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Contrasto interpretativo sugli obblighi economici derivanti da un accordo
collettivo stipulato tra Azienda e lavoratori dipendenti
Tribunale Trani, sezione appello Lavoro, 24 aprile 1997 n. 306. Proc. n. 2392/1995.
Pres. Pica, est. Doronzo.
 
 
                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
    Con ricorso depositato il 22-2-1993 il lavoratore, odierno appellato, chiedeva al  Pretore  di
Trani, quale giudice del lavoro, di  volere  ingiungere  alla s.p.a.  AAA, con sede in MMM,
in persona del suo legale  rappresentante,  il pagamento in suo favore della somma di lire
2.580.429, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi di legge e alle spese e competenze  
della procedura monitoria, da distrarsi in favore dei procuratori  anticipanti.
 
    Esponeva l'istante:
a)  che aveva lavorato alle dipendenze della s.p.a. AAA,  con  sede legale in MMM, prestando
la propria opera presso il cantiere di Trani  sino al  17-7-92,  giorno in cui all'esito della procedura
per la mobilità  di  cui alla legge 223/1991 era stato licenziato per riduzione di personale;
b)  che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, la società datrice  di lavoro, con verbale di
accordo sindacale sottoscritto in data 6-7-1992, si era impegnata a riconoscere a ciascun
dipendente interessato dal provvedimento  di mobilità  e  che  avesse  sottoscritto un  verbale  
di  conciliazione  dinanzi all'U.P.L.M.O., oltre al normale t.f.r. maturato alla data del  licenziamento,
un'ulteriore  somma  risultante dalle tabelle allegate  al  medesimo  accordo, composta da una cifra
fissa di £. 10.000.000 e da una  cifra  variabile  in relazione ai mesi necessari al raggiungimento di
requisiti minimi di  riconoscimento del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia;
c) che ad esso ricorrente, dopo la sottoscrizione del verbale di  conciliazione, doveva essere
corrisposta la somma netta di L. 15.367.930 ex art. 4, comma 2-bis e comma 2-ter, del D.L.
30-5-1988 n. 173 convertito in legge dalla L. 26-7-1988 n. 291;
d)  che  in  palese violazione dell'intesa  transattiva  raggiunta,  l'AAA  aveva versato
ad esso ricorrente la minor somma  di  £. 12.787.510, ponendogli così illegittimamente a carico
la ritenuta fiscale.
 
      Con  decreto  reso  in data 25-2-1993, il pretore  ingiungeva  all'AAA  il pagamento
della somma richiesta.
 
      Con ricorso depositato il 29-3-1993 la società ingiunta proponeva opposizione avverso
il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, perché infondato in fatto e in diritto,
con vittoria di spese e di onorari di causa.
 
      Precisava  la  società opponente che con l'accordo sindacale del  6-7-1992  le parti avevano
pattuito l'erogazione di un'incentivazione a favore dei  lavoratori per favorirne l'esito, articolata su
due specifici trattamenti indennitari:  il  primo,  di entità variabile in relazione al  periodo  occorrente  
per ciascun  lavoratore  per il raggiungimento dell'età utile per  il  trattamento pensionistico,  senza
la previsione di alcun beneficio fiscale, il secondo  in cifra fissa (£. 10.000.000 ) ed eguale per tutti
i dipendenti,  specificamente definito  al  netto delle trattenute fiscali.
      Eccepiva,  inoltre,  la  società opponente la definitività e l'inoppugnabilità della soluzione
intervenuta,  in quanto  accettata dall'opposto con la sottoscrizione del verbale di  conciliazione,  
perfezionato dinanzi alla competente sede dell'U.P.L.M.O.  nell'ambito della previsione dell'art. 2113 c.c.
 
      Il pretore rigettava l'opposizione, confermando il decreto opposto, e  condannava la società
AAA al pagamento delle spese processuali.
 
      Avverso tale sentenza proponeva appello la AAA, con ricorso depositato in data
9 maggio 1995, censurando la decisione del primo giudice, per i  seguenti motivi:
 
a)  improponibilità  della domanda spiegata dal lavoratore in  via  monitoria, essendo inoppugnabile
l'accordo sindacale sottoscritto tra le parti ai  sensi dell'art. 2113 c.c.;
 
b)  infondatezza della stessa, in quanto le parti avevano convenuto  che  solo l'importo di
£. 10.000.000 dovesse essere "al netto", mentre l'altra erogazione  non  poteva  che essere
erogata "al lordo", trattandosi di  una  somma  da determinare  in  base ad elementi variabili,
e quindi  soggetta a  tassazione separata;
c)  difetto di giurisdizione (rectius: competenza)  dell'autorità  giudiziaria ordinaria,  rientrando  
la controversia - avente ad  oggetto  l'illegittima  o irregolare imposizione fiscale imposta ai
lavoratori - nella cognizione  delle commissioni  tributarie, con la conseguente necessaria
evocazione in giudizio dell'autorità finanziaria.
 
    Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, in riforma della sentenza del  primo giudice,  
previa sospensione  della stessa, per la  quale  chiedeva  fissarsi apposita udienza, dichiarasse
il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ovvero nel merito, affermata la inoppugnabilità
dell'accordo, rigettasse la domanda proposta dal lavoratore, revocando il decreto ingiuntivo
emesso dal primo giudice.
    Fissata la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza di sospensione dell'esecutività
della sentenza di primo grado, con ordinanza pronunciata in data 6 luglio 1995 il Tribunale
non concedeva l'inibitoria.
    Si  costituiva  il lavoratore appellato, il quale resisteva all'appello  e  ne chiedeva il rigetto,
con la conferma della decisione di primo grado.
    All'udienza  del  27 febbraio 1997, i procuratori delle parti  discutevano  la causa  che
veniva decisa con sentenza, resa pubblica mediante la  lettura del dispositivo nella medesima udienza.
 
                                            MOTIVI   DELLA  DECISIONE
 
    Osserva il Tribunale che l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
 
    Come ha rilevato il giudice di primo grado e non è contestato dalle parti, con il  
verbale di accordo sindacale, stipulato ai sensi della L. 23-7-91  n.  223 del  6-7-1992,
la società opponente si impegnava con le OO.SS. ad  erogare  un trattamento di liberalità
e incentivazione per favorire l'esodo dei  dipendenti.
 
    Nel punto 7 di pag. 4 del predetto accordo si legge testualmente:  "l'Azienda all'atto
della sottoscrizione da parte di ciascun lavoratore interessato di un verbale  di  conciliazione  
dinanzi all'U.P.L.M.O.,  nel  quale  si  riconosca l'estinzione ad ogni effetto del rapporto
di lavoro pregresso con il pagamento del  t.f.r.  maturato alla data del licenziamento,
riconoscerà  a  favore  di ciascuno,  ai sensi dell'art. 4, 2-bis e co. 2-ter del D.L. 30-5-1988 n.  173,
convertito in L. 26-7-1988 n. 291, una somma risultante dalle tabelle allegate (allegati A), B) e C),
al presente accordo. Mediante il versamento delle somme di cui sopra, verrà estinta transattivamente
ogni ragione di pretesa nei  confronti dell'azienda in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro
nonché al suo svolgimento".
 
    Nell'allegato A) è precisato quanto segue: "a seguito della sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore, del verbale previsto al punto 6) dell'accordo  6 luglio  1992,  l'Azienda erogherà con il pagamento del  t.f.r.  £. 10.000.000 netti oltre ad un importo risultante dal conteggio previsto nella  tabella sotto riportata per i mesi necessari al raggiungimento dei requisiti minimi di riconoscimento
del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia".
 
    Il  contrasto  fra  le  parti  verte  in  ordine  al  riconoscimento,   negato dall'azienda,  della
corresponsione della cifra variabile anch'essa  al  netto della  ritenuta  fiscale,  così  come  
previsto per  la  cifra  fissa  di  L.10.000.000.
 
    Di  qui la richiesta da parte dell'opposto, in via monitoria, della  somma,  a suo dire,
illegittimamente posta a sua carico a titolo di ritenuta fiscale.
 
    Preliminarmente,  ritiene il Tribunale che non possa essere condivisa  l'eccezione,
sollevata dall'AAA, di definitività ed inoppugnabilità dell'accordo direttamente intervenuto tra
le parti all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione in forza dell'art.2113 cod.civ.
 
    E  tanto per ragioni diverse da quelle esposte dal primo giudice,  secondo  il quale la mancata
declaratoria di esecutività del decreto da parte del  pretore avrebbe precluso l'effetto di rendere
inoppugnabile l'accordo.
 
    Invero, le rinunzie e le transazioni concluse in sede sindacale sono sottratte all'impugnazione
riconosciuta dall'art. 2113 cod.civ., e ciò  indipendentemente dal  rispetto  o meno delle formalità
previste dall'art. 411  c.p.c.  (deposito presso  l'ufficio del lavoro, deposito presso la cancelleria
del pretore):  si tratta,  infatti,  di  adempimenti successivi  estranei  rispetto  all'essenza negoziale  
della conciliazione, diretti rispettivamente  a  dare  autenticità all'atto  e  a  conferire  efficacia  
esecutiva al  verbale (Cass. 30.8.1991, n .9241).
 
    Ciò che invece ha trascurato di considerare il pretore è che nella specie  non si verte in un caso
di impugnativa dell'accordo, bensì di contrasto in ordine all'interpretazione di una delle clausole
dell'accordo medesimo, del quale  si chiede l'esatto adempimento.
 
    In  altre parole, con il ricorso per ingiunzione, il lavoratore non ha  inteso contestare la validità o
la legittimità dell'accordo al fine  di  risolverlo mediante un'(inammissibile) impugnativa, ma ha agito
per richiederne  l'attuazione,  sia  pure  seguendo una certa interpretazione  del  contratto, sicché l'azione esula dall'ambito di applicazione dell'art.2113 cod.civ. e può essere fatta valere, secondo le norme ordinarie, senza soggiacere ad alcuna  decadenza, neppure di ordine temporale.
 
    Queste stesse ragioni inducono a ritenere infondata pure l'eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata dalla AAA s.p.a.
 
    Invero, nella fattispecie in esame, non si discute dell'obbligo del datore di lavoro di effettuare
le ritenute fiscali, in qualità di sostituto di  imposta, sulle retribuzioni ovvero sugli altri emolumenti
corrisposti ai lavoratori, né della legittimità in astratto della misura in cui esse sono state effettuate
e neppure dell'inclusione dell'indennità nel calcolo della base imponibile.
 
    Si  discute  invece  del tenore dell'accordo sindacale, e  in  particolare  se nell'effettiva volontà
delle parti, manifestatasi nell'accordo  medesimo,  le somme  attribuite  nella  misura variabile
conseguente  ai  calcoli  dovessero essere erogate al lordo, ovvero al netto delle ritenute fiscali.
 
    E'  dunque questione che esula dall'ambito della cognizione delle  commissioni tributarie, perché
non involge le modalità di esercizio del potere impositivo, ma  esclusivamente  la corretta interpretazione del  contratto,  alla  stregua delle norme di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt.1362 e seguenti del codice civile.
 
    Il tenore letterale dell'accordo consente agevolmente, attesa la chiarezza del testo, di inquadrare
il negozio nello schema della transazione: a sostegno  di tale interpretazione sovviene in primo luogo
l'uso dell'avverbio "transattivamente",  parificabile ad un'espressa attribuzione del nomen iuris;
in secondo luogo,  la  finalità pratica perseguita dalle parti ed espressa  nel  punto  7 dell'accordo,  
là dove  si stabilisce che, con il  riconoscimento  a  ciascun lavoratore  del  t.f.r.  maturato alla data
del licenziamento  e  delle  somme determinate  alla  stregua degli allegati A, B e C, si sarebbe "estinta
ogni ragione di pretesa nei confronti dell'azienda in ordine alla  cessazione  del rapporto di lavoro
nonché al suo svolgimento".
 
    Nella premessa dell'accordo, che dello stesso forma parte integrante (v. punto 1) si fa riferimento
alla necessità per la AAA di procedere alla riduzione del  personale e alle consultazioni avute con le
parti sociali ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n.223/1991: appare dunque evidente la ragione
economico-sociale sottostante all'accordo, costituita dall'erogazione di somme  ulteriori  rispetto
a quelle spettanti a ciascun lavoratore in  conseguenza  della cessazione del rapporto di lavoro,
affinché fossero accettati i licenziamenti.Vi  sono dunque gli elementi tipici del contratto di  transazione,  costituiti dalle  reciproche  rinunzie  alle rispettive pretese, al fine  di  evitare  il sorgere della lite.
 
    Sembra dunque di potersi affermare, con un certo grado di ragionevolezza,  che le  somme
erogate ai lavoratori e indicate nelle tabelle allegate  all'accordo abbiano  natura  non già retributiva
(e neppure  di  retribuzione  differita), bensì risarcitoria (o comunque indennitaria), in quanto dirette
a gratificare i lavoratori che accettavano l'"esodo".Rafforza questo convincimento il punto 7 dell'accordo, il quale, con l'espresso  richiamo dell'art. 4, co. 2 bis e co. 2 ter del D.L. 30-5-88
n. 173,  convertito in £. 26-7-1988 n. 291, sancisce la natura indennitaria delle somme in questione:  questa norma, invero, interpretando autenticamente il 2° c. n.  3 del testo sostitutivo di cui all'art. 12 della legge 30-4-1969 n. 153, precisa che "dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte  in occasione  della cessazione del rapporto di lavoro, al  fine  di  incentivare l'esodo dei lavoratori".
    Orbene,  la natura in senso lato risarcitoria delle somme versate,  l'espresso richiamo all'art. 4
del D.L. 30.5.1988, n.173, la circostanza che  in  nessuna parte del verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dal lavoratore, si faccia riferimento a ritenute di carattere fiscale costituiscono elementi  che, complessivamente valutati, inducono a ritenere che  la  cosiddetta "cifra  variabile"
deve essere corrisposta al lavoratore così come  risultante dallo sviluppo dei conteggi e senza che sulla stessa debbano essere operate le ritenute fiscali.
     In  tal senso peraltro si è già espressa parte della giurisprudenza, anche  in sede  tributaria (cfr. Commiss. Trib. Centr. 3.12.1992, n. 6543; Trib.  Milano, 10.6.1995, in Inform. Prev. 1995, 950).
 
    In  questo  quadro, desunto dal testo e dalla finalità  economico-sociale  del negozio, l'assunto
dell'Azienda, seppur confermato dai propri testi, non trova conforto  né nel dato letterale del
suddetto accordo, né nel  suo significato logico.Invero, a giudizio del collegio, la società appellante attribuisce all'aggettivo "netti" un significato più lato di quello proprio della parola,  ritenendo che  la sua utilizzazione solo con riferimento alla somma di £. 10.000.000  sia sintomatica  della volontà
delle parti di considerare la cifra  variabile  "al lordo"  delle ritenute fiscali, con l'ulteriore
conseguenza che è conforme  ai patti la detrazione contestata.
 
    Si  tratta  di un ragionamento a contrario che non risponde  ad  alcuna  delle regole  di interpretazione del contratto, ove peraltro si consideri che  anche nell'interpretazione  della
legge il ricorso al criterio del "ubi lex  voluit, dixit" ha natura meramente sussidiaria, rispondendo ad una logica  restrittiva fondata essenzialmente sulla rigidità letterale.Esso dunque è consentito solo allorché sia dotato di un certo grado di  univocità.
 
    Nel caso in esame, invece, l'uso dell'aggettivo "netti" con riguardo solo alla somma  fissa  
sembra essere stato determinato proprio  dall'impossibilità,  al momento  della sottoscrizione dell'accordo, di determinare  l'ulteriore  somma spettante  al  lavoratore, sicché l'aggettivo
in questione,  usato  anche  con riferimento al secondo importo, proprio per la sua indeterminatezza,  sarebbe apparso privo di concreto significato.
 
    In  sostanza, l'esigenza di specificazione che è sottostante all'uso  dell'aggettivo,  è  
direttamente correlata alla individuazione di  una  somma  fissa (netta, appunto), esigenza che
non si ravvisa invece là dove manca la determinatezza.
 
    Appare dunque conforme al principio della buona fede, in considerazione  della medesima natura delle due erogazioni, l'interpretazione data al contratto  dal lavoratore.
 
    Solo  in  via  sussidiaria, intervengono poi a fondare  il  convincimento  del collegio  le
deposizioni rese dai testi indotti dal ricorrente, i quali  tutti hanno chiarito che, in sede di trattative sindacali, si ebbe modo di precisare che  le somme sarebbero state versate al netto di imposte
(v. testi  Evangelista, Ferrante, Tanzi).
 
    Infine,  non  appare convincente l'ulteriore argomento usato dalla  AAA  a sostegno  del  suo assunto, secondo cui la clausola in questione  deve  essere interpretata  anche  alla luce del
contegno successivo tenuto dalle  parti  in occasione  della stipulazione di un accordo di mobilità ex artt.4 e  24  della legge n. 223 del 1991 in data 31.10.1995.
 
    In proposito sembra sufficiente rilevare che:
a) si tratta di accordo  intervenuto tra soggetti diversi rispetto alle odierne parti in causa,
sicché esso  è espressione  di  volontà estranee rispetto a quelle che si cristallizzarono
nell'accordo del 6.7.1992;
b) l'accordo del 31.10.1995 non costituisce attività post-contrattuale, diretta alla realizzazione
degli interessi già  regolati dal  negozio in  questione, ma dà assetto ad  interessi  diversi,  
quantunque analoghi a quelli risolti con l'accordo del luglio 1992: esso dunque non può servire  
da strumento sussidiario di accertamento della volontà negoziale;  
c) tra i due negozi è intercorso un notevole lasso di tempo, sicché è presumibile che costituisca
il frutto di nuovi equilibri nelle relazioni industriali.L'appello deve dunque essere respinto.
 
    In  applicazione del criterio della soccombenza, le spese del  giudizio  vanno poste a carico della AAA  s.p.a.
 
    Sul punto, va rilevato che a norma dell'art. 5 della tariffa degli onorari, diritti  e indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le  prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa, nei casi di assistenza e  difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, anche  se  non interviene la riunione di cause, la parcella "unica" potrà essere aumentata  per ogni parte, fino ad un massimo di dieci, del 20%. In  tale  ipotesi nella liquidazione dei diritti e degli onorari  il  giudice deve tener conto dell'attività in concreto espletata dal difensore e  accertare  se in definitiva la difesa delle parti abbia comportato la soluzione di  questioni sostanzialmente identiche, o, in altri termini, se  sia  stato apprestato  un  unico sistema difensivo, ancorché siano stati  redatti  atti distinti, ma dello stesso contenuto. In tal caso, la liquidazione deve essere unica per tutte le parti.
 
    Ora, all'odierna udienza sono state discusse e decise altre controversie,  le quali - pur non essendo state riunite, in ragione della diversità delle  parti in causa e delle somme da ciascuna rivendicate - hanno indubbia natura seriale,  in  quanto sono state introdotte con atti distinti  ma  dall'identico petitum  in diritto e dalla medesima causa petendi,  chiamate  alle  stesse udienze  e  implicanti  lo svolgimento  della  medesima  attività  difensiva.
 
    Il compenso che spetta al ricorrente, dunque, è unico, distinto tra diritti  e onorari, con le maggiorazioni percentuali concesse dalla tariffa in virtù  del numero delle parti difese per la
medesima questione.
 
    Suddividendo il compenso unico, maggiorato come indicato, per ciascuna  causa, si ottiene
come equa liquidazione delle competenze del presente giudizio,  la somma  complessiva di lire 300.000, di cui lire 50.000 per esborsi, da  corrispondersi al procuratore costituito, anticipante.
 
                                                                P T M
    Definitivamente  pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato  in  data 9 maggio  1995 dalla AAA  S.P.A. - DIV.  AAA SSS,  in persona  del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza  resa  dal pretore del lavoro di Trani, in data 21 marzo 1995, tra il lavoratore indicato in epigrafe e l'ente appellante, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2)  Condanna  la AAA S.P.A. - DIV. AAA SSS, in  persona  del legale  rappresentante  pro
tempore, al pagamento delle spese  processuali  in favore  dell'appellato,  liquidate in complessive
lire 300.000,  di  cui  lire 50.000  per  esborsi, oltre iva, c.p.a e spese generali come  per  legge,
con distrazione.
 
    Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in  data 27 febbraio 1997.