Trani Jus / Giurisprudenza di Trani / Diritto del lavoro Home page
Sulla prova e sull'accertamento concreto delle caratteristiche di un rapporto di
lavoro subordinato
Tribunale. Trani, sezione appello lavoro, 25 febbraio 1997.
Pres. ed est. Pica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21 agosto 1991, Pe. Ma. proponeva appello avverso la sentenza
resa dal pretore di Molfetta, in data 12 aprile 1991, con la quale il primo giudice
aveva rigettato
la domanda da lui proposta nei confronti del datore di lavoro, Pi. Mi., rivolta ad
ottenere il
pagamento di spettanze retributive, a suo dire dovutegli a titolo compensi per la
prestazione di
lavoro subordinato, e quantificate in lire 85.743.786, oltre gli accessori di legge.
Censurava l'appellante la decisione di primo grado nella parte in cui
aveva ritenuto la
insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per mancanza di prova dello stesso,
pur non ravvisando neppure il rapporto societario di fatto di cui il Pi. aveva sostenuto
l'esistenza, facendo malgoverno della prova raggiunta nel corso dell'istruttoria.
Chiedeva quindi che il Tribunale adito, in accoglimento dell'appello,
ed in riforma della
sentenza di primo grado, accogliesse la domanda proposta in primo grado e condannasse
il Pi. Mi. al pagamento delle spettanze retributive come quantificate in primo grado,
oltre
accessori e spese.
Si costituiva l'appellato, resistendo all'appello, e chiedendone il
rigetto, con conferma
della decisione di primo grado.
All'udienza del 27 febbraio 1997 la causa veniva discussa e decisa
con lettura del
dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che l'appello e' infondato e va rigettato.
Non ignora il Collegio giudicante che nelle more del giudizio di
appello e' stato disposto
l'espletamento di consulenza tecnica contabile per valutare la conformita' dei contenuti
della
domanda quantificata dall'istante alle prescrizioni contrattuali in materia.
Tuttavia, la consulenza tecnica non puo' costituire essa stessa un
mezzo di prova, essendo
soltanto un mezzo di valutazione della prova, ed il suo espletamento, ritenuto a suo
tempo
opportuno anche a chiarimenti di alcune voci retributive alquanto incerte, non puo'
sostituire
la prova dei fatti che la consulenza deve aiutare a valutare, ne' esime certo il
giudicante dal
verificare in radice la fondatezza della domanda.
Da un approfondito esame degli atti, ritiene il Tribunale che le
risultanze istruttorie del giudizio
di primo grado non consentano di ravvisare la sussistenza dei presupposti giuridici
dell'affermato
rapporto di lavoro subordinato.
Dall'attivita' istruttoria svolta in primo grado e' risultato, come
gia' puntualmente rilevato dal
Pretore del lavoro, che il Pe. ha prestato una attivita' insieme al Pi., ma non sono
emersi affatto
gli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali l'assoggettamento del
lavoratore al
potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, l'osservanza di un
rigido
orario di lavoro, la periodicita' e regolarita' della retribuzione.
Per quanto concerne il potere direttivo e gerarchico del datore di
lavoro, e' emerso soltanto
che il Pi. ha indicato al Pe. gli uffici ove recarsi per adempiere le pratiche che egli
curava (teste S.),
ovvero lo "istruiva sul da farsi" (teste G.).
Ma, a parte che la comune esperienza insegna che tali indicazioni
sono necessarie all'inizio,
finche' l'interessato non le apprenda e ne faccia proprie nozioni di comportamento, per
cui da
tali deposizioni non puo' dedursi che il Pi. abbia sempre e costantemente indicato ed
ordinato
al Pe. "cosa e come fare", va sottolineato che le istruzioni, indicazioni, o
suggerimenti non
costituiscono modalita' specifiche e peculiari di un rapporto di lavoro subordinato, e
non
possono essere assunti come espressione tipica ed univoca dello stesso, dal momento che
anche in un rapporto di collaborazione non subordinata la persona piu'
"esperta" guida e
consiglia i collaboratori meno pratici.
E' la completa soggezione al potere direttivo ed organizzativo di un
soggetto che
caratterizza il rapporto di subordinazione, e le vaghe dichiarazioni dei testi prima
menzionate
non sono idonee a delineare un vero e proprio rapporto di soggezione.
D'altro lato, nessun teste, neppure fra quelli indicati dal
ricorrente, e che esplicitamente
si sono qualificati come "amici del Pe.", ha affermato con chiarezza che
l'appellante fosse
dipendente del Pi., ne' di aver visto questi dare ordini al Pe.
In ordine ai presunti compiti lavorativi del ricorrente, il teste R.
ha asserito che il Pe.
"lavorava con il Pi.", senza chiarire a quale titolo.
Il teste I. ha riferito che gli risultava che il Pe. avesse lavorato
presso l'agenzia del Pi.,
e di sapere che egli teneva i rapporti con la clientela, il pomeriggio e al mattino.
Ma neppure tali affermazioni chiariscono a quale titolo il Pe. si
intratteneva presso
l'agenzia del Pi., ed il loro valore e' gia' sminuito dalla preliminare dichiarazione
del teste
di non sapere se il Pe. fosse socio del Pi., che lascia desumere la scarsa conoscenza
del
teste circa i rapporti tra le parti.
Le incombenze che il teste attribuisce al Pe. ben possono essere
proprie anche di un socio
(e forse piu', se per intrattenere si intende anche fare opera di pubbliche relazioni e
di "cattura"
della clientela): e comunque la loro attendibilita' e' ulteriormente svilita dalla
precisazione che
il teste passava presso l'agenzia tre o quattro volte la settimana, per un quarto d'ora
o mezz'ora,
e quindi (anche ove appaia credibile tale periodica presenza presso l'agenzia) nulla e'
in grado
di riferire sulle effettive attivita' svolte dal ricorrente per tutto l'arco della
restante giornata.
Il teste S. ha dichiarato di aver visto che il Pe. lavorava
"all'interno dell'agenzia" dell'appellato,
e di sapere che "sbrigava pratiche recandosi anche a Bari".
Ma soggiunge subito di non sapere "se egli fosse socio del
Pi." ne' se dovesse rispettare un
orario di lavoro, e dunque le sue affermazioni sono egualmente riferibili sia ad un
rapporto
subordinato che ad un rapporto associativo, o anche di mera collaborazione indipendente
con associazione nella gestione dei mezzi di lavoro (ad es. luogo di lavoro di entrambi,
gestito in comune).
Inoltre il teste Le. ha dichiarato che gli constava che il Pe.
"svolgeva in agenzia anche attivita'
per proprio conto", in quanto aveva in proprio (e cioe' intascando egli il relativo
compenso)
curato "un paio di visure presso il PRA" per il teste.
Che il Pe. svolgesse attivita' per conto proprio risulta invece
negato dal teste I., ma una
deposizione in senso cosė recisamente negativo, relativamente a comportamenti che
attengono
alla sfera personale del Pe., appare quanto meno poco attendibile, poiche' il teste non
divideva
di certo la sua vita quotidiana, ne' personale ne' lavorativa, con il ricorrente, e
quindi non poteva
conoscere a fondo il regime di vita e di lavoro del ricorrente: com'e' confermato dalle
dichiarazioni
dello stesso teste, gia' innanzi richiamate, di non sapere se il ricorrente fosse socio
o meno del Pi.,
e di frequentare solo per breve tempo, ed occasionalmente, l'agenzia.
Anche i testi S., e G. hanno affermato di non sapere se il Pe. fosse
socio o meno del Pi.,
per cui ne deriva che le pur generiche affermazioni sulle attivita' che di fatto il Pe.
avrebbe
svolto sono da considerare del tutto avulse dalla natura giuridica del rapporto, sul
quale
i testi non sono in grado di dire alcunche', non avendo nessuno di essi affermato con
chiarezza e con dovizia di elementi di riscontro che fra il ricorrente abbia lavorato
come
dipendente del Pi.
Se a cio' si aggiunge che il teste G. ha affermato di aver appreso
dal Pi. che i guadagni
dell'attivita' erano divisi con il Pe., e di sapere che il Pi., prima del periodo
rivendicato
dal Pe., gestiva l'agenzia di affari in societa' (evidentemente di fatto) con altra
persona,
poi impiegatasi come vigile urbano, appare chiaro il quadro di assoluta incertezza
probatoria,
e l'assenza di qualsiasi elemento incontroverso e preciso a favore della tesi del
ricorrente-
appellante, sull'esistenza di un rapporto di subordinazione.
Anche sulla entita' del presunto impegno lavorativo dell'appellante,
le risultanze probatorie
sono tutt'altro che univoche e chiare.
Il teste R., qualificatosi amico del ricorrente, ha affermato che il
ricorrente si recava
"quotidianamente a Bari dalle 7.30 alle 14.00": affermazione evidentemente
esagerata
(non ravvisandosi logicamente la necessita' di cosė intensi spostamenti, atteso il
ridotto
lavoro dell'agenzia, che emerge dal complesso delle dichiarazioni dei testi), e la cui
perentorieta' viene subito dopo inficiata dall'ulteriore affermazione secondo cui il
teste
sapeva cio' che ha riferito per averglielo riferito lo stesso ricorrente, ovvero per
aver visto "di tanto in tanto" questi "prendere il pulman per Bari".
Oltretutto il teste non ha chiarito se il ricorrente il pulman lo
prendeva sempre per
ragioni di lavoro inerenti al rapporto con il Pi., ovvero per motivi personali, o
comunque
estranei al rapporto per cui e' causa, e la semplice constatazione della presenza di una
persona ad una fermata d'autobus appare elemento alquanto labile per dedurne l'esistenza
di un rapporto di lavoro subordinato.
Le ulteriori affermazioni del teste Ragno secondo cui il Pe. il
pomeriggio si tratteneva
in agenzia, e cosė faceva anche il sabato mattina dalle otto alle 12.30, risultano
anch'esse
inficiate dalla affermazione di averlo appreso dall'interessato, nonche' dalla mancanza
di
opportuni chiarimenti su come ha potuto constatare di persona una tale asserita
regolarita'
di impegno.
Sul punto, oltretutto, il teste Le. contraddice il teste R.,
affermando invece che il Pe.
si recava a Bari "due o tre volte la settimana", da dove rientrava "verso
le 12,30 o le 13.00";
e quindi aggiunge che nel pomeriggio il ricorrente si recava in agenzia verso le
19-19,15:
un orario che non appare certo quello di un impiegato subordinato.
Lo stesso teste Le. aggiunge che il Pe. "talvolta non andava
neppure, tanto che c'erano
suoi amici che mi chiedevano informazioni" [evidentemente per reperire il
ricorrente], e che
il Pe. si assentava anche per periodi piuttosto lunghi, di alcuni mesi. Il teste I.
ha dichiarato
che il ricorrente quando non andava a Bari si recava in agenzia, ma ha aggiunto:
"non posso
dire se osservava un orario di lavoro"; ed anche cio' mal si concilia con un
rapporto di lavoro
subordinato.
Quanto al teste G., questi ha esordito affermando che il Pe. aveva
prestato "attivita'", non
meglio specificata, presso l'agenzia del Pi. per nove anni all'incirca, e che lavorava
tutti i giorni
dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle 17.00 alle 20, nonche' anche il sabato per l'intera
giornata.
Ma a parte la contraddittorieta' con la deposizione del teste Le., il
teste G. poco dopo
chiarisce che egli lavorava come "marittimo", e che cio' che ha detto lo
sapeva per via dell'assidua
frequentazione con il ricorrente "nei periodi in cui non navigavo".
Per cui viene meno l'elemento della personale constatazione del teste
dei fatti che ha esposto,
per tutti i periodi in cui era imbarcato, e che di norma durano per circa sei mesi
all'anno: inoltre
anche le sue affermazioni risultano il frutto di notizie "apprese" dal
ricorrente.
Dunque, come si evince da quanto esposto, e come sia pur
sinteticamente, ma correttamente,
aveva colto il giudice di primo grado, le risultanze dell'istruttoria espletata
risultano approssimative
e contraddittorie.
Non tutti i testi hanno deposto sulle medesime posizioni, per cui non
e' possibile neppure avere
un riscontro generale per ciascuno aspetto della vicenda processuale, in positivo o in
negativo.
Il ricorrente tra l'altro non ha indicato tra i testi nessun cliente
dell'agenzia che potesse riferire
sulle concrete mansioni del medesimo e sui rapporti con il presunto datore di lavoro,
limitandosi
a far escutere amici e conoscenti del Pe.
Il senso globale dell'istruttoria, cui l'appellante si richiama in
atto di appello, e che a suo dire
deporrebbe univocamente a favore della tesi del ricorrente, appare tutt'altro che
univoco, ma anzi
contraddittorio e generico, e privo di una linea logica coerente.
In realta', le indicazioni offerte dai testi sarebbero gia'
insufficienti a fondare una domanda di
meri accessori retributivi, quali ad es. lo straordinario (per il quale occorre prova
rigorosa), in
presenza di una situazione gia' acclarata ed incontestata di rapporto di lavoro
subordinato.
In presenza, come nel caso di specie, di una radicale e
circostanziata negazione dell'esistenza
di una subordinazione, a maggior ragione appaiono inidonee a far affermare l'esistenza
di un rapporto
di lavoro subordinato.
Di fronte alle contestazioni precise e puntuali del convenuto sin dal
primo atto di risposta, che ha
invece delineato l'esistenza di un rapporto di collaborazione non subordinata, negando
qualsiasi
validita' ai conteggi proposti dal ricorrente per difetto del rapporto quale presupposto
giuridico
degli stessi, e menzionando modalita' di svolgimento del rapporto tra le parti come
proprie di una
attivita' svolta in collaborazione sotto forma di societa' di fatto, e' evidente che
l'impegno probatorio
del ricorrente non poteva limitarsi a recepire generiche situazioni di presenza in
agenzia, o di compimento
di singole attivita', peraltro genericamente descritte, e non analizzate sul piano dei
rapporti tra le parti
in causa, che possono egualmente spiegarsi tutte anche con la esistenza di un rapporto
di collaborazione
non subordinata.
D'altro lato, all'assenza di precisi ed univoci riscontri probatori
si affiancano anche considerazioni di
ordine logico, che depongono per la inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
In primo luogo, basti pensare alla rilevantissima differenza tra gli
importi che il ricorrente ha
dichiarato di aver ricevuto in concreto, e quanto avrebbe dovuto percepire ove avesse
svolto
effettivamente il lavoro subordinato per il cui accertamento ha agito.
Dai calcoli effettuati dal C.T.U., sulla base della contrattazione
collettiva in vigore, secondo
le mansioni che erano state ipotizzate, ma anche dai conteggi prodotti dal ricorrente
medesimo,
si puo' notare come il Pe. abbia dichiarato di aver percepito sempre da un decimo ad un
ottavo
di quanto gli sarebbe spettato: in altri termini, avrebbe percepito 120.000, 200.000,
300.000 lire,
a fronte di una retribuzione che per un'attivita' equivalente a quella dichiarata dal
ricorrente oscillava
intorno al milione mensili ed anche piu', come evidenziato dalla consulenza espletata.
Ma e' proprio tale sproporzione a togliere ulteriormente credibilita'
alla domanda.
Come e' possibile che un lavoratore abbia accettato di lavorare per
circa nove anni,
come egli ha asserito, accontentandosi di ricevere un mensile cosė esiguo, ed
assolutamente
insufficiente (se fosse stata l'unica retribuzione scaturente da un lavoro subordinato)
e non abbia mai protestato, non abbia mai sentito il bisogno di agire per la propria
tutela,
e neppure abbia lasciato quel lavoro per cercarne uno piu' remunerativo.
Risulta pertanto assai piu' credibile che gli emolumenti ricevuti in
forma cosė bassa fossero
piuttosto il risultato di una condivisione degli utili di singole attivita' di
intermediazione svolte
in comune con il Pi., alla cui agenzia evidentemente il Pe. aveva necessita' e ragione
di
"appoggiarsi" per poter avere occasione di svolgere tale attivita', e presso
la quale, quindi,
proprio per "incrementare" le ridotte entrate, svolgeva altresė attivita' in
proprio, per suoi
personali clienti o amici.
Tale versione dei fatti appare assai piu' coerente con le risultanze
probatorie.
Va aggiunto, sul piano delle nozioni di comune esperienza, che il
personale dipendente
di piccole agenzie assicurative, o di affari e simili, e' di solito quello che resta
stabilmente
in agenzia a gestire materialmente le pratiche (osservando un orario rigido), laddove il
titolare
si interessa dei rapporti di promozione con la clientela e si reca presso gli uffici,
per curare
personalmente gli adempimenti relativi.
Nel caso in esame, invece e' emerso all'opposto che sarebbe stato il
Pe. ad andare in giro
per gli uffici, ovvero ad intrattenere rapporti con la clientela: cioe' a svolgere
incombenze
che appaiono invece piu' proprie di un collaboratore paritario, di un socio di fatto,
ovvero
di un soggetto che si "appoggiava" ad una agenzia altrui, per svolgere anche
in proprio piccole
attivita' di intermediazione.
Oltretutto non puo' non apparire strano che, in assenza di altri
collaboratori (come dichiarato
dal teste I., che, per incidens, ha parlato di "collaboratori" e non di
"dipendenti"), il Pi. tollerasse
che il Pe. andasse in giro quotidianamente (in presenza di uno scarso giro di affari, di
cui anche
il Pe. si lamentava), venisse al pomeriggio anche tardi (v. teste Le.), e addirittura si
assentasse
per periodi piu' o meno lunghi dall'ufficio (v. teste Le.).
Infine, per mera completezza, va evidenziato che appare irrilevante
logicamente e giuridicamente
l'argomento dedotto dall'appellante, secondo cui il primo giudice si sarebbe
contraddetto, in quanto,
pur non ravvisando gli elementi del lavoro subordinato, non avrebbe pero' neppure
ravvisato
l'esistenza del rapporto associativo.
L'esclusione dell'un tipo di rapporto non costituisce presupposto
logico necessario per
l'affermazione dell'altro. Del resto, oggetto della domanda attrice era unicamente la
richiesta
di accertamento della natura di rapporto di lavoro subordinato: e su tale domanda
giustamente
si e' soffermato e limitato l'accertamento del giudice, sulla base degli elementi
probatori offerti
dal giudizio, senza dover necessariamente andare ad indagare l'esistenza del preteso
rapporto
societario, che non era oggetto di una domanda riconvenzionale, e non richiedeva
un'esplicita
pronuncia del giudice su di essa.
Poiche' onus probandi incumbit ei qui dicit, non puo' certo
ricavarsi argomento decisivo a
favore della tesi del ricorrente dalla mera mancanza di prova della tesi contraria.
Sulla base di tali argomentazioni, ritiene pertanto il Tribunale di
dover rigettare l'appello,
con conferma della sentenza impugnata.
Per ragioni di equita' ritiene altresė di compensare le spese del
presente grado di giudizio.
P T M
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso
depositato il 21 agosto 1991,
da Pe. M., avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani, sezione distaccata
di Molfetta,
in data 12 aprile 1991, tra l'appellante e Pi. Mi., cosė provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa le spese.
Trani, 27 febbraio 1997.