Il diritto alla salute non va inteso solo in funzione della possibilità di
guarigione dell'ammalato, ma anche come diritto al miglior decorso possibile della
patologia,
ancorché sia inevitabile l'esito infausto
Trib. Trani, sez. civile, ord. 29 marzo 1999, in proc. cautel. n.
1045/1999.
G.D. est. Pica.
Il diritto alla salute non va inteso
soltanto come diritto a fruire di terapie ufficialmente
riconosciute ed approvate, e non va visto soltanto in funzione
della possibilita' di guarigione finale dell'ammalato, perche' altrimenti, cosi'
ragionando, dovrebbero assurdamente negarsi le cure (anche di solo contenimento e
antidolorifiche) a tutti coloro che si trovano in situazioni patologiche per le quali non e',
allo stato delle conoscenze mediche, prevedibile una guarigione. La norma costituzionale sul diritto alla
salute deve essere letta in armonia con gli altri principi costituzionali che tutelano
l'individuo, quali: l'obbligo di rispettare la dignita' della persona, quale che ne siano le condizioni
economiche e sociali; l'obbligo di adempiere ai doveri di solidarieta'; l'obbligo di
assicurare l'eguaglianza di trattamento di tutti gli individui; ed infine il
fondamentale obbligo di rispettare la liberta' individuale, che la stessa Costituzione definisce
inviolabile, e che si esplica anche nel diritto di scegliere, in tutti i casi in cui la medicina
ufficiale non solo non offre garanzie di guarigione, ma neppure speranze di arrestare l'avanzata del
male, quelle soluzioni terapeutiche che, a parita' di incertezze sui risultati,
consentano almeno di mantenere un livello di vita decoroso e meno devastato dagli effetti
secondari delle terapie.
(art. 32 Cost.).
(Omissis).
Il Giudice designato, dr. Giorgio Pica,
Letti gli atti del procedimento cautelare ex art. 700
c.p.c., iscritto al n. 1045/1999 R.G., promosso da CCCC
nei confronti della A.U.S.L. BA/1, con sede in Andria;
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 26-3-1999,
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso depositato il 6 marzo 1999, CCCCC,
nata a ... il ...,
ivi residente, premesso di aver scoperto soltanto nel gennaio
scorso
di essere affetta da un "rinofaringioma in stadio
avanzato", inoperabile
per la localizzazione e la diffusione dello stesso, e non curabile
con
terapie tradizionali, esponeva di avere iniziato il trattamento
con la
terapia "Di Bella", ricavandone notevoli benefici, ma
che, per il
costo altissimo della terapia, del tutto sproporzionato alle sue
possibilita'
economiche, era impossibilitata a proseguirla, stante il rifiuto
dell'ente sanitario di fornirle la cura a spese del servizio
sanitario
nazionale.
Deduceva che il diritto alla salute merita
tutela, ai sensi dell'art. 32
della Costituzione, indipendentemente dalle condizioni di censo
dell'individuo,
e chiedeva che, non avendo alternative terapeutiche diverse da
quella prescelta,
il giudice adito ordinasse alla A.u.s.l. BA/1 convenuta di
autorizzare l'istante
a fornirsi, per almeno un anno, presso la Farmacia dell'ospedale
di ....,
dei farmaci a base di somatostatina, prescrittile dal medico
curante,
secondo il dosaggio da questi fissato; ovvero di autorizzare
l'istante a
fornirsi di tali farmaci presso altre strutture farmaceutiche o
ospedaliere,
con spese a carico della A.U.s.l.
Fissata la comparizione delle parti, non si
costituiva l'ente sanitario
convenuto, ed all'udienza del 26 marzo 1999 il giudicante si
riservava
la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Osserva il giudicante in primis che sussiste la competenza del
giudice
adito a conoscere dell'istanza proposta dalla CCCC, in quanto
l'oggetto della domanda e' la salvaguardia di un diritto
essenziale
della persona, quale il diritto alla salute, riconosciuto
dall'art. 32
Cost.
Va al riguardo aggiunto che la norma
costituzionale impone esplicitamente
e direttamente allo Stato di tutelare "la salute come
fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettivita'", e dunque di
attivarsi per
la protezione di tale diritto, e nel contempo impone anche allo
Stato,
all'evidente scopo di coniugare il principio di tutela della
salute
con quello di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., (che nella
materia de qua
significa "eguali possibilita' di accesso alla relativa
tutela"), di
"garantire cure gratuite agli indigenti".
La delineazione dell'ampiezza e
dell'operativita' concreta del principio
costituzionale di tutela della salute trovano origine in alcune
pronunce
interpretative della Corte costituzionale, tra cui la sentenza n.
184
del 14 luglio 1986, (edita in Foro It., 1986, I, 2053), che nel
riconoscere
al diritto alla salute una posizione soggettiva autonoma, capace
di
imporsi e di essere direttamente tutelato anche nei rapporti tra i
soggetti
privati, ha implicitamente affermato il valore immediatamente
precettivo,
e quindi direttamente operativo nei rapporti intersoggettivi
(pubblici e
privati), e non meramente programmatico (e cioe' diretto
unicamente al
legislatore) della disposizione costituzionale.
D'altro lato, anche la giurisprudenza
ordinaria, di legittimita' e di
merito, ha riconosciuto l'immediata tutelabilita' del diritto, sia
verso
privati che verso lo stesso servizio sanitario nazionale.
Si veda ad es. la Cass. 29 dicembre 1990 n.
12218, (in Foro It. Rep.
1991, 2972, m. 191), secondo la quale "in presenza
dell'estrema gravita'
delle condizioni di salute in cui versa il cittadino e
dell'impossibilita'
di ottenere dalle strutture pubbliche prestazioni adeguate ... la
pretesa
del cittadino al riconoscimento ed al rimborso delle spese ha
consistenza
di diritto soggettivo perfetto, la cui tutela e' demandata alla
giurisdizione
dell'A.G.O.".
L'obbligo per lo Stato di assicurare in
concreto la possibilita' di cura
ai cittadini emerge con chiarezza anche dalla sentenza della Corte
Cost. n. 992
del 27 ottobre 1988, che ha affermato la illegittimita'
costituzionale di quegli
articoli della legge finanziaria per l'anno 1984 (approvata con
legge 27
dicembre 1983 n. 730) che non consentivano il rimborso delle spese
per le
prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo eseguite
presso strutture
private non convenzionate, allorche' queste ultime fossero le
uniche detentrici
delle relative apparecchiature e gli accertamenti risultassero
indispensabili:
con cio' evidenziando che le limitazioni poste alla spesa pubblica
in materia
sanitaria sono congrue e ragionevoli allorche' attingono a servizi
non essenziali
e non insostituibili per la tutela della salute, ma non sono piu'
accettabili
quando incidono su prestazioni dalle quali dipende direttamente ed
immediatamente
la tutela della salute e della vita dell'individuo.
Infine va sottolineato che l'esigenza superiore
di tutela della salute
ben consente al giudice di ordinario anche di disapplicare la
normativa sul
prontuario farmaceutico ufficiale, disponendo la somministrazione
a cura e spese
del servizio sanitario nazionale, di farmaci che non sono in esso
compresi,
ma che risultano indispensabili per il trattamento di gravi
condizioni o sindromi
morbose (Cass. sez. lav., 3 ottobre 1996 n. 8661, in Foro It.,
1996, I, 3331 ss.).
Sulla base di tali principi va quindi esaminata la domanda
cautelare proposta
dalla CCCC.
Per quanto concerne il fumus boni juris della domanda, va
evidenziato che
dalla documentazione medica esibita risulta con certezza:
a) che la patologia di cui e' portatrice l'istante e' inoperabile,
sia per
la localizzazione, sia per il livello di diffusione raggiunto;
b) che la predetta tipologia neoplastica e' scarsamente
rispondente ai
trattamenti chemioterapici tradizionali;
c) che, con riguardo alle uniche terapie tradizionali esperibili,
ma con
scopi di solo contenimento temporaneo della patologia, l'istante
e' stata
posta dall'ente sanitario in "lista d'attesa" per la
terapia radiante,
ma che questa non garantisce la guarigione ne' tanto meno assicura
neppure
la stasi del procedere della malattia;
d) che comunque, attesa la natura e l'entita' della patologia, il
collocamento in "lista d'attesa" della paziente equivale
di fatto
ad un diniego della terapia;
e) che l'istante ha iniziato il trattamento MDB, rivelando alcuni
miglioramenti, ed anche una migliore sopportazione del dolore e
degli altri sintomi del male.
Se ne deduce che, a fronte della inattuabilita' delle terapie
tradizionali
riconosciute dalla medicina ufficiale, l'unica terapia praticabile
dalla
CCCC e' proprio la terapia denominata usualmente "MDB",
e l'esigenza
irrinunciabile di tutelare la salute della istante vale a
configurare il
fumus boni juris della ricorrente.
Va infatti sottolineato, ad integrazione di quanto innanzi esposto
in tema
di art. 32 Cost., che il diritto alla tutela della propria salute
non e'
soltanto da intendersi come diritto a fruire di terapie
ufficialmente
riconosciute ed approvate, e non va visto soltanto in funzione
della
possibilita' di guarigione finale dell'ammalato, perche'
altrimenti, cosi'
ragionando, dovrebbero assurdamente negarsi le cure (anche di solo
contenimento e antidolorifiche) a tutti coloro che si trovano in
situazioni patologiche per le quali non e', allo stato delle
conoscenze
mediche, prevedibile una guarigione.
In realta' la norma costituzionale sul diritto alla salute non
puo' non
essere letta in armonia con gli altri principi costituzionali che
tutelano
l'individuo, quali: l'obbligo di rispettare la dignita' della
persona,
quale che ne siano le condizioni economiche e sociali; l'obbligo
di
adempiere ai doveri di solidarieta'; l'obbligo di assicurare
l'eguaglianza
di trattamento di tutti gli individui; ed infine il fondamentale
obbligo di
rispettare la liberta' individuale, che la stessa Costituzione
definisce
inviolabile, e che si esplica anche nel diritto di scegliere, in
tutti i casi
in cui la medicina ufficiale non solo non offre garanzie di
guarigione, ma
neppure speranze di arrestare l'avanzata del male, quelle
soluzioni terapeutiche
che, a parita' di incertezze sui risultati, consentano almeno di
mantenere un
livello di vita decoroso e meno devastato dagli effetti secondari
delle
terapie.
Il diritto alla salute e' in altri termini non
soltanto il diritto a poter
curare il proprio male per guarirne (che e' pur sempre la normale
aspettativa
di chiunque), ma anche il diritto a ridurre al minimo, ovvero a
non dover subire
necessariamente, gli effetti collaterali di terapie anche di
semplice
"mantenimento", e di poter scegliere il quadro
terapeutico che (a parita' di
incertezza, ovvero anche in caso di pari certezza
"negativa", sull'esito finale)
assicura il minor danno emergente ulteriore per l'equilibrio
psico-fisico
e biologico dell'ammalato.
E' del resto pacifico ed innegabile che il medico sia libero, e
"debba essere libero"
a garanzia del progresso stesso delle scienze mediche, di
prescrivere all'ammalato
quei farmaci che egli ritenga, nella sua scienza e coscienza, ed
ovviamente
sotto la sua responsabilita' (che trova regolazione sul piano dei
rapporti
con il paziente, anche attraverso la figura del c.d. consenso
informato),
utili a produrre effetti terapeutici per il paziente: al punto
che, come
gia' innanzi ricordato, nel caso che il servizio sanitario
nazionale non
intenda assecondare il medico nelle scelte terapeutiche, la
giurisprudenza
riconosce al giudice, su richiesta dell'interessato, la
possibilita' di
"disapplicare" il prontuario farmaceutico ufficiale, se
le esigenze terapeutiche
lo richiedano.
Per cui il medico deve ritenersi libero (e
l'esperienza insegna che cio'
avviene, nella prassi, per molte patologie assai piu' comuni, ed
anche meno
gravi, di quelle oggetto della presente causa) anche di
prescrivere farmaci
inseriti nel prontuario farmaceutico ufficiale con specifiche
indicazioni
terapeutiche, discostandosi da quest'ultime, ove ritenga che essi
siano idonei
a svolgere un'azione terapeutica, principale o coadiuvante, in
relazione alla
specifica patologia che egli cura.
E' in quest'ottica che non puo' negarsi
all'ammalato che lo richieda, e
che non abbia sbocchi terapeutici dagli esiti fausti
"certi", o almeno
"ragionevolmente certi", nella medicina tradizionale, il
diritto a ricorrere
a terapie alternative, che quanto meno gli consentano un decorso
meno
traumatizzante e doloroso della patologia in atto.
La questione dell'efficacia
"guaritiva" o meno del trattamento terapeutico
di cui si chiede la fruizione gratuita in questa sede, passa
quindi in
second'ordine, e non soltanto perche' non e' in questa sede
giudiziaria che
essa va accertata, ma soprattutto perche' neppure le terapie
tradizionali
assicurano nel caso di specie alcuna efficacia curativa, e quindi
benche'
godano del riconoscimento ufficiale, si pongono in realta', con
riguardo
ai benefici che comportano per la salute, sul medesimo piano di
quelle "non
riconosciute": ma in piu', recano, come fattore negativo, e
che spinge
giustamente il paziente a scegliere l'altra strada, oltre alle
difficolta'
di tempestiva applicazione, anche una serie di effetti collaterali
che rendono
spesso insopportabile, ma certamente difficilissimo, l'ulteriore
periodo di
vita che aspetta l'ammalato.
Oltretutto va stigmatizzato che per alcune
terapie riconosciute dalla
medicina "ufficiale", che pur non garantendo esiti
positivi, sarebbero
astrattamente possibili, quale la terapia radiante, il sistema
sanitario
non si dimostra pero' neppure in grado di fornirle immediatamente,
nonostante
la gravita' della patologia e l'urgenza dei rimedi terapeutici,
limitandosi
come nel caso in esame ad offrire all'ammalato soltanto la chance
di una
"lista d'attesa" per esservi sottoposto, se e quando
arrivi il suo turno e se
e quando le attrezzature relative saranno disponibili e
funzionanti.
Infine va aggiunto, "ad abundantiam",
che tutti i componenti
del c.d. protocollo Di Bella sono gia' presenti nella farmacopea
ufficiale, il che vale ad attestarne quanto meno la non nocivita'
(se ovviamente utilizzati, come tutti i farmaci, "cum grano
salis", e
sotto controllo medico: ma cio' vale, ripetesi, per tutti
farmaci); ed
in buona parte sono anche presenti nel prontuario farmaceutico
ufficiale,
con specifiche indicazioni terapeutiche, il che vale ad attestarne
il
riconoscimento ufficiale di utilita' terapeutica almeno per i casi
esplicitamente indicati.
Ad esempio, l'AT 10, che e' definito come il
primo precursore della
sintesi del metabolita attivo della vitamina D3, e' indicato nei
casi di
osteodistrofia da insufficienza renale, e non dovendo essere
attivato dal rene,
esplica una efficacia terapeutica anche quando la funzione renale
sia, per
qualsiasi ragione compromessa; il Synacten Depot, che agisce sulla
corteccia
surrenale, ha la funzione di provocare la secrezione di cortisone
endogeno,
che ha notoriamente potere antinfiammatorio, e puo' contribuire a
ridurre,
ovvero anche ad eliminare, la necessita' di trattamenti
farmacologici o
strumentali esogeni diretti allo stesso scopo; il Matrix
costituisce un
validissimo analgesico; la Somatostatina, regolarmente in
prontuario
farmaceutico ed in commercio (anche se da qualche tempo con
limitazione
all'uso ospedaliero, ed esclusa dalla libera vendita al pubblico),
e'
espressamente indicata per il trattamento di diverse forme
emorragiche
dell'apparato gastrointestinale, nonche' per il trattamento
profilattico
delle complicanze post-operatorie conseguenti ad interventi sul
pancreas, etc.
E la Melatonina, pur non considerata dalla farmacopea ufficiale
italiana,
e' in libera vendita al pubblico all'estero (addirittura come
integratore
alimentare), tra l'altro in Stati anche ad alto livello di
controllo sulla
qualita' dei prodotti farmacologici e alimentari.
Tali considerazioni servono a chiarire che nel
protocollo MDB non si
trovano sostanze sconosciute, ma componenti conosciuti ed ammessi
a vario
titolo nelle terapie ufficiali: per cui la scelta di un loro
utilizzo terapeutico,
singolo o coniugato, ancorche' differente dalle logiche
terapeutiche "ufficiali",
non e' stigmatizzabile in quanto tale, ma rientra nei poteri del
singolo medico,
e nelle scelte che egli deve per definizione compiere. E se e'
riconosciuto
il diritto a fruire di farmaci non compresi nel prontuario
farmaceutico
ufficiale (v. Cass. sez. lavoro, 3 ottobre 1996 n. 8661 innanzi
citata),
a maggior ragione non puo' negarsi il diritto a fruire di farmaci
gia'
compresi nel prontuario ufficiale, ma in dosaggi e per indicazioni
diverse
da quelle ufficiali.
Appare dunque evidente il diritto dell'istante
a poter fruire degli altri
percorsi terapeutici, i quali sono anch'essi prescritti da medici,
e che pur
se non riconosciuti ufficialmente, rappresentano l'ultima spiaggia
per il
paziente, sia per tentare una auspicabile evoluzione positiva
della patologia,
sia per mantenere nelle more un livello di vita sufficientemente
dignitoso ed
accettabile.
D'altro lato, i diritti di liberta' individuale
devono far ritenere che
l'ammalato e' il dominus della propria situazione, ed ha diritto
di scegliere,
pur se sulla scorta dei pareri dei medici, le soluzioni
terapeutiche che
intende seguire.
Infine, a fronte dello stato di necessita'
urgente ed immediata della istante
che versa in pericolo di vita, non puo' non ritenersi sussistente
il periculum
in mora.
Per tali ragioni il ricorso va accolto.
P T M
Letto l'art. 669-sexies c.p.c., in accoglimento del ricorso, il
Tribunale di Trani, in persona del giudice designato della
sezione civile, cosi' provvede:
1) Ordina alla A.u.s.l. BA/1 di Andria di fornire gratuitamente
per un anno, a CCCCC, per il tramite della farmacia dell'Ospedale
di ....,
ovvero di altra struttura sanitaria, o esercizio farmaceutico,
tutti
i farmaci rientranti nella terapia prescritta alla CCCC dal medico
curante,
dr.ssa ..... di ...;
2) riserva all'esito del giudizio di merito ogni provvedimento
sulle spese
del presente procedimento cautelare;
3) letto l'art. 669 octies c.p.c., fissa il termine perentorio di
trenta
giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per
l'instaurazione
del giudizio di merito, in mancanza del quale il presente
provvedimento
perdera' efficacia;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Trani, addi' 29 marzo 1999.