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- Annullamento amministrativo del provvedimento autorizzativo della C.I.G.
- e giurisdizione del giudice ordinario
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- Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 6 febbraio 1998 n. 107. Proc. n. 2502/1996.
- Pres. ed est. Pica.
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- E' principio consolidato che in mancanza di un
provvedimento di autorizzazione alla C.I.G.O.
- i lavoratori vantano una posizione solo indirettamente tutelata e perciò di
interesse legittimo, sorgendo
- il diritto del lavoratore allintegrazione salariale solo a seguito del
provvedimento autorizzativo
- dellintervento della C.I.G., per cui appartengono alla giurisdizione del
giudice ordinario le
- controversie che traggono origine dal suddetto provvedimento, e spettano invece alla
cognizione
- del giudice amministrativo quelle volte allimpugnazione del provvedimento di
diniego della
- autorizzazione.
- Ai sensi dellart. 5, c.p.c., come
novellato dalla L. 353/90, la giurisdizione e la competenza
- si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al
momento della
- proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi
mutamenti della legge
- o dello stato medesimo.
- Se al momento della proposizione la domanda del lavoratore (che,
nel rito del lavoro, coincide
- con il deposito in cancelleria del ricorso), è fondata su un provvedimento
autorizzativo della C.I.G.O.
- pienamente efficace e, quindi, attributivo di un diritto soggettivo perfetto
allintegrazione salariale,
- sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel caso in cui sopravvenga un provvedimento di autoannullamento
dell'Autorità amministrativa,
- di cui i lavoratori assumono l'illegittimità, permane la cognizione del giudice
ordinario, che può conoscere
- della legittimità del provvedimento amministrativo de quo incidenter tantum, ai
fini di un eventuale
- disapplicazione, (ex art.5 L.20.3.1865 n.2248, all.E) in quanto la sua
eventuale illegittimità farebbe
- "rivivere" loriginario provvedimento autorizzativo e, quindi, il
diritto soggettivo del lavoratore.
- In tale ipotesi, qualora il primo giudice dichiari il proprio
difetto di giurisdizione, il giudice d'appello
- deve rimettere la causa al primo giudice in applicazione del 1° comma
dellart. 353 c.p.c., per la trattazione
- del merito.
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- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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- Con ricorso depositato in data 28.3.94 il lavoratore indicato in
epigrafe, dipendente della New Play Basket S.r.l.
- con sede in Barletta, conveniva in giudizio lI.N.P.S., innanzi al Pretore del
lavoro di Trani, al fine di ottenere
- il pagamento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo
1.11.1993-29.1.1994.
- Esponeva, alluopo, che, in data 12.1.1994, la Commissione
provinciale presso lI.N.P.S. aveva concesso il
- suddetto trattamento e che la New Play Basket aveva omesso di anticipare, in via
provvisoria, le integrazioni in
- parola, come per legge.
- Fissata ludienza di discussione, lI.N.P.S. si costituiva
in giudizio contestando il contenuto della domanda ed
- evidenziando, in corso di causa, che in data 29.9.1994, dopo un complesso iter
amministrativo meglio delineato
- nella motivazione della presente sentenza, il suddetto provvedimento amministrativo di
concessione della provvidenza
- era stato annullato dufficio "per vizi di legittimità preesistenti
allatto stesso".
- Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il Pretore, con
limpugnata sentenza, dichiarava il difetto di
- giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta
dallistante, applicando alla fattispecie
- de quo (caratterizzata dal sopravvenuto venir meno del provvedimento autorizzativo della
C.I.G.) il principio
- giurisprudenziale in base al quale i lavoratori, prima ed in mancanza dellatto
autorizzativo, vantano una posizione
- solo indirettamente tutelata, e perciò di interesse legittimo.
- Avverso la predetta sentenza il lavoratore proponeva appello con
ricorso depositato il 30.7.96 lamentando che
- il Pretore non aveva tenuto conto:
- a) che i lavoratori sono soggetti estranei al procedimento amministrativo di concessione
della C.I.G. ai quali
- non è consentito di impugnare i provvedimenti emessi dallI.N.P.S. e che, quindi,
non sono portatori di alcun
- interesse giuridicamente tutelabile;
- b) che, in ogni caso, il primo giudice ben avrebbe potuto disapplicare incidenter tantum
il provvedimento
- di revoca della C.I.G. tanto più che loriginario provvedimento autorizzativo era
stato impugnato dallI.N.P.S.
- in via gerarchica ben oltre il termine di decadenza di cui allart.9 L. n.
164/1975; che, inoltre, per giurisprudenza
- costante, la sussistenza dei presupposti richiesti per lammissione al ridetto
trattamento devessere valutata dai
- competenti organi dellI.N.P.S. con un giudizio da formularsi ex ante, con la
conseguenza che linefficacia
- del provvedimento autorizzativo non può essere subordinata, come era avvenuto nella
specie, alla condizione
- (valutabile, invece, soltanto ex post) delleffettiva ripresa dellattività
lavorativa da parte dellazienda;
- d) che in ogni caso, infondate ed erronee, oltre che arbitrarie ed immotivate, erano
state le valutazioni operate
- dallI.N.PS. a fondamento della ritenuta insussistenza dei presupposti di legge
(sospensione e/o contrazione
- dellattività produttiva determinata da situazioni aziendali di natura temporanea
e transitoria) per il conseguimento
- della C.I.G.O., originariamente apprezzati in modo positivo.
- Listituto appellato si costituiva ritualmente contestando le
deduzioni avverse e concludendo per il rigetto
- dellappello.
- Alludienza odierna la causa veniva decisa come da separato
dispositivo.
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- MOTIVI DELLA DECISIONE
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- Lappello è fondato e va pertanto accolto.
- Riesaminando brevemente i fatti essenziali della vicenda, si osserva
che al momento della proposizione
- del ricorso innanzi al Pretore la domanda del lavoratore era pacificamente fondata sul
provvedimento autorizzativo
- della cassa integrazione ordinaria (relativamente al periodo 1.11.93-29.1.94) reso dalla
Commissione Provinciale
- INPS in data 12.1.1994.
- LINPS, costituitosi ritualmente per resistente alla domanda ha,
nel corso del giudizio, evidenziato e documentato:
- a) che tale provvedimento era stato ottenuto sulla scorta di una attestazione del
20.12.93 con la quale la N.P.B.
- comunicava che "le maestranze riprenderanno a lavorare dal 30.1.94, avendo questa
società già
- acquisito ordini per iniziare a produrre a pieno regime nella predetta data";
- b) che, in seguito, alcuni dipendenti della suddetta società avevano richiesto
direttamente allI.N.P.S. il pagamento
- delle somme per cui è causa in quanto la società datrice non era "assolutamente
in condizione, per ragioni di illiquidità,
- di far fronte allanticipazione della C.I.G.O." (v. intimazioni di pagamento
prodotte in atti);
- c) che, essendo rimasta inevasa una prima diffida rivolta a far sì che la N.P.B.
provvedesse ad anticipare,
- come per legge, tali versamenti, era stato disposto un sopralluogo ispettivo a seguito
del quale, in data 31.3.94,
- era stata accertata la chiusura completa dello stabilimento, la sospensione di ogni
attività produttiva dalla data
- della domanda di C.I.G.O., nonché la circostanza che detta società, in data 2.3.93,
aveva inoltrato al Ministero
- del Lavoro domanda di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per la
durata di un anno (dal 21.2.94
- al 20.2.95) e che il suo legale, in data 21.3.94, aveva presentato domanda di ammissione
al concordato preventivo al
- Tribunale di Trani.
- Tanto premesso, listituto appellato ha dedotto che il
provvedimento ammissivo della C.I.G.O. - posto dal
- lavoratore a fondamento delle sue richieste economiche - era stato ottenuto sulla scorta
di dati fittizi e non veritieri,
- atteso che la sospensione dellattività lavorativa era tuttaltro che
temporanea e non derivava da una contrazione
- transitoria delle commesse (come prescrive lart.1 n.1 L.20.5.1975 n.164).
- LINPS ha inoltre documentato di aver richiesto, nelle more del
giudizio, alla Commissione Provinciale,
- lannullamento del provvedimento ammissivo di cui sopra e che, in data 11.5.94,
detta Commissione ha dichiarato
- "di non aver più competenza a riesaminare la vicenda e i relativi provvedimenti
sui quali aveva già deliberato in
- data 12.1.1994".
- Successivamente, in data 13.5.94, il direttore della sede di Andria
dellINPS ha inoltrato ricorso avverso tale
- decisione, in seguito al cui accoglimento la questione è tornata alla Commissione
Provinciale per essere riesaminata
- "nel merito".
- In tale contesto, la predetta Commissione, tornando sui suoi passi,
ha preso atto che "la documentazione
- acquisita dallINPS avrebbe potuto dar luogo ad un deliberato diverso da quello
preso in data 13.1.94 qualora
- la documentazione stessa fosse stata conosciuta contestualmente alla delibera" e,
al contempo, ha invitato listituto
- a fare uso del suo potere di autotutela annullando tale provvedimento "in
conformità a quanto disposto dalla circolare
- n. 6645 G.S./212 del 18.10.94 che prevede lannullamento dufficio (anche a
prescindere dalleventuale impugnativa)
- per vizi di legittimità preesistenti o coevi allatto".
- LINPS, pertanto, in data 20.9.94, ha provveduto ad annullare il
provvedimento autorizzativo la cui efficacia
- era stata, peraltro, sospesa l8.6.94 dal Vice Commissario Straordinario
dellINPS.
- Sulla scorta di tali circostanze, il Pretore, nellimpugnata
sentenza, ha preso atto della (sopravvenuta) "mancanza"
- di un provvedimento di autorizzazione alla C.I.G.O. ed ha dichiarato il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario,
- facendo applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale i
lavoratori, prima ed in mancanza
- di detto provvedimento, vantano una posizione solo indirettamente tutelata e perciò di
interesse legittimo, sorgendo
- il diritto del lavoratore allintegrazione salariale solo a seguito del
provvedimento autorizzativo dellintervento della C.I.G.,
- di tal ché mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie
che traggono origine dal suddetto provvedimento, spettano, invece, alla cognizione del
giudice amministrativo quelle volte allimpugnazione del provvedimento
- di diniego dellautorizzazione (per tutte v. Cass.sez.un.15.7.91 n.7837;
Cass.sez.un.10.8.1989 n.3687).
- Senonché il Pretore non ha considerato che, ai sensi
dellart.5, c.p.c., come novellato dalla L.353/90, la giurisdizione
- e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto
esistente al momento della proposizione
- della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge
o dello stato medesimo.
- Ciò premesso, si deve rilevare che, al momento della proposizione
della domanda (che, nel rito del lavoro, coincide
- con il deposito in cancelleria del ricorso), la richiesta del lavoratore era, come
visto, fondata su un provvedimento
- autorizzativo della C.I.G.O. pienamente efficace e, quindi, attributivo di un diritto
soggettivo perfetto allintegrazione
- salariale.
- Orbene, tale situazione avrebbe dovuto cristallizzare la
giurisdizione del giudice ordinario il quale, peraltro, preso
- atto del sopravvenuto provvedimento di autoannullamento, ben avrebbe potuto -
così come sollecitato dal lavoratore
- - sindacarlo, sia pure incidenter tantum, e, se del caso (in ipotesi, cioè di eventuali
vizi di legittimità e, comunque,
- senza entrare nel merito di valutazioni della P.A. involgenti apprezzamenti
discrezionali), disapplicarlo.
- Infatti, ritenuto che nelle controversie tra privato e P.A. il
sindacato incidentale del provvedimento amministrativo
- da parte del giudice ordinario è precluso unicamente quando si tratti di un
provvedimento che, sebbene illegittimo,
- importi soltanto la lesione di un interesse legittimo (v., tra le altre, Cass.
12.11.1991 n.12182), si deve osservare, che,
- nel particolare caso in esame, leventuale illegittimità del provvedimento di
autoannullamento avrebbe fatto "rivivere"
- loriginario provvedimento autorizzativo e, quindi, il diritto soggettivo del
lavoratore.
- Peraltro, la S.C. ha, di recente, osservato che, se è vero che, in
caso di ammissione al trattamento di integrazione
- salariale derivante da errore di fatto determinato da erronee dichiarazioni del datore
di lavoro, lINPS ha il potere
- di annullare dufficio e con effetti ex tunc la relativa autorizzazione in quanto
illegittima per difetto dei presupposti
- per la sua emanazione, è altrettanto vero che latto di annullamento, ove a sua
volta illegittimo, ben può essere
- disapplicato dal giudice ordinario ex art.5 L.20.3.1865 n.2248, all.E (Cass.10.1.1996
n.415).
- Sussiste, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario sicché la
sentenza pretorile va riformata e la causa
- devessere nuovamente rimessa al primo giudice in applicazione del 1° comma
dellart. 353 c.p.c., per la trattazione
- del merito.
- Ragioni di equità, considerata la natura della decisione e la
particolarità della questione, giustificano senza dubbio la compensazione integrale tra
le parti delle spese e delle competenze di questo grado del giudizio.
- P.Q.M.
- Il Tribunale di Trani, sezione per le controversie in materia di lavoro, definitivamente
pronunciando sullappello
- proposto con ricorso depositato in data 30.7.1996 dal lavoratore indicato in epigrafe
avverso la sentenza resa dal
- Pretore del lavoro di Trani, in data 24.7.95, inter partes, così provvede:
- 1) accoglie lappello, e per leffetto, in riforma dellimpugnata
sentenza;
- 2) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia,
e rimette le parti
- innanzi al giudice di primo grado ai sensi dellart.353 c.p.c., con termine di sei
mesi per la riassunzione;
- 3) compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
- Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione lavoro, il 22.1.1998.
- (Omissis).