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La cognizione dei reclami avverso provvedimenti cautelari in materia di lavoro spetta al Collegio da costituirsi all'interno della sezione lavoro del Tribunale

Trib. Trani, sezione appello lavoro, ord. 11 aprile 2000.

Pres. ed est. Pica.

La cognizione dei reclami avverso provvedimenti cautelari in materia di lavoro appartiene
dalla data del 1° gennaio 2000 al Collegio da costituirsi all'interno della sezione lavoro di
ciascun Tribunale, dal momento che le preesistenti sezioni di appello non possono conoscere
di nuovi affari introdotti dopo tale data, e che le sezioni lavoro delle Corti d'appello, allo stato,
sono competenti per gli appelli e non per i reclami.

 

    (Omissis).

Il Tribunale di Trani
Collegio di appello per le controversie in materia di lavoro e previdenza,
composto dai magistrati:
Dott. Pica Giorgio Presidente, relatore;
Dott. Francesco Zecchillo Giudice
Dott. Pietro Mastrorilli Giudice,

Riunito in camera di consiglio per decidere il reclamo proposto con ricorso in data 3 marzo 2000 avverso il provvedimento cautelare pronunciato dal giudice del lavoro di Trani, nel procedimento cautelare iscritto al n. 740/2000, vertente          T R A

ENTE XXX                                                                                                 RECLAMANTE

E

M. M. P.                                                                                                      RECLAMATO

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

LETTI gli atti ed ascoltate le parti;

RILEVATO che problema preliminare rispetto all’esame delle ragioni del reclamo è quello
della verifica  della  sussistenza  in capo  all’odierno Collegio  della  attuale  competenza  a
conoscere dei reclami  avverso  provvedimenti cautelari  emanati in   materia di  lavoro,  dal
momento che  per  l’art.  134-bis  del  d.lgs.  19 febbraio 1998  n. 51, la  cognizione   delle
preesistenti sezioni di appello in materia  di lavoro  dei Tribunali  si arresta alle controversie
introdotte antecedentemente  alla data   di efficacia del decreto predetto, per le quali l'appello
andava proposto alle predette sezioni del tribunale sino al 31 dicembre 1999;
 
RILEVATO che il reclamo de quo è stato proposto con ricorso depositato il 4 FEBBRAIO
2000, e quindi successivamente alla data del 31 dicembre 1999;
 
RILEVATO che la novella legislativa citata non fa menzione alcuna della materia dei reclami
avverso provvedimenti cautelari pronunciati o denegati in controversie di lavoro e previdenza,
e che la individuazione dell’organo giurisdizionale deputato a trattarli va quindi, allo stato,
operata sulla base delle disposizioni e dei principi normativi attualmente esistenti nell’ordinamento;
 
RITENUTO che appare escludibile con certezza la capacità del presente Collegio di conoscere
del giudizio di reclamo de quo, in quanto lo spirare dell’indicato termine di legge, a partire dal
quale la cognizione degli appelli in materia di lavoro è stata trasferita alle Corti d’appello, non
ha soltanto l’effetto di trasferire una cognizione da un organo ad un altro, bensì altresì la
funzione e l’effetto di sopprimere in radice, in relazione ai nuovi giudizi, l’organo collegiale
di appello preesistente presso il Tribunale, che sopravvive unicamente per l’esaurimento degli
affari pendenti, iscritti a ruolo prima del detto termine;
 
RITENUTO pertanto che l’attuale sezione costituita per la trattazione degli appelli in materia
di lavoro e previdenza non può conoscere di alcun affare introdotto dopo la detta data,
dovendosi considerare tamquam non esset in relazione ad essi;
 
RITENUTO che, nonostante alcune pronunce giurisdizionali in tal senso (v. Trib. Catanzaro
28 ottobre 1999, in Foro It., 2000, I, 642), non appare allo stato tout court identificabile il
nuovo organo competente a trattare i predetti reclami nella sezione d’appello lavoro della
Corte d’appello, dal momento che quest’organo è espressamente indicato per legge come
organo investito delle funzioni di appello, ed il giudizio di reclamo non risulta assimilabile
sic et simpliciter ad un giudizio di appello, anche per il disposto dell’art. 669-terdecies c.p.c.,
che attribuisce la cognizione del reclamo genericamente al "Collegio", lasciando così intendere
che debba trattarsi di un collegio interno all’ufficio di appartenenza del giudice che ha pronunciato
il provvedimento reclamato: conclusione che appare confermata dal fatto che il terzo comma dello stesso art. 669-terdecies c.p.c. richiama, per regolare il procedimento di reclamo, i soli artt. 737 e
738 c.p.c., escludendo espressamente l’art. 739 c.p.c. che concerne appunto i reclami proposti
alla Corte d’appello avverso i decreti del Tribunale;
 
RITENUTO che tuttavia il disposto dell’art. 669-terdecies c.p.c., va letto ed interpretato in armonia con i principi generali che regolano la materia delle controversie di lavoro, e che prevedono la devoluzione delle stesse ad organi giurisdizionali specializzati, funzionalmente competenti in via esclusiva, che rappresentano i "giudici naturali" del lavoro;
 
RITENUTO che pertanto il Collegio competente a conoscere dei reclami avverso i provvedimenti cautelari in materia di lavoro va attualmente individuato, ratione materiae, nonché ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., nel Collegio da costituirsi all’interno della Sezione lavoro del Tribunale cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare reclamato, essendo la sezione lavoro del Tribunale l’attuale giudice naturale di tutte le controversie del lavoro;
 
RITENUTO pertanto che erroneamente il fascicolo del reclamo de quo è stato iscritto a ruolo
presso la cancelleria di questo Collegio incaricato in via residuale della trattazione delle pregresse controversie di appello in materia di lavoro;
 
P T M
 
Rimette il fascicolo del presente reclamo al Presidente del Tribunale per la assegnazione del
medesimo alla sezione lavoro di questo Tribunale.
 
Trani, 11 aprile 2000.                                                                      Il presidente, estensore