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Licenziamento di impiegato di banca per giusta causa
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro,  13 maggio 1999.
Pres. ed est. Pica.
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso proposto in data 21 ottobre 1994 ai sensi dell'art. 700 c.p.c., N. V. chiedeva in via d'urgenza che il giudice del lavoro dichiarasse la illegittimità del licenziamento intimatogli dal XXX s.p.a., in data 16-9-1994, ed ordinasse al datore di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro, con vittoria di spese e competenze di lite.
 
Costituitosi il contraddittorio ed espletata istruttoria sommaria, con l'audizione di numerose persone a s.i.t., il Pretore del lavoro in data 18 aprile 1996 rigettava la domanda d'urgenza.
 
Con successivo ricorso al giudice del lavoro, depositato il 5 luglio 1996, N. V. impugnava il licenziamento nel merito, ripresentando la domanda già proposta in sede cautelare, e chiedendo che il giudice del lavoro adito accertasse e dichiarasse l'illegittimità del predetto licenziamento, e condannasse la banca datrice di lavoro alla reintegra del medesimo nel posto di lavoro ed al rimborso delle spese processuali.
 
Si costituiva anche in tale giudizio il XXX, il quale ribadiva la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato in considerazione del comportamento gravemente lesivo del rapporto fiduciario tenuto dal N., da valutarsi anche alla luce delle pregresse irregolarità dallo stesso commesse sempre nell'ambito delle funzioni esercitate nella banca e sanzionate con la sospensione dal servizio per la durata di cinque giorni, irrogatagli il 14.3.1994 e applicatagli a decorrere dal 18.4.1994, sanzione non impugnata dal dipendente.
 
Espletata la necessaria istruttoria, il Pretore del lavoro, all'udienza dell'11 luglio 1997, decideva la causa dichiarando illegittimo il licenziamento intimato al N. in data 16.9.1994, ed ordinando al XXX s.p.a. di reintegrarlo nel posto dì lavoro, nonché condannando la banca resistente al risarcimento del danno subito dal ricorrente, ritenuto pari all'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nonché alla regolarizzazione della relativa posizione previdenziale e assicurativa, ed al rimborso delle spese processuali.
 
Con ricorso depositato in data 13 gennaio 1998, il XXX s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso tale sentenza, affermando la erroneità della decisione del primo giudice e chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi:
 
1) erronea valutazione degli elementi di prova, avendo il Pretore ritenuto non "supportati di adeguata prova i fatti oggetto della contestazione che la Banca ha mosso nei confronti del suo dìpendente", sulla base di una completa svalutazione degli elementi offerti dalla prova documentale (consistente nelle dichiarazioni sottoscritte dai protagonisti della vicenda ed esibite dalla Banca, e quindi confermate in giudizio dagli stessi);
 
2) contraddittorietà dell'iter decisionale del primo giudice, per avere egli dapprima rigettato la domanda cautelare, pur a seguito di una doviziosa e lunga istruttoria anche se sommaria, e per avere quindi, sulla base pressoché degli stessi elementi probatori acquisiti nel procedimento cautelare, benché confermati in sede di prova testimoniale nel giudizio di merito, accolto invece la domanda di merito;
 
3) mancata considerazione di una molteplicità di elementi di fatto e di diritto posti a base del licenziamento, per essersi il primo giudice limitato a considerare alcuni aspetti marginali della testimonianza del teste G., risultati non conformi alle contestazioni della Banca, senza tener conto della gravità di insieme dei fatti contestati, e della persistente illiceità degli stessi pur in presenza della sottolineata incongruità probatoria.
 
Ha richiesto altresì la Banca appellante il rinnovo o l'integrazione di alcune attività istruttorie, per riascoltare amplius alcuni testi sulle vicende su cui già hanno testimoniato nel primo giudizio.
 
Si è costituito nel presente giudizio di appello l'appellato, resistendo all'appello e ribadendo la ingiustificatezza del licenziamento intimatogli, e la sproporzione della sanzione adottata dalla banca in relazione ai fatti contestatigli, Per cui ha richiesto la conferma della decisione di primo grado, con vittoria delle spese di questo grado di giudizio, opponendosi alle richieste istruttorie della Banca appellante.
 
All'udienza del 13 maggio 1999, ritenuto il Tribunale non necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie, la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo in calce.
 
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 
I - I FATTI.
 
Osserva il Tribunale che per pervenire ad una corretta valutazione delle vicende oggetto di causa, è necessario preliminarmente tracciare un quadro esaustivo dei fatti, troppo sommariamente esposti dal primo giudice nella sua decisione.
 
La prima lettera di contestazione inviata dalla Banca al N., in data 25-1-1994, è del seguente tenore:
«Egregio signor N.V.
In relazione alle irregolarità emerse a suo carico e da Lei ammesse con dichiarazioni scritte del 28 ottobre, 9, 10, 16 e 26 novembre 1993 - dichiarazioni di cui ad integrazione della presente e ad ogni effetto alleghiamo copia - Le contestiamo formalmente, ai sensi delle vigenti disposizioni, quanto segue:
- Ella, da epoca imprecisata, custodiva in un cassetto del Suo posto di lavoro i seguenti libretti di risparmio di pertinenza di clienti:
360/12 nominativo intestato a M.D.P.
437/12 R.S. e A.D.B.
439/12 N.S. e G.A.D.B.
47378/12 G.D.B.
4383/12 al portatore, denominato "S.C.";
- a valere sugli anzidetti libretti Ella ha più volte effettuato prelevamenti, in assenza dei titolari, sulla base di moduli prefirmati in bianco dai clienti e consegnando talvolta a terzi nominativi le somme prelevate;
- il 31 maggio ed il 2 e 9 luglio 1993 Ella ha apposto firme apocrife sulle richieste di tre libretti assegni rilasciati al Sig. G. M., titolare del conto corrente n. 12667;
- dal 25 marzo al 28 ottobre 1993 Ella ha effettuato 11 versamenti per complessive L. 49 milioni, apponendo firme apocrife sulle relative distinte;
- il 16 novembre 1992 ed il 3 novembre 1993 Ella ha incassato due assegni di L. 1 milione e L. 3 milioni, emessi dal predetto sig. M., senza apporre sui titoli la Sua firma di girata.
Ella ha facoltà di fornire giustificazioni nei termini previstí dalle norme in vigore.
Distinti saluti».
 
Il N. si giustificava con la missiva del seguente testo:
«B., 29 gen. 1994 Spettabile Ufficio del Personale
XXX - 70100 BARI
In relazione alla Vostra dei 25 corrente, con la presente sono a fornirvi giustificazioni sull'operato da Voi contestatomi.
Innanzi tutto sono fortemente dispiaciuto per avervi procurato tanto fastidio, cosa che non era assolutamente nelle mie intenzioni.
La mia vita lavorativa , come dimostrano le mie note di qualifica, è stata sempre improntata alla massima lealtà e disponibilità nei confronti del XXX, istituto al quale mi onoro di appartenere.
Tali peculiarità hanno anche caratterizzato le operazioni contestatemi che sono state poste in essere nella massima buona fede
e convinto, nella sostanza, di non andare contro la normativa del XXX. Le mie finalità erano solo quelle di usare una certa correntezza e nel caso di M.G. di aiutare un amico in difficoltà versandogli le somme da me dovute nei momenti a lui più opportuni. Come da me dichiarato immediatamente, a dimostrazione ancora una volta della mia estrema buona fede, tutte le operazioni in oggetto sono sempre state fatte su disposizioni degli interessati, nel loro esclusivo interesse e senza sostanzialmente voler venire meno alle disposizioni in materia diramate dal XXX. Ribadisco che non vi è mai stato alcun interesse personale nelle operazioni svolte, così come da Voi appurato.
Costernato pertanto per quanto successo e sperando di avere ancora una volta ribadito la mia buona fede e l'assenza di qualsiasi mio interesse privato, Vi prego voler considerare quanto accaduto riconducendolo nelle dimensioni giuste.
In attesa di Vostra risposta e convinto della Vostra benevolenza rimango a disposizione per qualsiasi altro chiarimento
vogliate richiedere.
Con osservanza».
 
In data 11 marzo 1994 la Banca adottava nei confronti del N. il provvedimento disciplinare della «sospensione dal servizio e dal trattamento economico per la durata di cinque giorni, ai sensi dell'art. 113 lett. d) del contratto collettivo nazionale di lavoro».
 
Successivamente, in data 14 luglio 1994 la Banca inviava al N. una nuova lettera di contestazione, del seguente tenore:
«Premesso che:
- il 14 Marzo scorso le è stata inflitta la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per la durata di cinque giorni ai sensi dell'art. 113 lettera d) del Contratto Collettivo anche in relazione ad operazioni irregolari da Lei effettuate sul conto corrente intrattenuto con il nostro Istituto dal Sig. G. M.;
- la Sig.ra M.C., consorte del precisato Sig. M., ci ha comunicato per iscritto che Ella si sarebbe presentato al suo domicilio reclamando la restituzione della somma di L.34.000.000 che Ella sostiene d'aver prestato allo stesso Sig. M. e che in tale occasione Ella avrebbe profferito oscure ma gravi minacce di ritorsione contro l'intera famiglia M. per il caso che la restituzione del prestito non fosse avvenuta;
ai sensi delle norme vigenti Le contestiamo quanto recentemente emerso.
Ella in data 20 Aprile scorso - come risulta da dichiarazione dello studio notarile - ha chiesto al notaio dott. D. il protesto
degli assegni n. 9824760 di L. 1.684.000; n. 10060071 di L. 3.500.000; n. 10022000 di L. 8.000.000 e n. 10022019 di L.19.990.000 tratti dall'anzidetto Sig. M. sul c/c. n. XXXXX presso la Filiale di B. ed allo scopo ha presentato lettera di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni inviata al cliente il 27 Gennaio scorso dal nostro Istituto, copia, all'evidenza
da Lei abusivamente ricavata dalla documentazione della Banca e che Ella non aveva alcun titolo per produrre all'esterno:
nell'occasione Ella ha altresì dichiarato - circostanza assolutamente non rispondente al vero - di essere facoltizzato a respingere il pagamento di assegni, evitando così l'accesso diretto ai nostri sportelli, ove solo un funzionario è abilitato a disporre in proposito».
Ella ha facoltà di farci avere sue giustificazioni entro il termine previsto dalle disposizioni in vigore.
In relazione a quanto contestatole, Le comunichiamo altresì il Suo allontanamento temporaneo dal servizio ai sensi dell'art.
114 del Contratto Collettivo con effetto immediato».
 
Il N. rispondeva alle nuove contestazioni con la seguente missiva di giustificazione:
«B., 19 luglio 1994. Spettabile Ufficio del Personale
XXX 700I00 B A R I
In relazione alla Vostra del 14 corrente, con la presente sono a fornirvi giustificazioni sull'operato da Voi contestatomi.
Ancora una volta ribadisco che al sig. M. non ho prestato, ma ho anticipato somme di danaro a fronte di lavori di ristrutturazione da effettuarsi nel suo appartamento, come risulta da dichiarazione rilasciatami dal sig. M. e in Vostro possesso.
Al contrario di quanto affermato dalla C.M., consorte del precitato sig. M., non ho mai profferito "oscure e gravi minacce di ritorsione contro l'intera famiglia M., ma mi sono avvalso dei normali strumenti che la legge mette a disposizione per poter recuperare il predetto anticipo.
D'altro canto, se il sottoscritto avesse veramente profferito codeste minacce, sembra molto strano che la famiglia M. non abbia approfittato a formalizzare regolare denuncia.
Per quanto riguarda la circostanza che il sottoscritto si sarebbe recato presso lo studio del notaio dott. D., per il protesto degli assegni di cui alla Vostra del 14.7.'94, asserisco di essermi recato, esclusivamente come privato cittadino, presso tale studio la sera del 19 aprile corrente intorno alle ore 19 e non il 20 aprile come da Voi contestatomi.
Aggiungo altresì che la copia della lettera di revoca all'autorizzazione ad emettere assegni inviata al cliente il 27 gennaio scorso dal Vostro Istituto, mi è stata fornita direttamente la sera del 19 aprile '94 dal sig. I.G., dipendente del notaio D.M.E., previa telefonata di interessamento effettuata in presenza del sottoscritto dal sig. G.G. al sig. I.G.
Pertanto si evince che il sottoscritto non è mai venuto in possesso abusivamente della suddetta copia, nè che l'ha ricevuta abusivamente dalla documentazione della Banca, come da Voi contestatogli.
Per quanto riguarda la dichiarazione "di essere facoltizzato a respingere il pagamento di assegni evitando così l'accesso diretto agli sportelli" da Voi contestatagli, il sottoscritto dichiara che tutto ciò non corrisponde a verità e, a conferma, allega fotocopia di protesto degli assegni in oggetto da cui si evince che il notaio F.D. (o persona di sua fiducia sotto la sua direzione) si è recato nei locali della Banca XXX di B., dove ha richiesto il pagamento dei precitati assegni e un funzionario di detta Banca ha risposto "mancata autorizzazione emissione assegni con revoca in data 28.1.'94".
Alla luce di quanto innanzi esposto il sottoscritto rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento vogliate richiedere.
Con osservanza».
 
All'esito di tali giustificazioni, la Banca datrice di lavoro in data 16 settembre 1994 adottava l'impugnato provvedimento di licenziamento del N., redatto nei seguenti termini:
 
«Le argomentazioni da Lei addotte con Sua del 19 luglio scorso non valgono minimamente a giustificare quanto contestatoLe con nostra del 14 stesso mese che è di una gravità tale da far venir meno irrimediabilmente la fiducia nel Suoi confronti e da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Le comunichiamo pertanto il Suo licenziamento per giusta causa, ai sensi degli artt. 113 lett. f) e 115 lett. d) del Contratto collettivo, con effetto immediato».
 
 
II - LE RISULTANZE PROBATORIE.
 
I fatti emergenti nella riportata corrispondenza intercorsa fra le parti risultano pienamente confermati dai testimoni escussi nel giudizio di merito.
Il funzionario della Banca incaricato delle attività ispettive in ordine alla vicenda per cui è causa, dr. C., ha riferito:
1) di aver appreso direttamente dal dipendente del notaio D., G.G. in occasione delle indagini ispettive svolte, che «il N. si era presentato nello studio con i quattro assegni e ne aveva chiesto il protesto per conto della banca»;
2) che il G., a sua richiesta, senza alcuna difficoltà, aveva firmato una dichiarazione scritta, materialmente estesa dal notaio D. personalmente, che vi aveva sintetizzato fedelmente le dichiarazioni del G., nella quale erano esposti i fatti verbalmente riferiti al C..
Nella dichiarazione scritta, allegata in atti dalla Banca, il G. espone che quattro assegni a firma di M.G. erano stati protestati "per revoca di autorizzazione ad emettere assegni", la cui copia «mi è stata consegnata dal signor N. V., portatore di assegni ed al tempo stesso richiedente il protesto».
Aggiunge il G.: «si precisa inoltre che l'interpello è stato eseguito nei confronti del predetto signor N.V., qualificatosi come dipendente del XXX, ed a me noto, il quale inoltre si è dichiarato facoltizzato a respingere il pagamento, interpello che è stato effettuato contestualmente alla consegna dei suddetti titoli».
In merito a tale dichiarazione, ascoltato quale testimone in sede di giudizio di merito, il notaio D. ha confermato di aver redatto la dichiarazione sottoscritta dal G., in presenza dei funzionari del Credito italiano.
Ascoltato altresì come teste nel giudizio di merito, il G. ha preliminarmente dichiarato:
«confermo le dichiarazioni rese come informatore in data 13-1-1995 e riconosco come mia la sottoscrizione della dichiarazione che venne redatta e dattiloscritta dal notaio D.».
A sua volta nel procedimento cautelare (all'udienza del 13-1-1995) il G. aveva dichiarato: «riconosco come mia la dichiarazione che mi viene esibita dalla S.V. e che ho sottoscritto, in data 12-5-1994, nella stanza del notaio dal quale dipendo, alla presenza di un funzionario del XXX».
E' emerso altresì dall'istruttoria che in realtà la lettera di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni per il M. non era stata portata direttamente dal N. allo studio del notaio D., ma che questi in un primo tempo aveva comunicato all'impiegato del notaio che essa era in possesso di altro studio notarile, invitando il G. a telefonare a tale studio; e che alla risposta affermativa dell'impiegato (sig. I) dell'altro studio, il N. si era recato di persona a prelevare la copia e l'aveva portata all'impiegato del notaio che ha elevato il protesto (v. le dichiarazioni dello Iovine e del G.).
 
III - LA VALUTAZIONE GIURIDICA DEI FATTI.
 
Il Pretore ha incentrato la motivazione della sentenza di accoglimento del ricorso unicamente sulla svalutazione della testimonianza del G., e sul fatto che il N., allorché si recò presso lo studio del notaio D., per richiedere il protesto degli
assegni, non era in possesso della lettera di revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni nei confronti del M., e che
la lettera sarebbe stata acquisita da altro studio notarile, cui il G., impiegato del notaio D., avrebbe telefonato; aggiungendo
che "manca la prova che ... il ricorrente abbia in qualche modo coartato il G. a procurarsi la lettera di revoca" (p. 9). Deducendo da ciò la infondatezza della contestazione della Banca in ordine al fatto che il N. si sarebbe appropriato
di copia della lettera indebitamente, ha ritenuto infondati gli addebiti.
La ricostruzione del primo giudice, al di là di alcune osservazioni ultronee ed ininfluenti (quale il riferimento alla mancata
prova di una "coartazione" dell'impiegato del notaio, che apparirebbe inverosimile) appare però estremamente riduttiva
rispetto al complesso dei fatti contestati al N. dalla Banca, fatti che andavano invece esaminati compiutamente ed esaustivamente nella loro interezza, dal momento che non era solo ed unicamente l'indebita appropriazione di una copia
di documento d'ufficio a porsi a fondamento della motivazione del licenziamento, essendo il licenziamento motivato
dalla Banca con il venir meno dell'indispensabile rapporto di fiducia che deve intercorrere tra datore di lavoro e
lavoratore.
Avrebbe dovuto quindi il primo giudice apprezzare la rilevanza di tutti i comportamenti del N., e valutare se nel loro insieme valessero a far venir meno il rapporto di fiducia da datore di lavoro e lavoratore.
 
Nell'ultima lettera di contestazione inviata dalla Banca, infatti, oltre a farsi riferimento alla sanzione disciplinare in corso di esecuzione a carico del N., per operazioni irregolari da questi compiute, e dall'impiegato non contestate ma anzi ammesse
nella lettera di replica inviata alla Banca il 29-1-1994, si contesta al N. di aver intrattenuto rapporti economici con un cliente della Banca, prestando a questi del denaro, e di avere altresì minacciato il cliente di ritorsioni in caso di mancata restituzione delle somme; di essersi quindi recato di persona, portando con se gli assegni rilasciatigli da tale cliente, per chiederne il
protesto a titolo personale, ma valendosi della propria qualifica professionale, e delle proprie conoscenze d'ufficio, ed impedendo così che il notaio compisse il dovuto interpello in Banca; infine di aver tenuto tali comportamenti nel mentre era
già sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, inflittagli per gli illeciti richiamati all'inizio della lettera
di contestazione.
 
In questo quadro il fatto che la lettera di revoca al M. dell'autorizzazione ad emettere assegni non sia stata indebitamente acquisita dal N. presso la Banca non appare affatto in grado di vanificare la fondatezza degli addebiti mossi dal datore di lavoro, perché restano una serie di comportamenti assai gravi del N., che appaiono indubbiamente tali da far venir meno il rapporto di fiducia della Banca nel proprio dipendente.
 
Per quanto concerne l'episodio della lettera di revoca, su cui si è incentrata l'attenzione del Pretore, resta pur sempre il fatto
che sia stato il N. a comunicare la sua esistenza all'impiegato dello studio notarile, ad indicare a questi di telefonare all'impiegato (lo I.) di altro studio notarile, ed a recarsi a prelevare copia della lettera ed a portarla allo studio del notaio
che ha elevato il protesto.
 
La gravità del comportamento del N. risiede essenzialmente nel fatto che egli ha inteso aggirare ed eludere il necessario rapporto tra la Banca trattaria degli assegni emessi e il pubblico ufficiale protestante, arrogandosi funzioni non sue, e millantando poteri non inerenti al suo ufficio di impiegato, e così formulando egli di persona la richiesta di protesto, laddove questa avrebbe dovuto essere trasmessa al notaio esclusivamente dalla Banca, tramite il Funzionario a ciò delegato, e dopo
la verifica da parte dell'ente creditizio della mancata copertura o dell'irregolare emissione degli assegni de quibus, il necessario accesso in Banca del notaio.
 
Ad aggravare ulteriormente l'abuso commesso dal N. concorrono:
a) il fatto che gli assegni erano suoi personali, rilasciati a lui medesimo, ed evidenti ragioni di correttezza avrebbero richiesto
che egli si fosse limitato a porli all'incasso, lasciando che fosse la Banca a verificarne la copertura e la regolarità ed ad esperire le procedure di legge;
b) il fatto che egli avesse già in precedenza minacciato il M. di far protestare gli assegni da lui emessi (senza data), e che abbia quindi commesso i predetti abusi indubbiamente per interessi personali ed in esecuzione di tali minacce, di cui invece aveva negato l'esistenza al datore di lavoro.
c) il fatto che egli fosse sospeso dall'impiego allorché ha dichiarato di essere abilitato dalla Banca a respingere assegni presentati per il pagamento.
d) il fatto che il N., invitando l'impiegato del studio notarile cui aveva presentato gli assegni (senza essere legittimato a ciò) a telefonare all'altro studio notarile per chiedere copia della lettera di revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni, ha così sfruttato i rapporti di collaborazione professionale fra i due studi, per procurarsi, e per poi esibire in proprio, la copia di una comunicazione della Banca che egli non aveva, e che non avrebbe potuto avere neppure dallo studio notarile interessato, né dalla Banca, non essendo egli incaricato delle funzioni di controllo della solvibilità della clientela, nonché probabilmente per essere ormai la Banca al corrente dei suoi problematici rapporti con il M..
Il fatto quindi che il N. non si sia procurato abusivamente la copia della lettera in Banca non incide sulla gravità del suo comportamento, essendo egli comunque, per suoi interessi personali, arrogato poteri che non aveva, ed avendo speso illecitamente l'immagine e la parola della Banca per cui lavorava, inducendo altresì in errore il pubblico ufficiale incaricato
della levata del protesto.
 
Oltretutto, con tale arbitrario comportamento, il N. ha impedito che la Banca trattaria, quale obbligata al pagamento degli assegni, potesse altresì valutare se onorare egualmente la delega di pagamento, tenuto anche conto dei rapporti irregolari intercorsi tra il N. ed il M. e di eventuali esigenze di salvaguardia dell'immagine aziendale; ed ha altresì impedito al M. di
evitare il protesto adempiendo tempestivamente il debito.
 
E' quindi senz'altro ravvisabile nei fatti esposti una grave violazione dell'art. 28 del C.C.N.L. che vieta al personale di svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'azienda o incompatibile con i doveri di ufficio.
 
A tali fatti, che costituiscono gravi violazioni degli obblighi di correttezza dell'impiegato, si aggiungono i rapporti personali intrattenuti dal N. con il M., denunziati dalla moglie di lui, C. M., in occasione dell'alterco avvenuto in Banca, e di cui è traccia nella dichiarazione scritta resa dal funzionario di Banca C.R. e nelle successive testimonianze rese sia dalla C. che dal R. e dal direttore di banca P.
 
Il prestito di circa trenta milioni effettuato dal N. al M., verso il rilascio di assegni senza data a garanzia da parte di questi, (emessi su carnets rilasciati e "caricati", quanto al costo, al N. stesso, come si evince dall'annotazione in calce ad una delle fotocopie degli assegni protestati), non può dirsi rimasto nell'ambito della sfera strettamente privata dell'impiegato, ma è avvenuto attraverso l'uso dei poteri e dell'ufficio bancario del medesimo, ed in virtù delle mansioni dello stesso, e dunque appare integrare la violazione dell'art. 28 del C.C.N.L. che vieta al personale di prestare a terzi la propria opera senza preventiva autorizzazione della banca, e di svolgere attività comunque contraria agli interessi dell'azienda o incompatibile
con i doveri di ufficio.
 
Attese anche le precedenti violazioni contestate al N., relativamente alla irregolare tenuta di libretti di risparmio della clientela, ed all'esecuzione di operazioni su di essi con l'apposizione di firme apocrife, non può sorprendere che la Banca abbia ritenuto
il venir meno del rapporto di fiducia verso il proprio dipendente.
 
Nè d'altro lato il N. ha offerto, già nella lettera di discolpa innanzi riportata, e neppure nel giudizio, elementi di valutazione e di giustificazione del proprio comportamento tali da far ritenere effettivamente eccessiva e sproporzionata la sanzione.
 
Piuttosto la delicatezza delle funzioni del dipendente di Banca, addetto ai rapporti con il pubblico, coinvolgendo direttamente l'immagine dell'ente creditizio, esige una estrema regolarità e correttezza nei comportamenti del dipendente verso la Banca e verso la clientela.
 
Oltre alle violazioni delle specifiche norme contrattuali di comportamento, che già appaiono decisive, va rilevato che risultano altresì violati obblighi di legge: in primo luogo violato l'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., (che va inteso in senso
ampio), per avere il dipendente fatto uso improprio e per fini personali di notizie apprese nell'esercizio delle sue mansioni,
in ordine alla condizione del M. ed alla revoca della sua autorizzazione ad emettere assegni, nonché di documenti della Banca
di cui, pur se in possesso di terzi, egli non aveva il potere di disporre in proprio e per suoi fini personali.
 
Risulta altresì violato l'art. 2104 c.c., che obbliga il prestatore di lavoro ad operare, oltreché con «la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta», soprattutto con la diligenza richiesta «dall'interesse dell'impresa», ravvisandosi nei fatti commessi dal N. comportamenti tutt'altro che improntati a diligenza e tutt'altro che tenuti nell'interesse dell'impresa, ma che anzi, (come è altresì comprovato dalle vivaci rimostranze della moglie del M. nei confronti del N.), appaiono essersi tradotti
in un indubbio danno, sul piano dell'immagine di correttezza, di trasparenza e di riservatezza dell'attività della banca datrice di lavoro.
 
E' principio giurisprudenzialmente acquisito che l'eventuale vantaggio patrimoniale del lavoratore e il conseguente danno economico per il datore di lavoro non costituiscono elementi necessari perché possa ritenersi integrata la fattispecie della
giusta causa di licenziamento, dovendo piuttosto valutarsi il comportamento del lavoratore in base alla diligenza richiesta,
ex art. 2104 c.c., dalla natura della prestazione dovuta, la cui inosservanza, nel particolare settore del lavoro bancario, specialmente se reiterata e concretantesi in numerose operazioni irregolari, senza rispettare le precise istruzioni del datore
di lavoro, può essere lesiva e dell'immagine della banca e dell'essenziale affidamento che quest'ultima ripone nella lealtà e correttezza dei propri dipendenti (cfr. da ult. Cass. sez. lav., 27 maggio 1998 n. 5258; Cass., sez. lav., 21-2-1998, n.
1894).
 
Oltretutto, si ritiene che i comportamenti tenuti dal dipendente bancario anche nella sua vita privata, e quindi estranei per
questo motivo alla esecuzione della prestazione lavorativa, possono costituire giusta causa di recesso se siano di gravità tale
da far ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del rapporto, in relazione all'ampio margine di fiducia richiesto per la prestazione lavorativa (Cass. sez. lav., 22-11-1996, 10299/1996, Banca Roma c. Riccetti; Cass. sez. lav., 23-05-1992, n. 6180/1992; Cass. sez. lav., 9-3-1998, n. 2626/1998): laddove nel caso in esame ci si trova di fronte ad
abusi commessi dal dipendente, in ragione di suoi interessi privati e personali, avvalendosi delle proprie conoscenze e competenze professionali e del proprio impiego.
 
Se, come si affermato, il concetto di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro non va identificato con quello di grave mancanza o trasgressione, nè va rapportato alla sussistenza e all'entità del pregiudizio patrimoniale dell'imprenditore, ma va ravvisato in quei fatti e comportamenti, anche estranei alla sfera del contratto e, in particolar modo, anche diversi dall'inadempimento contrattuale, che siano tali da far venir meno quella fiducia che costituisce il presupposto essenziale del rapporto di lavoro subordinato (Cass. sez. lav., 24-08-1991, n. 9102/1991), sembra evidente che nella vicenda in esame la Banca abbia fondatamente ritenuto il venir meno della fiducia nel dipendente, avendo questi reiteratamente tenuto comportamenti vistosamente in contrasto con i principi giuridici e deontologici che regolano il rapporto di impiego bancario.
 
In aderenza al rilievo costante che la valutazione della gravità del fatto in relazione al venir meno del rapporto fiduciario
che deve sussistere tra le parti non va operata in astratto, bensì con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e
alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonchè alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo (Cass., sez. lav., 2-2-1998, n. 1016/1998), nel caso di specie deve
ritenersi adeguata e coerente la sanzione decisa dalla banca rispetto ai fatti commessi dal N., ai sensi dell'art. 2119 c.c.
 
Sulla base di tali valutazioni la sentenza di primo grado va integralmente riformata ed in conseguenza va rigettato il ricorso presentato in data 5 luglio 1996, ad impugnativa del licenziamento intimatogli il 16-9-1994. Venendo meno la reintegrazione
nel posto di lavoro disposta dal primo giudice, il N. va condannato a restituire le retribuzioni percepite per il periodo intercorso tra il licenziamento e la data di effettiva reintegra, mentre restano invece legittimamente corrisposte al medesimo le stesse per il periodo dalla data della reintegra sino alla cessazione del rapporto di lavoro, essendosi la Banca, durante tale periodo, avvalsa delle energie lavorative e della prestazione del lavoratore. Si ritiene equo compensare fra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
P T M
 
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal XXX s.p.a. avverso la sentenza resa in data 11 luglio 1997 dal
Pretore del lavoro di Trani, sezione di B., nel giudizio proposto da N.V. nei confronti del XXX s,p,a,, così provvede:
 
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da N. V. avverso
il licenziamento intimatogli il 16-9-1994 dal XXX s.p.a.;
 
2) Condanna N. V. alla restituzione, in favore del XXX s.p.a., delle retribuzioni eventualmente percepite per il periodo
dalla data del licenziamento sino alla data di reintegrazione al lavoro in esecuzione della sentenza del Pretore;
 
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
 
        Trani, 13 maggio 1999.