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Risarcibilita' del danno da mancata reintegrazione delle mansioni
       per inottemperanza all'ordine del giudice del lavoro.
 
Trib. Trani, sezione appello lavoro, 3 giugno 1999. Proc. n. 2904/1997.
Pres. ed est. Pica.
 
 
                           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/11/1993 P.A., dipendente del
Consorzio Guardie campestri di XXX, premesso:
a) di avere espletato alle dipendenze del Consorzio sino al 23-3-1987
funzioni di vigilatore, e di essere stato dall'1-4-1987
illegittimamente assegnato al servizio di semplice guardia campestre;
b) di avere impugnato innanzi al Pretore del lavoro di Trani il
provvedimento del Consorzio, ai sensi degli artt. 7 e 19 della legge
n. 300 del 1970, chiedendo la reintegrazione nella mansioni di
vigilatore;
c) che il giudice adito aveva dichiarato con sentenza del 4-11-1988 la
illegittimita' del provvedimento del Consorzio, condannandolo a
reintegrare il P. nelle funzioni e nella attribuzioni economiche di
vigilatore;
d) che la sentenza era passata in giudicato, essendo stata confermata
in appello ed avendo la Corte di legittimita' rigettato il ricorso per
cassazione del Consorzio;
e) che di fatto, pur avendo proposto denuncia penale contro il legale
rappresentante del Consorzio per inottemperanza al provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, e pur avendo introdotto un giudizio ex
art. 612 c.p.c., aveva continuato ad espletare mansioni di semplice
guardia giurata anziche' di vigilatore, senza ottenere altro esito;
f) che il comportamento del Consorzio ledeva la dignita' del
lavoratore;
chiedeva al giudice del lavoro adito che il Consorzio datore di lavoro
fosse condannato al risarcimento dei danni, quantificati in un importo
complessivo di lire 40.000.000, nonche' al pagamento lire 972.000 a
titolo di indennita' di vigilatore (lire 12.000 x 81 mesi); con
vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il Consorzio datore di lavoro, contestando la
domanda, e negando che il P. avesse subito alcuna lesione della sua
dignita'; chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria il primo giudice rigettava la domanda,
con sentenza in data 1-8-1997.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il P., deducendone la
erroneita', per falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., chiedendo che
il giudice d'appello, in riforma dell'impugnata decisione, accogliesse
la domanda proposta dal P. e condannasse il consorzio Guardie giurate
campestri di XXX al pagamento in favore dell'istante della somma di
lire 40.972.000.
Si e' costituito il Consorzio appellato, resistendo all'appello e
chiedendone il rigetto.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'ammontare
delle differenze retributive spettanti al P. per il periodo in cui,
all'esito del giudicato richiamato, aveva continuato ad espletare
mansioni di semplice guardia campestre, invece che di vigilatore,
all'udienza del 3 giugno 1999 la causa e' stata discussa e decisa con
lettura del dispositivo in calce.
                        MOTIVI DELLA DECISIONE
A giudizio del Tribunale, l'appello e' fondato e va accolto, nei
limiti di fondatezza della domanda presentata in primo grado.
Invero, il primo giudice ha rigettato la domanda del P. sotto
molteplici profili, ritenendo non provato il danno biologico per il
lavoratore, per altro verso insussistente un danno alla
professionalita' del medesimo, in quanto tale danno sarebbe
configurabile soltanto nel caso di mansioni c.d. "obsolescibili", ed
infine non provato l'ammontare dell'indennita' di vigilatore,
asserendo che l'istante avrebbe omesso del tutto di indicare ed
esibire la fonte e le tariffe contrattuali di riferimento.
La sentenza del primo giudice merita le censure formulate
dall'appellante.
Quanto alla prima statuizione del Pretore, va osservato che il
lavoratore non ha mai richiesto il risarcimento di un danno
biologico, avendo invece richiesto il risarcimento del danno per
tutt'altra causa petendi, quale e' la mancata reintegrazione nel posto
di lavoro, e quindi sul punto la pronuncia di rigetto del primo
giudice e' del tutto ultronea, e tamquam non esset, avendo considerato
il giudicante fatti e domande che non erano oggetto del giudizio.
Quanto alla terza pronuncia, di rigetto della domanda di
pagamento dell'indennita' di vigilatore, va osservato che tale domanda
e' stata erroneamente disattesa dal primo giudice, non considerando
che il suo ammontare, quantificato con precisione dall'istante, non
era stato contestato dall'azienda. che si e' limitata in primo grado a
negare che essa spettasse al P., non avendo a suo dire l'istante
espletato l'attivita' di vigilatore, e che il ricorrente aveva
comunque esibito le buste-paga; in caso di dubbio sul quantum, era
quindi comunque possibile verificarne l'importo con una C.T.U.
Per quanto concerne il rigetto della domanda di risarcimento del
danno alla professionalita' del lavoratore, anche tale statuizione
appare erronea per le ragioni che seguono.
Il mancato reinserimento del lavoratore, reintegrato per ordine
del giudice, nella struttura produttiva e/o nelle mansioni in
precedenza esercitate costituisce senza dubbio un comportamento
illecito del datore di lavoro, che presenta indubbi profili di
illiceita' civile, e, secondo alcuni orientamenti, anche profili di
rilevanza penale.
Sul piano civile il comportamento inottemperante del datore di
lavoro costituisce illecito contrattuale, in quanto una volta che in
sede giudiziaria e' stata accertata la illiceita' del licenziamento o
del declassamento del lavoratore, tale accertamento opera sul
contratto di lavoro in corso, ricostituendo coattivamente ex tunc il
rapporto ingiustamente interrotto, ovvero affermando con efficacia
vincolante per le parti, le condizioni giuridiche ed economiche della
prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro e' quindi obbligato dal "contratto", cosi'
come interpretato dal giudice, ovvero (in caso di caducazione di un
licenziamento invalido) prolungato nella sua durata, a mantenere al
lavoro il prestatore, nelle mansioni e con la qualifica
precedentemente rivestita.
Qualora non ottemperi al giudicato il datore di lavoro non solo
non osserva l'ordine del giudice, ma viola altresi' gli obblighi
assunti con il contratto di lavoro, come giudiziariamente accertati, e
quindi incorre nella relativa responsabilita' per inadempimento.
Come ha infatti rilevato la Corte di Cassazione, "a seguito della
sentenza che dichiari l'illegittimita' del licenziamento ed ordini la
reintegrazione nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di lavoro,
inottemperante a tale ordine, di corrispondere la retribuzione dovuta
in virtu' del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 secondo comma,
legge 20 maggio 1970 n. 300, si fonda sulla riaffermata vigenza della
"lex contractus" e sulla ininterrotta continuita' del rapporto di
lavoro" (Cass. sez- lav. 13-1-1993 n. 315; nello stesso senso: Cass.
sez. lav. 2-5-1990 n. 3608, Cass. sez. un. 13-4-1988 n. 2925, Cass.
sez. lav. 6-4-1989 n. 1660).
Va sottolineato che non si rinviene nell'ordinamento alcuna norma
che preveda la possibilita' di una coercizione diretta del datore di
lavoro all'osservanza del giudicato.
Le strade "interpretative" che in tal senso la giurisprudenza ha
tentato di percorrere in passato si sono rivelate infruttuose, sia per
la agevole possibilita' del datore di lavoro di eludere, in concreto,
ogni tentativo di coercizione specifica, restando pur sempre egli il
dominus dell'organizzazione produttiva, e sia per i non lievi ostacoli
giuridici che si frappongono a conclusioni del genere.
Cosi', ad esempio, non appare soluzione concretamente praticabile
quella, pur ipotizzata in giurisprudenza (v. Pret. Padova 9 luglio
198, in Riv. Dir. Proc., 1983, 715), di un ripetuto accesso
dell'ufficiale giudiziario ai locali d'impresa, per ottenere la
riammissione del lavoratore nei locali dell'impresa, perche' comunque
l'ufficiale giudiziario non potrebbe ne' restare in loco per
controllare l'effettivo reinserimento del lavoratore reintegrato
nell'attivita' produttiva, ne' tantomeno sarebbe in grado di
assicurarsi che il reinserimento del lavoratore non sia soltanto
formale.
Ma soprattutto va considerato che ne' l'ufficiale giudiziario,
ne' tantomeno il giudice possono sostituirsi all'imprenditore nella
gestione dell'impresa e nella organizzazione dei fattori produttivi.
D'altro lato non puo' trascurarsi che la scelta di non prevedere
forme di coercizione specifica risponda ad un preciso orientamento del
legislatore.
Cio' e' confermato anche dalla recente modifica del disposto
dell'ultimo comma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, innovato
ad opera dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108, con il quale
il legislatore, pur introducendo una disposizione apposita per i casi
di inottemperanza del datore di lavoro alla pronuncia di
reintegrazione dei rappresentanti sindacali, non ha previsto alcuna
forma di coercizione, ma soltanto una sanzione pecuniaria commisurata
alla retribuzione giornaliera del lavoratore non reintegrato.
La scelta del legislatore di sanzionare soltanto sul piano
economico tali inadempienze del datore di lavoro, a parte i problemi
di concreta, effettiva, realizzazione specifica del diritto del
lavoratore - che puo', come gia' detto, essere eluso in molti modi, e
di cio' e' certamente consapevole il legislatore -, appare in ogni
caso in armonia sia con la concezione della liberta' di impresa che
riconosce all'imprenditore il diritto di scegliersi i collaboratori e
di circondarsi di personale in cui abbia completa fiducia, senza
ingerenze esterne nell'organizzazione dei fattori produttivi
dell'impresa, e sia con l'esigenza di tutelare la posizione di
debolezza del lavoratore che dipende economicamente dal datore di
lavoro.
Riconoscendo e garantendo comunque, in caso di inottemperanza del
datore di lavoro, al lavoratore (il diritto al-) la medesima
situazione economica di cui godeva in precedenza, nonche' il ristoro
dei danni ulteriori, l'ordinamento soddisfa esaustivamente la sua
funzione di garante della posizione del contraente debole, e lascia
nel contempo il datore di lavoro libero di scegliere se riutilizzare
le energie lavorative del lavoratore reintegrato con provvedimento del
giudice, ovvero se rinunciarvi, ma restando pero' obbligato
(teoricamente sino al momento del raggiungimento dei limiti massimi di
eta' lavorativa del dipendente) per i preesistenti obblighi economici
derivanti dal contratto (maggiorati dei danni) verso il lavoratore
lasciato inoperoso oppure sotto-occupato.
Le esposte considerazioni rendono priva di pregio la doglianza
dell'appellante di non essere riuscito, nonostante ripetuti giudizi ad
ottenere l'adempimento specifico da parte del datore di lavoro del
provvedimento del giudice, perche' non e' possibile assicurare
giuridicamente l'effettivo adempimento, ove il datore di lavoro non
ottemperi sua sponte.
Acclarato dunque che sul piano civilistico l'unica strada
percorribile per tutelare il lavoratore dall'inottemperanza del datore
di lavoro al giudicato e' quella del risarcimento per equivalente
economico, occorre individuare le tipologie di danno risarcibile ed i
criteri di quantificazione.
I profili di danno che appaiono riscontrabili in tali ipotesi
consistono:
a) nella perdita retributiva, totale ovvero consistente nella
differenza di retribuzione, che il lavoratore non reintegrato, ovvero
non reintegrato nelle medesime mansioni superiori, subisce a seguito
dell'inadempimento del datore di lavoro.
Si tratta di una voce di danno ancorabile oggettivamente alla
retribuzione globale di fatto gia' goduta in precedenza dal
lavoratore, ed alla successiva sua naturale evoluzione nel caso che il
lavoratore avesse continuato a svolgere regolarmente la sua opera
professionale nell'impresa.
b) nel pregiudizio apportato alla capacita' di lavoro ed al livello
qualitativo professionale del lavoratore, derivante dalla esclusione,
emarginazione, ovvero riduzione qualitativa, del suo apporto
lavorativo nel ciclo produttivo: pregiudizio che si manifesta sia
attraverso la progressiva obsolescenza delle cognizioni tecniche gia'
acquisite dal lavoratore, e sia nell'impossibilita' di far progredire
tali conoscenze tecniche e di arricchire ulteriormente la sua
esperienza professionale.
Si tratta di una voce di danno che non presenta parametri
uniformi ed oggettivi di quantificazione, ma va quantificata caso per
caso, con riferimento allo specifico livello tecnico delle mansioni
espletate, alla rapidita' di obsolescenza delle cognizioni del
lavoratore, alla maggiore o minore necessita' di un costante
espletamento delle mansioni per conservare un'adeguata capacita'
professionale, etc.
Per tale ipotesi di danno e' ben possibile, in caso di
impossibilita' di provarne il concreto ammontare, ricorrere ad una
valutazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Per quanto concerne la questione della riconducibilita' dei
comportamenti inottemperanti del datore di lavoro a norme penali, va
osservato che la sua soluzione esplicherebbe effetti nel presente
giudizio civile ai fini della individuazione del danno risarcibile,
solo ove l'istante avesse richiesto espressamente anche la
liquidazione del danno c.d. morale, che come e' noto e' risarcibile
solo nei casi previsti dalla legge, e fra questi, a norma dell'art.
185, secondo comma, c.p., spicca il caso del danno derivante da reato.
Non risulta pero' che il P. abbia richiesto la liquidazione del
danno anche a titolo di danno "morale", e dunque appare inutile ai
fini del presente giudizio valutare la rilevanza penale dell'impugnata
inottemperanza del datore di lavoro.
Nel caso di specie, il danno patrimoniale scaturente dalla
perdita delle differenze retributive connesse alla qualifica ed alle
mansioni di vigilatore appare consistente nell'ammontare, come
verificato dal C.T.U., di lire 5.075.794, comprensive di rivalutazione
interessi ad oggi.
Per quanto concerne il danno professionale subito dal P., osserva
il Tribunale che nel caso in esame non puo' dirsi che l'attivita'
lavorativa del P. fosse ad alto contenuto tecnico, ne' risulta che
contenesse elementi di specificita' e peculiarita' tali da
differenziarla nettamente, sul piano qualitativo, dalla attivita' di
semplice guardia campestre, anche perche' al riguardo nessun argomento
ha addotto il lavoratore appellante a riprova della particolare
professionalita' delle funzioni: e d'altro lato anche la esiguita'
della differenza retributiva tra le mansioni di guardia e quelle di
vigilatore, esprimendo comunque la rappresentazione economica
dell'importanza che le parti hanno attribuito alle due tipologie di
mansioni, conferma la lieve differenza esistente tra le due tipologie
di mansioni.
Appare quindi eccessiva, oltreche' apoditticamente richiesta, la
quantificazione di lire 40.000.000 operata dal lavoratore appellante,
ed ancorata ad una misura pari ad una retribuzione per ogni mese di
permanenza nelle mansioni di semplice guardia campestre.
Sulla base dell'accennata minimale differenza qualitativa ed
economica delle due mansioni, appare invece congruo al Tribunale
determinare l'importo del danno alla professionalita' del lavoratore,
in via equitativa, ad oggi, nella misura di lire cinque milioni
complessivi. Mentre appare determinabile per il futuro tale danno
nella misura di una mensilita' retributiva per ogni anno di
ingiustificata permanenza del lavoratore nelle mansioni inferiori.
In conclusione, quindi, vanno riconosciute al P. complessivamente
lire 10.075.794, oltre interessi legali dalla data della presente
sentenza sino al giorno di effettivo pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico
del Consorzio appellato, nella misura di lire 2.500.000 per il primo
grado (di cui lire 200.000 per esborsi) e lire 2.000.000 per il
presente giudizio di appello (di cui lire 150.000 per esborsi), oltre
alle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
                                        P T M
Il Tribunale di Trani, sezione di appello per le controversie in
materia di lavoro e previdenza, definitivamente pronunciando
sull'appello proposto dal P.A. avverso la sentenza resa dal Pretore
del lavoro di Trani in data 1 agosto 1997 inter partes, cosi'
provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale
dell'impugnata sentenza, condanna il Consorzio guardie campestri di
XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
favore di P.A. della somma complessiva di lire 10.075.794;
2) Condanna il consorzio Guardie campestri di XXX, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese processuali
di entrambi i gradi di giudizio in favore del P., liquidate in
complessive lire 2.500.000 per il primo grado (di cui lire 200.000 per
esborsi) e lire 2.000.000 per il presente giudizio di appello (di cui
lire 150.000 per esborsi).
Trani, 3-6-1999.