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Cure termali: modalita' dell'accertamento della loro necessita'
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 5 maggio 1994. Proc. n. 2849/91.
Pres. ed est. Pica.
 
        (Omissis).
Con ricorso ritualmente notificato, la S.r.l. Metronotte P., in persona del
legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza resa
dal pretore di Trani, in funzione di giudice del lavoro, in data 11 aprile 1990,
con la quale erano state accolte le domande proposte dai sigg.ri L. F., L. R. e
T. A., con conseguente condanna dell'odierna appellante al pagamento, in favore
dei predetti, del trattamento di malattia per i periodi di terapie termali
rispettivamente fruiti, dal 19-9 all'1-10-1988 per il L., dal 7-9 al 19-9-1987 e
dal 16-5 al 28-5-1988 per il L., e dal 3 al 14-10-1988 per il T.
Censurava l'appellante la decisione del giudice di primo grado, per erronea
interpretazione ed applicazione della normativa sulla fruizione delle cure
termali, avendo ritenuto non necessaria la previa richiesta all'I.N.P.S.,
nonche' ininfluente la mancata richiesta dei lavoratori alla ditta appellante di
poter godere del periodo di malattia per cure termali, ed avendo ravvisato
sufficiente motivazione dell'indifferibilita' del trattamento terapeutico nella
generica dizione di conformita' all'art. 13 D.L. 463/1983, apposta con timbro
sulla documentazione dell'I.N.P.S.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata
sentenza di primo grado, rigettasse nel merito le domande proposte dagli
appellati, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giurisdizione.
Instauratosi il contraddittorio, l'I.N.P.S. aderiva alla domanda
dell'appellante, aggiungendo ulteriori elementi di valutazione, in fatto ed in
diritto a conforto dell'appello, mentre i lavoratori appellati contestavano
globalmente i motivi e la domanda proposta dalla societa' appellante e
chiedevano la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria
delle spese e competenze della presente fase del giudizio.
All'udienza del 5 maggio 1994, all'esito della discussione, la causa veniva
decisa con lettura del dispositivo in calce.
                                    Motivi della decisione
Osserva il Tribunale che l'appello e' fondato e va accolto.
Il problema della fruibilita' di cure termali in corso di rapporto di
lavoro, sotto forma di (sospensione del lavoro per) trattamento di malattia, e'
stata oggetto di specifici interventi legislativi, ed ha dato luogo nel tempo a
differenti interpretazioni giurisprudenziali.
Secondo l'art. 13 comma 3 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con
modificazioni dalla L. 11 novembre 1983 n. 638, "per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse,
fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione
di un medico specialista dell'U.s.l. ovvero, limitatamente ai lavoratori
avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici
dei predetti istituti".
Tale disposizione e' scaturita da una progressiva evoluzione legislativa,
che partita da un iniziale divieto di concessione di congedi straordinari per
cure idrotermali, elioterapiche e climatiche (stabilito dall'art. unico della L.
25 maggio 1982 n. 98, di conversione del D.L. 25 gennaio 1982 n. 16), perveniva
ad una loro parziale ammissione, ad opera dell'art. 4 L. 7 agosto 1982 n. 526,
secondo il quale "l'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da
fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia
stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla
Unita' Sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia
in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure".
Dopo una serie di decreti legge (n. 2/1983, n. 59/1983, n. 176/1983, n.
317/1983), tutti decaduti per mancata conversione, sopravveniva l'art. 13 del
citato D.L. 463/1983.
Tuttavia, l'introduzione della predetta norma lasciava insoluti diversi
problemi interpretativi, soprattutto in relazione al coordinamento dell'art. 13
citato con l'art. 2110 c.c., che, come e' noto, stabilisce il principio
dell'obbligo della retribuzione dei periodi di infortunio o malattia, ma,
secondo la corrente interpretazione, entro limiti inerenti alla durata
temporale dell'assenza dal lavoro, nonche' in relazione alla gravita' della
malattia, ed alla conseguente impellente o meno necessita' di effettuazione
delle cure da parte del lavoratore.
Dopo diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in ordine
all'interpretazione dell'art. 13 citato, intervenivano sul tema prima la
sentenza 18 dicembre 1987 n. 559 della Corte Costituzionale, e quindi la
sentenza della Cassazione, a sezioni unite civili, del 17 ottobre 1988 n. 5634.
La Corte cost. era stata investita della questione, da diverse ordinanze di
giudici di merito, i quali avevano rilevato che l'art. 13, terzo comma, del D.L.
12-9-1983 n. 463 non prevedeva espressamente che per il periodo di cura
concessogli ai sensi di tale norma, al lavoratore spettasse la retribuzione
ordinaria, e dunque avevano ravvisato una ingiustificata disparita' di
trattamento tra la situazione del lavoratore ammalato, e quella del lavoratore
che necessita di cure termali per esigenze terapeutiche o riabilitative.
Osservava in primo luogo la Corte che la tesi secondo cui le assenze dal
lavoro per fruire delle cure termali non fossero riconducibili alla assenza per
malattia di cui all'art. 2110 c.c. (e quindi non fossero retribuibili), era
palesemente contraddetta dallo stesso art. 13, il cui quarto comma
esplicitamente parlava, a proposito delle terapie idrotermali, di "aspettative
per infermita'" e di "permessi per malattia".
Aggiungeva che l'art. 2110 c.c. non considera "malattia" soltanto gli stati
patologici acuti, e che il valore primario assegnato al diritto alla salute
dall'art. 32 cost. ne implica una adeguata tutela non solo sul piano
pubblicistico, ma anche nei rapporti tra privati: per cui la disposizione
dell'art. 2110 c.c. non puo' intendersi limitata alle sole affezioni acute
direttamente invalidanti, ma devono rientrarvi le terapie dirette ad elidere o
attenuare le malattie croniche o recidivanti.
Sottolineava in particolare la Corte che, da un lato, la garanzia di poter
fruire di tempestive ed adeguate cure sanitarie previene ed attenua oneri
economici destinati altrimenti a gravare sulla spesa pubblica nell'eta' piu'
avanzata del lavoratore al quale non e' stato consentito di curarsi
tempestivamente, e, dall'altro, che e' interesse dello stesso datore di lavoro
prevenire ulteriori e piu' gravi assenze dal lavoro del lavoratore che non abbia
per tempo curato le proprie patologie.
L'interesse alla salvaguardia della salute del lavoratore, che puo' subire
pregiudizio anche a seguito delle modalita' della prestazione lavorativa, fa
percio' parte del sinallagma contrattuale, e quindi la corresponsione della
retribuzione durante le assenze per malattia, ai sensi dell'art. 2110 c.c., non
va considerato un fatto eccezionale, ma lo strumento per far assolvere ad essa
la sua normale funzione.
Le sezioni unite della Cassazione, sulla scia dell'orientamento
interpretativo dell'art. 2110 c.c. formulato dalla Corte costituzionale,
affermavano che anche per il periodo di cure termali spetta la retribuzione al
lavoratore, che' la sua assenza dal lavoro e' dovuta al nesso di causalita' tra
lo stato patologico e la necessita' di sottoporsi ai trattamenti curativi
idrotermali, e rappresenta un caso peculiare di impossibilita' temporanea della
prestazione lavorativa, riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non
imputabile, in quanto riconducibile nella sfera della malattia di cui all'art.
2110 c.c.
All'obiezione secondo cui in tali casi era pero' il lavoratore, con sua
libera scelta, a decidere di sottoporsi a tali cure, e quindi non era
ravvisabile il fatto impeditivo non imputabile, le Sezioni unite chiarivano che,
se e' vero che la decisione del lavoratore e' alla base della fruizione delle
cure termali, e rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo
riconosciutogli dalla legge, e' altrettanto vero che il presupposto per il
riconoscimento di tale diritto risiede invece nel rigoroso accertamento medico
circa la necessita' ed utilita' delle cure, e non nella mera volonta' del
lavoratore, e l'esito positivo di tale accertamento verifica appunto la
sussistenza della causa di impossibilita' temporanea della prestazione.
Sulla base, dunque, dell'interpretazione del citato art. 13 D.L. 463/1983,
accolta dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, la quale
appare come la piu' aderente all'esigenza di contemperamento delle ragioni di
tutela dello stato di infermita' del lavoratore con quelle di rigoroso controllo
della spesa pubblica e di contenimento del costo del lavoro entro i limiti
fisiologici e legittimi (ratio di fondo degli ultimi interventi normativi
ricordati), possono oggi affermarsi i seguenti principi in materia di cure
idrotermali dei lavoratori dipendenti.
Condizioni per l'effettuazione di cure idrotermali in costanza di rapporto
di lavoro, e dunque al di fuori del congedo ordinario o di altri permessi
retribuiti, con mantenimento del diritto al percepimento della retribuzione
durante il periodo di cure (contenuto comunque, ex lege, nella durata massima di
quindici giorni l'anno), sono:
1) l'esistenza di uno stato patologico (acuto, o anche cronico-recidivante), che
pur non determinando una immediata e diretta incapacita' lavorativa, richieda
una indilazionabilita' del trattamento curativo, al fine di eliminarlo o quanto
meno di ridurne gli effetti dannosi;
2) l'accertamento del predetto stato patologico e della indilazionabilita' delle
cure idrotermali, con una "motivata prescrizione di un medico specialista
dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle
cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti
istituti".
La motivata prescrizione medica, dunque, deve evidenziare sia la "effettiva
efficacia terapeutica" (per "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative",
recita l'art. 13, terzo comma, cit.) delle cure rispetto alla patologia
lamentata dal lavoratore, sia la non dilazionabilita' del trattamento, si' da
non poter essere effettuato durante l'ordinario periodo di congedo spettante al
lavoratore.
Soltanto in presenza di tali elementi, e di rigorosi accertamenti in fatto
sulla loro esistenza, la fruizione delle cure idrotermali in corso di lavoro e'
idonea a costituire un caso peculiare di temporanea impossibilita' sopravvenuta
della prestazione lavorativa, non imputabile al lavoratore, e come tale
riconducibile nella sfera di tutela della malattia, ex all'art. 2110 c.c.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente prova
dell'accertamento sulla necessita' ed indifferibilita' delle cure termali
concesse ai lavoratori appellati, nella apposizione, sul provvedimento
dell'I.N.P.S. di ammissione alla terapia, della dicitura "nei confronti della
S.V. risulta accertata la sussistenza del requisito prescritto dall'art. 13, 3ø
comma, della legge 11-11-1983 n. 638".
Va pero' osservato che tale generica dicitura, aggiunta con un timbro sul
provvedimento dell'I.N.P.S. di ammissione al ciclo di cure richiesto dal
lavoratore, puo' non inficiare la legittimita' della concessione delle cure
termali retribuite, soltanto in quei casi in cui vi sia stato un previo
accertamento medico, da parte di specialista della u.s.l. (come richiede in
primis l'art. 13, primo comma, D.L. n. 463/1983), che abbia motivatamente
formulato la prescrizione delle cure, indicando la causa giustificativa di esse
e la effettivita' della funzione terapeutica che possono svolgere.
Ma allorche' la concessione avviene direttamente da parte dell'I.N.P.S.,
attraverso i propri medici, e non passa al previo vaglio dello specialista della
u.s.l., la funzione di rigoroso accertamento dei presupposti e della utilita' ed
indifferibilita' delle cure e' dalla legge attribuita direttamente ai sanitari
dell'ente previdenziale, il cui giudizio non e' soggetto ad ulteriori verifiche,
ed i quali, quindi, hanno l'obbligo di attenersi agli stessi principi che devono
guidare l'accertamento dei sanitari della u.s.l.
In questi casi, quindi, il rigoroso accertamento, di cui la legge richiede
motivata esplicitazione, non puo' restringersi alla mera apposizione della
clausola di stile predetta, con un timbro, direttamente sul provvedimento
amministrativo ammissivo della terapia, poiche' tale generica dicitura di per
se' non esprime alcuna motivazione, nel senso richiesto dalla legge, ma attesta
soltanto l'avvenuta verifica dell'esistenza della certificazione e della
motivazione: attestazione erronea, nella specie, perche' non esiste un altro
atto sanitario, ne' di medici della u.s.l. ne' di medici dell'I.N.P.S., che
abbia accertato e motivato la necessita' delle cure, ed alla cui esistenza la
stampigliatura puo' fare riferimento.
Il predetto timbro non puo' avere altro significato e valore che quello,
ripetesi, di acclarare che e' stata valutata altra documentazione medica
esistente in atti, e ne e' stata riconosciuta la idoneita' a giustificare la
richiesta. Ma se manca tale precedente accertamento, il timbro cosi' apposto non
ha nessun valore giuridico.
Pertanto, nel caso in esame, poiche' l'avviamento alle cure termali era
stato disposto direttamente dall'I.N.P.S., attraverso i suoi sanitari, e la
predetta clausola apposta con timbro non e' idonea a costituire prescrizione
medica (mancandone i requisiti di fondo), ne' costituisce verifica di
preesistente certificazione medica, che agli atti manca, il provvedimento di
ammissione alle cure termali appare illegittimo, e non puo' spiegare effetti ai
fini del sorgere in capo al datore di lavoro dell'obbligo di retribuzione del
lavoratore per il periodo di cure, difettando il presupposto che consente
l'inquadramento della terapia nell'ampio concetto di malattia di cui all'art.
2110 c.c.
In conseguenza la sentenza emessa dal giudice di primo grado va riformata,
e le domande presentate dai ricorrenti in primo grado rigettate.
Sussistendo ragioni di equita', anche in considerazione del fatto che
l'irregolare ammissione alle cure termali, di cui gli istanti chiedevano la
retribuzione ai sensi dell'art. 2110 c.c., e' stata originata da errore
dell'I.N.P.S., non addebitabile alle parti, i quali sulla documentazione
dell'ente hanno fatto affidamento, si ritiene opportuno fra le parti compensare
le spese di entrambi i gradi di giudizio.
                                                      P T M
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla s.r.l. Metronotte P.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza resa dal
pretore del circondario di Trani in data 11 aprile 1990, tra la societa' e
l'I.N.P.S. appellanti, L. F., L. R. e T. A., ricorrenti in primo grado, cosi'
provvede:
1) In riforma riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da L.
F., L. R. e T. A.;
2) Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Cosi' deciso in Trani il 5 maggio 1994.