Trani Jus / Giurisprudenza
di Trani / Diritto del lavoro
Home page
Unicità dell'inquadramento delle imprese ai fini contributivi
e portata dell'art. 49 della legge n. 88/1989
Trib. Trani, sez. appello lavoro, 24 giugno 1999.
Pres. ed est. Pica.
Ric. I.N.P.S. c. Istituto di vigilanza MMM.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il 21-12-1991, la s.r.l. Istituto di vigilanza MM
conveniva
in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo al Pretore del lavoro di Trani che accertasse il
diritto dell'ente
istante ad ottenere la conferma dell'inquadramento ai fini previdenziali nel settore
commercio,
gia' in precedenza applicatogli, ed il contestuale riconoscimento del diritto a fruire
degli sgravi
sui contributi previdenziali, di cui alla legge n. 1089/68 e successive modifiche ed
integrazioni,
previsti per le imprese del settore "industria", sulla base del giudicato
formatosi sul punto innanzi
all'autorita' giudiziaria di Bari; con conseguente condanna dell'I.N.P.S. al rimborso
della somma
complessiva di lire 561.787.056, di cui lire 23.188.001 per la quota di spettanza dei
lavoratori,
pari all'1,50%, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, ex
art. 1224 c.c.
Con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva ritualmente l'I.N.P.S. con memoria depositata il
20-7-1992 eccependo
l'incompetenza territoriale funzionale del Pretore di Trani, nonche'l'infondatezza delle
pretese di merito della societa', odierna appellata, e spiegando altresi' domanda
riconvenzionale per ottenere la condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle
differenze contributive dovute per le maggiori aliquote previste per il settore
"industria",
oltre alle sanzioni per il ritardo ed agli accessori, dovuti fino al febbraio 1989 in
virtu'
dell'inquadramento giudiziale nel settore "industria"; nonche' al pagamento
dell'importo degli
sgravi indebitamente fruiti dall'Istituto di vigilanza dal marzo 1989 che quantificava,
soltanto
a titolo di importo per contribuzione, in lire 664.334.759, e che opponeva in
compensazione
al credito azionato da controparte.
Il primo giudice adito, con ordinanza del 21.12.1992, ritenuta la
propria incompetenza
territoriale, rimetteva le parti dinanzi al Pretore della sezione distaccata di Andria,
assegnando il
termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio.
Con ricorso depositato il 23-1-1993 la societa' appellata depositava
il ricorso in riassunzione con il
quale riproponeva le medesime domande del ricorso introduttivo del 21.12.1991 ed in
particolare:
a) data per scontata la natura industriale dell'attivita' svolta, la domanda di condanna
dell'INPS
al pagamento a titolo di sgravi non goduti dall'inizio dell'attivita' fino a tutto il
1987;
b) il riconoscimento del diritto della societa' a rimanere iscritta ai fini
previdenziali nel settore
commercio nonostante il riconoscimento giudiziale della natura industriale del'attivita'
esercitata e, in
conseguenza, la disapplicazione del provvedimento del 15.12.1987 con il quale l'INPS
dispose la
variazione dal settore commercio a quello industria in conseguenza delle decisioni dei
due gradi
della magistratura del lavoro di Bari.
c) infine, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 88/89, al di la' del nuovo
inquadramento operato
dall'INPS ai sensi dell'art. 49 della citata legge, il diritto della societa' a
continuare a godere degli
sgravi.
Si costituiva in giudizio l'INPS contestando tutte le domande e
confermava la domanda
riconvenzionale.
La causa, esclusivamente documentale, veniva rinviata per la
discussione all'udienza del 2 aprile
1996 e, in tale udienza, discussa e decisa con la sentenza pronunciata 2 aprile 1996,
con la quale il
Pretore accoglieva la domanda dell'impresa di vigilanza e rigettava la domanda
riconvenzionale dell'I.N.P.S.,
condannando l'ente previdenziale al rimborso delle spese di lite nei confronti
dell'impresa di vigilanza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'I.N.P.S., con ricorso
depositato il 14 giugno 1996,
censurando la decisione del primo giudice per erronea interpretazione della legge, e
eccependo:
a) la erronea applicazione dell'art. 2195 c.c., in relazione all'art. 33 del T.U. n.
797/55, nella parte
in cui il primo giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale dell'INPS;
b) la erroneita' e la contrarieta' alla legge del doppio inquadramento richiesto
dall'Istituto di vigilanza a
fini contributivi e di sgravi;
c) la mancata corrispondenza tra petitum e iudicatum nella sentenza impugnata, per non
avere l'Istituto di
vigilanza appellato mai contestato la valenza del provvedimento emesso dall'INPS che, a
partire dal
27.03.1989, aveva reinquadrato a tutti i fini assistenziali e previdenziali la societa'
appellata nel
settore terziario, in attuazione dell'art. 49 ex lege 9.03.1989, n. 88, essendosi solo
limitato a contestare
che tale nuovo inquadramento potesse, come viceversa aveva sostenuto l'INPS, incidere
sull'acquisito diritto
agli sgravi; laddove il primo giudice, disattendendo il suddetto principio, aveva
stabilito nella sentenza
impugnata l'ultrattivita' degli inquadramenti in atto al momento dell'entrata in vigore
della legge n. 88/89,
nonostante la domanda fosse stata limitata al riconoscimento degli sgravi dopo l'entrata
in vigore
della legge n. 88/89 anche in presenza del reinquadramento della societa' appellata nel
settore
terziario;
d) comunque la erroneita' dell'interpretazione, da parte del primo giudice, della
normativa introdotta
dalla L. 88/1989, nella parte in cui aveva ritenuto ultraattivo l'inquadramento
dell'Istituto di vigilanza
nel settore industria anche dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.
Chiedeva quindi l'I.N.P.S. appellante che il giudice d'appello, in
riforma dell'impugnata sentenza,
accogliesse la domanda riconvenzionale gia' spiegata in primo grado per il pagamento
delle differenze
contributive dovute dalla societa' Istituto di vigilanza MM s.r.l., in persona del suo
Amministratore Unico
e legale rappresentante pro-tempore, all'INPS, per un ammontare complessivo di Lire
664.394.759,
cui andavano aggiunte le somme ulteriori per sanzioni da ritardo e gli interessi di cui
all'art. 4 ex lege
n. 48/88 fino al completo soddisfo; nonche' accogliesse la domanda di compensazione
giudiziaria
fino alla concorrenza di lire 538.599.055 formulata dall'ente appellante per il rimborso
quota sgravi
dall'1-8-1982 al 30-9-1987; e condannasse la societa' appellata alla rifusione delle
spese, diritti ed
onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si e' costituito l'Istituto di vigilanza appellato, resistendo
all'appello e ribadendo le ragioni esposte
in primo grado, e chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, per verificare gli importi
quantificati nelle domande di
entrambe le parti, dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per esaminare la consulenza
tecnica e depositare
memorie difensive autorizzate, all'udienza del 24 giugno 1999 la causa era discussa e
decisa con lettura
del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - LE QUESTIONI OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO.
In primo grado, innanzi al Pretore di Trani, l'Istituto di vigilanza ha proposto le
seguenti domande:
- 1) la domanda di condanna dell'I.N.P.S. al pagamento di lire 538.599.055, nonche' di
ulteriori lire
23.188.001, a titolo di rimborso di "sgravi" non riconosciuti dall'ente, ed il
cui diritto era stato
accertato nella sede giudiziaria di Bari, con sentenze passate in giudicato (che avevano
affermato
l'inquadramento dell'impresa di vigilanza nel settore "industria");
- 2) la domanda di declaratoria dell'illegittimita' della variazione dell'inquadramento
dell'azienda
istante, dal settore commercio al settore industria, operata dall'I.N.P.S. e comunicata
all'azienda con la
nota del 15-12-1987, che e' stata impugnata sia con il ricorso depositato il 21 dicembre
1991, sia con il
ricorso in riassunzione depositato il 23 gennaio 1993;
- 3) la domanda di accertamento della immutabilita' dell'inquadramento della azienda
istante, e del suo
diritto ad essere ancora inquadrata nel settore Commercio, sulla base del D.M. del
luglio 1983;
- 4) la domanda di declaratoria del diritto dell'Istituto di vigilanza a fruire degli
sgravi de quibus
(riconosciuti alle imprese del settore "industria"), anche dopo l'entrata in
vigore della
legge 88/1989, che invece l'INPS aveva negato dopo l'entrata in vigore della legge
88/1989.
A sua volta l'I.N.P.S., ha contestato le domande di parte ricorrente
ed ha spiegato domanda
riconvenzionale, chiedendo:
- 1) la declaratoria di legittimita' di tutte le variazioni di inquadramento operate
dall'ente
previdenziale, sia nel 1987 (a seguito del giudicato barese) e sia nel 1989 (a seguito
della entrata in
vigore della legge n. 88/1989;
- 2) in via riconvenzionale, la condanna dell'Istituto di vigilanza al pagamento delle
differenza dell'importo
dovuto a titolo di contributi previdenziali, per il periodo dall'1-9-1982 al 30
settembre 1987 (versati
invece dall'azienda sulla base di un inquadramento nel settore commercio), a seguito del
diverso inquadramento
da settore commercio a settore industria, operato dall'I.N.P.S. a seguito del giudicato
dei giudici di
Bari: importo determinato dall'ente previdenziale in lire 205.709.580. Va precisato al
riguardo che
benche' sia indicata in domanda riconvenzionale la data del febbraio 1989, il periodo
oggetto della
riconvenzionale va in realta' dall'1-9-1982 al 30-9-1987, come dall'I.N.P.S. chiarito
sia nei conteggi
formulati alla pag. 32 della memoria difensiva di primo grado, e sia nella missiva di
richiesta di pagamento
inviata all'Istituto di vigilanza il 22-6-1992.
- 3) in via riconvenzionale, la condanna dell'Istituto di vigilanza al pagamento
dell'importo delle sanzioni
"civili" previste dalla legge, per il ritardato pagamento dei contributi,
sotto forma di maggiorazioni
dell'importo contributivo, ed il cui ammontare e' stato determinato dall'ente
previdenziale in lire
597.272.234, fino alla data del 22 giugno 1992;
- 4) in via riconvenzionale, la condanna dell'Istituto di vigilanza al pagamento delle
differenze contributive
dovute per l'indebita fruizione di sgravi non spettanti, in conseguenza del nuovo
inquadramento
operato dalla legge n. 88/1989, e quantificati fino al 31 maggio 1992, in lire
400.012.000, oltre alle
sanzioni civili dovute per il ritardato pagamento, non ancora quantificate al momento
della proposizione della
domanda riconvenzionale.
Il primo giudice ha accolto parzialmente la domanda dell'Istituto di
vigilanza, statuendo:
a) la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento all'Istituto di vigilanza della somma di lire
538.599.055, oltre
accessori;
b) il diritto dell'Istituto di vigilanza a fruire degli sgravi di cui alla legge 1089/68
s. anche dopo
l'entrata in vigore della legge 88/1989;
c) il rigetto della riconvenzionale dell'I.N.P.S.;
d) la condanna dell'ente previdenziale al rimborso delle spese.
Con il presente appello l'I.N.P.S. ha richiesto la riforma della
sentenza di primo grado, con
accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado, e della domanda di
compensazione dei crediti vantati dall'ente previdenziale con i crediti azionati
dall'Istituto di
vigilanza, e con vittoria di spese del giudizio.
L'Istituto di vigilanza costituendosi ha resistito all'appello e non
ha proposto alcun appello
incidentale.
2. - LA PORTATA DEL GIUDICATO FORMATOSI INNANZI ALL'AUTORITA
GIUDIZIARIA DI BARI.
Il Pretore di Bari nella sentenza in data 27 aprile 1987, dopo aver
chiarito in motivazione che:
a) la normativa speciale non de'tta criteri per distinguere le imprese industriali da
quelle
commerciali;
b) in mancanza di criteri specifici contenuti nella normativa speciale, devono
applicarsi i criteri
generali di cui al codice civile (p. 5 della sentenza), e trova quindi applicazione
l'art. 2195 del c.c.;
c) in conseguenza gli istituti di vigilanza, conformemente alla loro natura, vanno
annoverati tra i beneficiari
degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089 del 1968 (pag. 7, in fine), ha
testualmente disposto in
dispositivo: "accoglie la domanda proposta con ricorso ... e dichiara che la
societa' ricorrente ha diritto ad
usufruire degli sgravi contributivi di cui alla legge 25 ottobre 1968 n. 1089 e
successive modifiche;
... condanna l'I.N.P.S. al rimborso in favore della societa' ricorrente delle somme
corrispondenti agli
sgravi, nella misura da determinarsi in separato giudizio, oltre interessi come per
legge".
Dunque la decisione del Pretore del lavoro di Bari, non modificata
ne' dal giudice d'appello ne' da
quello di legittimita', le cui statuizioni costituiscono oggi giudicato irrevocabile, e
che e' stata invocata
dall'istante in primo grado (ed odierno appellato), a fondamento di parte della sua
domanda, in realta':
a) non ha accertato se e quali tipologie di sgravi spettassero all'Istituto di
vigilanza, limitandosi ad
affermare genericamente la spettanza degli "sgravi contributivi di cui alla legge
25 ottobre 1968 n. 1089
e successive modifiche", sulla base di una astratto riconoscimento del diritto a
fruire di tali agevolazioni,
previsti per le "imprese industriali"; lasciando quindi impregiudicato
l'accertamento concreto della sussistenza
dei presupposti per il riconoscimento degli specifici tipi di sgravi;
b) non ha concretamente quantificato l'importo degli sgravi che l'Istituto di vigilanza
assume di dover
ricevere in rimborso, ma ha solo genericamente condannato l'ente a restituire alla
societa' istante
l'importo se e quando sara' quantificato dalle parti, o in mancanza di intesa fra loro,
da altro giudice;
c) non ha affermato il diritto alla rivalutazione della somma, come preteso
dall'istituto di vigilanza, ma
unicamente ha statuito il diritto a ricevere gli "interessi come per legge".
Il giudicato di Bari si pone quindi come vincolante in questo
giudizio unicamente per
l'affermazione generale di inquadramento dell'Istituto di vigilanza fra le imprese
industriali (alla data
della pronuncia e per il periodo anteriore), ai fini della fruibilita' dei relativi
sgravi contributivi,
lasciando invece impregiudicato l'accertamento in fatto dell'esistenza dei presupposti
per beneficiare degli
sgravi e la concreta quantificazione degli sgravi.
Egualmente e' estranea al giudicato barese ogni determinazione sul
regime e sulla quantificazione dei
contributi previdenziali da versarsi dall'Istituto di vigilanza all'I.N.P.S. per il
periodo de quo.
3. - LA PRIMA DOMANDA: LA CONCRETA
QUANTIFICAZIONE
DELL'IMPORTO DI CUI L'ISTITUTO DI VIGILANZA CHIEDE
IL
RIMBORSO A TITOLO DI "SGRAVI NON FRUITI", SULLA
BASE DEL GIUDICATO DI BARI. LA TIPOLOGIA DEGLI "SGRAVI"
CONTRIBUTIVI.
In conseguenza del giudicato di Bari, oggetto del giudizio di primo
grado svoltosi innanzi al Pretore di
Trani, per la parte di domanda relativa agli sgravi, doveva essere: in primis
l'accertamento dei presupposti
in fatto per la fruibilita' degli sgravi contributivi di cui l'istituto istante chiedeva
il riconoscimento; e
quindi la concreta quantificazione dei relativi importi, il cui ammontare doveva essere
rimborsato
dall'ente previdenziale.
L'ente previdenziale ha ripetutamente dedotto ed eccepito che
all'Istituto di vigilanza non spettava in
concreto il pieno godimento di tutti gli sgravi previsti dalla legge, deducendo che
mancava la prova
della concreta sussistenza dei presupposti di fatto per la fruizione degli stessi, e che
l'Istituto di
vigilanza aveva sempre ignorato le ripetute richieste dell'I.N.P.S. di documentare
l'esistenza delle
condizioni per l'applicabilita' degli sgravi.
Va al riguardo precisato, preliminarmente, che la normativa sugli
sgravi contributivi prevede tre tipi di
"sgravi":
1) il c.d. sgravio "generale", previsto dall'art. 18 del decreto legge 30
agosto 1968 n. 918 (recante
"Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per
favorire nuovi investimenti nei
settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L.
25 ottobre 1968, n. 1089).
Tale sgravio e' stato concesso dalla legge:
a) sul complesso dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. dalle aziende industriali
ed artigiane
che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico
approvato con D.P.R. 30
giugno 1967, n. 1523;
b) nella misura del 10 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per
l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
c) relativamente ai dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al
precedente comma al
netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in
mancanza,
dalla legge;
d) con distribuzione dello sgravio fra i datori di lavoro ed i lavoratori tenuto conto
della percentuale
in cui rispettivamente concorrono al complesso dei contributi per le assicurazioni
sociali obbligatorie,
nella misura dell'8,50 per cento e dell'1,50 per cento delle retribuzioni;
2) il c.d. sgravio "aggiuntivo", previsto dai commi quarto e quinto dell'art.
18 D.L. 918/1968 citato.
Tale sgravio e' stato concesso dalla legge:
a) a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 ottobre
1968 (e
originariamente fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1972,
ma poi
prorogato da ulteriori provvedimenti normativi),
b) alle aziende industriali ed artigiane, nella misura del 10 per cento delle
retribuzioni, "calcolate
con i criteri di cui al secondo comma del presente articolo", cioe' "delle
retribuzioni assoggettate alla
contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
corrisposta ai
dipendenti che effettivamente lavorano nei territori di cui al precedente comma al netto
dei compensi
per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla
legge"; successivamente
la Corte costituzionale, con sentenza 3-12 giugno 1991, n. 261, ha rettificato tale
criterio, affermando la
illegittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, nella parte in cui esclude
dal beneficio degli
sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia,
relativamente al personale
dipendente le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione contro la
disoccupazione
involontaria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
c) originariamente corrisposto al solo personale assunto posteriormente alla data del 30
settembre 1968
e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati dalla azienda nei
sopra
indicati territori del Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad orari
ridotti o sospesi;
d) da determinarsi considerando il compenso dei lavoratori dipendenti dalla stessa
impresa ancorche'
distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed altre unita' operative svolgenti la
propria attivita' nei
territori anzidetti;
e) e da computarsi, per ognuno dei lavoratori in attivita' di servizio alla data del 30
settembre
1968, licenziato successivamente alla data stessa, escludendo dalla determinazione della
misura delle
retribuzioni, sulle quali calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al
precedente quarto comma, la
retribuzione corrisposta ad uno dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo
l'ordine di assunzione
fino a concorrenza della copertura dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.
3) il c.d. sgravio "supplementare", previsto dal D.L. 5 luglio 1971 n. 431
(recante Provvedimenti straordinari
per lo sgravio degli oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e
medie imprese industriali).
Tale sgravio e' stato concesso dalla legge:
a) sul complesso dei contributi da corrispondere all'I.N.P.S. dalle imprese artigiane e
da quelle
industriali che impiegano fino a 300 dipendenti;
b) nella misura del 5% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per
l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai
contratti
collettivi e, in mancanza, dalla legge;
c) alle imprese artigiane ed industriali considerate tali dalle norme sugli assegni
familiari, con
esclusione di quelle operanti nel settore dell'edilizia di cui all'art. 2 della legge 2
febbraio 1970, n. 14,
e nel settore dei trasporti;
d) limitatamente a 30 unita' lavorative alle imprese industriali che alla data del 1
giugno 1971
occupavano non oltre 500 dipendenti: e per tali casi il comma sesto prevede specifici
criteri di calcolo,
stabilendo che "le imprese calcoleranno l'ammontare dello sgravio applicando il 5%
su di una massa
salariale pari a 300 volte il valore del salario medio unitario liquidato in ciascun
periodo di paga ai fini
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione".
Come si evince dalle normative teste' richiamate soltanto lo sgravio
c.d. "generale" e' applicabile sic
et simpliciter alle imprese classificate nel settore "industria".
Invece gli altri due tipi di "sgravi" non sono concessi
dalla legge automaticamente, e sine
condiciones, ma solo in presenza di determinati presupposti di fatto, che servono a
parametrarne gli
ammontari, e che vanno in concreto dedotti e dimostrati dalle aziende interessate e
verificati dall'ente
previdenziale.
Tanto e' vero che il comma dell'art. 18 D.L. 918/1968, enunciando una
regola che deve intendersi
quale principio generale per tutta la materia degli "sgravi", stabilisce che
"gli imprenditori sono tenuti
a fornire all'I.N.P.S. tutte le notizie e le documentazioni necessarie a dimostrare il
diritto all'applicazione
degli sgravi e l'esatta determinazione degli stessi".
Dunque presupposto per la concreta determinazione dell'ammontare dei
contributi spettanti e' l'esistenza
(e l'accertamento) di un determinato numero di dipendenti dell'impresa industriale.
Tuttavia, le eccezioni dell'I.N.P.S., pur esatte in linea di diritto,
sono contraddette dal
comportamento concludente dell'ente, che, sul punto della concreta quantificazione della
differenza di
"sgravi" versati, da rimborsare all'Istituto, e' pero' intervenuto, con la
dichiarazione resa con la nota del
22 giugno 1992, riconoscendo di dovere all'Istituto di vigilanza, che lo aveva richiesto
in pagamento, ma con
l'aggiunta di altri 23.188.001, l'importo di lire 538.599.055 (pur richiedendo nel
contempo il pagamento
della differenza di contributi di cui innanzi), per il periodo sino a tutto il 1987
(cioe', in concreto, sino
al 30-9-1987, come da missiva INPS citata).
Pertanto, benche' sia in linea teorica fondata l'affermazione
dell'ente previdenziale secondo cui
soltanto uno dei tre tipi di sgravi previsti dalla normativa sia applicabile sic et
simpliciter all'Istituto
appellato (e cioe' il c.d. "sgravio generale"), e manchi la prova della
fruibilita' degli altri sgravi, per
tale aspetto la questione dell'accertamento concreto e della quantificazione e' superata
dall'avvenuto
riconoscimento del diritto da parte dell'Ente previdenziale, e sono altresi' superate le
eccezioni dell'I.N.P.S.
relative alla mancata prova dei presupposti di fatto e di diritto necessari per fruire
di alcuni degli sgravi
richiesti: va quindi confermata la statuizione di condanna del primo giudice nella
misura predetta.
Residuano, nell'ambito di tale domanda:
a) la questione degli accessori da riconoscere su tale restituendo importo all'Istituto
di vigilanza;
b) la questione della spettanza all'Istituto di vigilanza altresi' della restituzione
della somma aggiuntiva
di lire 23. 188.001, richieste dall'azienda gia' in primo grado, quale quota di sgravio
da restituire
ai lavoratori.
Per quanto concerne la questione relativa agli accessori, va
ricordato che il Pretore di Bari, nella
decisione su cui si e' formato il giudicato, ha statuito la spettanza dei soli interessi
e non anche della
rivalutazione, pur senza pervenire, tuttavia, ad una quantificazione del diritto.
L'Istituto di vigilanza ha richiesto in primo grado anche la
rivalutazione, ed il Pretore ha condannato
al pagamento della predetta somma di 538.599.055, "oltre interessi legali e
svalutazione monetaria
secondo indici Istat relativi al costo della vita, ove e nella misura in cui questi -
anno per anno - superino
il tasso legale degli interessi, a far tempo dalla domanda giudiziale di condanna
generica presentata
al Pretore di Bari" e cioe' dal 5 dicembre 1984.
Su tale punto della statuizione del primo giudice tuttavia l'Ente
previdenziale non ha proposto appello,
evidentemente ritenendo corretta la determinazione degli accessori, e neppure l'ente di
vigilanza ha
proposto alcun appello incidentale, e dunque anche su tale questione si e' formato il
giudicato, che non
puo' piu' essere ridiscusso in questa sede.
Per quanto concerne la domanda spiegata dall'Istituto di vigilanza di
rimborso della ulteriore
somma di lire 23.188.001, va osservato che su tale importo il primo giudice ha omesso
qualsiasi
decisione, riconoscendo in dispositivo all'Ente previdenziale il solo importo di lire
538.599.055,
e neppure nulla ha specificato nella scarna motivazione in ordine all'eventuale
spettanza o meno
di tale ulteriore somma.
Avverso il mancato riconoscimento di tale importo, pero', l'Istituto
di vigilanza, appellata, non ha
spiegato alcun appello incidentale, ne' l'I.N.P.S. appellante ha richiesto o dedotto
alcunche' sul punto,
e dunque anche sul mancato riconoscimento del diritto al rimborso di tale somma si e'
formato giudicato,
che non consente piu' di riesaminare al domanda relativa, la quale deve intendersi
rigettata, in quanto disattesa
dal primo giudice.
4. - LA SECONDA DOMANDA: LA PRETESA ILLEGITTIMITA' DEL NUOVO
INQUADRAMENTO OPERATO DALL'INPS NEL 1987, A SEGUITO DEL GIUDICATO
BARESE: IL PERIODO DAL 1987 AL 30-9-1989.
Tale domanda abbraccia, secondo la prospettazione fattane in primo
grado, il periodo
dal 1987 in poi, ma ai fini della decisione della presente causa, va operata una
distinzione
tra il periodo dal 1987 all'entrata in vigore della legge n. 88/1989 ed il periodo
successivo.
L'Istituto di vigilanza ha dedotto in primo grado, (sia nel primo
ricorso, introduttivo del
giudizio, del 21-12-1991, e sia quindi nel ricorso in riassunzione del 23-1-1993), la
illegittimita'
del nuovo inquadramento sin dal 1987, impugnando la comunicazione dell'I.N.P.S. del
15-12-1987, ai fini del computo dei contributi previdenziali da versare dall'azienda, ed
eccependo che andava operato un diverso inquadramento ai fini degli sgravi ed ai fini
dei contributi.
Tuttavia per il periodo dal 1987 al 1989 l'Istituto di vigilanza ha
regolarmente pagato i
contributi sulla base dell'inquadramento del settore "Industria", secondo
quanto statuito
in generale dai giudici baresi e attuato dall'I.N.P.S. con il provvedimento impugnato,
(fruendo anche correlativamente degli sgravi contributivi previsti per tale settore),
come
e' comprovato dal verbale dell'Ispettorato dell'I.N.P.S. del 18-6-1992, nonche' dal
fatto
che l'I.N.P.S., in atto di appello, ha eccepito tale comportamento concludente
dell'impresa e
l'appellato nulla ha contestato al riguardo.
Dunque l'Istituto di vigilanza, per tale periodo (e fino alla nuova
variazione di inquadramento
disposta dall'I.N.P.S. a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 88/1989), ha
tenuto un
comportamento adesivo alla scelta dell'ente previdenziale, e quindi, gia' sul piano
sostanziale
appare tardiva la contestazione delle determinazioni dell'I.N.P.S., proposta con il
ricorso
di primo grado ben due anni dopo lo spirare del periodo de quo, e dopo aver tenuto
spontaneamente un comportamento concludente in adesione alle determinazioni dell'Ente
previdenziale.
Peraltro, e questo argomento in rito appare in ogni caso assorbente e
decisivo, sul piano
processuale va rilevato che su tale aspetto della domanda (relativamente cioe' al
periodo
tra l'87 e l'89) il primo giudice ha omesso di pronunciarsi, limitandosi a considerare,
in via
estremamente sommaria, il solo periodo successivo alla introduzione della legge n.
88/1989,
disattendendo quindi la relativa domanda dell'Istituto di vigilanza.
Poiche' l'Istituto di vigilanza non ha impugnato la pronuncia del
Pretore su tale aspetto,
e' precluso l'esame della domanda di declaratoria di illegittimita' proposta in primo
grado
dall'Istituto di vigilanza per tale periodo, dovendosi considerare la questione solo per
i profili
dedotti nell'appello dell'I.N.P.S.
5. - LA LEGITTIMITA' DELL'INQUADRAMENTO DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA
FRA LE IMPRESE INDUSTRIALI ANCHE AI FINI DEL PAGAMENTO DEI
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, NEL REGIME GIURIDICO PRECEDENTE
LA LEGGE N. 88/1989.
In ordine alla questione della pretesa illegittimita' della
variazione operata dall'I.N.P.S.,
il quale, a seguito del giudicato barese, ha ritenuto che l'inquadramento statuito dalla
magistratura barese si applicasse anche alla determinazione dei versamenti contributivi
da effettuarsi dall'Istituto di vigilanza, osserva il Tribunale che la tesi contraria,
sostenuta
dall'Istituto di vigilanza, e' infondata e va disattesa.
Invero, appare illogica ed irrazionale, la pretesa dell'Istituto di
vigilanza di vedersi riconoscere
l'inquadramento nel settore commercio per la quantificazione dei contributi
previdenziali da pagare,
e nel settore industria per fruire degli sgravi, e cioe' di una riduzione, dei medesimi
contributi.
Ne' appare pertinente il richiamo alla disciplina prevista dagli
artt. 33 e 34 del D.P.R. 30 maggio 1955
n. 797, poiche' la classificazione operata da tali norme e' specificamente finalizzata
alla disciplina degli
assegni familiari, e si tratta di una disciplina "speciale", che per
definizione non potrebbe introdurre
un principio di portata "generale", e che proprio in virtu' di tale limitata e
settoriale operativita', non
puo' spiegare effetti al di fuori degli ambiti considerati dalla predetta normativa.
Come ha affermato la Corte di legittimita' (sent. n. 8549 del 1996),
"l'assenza di un apposita previsione
per determinare il regime contributivo generale deve indurre a ritenere che, essendo gli
artt. 33 e 34
riferiti alla sola gestione degli assegni familiari, la classificazione operata a questi
fini non puo' essere
vincolante per la qualificazione agli altri fini contributivi"; e nel contempo
"deve ritenersi che, una
volta messa in discussione l'inquadramento di un'impresa, l'INPS possa richiedere che la
riclassificazione operi a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali e, quindi,
rivendicare
il pagamento della eventuale maggiore contribuzione conseguente a tanto" (Cass. n.
8549 cit.).
Nel caso che ci occupa la diversita' di inquadramento pretesa dal soggetto obbligato non
puo'
ricondursi ne' farsi discendere dalla coesistenza di diversi rapporti previdenziali e di
diverse "causae
negotii", ma al contrario andrebbe, secondo la tesi dell'Istituto di vigilanza,
affermata nell'ambito di un
rapporto previdenziale che appare unico ed inscindibile strutturalmente, e di cui
"contributi" e "sgravi"
rappresentano solo due diverse "facce" di un'unica obbligazione, e convergono
congiuntamente a
quantificare il medesimo onere previdenziale.
Il fatto che gli "sgravi" siano concessi dalla legge per
agevolare determinati settori produttivi
rappresenta la ratio legis, ma non incide sulla natura giuridica dell'obbligazione
previdenziale , e non vale
a scindere concettualmente oneri e detrazioni, dal momento che queste attengono pur
sempre alla
determinazione dei primi, e non afferiscono ad un diverso istituto previdenziale.
Non potendosi quindi ravvisare una scissione concettuale tra
"sgravi" e "contributi", appare, alla
luce dell'art. 2195 c.c., incongrua e contraddittoria la tesi secondo cui l'azienda de
qua possa,
all'interno del medesimo rapporto obbligatorio previdenziale, essere qualificata ad un
tempo "azienda
di commercio" allorche' si tratta di computare l'importo dei contributi da versare,
e "azienda industriale"
allorche' si devono computare gli "sgravi", cioe' le riduzioni degli importi
dei predetti contributi.
Non puo' di certo essere la logica del maggior "vantaggio
economico" per il contribuente (e quindi del
correlativo maggior danno economico per le finanze pubbliche) il criterio in base al
quale determinare
l'inquadramento previdenziale de quo, dovendosi seguire criteri giuridici oggettivi: per
cui, come ha affermato
la Corte suprema, "accertata la natura industriale per la concessione degli sgravi,
quell'accertamento deve
riflettersi anche sugli altri aspetti del regime contributivo" (Cass. n. 8549 cit.;
nello stesso senso:
Cass. sez. lavoro 20-4-1995 n. 4422), essendo evidente che l'unicita' del rapporto
previdenziale de
quo non consente di riconoscere all'azienda interessata un duplice e contrastante
inquadramento.
Deve quindi ritenersi ed affermarsi la legittimita' della variazione di inquadramento
attuata dall'I.N.P.S.,
poiche' l'inquadramento nel settore industria, riconosciuto dai giudici baresi, non puo'
non operare anche
per calcolare l'importo di quegli stessi contributi sui quali l'azienda pretende il
riconoscimento degli sgravi.
La variatio operata dall'ente previdenziale e' valida e lecita per
tutto il periodo dal 1982 al
1989, atteso anche che il giudicato barese aveva statuito la applicabilita' dell'art.
2195 c.c. ai fini
dell'inquadramento dell'azienda de qua, mancando altri criteri specifici di
classificazione.
Ne consegue la fondatezza dell'appello dell'I.N.P.S. in ordine
all'erroneo rigetto della domanda
riconvenzionale spiegata in primo grado, almeno per la parte di essa rivolta ad ottenere
il pagamento
da parte dell'Istituto di vigilanza della differenza dei contributi da versare dall'ente
di vigilanza per il
periodo de quo e sino alla data del 30-9-1987.
In ordine alla quantificazione dell'importo di tali contributi, va
osservato che l'I.N.P.S. ha
quantificato gli importi che l'Istituto di vigilanza dovrebbe corrispondere per il
periodo dal 1982
al 1987, gia' nella missiva inviata all'Istituto di vigilanza il 22 giugno 1992, cosi'
determinandoli:
- lire 205.709.580 a titolo di differenze contributive da pagare per il nuovo
inquadramento nel settore
industria, in luogo dell'originario settore "commercio";
- lire 597.272.234, a titolo di sanzioni civili per il ritardo nel pagamento,
determinate, ai sensi dell'art.
4 della legge n. 48/1988, sulle sole differenze non versate a suo tempo.
L'Istituto di vigilanza non ha all'epoca specificamente contestato
tali importi, limitandosi a
contestare il diritto in astratto di richiedere tali importi, ritenendo erroneo
l'inquadramento, e d'altro
lato il C.T.U. ha accertato la esattezza di entrambe le somme determinate dall'I.N.P.S.,
senza che
l'azienda abbia contestato neppure le risultanze della C.T.U.
Pertanto tali importi, una volta acclarato il diritto dell'I.N.P.S. a
riceverli e l'obbligo dell'azienda
a pagarli, e ritenuto che il C.T.U. abbia correttamente operato, devono ritenersi esatti
ed incontroversi
fra le parti, e va, in riforma della sentenza di primo grado, accolta la riconvenzionale
dell'I.N.P.S.
al riguardo, con condanna dell'ente di vigilanza al pagamento degli stessi.
Ne' appare di pregio l'eccezione formulata soltanto in udienza di
discussione, da parte dell'Istituto
di vigilanza della erroneita' del computo di lire 65.000.000 a titolo di quota C.I.G.
nei 205 milioni
richiesti dall'I.N.P.S., perche' tale eccezione appare tardiva, anche in relazione al
comportamento
sostanziale della parte, che gia' all'atto della richiesta di pagamento dell'I.N.P.S., e
sia successivamente
nel corso dell'intero giudizio, non ha mai contestato specificamente le somme
quantificate dall'I.N.P.S.,
contestando unicamente l'an debeatur.
In ogni caso, nel merito della eccezione, non si ravvisa la
fondatezza degli argomenti addotti dall'Istituto
di vigilanza.
6. - IL NUOVO REGIME PREVIDENZIALE INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 88/1989,
E L'INQUADRAMENTO DELL'ISTITUTO
DI VIGILANZA DOPO LA SUA ENTRATA
IN VIGORE.
La legge 9 marzo 1989 n. 88, che e' intervenuta a ristrutturare il
settore della previdenza sociale, ha
introdotto con l'art. 49 un nuovo sistema di classificazione dei datori di lavoro
"ai fini previdenziali e
assistenziali".
Recita l'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88:
"Art. 49. Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed
assistenziali.
- 1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto
a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita sulla base dei seguenti
criteri:
a) settore industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di
produzione
e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e
comunicazioni;
della pesca; dello spettacolo; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
b) settore artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) settore agricoltura, per le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile ed
all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
d) settore terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese quelle turistiche;
di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attivita'
professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita' ausiliarie;
e) credito, assicurazione e tributi, per le attivita': bancarie e di credito;
assicurative;
esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
- 2. I datori di lavoro che svolgono attivita' non rientranti fra quelle di cui al
comma 1
sono inquadrati nel settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita'
di lucro sono
esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a
condizione
che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli
previsti
dalla legge.
- 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sara' stabilito a
quale
dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti
previdenziali
ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attivita' plurime rientranti in
settori diversi.
Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in atto nei settori dell'industria, del
commercio
e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai
sensi dell'articolo
34 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797".
A seguito dell'entrata in vigore della nuova legge, l'I.N.P.S. ha
nuovamente modificato
l'inquadramento dell'Istituto di vigilanza, inserendola, sulla base del disposto
dell'art. 49 L.
88/1989, fra le imprese operanti nel settore "terziario", con decorrenza dal
28 marzo 1989,
comunicandolo alla azienda di vigilanza il 28 settembre 1989, anche allo scopo,
dichiarato in
missiva, di interrompere i termini di prescrizione.
Quindi nella successiva comunicazione del 22 giugno 1992, l'I.N.P.S.
(accanto alle richieste
di pagamento di differenze contributive per gli anni 1982 - 1987 che gia' si sono
esaminate)
richiedeva all'Istituto di vigilanza il pagamento anche di lire 400.012.000 "per
sgravio indebito",
e cioe' a titolo di pagamento del residuo di contributi che l'impresa non aveva pagato,
autoapplicandosi
(come prevedeva la legge) degli sgravi che invece, sulla base del nuovo inquadramento,
l'I.N.P.S.
non riteneva spettanti; nonche' dell'importo delle sanzioni civili dovute per il
ritardato pagamento,
non ancora pero' calcolate al momento della richiesta, e da quantificate in un secondo
momento.
Con il ricorso depositato in primo grado il 21-12-1991 l'impresa di
vigilanza deduceva l'illegittimita'
anche di tale nuovo inquadramento, "atteso che l'art. 49 della L. 88/89 ha inteso
esclusivamente riconfermare
che l'inquadramento, ai soli fini assistenziali e previdenziali, e' quello del ramo
commercio senza,
peraltro, incidere sul diritto di usufruire degli sgravi contributivi": tuttavia
nelle conclusioni del
ricorso (ribadite nel ricorso in riassunzione del 23 gennaio 1993) chiedeva unicamente
la declaratoria di
illegittimita' della variazione operata dall'I.N.P.S. con nota del 15-12-1987, e di
conferma del suo diritto
ad essere inquadrata nel settore "commercio", nonche' del diritto della stessa
di continuare ad usufruire
degli sgravi contributivi.
Il primo giudice non ha affrontato esplicitamente la questione della
liceita' o meno della nuova
variazione dell'inquadramento operata dall'I.N.P.S. nel 1989, limitandosi nel
dispositivo ad affermare "il
diritto della ricorrente a usufruire degli sgravi di cui alla L. 1089/68, anche dopo
l'entrata in vigore
della L. 88/89"; e nella succinta motivazione a rilevare che "questo giudice
non puo' che condividere e
far proprie le conclusioni in subiecta materia raggiunte dalla G. del S.C. ... secondo
cui l'art. 49
L. 88/89 va interpretato nel senso che restando validi gli inquadramenti dei datori di
lavoro nei settori
dell'industria, commercio e agricoltura disposti in conformita' della normativa e dei
criteri vigenti prima
del 28/3/1989": dimenticando che il problema si articolava nelle "due
facce": della determinazione
dell'inquadramento per gli sgravi da un lato e della determinazione dell'inquadramento
per la
quantificazione dei contributi dall'altro.
Nell'odierno appello, l'Istituto previdenziale, stigmatizzando (p. 9
dell'atto di appello) la mancata
pronuncia del primo giudice sul punto, ha comunque impugnato le statuizioni del Pretore
in ordine alla
asserita ultrattivita' degli inquadramenti ex art. 49 cit., ed all'inquadramento
dell'Istituto di vigilanza,
successivamente alla legge n. 88/1989, devolvendo la relativa questione a questo giudice
d'appello, anche
perche', pur non avendo richiesto l'appellante una esplicita declaratoria del regime
applicabile, la
risoluzione della questione in diritto e' necessario presupposto per la valutazione di
fondatezza
dell'appello in ordine alle rigettate domande riconvenzionali dell'ente previdenziale.
7. - LA PORTATA DELL'ART. 49 L. 88/1989.
Il primo comma dell'art. 49 L. 88/1989 stabilisce che "la
classificazione dei datori di lavoro disposta
dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali", pone un
punto fermo in ordine alla
validita' dell'inquadramento statuito dall'I.N.P.S., statuendone la validita' generale
per "tutti i fini
previdenziali e assistenziali" e dunque per tutti gli istituti previdenziali ed
assistenziali.
E' noto che, come e' gia' stato rilevato dalle Sezioni unite civili
della Cassazione (sent. 18 maggio
1994 n. 5837), la nuova normativa di classificazione dei datori di lavoro ha dato luogo
ab initio ad un
contrasto di interpretazioni da parte dei diversi enti previdenziali interessati.
In giurisprudenza le prime sentenze della sezione Lavoro della Corte
di Cassazione (nn. 31 e 32 del 10
gennaio 1990, n. 5317 dell'11 maggio 1991, n. 13958 del 27 dicembre 1991, n. 1921 del 17
febbraio
1992, n. 4844 del 22 aprile 1992, n. 11635 del 27 ottobre 1992, n. 1654 del 10 febbraio
1993,
n. 1708 dell'11 febbraio 1993, n. 2504 del 1 marzo 1993, n. 3990 del 2 aprile 1993)
hanno pressoche'
concordemente ritenuto:
a) che la disposizione di cui al primo comma dell'art. 49 non avesse
effetti retroattivi (sul punto,
in particolare, Cass. n. 11635-92);
b) che la stessa disposizione del primo comma, quella del secondo
comma (istitutiva del settore delle
"attivita'' varie") e quella contenuta nel primo periodo del terzo comma
(relativa al potere di aggregazione
del Ministro del Lavoro) costituissero nel loro complesso la disciplina "a
regime" della classificazione
previdenziale dei datori di lavoro, destinata quindi ad operare dalla data di entrata in
vigore della legge
n. 88-89;
c) che in forza della previsione della prima parte del terzo comma
dell'art. 49 il Ministro del Lavoro
potesse aggregare i datori di lavoro esercenti attivita'' plurime (con un'unica
organizzazione) in uno
qualsiasi dei settori indicati nei primi due comuni, dovendosi considerare frutto di
evidente errore di
coordinamento, nella stesura definitiva della norma, il riferimento ai "settori
indicati nel comma precedente",
ossia nel secondo, istitutivo del solo settore delle attivita'' varie.
Le Sezioni unite della Cassazione nella citata sentenza n. 5837/1994
hanno ritenuto di non doversi
discostare dall'orientamento predetto della sezione Lavoro sulle questioni sopra
indicate, ed hanno
affermato, in ordine alla portata ed agli effetti dei provvedimenti di classificazione
adottati dall'INPS ai
sensi dell'art. 49 L. 88/1989 che l'inquadramento del datore di lavoro disposto
dall'INPS in uno dei settori
delle attivita' produttive elencati nei primi due commi dell'art. 49 ha effetti
vincolanti (salvo l'eventuale
sindacato del provvedimento sia in sede amministrativa che giurisdizionale) per tutte le
altre amministrazioni
previdenziali.
Hanno puntualizzato le Sezioni unite che "la rilevanza generale
del nuovo sistema di classificazione
dei datori di lavoro sia gia' abbastanza chiaramente desumibile dal tenore letterale
dell'art. 49, 1 comma,
secondo cui la classificazione disposta dall'INPS ha effetto a tutti i fini
previdenziali ed assistenziali e
deve essere 'stabilita sulla base dei ... criteri' tassativi successivamente
elencati". Deducendone, in
relazione ai rapporti tra la gestione INPS e le altre gestioni previdenziali settoriali,
che "l'efficacia dei
provvedimenti d'inquadramento, proprio perche' espressamente estesa all'intero sistema
della
previdenza ed assistenza obbligatorie, non puo' intendersi contraddittoriamente
circoscritta ai soli
fini previdenziali ed assistenziali perseguiti dall'INPS con le proprie
"gestioni" assicurative, sul
falso presupposto di una pretesa intangibilita' (di cui non viene indicata la base
normativa) delle sfere di
"attribuzioni" di altri enti gestori di forme di previdenza sostitutive di
quella generale obbligatoria
per l'i.v.s. amministrata dall'INPS".
Ha altresi' sottolineato la Corte che "a non diversa
soluzione conduce anche la ratio della suddetta
norma, avuto riguardo al contesto storico, normativo e giurisprudenziale esistente
all'epoca della sua entrata
in vigore, caratterizzato da una irrazionale frammentazione di competenze e di criteri
classificatori, dalla
quale derivavano situazioni di grave incertezza per le imprese sia in ordine all'esatto
adempimento dei loro
obblighi in materia di previdenza del personale dipendente, sia sul loro diritto a
fruire di agevolazioni e
benefici contributivi correlati all'inquadramento previdenziale".
Per cui, "poiche' non e' pensabile che il legislatore del 1989
ignorasse questo stato di cose
e le gravi disfunzioni da esso derivanti, non puo' revocarsi in dubbio che
l'introduzione dell'art. 49 nel
tessuto della legge n. 88 abbia avuto come obiettivo primario quello di razionalizzare e
di conferire - per
quanto possibile - certezza al sistema di classificazione previdenziale dei datori di
lavoro, abolendo la
preesistente pluralita' di competenze e di inquadramenti, unificando i criteri di
classificazione
e contestualmente adeguandoli alla mutata realta' economica e tecnologica, attribuendo
infine
ad un unico ente (l'INPS) la titolarita' esclusiva (salvo il limitato potere di
aggregazione del Ministro
del Lavoro) della funzione di disporre l'inquadramento di tutti i datori di lavoro in
"esattori" rigidamente
prestabiliti, mediante provvedimenti dotati di efficacia generale ("a tutti i fini
previdenziali ed
assistenziali") e percio' vincolanti anche nei confronti di altri enti che - come
l'INPDAI - applicano
norme e perseguono finalita' di natura previdenziale".
A fronte della nuova disciplina di carattere generale introdotta con
il primo comma, l'art. 49 cit.
ha pero' anche, con l'ultimo periodo del terzo comma stabilito che "restano
comunque validi gli
inquadramenti gia' in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura
o derivanti da leggi
speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 30 maggio
1955, n. 797".
Questa norma introduce una deroga all'operativita' dei nuovi criteri di inquadramento,
che ha efficacia
generale per tutte le imprese gia' inquadrate.
Tale norma, secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione a
sezioni unite (sent. n. 4837 del 1994),
che questo Tribunale condivide pienamente, va letta in senso onnicomprensivo, nel senso
cioe' che la
disposizione ha sottratto al nuovo regime classificatorio non soltanto gli inquadramenti
previsti
da leggi speciali o da specifici decreti ministeriali, ma anche quelli "comunque
gia' in atto", e quindi tutti
quelli pregressi alla'entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio.
Si tratta dunque di una norma derogatoria generale dell'applicazione
dei nuovi criteri alle imprese
preesistenti, di cui la Corte costituzionale (sent. n. 378/1994) ha riconosciuto la
ammissibilita' e la
legittimita', sottolineando che non e' irrazionale la scelta del legislatore, in caso di
modificazioni della
normativa, prevedere differenziazioni temporali agevolative nell'ambito di una stessa
categoria di
soggetti, "potendo costituire il fluire del tempo l'elemento diversificatore
giustificativo", purche' la
diversificazione di trattamento tra imprese pre-inquadrate e imprese inquadrate
successivamente alla L.
88/1989 non sia vigente sine die, perche' allora si tradurrebbe in una ingiustificata ed
irrazionale
disparita' di trattamento.
La ragione per cui in un lasso di tempo non indeterminato e'
ammissibile una ultrattivita' dei pre-
inquadramenti in coesistenza con il nuovo regime, e' agevolmente individuabile, come ha
rilevato
anche la Corte Cost. cit., nell'esigenza di non sradicare di colpo un sistema di
agevolazioni,
sulla base dei cui effetti certamente le imprese avevano fatto affidamento e regolato
conseguentemente,
almeno nel breve periodo, le proprie scelte economiche: per cui la dilazione fissata
dalla legge
appare giustamente orientata a dar modo alle imprese di adeguare le proprie valutazioni
di bilancio
alla nuova realta' economica nella quale avrebbero in futuro operato.
La deroga fissata dall'art. 49, ult. comma, cit., nel rispetto dei
criteri indicati dalla Corte Cost., ha
cessato di avere vigore a decorrere dalla data del 31-12-1996, in virtu' del disposto
dell'art. 1,
comma 234, della legge 30-12-1996 n. 662.
8. - IL REGIME PREVIDENZIALE APPLICABILE ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA
A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DALLA LEGGE N. 88/1989.
Sulla base delle fonti normative richiamate emerge senza ombra di
dubbio che:
a) quanto alla classificazione astratta l'Istituto di vigilanza de
quo viene ad essere
oggi inquadrato nel settore "terziario";
b) quanto alla concreta operativita' di tale nuovo inquadramento,
esso e' pero' efficace
a tutti gli effetti previdenziali solo al cessare della vigenza della proroga di cui
all'ultimo
comma dell'art. 49 cit.
Dunque, sulla base del disposto dell'art. 49, ult. comma, e
dell'interpretazione datane
dalla giurisprudenza di legittimita' e costituzionale, deve ritenersi che l'ulteriore
variatio del
1989 da "Industria" a "terziario" operata dall'I.N.P.S. sia stata
effettuata in violazione di
tale disposizione e sia quindi illegittima, non potendo l'ente previdenziale variare
piu'
l'inquadramento riconosciuto irrevocabilmente in sede giurisdizionale all'Istituto di
vigilanza,
sino alla data del 31-12-1996, in quanto il primo inquadramento accertato giudizialmente
nel 1987, era da considerarsi (l'unico) "gia' in atto" al momento dell'entrata
in vigore dell'art.
49 cit.
E' correlativamente infondata, pero', anche la pretesa dell'Istituto
di vigilanza di mantenere
un doppio inquadramento ("industria" ai fini contributi e
"commercio" a fini sgravi), fino al
31-12-1996, dal momento che si e' accertato la impossibilita' logico-giuridica di
coesistenza
di un doppio inquadramento per il medesimo istituto giuridico, e che "gia' in
atto" deve quindi
considerarsi alla data di entrata in vigore della legge 88/1989 citata appunto
l'inquadramento nel
settore "industria".
Nessun efficacia possono al riguardo spiegare i provvedimenti
ministeriali menzionati dall'Istituto
appellato, poiche' la loro efficacia non travalicare i limiti di efficacia della
normativa legislativa da cui
traggono causa e fondamento.
Va quindi rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'I.N.P.S.
per il pagamento degli
importi che ha preteso, quali differenza per contributi non pagati, per il periodo
successivo
all'entrata in vigore dell'art. 49 L. 88/1989 (e sino al 31-5-1992), indicati in ricorso
in lire
400.012.000, oltre alle sanzioni civili dovute per il ritardato pagamento, non ancora
calcolate al momento della domanda riconvenzionale.
9. - LE QUESTIONI ACCESSORIE.
Appare superata, per dichiarazione della stessa parte appellata, che
l'ha eccepita, ma ha poi
dichiarato all'udienza di discussione di rinunciarvi, adeguandosi alla piu' recente
giurisprudenza,
menzionata anche dal C.T.U., la questione della applicabilita' della legge n. 335/1995.
In ordine agli accessori sulle somme da corrispondere all'I.N.P.S.,
sussiste l'obbligo di
pagamento degli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale sino a
quella di effettivo
pagamento, mentre non spetta alcuna rivalutazione, non essendo stato provato il maggior
danno,
ed apparendo assorbente l'entita' dell'interesse legale in ordine all'ipotizzabile
ammontare di quest'ultimo.
In ordine alle spese processuali, ritiene il Tribunale che la
parziale soccombenza e la parziale
ragione di entrambe le parti, in ordine alle diverse domande ed eccezioni formulate,
giustifichi, anche
per l'apparente incertezza di alcune questioni giuridiche, la totale compensazione delle
spese di entrambi
i gradi di giudizio.
P T M
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 24
marzo 1995,
dall'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza
resa dal Pretore del
lavoro di Trani, in data 2-4-1996, nella causa pendente tra l'ente appellante e
l'Istituto di vigilanza
appellato, cosi' provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma della
sentenza di primo
grado:
2) Dichiara la legittimita' dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali
dell'Istituto di
vigilanza Metronotte nel settore "Industria" sino al 27-3-1989;
3) Dichiara che all'Istituto di vigilanza Metronotte spetta l'inquadramento nel settore
"Industria", ai fini
previdenziali e assistenziali, anche per il periodo dal 28-3-1989 al 31-12-1996, sia per
la determinazione
dell'importo dei contributi che per la determinazione degli sgravi;
4) Dichiara che all'Istituto di vigilanza Metronotte spetta l'inquadramento nel settore
"Terziario", ai
sensi dell'art. 49, primo comma, L. 88/1989, a decorrere dall'1-1-1997, a tutti i fini
previdenziali e
assistenziali;
5) Conferma la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento, in favore dell'Istituto di vigilanza
Metronotte, della
somma complessiva di lire 538.599.055, oltre accessori come determinati in sentenza di
primo grado;
6) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado ed in
conseguenza:
7) Condanna l'Istituto di vigilanza al pagamento in favore dell'I.N.P.S. della somma di
lire 205.188.000,
oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
8) Condanna l'Istituto di vigilanza al pagamento in favore dell'I.N.P.S. della somma di
lire 597.272.234,
oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
9) Rigetta la domanda riconvenzionale dell'I.N.P.S. di condanna dell'Istituto di
vigilanza al pagamento
dell'importo di lire 400.012.000, e delle correlative sanzioni civili da ritardo
ipotizzate e non
quantificate;
10) Compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Cosi' deciso a Trani, nella camera di consiglio della sezione Lavoro il 24 giugno 1999.
Il Presidente, estensore