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Obbligo della U.s.l. di fornire i vaccini antiallergici anche se non contemplati
nel prontuario farmaceutico
 
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro e previdenza, 23 marzo 1998 n. 362. Proc. n. 2809/1997.
Pres. ed est. Gentile.
 
                                                                          
   (Omissis).
                                            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, con sentenza n. 2758 del 28/4-10/7/1992, riformava la pronuncia
26/11-15/12/1990, n. 9465, resa dal Pretore del lavoro della stessa città, che aveva rigettato l’opposizione
proposta dalla U.S.L. BBB avverso il decreto ingiuntivo 24/6/1988 concesso a C.F. per l’immediato
pagamento di £ 228.600, oltre agli interessi legali e alle spese di procedura, a titolo di rimborso della spesa
sostenuta per l’acquisto di un vaccino antiallergico non contemplato nel prontuario terapeutico del S.S.N.
    Adita dal C., la Suprema Corte, con sentenza n. 8241 del 22/1-11/9/1996, cassava la pronuncia emessa
dai giudici baresi in grado di appello e rimetteva le parti dinanzi a questo Tribunale, giudice del lavoro.
    Alla riassunzione provvedeva il Cazzolla, mediante ricorso depositato il 5/9/1997 e notificato alla A.U.S.L.
BBB e alla Regione Puglia, per sostenere, in forza della citata decisione della Corte di legittimità, l’infondatezza
dell’opposizione proposta dall’ente sanitario avverso il decreto ingiuntivo e, quindi, per chiedere il rigetto
dell’appello avverso la sentenza del Pretore di Bari con vittoria delle spese dei gradi successivi al primo.
    Perfezionatosi nuovamente il contraddittorio, resisteva la A.U.S.L. BBB, in persona del Direttore generale
e Commissario liquidatore della U.S.L. BA/9, mentre la Regione Puglia rimaneva contumace.
    Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonchè i fascicoli delle pregresse fasi di merito del giudizio,
all’udienza odierna, la discussione precedeva la lettura in aula del dispositivo.
 
                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE
 
    Nella pronuncia della Cassazione - che, ai sensi dell’art. 384 cpc, segna i limiti dell’odierna statuizione
in sede di rinvio - viene innanzitutto precisato che il diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria trova fondamento
nell’art. 32 Cost.
    La Suprema Corte ha chiarito che trattasi di un diritto soggettivo inviolabile della persona ed oggetto, pertanto,
di primaria e completa protezione; un diritto fondamentale che integra una posizione soggettiva autonoma spiegantesi
anche nei rapporti tra i privati.
    La Corte regolatrice, pur riconoscendo il ruolo necessario del legislatore per la determinazione delle modalità e
dell’ampiezza della tutela della salute, in relazione pure allo sforzo finanziario che tale scopo comporta, ha precisato
che la normativa secondaria di attuazione (rimessa alle competenti autorità amministrative), la quale, con particolare
riguardo alle prestazioni farmaceutiche, si traduce nel c.d. prontuario, in ogni caso, non può violare le necessità
inderogabili di cura.
    In altre parole - si legge ancora nella pronuncia della Cassazione che ha rimesso gli atti a questo Tribunale -
"di fronte ad una eventuale insopprimibile esigenza, rispetto alla quale le strutture organizzative del servizio
sanitario nazionale non offrono rimedi alternativi, il diritto fondamentale dell’individuo alla salute si impone
nella sua integrità ed assolutezza senza limite e condizionamenti di sorta".
    "Pertanto - ha concluso in diritto la Corte di legittimità - il farmaco ..., ancorchè non compreso nel prontuario
terapeutico va posto a carico del servizio sanitario nazionale, previa disapplicazione (art. 5 legge sull’abolizione
del contenzioso amministrativo) del prontuario terapeutico, nella parte in cui non comprenda farmaci indisponibili ...,
in quanto contrasta con la norma vincolante di legge in senso contrario: art. 10, comma secondo", d.l. n. 463 convertito
nella l. 638/83.
    Per essersi discostata da tale criterio, omettendo, in particolare, di tener conto dell’accertamento positivo circa
l’indispensabilità del vaccino antiallergico destinato alla moglie del Cazzolla, di nome Di Cagno Filomena, la sentenza
resa dal Tribunale di Bari in grado di appello è stata cassata dalla Suprema corte, la quale, infine, ha statuito, in generale,
che, ai nostri fini, non è consentito un distinguo tra interventi terapeutici curativi e preventivi, nonchè, in particolare,
che la sentenza di primo grado, invece, aveva coerentemente valorizzato il responso del C.T.U.
    Sin qui l’argomentazione e l’indicazione vincolante della Suprema Corte, che, avendo carattere autoapplicativo,
nel senso che non necessita di integrazioni ad opera del giudice del rinvio, ed altro non essendovi di nuovo e di
influente sull’odierna decisione, porta senz’altro, in questa sede processuale, alla conferma della pronuncia emessa
dal Pretore di Bari.
    La A.U.S.L. convenuta, infatti, ha messo in campo innanzitutto eccezioni inaccoglibili, siccome consistenti in
censure alla tesi assunta ed imposta dalla Cassazione in questa controversia, nel merito delle quali, quindi, non è
necessario nè è consentito entrare.
    Al riguardo, si aggiunge soltanto che è pacifica, per consolidato principio giurisprudenziale, l’impossibilità, in
sede di rinvio, di dedurre come ius superveniens un mutamento nell’interpretazione della norma, neppure se il
nuovo orientamento derivi da un’altra sentenza della Corte di Cassazione.
    Quanto poi all’argomento secondo cui l’esito della C.T.U. espletata in prime cure sarebbe insufficiente a basare
la decisione, è vero, al contrario, che, a parte l’esplicito ed autorevole riferimento a questo aspetto della disputa
contenuto nella sentenza della Cassazione, le conclusioni rassegnate dal dott. P.L.D.N. sono univoche
e non contrastate in atti da altre risultanze probatorie.
    Il predetto consulente ha riferito che D.C.F. in C.   (all’epoca della visita medico-legale) soffriva
di rinite allergica pollinosica e necessitava di trattamento mediante vaccini iposensibilizzanti, presidio terapeutico
privo di equipollenti, "indispensabile e insostituibile", ma non contemplato nel prontuario del S.S.N., per cui, in
difetto di indicazioni specialistiche di segno contrario, è pretestuoso disquisire puramente e semplicemente in
ordine alla natura giuridica dell’accertamento peritale nell’ambito dell’istruzione probatoria.
    Nemmeno integra una ammissibile ipotesi di ius superveniens il riferimento fatto dalla A.U.S.L. convenuta
in riassunzione alla "legislazione vigente" e alle "varie leggi finanziarie sopravvenute", per sostenere che le
allergopatie non rientrano fra le ipotesi per le quali è attualmente prevista l’imposizione di tutta la spesa a carico
della collettività.
    Invero, tale spunto difensivo, da un lato, è assai generico, al punto che non è possibile controllare se il
dedotto aggiustamento della disciplina si sia verificato prima o dopo la decisione resa dalla Suprema corte
(e ciò condiziona negativamente la posizione processuale della parte onerata a far risultare il fatto impeditivo
che essa assume sopravvenuto), dall’altro, assorbente, vi è il menzionato riferimento fatto dalla Suprema Corte
all’art. 10, comma secondo, d.l. n. 463 convertito nella l. 638/83, disposizione concernente proprio i criteri guida
per la formazione dell’elenco dei farmaci "per i quali non è dovuta alcuna forma di partecipazione".
    In altre parole, anche il profilo ora in esame è già stato vagliato da Cass. 8241/96 e non ha impedito
l’annullamento della sentenza del Tribunale di Bari nè si è tradotto in alcuna precisazione del principio
di diritto dianzi riepilogato.
    Di quel criterio, pertanto, qui deve farsi piena applicazione.
    In conclusione, va rigettato l’appello proposto avverso la sentenza pretorile di prime cure e va confermata
tale statuizione favorevole al C.
    Le spese delle fasi del giudizio successive al primo grado seguono la soccombenza nella misura liquidata
in dispositivo.
                                                                  P.Q.M.
    Definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione sul ricorso in riassunzione
depositato il 5/9/1997 da C.F. nei confronti della Regione Puglia e della A.U.S.L. BBB, con sede
in Bari, così provvede: rigetta l’appello proposto dalla U.S.L. BBB   avverso la sentenza resa inter partes dal
Pretore del lavoro di Bari in data 26/11/1990; conferma detta pronuncia; condanna l’appellante a corrispondere
al procuratore anticipatario del C. le spese processuali, che liquida, quanto al giudizio dinanzi al Tribunale di Bari,
in complessive £ 600.000 (delle quali £ 50.000 per esborsi), quanto al giudizio di Cassazione, in complessive
£ 1.500.000 (delle quali £ 400.000 per esborsi) e, quanto al presente giudizio di rinvio, in complessive £ 900.000
(delle quali £ 100.000 per esborsi), oltre all’I.V.A., al C.C.A.P. e al rimborso delle spese generali nella misura di legge.
    Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione lavoro, addì 12 marzo 1998.