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Inopponibilita' al Fallimento di atti in pregiudizio dei creditori
e risarcimento danni
Trib. Trani, sezione fallimentare, 10 febbraio 1998, n. 356.
Pres. Pica, est. di Leo.
(Omissis).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso ex art. 2409 c.c., con il quale M.G., socio della
XXX S.r.l., denunziando gravi irregolarita' nella gestione amministrativa e
contabile della societa', aveva chiesto la revoca dell'amministratore unico,
Ca.Ma.
Il Tribunale di Trani, con decreto del 22-9-1989, destituiva quest'ultimo
dalla carica amministrativa e nominava amministratore giudiziario il dott.
M.M., il quale in data 17-1-1990 depositava una dettagliata relazione sulle
risultanze dell'esame delle scritture e dei libri contabili della societa',
evidenziando le gravissime irregolarita' gestionali e fiscali commesse
dall'amministratore destituito (tra cui, in particolare, l'omessa fatturazione
di corrispettivi e il mancato versamento di ingenti importi nelle casse
sociali).
Intervenuto il fallimento della XXX S.r.l. (in forza di sentenza del 14-
3-1990), il Curatore, avvalendosi delle risultanze della suddetta relazione e
accertando che il cessato amministratore unico aveva tenuto la contabilita'
irregolarmente, in maniera cioe' da far apparire una situazione patrimoniale
non rispondente a quella reale, idonea a mascherare la distrazione a proprio
favore di risorse sociali, perveniva alla conclusione che la insufficienza
patrimoniale della societa' fallita derivava dalla inosservanza da parte del
C. dei doveri, legali e statutari, relativi alla conservazione del patrimonio
sociale e all'espletamento dell'incarico conferitogli con la diligenza del
mandatario.
Scopriva, altresi', che il Ca. e la di lui moglie, Co. M., si erano
spogliati di tutto il loro patrimonio (costituito da un appartamento per
civile abitazione e da un box garage, ubicati in BBB alla via VVV, n. 40),
donandolo in parti uguali ai due figli Mi. e M. C. Ca., giusta atto per notar
del 23-2-1989, e che, a sua volta, il Ca.Mi., dopo appena una settimana, si
era disfatto della quota di immobili ricevuta in donazione, simulandone la
vendita in favore della sorella M.C.
Muovendo dal presupposto che l'insolvenza della societa' e il pregiudizio
economico subito dai creditori fossero conseguenza degli atti di mala gestio
posti in essere dall'amministratore revocato, la Curatela Fallimentare, in
persona dell'avv.to R.M.C., con ricorso del 20-10-1990 chiedeva ed otteneva
dal giudice delegato, previa acquisizione del parere del Comitato dei
Creditori, l'autorizzazione a promuovere, nei confronti del C. e dei suoi
figli, le azioni di responsabilita', ex art. 146 l. fall., revocatoria, ex
art. 2901 c.c., e di simulazione, ex art. 1414 c.c., e, con atto di citazione
notificato il 3 ottobre 1991, convenivano in giudizio, innanzi il Tribunale di
Trani, Ca.Ma., Ca.Mi. e Ca. M.C. per sentire cosi' provvedere:
1) affermarsi la responsabilita' del cessato amministratore unico della XXX
S.r.l., ai sensi del combinato disposto degli artt. 2392, 2393 e 2394 c.c. e
146 l. fall.;
2) condannarsi il Ca. M. al risarcimento, in favore della massa dei creditori,
dei danni derivati dalle gravi irregolarita' amministrative e fiscali sopra
menzionate;
3) dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di donazione
per notar in data 23-2-1989, limitatamente alla quota di proprieta'
del nominato Ca.Ma.;
4) dichiarare nullo, per simulazione assoluta, l'atto di vendita per notar
in data 1-3-1989.
Il tutto con vittoria di spese e competenze processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio il Ca. e i
suoi figli Mi. e M. C., i quali contestavano le domande e ne chiedevano il
rigetto, deducendo l'insussistenza delle condizioni oggettive e soggettive
delle azioni per responsabilita' risarcitoria, per revocatoria e per
simulazione, promosse dalla Curatela Fallimentare.
Il primo, in particolare, deduceva di essere affatto illetterato e di
aver ricoperto la carica di amministratore unico della societa' fallita solo
per apparenza, in quanto la gestione sociale era in realta' affidata al rag.
G. M., al quale spettava in via esclusiva ogni potere di indirizzo e di
decisione nel settore amministrativo.
Con distinto atto di citazione, notificato l'8, l'11, il 14 e il 15
settembre 1992, la Curatela Fallimentare esponeva che il Ca. Ma, istituito
erede in forza di testamento pubblico del padre, Ca.Mi., aveva rinunziato alla
successione paterna, apertasi il 2-4-1989, con dichiarazione raccolta a
verbale dal Cancelliere della Pretura Circondariale di Trani - Sezione
Distaccata di BBB - in data 13-7-1989 e registrata a BBB il 17-7-1989.
Precisava che l'eredita' comprendeva tre cespiti immobiliari siti in
alla via , di cui uno (l'appartamento a primo piano, avente accesso
dal civico 160) assegnato all'erede, Ca. N., e gli altri (due locali a piano
terra aventi accesso dai civici 158 e 160) a tutti gli eredi indistintamente.
Tanto premesso e muovendo dalla considerazione che la rinunzia
all'eredita' era pregiudizievole per la massa dei creditori, in quanto il
patrimonio del Ca. non era sufficiente a garantire il risarcimento dei danni
conseguenti agli atti di mala gestio compiuti quando rivestiva la carica di
amministratore della XXX S.r.l., la Curatela Fallimentare conveniva in
giudizio, innanzi questo stesso Tribunale, ancora una volta il Ca.Ma., per
sentire dichiarare inefficace, nei confronti del Fallimento, a norma del
combinato disposto degli artt. 2901 e 524 c.c., il suddetto atto di rinunzia
all'eredita' e, di conseguenza, autorizzare essa attrice ad accettare, in
luogo del rinunziante, l'eredita' medesima, nei limiti dei diritti successori
patrimoniali spettanti al convenuto (quota di legittima) e al solo fine di
soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei danni summenzionati.
Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza della
domanda e chiedendone il rigetto, per difetto dei presupposti richiesti
dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria.
Con comparsa in data 22 settembre 1992 spiegavano intervento volontario i
coeredi A., N., F. e A. M. Ca., eccependo preliminarmente la carenza di
legittimazione attiva della Curatela, per essere l'azione ex. art. 524 c.c.
riservata espressamente ai creditori del rinunziante e, altresi', la nullita'
dell'atto di citazione, per essere state proposte due azioni in antitesi
logica tra loro.
Nel merito, deducevano le due cause, veniva disposta ed espletata la
consulenza tecnica contabile, per il tramite del dott. S. C.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa alla udienza
collegiale del 3 febbraio 1998, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva
assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che le domande proposte dalla Curatela del
Fallimento XXX S.r.l. siano fondate e debbano pertanto essere accolte.
Per quanto riguarda la pretesa risarcitoria ex art. 146 l. fall., e'
opportuno richiamare i principi che regolano la responsabilita' degli
amministratori e i presupposti delle relative azioni risarcitorie.
Com'e' noto, gli amministratori sono responsabili del loro operato in una
triplice direzione: nei confronti della societa' (artt. 2392 e 2393 c.c.), nei
confronti dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) e nei confronti dei singoli
soci o terzi (art. 2395 c.c.).
Nei confronti della societa' la responsabilita' degli amministratori si
configura allorche' essi:
a) abbiano violato uno o piu' obblighi specifici posti a loro carico dalla
legge o dall'atto costitutivo;
b) abbiano tenuto, nello svolgimento delle loro funzioni, una condotta non
improntata alla diligenza del mandatario;
c) abbiano omesso di vigilare sul generale andamento della gestione o, essendo
a conoscenza di atti idonei ad arrecare pregiudizio alla societa', non abbiano
fatto quanto potevano per impedirne il compimento ovvero eliminarne o ridurne
le conseguenze dannose.
Nei confronti dei creditori sociali la responsabilita' ricorre quando
dagli amministratori sono stati compiuti uno o piu' atti di mala gestio che
abbiano determinato l'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i
primi.
E' pacifico in giurisprudenza ed in dottrina, ed e' conforme ai principi
generali in materia, che chi agisce in responsabilita', e quindi anche il
Curatore fallimentare - il quale, quando propone l'azione di responsabilita' a
norma dell'art. 146 L.FAll., esercita cumulativamente ed inscindibilmente i
rimedi di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. - deve provare:
1) l'inadempimento degli amministratori, e cioe' il compimento da parte loro
di atti di mala gestio;
2) la produzione di un danno per il patrimonio sociale e la insufficienza
dello stesso a soddisfare tutti i creditori;
3) l'esistenza del rapporto di causalita' tra l'inadempimento e il danno per
il patrimonio sociale.
L'attore non deve dimostrare la colpa degli amministratori, spettando
invece a costoro l'onere della prova dei fatti che valgono ad escludere o ad
attenuare la loro responsabilita' (cfr., ex multis, Cass. 9-7-1979, n. 3925;
Cass. 22-11-1971, n. 3371; Trib. Milano 22-12-1983, in Le Societa', 1984,
883).
La responsabilita' civile degli amministratori puo', dunque, derivare:
a) dal mancato adempimento, con la diligenza del mandatario, dei doveri
specifici ad essi imposti dalla legge dall'atto costitutivo;
b) dalla mancata vigilanza sul "generale andamento della gestione sociale";
c) dal mancato loro intervento per impedire il compimento di atti
pregiudizievoli a loro conoscenza, o per eliminarne o attenuarne le
conseguenze dannose. Una delle ipotesi di responsabilita' per inosservanza di
specifici obblighi piu' ricorrente e piu' grave e' quella che deriva
dall'omessa o irregolare tenuta della contabilita' e dalle violazioni nella
redazione dei bilanci.
In proposito, si e' affermato che la mancanza o irregolarita' della
contabilita', come pure la redazione di bilanci falsi ed inattendibili,
giustificano di per se' la condanna degli amministratori a risarcire al
fallimento la differenza tra l'attivo ed il passivo fallimentare (cfr. Cass.
19-12-1985, n. 6493; Cass. 19-11-1976, n. 4338; Trib. Como 25-8-1987, in Le
Societa', 1987, 1179; Trib. Roma 19-11-1984, ivi, 1985, 1175; Trib. Milano 4-
7-1983, ivi, 1984, 28; App. Milano 28-3-1980, Giur. It., 1982, 1, 2, 219;
ecc.).
Al dovere di attuare le prescrizioni legali e statutarie, con la
diligenza del mandatario, si aggiungono i doveri di vigilanza e di intervento.
Nell'esercizio del primo dei citati doveri, ciascun amministratore ha
poteri di informazione e di ispezione.
Quanto al dovere di intervento, si discute se esso abbia natura
collegiale o individuale.
Secondo la tesi che appare preferibile, l'art. 2392 c.c. non prevede una
responsabilita' senza colpa e per fatto altrui in deroga ai principi generali.
Non e' sufficiente, infatti, che si verifichi un danno alla societa', ma
occorre che questo sia conseguenza dell'inadempimento degli amministratori ad
un loro obbligo, nel caso specifico l'obbligo di intervento.
La solidarieta' prevista dalla norma riguarda gli amministratori
colpevoli per aver commesso l'atto illegittimo o per non averlo prevenuto. Per
questi ultimi la responsabilita' non trae fondamento dalla partecipazione
all'atto illegittimo, ma dal diverso titolo della violazione del dovere di
intervento, in quanto la questione dell'imputabilita' dell'atto rileva solo
nei rapporti interni.
La solidarieta' tra gli amministratori non esclude la natura personale
della responsabilita', e percio' e' compatibile con il riconoscimento della
natura individuale del dovere di intervento ed in genere di vigilanza. Tanto
risulta dallo stesso art. 2392 c.c. nella parte in cui riconosce
all'amministratore non colpevole di dissociarsi.
Per esercitare tale facolta', infatti, i componenti del Collegio devono
essere individualmente in grado di conoscere e valutare l'andamento della
gestione sociale per dissociarsi nelle forme di legge.
Alla stregua dei suesposti rilievi, si puo' affermare che il potere-
dovere degli amministratori di intervenire spetta singolarmente anche ai
componenti del Consiglio di amministrazione.
Insomma, proprio per esercitare la suddetta funzione e, conseguentemente,
per sottrarsi alla responsabilita' risarcitoria, ciascun consigliere ha
l'obbligo di attivarsi e di prendere conoscenza delle operazioni compiute dai
suoi colleghi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio, dovendosi
decisamente escludere che il legislatore abbia voluto amministratori inerti,
che si limitano a fare atti di presenza alle riunioni dell'organo collegiale e
sono indifferenti agli interessi della societa'.
In applicazione di tale principio, la giurisprudenza e' costante
nell'affermare la responsabilita' degli amministratori formali, che non si
occupino di fatto della gestione sociale, evidenziando come la circostanza che
un amministratore assuma di essere stato all'oscuro della gestione della
societa', lungi dallo importare l'esclusione della sua responsabilita',
costituisca confessione della violazione del dovere di vigilanza (cfr. Cass.
24-11-1972, n. 3445; Cass. 25 settembre 1980, n. 5327; Trib. Milano 4-7-1983,
in Le Societa', 1984, 28; Trib. Roma 10-2-1987,Dir. Fall., 1988, II, 338).
La giurisprudenza ha, altresi', affermato la responsabilita'
dell'amministratore che non vigila per nulla sul terzo al quale sia stata
affidata la gestione sociale (cfr. Cass. 5-1-1972, n. 21).
In definitiva, deve affermarsi che la responsabilita' degli
amministratori ha come presupposto la violazione di alcuno degli obblighi
inerenti all'ufficio posti a loro carico dalla legge o dall'atto costitutivo,
e puo' concretarsi tanto in comportamenti attivi colposi, quanto in omissioni
colpose, dai quali sia derivato un pregiudizio patrimoniale per la societa' e
che la responsabilita' stessa si fonda sulla colpa, anche in vigilando, in cui
gli amministratori siano incorsi nell'adempimento dei loro doveri, con la
conseguenza che essi non versano in colpa, e percio' non sono tenuti a
rispondere, quando non e' stato loro possibile avvertire il compimento di atti
pregiudizievoli da parte di altro amministratore, e pertanto non e' stato loro
possibile intervenire per impedirli o per evitare od attenuare le conseguenze
dannose (cfr. Cass. 25 luglio 1980, n. 5327; Cass. 9-7-1979, n. 3925; Cass.
21-10-1961, n. 2226; App. Milano 9-10-1984, cit.).
Quanto, poi, al concreto esercizio dell'azione di responsabilita', non vi
e' dubbio che incomba all'attore (e quindi al curatore in caso di fallimento
della societa') l'onere di provare gli elementi costitutivi della pretesa
risarcitoria, vale a dire l'illecito o gli illeciti commessi
dall'amministratore, l'inadempimento dei sindaci, il danno e il nesso di
causalita'.
Vale la pena, tuttavia, di ricordare che la responsabilita' degli
amministratori e dei sindaci per i danni arrecati alla societa' e
configurabile anche a titolo di colpa, la quale si presume, con la conseguenza
che incombe agli amministratori e ai sindaci l'onere di provare i fatti che
valgono ad escludere o ad attenuare la loro responsabilita'.
Mette conto, altresi', rilevare che, una volta accertata l'esistenza del
danno per la societa' dipendente da mala gestio degli amministratori e
verificato il difetto del richiesto controllo del Collegio in relazione ai
comportamenti illeciti degli amministratori stessi, non sembra che sia
necessaria una specifica, positiva dimostrazione del nesso causale, che
pertanto deve presumersi in re ipsa.
Passando, ora, ad esaminare il caso di specie, deve in primo luogo
rilevarsi la infondatezza dell'assunto difensivo del Ca.Ma., diretto a
sostenere la sua estraneita' alla effettiva gestione sociale, per essere stata
l'amministrazione della societa' fallita espletata in via esclusiva del socio,
M. G., l'unico e il vero dominus dell'impresa sociale.
Come si e' visto, infatti, il convenuto, sia pure nella supposta veste di
amministratore formale della XXX, deve ritenersi responsabile delle
conseguenze dannose degli atti di mala gestio compiuti dal presunto
amministratore di fatto, per avere omesso di esercitare qualsiasi controllo
sull'operato di quest'ultimo, accettando passivamente che la societa' fosse
gestita da un soggetto sfornito, per statuto, di qualsiasi potere
amministrativo.
Tanto precisato, osserva il Collegio che dall'istanza del Curatore e
dalla stessa relazione ex art. 33 l. fall., nonche' dalla relazione
dell'amministratore giudiziario, dott. M., e dagli accertamenti eseguiti dal
c.t.u., dott. C., si evince chiaramente che il Ca. ha posto in essere (o ha
consentito a terzi di porre in essere) una serie di comportamenti
riconducibili obiettivamente al paradigma dei delitti di falso in bilancio e
bancarotta fraudolenta e, in ogni caso, integranti gravi e reiterate
violazioni dei doveri facenti carico agli amministratori, primo fra tutti
quello riguardante la conservazione della integrita' del patrimonio sociale.
In particolare, e' stato accertato inconfutabilmente che il convenuto ha
tenuto i libri e le scritture contabili irregolarmente, in modo da non
riflettere la reale, effettiva situazione patrimoniale ed economica della
societa', commettendo le seguenti gravi violazioni:
1) mancata redazione dell'inventario al 31 dicembre 1988;
2) redazione degli inventari relativi agli esercizi 1985, 1986 e 1987 senza il
rispetto dei criteri previsti dall'art. 2217 c.c., non contenendo alcun
dettaglio di poste significative, quali le rimanenze di autovetture e di
ricambi, le fatture da emettere e da ricevere, nonche' limitatamente all'anno
1985, anche la posta clienti c/anticipi;
3) mancata sottoscrizione degli inventari relativi agli esercizi 1985 e 1986
da parte dell'amministratore unico;
4) omessa annotazione nel libro giornale delle operazioni successive al 30-11-
1988;
5) mancata redazione del bilancio concernente l'esercizio 1988;
6) mancata tenuta dei partitari (schede di mastro) a decorrere dall'1-1-1987;
7) errata ed illegittima utilizzazione dei conti di bilancio relativi ai
"clienti c/anticipi" e "fatture da emettere", figurando tra tali poste
operazioni che, invece, erano state regolarmente concluse;
8) mancata rilevazione in contabilita' della consegna, da parte dei clienti,
di automezzi dati in c/deposito (c.d. permute).
Ulteriori irregolarita' riscontrate dal c.t.u. sono costituite dalla
sottrazione di valori sociali, attuata mediante omessi versamenti nella cassa
della societa' delle somme riscosse nel periodo compreso tra gennaio e
novembre 1988 (L. 154.120.000), nonche' dall'omessa contabilizzazione delle
somme percepite dopo il 30 novembre 1988 (L. 87.882.000).
E' stato altresi' accertato che il Ca.Ma.:
a) si e' arbitrariamente attribuito, per la carica di amministratore ricoperta
negli anni 1985-1986-1987 un compenso annuo di L. 18.000.000, superiore a
quello deliberato dall'assemblea in data 29 aprile 1979 e pari a L.
10.200.000, percependo somme in piu' per complessive L. 23.400.000;
b) ha consentito che la societa', di cui era amministratore, erogasse ad
entrambi i soci, e quindi anche a se stesso, dei prestiti infruttiferi, che
alla data del 30-11-1988 ammontavano a L. 51.000.000 in favore del socio M. e
a L. 85.993.642 in suo favore;
c) ha eseguito la registrazione e contabilizzazione degli incassi senza
procedere alla emissione delle relative fatture, al fine di ritardare in
versamento dell'I.V.A. dovuta sulle cessioni degli automezzi e risultante
dalle fatture, che venivano emesse in ritardo rispetto alla consegna del
veicolo;
d) ha emesso, a partire del 15-6-1989 e quindi nove giorni dopo la sua
destituzione dalla carica di amministratore unico, 116 fatture e
"...precisamente dalla n. 275 alla n. 391 per un valore complessivo di L.
1.174.419.373 non versato nella cassa della societa' a fronte della cui
emissione e' sorto un debito IVA di L. 200.775.000 non versato all'erario" (v.
relazione dell'amministratore giudiziario depositata il 15-6-1989).
Tali risultanze probatorie, che evidenziano chiaramente la
responsabilita', sia verso la societa' che verso i creditori sociali, del Ca.,
non sono state contestate da quest'ultimo, il quale si e' limitato a
proclamare la sua estraneita', in fatto, alla gestione della societa'.
Nessun problema si pone, poi, in ordine alla prova del danno cagionato
alla societa' dei summenzionati atti di mala gestio.
In proposito, la prevalente giurisprudenza - come si e' visto - ha piu'
volte affermato che il danno, fino a prova contraria, e' costituito dalla
differenza tra il passivo e l'attivo del fallimento, dovendosi presumere che
il disavanzo patrimoniale sia una conseguenza necessaria degli inadempimenti
imputati agli organi sociali (cfr., Cass. 4-4-1977, n. 1281; Cass. 30 luglio
1980, n. 4891; Trib. Genova 16-9-1991, in Fall., 1993, 227; Trib. Milano 15-
7-1991, ivi, 1991, 1286; Trib. Torino 14-5-1991, ivi, 1991, 867; ecc.).
A tale orientamento si contrappone una parte della giurisprudenza, la
quale ha, in tempi piu' recenti, individuato criteri di determinazione del
danno meno rigorosi, affermando che l'ammontare del danno, conseguente alla
mala gestio degli amministratori della societa' fallita, non va calcolato
sulla base della differenza tra il passivo e l'attivo, ma con riferimento alla
lesione prodotta al patrimonio sociale da ciascuna violazione accertata (cfr.,
Trib. Milano 13-7-1992, Fall. 1992, 1189; Trib. Napoli 27 novembre 1993, ivi,
1994, 861; ecc.).
Non e' il caso di esaminare approfonditamente le tesi suesposte, per
stabilire quale delle due sia preferibile, essendo, nella specie,
assolutamente superfluo, dal momento che gli atti censurati dalla Curatela
hanno provocato senz'altro pregiudizio economico per la societa' fallita,
avendo dato luogo ad esborsi di denaro, fuoriuscita di beni senza
corrispettivo, assunzione di obbligazioni da parte della societa' o
distrazione di attivita' in danno di essa.
Giova, peraltro, ricordare che la giurisprudenza, specialmente nelle
ipotesi in cui l'azione di responsabilita' sia esercitata dal curatore del
fallimento e la contabilita' appaia inaffidabile o incompleta, ha fatto
ricorso ad un'inversione dello onere della prova (Cfr. App. Milano 27-4-1982,
Soc., 1983; App. Milano 11-3-1986, ivi, 1986, 1098) oppure ha condannato
senz'altro gli amministratori, ritenendo che la mancanza o la irregolarita'
della contabilita' sociale giustifica di per se' la condanna di questi ultimi
a risarcire al fallimento i danni, pari alla differenza tra il passivo e
l'attivo fallimentare (v., Cass. 9 dicembre 1985, n. 6493).
E nel caso in esame sussistono valide ragioni per ritenere irregolare e
inattendibile la contabilita' della fallita XXX, desumibili agevolmente dalla
relazione depositata dal consulente, il quale ha accertato le gravi
irregolarita' sopra richiamate nei punti dal n. 1 al n. 8 (omessa formazione
dell'inventario al 31-10-1988; redazione degli inventari relativi agli
esercizi 1985, 1986 e 1987 senza il rispetto dei criteri previsti dall'art.
2217 c.c.; mancata redazione del bilancio relativi all'esercizio 1988; ecc.).
Passando all'esame del quantum debeatur, rileva il Tribunale che la
Curatela fallimentare, in sede di precisazione delle conclusioni, ha
quantificato in L. 2.310.583.071 i danni derivati dagli atti di mala gestio
commessi dal Ca., determinandoli in misura corrispondente alla differenza tra
il passivo (L. 2.313.782.622) e l'attivo (L. 3.199.551) accertati nell'ambito
della procedura concorsuale fino alla data del 24-5-1995.
A parere del Collegio sussistono validi elementi di prova che consentono
di affermare che tale disavanzo rappresenta la conseguenza diretta ed
immediata della condotta omissiva o commissiva di carattere doloso o colposo
del convenuto.
Infatti, il mancato versamento dell'IVA all'Ufficio competente ha
comportato il riconoscimento a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello
Stato della complessiva somma di L. 1.465.681.000, comprensiva di soprattasse,
interessi e penalita' (v., domande tardive n. 7, n. 9 e n. 11).
Vi sono, poi, l'arbitraria distrazione di somme per L. 402.298.642
(L.23.400.000 quale maggior compenso percepito per le funzioni di
amministratore, non deliberato dall'assemblea; L. 51.000.000 e L. 85.993.642
per prestiti concessi rispettivamente ad entrambi i soci, tra cui lo stesso
amministratore; L. 154.120.000 quale ammontare complessivo degli incassi non
contabilizzati nel periodo da gennaio a novembre 1988; L. 87.882.000 per
riscossioni non contabilizzate in epoca successiva al 30-11-1988) e
l'illegittima appropriazione della somma di L. 1.174.419.373 (quale importo
complessivo delle fatture emesse dall'amministratore unico successivamente
alla sua revoca in sede di procedimento ex art. 2409 c.c.).
In definitiva, puo' senz'altro affermarsi che ove non fossero stati
compiuti gli atti di mala gestio sopra esaminati, non si sarebbe creato il
disavanzo patrimoniale accertato in sede fallimentare.
Pertanto, il convenuto Ca.Ma. va condannato al pagamento in favore della
curatela fallimentare, a titolo di risarcimento danni ex art. 146, 2ø comma,
l. fall., della complessiva somma di L. 2.310.583.071.
Vertendosi in ipotesi di credito di valore, la somma predetta va
rivalutata secondo gli indici ISTAT, per cui, applicando il coefficiente 1,60,
la stessa trova la sua espressione monetaria, all'attualita', nell'importo di
L. 3.696.932.900, al quale vanno aggiunti gli interessi legali da calcolarsi
sulla sola sorte capitale a decorrere dal 14 marzo 1990 e fino all'effettivo
soddisfo.
Fondata si appalesa, altresi', l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c.,
promossa dalla Curatela fallimentare e relativa alla donazione immobiliare
fatta dal Ca. (unitamente alla moglie) in favore dei figli, Mi. e Ma. C.,
giusta atto per notar del 23 febbraio 1989.
Vertendosi in ipotesi di contratto a titolo gratuito posteriore alla
commissione della maggior parte degli atti di mala gestio, dai quali e' sorto
il credito, e' sufficiente, ai fini della revoca, la ricorrenza del solo
requisito della scientia damni del debitore, consistente nella semplice
conoscenza del pregiudizio che l'atto poteva arrecare alle ragioni del
creditore.
Tale pregiudizio dev'essere, poi, identificato nella "riduzione della
consistenza del patrimonio del debitore in danno dei creditori
complessivamente considerati" (cfr. Cass. 20 febbraio 1989, n. 987).
Ora, non v'e' dubbio che il requisito in esame ricorra nel caso di
specie, come e' agevole desumere sia dalle qualita' soggettive dei debitori,
che dalla entita' dei beni oggetto dell'impugnato atto di disposizione a
titolo gratuito.
Sotto il primo profilo, va rilevato che il Ca.Ma., all'epoca della
donazione, rivestiva la qualifica di amministratore unico della fallita XXX
s.r.l., e quindi non poteva ignorare la grave situazione economica e
finanziaria in versava detta societa'.
Deve poi ragionevolmente presumersi che gli stessi donatari, quali figli
dell'amministratore dell'XXX e conviventi con il padre, fossero perfettamente
consapevoli del pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alle
ragioni dei creditori.
Per quanto riguarda il secondo dei citati profili, e' sufficiente
considerare che i beni donati costituivano l'intero patrimonio immobiliare del
debitore e che, attraverso quell'atto di liberalita', il medesimo si spoglio',
in sostanza, di ogni suo avere.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti
della Curatela fallimentare, dell'atto di donazione del 23 febbraio 1989,
relativamente alla quota di proprieta' del Ca.
tale pronuncia non puo' ripercuotersi anche sulla posizione di Ca.Ma. C.,
pregiudicando l'acquisto, da parte della stessa, della quota del complesso
immobiliare pervenuta al germano Michele in forza del suddetto atto di
liberalita'.
Invero, ai sensi dell'art. 2901, ultimo comma, c.c., il contratto
stipulato dal subacquirente sopravvive alla revocatoria del titolo di
provenienza soltanto se il subacquirente stesso era in buona fede al momento
dell'acquisto della res, mentre se ha agito in malafede, perche' sapeva che la
cosa era pervenuta al suo dante causa con pregiudizio per i creditori di
quest'ultimo, l'acquisto resta automaticamente travolto in conseguenza della
revocatoria del titolo anteriore.
A parere del tribunale, non vi e' dubbio che Ca.Ma. C., essendo
convivente con i suoi genitori, nell'accettare insieme al fratello la
donazione della casa di abitazione, sia stata pienamente consapevole che,
cosi' facendo, il padre si spogliava dell'intero patrimonio, arrecando grave
pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Se cosi' e' - e non puo' essere diversamente - deve escludersi che la
convenuta abbia agito in buona fede quando, dopo appena una settimana dalla
stipula del contratto di donazione, ebbe ad acquistare la quota del fratello
Mi., con la conseguenza che la inefficacia dell'atto di liberalita' pregiudica
inevitabilmente l'acquisto fatto con il contratto dell'1 marzo 1989.
Sussistono, comunque, tutti i presupposti per dichiarare la simulazione
assoluta di detto contratto. Premesso che la prova della simulazione puo'
essere data dai terzi o dai creditori con ogni mezzo, senza alcuna
limitazione, e quindi anche attraverso testimoni o per presunzioni, ritiene il
Collegio - cosi' confermando quanto gia' statuito con la sentenza n. 616 del
14 marzo/10 maggio 1995 - che, nella specie, la prova dell'accordo
simulatorio, concepito come parte integrante del progetto di spoliazione
patrimoniale dei coniugi Ca.-C.e poi anche del Ca.Mi., anch'egli gravato da
debiti in conseguenza di fideiussioni prestata a favore della XXX, sia
desumibile dai seguenti elementi di valutazione e dati di fatto:
1) l'esigenza di intestare alla sola Ca.Ma. C. l'intero patrimonio immobiliare
dei genitori nasceva dal fatto che la predetta era sola componente della
famiglia a non aver rilasciato fideiussioni e ad essere rimasta senza debiti;
2) al momento della cessione della quota Ca.Mi. aveva circa 21 anni, mentre
Ca.Ma. C. ne aveva poco piu' di 18: entrambi erano studenti e quindi
sprovvisti di qualsiasi reddito;
3) Ca.Ma. C. non aveva assolutamente il denaro necessario (L. 40.000.000) per
pagare al fratello Mi. il prezzo di acquisto della meta' indivisa
dell'appartamento;
4) davanti al notaio rogante, infatti, non vi e' stato alcun trasferimento di
denaro, avendo le parti dichiarato che il prezzo era stato corrisposto prima e
fuori dell'atto.
Si tratta di un complesso di indizi aventi i requisiti della gravita',
univocita' e concordanza, e che sono senz'altro idonei a dimostrare la natura
simulata del contratto di compravendita dell'1-3-1989.
Anche la domanda ex art. 524 c.c. appare meritevole di accoglimento.
Tale disposizione, invero, attribuisce ai creditori del chiamato
all'eredita' il diritto di impugnativa della rinunzia, che puo' farsi valere
ancorche' l'eredita' sia gia' stata accettata da altri chiamati. Non vi e'
ragione di dubitare che anche la Curatela fallimentare - come qualsiasi altro
soggetto che vanti un credito verso il chiamato all'eredita' - possa impugnare
la rinunzia effettuata dal fallito (prima della dichiarazione di fallimento) o
da un terzo di cui sia creditrice (cfr., Trib. Napoli 21-10-1975, Giust. civ.
1976, I, 1703).
Il rimedio in esame e' finalizzato a far conseguire al creditore
l'autorizzazione ad accettare l'eredita' in nome e per conto del debitore
rinunziante ed ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del
credito, senza che sia necessario che quest'ultimo si presenti con le
caratteristiche della esigibilita' e liquidita', essendo sufficiente che
sussista una ragione di credito, anche se non accertata nel suo preciso
ammontare e persino eventuale e condizionata (v., Cass. 12 giugno 1964, n.
1470).
Per l'esercizio dell'azione e' richiesto un unico presupposto di
carattere oggettivo, e cioe' che la rinunzia all'eredita' da parte del
debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio
personale non basti a soddisfarli e l'eredita' presenti un attivo. A tal fine,
e' sufficiente che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali
del debitore possano non bastare per soddisfare del tutto i suoi creditori,
mentre non e' richiesto che la rinunzia sia stata fatta in frode alle ragioni
di questi ultimi (cfr., Cass. 10 agosto 1974, n. 2394).
La legittimazione passiva spetta unicamente al debitore rinunciante,
mentre i successivi chiamati che hanno accettato l'eredita' possono
considerarsi portatori di un interesse idoneo a consentire soltanto un
intervento in causa adesivo dipendente, al fine di sostenere le ragioni del
debitore rinunziante, senza alcuna possibilita' di proporre domande proprie,
diverse da quelle di appoggio alla domanda della parte adiuvata (cfr., Cass.
25-3-1995, n. 3548).
Alla stregua dei suesposti principi, appaiono prive di fondamento le
eccezioni di rito (difetto di legittimazione attiva e passiva, carenza di
interesse ad agire) e di merito (infondatezza della impugnazione), sollevate
dai terzi intervenuti volontariamente.
Del pari infondata si appalesa l'eccezione di nullita' della citazione
per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, a norma dell'art. 163, n. 3,
c.p.c.
Assumono i terzi intervenuti che la Curatela, avendo invocato il
combinato disposto degli art. 2901 e 524 c.c., avrebbe proposto "due azioni in
antitesi logica tra loro", e cioe' l'azione revocatoria e quella di
impugnazione della rinunzia all'eredita'.
Non vi e' dubbio che tra le due azioni vi sia incompatibilita' logico-
giuridica e che il creditore (e, quindi, anche il curatore) non puo' chiedere
la revoca della rinunzia, trattandosi di atto abdicativo non inquadrabile
negli schemi degli atti a titolo gratuito e comunque non riconducibile al
paradigma degli atti di disposizione del proprio patrimonio, suscettibili di
revocatoria; e' altresi' incontestabile che il rimedio previsto dall'art. 524
c.c. non e' diretto a rendere inefficace un atto di disposizione del
patrimonio, ma piuttosto ad acquisire la eredita' nella sfera del debitore,
sia pure al solo fine di soddisfare i crediti insoluti (in tal senso v., Cass.
10 agosto 1974, nn. 2394 e 2395, secondo cui, "diversamente dalla revocatoria,
l'impugnazione della rinunzia da parte del debitore ad un'eredita' di cui
all'art. 524 non mira a rendere inefficace un atto di disposizione del
patrimonio del debitore, che abbia ridotto la garanzia generica dei suoi
creditori, in quanto, non avendo la delazione ereditaria natura patrimoniale,
non essendo cioe' un bene del patrimonio del chiamato, al quale attribuisce
solo un potere, la di lui rinunzia non costituisce un atto di rinunzia in
senso proprio, ma un semplice rifiuto, e non produce l'effetto della
dismissione di beni entrati nel suo patrimonio ma quello di impedirne
l'ingresso").
Da cio', tuttavia, non puo' derivare, nella specie, la nullita' dell'atto
introduttivo, per il solo fatto che l'attore ha erroneamente invocato, insieme
alla norma dell'art. 524, la disposizione dell'art. 2901, in quanto dal tenore
logico-letterale della citazione si desume inequivocabilmente che la Curatela
fallimentare ha inteso proporre il rimedio dell'impugnazione della rinunzia
all'eredita', avendo chiesto, oltre alla declaratoria di inefficacia della
rinunzia nei confronti della massa dei creditori, l'autorizzazione ad
accettare l'eredita' stessa in nome e in luogo del rinunziante, nei limiti dei
diritti successori patrimoniali spettanti al convenuto (quota di legittima) e
al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza
dell'ammontare dei danni cagionati alla massa dagli atti di mala gestio posti
in essere dal convenuto medesimo. Pertanto, essendo evidente l'insufficienza
del patrimonio del Ca. a soddisfare la massa dei creditori, l'impugnata
rinunzia va dichiarata inopponibile alla Curatela fallimentare, la quale
dev'essere conseguentemente autorizzata ad accettare l'eredita' in questione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani - Sez. Civile, definitivamente pronunciando sulle
domande proposte dal fallimento XXX s.r.l., in persona del Curatore avv.
R.M.C., con atto di citazione notificato il 3 ottobre 1991, nei confronti di
Ca.Ma., Ca.Mi. e Ca.Ma. C., nonche' sulla ulteriore domanda proposta dal
citato Fallimento, con atto di citazione notificato il 15-9-1992, nei riguardi
del Ca.Ma., con l'intervento in causa dei coeredi A., N., F. e A. M. Ca.,
cosi' provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento dei danni ex art. 146 l. fall. e, per
l'effetto, condanna Ca.Ma. al pagamento in favore del Fallimento XXX della
complessiva somma, gia' rivalutata all'attualita', di L. 3.696.932.900, oltre
agli interessi al tasso legale da calcolarsi sulla sorte capitale di L.
2.310.583.071 e con decorrenza dal 14 marzo 1990 e fino all'effettivo
soddisfo;
2) dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento
attore, dell'atto di donazione per notar XX in data 23-2-1989, trascritto il
14-3-1989 al n. 4659, in favore dei germani Mi. e Ma. C. Ca., avente ad
oggetto l'appartamento sito in BBB alla via VVVV n. 40, 2ø e 3ø piano (oltre
il piano terra), fabbricato XXX, a sinistra salendo le scale, censito in
catasto alla partita 2029, foglio 87, p.lla 3/22, e il vano box destinato a
garage, al piano cantinato del fabbricato ZZZ (e precisamente quello con
accesso dalla 5ø porta di fronte, partendo da sinistra per chi accede al
corridoio di disimpegno dalla rampa), limitatamente alla quota di proprieta'
del Ca.Ma., nonche' dell'atto di cessione di quota per notar dell'1-3-
1989, tra Ca.Mi. e Ca.Ma. C., trascritto il 14-3-1989 al n. 4663;
3) dichiara, ove occorra, la nullita' del suddetto atto di cessione di quota
per simulazione assoluta;
4) dichiara inopponibile al fallimento la rinunzia, da parte del Ca.Ma., alla
successione paterna apertasi il 2 aprile 1989, fatta con dichiarazione
ricevuta dal cancelliere della Pretura Circondariale di Trani - Sezione
Distaccata di BBB - , giusta verbale del 13-7-1989, registrato a BBB il 17
luglio 1989 al n. 726 e, per l'effetto, autorizza la Curatela ad accettare, in
nome e in luogo del rinunziante, la eredita' devoluta in forza di testamento
per Notar YYY in data 19-6-1979 n. 569 Rep. U.V., pubblicato con verbale
Archivio Notarile di Trani del 25-6-1990 n. 6429 Rep., nei limiti dei diritti
successori patrimoniali spettanti al Ca. (quota di legittima) e al solo scopo
di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dell'ammontare dei
danni cagionati alla massa dei creditori dagli atti di mala gestio posti in
essere dal convenuto stesso quale amministratore unico della XXX s.r.l.;
5) condanna i convenuti e i terzi intervenuti, in solido tra loro, alla
rifusione, in favore dell'attore, delle spese processuali, che si liquidano in
L. 21.797.260, di cui L. 1.997.260 per spese borsuali, L. 6.000.000 per
diritti, L. 12.000.000 per onorario e L. 1.800.000 per rimborso forfettario
delle spese generali, oltre all'I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Cosi' deciso in Trani nella camera di consiglio del 10 febbraio 1998.
(Omissis).