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Trani / Diritto del lavoro
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- E' possibile e legittima la coesistenza nell'ordinamento di enti di
- beneficenza di natura privata con gli I.P.A.B. pubblici e le
- controversie di lavoro del personale dei primi sono rimesse alla
- giurisdizione dell'A.G.O.
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- Tribunale Trani, sezione appello lavoro, sent. 11 dicembre 1997. Proc. n.
2441/1997.
- Pres. ed est. Pica.
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- La Pia associazione Real Monte di Pieta' di Barletta e' un ente
di Beneficenza,
- che pero' non presenta la qualita' di Istituzione pubblica di beneficenza, in
- quanto non ha mai ricevuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 R.D. 5-2-1891
- n. 99, che in base a tale articolo spettava al Ministro dell'Interno promuovere,
- in applicazione dell'art. 1 della L. 17-7-1890 n. 6972 e che doveva essere
- statuito all'epoca della previsione legislativa con decreto reale.
- A seguito dell'intervento della Corte costituzionale, con la
sentenza n. 396
- del 7-4-1988, che ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 1 della legge Crispi,
- nella parte in cui non prevede che le II.PP.AA.BB. Regionali ed Infraregionali
- possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto
- privato, qualora abbiano i requisiti di una istituzione privata, il Real Monte
- di Pieta' predetto puo' continuare ad esistere ed operare come ente morale di
- natura privata.
- Il Real Monte di Pieta' presenta congiuntamente tutti i requisiti
che il
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 ha
- indicato anche solo come alternativamente necessari al riconoscimento
- di natura privata delle IPAB.
- Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, e nella
specie
- del giudice del lavoro, a conoscere delle controversie tra l'ente predetto
- ed i propri dipendenti.
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- (L. 17-7-1890 n. 6972; R.D. 5-2-1891 n. 99; D.P.C.M. 16-2-1990).
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Svolgimento del processo
- Con ricorso depositato il 12-2-88 S. V. conveniva innanzi al
- Pretore del lavoro di Trani, sezione di Barletta l'Orfanotrofio
- Femminile Monte di Pieta' per sentirlo condannare al pagamento della
- complessiva somma di . 270.286.029, a titolo di spettanze lavorative
- maturate durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
- Assumeva la ricorrente di essere stata assunta in data 1-9-77 e
- di aver svolto mansioni di direttrice, prestando la propria attivita'
- lavorativa ininterrottamente per l'intero arco della giornata anche se
- limitava le pretese economiche ad otto ore di lavoro straordinario al
- di', come facilmente poteva riscontrarsi dai conteggi allegati al
- ricorso introduttivo.
- La S. precisava altresi' che il rapporto di lavoro era cessato
- l'1-9-86 e indicava analiticamente l'ammontare delle retribuzioni
- di anno in anno percepite.
- Costituitosi il contraddittorio l'Ente resistente contestava
- il fondamento delle richieste della ricorrente ritenendole tutte
- infondate e spiegava nel contempo domanda riconvenzionale per .
- 11.045.578 per somme a suo dire incassate illegittimamente dalla
- sig.na S.
- Dopo circa sei anni di istruttoria, nel corso del giudizio di
- costituiva, in sostituzione dell'avv. Dell'Ernia, l'avv. Cafiero il
- quale si riportava integralmente alle eccezioni e difese gia' svolte
- dal precedente difensore.
- In sede di memoria difensiva depositata prima della discussione,
- l'Ente resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del Pretore del
- lavoro adito.
- Con sentenza pronunciata in data 22 maggio 1997 il Pretore di
- Barletta dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.,
- compensando le spese.
- Avverso la predetta sentenza proponeva appello la S. censurando
- la decisione del primo giudice per avere erroneamente ritenuto che
- l'ente convenuto fosse un ente pubblico e quindi pronunciato il
- difetto di giurisdizione, e chiedeva che il giudice d'appello
- dichiarasse la giurisdizione del giudice ordinario e ai sensi
- dell'art. 353 c.p.c. rimettesse la causa innanzi al primo giudice.
- All'udienza dell'11 dicembre 1997 la causa veniva discussa e
- decisa con lettura del dispositivo in calce.
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Motivi della decisione
- Osserva il Tribunale che l'appello e' fondato e va accolto.
- Come si deduce dalla motivazione il Pretore e' pervenuto alla
- conclusione del difetto di giurisdizione sulla base del rilievo di due
- circostanze concrete: il fatto che il Monte di Pieta' avrebbe ricevuto
- contributi dal Comune di Barletta; e la considerazione che le delibere
- dell'Ente sono soggette al visto della Sezione Provinciale di
- Controllo.
- Tuttavia dal testo dello Statuto della Pia associazione Real
- Monte di Pieta' si evince:
- a) che scopo dell'associazione e' anche quello "dell'esercizio di
- pratiche religiose" (art. 2, comma 2);
- b) che il patrimonio sociale e' costituito con mezzi di provenienza
- privata (art. 3: "i mezzi con cui la Pia Associazione provvede allo
- scopo di sua istituzione consistono in titoli di rendita sul debito
- pubblico, in locazione di case, in canoni e censi, in prodotti di
- manifattura, ed altro come risulta dall'inventario. Inoltre si avvale
- di ogni altra specie di provento eventuale promosso
- dall'Amministrazione per mezzo di oblazioni, sottoscrizioni, lotterie
- di beneficienza o legati fatti per liberalita' dei Cittadini");
- c) che la costituzione dell'Ente e' avvenuta per iniziativa volontaria
- di promotori privati (art. 4);
- d) che i soci stessi provvedono ad eleggere i "membri della
- Commissione Amministrativa" (art. 14);
- e) che la Commissione Amministrativa puo' concludere locazioni e
- contratti e puo' "nominare e licenziare gli inservienti".
- Tutte tali disposizioni depongono indubbiamente per la natura
- privatistica dell'ente.
- Per quanto concerne l'evoluzione normativa della disciplina
- riguardante le c.d. Istituzioni di Assistenza e beneficenza, va
- sottolineato che, se e' vero che l'art. 1 della Legge 17-7-1890 n.
- 6972 riconduceva nell'ambito degli Enti Pubblici tutte le Istituzioni
- di Beneficenza, non solo con riferimento agli enti erogatori di
- servizi pubblici ma anche con riferimento alle organizzazioni
- espressive dell'autonomia dei privati, tuttavia a tale norma si
- affianca la disciplina esecutiva fissata dal R.D. 5-2-1891 n. 99, il
- cui art. 1 ha stabilito che: "spetta al Ministro dell'Interno, in sede
- amministrativa il promuovere per Decreto Reale, sentito il Consiglio
- di Stato, la dichiarazione se un'Opera Pia od altro Ente Morale abbia
- i caratteri di Istituzione pubblica di Beneficienza agli effetti
- dell'art. 1 della L. 17-7-1890".
- Da una coordinata lettura delle due norme puo' dedursi
- agevolmente che l'attribuzione della natura pubblicistica non era
- automatica, ma subordinata all'emanazione del decreto reale che
- attribuiva tale natura all'IPAB.
- Nel caso in esame non puo' dirsi che il MONTE DI PIETA' abbia mai
- avuto tale riconoscimento, poiche' il Decreto Reale del 29-9-1870
- risulta aver esclusivamente approvato le norme statuarie, senza
- procedere ad alcuna dichiarazione circa la natura dell'Ente.
- D'altronde, l'intervento della Corte Costituzionale, con la
- sentenza n. 396 del 7-4-1988, in armonia con un orientamento gia'
- sorto con la sentenza 30-7-81 n. 173, ha dichiarato la illegittimita'
- dell'art. 1 della legge Crispi, nella parte in cui non prevede che le
- II.PP.AA.BB. Regionali ed Infraregionali possano continuare a
- sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato,
- qualora abbiano i requisiti di una istituzione privata, e come e' noto
- la pronuncia della Corte Costituzionale ha efficacia ex tunc,
- confermando dunque la esistenza in vita della Istituzione in esame sin
- dall'inizio come ente privato.
- Va tra l'altro evidenziato che l'ente de quo presenta
- "congiuntamente" tutti i requisiti che il Decreto del Presidente del
- Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 ha indicato anche solo
- come "alternativamente" necessari al riconoscimento di natura privata
- delle IPAB.
- Infatti l'art. 1, comma 3, del citato D.P.C.M. stabilisce che:
- "sono riconosciute di natura privata quelle Istituzioni che continuino
- a perseguire le proprie finalita' nell'ambito dell'assistenza, in
- ordine alle quali sia alternativamente accertato:
- a) il carattere associativo;
- b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
- c) l'ispirazione religiosa.
- Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate
- istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano
- congiuntamente i seguenti elementi:
- a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di
- promotori privati;
- b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un
- ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel
- senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa
- dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
- c) esplicazione dell'attivita' dell'ente anche sulla base delle
- prestazioni volontarie dei soci.
- Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate
- istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali
- ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
- a) atto costitutivo o tavola di fondazione, posti in essere da
- privati;
- b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la
- designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una
- quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
- c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni
- risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e
- trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello
- svolgimento dell'attivita' istituzionale.
- Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate
- istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano
- congiuntamente i seguenti elementi:
- a) attivita' istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque
- inquadri l'opera di beneficienza ed assistenza nell'ambito di una pur
- generale finalita' religiosa;
- b) collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa,
- realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni
- statutarie, di ministri di culto, di appartenenti ad istituti
- religiosi, di rappresentanti di attivita' o di associazioni religiose
- ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo
- qualificante di gestione del servizio".
- Il Monte di Pieta' de quo riveste tutti i caratteri previsti dal
- citato D.P.C.M., quali il carattere associativo (rinveniente ex artt.
- 1-4-14 dello Statuto, che statuiscono la costituzione per iniziativa
- volontaria dei soci, e l'esistenza di disposizioni statutarie che
- attribuiscono ai soci la potesta' di elezioni dei componenti della
- commissione amministratrice), l'amministrazione da parte di privati,
- ed il patrimonio costituito da lasciti o comunque da beni provenienti
- da privati, nonche' la natura di Istituzione di aspirazione religiosa
- (atteso il preciso disposto dell'art. 2 dello Statuto).
- Ne consegue che non puo' essere posto in alcun dubbio il
- carattere privatistico del Monte di Pieta' e conseguentemente la
- giurisdizione del Giudice ordinario.
- Da ultimo va sottolineato che, mentre nelle istituzioni pubbliche
- di beneficienza il Consiglio di Amministrazione dell'ente viene
- nominato dal Consiglio Comunale, nel caso di specie, e' prevista
- statutariamente la nomina da parte degli stessi soci.
- D'altro lato, se e' vero che l'art. 2 della Legge Regionale
- Puglia 28-11-83 n. 20 sancisce che le istituzioni pubbliche di
- assistenza non possono adottare, senza autorizzazione della Giunta
- Regionale le assunzioni di personale anche a tempo determinato, ne'
- provvedimenti di promozione a qualifiche superiori quando esse
- comportino valutazioni di carattere discrezionale, risulta che
- nell'ente in esame, come emerge dalle stesse delibere esibite dal
- Monte di Pieta' nel giudizio di I grado, le deliberazioni aventi ad
- oggetto la materia innanzi citata sono state adottate sempre dal Monte
- di Pieta', senza alcuna preventiva autorizzazione della Giunta
- Regionale.
- Tutto cio' depone coerentemente per l'esistenza di un regime
- privatistico nella gestione dell'ente.
- Il fatto che vi siano stati versamenti effettuati dal comune di
- Barletta, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, non esclude
- tale natura privatistica, trattandosi del pagamento di servizi resi
- dall'ente in favore di minori ricoverati a richiesta dello stesso
- Comune di Barletta, e non di contributi alla gestione di un ente
- pubblico.
- Comunque, da ultimo, non appare dubbio che la S. e' stata sempre
- iscritta all'INPS, e che il Monte di Pieta' ha sempre versato i
- relativi contributi assicurativi al predetto Ente, con cio' stesso
- dimostrando di ritenere e qualificando il rapporto di lavoro come
- privatistico.
- Sulla base di tali argomentazioni deve ritenersi quindi che
- sussiste nella presente controversia la giurisdizione del giudice
- ordinario ed in particolare del giudice del lavoro, ed in conseguenza
- vanno rimesse le parti innanzi al primo giudice, ai sensi dell'art.
- 353 c.p.c., con termine di mesi sei per la riassunzione.
- Per la natura della questione si compensano le spese.
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P T M
- Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
- 9 luglio 1997, da S. V. avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani,
- in data 22 maggio 1995, inter partes, cosi' provvede:
- 1) Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
- 2) Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente
- controversia, e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado ai sensi
- dell'art. 353 c.p.c., con termine di sei mesi per la riassunzione;
- 3) Compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
- Cosi' deciso in Trani nella camera di consiglio della sezione lavoro, l'11 dicembre
1997.