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Trani / Diritto del lavoro
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- Contrasto interpretativo sugli obblighi economici derivanti da un accordo
- collettivo stipulato tra Azienda e lavoratori dipendenti
- Tribunale Trani, sezione appello Lavoro, 24 aprile 1997 n. 306. Proc. n. 2392/1995.
- Pres. Pica, est. Doronzo.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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- Con ricorso depositato il 22-2-1993 il lavoratore, odierno appellato,
chiedeva al Pretore di
- Trani, quale giudice del lavoro, di volere ingiungere alla s.p.a.
AAA, con sede in MMM,
- in persona del suo legale rappresentante, il pagamento in suo favore della
somma di lire
- 2.580.429, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi di legge e alle spese e
competenze
- della procedura monitoria, da distrarsi in favore dei procuratori anticipanti.
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- Esponeva l'istante:
- a) che aveva lavorato alle dipendenze della s.p.a. AAA, con sede
legale in MMM, prestando
- la propria opera presso il cantiere di Trani sino al 17-7-92, giorno
in cui all'esito della procedura
- per la mobilità di cui alla legge 223/1991 era stato licenziato per
riduzione di personale;
- b) che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, la società datrice
di lavoro, con verbale di
- accordo sindacale sottoscritto in data 6-7-1992, si era impegnata a riconoscere a
ciascun
- dipendente interessato dal provvedimento di mobilità e che
avesse sottoscritto un verbale
- di conciliazione dinanzi all'U.P.L.M.O., oltre al normale t.f.r. maturato
alla data del licenziamento,
- un'ulteriore somma risultante dalle tabelle allegate al medesimo
accordo, composta da una cifra
- fissa di £. 10.000.000 e da una cifra variabile in relazione ai mesi
necessari al raggiungimento di
- requisiti minimi di riconoscimento del trattamento di pensione di anzianità o
vecchiaia;
- c) che ad esso ricorrente, dopo la sottoscrizione del verbale di conciliazione,
doveva essere
- corrisposta la somma netta di L. 15.367.930 ex art. 4, comma 2-bis e comma 2-ter, del
D.L.
- 30-5-1988 n. 173 convertito in legge dalla L. 26-7-1988 n. 291;
- d) che in palese violazione dell'intesa transattiva
raggiunta, l'AAA aveva versato
- ad esso ricorrente la minor somma di £. 12.787.510, ponendogli così
illegittimamente a carico
- la ritenuta fiscale.
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- Con decreto reso in data 25-2-1993, il
pretore ingiungeva all'AAA il pagamento
- della somma richiesta.
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- Con ricorso depositato il 29-3-1993 la società ingiunta
proponeva opposizione avverso
- il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, perché infondato in fatto e in
diritto,
- con vittoria di spese e di onorari di causa.
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- Precisava la società opponente che con
l'accordo sindacale del 6-7-1992 le parti avevano
- pattuito l'erogazione di un'incentivazione a favore dei lavoratori per favorirne
l'esito, articolata su
- due specifici trattamenti indennitari: il primo, di entità variabile
in relazione al periodo occorrente
- per ciascun lavoratore per il raggiungimento dell'età utile per il
trattamento pensionistico, senza
- la previsione di alcun beneficio fiscale, il secondo in cifra fissa (£.
10.000.000 ) ed eguale per tutti
- i dipendenti, specificamente definito al netto delle trattenute
fiscali.
- Eccepiva, inoltre, la società
opponente la definitività e l'inoppugnabilità della soluzione
- intervenuta, in quanto accettata dall'opposto con la sottoscrizione del
verbale di conciliazione,
- perfezionato dinanzi alla competente sede dell'U.P.L.M.O. nell'ambito della
previsione dell'art. 2113 c.c.
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- Il pretore rigettava l'opposizione, confermando il
decreto opposto, e condannava la società
- AAA al pagamento delle spese processuali.
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- Avverso tale sentenza proponeva appello la AAA, con
ricorso depositato in data
- 9 maggio 1995, censurando la decisione del primo giudice, per i seguenti motivi:
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- a) improponibilità della domanda spiegata dal lavoratore in via
monitoria, essendo inoppugnabile
- l'accordo sindacale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'art. 2113 c.c.;
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- b) infondatezza della stessa, in quanto le parti avevano convenuto che
solo l'importo di
- £. 10.000.000 dovesse essere "al netto", mentre l'altra erogazione non
poteva che essere
- erogata "al lordo", trattandosi di una somma da determinare
in base ad elementi variabili,
- e quindi soggetta a tassazione separata;
- c) difetto di giurisdizione (rectius: competenza) dell'autorità
giudiziaria ordinaria, rientrando
- la controversia - avente ad oggetto l'illegittima o irregolare
imposizione fiscale imposta ai
- lavoratori - nella cognizione delle commissioni tributarie, con la
conseguente necessaria
- evocazione in giudizio dell'autorità finanziaria.
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- Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, in riforma della sentenza
del primo giudice,
- previa sospensione della stessa, per la quale chiedeva fissarsi
apposita udienza, dichiarasse
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ovvero nel merito, affermata la
inoppugnabilità
- dell'accordo, rigettasse la domanda proposta dal lavoratore, revocando il decreto
ingiuntivo
- emesso dal primo giudice.
- Fissata la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza
di sospensione dell'esecutività
- della sentenza di primo grado, con ordinanza pronunciata in data 6 luglio 1995 il
Tribunale
- non concedeva l'inibitoria.
- Si costituiva il lavoratore appellato, il quale resisteva
all'appello e ne chiedeva il rigetto,
- con la conferma della decisione di primo grado.
- All'udienza del 27 febbraio 1997, i procuratori delle
parti discutevano la causa che
- veniva decisa con sentenza, resa pubblica mediante la lettura del dispositivo
nella medesima udienza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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- Osserva il Tribunale che l'appello è infondato e va pertanto
rigettato.
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- Come ha rilevato il giudice di primo grado e non è contestato dalle
parti, con il
- verbale di accordo sindacale, stipulato ai sensi della L. 23-7-91 n. 223 del
6-7-1992,
- la società opponente si impegnava con le OO.SS. ad erogare un trattamento
di liberalità
- e incentivazione per favorire l'esodo dei dipendenti.
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- Nel punto 7 di pag. 4 del predetto accordo si legge testualmente:
"l'Azienda all'atto
- della sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore interessato di un verbale di
conciliazione
- dinanzi all'U.P.L.M.O., nel quale si riconosca l'estinzione ad
ogni effetto del rapporto
- di lavoro pregresso con il pagamento del t.f.r. maturato alla data del
licenziamento,
- riconoscerà a favore di ciascuno, ai sensi dell'art. 4, 2-bis e
co. 2-ter del D.L. 30-5-1988 n. 173,
- convertito in L. 26-7-1988 n. 291, una somma risultante dalle tabelle allegate (allegati
A), B) e C),
- al presente accordo. Mediante il versamento delle somme di cui sopra, verrà estinta
transattivamente
- ogni ragione di pretesa nei confronti dell'azienda in ordine alla cessazione del
rapporto di lavoro
- nonché al suo svolgimento".
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- Nell'allegato A) è precisato quanto segue: "a seguito della
sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore, del verbale previsto al punto 6)
dell'accordo 6 luglio 1992, l'Azienda erogherà con il pagamento del
t.f.r. £. 10.000.000 netti oltre ad un importo risultante dal conteggio
previsto nella tabella sotto riportata per i mesi necessari al raggiungimento dei
requisiti minimi di riconoscimento
- del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia".
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- Il contrasto fra le parti verte
in ordine al riconoscimento, negato dall'azienda,
della
- corresponsione della cifra variabile anch'essa al netto della ritenuta
fiscale, così come
- previsto per la cifra fissa di L.10.000.000.
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- Di qui la richiesta da parte dell'opposto, in via monitoria,
della somma, a suo dire,
- illegittimamente posta a sua carico a titolo di ritenuta fiscale.
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- Preliminarmente, ritiene il Tribunale che non possa essere
condivisa l'eccezione,
- sollevata dall'AAA, di definitività ed inoppugnabilità dell'accordo direttamente
intervenuto tra
- le parti all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione in forza
dell'art.2113 cod.civ.
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- E tanto per ragioni diverse da quelle esposte dal primo
giudice, secondo il quale la mancata
- declaratoria di esecutività del decreto da parte del pretore avrebbe precluso
l'effetto di rendere
- inoppugnabile l'accordo.
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- Invero, le rinunzie e le transazioni concluse in sede sindacale sono
sottratte all'impugnazione
- riconosciuta dall'art. 2113 cod.civ., e ciò indipendentemente dal rispetto
o meno delle formalità
- previste dall'art. 411 c.p.c. (deposito presso l'ufficio del lavoro,
deposito presso la cancelleria
- del pretore): si tratta, infatti, di adempimenti successivi
estranei rispetto all'essenza negoziale
- della conciliazione, diretti rispettivamente a dare autenticità
all'atto e a conferire efficacia
- esecutiva al verbale (Cass. 30.8.1991, n .9241).
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- Ciò che invece ha trascurato di considerare il pretore è che nella
specie non si verte in un caso
- di impugnativa dell'accordo, bensì di contrasto in ordine all'interpretazione di una
delle clausole
- dell'accordo medesimo, del quale si chiede l'esatto adempimento.
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- In altre parole, con il ricorso per ingiunzione, il lavoratore
non ha inteso contestare la validità o
- la legittimità dell'accordo al fine di risolverlo mediante
un'(inammissibile) impugnativa, ma ha agito
- per richiederne l'attuazione, sia pure seguendo una certa
interpretazione del contratto, sicché l'azione esula dall'ambito di
applicazione dell'art.2113 cod.civ. e può essere fatta valere, secondo le norme
ordinarie, senza soggiacere ad alcuna decadenza, neppure di ordine temporale.
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- Queste stesse ragioni inducono a ritenere infondata pure l'eccezione
di difetto di giurisdizione
- sollevata dalla AAA s.p.a.
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- Invero, nella fattispecie in esame, non si discute dell'obbligo del
datore di lavoro di effettuare
- le ritenute fiscali, in qualità di sostituto di imposta, sulle retribuzioni
ovvero sugli altri emolumenti
- corrisposti ai lavoratori, né della legittimità in astratto della misura in cui esse
sono state effettuate
- e neppure dell'inclusione dell'indennità nel calcolo della base imponibile.
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- Si discute invece del tenore dell'accordo
sindacale, e in particolare se nell'effettiva volontà
- delle parti, manifestatasi nell'accordo medesimo, le somme attribuite
nella misura variabile
- conseguente ai calcoli dovessero essere erogate al lordo, ovvero al
netto delle ritenute fiscali.
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- E' dunque questione che esula dall'ambito della cognizione
delle commissioni tributarie, perché
- non involge le modalità di esercizio del potere impositivo, ma esclusivamente
la corretta interpretazione del contratto, alla stregua delle
norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt.1362 e seguenti del codice civile.
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- Il tenore letterale dell'accordo consente agevolmente, attesa la
chiarezza del testo, di inquadrare
- il negozio nello schema della transazione: a sostegno di tale interpretazione
sovviene in primo luogo
- l'uso dell'avverbio "transattivamente", parificabile ad un'espressa
attribuzione del nomen iuris;
- in secondo luogo, la finalità pratica perseguita dalle parti ed espressa
nel punto 7 dell'accordo,
- là dove si stabilisce che, con il riconoscimento a ciascun
lavoratore del t.f.r. maturato alla data
- del licenziamento e delle somme determinate alla stregua
degli allegati A, B e C, si sarebbe "estinta
- ogni ragione di pretesa nei confronti dell'azienda in ordine alla cessazione
del rapporto di lavoro
- nonché al suo svolgimento".
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- Nella premessa dell'accordo, che dello stesso forma parte integrante
(v. punto 1) si fa riferimento
- alla necessità per la AAA di procedere alla riduzione del personale e alle
consultazioni avute con le
- parti sociali ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n.223/1991: appare dunque evidente
la ragione
- economico-sociale sottostante all'accordo, costituita dall'erogazione di somme
ulteriori rispetto
- a quelle spettanti a ciascun lavoratore in conseguenza della cessazione del
rapporto di lavoro,
- affinché fossero accettati i licenziamenti.Vi sono dunque gli elementi tipici del
contratto di transazione, costituiti dalle reciproche rinunzie
alle rispettive pretese, al fine di evitare il sorgere della lite.
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- Sembra dunque di potersi affermare, con un certo grado di
ragionevolezza, che le somme
- erogate ai lavoratori e indicate nelle tabelle allegate all'accordo abbiano
natura non già retributiva
- (e neppure di retribuzione differita), bensì risarcitoria (o comunque
indennitaria), in quanto dirette
- a gratificare i lavoratori che accettavano l'"esodo".Rafforza questo
convincimento il punto 7 dell'accordo, il quale, con l'espresso richiamo dell'art.
4, co. 2 bis e co. 2 ter del D.L. 30-5-88
- n. 173, convertito in £. 26-7-1988 n. 291, sancisce la natura indennitaria delle
somme in questione: questa norma, invero, interpretando autenticamente il 2° c. n.
3 del testo sostitutivo di cui all'art. 12 della legge 30-4-1969 n. 153, precisa che
"dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di
incentivare l'esodo dei lavoratori".
- Orbene, la natura in senso lato risarcitoria delle somme
versate, l'espresso richiamo all'art. 4
- del D.L. 30.5.1988, n.173, la circostanza che in nessuna parte del verbale
di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dal lavoratore, si faccia riferimento a
ritenute di carattere fiscale costituiscono elementi che, complessivamente valutati,
inducono a ritenere che la cosiddetta "cifra variabile"
- deve essere corrisposta al lavoratore così come risultante dallo sviluppo dei
conteggi e senza che sulla stessa debbano essere operate le ritenute fiscali.
- In tal senso peraltro si è già espressa parte della
giurisprudenza, anche in sede tributaria (cfr. Commiss. Trib. Centr.
3.12.1992, n. 6543; Trib. Milano, 10.6.1995, in Inform. Prev. 1995, 950).
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- In questo quadro, desunto dal testo e dalla finalità
economico-sociale del negozio, l'assunto
- dell'Azienda, seppur confermato dai propri testi, non trova conforto né nel dato
letterale del
- suddetto accordo, né nel suo significato logico.Invero, a giudizio del collegio,
la società appellante attribuisce all'aggettivo "netti" un significato
più lato di quello proprio della parola, ritenendo che la sua utilizzazione
solo con riferimento alla somma di £. 10.000.000 sia sintomatica della
volontà
- delle parti di considerare la cifra variabile "al lordo"
delle ritenute fiscali, con l'ulteriore
- conseguenza che è conforme ai patti la detrazione contestata.
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- Si tratta di un ragionamento a contrario che non risponde
ad alcuna delle regole di interpretazione del contratto, ove
peraltro si consideri che anche nell'interpretazione della
- legge il ricorso al criterio del "ubi lex voluit, dixit" ha natura
meramente sussidiaria, rispondendo ad una logica restrittiva fondata essenzialmente
sulla rigidità letterale.Esso dunque è consentito solo allorché sia dotato di un certo
grado di univocità.
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- Nel caso in esame, invece, l'uso dell'aggettivo "netti" con
riguardo solo alla somma fissa
- sembra essere stato determinato proprio dall'impossibilità, al momento
della sottoscrizione dell'accordo, di determinare l'ulteriore somma
spettante al lavoratore, sicché l'aggettivo
- in questione, usato anche con riferimento al secondo importo, proprio
per la sua indeterminatezza, sarebbe apparso privo di concreto significato.
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- In sostanza, l'esigenza di specificazione che è sottostante
all'uso dell'aggettivo, è
- direttamente correlata alla individuazione di una somma fissa (netta,
appunto), esigenza che
- non si ravvisa invece là dove manca la determinatezza.
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- Appare dunque conforme al principio della buona fede, in
considerazione della medesima natura delle due erogazioni, l'interpretazione data al
contratto dal lavoratore.
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- Solo in via sussidiaria, intervengono poi a fondare
il convincimento del collegio le
- deposizioni rese dai testi indotti dal ricorrente, i quali tutti hanno chiarito
che, in sede di trattative sindacali, si ebbe modo di precisare che le somme
sarebbero state versate al netto di imposte
- (v. testi Evangelista, Ferrante, Tanzi).
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- Infine, non appare convincente l'ulteriore argomento
usato dalla AAA a sostegno del suo assunto, secondo cui la
clausola in questione deve essere interpretata anche alla luce del
- contegno successivo tenuto dalle parti in occasione della stipulazione
di un accordo di mobilità ex artt.4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data
31.10.1995.
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- In proposito sembra sufficiente rilevare che:
- a) si tratta di accordo intervenuto tra soggetti diversi rispetto alle odierne
parti in causa,
- sicché esso è espressione di volontà estranee rispetto a quelle che
si cristallizzarono
- nell'accordo del 6.7.1992;
- b) l'accordo del 31.10.1995 non costituisce attività post-contrattuale, diretta alla
realizzazione
- degli interessi già regolati dal negozio in questione, ma dà assetto
ad interessi diversi,
- quantunque analoghi a quelli risolti con l'accordo del luglio 1992: esso dunque non può
servire
- da strumento sussidiario di accertamento della volontà negoziale;
- c) tra i due negozi è intercorso un notevole lasso di tempo, sicché è presumibile che
costituisca
- il frutto di nuovi equilibri nelle relazioni industriali.L'appello deve dunque essere
respinto.
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- In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del
giudizio vanno poste a carico della AAA s.p.a.
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- Sul punto, va rilevato che a norma dell'art. 5 della tariffa degli
onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le
prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa, nei casi di assistenza e
difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, anche se
non interviene la riunione di cause, la parcella "unica" potrà essere
aumentata per ogni parte, fino ad un massimo di dieci, del 20%. In tale
ipotesi nella liquidazione dei diritti e degli onorari il giudice deve
tener conto dell'attività in concreto espletata dal difensore e accertare se
in definitiva la difesa delle parti abbia comportato la soluzione di questioni
sostanzialmente identiche, o, in altri termini, se sia stato apprestato
un unico sistema difensivo, ancorché siano stati redatti atti
distinti, ma dello stesso contenuto. In tal caso, la liquidazione deve essere unica per
tutte le parti.
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- Ora, all'odierna udienza sono state discusse e decise altre
controversie, le quali - pur non essendo state riunite, in ragione della diversità
delle parti in causa e delle somme da ciascuna rivendicate - hanno indubbia natura
seriale, in quanto sono state introdotte con atti distinti ma
dall'identico petitum in diritto e dalla medesima causa petendi,
chiamate alle stesse udienze e implicanti lo
svolgimento della medesima attività difensiva.
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- Il compenso che spetta al ricorrente, dunque, è unico, distinto tra
diritti e onorari, con le maggiorazioni percentuali concesse dalla tariffa in virtù
del numero delle parti difese per la
- medesima questione.
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- Suddividendo il compenso unico, maggiorato come indicato, per
ciascuna causa, si ottiene
- come equa liquidazione delle competenze del presente giudizio, la somma
complessiva di lire 300.000, di cui lire 50.000 per esborsi, da corrispondersi
al procuratore costituito, anticipante.
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P T M
- Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso
depositato in data 9 maggio 1995 dalla AAA S.P.A. - DIV. AAA
SSS, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza
resa dal pretore del lavoro di Trani, in data 21 marzo 1995, tra il lavoratore
indicato in epigrafe e l'ente appellante, così provvede:
- 1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- 2) Condanna la AAA S.P.A. - DIV. AAA SSS, in persona del legale
rappresentante pro
- tempore, al pagamento delle spese processuali in favore
dell'appellato, liquidate in complessive
- lire 300.000, di cui lire 50.000 per esborsi, oltre iva,
c.p.a e spese generali come per legge,
- con distrazione.
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- Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione
lavoro, in data 27 febbraio 1997.