di natura amministrativa,
- come tali suscettibili di disapplicazione da parte del giudice ordinario, specie ove
affetti da vizi di legittimita' in quanto in contrasto con il suddetto criterio legale
dell'esenzione di spesa in caso di farmaci essenziali ovvero di farmaci comunque destinati
a curare malattie croniche; criterio che consente senz'altro di ritenere ancora pienamente
operativi ed attuali i consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati in materia
di disapplicazione del "vecchio" prontuario e che deve,
- evidentemente, informare anche gli elenchi che la Commissione unica del farmaco deve
periodicamente predisporre
- anche ai sensi dell'art. 1, comma 4°, del D.L. 21-10-1996 n. 536, convertito in L.
23-12-1996 n. 648.
- Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, e' pacifico, e
comunque risulta documentalmente provato che
- la grave patologia tumorale da cui e' affetta la ZZZZ e' stata gia' trattata
chirurgicamente senza alcun beneficio e che, in considerazione della localizzazione
dell'affezione, non vi e' possibilita' di praticare ulteriori terapie radianti (v.
certificato
- medico 9-9-1998 della A.U.S.L. di BBBB in atti).
- La ZZZZ e' stata poi avviata al trattamento chemioterapeutico,
peraltro prescrittole, in considerazione della natura
- della patologia, a titolo puramente "sintomatico - palliativo" (v. certificato
9-9-1998 cit.), il quale si e' addirittura
- dimostrato impraticabile nel caso concreto, se e' vero, come e' vero, che e' stato
sospeso gia' nel corso della seconda
- seduta per il sopraggiungere di gravi effetti collaterali (dispnea, cefalea intensa,
algia addominale e vomito).
- La ricorrente, rimasta orfana di terapie, si e', pertanto, indotta ad
usufruire del cosiddetto trattamento Di Bella,
- peraltro regolarmente prescrittole dal dott. GGGG, nel novembre 1998, dal quale, a
tutt'oggi, sta traendo indiscusso giovamento, (v. certificato medico dell'1-12-1998,
a firma del dott. CCCC, il quale ha confermato, nel corso
- dell'udienza del 15-1-1999, tale circostanza), dagli atti di causa, infatti, risulta che
e' scomparso ogni tipo di effetto
- collaterale e che la paziente ha immediatamente recuperato efficienza fisica e tenuta
psicologica, cosi' ripristinando una condizione di vita sufficientemente normale e
dignitosa, come del resto e' stato confermato dalla stessa ZZZZ all'udienza
- del 15-1-1999 ed apprezzato de visu dal Giudice Designato in prime cure.
- Condivisibile appare, pertanto, il giudizio finale del primo giudice
che, muovendosi nei limiti della cognizione
- sommaria che caratterizza il procedimento cautelare e delle pur parziali - ma
significative - risultanze istruttorie
- raccolte, ha preso atto, in primo luogo, della sopra evidenziata mancanza di valide
alternative terapeutiche, e,
- in seguito, dell'indispensabilita' ed insostituibilita' del farmaco per cui e' causa,
sulla scorta di una valutazione
- che ha correttamente ricompreso nel contenuto del diritto primario alla tutela della
salute non solo il perseguimento
- della guarigione clinica del male, ma anche l'obiettivo, piu' limitato ma ugualmente
degno di considerazione,
- dell'attenuazione della sua sintomatologia obiettiva e subiettiva nonche'
dell'alleviamento delle sofferenze
- (in senso conforme v., tra le altre, Pret. Macerata 12-1-1998, in Foro it., 1998, 642;
Pret. Roma 3-2-1998,
- in Giur. merito, 1998, 624).
- A tale riguardo occorre rilevare, inoltre, da un lato che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 185/1998
- (pronunciata nelle more della c.d. "sperimentazione"), ha posto in luce che
anche da una semplice speranza
- terapeutica (nella specie rappresentata dalla "non implausibile efficacia del
multitrattamento Di Bella")
- scaturiscono aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute,
dall'altro che il Ministro della
- Sanita', con la nota ordinanza del 20-11-1998 (suscettibile anch'essa di disapplicazione
in considerazione
- della sua natura di mero atto amministrativo), pur dando atto, nel suo preambolo, della
conclusione, con
- esito non favorevole, dell'anzidetta sperimentazione, finisce per alimentare, almeno
allo stato, le suddette
- aspettative, laddove (v. art. 1) garantisce, nonostante il combinato disposto degli
artt. 1, comma 4, D.L.
- 21-10-1996, convertito in L. 23-12-1996 n. 648 e 2, D.L. 17-2-1998 n. 23, convertito in
L. 8-4-1998
- n. 94 (che com'e' noto, vieta alla C.U.F. di inserire negli appositi elenchi di cui s'e'
detto "medicinali per i quali
- non siano disponibili risultati di studi clinici di fase seconda"), la prosecuzione
del MDB in relazione ai pazienti
- che, a tutto il 20-11-1998, risultino gia' ammessi al trattamento presso i centri di
osservazione ovvero abbiano
- gia' iniziato la terapia sotto la responsabilita' del medico curante e le cui condizioni
di salute risultino "stabili"
- o denotino addirittura "una risposta obiettiva" al trattamento medesimo
rispetto all'inizio dello stesso.
- Ne consegue che, nel particolare caso in
esame, nonostante la piena consapevolezza, da parte del Collegio, dell'impossibilita',
allo stato, di valutare, in modo adeguato, la portata terapeutica del predetto trattamento
e fatta
- salva l'indiscutibile necessita' di verificare, con maggiore precisione, nel corso
dell'instaurando giudizio di merito,
- l'obiettivita' della risposta individuale della ZZZZ, appare irragionevole, oltre che
iniquo, negare a quest'ultima il
- farmaco in esame sulla scorta di una formalistica applicazione del citato art. 1
dell'ordinanza ministeriale del
- 20-11-1998, nonostante gli elementi di prova sinora raccolti consentano di ritenere che
la particolare fattispecie
- in esame possa verosimilmente sovrapporsi, da un punto di vista sostanziale, a quelle
espressamente
- garantite e tutelate da tale ultima disposizione (v. sopra).
- Le suddette considerazioni sono assorbenti e
rendono inutile l'esame della censura di cui al punto 3 a) del
- reclamo (violazione delle norme sulla partecipazione del cittadino alla spesa
sanitaria), nonche' di quella in ordine
- al periculum in mora.
- Per quanto riguarda, infine, le doglianze in
ordine alla ritenuta esosita' della cura prescritta dal dott. CCCC,
- e' sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto assume la A.U.S.L. reclamante,
dalla prescrizione medica in atti
- si desume chiaramente, come evidenziato dal primo giudice, la quantita' di somatostatina
da assumersi giornalmente.
- Le spese del presente procedimento devono
essere liquidate nella sentenza che definira' il processo di merito a cognizione
piena, in considerazione dell'opzione legislativa desumibile dall'art. 669 septies,
c.p.c., secondo comma, che stabilisce il dovere del giudice del procedimento cautelare di
provvedere definitivamente sulle spese di quest'ultimo
- soltanto ove pronunci ordinanza di incompetenza o di rigetto della domanda cautelare
proposta ante causam.
- P.Q.M.
- - rigetta il reclamo proposto il 15-2-1999 dalla A.U.S.L. XXXX, confermando interamente
l'ordinanza impugnata;
- - rimette alla sentenza conclusiva del giudizio di merito ogni statuizione in ordine
alle spese della presente fase di reclamo.
- Trani, 9-3-1999.