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Sull'accertamento delle caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato
Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 11 gennaio 1996.
Pres. ed est. Pica.
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
    Con ricorso depositato il 27 luglio 1994, L. Sa. proponeva appello avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani - B., il 27-5-1994, con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante per ottenere il pagamento di spettanze retributive.
    Lamentava l'appellante diversi vizi di motivazione della sentenza di primo grado, e la mancata o erronea valutazione delle risultanze processuali del giudizio di primo grado. Chiedeva quindi che il giudice di appello, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse la domanda proposta in primo grado, e condannasse in conseguenza il D.T. al pagamento della somma di lire 11.793.109, oltre accessori, e spese e competenze del giudizio.
    Si costituiva l'appellato, resistendo all'appello e contestando le asserzioni della L., chiedendo
che il Tribunale rigettasse l'appello. Spiegava altresi' appello incidentale chiedendo al condanna
della L. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
    All'udienza del 11 gennaio 1996 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce letto
in udienza.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
    Osserva il Tribunale che le doglianze dell'appellante sono pienamente fondate.
    La decisione di primo grado e' indubbiamente sorretta da una motivazione insufficiente,
costituita unicamente dalla considerazione che "il rigetto della domanda della L. si fonda sul rilievo
che non sono stati provati gli elementi necessari a caratterizzare il rapporto nel senso preteso,
a mente della sollevata relativa eccezione. E' provato, invero, che la stessa ha eseguito prestazioni lavorative o d'opera in pro del resistente, ma manca assolutamente alcun cenno da parte dei testi in ordine a circostanze dalle quali ricavare la sussistenza dei caratteri tipici del lavoro subordinato, che ora non pare d'uopo rammentare".
    Tale motivazione presenta profili di illogicita' e di contraddittorieta', nella parte in cui rileva
che "e' provato che l'istante ha eseguito prestazioni lavorative o d'opera in pro del resistente", e nel contempo aggiunge che "manca assolutamente alcun cenno da parte dei testi in ordine a circostanze dalle quali ricavare la sussistenza dei caratteri tipici del lavoro subordinato".
    Il giudice di primo grado, nel pervenire alla decisione appellata, ha fatto malgoverno della prova raccolta nel predetto giudizio, non attribuendo il giusto rilievo ad una pluralita' di elementi probatori chiaramente orientati in senso favorevole alle posizioni della ricorrente, e che inoltre ad una attenta riflessione rivelano maggiore attendibilita' di quelle risultanze testimoniali, a cui il primo giudicante ha ritenuto di conferire valore decisivo, e che invece appaiono di minor peso, per la scarsa credibilita' oggettiva e soggettiva dei relativi contenuti.
    Invero, dalle testimonianze rese dalle colleghe di lavoro della ricorrente sono apparsi chiari
elementi a favore della tesi della L.
    Il teste An. ha infatti dichiarato: "circa tre anni e mezzo fa ho conosciuto la L. Sa. la quale ha lavorato con la vecchia gestione della casa di cura Villa S.C. in B. La L. svolgeva mansioni di infermiera professionale. La L. faceva le flebo; soprattutto ha fatto le notti preparando il centro dialisi per l'indomani. La L. preparava tutti i macchinari perche' fossero pronti per l'utilizzo l'indomani".
    La difesa dalla casa di cura convenuta ha tentato di sminuire la attendibilita' della prova, e della testimone, sottolineando che nella parte finale della deposizione la teste avrebbe poi "rettificato"
le sue dichiarazioni precedenti.
    In verita' nelle ulteriori dichiarazioni della An. non si ravvisano rettificazioni tali da inficiare
la portata delle affermazioni gia' rese, bensi' unicamente le ovvie precisazioni di chi pur essendo
al corrente dell'attivita' lavorativa altrui, perche' lavora con questi nella medesima struttura, non
e' certo costantemente a contatto con la persona, svolgendo turni di lavoro che non sempre coincidono.
    Nella specie invece le precisazioni della teste attribuiscono maggior credibilita' alle sue
dichiarazioni.
    Il fatto che la teste incontrasse la ricorrente al mattino quando quest'ultima smontava dal
turno notturno ed ella lo iniziava, e' elemento necessario e sufficiente per attribuire fondatezza e credibilita' all'asserzione del testimone che la ricorrente prestava la propria attivita' di infermiera professionale nel turno notturno.
    Se poi si aggiunge che nell'ultima precisazione la teste An. dichiara che "qualche mattina le e' capitato di lavorare con la L. nello stesso turno", appaiono pienamente credibili e realistiche le affermazioni precedenti secondo cui la ricorrente, odierna appellante, "svolgeva mansioni di
infermiera professionale, e faceva le flebo", poiche' se ne deduce che quanto deposto dalla
teste non e' soltanto il frutto di cio' che puo' averle riferito la ricorrente, ma anche di cio' che
ella ha constatato di persona nei momenti in cui ha lavorato nel medesimo turno della L.
    Le dichiarazioni del teste An. trovano a loro volta conferma nella deposizione del teste S.A.,
la quale ha dichiarato di aver conosciuto la L. nel giugno 1985, quando e' rientrata dalla maternita',
ed ha confermato che "la L. faceva il servizio di notte dalle 22 in poi": espressione questa che indica chiaramente la sussistenza di una attivita' abituale e ripetuta nel tempo e non certo occasionale,
come il resistente appellato ha sostenuto.
    Ha altresi' dichiarato la S. che "la L. era ostetrica", anche se non ha potuto confermare di averle visto svolgere mansioni corrispondenti, lavorando la teste nel settore delle dialisi.
    Sempre la stessa testimone ha precisato alla fine della deposizione, evidentemente su
sollecitazioni dell'ufficio o delle parti che "la L. mi dava il cambio alle 22", contribuendo quindi
a confermare la regolarita' del servizio svolto dalla ricorrente.
    L'ulteriore precisazione della teste "per cui le riferisco le mansioni di infermiera professionale
pur senza averla vista all'opera", che segue letteralmente alla frase "la L. mi dava il cambio alle 22", denota semmai la serieta' del teste, nel definire i confini della propria conoscenza, ma se letta nel collegamento logico e grammaticale con quanto precede, sta chiaramente a significare che la
ricorrente le dava il cambio alle 22 (quindi con regolarita' - altrimenti non si sarebbe parlato di "cambio" - per i gia' chiariti "turni notturni") per svolgere il compito di infermiera di notte, a prescindere dai concreti compiti sui quali la teste, non essendo presente, non poteva riferire.
    Infine la teste D.M.G., dopo un inizio alquanto vago della deposizione, ma non addebitabile ad essa, in cui dichiara a verbale che "circa le posizioni del ricorso della L. valgono le stesse risposte
che ho dato a proposito della R." (ricorrente in altro giudizio), chiarisce successivamente che
"i turni miei, della L. e della R. erano alternati e a rotazione nel senso che smontata io, assumeva servizio una di loro e viceversa": confermando definitivamente la esistenza di un turno regolare e periodico di lavoro della ricorrente, gia' chiaramente affermato dalle altre testimonianze.
    In presenza di tali riscontri probatori a favore della domanda attrice, sospetti di inattendibilita' dovevano semmai afferire alle prove fornite dal resistente, tra l'altro ammesse pur in presenza
di una palese inammissibilita' delle stesse, per la tardivita' con la quale sono state formulate, e
soltanto con un secondo provvedimento, emesso in contrasto ed a correzione di un precedente formale rigetto di esse, per la intervenuta decadenza a causa della tardivita' della loro deduzione.
    Infatti poco attendibili risultano le dichiarazioni della teste D.P. A., la quale svolge mansioni di amministrazione presso la casa di cura convenuta dal maggio 1962 a tutt'oggi, ed ha deposto in perfetta sintonia con la tesi del convenuto della occasionalita' e temporaneita' delle presenze della ricorrente nella casa di cura, asserendo che la ricorrente si sarebbe limitata ad osservare quel che facevano le infermiere professionali del reparto di emodialisi.
    La scarsa attendibilita' e' agevolmente deducibile non soltanto dal contrasto con le deposizioni
di altri tre testimoni, quanto dal rapporto di collaborazione continuativa di lunga data esistente
con la proprieta' della casa di cura, e quindi dalla presumibile non serenita' del testimone per comunanza di interessi o per metus derivante dal timore di perdere il proprio posto di lavoro.
    Inoltre, a conforto della valutazione di inattendibilita', per quanto concerne i compiti concreti
svolti dalla ricorrente, si pone anche la considerazione che la teste D.P., per le mansioni
amministrative che svolgeva, non frequentando se non occasionalmente i settori di terapia (ed
anzi, di regola, per elementari esigenze di riservatezza e igiene, non avrebbe dovuto frequentarli affatto), potesse non essere effettivamente al corrente di ogni attivita' svolta "di fatto" dal personale tecnico.
    Infine, non puo' trascurarsi l'argomento logico della scarsa plausibilita' della tesi che la
ricorrente avesse tanto desiderio di apprendere e di perfezionarsi da giungere al punto di prestarsi
gratuitamente e spontaneamente all'adempimento continuato di regolari turni notturni, nei quali piu'
che personale impegnato in specifici lavori dal quale apprendere, vi era la necessita' di assicurare un servizio di assistenza a ricoverati, anche per presumibili possibili "emergenze".
    D'altro lato, e' pure poco credibile che la direzione della casa di cura affidasse compiti di
assistenza e di turnazione notturna, con le relative responsabilita', a persone che frequentavano la clinica solo occasionalmente e per finalita' di apprendimento la struttura.
    Egualmente inattendibile e' da ritenere la deposizione del teste L.M., la quale, in quanto moglie del resistente, non poteva non essere interessata nella controversia, anche perche' risulta che ad essa si rivolse la ricorrente per chiedere di essere assunta presso la struttura sanitaria privata di cui il marito
e' titolare.
    Quindi, anche qualora non volesse ritenersi la inammissibilita' dei mezzi di prova richiesti tardivamente dal convenuto ed esperiti invalidamente, e se ne volesse tener conto, appare del tutto ingiustificata la conclusione del giudice di primo grado secondo cui "non sono stati provati gli
elementi necessari a caratterizzare" il rapporto di lavoro subordinato, dal momento che le
testimoni che hanno lavorato insieme alla ricorrente hanno offerto piu' che sufficienti elementi a supporto della tesi attorea.
    Infine, appare al Tribunale anche contraddittoria l'ammissione da parte del giudice di primo
grado della consulenza tecnica di ufficio per accertare le spettanze della ricorrente, disposta all'esito della istruttoria, e dunque sul presupposto di una ragionevole fondatezza, anche solo parziale, delle pretese della ricorrente, del cui costo e' stata gravata l'istante, e del cui espletamento non v'era certo necessita' per pervenire alla successiva pronuncia di rigetto della domanda.
    Sulla base delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, quindi, la domanda proposta
dalla ricorrente appare fondata e va accolta: in conseguenza, va riformata la sentenza pretorile, con condanna del convenuto appellato al pagamento delle somme spettanti alla L.
    Per quanto concerne la loro quantificazione, ad avviso del Tribunale risulta congrua sul piano
dei riferimenti contrattuali e normativi e coerente con le risultanze processuali emerse gia' in primo grado la determinazione operata dal C.T.U. nominato in tale sede, nella persona del rag. F.L., che
ha quantificato le spettanze della ricorrente in lire 8.917.377. Su tali somme vanno corrisposte la rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e gli interessi legali sulla somma rivalutata, al tasso temporalmente vigente, dalla data di maturazione del credito sino a quella di effettivo pagamento.
    Le spese processuali seguono la soccombenza, e vanno poste a carico del convenuto appellato
per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il giudizio di primo grado, nella misura di lire 3.417.000 complessive (di cui lire 1.300.000 per diritti, lire 1.500.000 per onorari e L. 617.000 per spese incluse le spese peritali), e per il giudizio di appello in lire 1.500.000 complessive, (di cui lire 50.000 per esborsi), oltre iva, c.p.a. e spese generali come per legge.
                                                                    P T M
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 luglio 1994,
da L. Sa., avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani - B. in data 27 maggio 1994,
inter partes, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento
della domanda proposta in primo grado, condanna D.T.G., nella qualita' di legale rappresentante
della Villa S.C. di B., al pagamento, in favore di L. Sa., della somma di lire 8.917.377,
oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, ed oltre interessi legali sulla somma rivalutata,
al tasso temporalmente vigente, dalla data di maturazione del credito sino a quella di effettivo pagamento;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto dal D.T.;
3) Condanna D.T.G., nella qualita' di legale rappresentante della Villa S.C. di B., al pagamento,
in favore di L. Sa., delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il
giudizio di primo grado, in complessive L. 3.417.000 (di cui lire 1.300.000 per diritti, L. 1.500.000
per onorari e L. 617.000 per spese incluse le spese peritali), e per il giudizio di appello in L. 1.500.000
complessive, (di cui lire 50.000 per esborsi), oltre iva e c.p.a. e spese generali come per legge.
Cosi' deciso in Trani nella camera di consiglio della sezione lavoro, l'11 gennaio 1996.