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Cure termali: modalita' dell'accertamento della loro necessita'
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Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 5 maggio 1994. Proc. n.
2849/91.
- Pres. ed est. Pica.
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- (Omissis).
- Con ricorso ritualmente notificato, la S.r.l. Metronotte P., in persona del
- legale rappresentante pro tempore, proponeva appello avverso la sentenza resa
- dal pretore di Trani, in funzione di giudice del lavoro, in data 11 aprile 1990,
- con la quale erano state accolte le domande proposte dai sigg.ri L. F., L. R. e
- T. A., con conseguente condanna dell'odierna appellante al pagamento, in favore
- dei predetti, del trattamento di malattia per i periodi di terapie termali
- rispettivamente fruiti, dal 19-9 all'1-10-1988 per il L., dal 7-9 al 19-9-1987 e
- dal 16-5 al 28-5-1988 per il L., e dal 3 al 14-10-1988 per il T.
- Censurava l'appellante la decisione del giudice di primo grado, per erronea
- interpretazione ed applicazione della normativa sulla fruizione delle cure
- termali, avendo ritenuto non necessaria la previa richiesta all'I.N.P.S.,
- nonche' ininfluente la mancata richiesta dei lavoratori alla ditta appellante di
- poter godere del periodo di malattia per cure termali, ed avendo ravvisato
- sufficiente motivazione dell'indifferibilita' del trattamento terapeutico nella
- generica dizione di conformita' all'art. 13 D.L. 463/1983, apposta con timbro
- sulla documentazione dell'I.N.P.S.
- Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito, in riforma dell'impugnata
- sentenza di primo grado, rigettasse nel merito le domande proposte dagli
- appellati, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giurisdizione.
- Instauratosi il contraddittorio, l'I.N.P.S. aderiva alla domanda
- dell'appellante, aggiungendo ulteriori elementi di valutazione, in fatto ed in
- diritto a conforto dell'appello, mentre i lavoratori appellati contestavano
- globalmente i motivi e la domanda proposta dalla societa' appellante e
- chiedevano la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria
- delle spese e competenze della presente fase del giudizio.
- All'udienza del 5 maggio 1994, all'esito della discussione, la causa veniva
- decisa con lettura del dispositivo in calce.
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Motivi della decisione
- Osserva il Tribunale che l'appello e' fondato e va accolto.
- Il problema della fruibilita' di cure termali in corso di rapporto di
- lavoro, sotto forma di (sospensione del lavoro per) trattamento di malattia, e'
- stata oggetto di specifici interventi legislativi, ed ha dato luogo nel tempo a
- differenti interpretazioni giurisprudenziali.
- Secondo l'art. 13 comma 3 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con
- modificazioni dalla L. 11 novembre 1983 n. 638, "per i lavoratori dipendenti
- pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse,
- fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per
- effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione
- di un medico specialista dell'U.s.l. ovvero, limitatamente ai lavoratori
- avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici
- dei predetti istituti".
- Tale disposizione e' scaturita da una progressiva evoluzione legislativa,
- che partita da un iniziale divieto di concessione di congedi straordinari per
- cure idrotermali, elioterapiche e climatiche (stabilito dall'art. unico della L.
- 25 maggio 1982 n. 98, di conversione del D.L. 25 gennaio 1982 n. 16), perveniva
- ad una loro parziale ammissione, ad opera dell'art. 4 L. 7 agosto 1982 n. 526,
- secondo il quale "l'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da
- fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa solo se la malattia sia
- stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla
- Unita' Sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia
- in questione, che certifichino la impossibilita' del rinvio delle cure".
- Dopo una serie di decreti legge (n. 2/1983, n. 59/1983, n. 176/1983, n.
- 317/1983), tutti decaduti per mancata conversione, sopravveniva l'art. 13 del
- citato D.L. 463/1983.
- Tuttavia, l'introduzione della predetta norma lasciava insoluti diversi
- problemi interpretativi, soprattutto in relazione al coordinamento dell'art. 13
- citato con l'art. 2110 c.c., che, come e' noto, stabilisce il principio
- dell'obbligo della retribuzione dei periodi di infortunio o malattia, ma,
- secondo la corrente interpretazione, entro limiti inerenti alla durata
- temporale dell'assenza dal lavoro, nonche' in relazione alla gravita' della
- malattia, ed alla conseguente impellente o meno necessita' di effettuazione
- delle cure da parte del lavoratore.
- Dopo diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in ordine
- all'interpretazione dell'art. 13 citato, intervenivano sul tema prima la
- sentenza 18 dicembre 1987 n. 559 della Corte Costituzionale, e quindi la
- sentenza della Cassazione, a sezioni unite civili, del 17 ottobre 1988 n. 5634.
- La Corte cost. era stata investita della questione, da diverse ordinanze di
- giudici di merito, i quali avevano rilevato che l'art. 13, terzo comma, del D.L.
- 12-9-1983 n. 463 non prevedeva espressamente che per il periodo di cura
- concessogli ai sensi di tale norma, al lavoratore spettasse la retribuzione
- ordinaria, e dunque avevano ravvisato una ingiustificata disparita' di
- trattamento tra la situazione del lavoratore ammalato, e quella del lavoratore
- che necessita di cure termali per esigenze terapeutiche o riabilitative.
- Osservava in primo luogo la Corte che la tesi secondo cui le assenze dal
- lavoro per fruire delle cure termali non fossero riconducibili alla assenza per
- malattia di cui all'art. 2110 c.c. (e quindi non fossero retribuibili), era
- palesemente contraddetta dallo stesso art. 13, il cui quarto comma
- esplicitamente parlava, a proposito delle terapie idrotermali, di "aspettative
- per infermita'" e di "permessi per malattia".
- Aggiungeva che l'art. 2110 c.c. non considera "malattia" soltanto gli stati
- patologici acuti, e che il valore primario assegnato al diritto alla salute
- dall'art. 32 cost. ne implica una adeguata tutela non solo sul piano
- pubblicistico, ma anche nei rapporti tra privati: per cui la disposizione
- dell'art. 2110 c.c. non puo' intendersi limitata alle sole affezioni acute
- direttamente invalidanti, ma devono rientrarvi le terapie dirette ad elidere o
- attenuare le malattie croniche o recidivanti.
- Sottolineava in particolare la Corte che, da un lato, la garanzia di poter
- fruire di tempestive ed adeguate cure sanitarie previene ed attenua oneri
- economici destinati altrimenti a gravare sulla spesa pubblica nell'eta' piu'
- avanzata del lavoratore al quale non e' stato consentito di curarsi
- tempestivamente, e, dall'altro, che e' interesse dello stesso datore di lavoro
- prevenire ulteriori e piu' gravi assenze dal lavoro del lavoratore che non abbia
- per tempo curato le proprie patologie.
- L'interesse alla salvaguardia della salute del lavoratore, che puo' subire
- pregiudizio anche a seguito delle modalita' della prestazione lavorativa, fa
- percio' parte del sinallagma contrattuale, e quindi la corresponsione della
- retribuzione durante le assenze per malattia, ai sensi dell'art. 2110 c.c., non
- va considerato un fatto eccezionale, ma lo strumento per far assolvere ad essa
- la sua normale funzione.
- Le sezioni unite della Cassazione, sulla scia dell'orientamento
- interpretativo dell'art. 2110 c.c. formulato dalla Corte costituzionale,
- affermavano che anche per il periodo di cure termali spetta la retribuzione al
- lavoratore, che' la sua assenza dal lavoro e' dovuta al nesso di causalita' tra
- lo stato patologico e la necessita' di sottoporsi ai trattamenti curativi
- idrotermali, e rappresenta un caso peculiare di impossibilita' temporanea della
- prestazione lavorativa, riferibile alla persona del dipendente, ma a lui non
- imputabile, in quanto riconducibile nella sfera della malattia di cui all'art.
- 2110 c.c.
- All'obiezione secondo cui in tali casi era pero' il lavoratore, con sua
- libera scelta, a decidere di sottoporsi a tali cure, e quindi non era
- ravvisabile il fatto impeditivo non imputabile, le Sezioni unite chiarivano che,
- se e' vero che la decisione del lavoratore e' alla base della fruizione delle
- cure termali, e rappresenta l'esercizio di un diritto potestativo
- riconosciutogli dalla legge, e' altrettanto vero che il presupposto per il
- riconoscimento di tale diritto risiede invece nel rigoroso accertamento medico
- circa la necessita' ed utilita' delle cure, e non nella mera volonta' del
- lavoratore, e l'esito positivo di tale accertamento verifica appunto la
- sussistenza della causa di impossibilita' temporanea della prestazione.
- Sulla base, dunque, dell'interpretazione del citato art. 13 D.L. 463/1983,
- accolta dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione, la quale
- appare come la piu' aderente all'esigenza di contemperamento delle ragioni di
- tutela dello stato di infermita' del lavoratore con quelle di rigoroso controllo
- della spesa pubblica e di contenimento del costo del lavoro entro i limiti
- fisiologici e legittimi (ratio di fondo degli ultimi interventi normativi
- ricordati), possono oggi affermarsi i seguenti principi in materia di cure
- idrotermali dei lavoratori dipendenti.
- Condizioni per l'effettuazione di cure idrotermali in costanza di rapporto
- di lavoro, e dunque al di fuori del congedo ordinario o di altri permessi
- retribuiti, con mantenimento del diritto al percepimento della retribuzione
- durante il periodo di cure (contenuto comunque, ex lege, nella durata massima di
- quindici giorni l'anno), sono:
- 1) l'esistenza di uno stato patologico (acuto, o anche cronico-recidivante), che
- pur non determinando una immediata e diretta incapacita' lavorativa, richieda
- una indilazionabilita' del trattamento curativo, al fine di eliminarlo o quanto
- meno di ridurne gli effetti dannosi;
- 2) l'accertamento del predetto stato patologico e della indilazionabilita' delle
- cure idrotermali, con una "motivata prescrizione di un medico specialista
- dell'unita' sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle
- cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti
- istituti".
- La motivata prescrizione medica, dunque, deve evidenziare sia la "effettiva
- efficacia terapeutica" (per "effettive esigenze terapeutiche o
riabilitative",
- recita l'art. 13, terzo comma, cit.) delle cure rispetto alla patologia
- lamentata dal lavoratore, sia la non dilazionabilita' del trattamento, si' da
- non poter essere effettuato durante l'ordinario periodo di congedo spettante al
- lavoratore.
- Soltanto in presenza di tali elementi, e di rigorosi accertamenti in fatto
- sulla loro esistenza, la fruizione delle cure idrotermali in corso di lavoro e'
- idonea a costituire un caso peculiare di temporanea impossibilita' sopravvenuta
- della prestazione lavorativa, non imputabile al lavoratore, e come tale
- riconducibile nella sfera di tutela della malattia, ex all'art. 2110 c.c.
- Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente prova
- dell'accertamento sulla necessita' ed indifferibilita' delle cure termali
- concesse ai lavoratori appellati, nella apposizione, sul provvedimento
- dell'I.N.P.S. di ammissione alla terapia, della dicitura "nei confronti della
- S.V. risulta accertata la sussistenza del requisito prescritto dall'art. 13, 3ø
- comma, della legge 11-11-1983 n. 638".
- Va pero' osservato che tale generica dicitura, aggiunta con un timbro sul
- provvedimento dell'I.N.P.S. di ammissione al ciclo di cure richiesto dal
- lavoratore, puo' non inficiare la legittimita' della concessione delle cure
- termali retribuite, soltanto in quei casi in cui vi sia stato un previo
- accertamento medico, da parte di specialista della u.s.l. (come richiede in
- primis l'art. 13, primo comma, D.L. n. 463/1983), che abbia motivatamente
- formulato la prescrizione delle cure, indicando la causa giustificativa di esse
- e la effettivita' della funzione terapeutica che possono svolgere.
- Ma allorche' la concessione avviene direttamente da parte dell'I.N.P.S.,
- attraverso i propri medici, e non passa al previo vaglio dello specialista della
- u.s.l., la funzione di rigoroso accertamento dei presupposti e della utilita' ed
- indifferibilita' delle cure e' dalla legge attribuita direttamente ai sanitari
- dell'ente previdenziale, il cui giudizio non e' soggetto ad ulteriori verifiche,
- ed i quali, quindi, hanno l'obbligo di attenersi agli stessi principi che devono
- guidare l'accertamento dei sanitari della u.s.l.
- In questi casi, quindi, il rigoroso accertamento, di cui la legge richiede
- motivata esplicitazione, non puo' restringersi alla mera apposizione della
- clausola di stile predetta, con un timbro, direttamente sul provvedimento
- amministrativo ammissivo della terapia, poiche' tale generica dicitura di per
- se' non esprime alcuna motivazione, nel senso richiesto dalla legge, ma attesta
- soltanto l'avvenuta verifica dell'esistenza della certificazione e della
- motivazione: attestazione erronea, nella specie, perche' non esiste un altro
- atto sanitario, ne' di medici della u.s.l. ne' di medici dell'I.N.P.S., che
- abbia accertato e motivato la necessita' delle cure, ed alla cui esistenza la
- stampigliatura puo' fare riferimento.
- Il predetto timbro non puo' avere altro significato e valore che quello,
- ripetesi, di acclarare che e' stata valutata altra documentazione medica
- esistente in atti, e ne e' stata riconosciuta la idoneita' a giustificare la
- richiesta. Ma se manca tale precedente accertamento, il timbro cosi' apposto non
- ha nessun valore giuridico.
- Pertanto, nel caso in esame, poiche' l'avviamento alle cure termali era
- stato disposto direttamente dall'I.N.P.S., attraverso i suoi sanitari, e la
- predetta clausola apposta con timbro non e' idonea a costituire prescrizione
- medica (mancandone i requisiti di fondo), ne' costituisce verifica di
- preesistente certificazione medica, che agli atti manca, il provvedimento di
- ammissione alle cure termali appare illegittimo, e non puo' spiegare effetti ai
- fini del sorgere in capo al datore di lavoro dell'obbligo di retribuzione del
- lavoratore per il periodo di cure, difettando il presupposto che consente
- l'inquadramento della terapia nell'ampio concetto di malattia di cui all'art.
- 2110 c.c.
- In conseguenza la sentenza emessa dal giudice di primo grado va riformata,
- e le domande presentate dai ricorrenti in primo grado rigettate.
- Sussistendo ragioni di equita', anche in considerazione del fatto che
- l'irregolare ammissione alle cure termali, di cui gli istanti chiedevano la
- retribuzione ai sensi dell'art. 2110 c.c., e' stata originata da errore
- dell'I.N.P.S., non addebitabile alle parti, i quali sulla documentazione
- dell'ente hanno fatto affidamento, si ritiene opportuno fra le parti compensare
- le spese di entrambi i gradi di giudizio.
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P T M
- Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla s.r.l. Metronotte P.,
- in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza resa dal
- pretore del circondario di Trani in data 11 aprile 1990, tra la societa' e
- l'I.N.P.S. appellanti, L. F., L. R. e T. A., ricorrenti in primo grado, cosi'
- provvede:
- 1) In riforma riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da L.
- F., L. R. e T. A.;
- 2) Dichiara interamente compensate le spese di entrambi i gradi del giudizio.
- Cosi' deciso in Trani il 5 maggio 1994.