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- Risarcibilita' del danno da mancata reintegrazione delle
mansioni
per
inottemperanza all'ordine del giudice del lavoro.
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Trib. Trani, sezione appello lavoro, 3
giugno 1999. Proc. n. 2904/1997.
- Pres. ed est. Pica.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/11/1993 P.A.,
dipendente del
- Consorzio Guardie campestri di XXX, premesso:
a) di avere espletato alle dipendenze del
Consorzio sino al 23-3-1987
funzioni di vigilatore, e di essere stato
dall'1-4-1987
illegittimamente assegnato al servizio di
semplice guardia campestre;
b) di avere impugnato innanzi al Pretore
del lavoro di Trani il
provvedimento del Consorzio, ai sensi degli
artt. 7 e 19 della legge
n. 300 del 1970, chiedendo la
reintegrazione nella mansioni di
vigilatore;
c) che il giudice adito aveva dichiarato
con sentenza del 4-11-1988 la
illegittimita' del provvedimento del
Consorzio, condannandolo a
reintegrare il P. nelle funzioni e nella
attribuzioni economiche di
vigilatore;
d) che la sentenza era passata in
giudicato, essendo stata confermata
in appello ed avendo la Corte di
legittimita' rigettato il ricorso per
cassazione del Consorzio;
e) che di fatto, pur avendo proposto
denuncia penale contro il legale
rappresentante del Consorzio per
inottemperanza al provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, e pur avendo
introdotto un giudizio ex
art. 612 c.p.c., aveva continuato ad
espletare mansioni di semplice
guardia giurata anziche' di vigilatore,
senza ottenere altro esito;
f) che il comportamento del Consorzio
ledeva la dignita' del
lavoratore;
chiedeva al giudice del lavoro adito che il
Consorzio datore di lavoro
fosse condannato al risarcimento dei danni,
quantificati in un importo
complessivo di lire 40.000.000, nonche' al
pagamento lire 972.000 a
titolo di indennita' di vigilatore (lire
12.000 x 81 mesi); con
vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il Consorzio datore di
lavoro, contestando la
domanda, e negando che il P. avesse subito
alcuna lesione della sua
dignita'; chiedeva quindi il rigetto del
ricorso.
All'esito dell'istruttoria il primo giudice
rigettava la domanda,
con sentenza in data 1-8-1997.
Avverso tale sentenza ha proposto appello
il P., deducendone la
erroneita', per falsa applicazione
dell'art. 2103 c.c., chiedendo che
il giudice d'appello, in riforma
dell'impugnata decisione, accogliesse
la domanda proposta dal P. e condannasse il
consorzio Guardie giurate
campestri di XXX al pagamento in favore
dell'istante della somma di
lire 40.972.000.
Si e' costituito il Consorzio appellato,
resistendo all'appello e
chiedendone il rigetto.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio per
accertare l'ammontare
delle differenze retributive spettanti al
P. per il periodo in cui,
all'esito del giudicato richiamato, aveva
continuato ad espletare
mansioni di semplice guardia campestre,
invece che di vigilatore,
all'udienza del 3 giugno 1999 la causa e'
stata discussa e decisa con
lettura del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
A giudizio del Tribunale, l'appello e'
fondato e va accolto, nei
- limiti di fondatezza della domanda presentata in primo
grado.
- Invero, il primo giudice ha rigettato la domanda del P.
sotto
- molteplici profili, ritenendo non provato il danno
biologico per il
- lavoratore, per altro verso insussistente un danno alla
- professionalita' del medesimo, in quanto tale danno sarebbe
- configurabile soltanto nel caso di mansioni c.d.
"obsolescibili", ed
- infine non provato l'ammontare dell'indennita' di
vigilatore,
- asserendo che l'istante avrebbe omesso del tutto di
indicare ed
- esibire la fonte e le tariffe contrattuali di riferimento.
- La sentenza del primo giudice merita le censure formulate
- dall'appellante.
- Quanto alla prima statuizione del Pretore, va osservato che
il
- lavoratore non ha mai richiesto il risarcimento di un danno
- biologico, avendo invece richiesto il risarcimento del
danno per
- tutt'altra causa petendi, quale e' la mancata
reintegrazione nel posto
- di lavoro, e quindi sul punto la pronuncia di rigetto del
primo
- giudice e' del tutto ultronea, e tamquam non esset, avendo
considerato
- il giudicante fatti e domande che non erano oggetto del
giudizio.
- Quanto alla terza pronuncia, di rigetto della domanda di
- pagamento dell'indennita' di vigilatore, va osservato che
tale domanda
- e' stata erroneamente disattesa dal primo giudice, non
considerando
- che il suo ammontare, quantificato con precisione
dall'istante, non
- era stato contestato dall'azienda. che si e' limitata in
primo grado a
- negare che essa spettasse al P., non avendo a suo dire
l'istante
- espletato l'attivita' di vigilatore, e che il ricorrente
aveva
- comunque esibito le buste-paga; in caso di dubbio sul
quantum, era
- quindi comunque possibile verificarne l'importo con una
C.T.U.
- Per quanto concerne il rigetto della domanda di
risarcimento del
- danno alla professionalita' del lavoratore, anche tale
statuizione
- appare erronea per le ragioni che seguono.
- Il mancato reinserimento del lavoratore, reintegrato per
ordine
- del giudice, nella struttura produttiva e/o nelle mansioni
in
- precedenza esercitate costituisce senza dubbio un
comportamento
- illecito del datore di lavoro, che presenta indubbi profili
di
- illiceita' civile, e, secondo alcuni orientamenti, anche
profili di
- rilevanza penale.
- Sul piano civile il comportamento inottemperante del datore
di
- lavoro costituisce illecito contrattuale, in quanto una
volta che in
- sede giudiziaria e' stata accertata la illiceita' del
licenziamento o
- del declassamento del lavoratore, tale accertamento opera
sul
- contratto di lavoro in corso, ricostituendo coattivamente
ex tunc il
- rapporto ingiustamente interrotto, ovvero affermando con
efficacia
- vincolante per le parti, le condizioni giuridiche ed
economiche della
- prestazione di lavoro.
- Il datore di lavoro e' quindi obbligato dal
"contratto", cosi'
- come interpretato dal giudice, ovvero (in caso di
caducazione di un
- licenziamento invalido) prolungato nella sua durata, a
mantenere al
- lavoro il prestatore, nelle mansioni e con la qualifica
- precedentemente rivestita.
- Qualora non ottemperi al giudicato il datore di lavoro non
solo
- non osserva l'ordine del giudice, ma viola altresi' gli
obblighi
- assunti con il contratto di lavoro, come giudiziariamente
accertati, e
- quindi incorre nella relativa responsabilita' per
inadempimento.
- Come ha infatti rilevato la Corte di Cassazione, "a
seguito della
- sentenza che dichiari l'illegittimita' del licenziamento ed
ordini la
- reintegrazione nel posto di lavoro, l'obbligo del datore di
lavoro,
- inottemperante a tale ordine, di corrispondere la
retribuzione dovuta
- in virtu' del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18
secondo comma,
- legge 20 maggio 1970 n. 300, si fonda sulla riaffermata
vigenza della
- "lex contractus" e sulla ininterrotta continuita'
del rapporto di
- lavoro" (Cass. sez- lav. 13-1-1993 n. 315; nello
stesso senso: Cass.
- sez. lav. 2-5-1990 n. 3608, Cass. sez. un. 13-4-1988 n.
2925, Cass.
- sez. lav. 6-4-1989 n. 1660).
- Va sottolineato che non si rinviene nell'ordinamento alcuna
norma
- che preveda la possibilita' di una coercizione diretta del
datore di
- lavoro all'osservanza del giudicato.
- Le strade "interpretative" che in tal senso la
giurisprudenza ha
- tentato di percorrere in passato si sono rivelate
infruttuose, sia per
- la agevole possibilita' del datore di lavoro di eludere, in
concreto,
- ogni tentativo di coercizione specifica, restando pur
sempre egli il
- dominus dell'organizzazione produttiva, e sia per i non
lievi ostacoli
- giuridici che si frappongono a conclusioni del genere.
- Cosi', ad esempio, non appare soluzione concretamente
praticabile
- quella, pur ipotizzata in giurisprudenza (v. Pret. Padova 9
luglio
- 198, in Riv. Dir. Proc., 1983, 715), di un ripetuto accesso
- dell'ufficiale giudiziario ai locali d'impresa, per
ottenere la
- riammissione del lavoratore nei locali dell'impresa,
perche' comunque
- l'ufficiale giudiziario non potrebbe ne' restare in loco
per
- controllare l'effettivo reinserimento del lavoratore
reintegrato
- nell'attivita' produttiva, ne' tantomeno sarebbe in grado
di
- assicurarsi che il reinserimento del lavoratore non sia
soltanto
- formale.
- Ma soprattutto va considerato che ne' l'ufficiale
giudiziario,
- ne' tantomeno il giudice possono sostituirsi
all'imprenditore nella
- gestione dell'impresa e nella organizzazione dei fattori
produttivi.
- D'altro lato non puo' trascurarsi che la scelta di non
prevedere
- forme di coercizione specifica risponda ad un preciso
orientamento del
- legislatore.
- Cio' e' confermato anche dalla recente modifica del
disposto
- dell'ultimo comma dell'art. 18 dello Statuto dei
lavoratori, innovato
- ad opera dell'art. 1 della legge 11 maggio 1990 n. 108, con
il quale
- il legislatore, pur introducendo una disposizione apposita
per i casi
- di inottemperanza del datore di lavoro alla pronuncia di
- reintegrazione dei rappresentanti sindacali, non ha
previsto alcuna
- forma di coercizione, ma soltanto una sanzione pecuniaria
commisurata
- alla retribuzione giornaliera del lavoratore non
reintegrato.
- La scelta del legislatore di sanzionare soltanto sul piano
- economico tali inadempienze del datore di lavoro, a parte i
problemi
- di concreta, effettiva, realizzazione specifica del diritto
del
- lavoratore - che puo', come gia' detto, essere eluso in
molti modi, e
- di cio' e' certamente consapevole il legislatore -, appare
in ogni
- caso in armonia sia con la concezione della liberta' di
impresa che
- riconosce all'imprenditore il diritto di scegliersi i
collaboratori e
- di circondarsi di personale in cui abbia completa fiducia,
senza
- ingerenze esterne nell'organizzazione dei fattori
produttivi
- dell'impresa, e sia con l'esigenza di tutelare la posizione
di
- debolezza del lavoratore che dipende economicamente dal
datore di
- lavoro.
- Riconoscendo e garantendo comunque, in caso di
inottemperanza del
- datore di lavoro, al lavoratore (il diritto al-) la
medesima
- situazione economica di cui godeva in precedenza, nonche'
il ristoro
- dei danni ulteriori, l'ordinamento soddisfa esaustivamente
la sua
- funzione di garante della posizione del contraente debole,
e lascia
- nel contempo il datore di lavoro libero di scegliere se
riutilizzare
- le energie lavorative del lavoratore reintegrato con
provvedimento del
- giudice, ovvero se rinunciarvi, ma restando pero' obbligato
- (teoricamente sino al momento del raggiungimento dei limiti
massimi di
- eta' lavorativa del dipendente) per i preesistenti obblighi
economici
- derivanti dal contratto (maggiorati dei danni) verso il
lavoratore
- lasciato inoperoso oppure sotto-occupato.
- Le esposte considerazioni rendono priva di pregio la
doglianza
- dell'appellante di non essere riuscito, nonostante ripetuti
giudizi ad
- ottenere l'adempimento specifico da parte del datore di
lavoro del
- provvedimento del giudice, perche' non e' possibile
assicurare
- giuridicamente l'effettivo adempimento, ove il datore di
lavoro non
- ottemperi sua sponte.
- Acclarato dunque che sul piano civilistico l'unica strada
- percorribile per tutelare il lavoratore dall'inottemperanza
del datore
- di lavoro al giudicato e' quella del risarcimento per
equivalente
- economico, occorre individuare le tipologie di danno
risarcibile ed i
- criteri di quantificazione.
- I profili di danno che appaiono riscontrabili in tali
ipotesi
- consistono:
- a) nella perdita retributiva, totale ovvero consistente
nella
- differenza di retribuzione, che il lavoratore non
reintegrato, ovvero
- non reintegrato nelle medesime mansioni superiori, subisce
a seguito
- dell'inadempimento del datore di lavoro.
- Si tratta di una voce di danno ancorabile oggettivamente
alla
- retribuzione globale di fatto gia' goduta in precedenza dal
- lavoratore, ed alla successiva sua naturale evoluzione nel
caso che il
- lavoratore avesse continuato a svolgere regolarmente la sua
opera
- professionale nell'impresa.
- b) nel pregiudizio apportato alla capacita' di lavoro ed al
livello
- qualitativo professionale del lavoratore, derivante dalla
esclusione,
- emarginazione, ovvero riduzione qualitativa, del suo
apporto
- lavorativo nel ciclo produttivo: pregiudizio che si
manifesta sia
- attraverso la progressiva obsolescenza delle cognizioni
tecniche gia'
- acquisite dal lavoratore, e sia nell'impossibilita' di far
progredire
- tali conoscenze tecniche e di arricchire ulteriormente la
sua
- esperienza professionale.
- Si tratta di una voce di danno che non presenta parametri
- uniformi ed oggettivi di quantificazione, ma va
quantificata caso per
- caso, con riferimento allo specifico livello tecnico delle
mansioni
- espletate, alla rapidita' di obsolescenza delle cognizioni
del
- lavoratore, alla maggiore o minore necessita' di un
costante
- espletamento delle mansioni per conservare un'adeguata
capacita'
- professionale, etc.
- Per tale ipotesi di danno e' ben possibile, in caso di
- impossibilita' di provarne il concreto ammontare, ricorrere
ad una
- valutazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
- Per quanto concerne la questione della riconducibilita' dei
- comportamenti inottemperanti del datore di lavoro a norme
penali, va
- osservato che la sua soluzione esplicherebbe effetti nel
presente
- giudizio civile ai fini della individuazione del danno
risarcibile,
- solo ove l'istante avesse richiesto espressamente anche la
- liquidazione del danno c.d. morale, che come e' noto e'
risarcibile
- solo nei casi previsti dalla legge, e fra questi, a norma
dell'art.
- 185, secondo comma, c.p., spicca il caso del danno
derivante da reato.
- Non risulta pero' che il P. abbia richiesto la liquidazione
del
- danno anche a titolo di danno "morale", e dunque
appare inutile ai
- fini del presente giudizio valutare la rilevanza penale
dell'impugnata
- inottemperanza del datore di lavoro.
- Nel caso di specie, il danno patrimoniale scaturente dalla
- perdita delle differenze retributive connesse alla
qualifica ed alle
- mansioni di vigilatore appare consistente nell'ammontare,
come
- verificato dal C.T.U., di lire 5.075.794, comprensive di
rivalutazione
- interessi ad oggi.
- Per quanto concerne il danno professionale subito dal P.,
osserva
- il Tribunale che nel caso in esame non puo' dirsi che
l'attivita'
- lavorativa del P. fosse ad alto contenuto tecnico, ne'
risulta che
- contenesse elementi di specificita' e peculiarita' tali da
- differenziarla nettamente, sul piano qualitativo, dalla
attivita' di
- semplice guardia campestre, anche perche' al riguardo
nessun argomento
- ha addotto il lavoratore appellante a riprova della
particolare
- professionalita' delle funzioni: e d'altro lato anche la
esiguita'
- della differenza retributiva tra le mansioni di guardia e
quelle di
- vigilatore, esprimendo comunque la rappresentazione
economica
- dell'importanza che le parti hanno attribuito alle due
tipologie di
- mansioni, conferma la lieve differenza esistente tra le due
tipologie
- di mansioni.
- Appare quindi eccessiva, oltreche' apoditticamente
richiesta, la
- quantificazione di lire 40.000.000 operata dal lavoratore
appellante,
- ed ancorata ad una misura pari ad una retribuzione per ogni
mese di
- permanenza nelle mansioni di semplice guardia campestre.
- Sulla base dell'accennata minimale differenza qualitativa
ed
- economica delle due mansioni, appare invece congruo al
Tribunale
- determinare l'importo del danno alla professionalita' del
lavoratore,
- in via equitativa, ad oggi, nella misura di lire cinque
milioni
- complessivi. Mentre appare determinabile per il futuro tale
danno
- nella misura di una mensilita' retributiva per ogni anno di
- ingiustificata permanenza del lavoratore nelle mansioni
inferiori.
- In conclusione, quindi, vanno riconosciute al P.
complessivamente
- lire 10.075.794, oltre interessi legali dalla data della
presente
- sentenza sino al giorno di effettivo pagamento.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a
carico
- del Consorzio appellato, nella misura di lire 2.500.000 per
il primo
- grado (di cui lire 200.000 per esborsi) e lire 2.000.000
per il
- presente giudizio di appello (di cui lire 150.000 per
esborsi), oltre
- alle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
-
P T M
- Il Tribunale di Trani, sezione di appello per le
controversie in
- materia di lavoro e previdenza, definitivamente
pronunciando
- sull'appello proposto dal P.A. avverso la sentenza resa dal
Pretore
- del lavoro di Trani in data 1 agosto 1997 inter partes,
cosi'
- provvede:
- 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale
- dell'impugnata sentenza, condanna il Consorzio guardie
campestri di
- XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in
- favore di P.A. della somma complessiva di lire 10.075.794;
- 2) Condanna il consorzio Guardie campestri di XXX, in
persona del
- legale rappresentante pro tempore, al rimborso delle spese
processuali
- di entrambi i gradi di giudizio in favore del P., liquidate
in
- complessive lire 2.500.000 per il primo grado (di cui lire
200.000 per
- esborsi) e lire 2.000.000 per il presente giudizio di
appello (di cui
- lire 150.000 per esborsi).
- Trani, 3-6-1999.
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