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             Risarcimento del danno da infortunio sul lavoro
 
 
Trib. Trani, sezione appello lavoro, 29 luglio 1998 n. 992. Proc. n. 3216/1997.
 
Pres. Gentile, rel. Mastrorilli.
Appell. in riassunzione  XXX c. s.p.a. FERROVIE DELLO STATO.
 
                                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.9.1988, XXXX esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato,
da ultimo come capo del I Reparto Concorsi, presso ilCompartimento di Bari, Ufficio Personale, dal 19.6.1942 al 3.9.1986,
epoca in cui era stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.
Esponeva, inoltre, che detta attività aveva avuto, dal 1976 in poi, una continua e stressante evoluzione qualitativa
e quantitativa, culminata con l'invio, in data 1.2.1984, in "quotidiana e continuativa missione" su Melfi, ove peraltro
aveva operato in un ambiente mai riscaldato.
Deduceva, altresì, che tale missione aveva comportato lo svolgimento di lavoro straordinario giornaliero di quattro
ore e si era protratta fino a tutto il 18.4.1984.
Evidenziava, infine, che, a seguito di tale assiduo e continuativo stress - che veniva per di più ad incidere su un
organismo ormai prostrato - era stato colpito, il 25.4.1984, da infarto del miocardio transettale e che detto infarto -
il quale aveva gravemente compromesso il suo stato di salute - era addebitabile a fatto e colpa delle Ferrovie dello
Stato che lo avevano gravato, ogni oltre limite, di una imponente attività lavorativa, senza tenere conto del suo stato
di salute, anche in relazione all'età.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi al Pretore del Lavoro di Bari, l'Ente Ferrovie dello Stato, per sentirlo
condannare al pagamento della somma di L. 158.842.969, oltre accessori, giusta il conteggio allegato al ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva del 10.5.1989 l'ente convenuto si costituiva in giudizio contestando in toto l'avversa domanda.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il Pretore di Bari, con sentenza del 3.4.1990, riconduceva l'infarto
di cui sopra nella categoria degli infortuni sul lavoro - ritenendo, a tal fine, sussistente una "causa violenta" - e,
per l'effetto, accoglieva parzialmente la domanda condannando l'ente Ferrovie al pagamento della somma di
L. 51.760.355, maggiorata degli interessi e della svalutazione monetaria.
Avverso la predetta sentenza l'Ente Ferrovie dello Stato proponeva appello che, nonostante le difese della
controparte, ritualmente costituitasi, veniva accolto dal Tribunale di Bari il quale, con sentenza del 10.2.-20.4.1994,
rigettava interamente la domanda dello XXXX, compensando le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Osservava il Tribunale, infatti, che, nel caso in esame, non si era in presenza di un danno indennizzabile ai sensi
del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, ritenendo insussistente una "causa violenta in occasione di lavoro".
Quanto al danno non patrimoniale ex art.2059 c.c. riteneva, invece, che non era ipotizzabile una responsabilità
dell'ente appellante, non ravvisando, nella sua condotta,  gli estremi né del  dolo né della colpa,  posto che il lamentato 
evento dannoso era dipeso da  un'autonoma scelta  lavorativa dello XXX  che,  nonostante  la sua età ed il suo precario
stato di salute, aveva inteso svolgere, per motivi eminentemente economici, il gravoso incarico affidatogli.
La suddetta sentenza veniva gravata da ricorso per cassazione che veniva accolto dalla Suprema Corte la quale,
con sentenza n. 5961/1997, confermava, in primo luogo, che, nella fattispecie, era inconferente il richiamo al D.P.R.
30.6.1965 n. 1124, precisando, tuttavia, che l'esatta esclusione della configurabilità di un infortunio sul lavoro non
comportava il venir meno di ogni responsabilità da parte delle Ferrovie dello Stato.
Rammentato, infatti, che é soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione dell’art.2087 cc. (il quale impone
al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del dipendente) il datore di lavoro che,
consapevole dello stato di malattia del lavoratore, continui ad adibire lo stesso a mansioni che, sebbene corrispondenti
alla sua qualifica, siano suscettibili - per la loro natura e per lo specifico impegno (fisico e mentale) che richiedono - di
metterne in serio pericolo la salute, osservava che la motivazione della sentenza del Tribunale barese era incentrata
"sull'errato assunto" che un'attività lavorativa, quand'anche intensa, "non può ritenersi stressante al punto da cagionare
un infarto" e che, nel caso in esame, un eventuale danno biologico era rapportabile alla "cattiva gestione", da parte del
lavoratore, della sua salute.
Rilevava la S.C., infatti, che, così facendo, la decisione impugnata aveva trascurato di esaminare "se le Ferrovie dello
Stato, nel caso di specie, avessero posto in essere, alla stregua del disposto dell'art.2087 c.c., tutte le misure necessarie
a tutelare l'integrità fisica dello XXXX", osservando che "tale esame risultava indispensabile a fronte di quanto dedotto
dal lavoratore, che aveva denunziato una continua adibizione a mansioni usuranti, una assegnazione di delicata "missione"
lavorativa in una località fredda ed umida ed una imposizione di ritmi lavorativi insostenibili, il tutto nonostante il suo
precario stato di salute e la sua non più giovane età.
Evidenziava, infine, che una motivazione "adeguata e logica" si imponeva anche alla luce di "una indagine amministrativa
che aveva evidenziato i numerosi compiti usuranti cui lo XXXX  era stato addetto con continuità" ed in presenza di una
consulenza tecnica d'ufficio "che aveva attestato l'esistenza di un nesso eziologico tra stress per l'attività lavorativa
spiegata e l'infermità cardiaca ... ".
Concludeva, pertanto, cassando l'impugnata sentenza e rinviando la causa, per il suo riesame, a questo Tribunale.
Con ricorso depositato il 9.10.1997, pertanto, lo XXXX provvedeva a riassumere il giudizio nei confronti delle Ferrovie
dello Stato S.p.A. chiedendo la conferma della pronuncia pretorile.
L'Ente convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso per riassunzione, ometteva di costituirsi in giudizio, restando
contumace.
All'udienza odierna, la discussione precedeva la lettura del dispositivo.
 
                                                                MOTIVI   DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'ente Ferrovie é fondato limitatamente alle censure inerenti il quantum debeatur.
In merito all'an debeatur, invece, fondata é la pretesa dello XXXX.
Ed invero, dal parere medico-legale manifestato, in data 21.1.1985, dallo stesso Ufficio Sanitario Compartimentale delle
Ferrovie dello Stato, si evince che lo XXXX, nominato nel 1978 "Capo Reparto Concorsi", nel gennaio 1984 é stato comandato
a svolgere le mansioni di segretario della commissione esaminatrice in Melfi "in ambiente non adeguatamente riscaldato".
Tale situazione si é protratta ininterrottamente per circa tre mesi (sino al 18.4.1984), periodo durante il quale l'istante, pertanto,
si é trovato a dover operare, all'età di circa sessant'anni, in modo continuativo, a notevole distanza dalla sua residenza e dalla
sua abituale sede lavorativa (Bari), in condizioni ambientali quanto mai disagevoli ed in un ambiente notoriamente freddo e,
a quanto risulta, non adeguatamente riscaldato.
Risulta incontestata, inoltre, la circostanza, allegata in sede di ricorso introduttivo, che durante il suddetto periodo lo XXXX
é stato costretto a prolungare l'orario normale di lavoro di ben quattro ore al dì, così come risulta per tabulas (cfr. l’"indagine
amministrativa" in data 21.5.1995, effettuata dallo stesso Ente Ferrovie a seguito del ricorso amministrativo proposto
dallo XXXX avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da cause di servizio dell'evento per cui é causa) che il
reparto Concorsi, durante la dirigenza dello XXXX, é stato interessato da ben 9 concorsi pubblici, su base compartimentale,
con una partecipazione di 46.000 candidati, e che, attesa tale situazione, l'istante, "per circa tre anni", ha "senz'altro
svolto mansioni, che per la loro caratteristica, creavano preoccupazioni notevoli, costanti e logoranti".
Va da sé che l'ente datore di lavoro ha colpevolmente omesso di apprestare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica
del lavoratore, avendolo, come visto, assoggettato, per un periodo prolungato, a lunghe trasferte nonché a prestazioni
lavorative quanto mai intense, sia sotto il profilo quantitativo (quattro ore di straordinario al dì per quattro mesi), che qualitativo
(trattandosi di mansioni pacificamente assai delicate e di indubbia responsabilità; cfr., a tale riguardo, le considerazioni
contenute nella citata "indagine amministrativa", proveniente dallo stesso ente resistente).
Tale quadro, inoltre, risulta aggravato sia dall'evidenziata situazione ambientale (locali non adeguatamente riscaldati),
che dall'età del lavoratore all'epoca dei fatti, circostanze, queste, che l'ente datore non ha, evidentemente, tenuto in
adeguata considerazione prima di chiedere il particolare sforzo lavorativo di cui sopra.
Da ultimo, si deve poi considerare che lo XXXX  ha regolarmente continuato ad espletare le suddette mansioni nonostante
una prima "avvisaglia" rappresentata da una crisi di angor durata circa un giorno e mezzo, subita un mese prima dell'infarto
al miocardio - circostanza, questa, verosimilmente comunicata all'ente datore - di cui v’è traccia sia nella consulenza tecnica
espletata in prime cure (v. pag. 3) che dalla cartella clinica in atti (v. pag. 3), dalla quale emergeva, peraltro, una
preoccupante anamnesi familiari (sia la madre che uno dei fratelli erano deceduti per infarto).
A fronte di tali circostanze, senza dubbio idonee, a parere di questo Tribunale, a configurare una violazione colposa
dell'obbligo legale di cui all'art.2087 c.c., da un lato la consulenza tecnica espletata in prime cure -avverso la quale
non sono state mai mosse specifiche contestazioni di natura medico-legale - ha motivatamente posto in evidenza il ruolo,
quanto meno concausale, del prolungato stress lavorativo sull'evento dannoso, dall'altro l'ente resistente ha totalmente
omesso di provare, come era suo preciso onere, la sussistenza di circostanze idonee ad escludere i profili di colpevolezza
sopra evidenziati o ad interrompere il nesso di causalità in questione.
Neppure può infine ritenersi, come ha fatto il Tribunale, in un passaggio motivazionale pure censurato dalla Suprema Corte,
che il danno per cui è causa é, in un certo senso, dipeso dallo stesso lavoratore, lasciatosi "allettare dal compenso delle ore
di straordinario che andava ad espletare …", avendo la Cassazione più volte affermato che, in presenza di un comportamento
colpevole dell'imprenditore, non é configurabile un concorrente contegno colposo del lavoratore occorrendo all'uopo o una
di lui condotta dolosa ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da un'attività non avente rapporto con lo svolgimento
del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (cfr. Cass. 17.11.1993 n. 11351, nonché Cass. 16.6.1998 n. 6000, la quale precisa
che un'eventuale condotta imprudente del lavoratore é irrilevante ove essa sia stata determinata, o quanto meno agevolata,
da un assetto organizzativo dei lavoro irrispettoso degli obblighi di cui al citato art.2087 c.c.).
Fondate sono invece le censure contenute nell'atto di appello in merito alla quantificazione del danno operata dal primo
giudice che, avvalendosi del c.d. criterio tabellare di cui al R.D. n. 1403/1922, é pervenuto ad un complessivo importo
di L. 51.760.355, calcolato sulla scorta della percentuale di invalidità accertata dal consulente tecnico (20 - 25%) e
del reddito conseguito dal lavoratore nel 1984.
Trattasi, infatti, di un sistema di liquidazione proprio del danno patrimoniale da lucro cessante che, nella specie,
non sembra rientrare nel thema decidendum, avendo lo XXXX  lamentato, sin dall'inizio, un danno al bene salute
(c.d. danno biologico) ex art. 32 della Costituzione (v. ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la valutazione dei danno all'integrità psico-fisica del soggetto, va osservato che non esiste un
criterio obiettivo per l'esatta determinazione dell'equivalente economico-pecuniario della diminuzione di un valore
patrimoniale intrinseco e ciò ha indotto la S. C. ad affermare che l'unico criterio valido di liquidazione sia quello equitativo
di cui agli artt.2056 e 1226 c.c., in base al quale devono essere valutate tutte le circostanze specifiche, oggettive
e soggettive, del caso concreto che presentino rilevanza giuridico-patrimoniale.
Ritiene, peraltro, il Collegio che nell'ambito di siffatto principio, certamente esatto, non sussistendo elementi sicuri
ed attendibili per la determinazione dei valore biologico dell'uomo, sia tuttavia necessario individuare un parametro
obiettivo di riferimento uguale per tutti
che consenta di mantenere una doverosa parità di trattamento.
Sulla scorta di tale considerazione ben può farsi riferimento al metodo c.d. del calcolo a punto, che consiste nell'assegnare
per ogni punto percentuale di invalidità una determinata somma variante tra un minimo ed un massimo che può determinarsi,
con riferimento al valore attuale della moneta, in misura oscillante tra L. 500.000 e L. 5.000.000 per ogni punto, tenendo conto
che, il valore punto aumenta progressivamente con l'elevarsi della percentuale di invalidità.
Nel ricorso sia all'uno che all'altro dei metodi di calcolo indicati non può, ovviamente, prescindersi dal criterio della
valutazione equitativa ex art.1226 c.c., quale correttivo necessario per la stima di un danno che, per sua natura, è
svincolato da ogni riflesso relativo alla capacità del soggetto di produrre reddito.
Orbene, nel caso in esame, ben può essere assunta, come parametro, la somma di L 2.500.000 a punto, tenuto conto
della percentuale di invalidità accertata dal consulente e avuto riguardo alla descritta natura della menomazione di talché,
il danno biologico per i postumi permanenti può essere equitativamente determinato nella misura di L. 37.500.000,
che va maggiorata degli interessi legali compensativi a far data dal dì dell'evento (25.4.1984).
Ragioni di equità, considerato l'esito complessivo del giudizio, consigliano di compensare in ragione di un terzo
le spese processuali, ponendo i residui due terzi, da liquidarsi come da dispositivo, a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani - Sezione per le controversie di lavoro - definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio
della Corte di Cassazione, sull'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato con ricorso depositato il 30.3.91 avverso
la sentenza resa dal Pretore del Lavoro di Bari il 3.9.94 tra XXXX  e l'Ente predetto, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza pretorile, condanna
le Ferrovie dello Stato S.p.A. al pagamento, in favore dello XXXX, della somma di L. 37.500.000 oltre agli interessi
legali dal 25.4.1984;
2) condanna le Ferrovie dello Stato al pagamento di due terzi delle spese processuali che si liquidano, per l'intero,
in L. 1.800.000 (di cui L 50.000 per esborsi) quanto al primo grado, in L. 1.500.000 (di cui L. 50.000 per esborsi)
quanto al giudizio d'appello, in L. 2.200.000 (di cui L. 200.000 per esborsi) quanto al giudizio in Cassazione ed
in L. 1.700.000 (di cui L. 50.000 per esborsi) quanto al presente giudizio, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali;
compensa tra le parti il residuo terzo.
Trani, 2.7.1998.