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Sull'accertamento delle caratteristiche di un rapporto di lavoro
subordinato
- Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 11 gennaio 1996.
- Pres. ed est. Pica.
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- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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- Con ricorso depositato il 27 luglio 1994, L. Sa. proponeva appello
avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani - B., il 27-5-1994, con la quale
il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante per ottenere
il pagamento di spettanze retributive.
- Lamentava l'appellante diversi vizi di motivazione della sentenza di
primo grado, e la mancata o erronea valutazione delle risultanze processuali del giudizio
di primo grado. Chiedeva quindi che il giudice di appello, in riforma dell'impugnata
sentenza, accogliesse la domanda proposta in primo grado, e condannasse in conseguenza il
D.T. al pagamento della somma di lire 11.793.109, oltre accessori, e spese e competenze
del giudizio.
- Si costituiva l'appellato, resistendo all'appello e contestando le
asserzioni della L., chiedendo
- che il Tribunale rigettasse l'appello. Spiegava altresi' appello incidentale chiedendo
al condanna
- della L. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
- All'udienza del 11 gennaio 1996 la causa veniva decisa come da
dispositivo in calce letto
- in udienza.
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- MOTIVI DELLA DECISIONE
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- Osserva il Tribunale che le doglianze dell'appellante sono pienamente
fondate.
- La decisione di primo grado e' indubbiamente sorretta da una
motivazione insufficiente,
- costituita unicamente dalla considerazione che "il rigetto della domanda della L.
si fonda sul rilievo
- che non sono stati provati gli elementi necessari a caratterizzare il rapporto nel senso
preteso,
- a mente della sollevata relativa eccezione. E' provato, invero, che la stessa ha
eseguito prestazioni lavorative o d'opera in pro del resistente, ma manca assolutamente
alcun cenno da parte dei testi in ordine a circostanze dalle quali ricavare la sussistenza
dei caratteri tipici del lavoro subordinato, che ora non pare d'uopo rammentare".
- Tale motivazione presenta profili di illogicita' e di
contraddittorieta', nella parte in cui rileva
- che "e' provato che l'istante ha eseguito prestazioni lavorative o d'opera in pro
del resistente", e nel contempo aggiunge che "manca assolutamente alcun cenno da
parte dei testi in ordine a circostanze dalle quali ricavare la sussistenza dei caratteri
tipici del lavoro subordinato".
- Il giudice di primo grado, nel pervenire alla decisione appellata, ha
fatto malgoverno della prova raccolta nel predetto giudizio, non attribuendo il giusto
rilievo ad una pluralita' di elementi probatori chiaramente orientati in senso favorevole
alle posizioni della ricorrente, e che inoltre ad una attenta riflessione rivelano
maggiore attendibilita' di quelle risultanze testimoniali, a cui il primo giudicante ha
ritenuto di conferire valore decisivo, e che invece appaiono di minor peso, per la scarsa
credibilita' oggettiva e soggettiva dei relativi contenuti.
- Invero, dalle testimonianze rese dalle colleghe di lavoro della
ricorrente sono apparsi chiari
- elementi a favore della tesi della L.
- Il teste An. ha infatti dichiarato: "circa tre anni e mezzo fa
ho conosciuto la L. Sa. la quale ha lavorato con la vecchia gestione della casa di cura
Villa S.C. in B. La L. svolgeva mansioni di infermiera professionale. La L. faceva le
flebo; soprattutto ha fatto le notti preparando il centro dialisi per l'indomani. La L.
preparava tutti i macchinari perche' fossero pronti per l'utilizzo l'indomani".
- La difesa dalla casa di cura convenuta ha tentato di sminuire la
attendibilita' della prova, e della testimone, sottolineando che nella parte finale della
deposizione la teste avrebbe poi "rettificato"
- le sue dichiarazioni precedenti.
- In verita' nelle ulteriori dichiarazioni della An. non si ravvisano
rettificazioni tali da inficiare
- la portata delle affermazioni gia' rese, bensi' unicamente le ovvie precisazioni di chi
pur essendo
- al corrente dell'attivita' lavorativa altrui, perche' lavora con questi nella medesima
struttura, non
- e' certo costantemente a contatto con la persona, svolgendo turni di lavoro che non
sempre coincidono.
- Nella specie invece le precisazioni della teste attribuiscono maggior
credibilita' alle sue
- dichiarazioni.
- Il fatto che la teste incontrasse la ricorrente al mattino quando
quest'ultima smontava dal
- turno notturno ed ella lo iniziava, e' elemento necessario e sufficiente per attribuire
fondatezza e credibilita' all'asserzione del testimone che la ricorrente prestava la
propria attivita' di infermiera professionale nel turno notturno.
- Se poi si aggiunge che nell'ultima precisazione la teste An. dichiara
che "qualche mattina le e' capitato di lavorare con la L. nello stesso turno",
appaiono pienamente credibili e realistiche le affermazioni precedenti secondo cui la
ricorrente, odierna appellante, "svolgeva mansioni di
- infermiera professionale, e faceva le flebo", poiche' se ne deduce che quanto
deposto dalla
- teste non e' soltanto il frutto di cio' che puo' averle riferito la ricorrente, ma anche
di cio' che
- ella ha constatato di persona nei momenti in cui ha lavorato nel medesimo turno della L.
- Le dichiarazioni del teste An. trovano a loro volta conferma nella
deposizione del teste S.A.,
- la quale ha dichiarato di aver conosciuto la L. nel giugno 1985, quando e' rientrata
dalla maternita',
- ed ha confermato che "la L. faceva il servizio di notte dalle 22 in poi":
espressione questa che indica chiaramente la sussistenza di una attivita' abituale e
ripetuta nel tempo e non certo occasionale,
- come il resistente appellato ha sostenuto.
- Ha altresi' dichiarato la S. che "la L. era ostetrica",
anche se non ha potuto confermare di averle visto svolgere mansioni corrispondenti,
lavorando la teste nel settore delle dialisi.
- Sempre la stessa testimone ha precisato alla fine della deposizione,
evidentemente su
- sollecitazioni dell'ufficio o delle parti che "la L. mi dava il cambio alle
22", contribuendo quindi
- a confermare la regolarita' del servizio svolto dalla ricorrente.
- L'ulteriore precisazione della teste "per cui le riferisco le
mansioni di infermiera professionale
- pur senza averla vista all'opera", che segue letteralmente alla frase "la L.
mi dava il cambio alle 22", denota semmai la serieta' del teste, nel definire i
confini della propria conoscenza, ma se letta nel collegamento logico e grammaticale con
quanto precede, sta chiaramente a significare che la
- ricorrente le dava il cambio alle 22 (quindi con regolarita' - altrimenti non si sarebbe
parlato di "cambio" - per i gia' chiariti "turni notturni") per
svolgere il compito di infermiera di notte, a prescindere dai concreti compiti sui quali
la teste, non essendo presente, non poteva riferire.
- Infine la teste D.M.G., dopo un inizio alquanto vago della
deposizione, ma non addebitabile ad essa, in cui dichiara a verbale che "circa le
posizioni del ricorso della L. valgono le stesse risposte
- che ho dato a proposito della R." (ricorrente in altro giudizio), chiarisce
successivamente che
- "i turni miei, della L. e della R. erano alternati e a rotazione nel senso che
smontata io, assumeva servizio una di loro e viceversa": confermando definitivamente
la esistenza di un turno regolare e periodico di lavoro della ricorrente, gia' chiaramente
affermato dalle altre testimonianze.
- In presenza di tali riscontri probatori a favore della domanda
attrice, sospetti di inattendibilita' dovevano semmai afferire alle prove fornite dal
resistente, tra l'altro ammesse pur in presenza
- di una palese inammissibilita' delle stesse, per la tardivita' con la quale sono state
formulate, e
- soltanto con un secondo provvedimento, emesso in contrasto ed a correzione di un
precedente formale rigetto di esse, per la intervenuta decadenza a causa della tardivita'
della loro deduzione.
- Infatti poco attendibili risultano le dichiarazioni della teste D.P.
A., la quale svolge mansioni di amministrazione presso la casa di cura convenuta dal
maggio 1962 a tutt'oggi, ed ha deposto in perfetta sintonia con la tesi del convenuto
della occasionalita' e temporaneita' delle presenze della ricorrente nella casa di cura,
asserendo che la ricorrente si sarebbe limitata ad osservare quel che facevano le
infermiere professionali del reparto di emodialisi.
- La scarsa attendibilita' e' agevolmente deducibile non soltanto dal
contrasto con le deposizioni
- di altri tre testimoni, quanto dal rapporto di collaborazione continuativa di lunga data
esistente
- con la proprieta' della casa di cura, e quindi dalla presumibile non serenita' del
testimone per comunanza di interessi o per metus derivante dal timore di perdere il
proprio posto di lavoro.
- Inoltre, a conforto della valutazione di inattendibilita', per quanto
concerne i compiti concreti
- svolti dalla ricorrente, si pone anche la considerazione che la teste D.P., per le
mansioni
- amministrative che svolgeva, non frequentando se non occasionalmente i settori di
terapia (ed
- anzi, di regola, per elementari esigenze di riservatezza e igiene, non avrebbe dovuto
frequentarli affatto), potesse non essere effettivamente al corrente di ogni attivita'
svolta "di fatto" dal personale tecnico.
- Infine, non puo' trascurarsi l'argomento logico della scarsa
plausibilita' della tesi che la
- ricorrente avesse tanto desiderio di apprendere e di perfezionarsi da giungere al punto
di prestarsi
- gratuitamente e spontaneamente all'adempimento continuato di regolari turni notturni,
nei quali piu'
- che personale impegnato in specifici lavori dal quale apprendere, vi era la necessita'
di assicurare un servizio di assistenza a ricoverati, anche per presumibili possibili
"emergenze".
- D'altro lato, e' pure poco credibile che la direzione della casa di
cura affidasse compiti di
- assistenza e di turnazione notturna, con le relative responsabilita', a persone che
frequentavano la clinica solo occasionalmente e per finalita' di apprendimento la
struttura.
- Egualmente inattendibile e' da ritenere la deposizione del teste
L.M., la quale, in quanto moglie del resistente, non poteva non essere interessata nella
controversia, anche perche' risulta che ad essa si rivolse la ricorrente per chiedere di
essere assunta presso la struttura sanitaria privata di cui il marito
- e' titolare.
- Quindi, anche qualora non volesse ritenersi la inammissibilita' dei
mezzi di prova richiesti tardivamente dal convenuto ed esperiti invalidamente, e se ne
volesse tener conto, appare del tutto ingiustificata la conclusione del giudice di primo
grado secondo cui "non sono stati provati gli
- elementi necessari a caratterizzare" il rapporto di lavoro subordinato, dal momento
che le
- testimoni che hanno lavorato insieme alla ricorrente hanno offerto piu' che sufficienti
elementi a supporto della tesi attorea.
- Infine, appare al Tribunale anche contraddittoria l'ammissione da
parte del giudice di primo
- grado della consulenza tecnica di ufficio per accertare le spettanze della ricorrente,
disposta all'esito della istruttoria, e dunque sul presupposto di una ragionevole
fondatezza, anche solo parziale, delle pretese della ricorrente, del cui costo e' stata
gravata l'istante, e del cui espletamento non v'era certo necessita' per pervenire alla
successiva pronuncia di rigetto della domanda.
- Sulla base delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado,
quindi, la domanda proposta
- dalla ricorrente appare fondata e va accolta: in conseguenza, va riformata la sentenza
pretorile, con condanna del convenuto appellato al pagamento delle somme spettanti alla L.
- Per quanto concerne la loro quantificazione, ad avviso del Tribunale
risulta congrua sul piano
- dei riferimenti contrattuali e normativi e coerente con le risultanze processuali emerse
gia' in primo grado la determinazione operata dal C.T.U. nominato in tale sede, nella
persona del rag. F.L., che
- ha quantificato le spettanze della ricorrente in lire 8.917.377. Su tali somme vanno
corrisposte la rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e gli interessi legali sulla
somma rivalutata, al tasso temporalmente vigente, dalla data di maturazione del credito
sino a quella di effettivo pagamento.
- Le spese processuali seguono la soccombenza, e vanno poste a carico
del convenuto appellato
- per entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per il giudizio di primo grado,
nella misura di lire 3.417.000 complessive (di cui lire 1.300.000 per diritti, lire
1.500.000 per onorari e L. 617.000 per spese incluse le spese peritali), e per il giudizio
di appello in lire 1.500.000 complessive, (di cui lire 50.000 per esborsi), oltre iva,
c.p.a. e spese generali come per legge.
-
P T M
- Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27
luglio 1994,
- da L. Sa., avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani - B. in data 27
maggio 1994,
- inter partes, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, cosi' provvede:
- 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ed in
accoglimento
- della domanda proposta in primo grado, condanna D.T.G., nella qualita' di legale
rappresentante
- della Villa S.C. di B., al pagamento, in favore di L. Sa., della somma di lire
8.917.377,
- oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, ed oltre interessi legali sulla
somma rivalutata,
- al tasso temporalmente vigente, dalla data di maturazione del credito sino a quella di
effettivo pagamento;
- 2) Rigetta l'appello incidentale proposto dal D.T.;
- 3) Condanna D.T.G., nella qualita' di legale rappresentante della Villa S.C. di B., al
pagamento,
- in favore di L. Sa., delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che
liquida, per il
- giudizio di primo grado, in complessive L. 3.417.000 (di cui lire 1.300.000 per diritti,
L. 1.500.000
- per onorari e L. 617.000 per spese incluse le spese peritali), e per il giudizio di
appello in L. 1.500.000
- complessive, (di cui lire 50.000 per esborsi), oltre iva e c.p.a. e spese generali come
per legge.
- Cosi' deciso in Trani nella camera di consiglio della sezione lavoro, l'11 gennaio 1996.