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Trani / Diritto del lavoro
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- Illegittimita' costituzionale delle norme che, in caso di erroneo
versamento di
- contributi, prevedono la restituzione senza interessi anche in caso di
colpevole
- ritardo dell'ente che li ha indebitamente percepiti.
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- (art. 7, ultimo comma, legge 4 luglio 1959 n. 463; art. 15 legge 9
gennaio 1963 n. 9;
- art. 12, primo comma, legge 22 luglio 1966 n. 613).
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- I
Tribunale Trani, sezione appello Lavoro, ord. 3
ottobre 1996.
Pres. Pica, est. Mastrorilli.
- Non e manifestamente infondata la questione di legittimita
costituzionale dell'art. 12 legge 22-7-1966 n. 613,
- (sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed
i superstiti agli esercenti
- attivita' commerciali), nella parte in cui prevede che i contributi indebitamente
versati in qualsiasi tempo
- sono restituiti in ogni caso senza interessi all'assicurato e ai suoi aventi causa,
e quindi anche in caso di
- errore e di ingiustificabile ritardo nella restituzione da parte dell'ente
percettore.
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II
- Corte Cost. 14 dicembre 1998 n. 417.
Pres. Granata, est. Contri.
- E' costituzionalmente l'illegittimo l'art. 7,
ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463
- (estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli
- artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della
legge 22 luglio 1966, n. 613
- (estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli
- esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti
- pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non
prevede la corresponsione
- di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo
termine, secondo i principi
- di cui in motivazione;
- E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953,
- n. 87, l'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei
trattamenti minimi di pensione
- e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei
coltivatori diretti e dei coloni
- e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma, della legge
22 luglio 1966, n. 613,
- e dell'art. 12, primo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell'assicurazione
- obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli
esercenti attivita' commerciali
- ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori
- autonomi), nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una
somma a titolo di interessi
- dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in
motivazione.
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-
I
- (Omissis).
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Rilevato in fatto
- che con ricorso depositato il 16.5.1992 VVVVV, premesso di essere stato iscritto
all'albo provinciale delle
- imprese artigiane fino al 31.12.1984, chiedeva al pretore del lavoro di Trani di
condannare l'I.N.P.S. al
- rimborso della somma di L. 12.151.936 indebitamente richiesta e versata a titolo di
contributi relativi al
- periodo 1980 - 1982;
-
- che, infatti, la suddetta somma non era dovuta in quanto il reddito di riferimento
doveva essere quello
- relativo alla impresa artigiana e non quello totale dichiarato, al quale l'istituto
aveva invece fatto riferimento;
- che l' INPS soltanto in corso di causa riconosceva la legittimita' della pretesa del
VVVVV e, ottenuta da quest'ultimo, nel marzo 1992 (doc. 10 della produzione del
ricorrente) copia dei Modelli 740 relativi al periodo di cui sopra, provvedeva al rimborso
della sola sorte capitale, la quale veniva restituita in due soluzioni (L. 320.817 in data
- 21-5-1992 e L. 11.821.182 in data 1-3-1993);
- che il Pretore di Trani, con sentenza n. 828 dell'1-7-1994, dichiarava la cessazione
della materia del contendere condannando tuttavia l'INPS al pagamento, in favore del
ricorrente, degli interessi e della svalutazione monetaria dal di' della costituzione in
mora (12-4-1989), facendo applicazione dei principi generali in materia di indebito
oggettivo;
- che l' INPS, con atto di appello depositato il 5.8.1994, ha impugnato la
suddetta sentenza invocando l'applicazione dell'art. 12 legge 22-7-1966 n. 613 (sulla
estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
agli esercenti attivita' commerciali) a mente del quale i contributi indebitamente versati
in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni
"e, salvo il caso di dolo, sono restituiti senza interessi all'assicurato e ai suoi
aventi causa" (norma valevole anche per le imprese artigiane in virtu'
dell'estensione operata dal 2° comma);
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Osserva
in diritto
- Ad avviso del Collegio sussistono seri dubbi in ordine alla costituzionalita' dell'art.
7, ultimo comma, L. 4.7.1959 n. 463, come novellato dall'art. 12, 1° comma, L. 22.7.1966
n. 613, nella parte in cui prevede che i contributi indebitamente versati dalle imprese
artigiane sono restituiti, salvo il caso di dolo, senza interessi all'assicurato o ai suoi
aventi causa.
- In primo luogo la disposizione in questione appare in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto il credito per cui e' causa risulta irragionevolmente discriminato
rispetto non solo ad ogni altro credito previdenziale, legalmente produttivo di interessi,
ma anche, piu' in generale, rispetto ad ogni altra ipotesi di indebito oggettivo.
- Sotto il primo profilo si evidenzia che la Corte Costituzionale v. sentenza 6.12.1988 n.
1060) ha gia' ritenuto illegittima - per disparita' di trattamento ingiustificata con gli
altri creditori degli istituti previdenziali" - una disposizione (trattavasi
dell'art. 23, comma 4, D.L. 31.8.1987 n. 359, contenente provvedimenti urgenti per la
finanza locale, convertito in L. 29.10.1987 n. 440) che prevedeva la mancata
corresponsione degli interessi legali sui crediti vantati dagli assicurati a titolo di
riliquidazione dell' indennita' premio di servizio erogata dall'INADEL.
- Sotto il secondo profilo, la norma in questione appare in contrasto anche con i principi
affermati dagli articoli 24 e 113 della Costituzione in quanto, senza giustificato motivo,
limita il diritto di azione e di difesa di una specifica categoria di cittadini
(artigiani), impedendo loro di richiedere ed ottenere il risarcimento del danno da
ritardo, anche per i casi di assoluta loro incolpevolezza, e di rimborso tardivo di quanto
indebitamente percepito dall'ente, il cui ritardo sia imputabile a colpa dell'INPS.
- La disposizione impugnata, infatti, trasferisce ingiustamente sul contribuente il
rischio economico "da inadempimento" dell'ente, introducendo una disciplina
ingiustificatamente discriminatoria ed in contrasto con il principio generale di cui
all'art. 2033 c.c., che in tema di indebito pagamento, afferma il diritto agli interessi
verso il percettore in mala fede, ovvero verso il percettore di buona fede dal momento
della domanda, e cioe' dal momento in cui viene a conoscenza dell'indebito percepito.
- Ne' appare la norma impugnata riconducibile ad esigenze temporanee o eccezionali, di
salvaguardia della finanza pubblica, che potrebbero giustificare una deroga ai principi
richiamati. D'altro lato, la specificita' e residualita' dei casi, quale quello oggetto
del presente giudizio, lascia ancor piu' dedurre che non sia ravvisabile una ragionevole
giustificazione della deroga introdotta dal legislatore ai principi generali
dell'ordinamento civile, ed accentua i profili di disparita' evidenziati.
- Sulla base delle esposte considerazioni, ad avviso del giudicante, non appare
manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 7, ultimo comma, L.
4.7.1959 n. 483 come novellato all'art. 12, primo comma, L. 22.7.1966 n. 613, per la parte
in cui dispone che, anche in caso di colpevole ritardo dell'ente, indebito percettore, nel
rimborsare quanto indebitamente pagato dal contribuente, non sussista il diritto di questi
al pagamento altresi' degli interessi sulle somme restituitegli tardivamente.
- Ritenuto che la questione di costituzionalita' e' rilevante ai fini della decisione
della presente causa, essendo oggetto del giudizio la addebitabilita' del ritardo nella
restituzione all'ente previdenziale che indebitamente ha percepito le somme de quibus, e
che nella specie appare tale ritardo colpevolmente attribuibile al predetto ente, quanto
meno a decorrere dalla data di notifica della domanda giudiziale, posto che tutta la
documentazione occorrente all'I.N.P.S. per l'accertamento dell'indebito risulta rimessa
all'ente sin dal marzo 1992;
- P.Q.M.
- Dispone sospendersi il giudizio in corso e trasmettersi gli atti alla Corte
Costituzionale affinche' voglia esaminare la questione proposta e, ove non ne ritenga la
infondatezza, dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, L.
4.7.1959 n. 483 come novellato dall'art. 12, primo comma, L. 22.7.1966 n. 613, per
contrasto della predetta norma con gli artt. 3, 24, e 113 della Costituzione, nella parte
in cui prevede che i contributi indebitamente versati dalle imprese artigiane sono
restituiti, salvo il caso dolo, senza diritto dell'assicurato o dei suoi aventi causa,
agli interessi anche in caso di colpevole ritardo dell'ente nella restituzione di quanto
indebitamente percepito;
- Dispone notificarsi copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti del Senato e della Camera dei
deputati.
- Trani, 3 ottobre 1996.
- (Omissis).
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II
- Corte Cost. 14 dicembre 1998 n. 417.
- Pres. Granata, est. Contri.
- (Omissis).
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Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di appello promosso dall'I.N.P.S.
contro VVVV, il Tribunale di Trani, con ordinanza emessa il 3 ottobre 1996, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (estensione
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli
artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art.
- 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro
familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), nella parte in cui prevede che i contributi indebitamente versati dalle imprese
artigiane siano, salvo il caso di dolo, restituiti all'assicurato od ai suoi aventi causa
senza interessi, anche in caso di colpevole ritardo dell'ente nella restituzione di quanto
indebitamente richiesto e percepito.
- Davanti al Tribunale di Trani, l'I.N.P.S. impugnava la sentenza del Pretore di Trani che
- in accoglimento del ricorso presentato dall'assicurato per ottenere dall'ente appellante
il rimborso di contributi, relativi al periodo 1980-82, indebitamente richiesti e versati
- aveva condannato l'INPS al pagamento, in favore del ricorrente, degli interessi e della
rivalutazione monetaria dal giorno della costituzione in mora, in applicazione dei
principi generali in materia di indebito oggettivo.
- La rilevanza della questione sollevata discenderebbe dalla circostanza che, con l'atto
di appello, l'I.N.P.S. aveva invocato la disposizione impugnata, a norma della quale i
contributi indebitamente versati, salvo il caso di dolo, sono restituiti all'assicurato, o
ai suoi aventi causa, senza interessi.
- Al Collegio rimettente la disciplina impugnata appare in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, in quanto irragionevolmente discriminatoria sia rispetto ad ogni altro
credito previdenziale, legalmente produttivo di interessi, sia, piu' in generale, rispetto
ad ogni altra ipotesi di indebito oggettivo.
- Il Tribunale di Trani dubita altresi della legittimita' costituzionale dell'art.
7, ultimo comma, della legge n. 463 del 1959, come modificato dall'art. 12 della legge n.
613 del 1966, in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione in quanto, senza
apparente giustificazione, limiterebbe il diritto di azione e di difesa "di una
specifica categoria di cittadini", gli artigiani, impedendo loro di chiedere ed
ottenere il risarcimento del danno da ritardo, anche nei casi di assoluta assenza di colpa
da parte loro, e di rimborso tardivo imputabile esclusivamente a colpa dell'I.N.P.S.
- 2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si e costituito l'I.N.P.S., per chiedere
che la questione sollevata sia dichiarata infondata.
- Ad avviso dell'ente appellante nel procedimento civile a quo, la disciplina impugnata
appare giustificata in considerazione delle peculiarita' del rapporto assicurativo di cui
si tratta: un rapporto previdenziale nel quale il soggetto che esegue il versamento
e, contemporaneamente, anche il soggetto personalmente interessato all'entita' della
prestazione. Tale peculiarita' renderebbe comprensibile "che i versamenti (in qualche
modo) irregolari siano considerati con una qualche maggiore rigidita' rispetto ad analoghi
versamenti da lavoro dipendente".
- 3. Una questione parzialmente analoga e stata sollevata dal Pretore di Bologna nel
corso di un giudizio promosso da BBBB contro l'I.N.P.S. Il Pretore di Bologna, con
ordinanza emessa il 21 agosto 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma,
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge n.
613 del 1966.
- I ricorrenti nel giudizio a quo hanno convenuto l'I.N.P.S. davanti al Pretore di Bologna
deducendo che: fino al mese di novembre 1985 la societa' aveva versato all'Istituto i
contributi obbligatori per l'invalidita' e la vecchiaia come impresa artigiana; a seguito
di una ispezione conclusasi nel novembre 1985, l'I.N.P.S. aveva accertato che la societa'
aveva superato il limite di legge nel numero degli occupati e che pertanto non poteva piu'
essere considerata artigiana ai fini della contribuzione dovuta per i propri dipendenti;
in seguito a tale accertamento, dopo aver provveduto a regolarizzare la contribuzione, i
ricorrenti chiesero inutilmente all'I.N.P.S. la restituzione della contribuzione
obbligatoria versata per il periodo 1978-1985, comprensiva di interessi legali e
rivalutazione monetaria dal momento della domanda di restituzione di quanto indebitamente
pagato.
- Costituitosi nel giudizio davanti al Pretore di Bologna, l'INPS ha eccepito che l'art.
12 della legge n. 613 del 1966 esclude il pagamento degli interessi legali nel caso della
restituzione di contributi indebitamente versati da artigiani e commercianti.
- Il giudice rimettente ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' dell'art. 12 della legge n. 613 del 1966, sollevata ad istanza dei ricorrenti
nel procedimento civile a quo.
- Quanto alla rilevanza della questione sollevata, il Pretore di Bologna osserva che
"ove non venisse affermata dalla Corte costituzionale la illegittimita'
costituzionale di tale norma, la domanda dei ricorrenti di ottenere il pagamento dall'INPS
degli interessi legali sulle somme che lo stesso istituto aveva dovuto restituire loro, in
quanto contributi divenuti oggettivamente non dovuti, dovrebbe essere respinta".
- Nel merito, il rimettente rileva che la disciplina impugnata - nell'escludere la
corresponsione di interessi in caso di restituzione, da parte dell'INPS, di contributi
indebitamente versati da artigiani e commercianti - appare in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, introducendo un'ingiustificata disparita' di trattamento "rispetto a
quanto disposto in ogni caso di ripetizione dell'indebito, ed anche nelle altre gestioni
previdenziali".
- Indicando, quale tertium comparationis, gli artt. 1282 e 2033 del codice civile, ed
altresi - invocandola genericamente - la disciplina riguardante altre categorie di
contribuenti lavoratori autonomi, nonche' quella delle assicurazioni dei dipendenti
dell'industria e dell'agricoltura, il giudice a quo dubita che la diversita' di
trattamento disposta dal legislatore abbia o conservi "idonee e valide ragioni, che
derivino dalle caratteristiche specifiche del rapporto assicurativo-previdenziale"
delle categorie di cui si tratta.
- 4. - Nel giudizio davanti a questa Corte si e costituito l'INPS, per chiedere che
la questione sollevata dal Pretore di Bologna sia dichiarata inammissibile o infondata.
- Ad avviso dell'INPS, la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto
sollevata senza adeguata precisazione dei termini, dei motivi e dei profili della
medesima, e senza sufficiente motivazione della sua rilevanza nel giudizio a quo. A
quest'ultimo riguardo, l'INPS rileva che "i ricorrenti facevano parte di una societa'
artigiana, mentre la norma di riferimento si inserisce all'interno del testo normativo
riguardante i commercianti".
- Quanto al merito della questione, l'INPS osserva che la disciplina impugnata,
derogatoria rispetto ai principi generali in materia di indebito oggettivo, trova la sua
giustificazione nel sistema normativo, concernente i commercianti, nel quale e
inserita. L'assicurazione generale obbligatoria a favore dei commercianti, si deduce
nell'atto di costituzione, viene alimentata esclusivamente dai contributi versati dagli
iscritti, cosicche' qualunque sottrazione di risorse si tradurrebbe in un depauperamento
del fondo e nella incapacita' del medesimo a pagare le prestazioni dovute. La disposizione
denunciata risponderebbe pertanto ad un "supremo interesse pubblicistico alla
corretta erogazione delle prestazioni".
- Secondo l'INPS, inoltre, "non rileva come elemento di comparazione la disciplina
civilistica menzionata dal Pretore, afferendo la stessa ad ipotesi di rapporti
contrattuali fra privati in cui gli interessi dei medesimi si pongono su un piano di
parita' e non esistendo in ipotesi alcun soggetto debole da tutelare". Per contro,
sottolinea la difesa dell'Istituto, "il fondo assicurativo ... ha come obiettivo il
raggiungimento di un interesse superiore al quale deve essere sacrificato l'interesse
singolo, interesse superiore costituito dall'erogazione delle prestazioni a favore degli
iscritti".
- 5. - In prossimita' dell'udienza, l'INPS ha depositato una memoria illustrativa per
svolgere ulteriormente argomenti gia' addotti, con l'atto di costituzione, a sostegno
dell'infondatezza della questione sottoposta a questa Corte dal Pretore di Bologna, da
estendere anche a quanto gia' a suo tempo dedotto per argomentare l'infondatezza della
questione sollevata dal Tribunale di Trani.
- Nella memoria si aggiunge che la specialita' della disciplina dell'indebito versamento
di contributi alla gestione di cui si tratta era gia' prevista ab origine dalle norme
novellate dall'impugnato art. 12 della legge n. 613 del 1966.
- In relazione alla posizione dei ricorrenti nel giudizio a quo, l'INPS sottolinea che la
pretesa degli stessi e conseguenza di un loro comportamento illegittimo, avendo essi
indebitamente richiesto l'iscrizione come impresa artigiana pur non avendone diritto, come
accertato dallo stesso istituto in sede ispettiva.
- La difesa dell'INPS richiama infine l'ordinanza n. 485 del 1988 di questa
Corte, per rimarcare le diversita' che contraddistinguono il lavoro autonomo rispetto a
quello subordinato.
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Considerato in diritto
- 1. - Il Tribunale di Trani dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4
luglio 1959, n. 463 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art.
12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro
familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), nella parte in cui prevede che i contributi
- indebitamente versati all'INPS dagli artigiani siano, salvo il caso di dolo
dell'assicurato, restituiti a quest'ultimo od ai suoi aventi causa senza interessi.
Specialmente nel caso in cui il pagamento indebito consegua ad una specifica richiesta
dell'INPS, ed il ritardo nella restituzione dipenda da colpa dell'ente di previdenza, la
disciplina impugnata appare al collegio rimettente in contrasto con i menzionati parametri
costituzionali. Per quanto concerne il contrasto con l'art. 3, i tertia comparationis
indicati dal collegio rimettente sono, da un lato, i principi in tema di accessori dei
crediti previdenziali; dall'altro, i principi in tema di indebito oggettivo, applicabili
alla generalita' dei creditori, di cui all'art. 2033 cod. civ.
- Della legittimita' dell'art. 12 della legge n. 613 del 1966, che sostituisce l'ultimo
comma dell'art. 7 della legge n. 463 del 1959, dubita anche il Pretore di Bologna. La
disposizione viene da quest'ultimo impugnata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui prevede che i contributi indebitamente versati dagli
artigiani siano, salvo il caso di dolo, restituiti all'assicurato senza interessi.
- Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata sarebbe irragionevolmente
discriminatoria rispetto alla disciplina della restituzione dei contributi indebitamente
versati all'INPS in favore di altre categorie di lavoratori (ad esempio, lavoratori
dipendenti dell'industria e del settore agricolo) e rispetto ad ogni altra ipotesi di
indebito oggettivo.
- 2. - Le due ordinanze prospettano questioni in parte oggettivamente connesse. I relativi
giudizi possono pertanto essere riuniti e definiti con un'unica pronuncia.
- 3. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione, sollevata dall'INPS, di inammissibilita'
della questione prospettata dal Pretore di Bologna.
- Risulta dal testo della disposizione denunciata che la disciplina recata dal primo comma
e estesa dal secondo comma ai contributi versati dagli artigiani, prevedendo
espressamente il secondo comma dell'impugnato art. 12 della legge n. 613 del 1966 che sia
abrogato "e sostituito dal primo comma dello stesso art. 12" l'art. 7, ultimo
comma, della legge n. 463 del 1959, riguardante l'assicurazione obbligatoria degli
artigiani. La circostanza che tale disposizione modificativa della disciplina concernente
gli artigiani sia inserita in un testo legislativo prevalentemente destinato a
disciplinare la previdenza degli esercenti attivita' commerciali non influisce in alcun
modo sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Pretore
di Bologna, ne rende carente la delimitazione della questione di legittimita'
costituzionale.
- 4. - In riferimento all'art. 3 della Costituzione, entrambi i rimettenti sollevano la
questione di legittimita' costituzionale in relazione a piu' di un tertium comparationis.
- Viene prospettata innanzi tutto la violazione del principio di eguaglianza in relazione
alla disciplina dell'indebito oggettivo contenuta nell'art. 2033 del codice civile
"che i giudici a quibus considerano il tertium comparationis prioritario"
assumendosi ingiustificata l'esclusione degli interessi legali decorrenti dal momento
della domanda amministrativa nell'ipotesi di tardiva restituzione, da parte dell'INPS, di
contributi previdenziali indebitamente versati da artigiani iscritti alla relativa
gestione dell'Istituto.
- La questione, nei limiti di seguito precisati, e fondata.
- Per suscitarne il merito tuttavia necessario scinderne due differenti profili.
- Occorre verificare, in primo luogo, se debba ritenersi costituzionalmente dovuta
l'estensione dell'obbligo di corrispondere gli interessi legali; in secondo luogo, se
debba ritenersi imposta dalla Costituzione l'estensione, all'ipotesi di cui si tratta,
della disciplina della decorrenza degli interessi contenuta nell'art. 2033 cod. civ.
- Quanto al primo profilo, il vulnus recato al principio di eguaglianza dalla disciplina
impugnata deriva non gia' dalla esclusione totale di interessi, che la disciplina
impugnata non riconosce neppure in una misura ridotta. Legittimamente il legislatore,
nell'esercizio della sua discrezionalita', potrebbe decidere di quantificare gli stessi in
una diversa, purche' non simbolica, misura, tenendo conto anche, eventualmente, delle
molteplici e differenti possibili cause di indebito contributivo.
- Una volta stabilito, coerentemente con l'art. 3 della Costituzione, il principio che
impone il riconoscimento all'assicurato, in una misura non simbolica da determinarsi
discrezionalmente ad opera del legislatore, degli interessi sulla contribuzione
indebitamente pagata alla gestione, si presenta il problema della decorrenza degli stessi.
- Anche sotto questo secondo profilo, la Costituzione non richiede una meccanica
estensione dei principi di cui all'art. 2033 cod. civ., che non assurgono al rango di
principi costituzionali. Il legislatore puo' anzi scegliere tra una pluralita' di
soluzioni, tutte idonee a ristabilire la conformita' alla Costituzione della disciplina
dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella gestione speciale dell'INPS per
i lavoratori autonomi.
- Non essendo desumibile dai parametri invocati una soluzione univoca ne in ordine
alla quantificazione degli interessi, ne in ordine alla loro decorrenza, questa
Corte deve limitarsi a dichiarare la disciplina impugnata costituzionalmente illegittima
nella parte in cui non prevede la liquidazione di alcuna somma a titolo di interessi. La
individuazione dei criteri di quantificazione di tale somma tuttavia rimessa al
necessario intervento del legislatore, al quale spetta il compito di trovare un punto di
equilibrio tra l'esigenza di ragionevole armonizzazione della disciplina impugnata con i
principi generali in tema di indebito oggettivo "derogabili entro i limiti
precisati" e l'esigenza di tener conto delle particolarita' della materia
dell'indebito contributivo dei lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS.
- Spetta al legislatore valutare l'opportunita' di diversificare la disciplina in
relazione alla molteplicita' delle possibili cause di indebito contributivo. Cosi
come allo stesso compete di disciplinare il termine di decorrenza necessario a consentire
all'Istituto l'attivita' di verifica e di controllo dei presupposti della restituzione.
Gli interessi da corrispondere sulla somma indebitamente pagata dall'assicurato dovranno
pertanto maturare dalla scadenza di un congruo termine, decorrente dalla presentazione
della domanda di restituzione,
- idoneo a consentire all'INPS l'accertamento del carattere indebito dei contributi
chiesti in restituzione, nonche' l'assenza del dolo, a norma delle stesse disposizioni
censurate.
- Rimangono assorbiti gli ulteriori profili prospettati dalle ordinanze in epigrafe.
- 5. - La dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nei medesimi termini e limiti
sopra precisati, deve estendersi, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, anche all'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma, della legge
n. 613 del 1966, ed al primo comma di quest'ultimo articolo, concernente gli esercenti
attivita' commerciali. Tra le due disposizioni da ultimo menzionate "alle quali deve
estendersi in via conseguenziale la dichiarazione di incostituzionalita'" e l'ultimo
comma dell'articolo 7 della legge n. 463 del 1959, impugnato nel presente giudizio nel
testo modificato dall'art. 12 della legge n. 613 del 1966, vi e' infatti "in virtu'
della equiparazione disposta dallo stesso art. 12" piena coincidenza testuale, ed i
medesimi motivi che impongono di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7,
ultimo comma, della legge n. 463 del 1959,come sostituito dal predetto art. 12, sussistono
anche con riferimento alla restituzione dei contributi versati da coltivatori diretti ed
esercenti attivita' commerciali.
- Per questi motivi
- La Corte Costituzionale
- riuniti i giudizi,
- 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4
luglio 1959, n. 463 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art.
12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (estensione dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro
familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi), nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di
interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione;
- 2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione
dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza
dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, e dell'art. 12, primo comma, della legge 22
luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari
coadiutori e coordinamento degli
- ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non prevedono
la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine,
secondo i principi di cui in motivazione.
- Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 dicembre 1998.