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Risarcimento del danno da infortunio sul lavoro
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- Trib. Trani, sezione appello lavoro, 29 luglio 1998 n. 992. Proc. n. 3216/1997.
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- Pres. Gentile, rel. Mastrorilli.
- Appell. in riassunzione XXX c. s.p.a. FERROVIE DELLO STATO.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato il 24.9.1988, XXXX esponeva di aver lavorato alle dipendenze
dell'Ente Ferrovie dello Stato,
- da ultimo come capo del I Reparto Concorsi, presso ilCompartimento di Bari, Ufficio
Personale, dal 19.6.1942 al 3.9.1986,
- epoca in cui era stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.
- Esponeva, inoltre, che detta attività aveva avuto, dal 1976 in poi, una continua e
stressante evoluzione qualitativa
- e quantitativa, culminata con l'invio, in data 1.2.1984, in "quotidiana e
continuativa missione" su Melfi, ove peraltro
- aveva operato in un ambiente mai riscaldato.
- Deduceva, altresì, che tale missione aveva comportato lo svolgimento di lavoro
straordinario giornaliero di quattro
- ore e si era protratta fino a tutto il 18.4.1984.
- Evidenziava, infine, che, a seguito di tale assiduo e continuativo stress - che veniva
per di più ad incidere su un
- organismo ormai prostrato - era stato colpito, il 25.4.1984, da infarto del miocardio
transettale e che detto infarto -
- il quale aveva gravemente compromesso il suo stato di salute - era addebitabile a fatto
e colpa delle Ferrovie dello
- Stato che lo avevano gravato, ogni oltre limite, di una imponente attività lavorativa,
senza tenere conto del suo stato
- di salute, anche in relazione all'età.
- Tanto premesso, conveniva in giudizio, innanzi al Pretore del Lavoro di Bari, l'Ente
Ferrovie dello Stato, per sentirlo
- condannare al pagamento della somma di L. 158.842.969, oltre accessori, giusta il
conteggio allegato al ricorso introduttivo.
- Con memoria difensiva del 10.5.1989 l'ente convenuto si costituiva in giudizio
contestando in toto l'avversa domanda.
- Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il Pretore di Bari, con sentenza del
3.4.1990, riconduceva l'infarto
- di cui sopra nella categoria degli infortuni sul lavoro - ritenendo, a tal fine,
sussistente una "causa violenta" - e,
- per l'effetto, accoglieva parzialmente la domanda condannando l'ente Ferrovie al
pagamento della somma di
- L. 51.760.355, maggiorata degli interessi e della svalutazione monetaria.
- Avverso la predetta sentenza l'Ente Ferrovie dello Stato proponeva appello che,
nonostante le difese della
- controparte, ritualmente costituitasi, veniva accolto dal Tribunale di Bari il quale,
con sentenza del 10.2.-20.4.1994,
- rigettava interamente la domanda dello XXXX, compensando le spese processuali del doppio
grado del giudizio.
- Osservava il Tribunale, infatti, che, nel caso in esame, non si era in presenza di un
danno indennizzabile ai sensi
- del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, ritenendo insussistente una "causa violenta in
occasione di lavoro".
- Quanto al danno non patrimoniale ex art.2059 c.c. riteneva, invece, che non era
ipotizzabile una responsabilità
- dell'ente appellante, non ravvisando, nella sua condotta, gli estremi né
del dolo né della colpa, posto che il lamentato
- evento dannoso era dipeso da un'autonoma scelta lavorativa dello XXX
che, nonostante la sua età ed il suo precario
- stato di salute, aveva inteso svolgere, per motivi eminentemente economici, il gravoso
incarico affidatogli.
- La suddetta sentenza veniva gravata da ricorso per cassazione che veniva accolto dalla
Suprema Corte la quale,
- con sentenza n. 5961/1997, confermava, in primo luogo, che, nella fattispecie, era
inconferente il richiamo al D.P.R.
- 30.6.1965 n. 1124, precisando, tuttavia, che l'esatta esclusione della configurabilità
di un infortunio sul lavoro non
- comportava il venir meno di ogni responsabilità da parte delle Ferrovie dello Stato.
- Rammentato, infatti, che é soggetto a responsabilità risarcitoria per violazione
dellart.2087 cc. (il quale impone
- al datore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del
dipendente) il datore di lavoro che,
- consapevole dello stato di malattia del lavoratore, continui ad adibire lo stesso a
mansioni che, sebbene corrispondenti
- alla sua qualifica, siano suscettibili - per la loro natura e per lo specifico impegno
(fisico e mentale) che richiedono - di
- metterne in serio pericolo la salute, osservava che la motivazione della sentenza del
Tribunale barese era incentrata
- "sull'errato assunto" che un'attività lavorativa, quand'anche intensa,
"non può ritenersi stressante al punto da cagionare
- un infarto" e che, nel caso in esame, un eventuale danno biologico era rapportabile
alla "cattiva gestione", da parte del
- lavoratore, della sua salute.
- Rilevava la S.C., infatti, che, così facendo, la decisione impugnata aveva trascurato
di esaminare "se le Ferrovie dello
- Stato, nel caso di specie, avessero posto in essere, alla stregua del disposto
dell'art.2087 c.c., tutte le misure necessarie
- a tutelare l'integrità fisica dello XXXX", osservando che "tale esame
risultava indispensabile a fronte di quanto dedotto
- dal lavoratore, che aveva denunziato una continua adibizione a mansioni usuranti, una
assegnazione di delicata "missione"
- lavorativa in una località fredda ed umida ed una imposizione di ritmi lavorativi
insostenibili, il tutto nonostante il suo
- precario stato di salute e la sua non più giovane età.
- Evidenziava, infine, che una motivazione "adeguata e logica" si imponeva anche
alla luce di "una indagine amministrativa
- che aveva evidenziato i numerosi compiti usuranti cui lo XXXX era stato addetto
con continuità" ed in presenza di una
- consulenza tecnica d'ufficio "che aveva attestato l'esistenza di un nesso
eziologico tra stress per l'attività lavorativa
- spiegata e l'infermità cardiaca ... ".
- Concludeva, pertanto, cassando l'impugnata sentenza e rinviando la causa, per il suo
riesame, a questo Tribunale.
- Con ricorso depositato il 9.10.1997, pertanto, lo XXXX provvedeva a riassumere il
giudizio nei confronti delle Ferrovie
- dello Stato S.p.A. chiedendo la conferma della pronuncia pretorile.
- L'Ente convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso per riassunzione, ometteva
di costituirsi in giudizio, restando
- contumace.
- All'udienza odierna, la discussione precedeva la lettura del dispositivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appello proposto dall'ente Ferrovie é fondato limitatamente alle censure inerenti il
quantum debeatur.
- In merito all'an debeatur, invece, fondata é la pretesa dello XXXX.
- Ed invero, dal parere medico-legale manifestato, in data 21.1.1985, dallo stesso Ufficio
Sanitario Compartimentale delle
- Ferrovie dello Stato, si evince che lo XXXX, nominato nel 1978 "Capo Reparto
Concorsi", nel gennaio 1984 é stato comandato
- a svolgere le mansioni di segretario della commissione esaminatrice in Melfi "in
ambiente non adeguatamente riscaldato".
- Tale situazione si é protratta ininterrottamente per circa tre mesi (sino al
18.4.1984), periodo durante il quale l'istante, pertanto,
- si é trovato a dover operare, all'età di circa sessant'anni, in modo continuativo, a
notevole distanza dalla sua residenza e dalla
- sua abituale sede lavorativa (Bari), in condizioni ambientali quanto mai disagevoli ed
in un ambiente notoriamente freddo e,
- a quanto risulta, non adeguatamente riscaldato.
- Risulta incontestata, inoltre, la circostanza, allegata in sede di ricorso introduttivo,
che durante il suddetto periodo lo XXXX
- é stato costretto a prolungare l'orario normale di lavoro di ben quattro ore al dì,
così come risulta per tabulas (cfr. l"indagine
- amministrativa" in data 21.5.1995, effettuata dallo stesso Ente Ferrovie a seguito
del ricorso amministrativo proposto
- dallo XXXX avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da cause di servizio
dell'evento per cui é causa) che il
- reparto Concorsi, durante la dirigenza dello XXXX, é stato interessato da ben 9
concorsi pubblici, su base compartimentale,
- con una partecipazione di 46.000 candidati, e che, attesa tale situazione, l'istante,
"per circa tre anni", ha "senz'altro
- svolto mansioni, che per la loro caratteristica, creavano preoccupazioni notevoli,
costanti e logoranti".
- Va da sé che l'ente datore di lavoro ha colpevolmente omesso di apprestare le misure
necessarie a tutelare l'integrità fisica
- del lavoratore, avendolo, come visto, assoggettato, per un periodo prolungato, a lunghe
trasferte nonché a prestazioni
- lavorative quanto mai intense, sia sotto il profilo quantitativo (quattro ore di
straordinario al dì per quattro mesi), che qualitativo
- (trattandosi di mansioni pacificamente assai delicate e di indubbia responsabilità;
cfr., a tale riguardo, le considerazioni
- contenute nella citata "indagine amministrativa", proveniente dallo stesso
ente resistente).
- Tale quadro, inoltre, risulta aggravato sia dall'evidenziata situazione ambientale
(locali non adeguatamente riscaldati),
- che dall'età del lavoratore all'epoca dei fatti, circostanze, queste, che l'ente datore
non ha, evidentemente, tenuto in
- adeguata considerazione prima di chiedere il particolare sforzo lavorativo di cui sopra.
- Da ultimo, si deve poi considerare che lo XXXX ha regolarmente continuato ad
espletare le suddette mansioni nonostante
- una prima "avvisaglia" rappresentata da una crisi di angor durata circa un
giorno e mezzo, subita un mese prima dell'infarto
- al miocardio - circostanza, questa, verosimilmente comunicata all'ente datore - di cui
vè traccia sia nella consulenza tecnica
- espletata in prime cure (v. pag. 3) che dalla cartella clinica in atti (v. pag. 3),
dalla quale emergeva, peraltro, una
- preoccupante anamnesi familiari (sia la madre che uno dei fratelli erano deceduti per
infarto).
- A fronte di tali circostanze, senza dubbio idonee, a parere di questo Tribunale, a
configurare una violazione colposa
- dell'obbligo legale di cui all'art.2087 c.c., da un lato la consulenza tecnica espletata
in prime cure -avverso la quale
- non sono state mai mosse specifiche contestazioni di natura medico-legale - ha
motivatamente posto in evidenza il ruolo,
- quanto meno concausale, del prolungato stress lavorativo sull'evento dannoso, dall'altro
l'ente resistente ha totalmente
- omesso di provare, come era suo preciso onere, la sussistenza di circostanze idonee ad
escludere i profili di colpevolezza
- sopra evidenziati o ad interrompere il nesso di causalità in questione.
- Neppure può infine ritenersi, come ha fatto il Tribunale, in un passaggio motivazionale
pure censurato dalla Suprema Corte,
- che il danno per cui è causa é, in un certo senso, dipeso dallo stesso lavoratore,
lasciatosi "allettare dal compenso delle ore
- di straordinario che andava ad espletare
", avendo la Cassazione più volte
affermato che, in presenza di un comportamento
- colpevole dell'imprenditore, non é configurabile un concorrente contegno colposo del
lavoratore occorrendo all'uopo o una
- di lui condotta dolosa ovvero la presenza di un rischio effettivo generato da
un'attività non avente rapporto con lo svolgimento
- del lavoro o esorbitante dai limiti di esso (cfr. Cass. 17.11.1993 n. 11351, nonché
Cass. 16.6.1998 n. 6000, la quale precisa
- che un'eventuale condotta imprudente del lavoratore é irrilevante ove essa sia stata
determinata, o quanto meno agevolata,
- da un assetto organizzativo dei lavoro irrispettoso degli obblighi di cui al citato
art.2087 c.c.).
- Fondate sono invece le censure contenute nell'atto di appello in merito alla
quantificazione del danno operata dal primo
- giudice che, avvalendosi del c.d. criterio tabellare di cui al R.D. n. 1403/1922, é
pervenuto ad un complessivo importo
- di L. 51.760.355, calcolato sulla scorta della percentuale di invalidità accertata dal
consulente tecnico (20 - 25%) e
- del reddito conseguito dal lavoratore nel 1984.
- Trattasi, infatti, di un sistema di liquidazione proprio del danno patrimoniale da lucro
cessante che, nella specie,
- non sembra rientrare nel thema decidendum, avendo lo XXXX lamentato, sin
dall'inizio, un danno al bene salute
- (c.d. danno biologico) ex art. 32 della Costituzione (v. ricorso introduttivo).
- Per quanto riguarda la valutazione dei danno all'integrità psico-fisica del soggetto,
va osservato che non esiste un
- criterio obiettivo per l'esatta determinazione dell'equivalente economico-pecuniario
della diminuzione di un valore
- patrimoniale intrinseco e ciò ha indotto la S. C. ad affermare che l'unico criterio
valido di liquidazione sia quello equitativo
- di cui agli artt.2056 e 1226 c.c., in base al quale devono essere valutate tutte le
circostanze specifiche, oggettive
- e soggettive, del caso concreto che presentino rilevanza giuridico-patrimoniale.
- Ritiene, peraltro, il Collegio che nell'ambito di siffatto principio, certamente esatto,
non sussistendo elementi sicuri
- ed attendibili per la determinazione dei valore biologico dell'uomo, sia tuttavia
necessario individuare un parametro
- obiettivo di riferimento uguale per tutti
- che consenta di mantenere una doverosa parità di trattamento.
- Sulla scorta di tale considerazione ben può farsi riferimento al metodo c.d. del
calcolo a punto, che consiste nell'assegnare
- per ogni punto percentuale di invalidità una determinata somma variante tra un minimo
ed un massimo che può determinarsi,
- con riferimento al valore attuale della moneta, in misura oscillante tra L. 500.000 e L.
5.000.000 per ogni punto, tenendo conto
- che, il valore punto aumenta progressivamente con l'elevarsi della percentuale di
invalidità.
- Nel ricorso sia all'uno che all'altro dei metodi di calcolo indicati non può,
ovviamente, prescindersi dal criterio della
- valutazione equitativa ex art.1226 c.c., quale correttivo necessario per la stima di un
danno che, per sua natura, è
- svincolato da ogni riflesso relativo alla capacità del soggetto di produrre reddito.
- Orbene, nel caso in esame, ben può essere assunta, come parametro, la somma di L
2.500.000 a punto, tenuto conto
- della percentuale di invalidità accertata dal consulente e avuto riguardo alla
descritta natura della menomazione di talché,
- il danno biologico per i postumi permanenti può essere equitativamente determinato
nella misura di L. 37.500.000,
- che va maggiorata degli interessi legali compensativi a far data dal dì dell'evento
(25.4.1984).
- Ragioni di equità, considerato l'esito complessivo del giudizio, consigliano di
compensare in ragione di un terzo
- le spese processuali, ponendo i residui due terzi, da liquidarsi come da dispositivo, a
carico dell'ente resistente.
- P.Q.M.
- il Tribunale di Trani - Sezione per le controversie di lavoro - definitivamente
pronunciando, quale giudice del rinvio
- della Corte di Cassazione, sull'appello proposto dalle Ferrovie dello Stato con ricorso
depositato il 30.3.91 avverso
- la sentenza resa dal Pretore del Lavoro di Bari il 3.9.94 tra XXXX e l'Ente
predetto, così provvede:
- 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della
sentenza pretorile, condanna
- le Ferrovie dello Stato S.p.A. al pagamento, in favore dello XXXX, della somma di L.
37.500.000 oltre agli interessi
- legali dal 25.4.1984;
- 2) condanna le Ferrovie dello Stato al pagamento di due terzi delle spese processuali
che si liquidano, per l'intero,
- in L. 1.800.000 (di cui L 50.000 per esborsi) quanto al primo grado, in L. 1.500.000 (di
cui L. 50.000 per esborsi)
- quanto al giudizio d'appello, in L. 2.200.000 (di cui L. 200.000 per esborsi) quanto al
giudizio in Cassazione ed
- in L. 1.700.000 (di cui L. 50.000 per esborsi) quanto al presente giudizio, oltre
I.V.A., C.A.P. e rimborso spese generali;
- compensa tra le parti il residuo terzo.
- Trani, 2.7.1998.