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Annullamento amministrativo del provvedimento autorizzativo della C.I.G.
e giurisdizione del giudice ordinario
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 6 febbraio 1998 n. 107. Proc. n. 2502/1996.
Pres. ed est. Pica.
 
       E' principio consolidato che in mancanza di un provvedimento di autorizzazione alla C.I.G.O.
i lavoratori vantano una posizione solo indirettamente tutelata e perciò di interesse legittimo, sorgendo
il diritto del lavoratore all’integrazione salariale solo a seguito del provvedimento autorizzativo
dell’intervento della C.I.G., per cui  appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le
controversie che traggono origine dal suddetto provvedimento, e spettano invece alla cognizione
del giudice amministrativo quelle volte all’impugnazione del provvedimento di diniego della
autorizzazione.
       Ai sensi dell’art. 5, c.p.c., come novellato dalla L. 353/90, la giurisdizione e la competenza
si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della
proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge
o dello stato medesimo.
    Se al momento della proposizione la domanda del lavoratore (che, nel rito del lavoro, coincide
con il deposito in cancelleria del ricorso), è fondata su un provvedimento autorizzativo della C.I.G.O.
pienamente efficace e, quindi, attributivo di un diritto soggettivo perfetto all’integrazione salariale,
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
    Nel caso in cui sopravvenga un provvedimento di autoannullamento dell'Autorità amministrativa,
di cui i lavoratori assumono l'illegittimità, permane la cognizione del giudice ordinario, che può conoscere
della legittimità del provvedimento amministrativo de quo incidenter tantum, ai fini di un eventuale
disapplicazione, (ex art.5 L.20.3.1865 n.2248, all.E)  in quanto la sua eventuale illegittimità farebbe
"rivivere" l’originario provvedimento autorizzativo e, quindi, il diritto soggettivo del lavoratore.
   In tale ipotesi, qualora il primo giudice dichiari   il proprio difetto di giurisdizione, il giudice d'appello
deve rimettere la causa al primo giudice in applicazione del 1° comma dell’art. 353 c.p.c., per la trattazione
del merito.
 
 
 
 
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
    Con ricorso depositato in data 28.3.94 il lavoratore indicato in epigrafe, dipendente della New Play Basket S.r.l.
con sede in Barletta, conveniva in giudizio l’I.N.P.S., innanzi al Pretore del lavoro di Trani, al fine di ottenere
il pagamento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo 1.11.1993-29.1.1994.
    Esponeva, all’uopo, che, in data 12.1.1994, la Commissione provinciale presso l’I.N.P.S. aveva concesso il
suddetto trattamento e che la New Play Basket aveva omesso di anticipare, in via provvisoria, le integrazioni in
parola, come per legge.
    Fissata l’udienza di discussione, l’I.N.P.S. si costituiva in giudizio contestando il contenuto della domanda ed
evidenziando, in corso di causa, che in data 29.9.1994, dopo un complesso iter amministrativo meglio delineato
nella motivazione della presente sentenza, il suddetto provvedimento amministrativo di concessione della provvidenza
era stato annullato d’ufficio "per vizi di legittimità preesistenti all’atto stesso".
    Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il Pretore, con l’impugnata sentenza, dichiarava il difetto di
giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta dall’istante, applicando alla fattispecie
de quo (caratterizzata dal sopravvenuto venir meno del provvedimento autorizzativo della C.I.G.) il principio
giurisprudenziale in base al quale i lavoratori, prima ed in mancanza dell’atto autorizzativo, vantano una posizione
solo indirettamente tutelata, e perciò di interesse legittimo.
    Avverso la predetta sentenza il lavoratore proponeva appello con ricorso depositato il 30.7.96 lamentando che
il Pretore non aveva tenuto conto:
a) che i lavoratori sono soggetti estranei al procedimento amministrativo di concessione della C.I.G. ai quali
non è consentito di impugnare i provvedimenti emessi dall’I.N.P.S. e che, quindi, non sono portatori di alcun
interesse giuridicamente tutelabile;
b) che, in ogni caso, il primo giudice ben avrebbe potuto disapplicare incidenter tantum il provvedimento
di revoca della C.I.G. tanto più che l’originario provvedimento autorizzativo era stato impugnato dall’I.N.P.S.
in via gerarchica ben oltre il termine di decadenza di cui all’art.9 L. n. 164/1975; che, inoltre, per giurisprudenza
costante, la sussistenza dei presupposti richiesti per l’ammissione al ridetto trattamento dev’essere valutata dai
competenti organi dell’I.N.P.S. con un giudizio da formularsi ex ante, con la conseguenza che l’inefficacia
del provvedimento autorizzativo non può essere subordinata, come era avvenuto nella specie, alla condizione
(valutabile, invece, soltanto ex post) dell’effettiva ripresa dell’attività lavorativa da parte dell’azienda;
d) che in ogni caso, infondate ed erronee, oltre che arbitrarie ed immotivate, erano state le valutazioni operate
dall’I.N.PS. a fondamento della ritenuta insussistenza dei presupposti di legge (sospensione e/o contrazione
dell’attività produttiva determinata da situazioni aziendali di natura temporanea e transitoria) per il conseguimento
della C.I.G.O., originariamente apprezzati in modo positivo.
    L’istituto appellato si costituiva ritualmente contestando le deduzioni avverse e concludendo per il rigetto
dell’appello.
    All’udienza odierna la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
    L’appello è fondato e va pertanto accolto.
    Riesaminando brevemente i fatti essenziali della vicenda, si osserva che al momento della proposizione
del ricorso innanzi al Pretore la domanda del lavoratore era pacificamente fondata sul provvedimento autorizzativo
della cassa integrazione ordinaria (relativamente al periodo 1.11.93-29.1.94) reso dalla Commissione Provinciale
INPS in data 12.1.1994.
    L’INPS, costituitosi ritualmente per resistente alla domanda ha, nel corso del giudizio, evidenziato e documentato:
a) che tale provvedimento era stato ottenuto sulla scorta di una attestazione del 20.12.93 con la quale la N.P.B.
comunicava che "le maestranze riprenderanno a lavorare dal 30.1.94, avendo questa società già
acquisito ordini per iniziare a produrre a pieno regime nella predetta data";
b) che, in seguito, alcuni dipendenti della suddetta società avevano richiesto direttamente all’I.N.P.S. il pagamento
delle somme per cui è causa in quanto la società datrice non era "assolutamente in condizione, per ragioni di illiquidità,
di far fronte all’anticipazione della C.I.G.O." (v. intimazioni di pagamento prodotte in atti);
c) che, essendo rimasta inevasa una prima diffida rivolta a far sì che la N.P.B. provvedesse ad anticipare,
come per legge, tali versamenti, era stato disposto un sopralluogo ispettivo a seguito del quale, in data 31.3.94,
era stata accertata la chiusura completa dello stabilimento, la sospensione di ogni attività produttiva dalla data
della domanda di C.I.G.O., nonché la circostanza che detta società, in data 2.3.93, aveva inoltrato al Ministero
del Lavoro domanda di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per la durata di un anno (dal 21.2.94
al 20.2.95) e che il suo legale, in data 21.3.94, aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo al
Tribunale di Trani.
    Tanto premesso, l’istituto appellato ha dedotto che il provvedimento ammissivo della C.I.G.O.  - posto dal
lavoratore a fondamento delle sue richieste economiche - era stato ottenuto sulla scorta di dati fittizi e non veritieri,
atteso che la sospensione dell’attività lavorativa era tutt’altro che temporanea e non derivava da una contrazione
transitoria delle commesse (come prescrive l’art.1 n.1 L.20.5.1975 n.164).
    L’INPS ha inoltre documentato di aver richiesto, nelle more del giudizio, alla Commissione Provinciale,
l’annullamento del provvedimento ammissivo di cui sopra e che, in data 11.5.94, detta Commissione ha dichiarato
"di non aver più competenza a riesaminare la vicenda e i relativi provvedimenti sui quali aveva già deliberato in
data 12.1.1994".
    Successivamente, in data 13.5.94, il direttore della sede di Andria dell’INPS ha inoltrato ricorso avverso tale
decisione, in seguito al cui accoglimento la questione è tornata alla Commissione Provinciale per essere riesaminata
"nel merito".
    In tale contesto, la predetta Commissione, tornando sui suoi passi, ha preso atto che "la documentazione
acquisita dall’INPS avrebbe potuto dar luogo ad un deliberato diverso da quello preso in data 13.1.94 qualora
la documentazione stessa fosse stata conosciuta contestualmente alla delibera" e, al contempo, ha invitato l’istituto
a fare uso del suo potere di autotutela annullando tale provvedimento "in conformità a quanto disposto dalla circolare
n. 6645 G.S./212 del 18.10.94 che prevede l’annullamento d’ufficio (anche a prescindere dall’eventuale impugnativa)
per vizi di legittimità preesistenti o coevi all’atto".
    L’INPS, pertanto, in data 20.9.94, ha provveduto ad annullare il provvedimento autorizzativo la cui efficacia
era stata, peraltro, sospesa l’8.6.94 dal Vice Commissario Straordinario dell’INPS.
    Sulla scorta di tali circostanze, il Pretore, nell’impugnata sentenza, ha preso atto della (sopravvenuta) "mancanza"
di un provvedimento di autorizzazione alla C.I.G.O. ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
facendo applicazione del consolidato principio giurisprudenziale in base al quale i lavoratori, prima ed in mancanza
di detto provvedimento, vantano una posizione solo indirettamente tutelata e perciò di interesse legittimo, sorgendo
il diritto del lavoratore all’integrazione salariale solo a seguito del provvedimento autorizzativo dell’intervento della C.I.G.,
di tal ché mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie che traggono origine dal suddetto provvedimento, spettano, invece, alla cognizione del giudice amministrativo quelle volte all’impugnazione del provvedimento
di diniego dell’autorizzazione (per tutte v. Cass.sez.un.15.7.91 n.7837; Cass.sez.un.10.8.1989 n.3687).
    Senonché il Pretore non ha considerato che, ai sensi dell’art.5, c.p.c., come novellato dalla L.353/90, la giurisdizione
e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione
della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo.
    Ciò premesso, si deve rilevare che, al momento della proposizione della domanda (che, nel rito del lavoro, coincide
con il deposito in cancelleria del ricorso), la richiesta del lavoratore era, come visto, fondata su un provvedimento
autorizzativo della C.I.G.O. pienamente efficace e, quindi, attributivo di un diritto soggettivo perfetto all’integrazione
salariale.
    Orbene, tale situazione avrebbe dovuto cristallizzare la giurisdizione del giudice ordinario il quale, peraltro, preso
atto del sopravvenuto provvedimento di autoannullamento, ben avrebbe potuto  - così come sollecitato dal lavoratore
- sindacarlo, sia pure incidenter tantum, e, se del caso (in ipotesi, cioè di eventuali vizi di legittimità e, comunque,
senza entrare nel merito di valutazioni della P.A. involgenti apprezzamenti discrezionali), disapplicarlo.
    Infatti, ritenuto che nelle controversie tra privato e P.A. il sindacato incidentale del provvedimento amministrativo
da parte del giudice ordinario è precluso unicamente quando si tratti di un provvedimento che, sebbene illegittimo,
importi soltanto la lesione di un interesse legittimo (v., tra le altre, Cass. 12.11.1991 n.12182), si deve osservare, che,
nel particolare caso in esame, l’eventuale illegittimità del provvedimento di autoannullamento avrebbe fatto "rivivere"
l’originario provvedimento autorizzativo e, quindi, il diritto soggettivo del lavoratore.
    Peraltro, la S.C. ha, di recente, osservato che, se è vero che, in caso di ammissione al trattamento di integrazione
salariale derivante da errore di fatto determinato da erronee dichiarazioni del datore di lavoro, l’INPS ha il potere
di annullare d’ufficio e con effetti ex tunc la relativa autorizzazione in quanto illegittima per difetto dei presupposti
per la sua emanazione, è altrettanto vero che l’atto di annullamento, ove a sua volta illegittimo, ben può essere
disapplicato dal giudice ordinario ex art.5 L.20.3.1865 n.2248, all.E (Cass.10.1.1996 n.415).
    Sussiste, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario sicché la sentenza pretorile va riformata e la causa
dev’essere nuovamente rimessa al primo giudice in applicazione del 1° comma dell’art. 353 c.p.c., per la trattazione
del merito.
    Ragioni di equità, considerata la natura della decisione e la particolarità della questione, giustificano senza dubbio la compensazione integrale tra le parti delle spese e delle competenze di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione per le controversie in materia di lavoro, definitivamente pronunciando sull’appello
proposto con ricorso depositato in data 30.7.1996 dal lavoratore indicato in epigrafe avverso la sentenza resa dal
Pretore del lavoro di Trani, in data 24.7.95, inter partes, così provvede: 
1) accoglie l’appello, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza;
2) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla presente controversia, e rimette le parti
innanzi al giudice di primo grado ai sensi dell’art.353 c.p.c., con termine di sei mesi per la riassunzione;
3) compensa tra le parti le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione lavoro, il 22.1.1998.
    (Omissis).