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- Obbligo della U.s.l. di fornire i vaccini antiallergici anche se non contemplati
- nel prontuario farmaceutico
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- Tribunale Trani, sezione appello lavoro e previdenza, 23 marzo 1998 n. 362. Proc. n.
2809/1997.
- Pres. ed est. Gentile.
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- (Omissis).
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, con sentenza n. 2758 del
28/4-10/7/1992, riformava la pronuncia
- 26/11-15/12/1990, n. 9465, resa dal Pretore del lavoro della stessa città, che aveva
rigettato lopposizione
- proposta dalla U.S.L. BBB avverso il decreto ingiuntivo 24/6/1988 concesso a C.F. per
limmediato
- pagamento di £ 228.600, oltre agli interessi legali e alle spese di procedura, a titolo
di rimborso della spesa
- sostenuta per lacquisto di un vaccino antiallergico non contemplato nel prontuario
terapeutico del S.S.N.
- Adita dal C., la Suprema Corte, con sentenza n. 8241 del
22/1-11/9/1996, cassava la pronuncia emessa
- dai giudici baresi in grado di appello e rimetteva le parti dinanzi a questo Tribunale,
giudice del lavoro.
- Alla riassunzione provvedeva il Cazzolla, mediante ricorso depositato
il 5/9/1997 e notificato alla A.U.S.L.
- BBB e alla Regione Puglia, per sostenere, in forza della citata decisione della Corte di
legittimità, linfondatezza
- dellopposizione proposta dallente sanitario avverso il decreto ingiuntivo e,
quindi, per chiedere il rigetto
- dellappello avverso la sentenza del Pretore di Bari con vittoria delle spese dei
gradi successivi al primo.
- Perfezionatosi nuovamente il contraddittorio, resisteva la A.U.S.L.
BBB, in persona del Direttore generale
- e Commissario liquidatore della U.S.L. BA/9, mentre la Regione Puglia rimaneva
contumace.
- Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonchè i fascicoli delle
pregresse fasi di merito del giudizio,
- alludienza odierna, la discussione precedeva la lettura in aula del dispositivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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- Nella pronuncia della Cassazione - che, ai sensi
dellart. 384 cpc, segna i limiti dellodierna statuizione
- in sede di rinvio - viene innanzitutto precisato che il diritto dei cittadini
allassistenza sanitaria trova fondamento
- nellart. 32 Cost.
- La Suprema Corte ha chiarito che trattasi di un diritto soggettivo
inviolabile della persona ed oggetto, pertanto,
- di primaria e completa protezione; un diritto fondamentale che integra una posizione
soggettiva autonoma spiegantesi
- anche nei rapporti tra i privati.
- La Corte regolatrice, pur riconoscendo il ruolo necessario del
legislatore per la determinazione delle modalità e
- dellampiezza della tutela della salute, in relazione pure allo sforzo finanziario
che tale scopo comporta, ha precisato
- che la normativa secondaria di attuazione (rimessa alle competenti autorità
amministrative), la quale, con particolare
- riguardo alle prestazioni farmaceutiche, si traduce nel c.d. prontuario, in ogni caso,
non può violare le necessità
- inderogabili di cura.
- In altre parole - si legge ancora nella pronuncia della Cassazione
che ha rimesso gli atti a questo Tribunale -
- "di fronte ad una eventuale insopprimibile esigenza, rispetto alla quale le
strutture organizzative del servizio
- sanitario nazionale non offrono rimedi alternativi, il diritto fondamentale
dellindividuo alla salute si impone
- nella sua integrità ed assolutezza senza limite e condizionamenti di sorta".
- "Pertanto - ha concluso in diritto la Corte di legittimità - il
farmaco ..., ancorchè non compreso nel prontuario
- terapeutico va posto a carico del servizio sanitario nazionale, previa disapplicazione
(art. 5 legge sullabolizione
- del contenzioso amministrativo) del prontuario terapeutico, nella parte in cui non
comprenda farmaci indisponibili ...,
- in quanto contrasta con la norma vincolante di legge in senso contrario: art. 10, comma
secondo", d.l. n. 463 convertito
- nella l. 638/83.
- Per essersi discostata da tale criterio, omettendo, in particolare,
di tener conto dellaccertamento positivo circa
- lindispensabilità del vaccino antiallergico destinato alla moglie del Cazzolla,
di nome Di Cagno Filomena, la sentenza
- resa dal Tribunale di Bari in grado di appello è stata cassata dalla Suprema corte, la
quale, infine, ha statuito, in generale,
- che, ai nostri fini, non è consentito un distinguo tra interventi terapeutici curativi
e preventivi, nonchè, in particolare,
- che la sentenza di primo grado, invece, aveva coerentemente valorizzato il responso del
C.T.U.
- Sin qui largomentazione e lindicazione vincolante della
Suprema Corte, che, avendo carattere autoapplicativo,
- nel senso che non necessita di integrazioni ad opera del giudice del rinvio, ed altro
non essendovi di nuovo e di
- influente sullodierna decisione, porta senzaltro, in questa sede
processuale, alla conferma della pronuncia emessa
- dal Pretore di Bari.
- La A.U.S.L. convenuta, infatti, ha messo in campo innanzitutto
eccezioni inaccoglibili, siccome consistenti in
- censure alla tesi assunta ed imposta dalla Cassazione in questa controversia, nel merito
delle quali, quindi, non è
- necessario nè è consentito entrare.
- Al riguardo, si aggiunge soltanto che è pacifica, per consolidato
principio giurisprudenziale, limpossibilità, in
- sede di rinvio, di dedurre come ius superveniens un mutamento nellinterpretazione
della norma, neppure se il
- nuovo orientamento derivi da unaltra sentenza della Corte di Cassazione.
- Quanto poi allargomento secondo cui lesito della C.T.U.
espletata in prime cure sarebbe insufficiente a basare
- la decisione, è vero, al contrario, che, a parte lesplicito ed autorevole
riferimento a questo aspetto della disputa
- contenuto nella sentenza della Cassazione, le conclusioni rassegnate dal dott. P.L.D.N.
sono univoche
- e non contrastate in atti da altre risultanze probatorie.
- Il predetto consulente ha riferito che D.C.F. in C.
(allepoca della visita medico-legale) soffriva
- di rinite allergica pollinosica e necessitava di trattamento mediante vaccini
iposensibilizzanti, presidio terapeutico
- privo di equipollenti, "indispensabile e insostituibile", ma non contemplato
nel prontuario del S.S.N., per cui, in
- difetto di indicazioni specialistiche di segno contrario, è pretestuoso disquisire
puramente e semplicemente in
- ordine alla natura giuridica dellaccertamento peritale nellambito
dellistruzione probatoria.
- Nemmeno integra una ammissibile ipotesi di ius superveniens il
riferimento fatto dalla A.U.S.L. convenuta
- in riassunzione alla "legislazione vigente" e alle "varie leggi
finanziarie sopravvenute", per sostenere che le
- allergopatie non rientrano fra le ipotesi per le quali è attualmente prevista
limposizione di tutta la spesa a carico
- della collettività.
- Invero, tale spunto difensivo, da un lato, è assai generico, al
punto che non è possibile controllare se il
- dedotto aggiustamento della disciplina si sia verificato prima o dopo la decisione resa
dalla Suprema corte
- (e ciò condiziona negativamente la posizione processuale della parte onerata a far
risultare il fatto impeditivo
- che essa assume sopravvenuto), dallaltro, assorbente, vi è il menzionato
riferimento fatto dalla Suprema Corte
- allart. 10, comma secondo, d.l. n. 463 convertito nella l. 638/83, disposizione
concernente proprio i criteri guida
- per la formazione dellelenco dei farmaci "per i quali non è dovuta alcuna
forma di partecipazione".
- In altre parole, anche il profilo ora in esame è già stato vagliato
da Cass. 8241/96 e non ha impedito
- lannullamento della sentenza del Tribunale di Bari nè si è tradotto in alcuna
precisazione del principio
- di diritto dianzi riepilogato.
- Di quel criterio, pertanto, qui deve farsi piena applicazione.
- In conclusione, va rigettato lappello proposto avverso la
sentenza pretorile di prime cure e va confermata
- tale statuizione favorevole al C.
- Le spese delle fasi del giudizio successive al primo grado seguono la
soccombenza nella misura liquidata
- in dispositivo.
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P.Q.M.
- Definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio
dalla Corte di Cassazione sul ricorso in riassunzione
- depositato il 5/9/1997 da C.F. nei confronti della Regione Puglia e della A.U.S.L. BBB,
con sede
- in Bari, così provvede: rigetta lappello proposto dalla U.S.L. BBB
avverso la sentenza resa inter partes dal
- Pretore del lavoro di Bari in data 26/11/1990; conferma detta pronuncia; condanna
lappellante a corrispondere
- al procuratore anticipatario del C. le spese processuali, che liquida, quanto al
giudizio dinanzi al Tribunale di Bari,
- in complessive £ 600.000 (delle quali £ 50.000 per esborsi), quanto al giudizio di
Cassazione, in complessive
- £ 1.500.000 (delle quali £ 400.000 per esborsi) e, quanto al presente giudizio di
rinvio, in complessive £ 900.000
- (delle quali £ 100.000 per esborsi), oltre allI.V.A., al C.C.A.P. e al rimborso
delle spese generali nella misura di legge.
- Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione
lavoro, addì 12 marzo 1998.