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La cognizione dei reclami avverso provvedimenti cautelari in materia di lavoro
spetta al Collegio da costituirsi all'interno della sezione lavoro del Tribunale
Trib. Trani, sezione appello lavoro, ord. 11 aprile 2000.
Pres. ed est. Pica.
- La cognizione dei reclami avverso provvedimenti cautelari in materia di lavoro
appartiene
- dalla data del 1° gennaio 2000 al Collegio da costituirsi all'interno della sezione
lavoro di
- ciascun Tribunale, dal momento che le preesistenti sezioni di appello non possono
conoscere
- di nuovi affari introdotti dopo tale data, e che le sezioni lavoro delle Corti
d'appello, allo stato,
- sono competenti per gli appelli e non per i reclami.
(Omissis).
- Il Tribunale di Trani
- Collegio di appello per le controversie in materia di lavoro e previdenza,
- composto dai magistrati:
- Dott. Pica Giorgio Presidente, relatore;
- Dott. Francesco Zecchillo Giudice
- Dott. Pietro Mastrorilli Giudice,
Riunito in camera di consiglio per decidere il reclamo proposto con
ricorso in data 3 marzo 2000 avverso il provvedimento cautelare pronunciato dal giudice
del lavoro di Trani, nel procedimento cautelare iscritto al n. 740/2000, vertente
T R A
ENTE XXX
RECLAMANTE
E
M. M. P.
RECLAMATO
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
LETTI gli atti ed ascoltate le parti;
- RILEVATO che problema preliminare rispetto allesame delle ragioni del reclamo è
quello
- della verifica della sussistenza in capo allodierno
Collegio della attuale competenza a
- conoscere dei reclami avverso provvedimenti cautelari emanati in
materia di lavoro, dal
- momento che per lart. 134-bis del d.lgs. 19
febbraio 1998 n. 51, la cognizione delle
- preesistenti sezioni di appello in materia di lavoro dei Tribunali si
arresta alle controversie
- introdotte antecedentemente alla data
di efficacia del decreto predetto, per le quali l'appello
- andava proposto alle predette sezioni del tribunale sino al 31 dicembre 1999;
-
- RILEVATO che il reclamo de quo è stato proposto con ricorso depositato il 4 FEBBRAIO
- 2000, e quindi successivamente alla data del 31 dicembre 1999;
-
- RILEVATO che la novella legislativa citata non fa menzione alcuna della materia dei
reclami
- avverso provvedimenti cautelari pronunciati o denegati in controversie di lavoro e
previdenza,
- e che la individuazione dellorgano giurisdizionale deputato a trattarli va quindi,
allo stato,
- operata sulla base delle disposizioni e dei principi normativi attualmente esistenti
nellordinamento;
-
- RITENUTO che appare escludibile con certezza la capacità del presente Collegio di
conoscere
- del giudizio di reclamo de quo, in quanto lo spirare dellindicato termine di
legge, a partire dal
- quale la cognizione degli appelli in materia di lavoro è stata trasferita alle Corti
dappello, non
- ha soltanto leffetto di trasferire una cognizione da un organo ad un altro, bensì
altresì la
- funzione e leffetto di sopprimere in radice, in relazione ai nuovi giudizi,
lorgano collegiale
- di appello preesistente presso il Tribunale, che sopravvive unicamente per
lesaurimento degli
- affari pendenti, iscritti a ruolo prima del detto termine;
-
- RITENUTO pertanto che lattuale sezione costituita per la trattazione degli appelli
in materia
- di lavoro e previdenza non può conoscere di alcun affare introdotto dopo la detta data,
- dovendosi considerare tamquam non esset in relazione ad essi;
-
- RITENUTO che, nonostante alcune pronunce giurisdizionali in tal senso (v. Trib.
Catanzaro
- 28 ottobre 1999, in Foro It., 2000, I, 642), non appare allo stato tout court
identificabile il
- nuovo organo competente a trattare i predetti reclami nella sezione dappello
lavoro della
- Corte dappello, dal momento che questorgano è espressamente indicato per
legge come
- organo investito delle funzioni di appello, ed il giudizio di reclamo non risulta
assimilabile
- sic et simpliciter ad un giudizio di appello, anche per il disposto
dellart. 669-terdecies c.p.c.,
- che attribuisce la cognizione del reclamo genericamente al "Collegio",
lasciando così intendere
- che debba trattarsi di un collegio interno allufficio di appartenenza del giudice
che ha pronunciato
- il provvedimento reclamato: conclusione che appare confermata dal fatto che il terzo
comma dello stesso art. 669-terdecies c.p.c. richiama, per regolare il
procedimento di reclamo, i soli artt. 737 e
- 738 c.p.c., escludendo espressamente lart. 739 c.p.c. che concerne appunto i
reclami proposti
- alla Corte dappello avverso i decreti del Tribunale;
-
- RITENUTO che tuttavia il disposto dellart. 669-terdecies c.p.c., va letto
ed interpretato in armonia con i principi generali che regolano la materia delle
controversie di lavoro, e che prevedono la devoluzione delle stesse ad organi
giurisdizionali specializzati, funzionalmente competenti in via esclusiva, che
rappresentano i "giudici naturali" del lavoro;
-
- RITENUTO che pertanto il Collegio competente a conoscere dei reclami avverso i
provvedimenti cautelari in materia di lavoro va attualmente individuato, ratione materiae,
nonché ai sensi dellart. 669-terdecies c.p.c., nel Collegio da costituirsi
allinterno della Sezione lavoro del Tribunale cui appartiene il giudice che ha
emesso il provvedimento cautelare reclamato, essendo la sezione lavoro del Tribunale
lattuale giudice naturale di tutte le controversie del lavoro;
-
- RITENUTO pertanto che erroneamente il fascicolo del reclamo de quo è stato iscritto a
ruolo
- presso la cancelleria di questo Collegio incaricato in via residuale della trattazione
delle pregresse controversie di appello in materia di lavoro;
-
- P T M
-
- Rimette il fascicolo del presente reclamo al Presidente del Tribunale per la
assegnazione del
- medesimo alla sezione lavoro di questo Tribunale.
-
- Trani, 11 aprile 2000.
Il presidente, estensore