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- Inesistenza di uno jus ritentionis del locatario per il
pagamento dell'indennità di avviamento
- e non spettanza dell'indennità per le attività gestite in virtù dell'intuitus
personae,
- in locali non esposti al pubblico.
-
- Trib. Trani, sezione civile, 1 luglio 1997.
- Pres. Modesti, est. Pica.
-
- Il locatario non ha alcun diritto di ritenzione dell'immobile
locato in attesa
- del pagamento dell'indennità di avviamento di cui all'art. 69 legge 392/1978.
- Il diritto di ritenzione, in quanto forma di autotutela diretta
ed immediata
- del soggetto e deroga alla regola generale secondo cui chi ha subito un torto
- non può farsi giustizia da sé, ma deve adire le vie legali, può essere ritenuto
- esistente soltanto ove sia espressamente previsto dalla legge, mentre non può
- dedursene l'esistenza per via interpretativa.
- L'indennità di avviamento di cui all'art. 69 legge 392/1978
compete per le
- sole attività che beneficiano della allocazione materiale dell'esercizio ai fini
- della promozione di mercato e della acquisizione di nuova clientela, ma non
- spetta per quelle attività invece per le quali non è rilevante l'esposizione sulla
- strada e la presentazione al pubblico, poiché il loro successo e la loro diffusione
- si fonda sulle qualità personali e sulla notorietà del titolare dell'attività
- (Nella specie, trattavasi di una scuola di danza).
-
- (l. 392/1978, art. 69).
-
-
- SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato in data 3 aprile 1997, C. F. - D.F.E.- D.F.D.,
- di B. proponevano appello avverso la sentenza resa dal Pretore di Trani -
- B. in data 9 gennaio 1996 con la quale si statuiva, nel rigettare la domanda
- proposta da D.L.O. nei loro confronti, con atto di sfratto per morosità
- notificato il 2-2-95, e nell'accogliere la domanda riconvenzionale proposta
- dalle odierne appellanti nei confronti dell'attrice, aveva compensato
- interamente le spese del giudizio.
- Rilevavano le appellanti che, avendo il giudice di primo grado
rigettato
- totalmente la domanda proposta dall'attrice, odierna appellata, ed accolto
- integralmente la domanda riconvenzionale delle odierne appellanti, avrebbe
- dovuto, conseguentemente, porre a carico della parte soccombente il rimborso
- delle spese di giudizio (art. 91, comma 1°, c.p.c.), e non compensarle contro
- ogni logica.
- Chiedevano pertanto che il Tribunale in parziale riforma della
sentenza
- impugnata, nella parte in cui aveva dichiarato interamente compensate le
- spese del giudizio, in accoglimento dell'appello, condannasse la D.L.O.
- all'integrale pagamento delle spese del giudizio di primo e di secondo grado.
- Con separato ricorso, depositato il 22 aprile 1997 proponeva
appello
- anche la D.L.O., avverso la medesima sentenza di cui chiedeva l'integrale
- riforma censurandone la correttezza giuridica sotto diversi profili.
- Deduceva l'istante l'erroneo rigetto della domanda principale
proposta
- dalla D.L.O., volta all'accertamento dell'inadempimento delle odierne appellanti
- principali, ed alla loro conseguente condanna al pagamento dei canoni di
- locazione dall'agosto 1994 sino al marzo 1995.
- Sosteneva la D.L.O. che, anche se il rapporto locatizio tra le parti
si era
- ormai esaurito, ciò non esimeva le conduttrici dall'obbligo del pagamento del
- corrispettivo, arbitrariamente sospeso dal 10-8-1984, fino al momento
- dell'effettiva riconsegna dei locali, avvenuta solo in corso di causa il 28-3-1995.
- Deduceva inoltre l'erroneità della decisione di primo grado nella
parte in cui
- aveva accolto la domanda riconvenzionale, per essere infondata la richiesta delle
- controparti di ricevere la corresponsione dell'indennità di avviamento.
- Chiedeva pertanto che il Tribunale riformasse la decisione di primo
grado
- ed accertato l'inadempimento delle conduttrici, condannasse C. F., D.F.E. e
- D.F.D. al pagamento in favore della sig.ra D.L.O. della somma di £. 4.886.536,
- pari all'ammontare dei canoni di locazione non corrisposti da agosto 1994 a
- marzo 1995, oltre interessi e rivalutazione; nonché, accertata la infondatezza
- della domanda riconvenzionale spiegata dalle C. - D.F. in primo grado,
- dichiarasse non dovuta ad esse conduttrici l'indennità di avviamento per
- l'immobile di cui è causa, ed in conseguenza condannasse le predette alla
- restituzione dell'importo di £. 13.056.200, già versato loro dall'odierna
- appellante a titolo di indennità di avviamento non dovuta, oltre agli interessi legali.
- Condannasse infine le stesse al pagamento delle spese e competenze
del
- doppio grado di giudizio.
- Riunite le due cause d'appello, all'udienza del 1° luglio 1997 la
parti
- erano invitate alla discussione, e quindi all'esito della Camera di consiglio,
- il Tribunale dava lettura in udienza del dispositivo in calce.
-
- MOTIVI
DELLA DECISIONE
- Osserva il Tribunale che l'esame della fondatezza dell'appello
principale
- (così qualificabile unicamente perché cronologicamente anteriore all'altro),
- che attinge la sentenza di primo grado unicamente sul piano delle statuizioni
- in ordine alle spese è logicamente subordinato all'esame delle ragioni dell'appello
- incidentale, il quale ha censurato l'intera decisione del primo giudice sotto
- molteplici profili di merito.
- La D.L.O., appellante incidentale, ha censurato la decisione del
primo giudice:
- a) per avere erroneamente rigettato la domanda principale proposta dalla D.L.O.,
- rivolta all'accertamento dell'inadempimento delle odierne appellanti principali, ed
- alla loro conseguente condanna al pagamento dei canoni di locazione dall'agosto
- 1994 sino al marzo 1995;
- b) per avere erroneamente ritenuto esistente il diritto delle conduttrici all'indennità
- di avviamento, così ingiustamente accogliendo la domanda riconvenzionale
- proposta dalle conduttrici, nel giudizio instaurato dalla locatrice per intimazione
- di sfratto per morosità.
- Ritiene il Tribunale che i motivi d'appello dedotti dalla D.L.O. sono
fondati.
- Deve ritenersi senza dubbio sussistente la morosità delle
conduttrici, lamentata
- dalla D.L.O. in primo grado e per la quale era stato intimato lo sfratto per morosità.
- E' infatti del tutto inidonea ad escludere la morosità ed a far
configurare la mora
- accipiendi del proprietario l'offerta informale di restituzione dell'immobile formulata
- dalle conduttrici: esse avrebbero dovuto fare offerta formale di restituzione
dell'immobile
- per acclarare inequivocabilmente il rifiuto del proprietario di ricevere in restituzione
- l'immobile.
- Non avendo ciò fatto, deve dedursi che le conduttrici hanno
mantenuto per propria
- volontà e non per mora accipiendi del proprietario il possesso dell'immobile oltre
- la scadenza, senza però corrispondere il canone di locazione, e dunque erano
- ingiustificatamente in mora nel pagamento.
- Nè può ritenersi fondata la tesi secondo cui il persistente
possesso
- dell'immobile da parte delle conduttrici sarebbe espressione dello jus ritentionis
- delle stesse, a fronte (ed in attesa) del mancato pagamento della c.d. indennità
- di avviamento da parte del proprietario; e ciò per due ordini di motivi:
- 1) perché non esiste un diritto di ritenzione per il conduttore che attenda
- di ricevere la c.d. indennità di avviamento prevista dalla legge;
- 2) perché sulla base delle disposizioni di legge vigenti non risulta configurabile
- un diritto a ricevere l'indennità di avviamento a favore del conduttore che nel
- locale locato esercita un'attività privata di insegnamento della danza.
- In ordine alla pretesa esistenza dello jus ritentionis, va detto che questo
- Tribunale non ignora un recente orientamento giurisprudenziale,
- che, abbandonando l'interpretazione delle norme dell'art. 34, co. 3 ,
- e dell'art. 69, co. 8, «vecchio» testo, e co. 10, testo «novellato»,
- secondo la quale il pagamento dell'indennità costituirebbe una semplice
- condizione del procedimento esecutivo, ha affermato - sul presupposto
- che le norme in questione abbiano un'efficacia sostanziale - che le anzidette
- disposizioni attribuiscono al conduttore un vero e proprio
- diritto di ritenzione dell'immobile, sino al pagamento della indennità
- di avviamento, anche in pendenza della relativa controversia, con la
- conseguenza della non configurabilità di alcuna mora nella restituzione,
- e con esclusione sia di proroga tacita del rapporto, sia dell'obbligo
- di corrispondere il canone di locazione, qualora il conduttore si limiti
- a custodire l'immobile, anche nel proprio interesse, senza più utilizzarlo
- (cfr. Cass., 29 marzo 1996, n. 2910; Cass., 9 giugno 1995, n. 6548;
- Cass., 2 marzo 1995, n. 2442; Cass., 1°dicembre 1994, n. 10275;
- Cass., 3 novembre 1993, n. 10836; Cass., 8 giugno 1993, n. 6387;
- Cass. 14 ottobre 1988, n. 5579).
- Tuttavia tale orientamento interpretativo non appare coerente con
- la funzione delle disposizioni predette, nè con i principi generali
- dell'ordinamento.
- Sul piano generale va osservato che il diritto di ritenzione, in
quanto
- integrante una forma di autotutela diretta ed immediata del soggetto
- (che si ritiene) leso in un suo diritto, deroga alla regola generale secondo
- cui chi ha subito un torto non può farsi giustizia da sé, ma deve adire
- le vie legali: ed in quanto deroga a principi di ordine pubblico, lo
- jus ritentionis può essere ritenuto esistente soltanto ove sia espressamente
- previsto dalla legge, mentre non può dedursene l'esistenza per via interpretativa
- (v. da ult. Pret. Roma 20-7-1994, in Dir Giur. '95).
- Il decimo comma dell'art. 69 della legge 392/1978 non menziona
affatto
- alcun diritto del locatario di non consegnare, bensì collega la
- prestazione dell'avviamento alla esecuzione giudiziale del provvedimento
- di rilascio. In altri termini, la posizione fra le parti è inversa a quella
- dei casi di vera e propria ritenzione: non è il creditore possessore che
- può non consegnare il bene altrui se non riceve il pagamento, ma è il
- proprietario non possessore che non può ottenere l'esecuzione coattiva
- dello sgombero dell'immobile, se prima non versa l'indennità di avviamento.
- Del resto, l'esercizio del diritto di ritenzione, ove si considerino
i diversi
- casi in cui è esplicitamente previsto e consentito, opera sul piano sostanziale,
- precedendo (e precludendo) la affermazione giudiziale del diritto leso e
- fungendo da garanzia del conseguimento della obbligazione.
- Laddove, nel caso dell'art. 69, decimo comma, della l. 392/1978,
- la corresponsione dell'indennità è condizione non del rilascio spontaneo
- dell'immobile, bensì dell'esecuzione coattiva giudiziale, del provvedimento
- di rilascio, e quindi opera sul piano processuale.
- Ritiene quindi il Tribunale di aderire al più recente orientamento
- giurisprudenziale, secondo cui non esiste in capo al locatario il diritto di
- mantenere il possesso dell'immobile sino a quando non abbia percepito
- la pretesa indennità di avviamento (cfr. Cass. sez. III civ., 17 ottobre
- 1995 n. 10820, est. Preden).
- Oltretutto, secondo l'interpretazione criticata, si attribuirebbe al
- conduttore la possibilità di protrarre il possesso pressoché ad nutum,
- quanto meno fino all'accertamento del diritto controverso, sottraendo
- nel frattempo ingiustamente il bene al godimento del proprietario,
- anche in caso di richieste di avviamento spropositate o ingiustificate,
- con il rischio di legalizzare comportamenti pseudo (o realmente) estorsivi.
- In ordine al secondo problema, oggetto della domanda riconvenzionale
- delle conduttrici erroneamente accolta dal primo giudice, e relativo
- alla esistenza del diritto a ricevere la c.d. indennità di avviamento,
- ad avviso di questo Tribunale nel caso di specie le conduttrici non sono
- titolari di alcun diritto al riguardo.
- L'indennità di avviamento compete infatti per le attività di
impresa
- che beneficiano della allocazione materiale dell'esercizio ai fini della
- promozione di mercato e della acquisizione di nuova clientela, e
- per le quali quindi lo spostamento in altro loco può essere causa di una
- riduzione o perdita della clientela acquisita.
- Per esse la c.d. indennità di avviamento ha la funzione di
contribuire
- ad alleviare i costi della temporanea riduzione di clientela a seguito
- dello spostamento nella nuova sede.
- Per quelle attività invece per le quali non è rilevante
l'esposizione
- sulla strada e la presentazione al pubblico, poiché il loro successo e
- la loro diffusione si fonda sulle qualità personali del titolare dell'attività,
- e sulla notorietà dello stesso, il luogo di svolgimento dell'attività è
- irrilevante ed ininfluente ai fini dell'avviamento.
- E' questo il caso proprio delle attività di insegnamento privato,
- nelle quali è la persona dell'insegnante, in un rapporto fondato sull'intuitus
- personae, a costituire l'«avviamento»: proprio per le scuole di danza
- cfr. in tal Cass. sez. III civ., 3 giugno 1996 n. 5089, la quale ammette
- la possibilità di un avviamento solo in quei casi in cui la gestione
- dell'attività avvenga in forma del tutto impersonale, con molti insegnanti e
- collaboratori (che evidentemente sono fra loro del tutto fungibili).
- Sulla base degli esposti motivi va quindi accolto l'appello della
D.L.O.,
- +e riformata la decisione appellata, e, per converso, rigettato quello
- delle controparti che, afferendo alle spese, presuppone la conferma
- nel merito della decisione del primo giudice.
- Essendo stato nel frattempo riconsegnato l'immobile al proprietario,
- va, in riforma dell'impugnata sentenza affermato l'obbligo, a carico di
- C.F., D.F.E. e D.F.D., di pagamento dell'importo dei canoni di locazione
- per il periodo di ulteriore occupazione dell'immobile, per un importo
- pari a lire 4.886.536, oltre interessi legali dalla notifica della domanda
- di intimazione di sfratto sino all'effettivo pagamento con condanna delle
- stesse al pagamento in favore della D.L.O. Inoltre va rigettata la
- domanda riconvenzionale proposta dalle conduttrici per il pagamento
- dell'indennità di avviamento con condanna delle stesse alla restituzione
- di quanto percepito a tale titolo dalla proprietaria, e pari a lire 13.056.200,
- oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto pagamento sino a quella
- della restituzione.
- Ritiene il Tribunale, in ragione della particolarità della questione
- di compensare per la metà le spese processuali, liquidate per l'intero in
- lire 1.600.000 (di cui £. 100.000 per esborsi) per il giudizio di primo grado,
- ed in lire 1.800.000 per l'appello (di cui lire 100.000 per esborsi),
- e di porre a carico di C.F., D.F.E. e D.F.D. la restante metà,
- da corrispondere alla D.L.O.
- P
T M
- Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da C.F., D.F.E. e D.F.D.,
- nonché da D.L.O., in appello avverso la sentenza resa inter partes in data 9 gennaio
- 1996 dal Pretore di Trani - B., così provvede:
- 1) Rigetta l'appello principale proposto da C.F., D.F.E. e D.F.D. avverso
- la predetta sentenza;
- 2) Accoglie l'appello incidentale, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata
- sentenza, dando atto dell'avvenuto rilascio dell'immobile de quo:
- 3) condanna C.F., D.F.E. e D.F.D. al pagamento dell'importo dei canoni
- di locazione dovuti per l'ulteriore periodo di occupazione dell'immobile,
- pari a lire 4.886.536, oltre interessi legali dalla notificazione della domanda
- di intimazione di sfratto;
- 4) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da C.F., D.F.E. e D.F.D.
- e per l'effetto condanna le predette alla restituzione, in favore di D.L.O.,
- della somma di lire 13.056.200, oltre interessi legali dalla data dell'avvenuto
- pagamento sino a quella di restituzione;
- 5) Condanna C.F., D.F.E. e D.F.D. al pagamento, in favore di D.L.O.,
- della metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate
- per l'intero quelle di primo grado in complessive lire 1.600.000, di cui
- lire 100.000 per esborsi, e quelle del giudizio di appello in complessive lire
- 1.800.000, di cui lire 100.000 per esborsi, compensando fra le parti
- la restante metà.
- Così deciso a Trani nella camera di consiglio
- della sezione civile il 1° luglio 1997.
- (Omissis).