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E' possibile e legittima la coesistenza nell'ordinamento di enti di
beneficenza di natura privata con gli I.P.A.B. pubblici e le
controversie di lavoro del personale dei primi sono rimesse alla
giurisdizione dell'A.G.O.
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro, sent. 11 dicembre 1997. Proc. n. 2441/1997.
Pres. ed est. Pica.
 
    La Pia associazione Real Monte di Pieta' di Barletta e' un ente di Beneficenza,
che pero' non presenta la qualita' di Istituzione pubblica di beneficenza, in
quanto non ha mai ricevuto il riconoscimento previsto dall'art. 1 R.D. 5-2-1891
n. 99, che in base a tale articolo spettava al Ministro dell'Interno promuovere,
in applicazione dell'art. 1 della L. 17-7-1890 n. 6972 e che doveva essere
statuito all'epoca della previsione legislativa con decreto reale.
    A seguito dell'intervento della Corte costituzionale, con la sentenza n. 396
del 7-4-1988, che ha dichiarato la illegittimita' dell'art. 1 della legge Crispi,
nella parte in cui non prevede che le II.PP.AA.BB. Regionali ed Infraregionali
possano continuare a sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto
privato, qualora abbiano i requisiti di una istituzione privata, il Real Monte
di Pieta' predetto puo' continuare ad esistere ed operare come ente morale di
natura privata.
    Il Real Monte di Pieta' presenta congiuntamente tutti i requisiti che il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 ha
indicato anche solo come alternativamente necessari al riconoscimento
di natura privata delle IPAB.
    Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, e nella specie
del giudice del lavoro, a conoscere delle controversie tra l'ente predetto
ed i propri dipendenti.
 
(L. 17-7-1890 n. 6972; R.D. 5-2-1891 n. 99; D.P.C.M. 16-2-1990).
 
                                Svolgimento del processo
    Con ricorso depositato il 12-2-88 S. V. conveniva innanzi al
Pretore del lavoro di Trani, sezione di Barletta l'Orfanotrofio
Femminile Monte di Pieta' per sentirlo condannare al pagamento della
complessiva somma di œ. 270.286.029, a titolo di spettanze lavorative
maturate durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Assumeva la ricorrente di essere stata assunta in data 1-9-77 e
di aver svolto mansioni di direttrice, prestando la propria attivita'
lavorativa ininterrottamente per l'intero arco della giornata anche se
limitava le pretese economiche ad otto ore di lavoro straordinario al
di', come facilmente poteva riscontrarsi dai conteggi allegati al
ricorso introduttivo.
    La S. precisava altresi' che il rapporto di lavoro era cessato
l'1-9-86 e indicava analiticamente l'ammontare delle retribuzioni
di anno in anno percepite.
    Costituitosi il contraddittorio l'Ente resistente contestava
il fondamento delle richieste della ricorrente ritenendole tutte
infondate e spiegava nel contempo domanda riconvenzionale per œ.
11.045.578 per somme a suo dire incassate illegittimamente dalla
sig.na S.
    Dopo circa sei anni di istruttoria, nel corso del giudizio di
costituiva, in sostituzione dell'avv. Dell'Ernia, l'avv. Cafiero il
quale si riportava integralmente alle eccezioni e difese gia' svolte
dal precedente difensore.
    In sede di memoria difensiva depositata prima della discussione,
l'Ente resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del Pretore del
lavoro adito.
    Con sentenza pronunciata in data 22 maggio 1997 il Pretore di
Barletta dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.,
compensando le spese.
    Avverso la predetta sentenza proponeva appello la S. censurando
la decisione del primo giudice per avere erroneamente ritenuto che
l'ente convenuto fosse un ente pubblico e quindi pronunciato il
difetto di giurisdizione, e chiedeva che il giudice d'appello
dichiarasse la giurisdizione del giudice ordinario e ai sensi
dell'art. 353 c.p.c. rimettesse la causa innanzi al primo giudice.
All'udienza dell'11 dicembre 1997 la causa veniva discussa e
decisa con lettura del dispositivo in calce.
                               Motivi della decisione
    Osserva il Tribunale che l'appello e' fondato e va accolto.
Come si deduce dalla motivazione il Pretore e' pervenuto alla
conclusione del difetto di giurisdizione sulla base del rilievo di due
circostanze concrete: il fatto che il Monte di Pieta' avrebbe ricevuto
contributi dal Comune di Barletta; e la considerazione che le delibere
dell'Ente sono soggette al visto della Sezione Provinciale di
Controllo.
    Tuttavia dal testo dello Statuto della Pia associazione Real
Monte di Pieta' si evince:
a) che scopo dell'associazione e' anche quello "dell'esercizio di
pratiche religiose" (art. 2, comma 2);
b) che il patrimonio sociale e' costituito con mezzi di provenienza
privata (art. 3: "i mezzi con cui la Pia Associazione provvede allo
scopo di sua istituzione consistono in titoli di rendita sul debito
pubblico, in locazione di case, in canoni e censi, in prodotti di
manifattura, ed altro come risulta dall'inventario. Inoltre si avvale
di ogni altra specie di provento eventuale promosso
dall'Amministrazione per mezzo di oblazioni, sottoscrizioni, lotterie
di beneficienza o legati fatti per liberalita' dei Cittadini");
c) che la costituzione dell'Ente e' avvenuta per iniziativa volontaria
di promotori privati (art. 4);
d) che i soci stessi provvedono ad eleggere i "membri della
Commissione Amministrativa" (art. 14);
e) che la Commissione Amministrativa puo' concludere locazioni e
contratti e puo' "nominare e licenziare gli inservienti".
Tutte tali disposizioni depongono indubbiamente per la natura
privatistica dell'ente.
    Per quanto concerne l'evoluzione normativa della disciplina
riguardante le c.d. Istituzioni di Assistenza e beneficenza, va
sottolineato che, se e' vero che l'art. 1 della Legge 17-7-1890 n.
6972 riconduceva nell'ambito degli Enti Pubblici tutte le Istituzioni
di Beneficenza, non solo con riferimento agli enti erogatori di
servizi pubblici ma anche con riferimento alle organizzazioni
espressive dell'autonomia dei privati, tuttavia a tale norma si
affianca la disciplina esecutiva fissata dal R.D. 5-2-1891 n. 99, il
cui art. 1 ha stabilito che: "spetta al Ministro dell'Interno, in sede
amministrativa il promuovere per Decreto Reale, sentito il Consiglio
di Stato, la dichiarazione se un'Opera Pia od altro Ente Morale abbia
i caratteri di Istituzione pubblica di Beneficienza agli effetti
dell'art. 1 della L. 17-7-1890".
Da una coordinata lettura delle due norme puo' dedursi
agevolmente che l'attribuzione della natura pubblicistica non era
automatica, ma subordinata all'emanazione del decreto reale che
attribuiva tale natura all'IPAB.
    Nel caso in esame non puo' dirsi che il MONTE DI PIETA' abbia mai
avuto tale riconoscimento, poiche' il Decreto Reale del 29-9-1870
risulta aver esclusivamente approvato le norme statuarie, senza
procedere ad alcuna dichiarazione circa la natura dell'Ente.
D'altronde, l'intervento della Corte Costituzionale, con la
sentenza n. 396 del 7-4-1988, in armonia con un orientamento gia'
sorto con la sentenza 30-7-81 n. 173, ha dichiarato la illegittimita'
dell'art. 1 della legge Crispi, nella parte in cui non prevede che le
II.PP.AA.BB. Regionali ed Infraregionali possano continuare a
sussistere assumendo la personalita' giuridica di diritto privato,
qualora abbiano i requisiti di una istituzione privata, e come e' noto
la pronuncia della Corte Costituzionale ha efficacia ex tunc,
confermando dunque la esistenza in vita della Istituzione in esame sin
dall'inizio come ente privato.
    Va tra l'altro evidenziato che l'ente de quo presenta
"congiuntamente" tutti i requisiti che il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 ha indicato anche solo
come "alternativamente" necessari al riconoscimento di natura privata
delle IPAB.
    Infatti l'art. 1, comma 3, del citato D.P.C.M. stabilisce che:
"sono riconosciute di natura privata quelle Istituzioni che continuino
a perseguire le proprie finalita' nell'ambito dell'assistenza, in
ordine alle quali sia alternativamente accertato:
a) il carattere associativo;
b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
c) l'ispirazione religiosa.
    Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate
istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano
congiuntamente i seguenti elementi:
a) costituzione dell'ente per iniziativa volontaria dei soci o di
promotori privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un
ruolo qualificante nel governo e nell'amministrazione dell'ente, nel
senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa
dei componenti dell'organo collegiale deliberante;
c) esplicazione dell'attivita' dell'ente anche sulla base delle
prestazioni volontarie dei soci.
    Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate
istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali
ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
a) atto costitutivo o tavola di fondazione, posti in essere da
privati;
b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la
designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una
quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;
c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni
risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e
trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello
svolgimento dell'attivita' istituzionale.
    Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate
istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano
congiuntamente i seguenti elementi:
a) attivita' istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque
inquadri l'opera di beneficienza ed assistenza nell'ambito di una pur
generale finalita' religiosa;
b) collegamento dell'istituzione ad una confessione religiosa,
realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni
statutarie, di ministri di culto, di appartenenti ad istituti
religiosi, di rappresentanti di attivita' o di associazioni religiose
ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo
qualificante di gestione del servizio".
    Il Monte di Pieta' de quo riveste tutti i caratteri previsti dal
citato D.P.C.M., quali il carattere associativo (rinveniente ex artt.
1-4-14 dello Statuto, che statuiscono la costituzione per iniziativa
volontaria dei soci, e l'esistenza di disposizioni statutarie che
attribuiscono ai soci la potesta' di elezioni dei componenti della
commissione amministratrice), l'amministrazione da parte di privati,
ed il patrimonio costituito da lasciti o comunque da beni provenienti
da privati, nonche' la natura di Istituzione di aspirazione religiosa
(atteso il preciso disposto dell'art. 2 dello Statuto).
    Ne consegue che non puo' essere posto in alcun dubbio il
carattere privatistico del Monte di Pieta' e conseguentemente la
giurisdizione del Giudice ordinario.
    Da ultimo va sottolineato che, mentre nelle istituzioni pubbliche
di beneficienza il Consiglio di Amministrazione dell'ente viene
nominato dal Consiglio Comunale, nel caso di specie, e' prevista
statutariamente la nomina da parte degli stessi soci.
    D'altro lato, se e' vero che l'art. 2 della Legge Regionale
Puglia 28-11-83 n. 20 sancisce che le istituzioni pubbliche di
assistenza non possono adottare, senza autorizzazione della Giunta
Regionale le assunzioni di personale anche a tempo determinato, ne'
provvedimenti di promozione a qualifiche superiori quando esse
comportino valutazioni di carattere discrezionale, risulta che
nell'ente in esame, come emerge dalle stesse delibere esibite dal
Monte di Pieta' nel giudizio di I grado, le deliberazioni aventi ad
oggetto la materia innanzi citata sono state adottate sempre dal Monte
di Pieta', senza alcuna preventiva autorizzazione della Giunta
Regionale.
    Tutto cio' depone coerentemente per l'esistenza di un regime
privatistico nella gestione dell'ente.
    Il fatto che vi siano stati versamenti effettuati dal comune di
Barletta, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, non esclude
tale natura privatistica, trattandosi del pagamento di servizi resi
dall'ente in favore di minori ricoverati a richiesta dello stesso
Comune di Barletta, e non di contributi alla gestione di un ente
pubblico.
    Comunque, da ultimo, non appare dubbio che la S. e' stata sempre
iscritta all'INPS, e che il Monte di Pieta' ha sempre versato i
relativi contributi assicurativi al predetto Ente, con cio' stesso
dimostrando di ritenere e qualificando il rapporto di lavoro come
privatistico.
    Sulla base di tali argomentazioni deve ritenersi quindi che
sussiste nella presente controversia la giurisdizione del giudice
ordinario ed in particolare del giudice del lavoro, ed in conseguenza
vanno rimesse le parti innanzi al primo giudice, ai sensi dell'art.
353 c.p.c., con termine di mesi sei per la riassunzione.
    Per la natura della questione si compensano le spese.
                                    P T M
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
9 luglio 1997, da S. V. avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani,
in data 22 maggio 1995, inter partes, cosi' provvede:
1) Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
2) Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente
controversia, e rimette le parti innanzi al giudice di primo grado ai sensi
dell'art. 353 c.p.c., con termine di sei mesi per la riassunzione;
3) Compensa fra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Cosi' deciso in Trani nella camera di consiglio della sezione lavoro, l'11 dicembre 1997.