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Ammissibilità della tutela cautelare del diritto a
partecipare ad un concorso interno nella P.A.
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- Trib. Trani, sez. appello lavoro, 10 dicembre 1999 (ord. in proc. di reclamo).
- Pres. Doronzo, est. Zecchillo.
- Il Tribunale di Trani - Sezione di appello per le controversie in materia di lavoro e
previdenza
- - composto dai magistrati:
- dr.ssa Adriana Doronzo Presidente
- dr. Francesco Zecchillo Giudice relatore
- dr. Pietro Mastrorilli
Giudice
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- ha emesso la seguente
ORDINANZA
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- nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3849 Ruolo Gen. Trib. 1999
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TRA
- A.S.L. BBB, con sede in A., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore,
- rappresentata e difesa dal prof. Avv. G.P. ed elettivamente domiciliata in Trani presso
e nello studio
- dell'avv. U.O. alla via XXX, giusta procura in margine all'atto di reclamo ed in virtù
di delibera n. 1074
- del 19.10.1999.
-Reclamante-
-
E
- C.L., da C., rappresentato e difeso dall'avv. V.P. in virtù di mandato a margine della
memoria difensiva
- in sede di reclamo e domiciliato alla via Beltrani 17.
-Reclamato-
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- C.L., dipendente del Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici
di CCC della A.U.S.L. BBB con
- qualifica di collaboratore coordinatore di 8° liv. bis, con ricorso depositato in data
30 marzo 1999,
- assumendo che con deliberazione n. 391 del 30 settembre 1998, adottata, ai sensi e per
gli effetti dell'art.
- 32, comma 13, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dal Direttore Generale dell'Azienda
Unità Sanitaria
- Locale BBB , erano stati annullati i provvedimenti attributivi delle posizioni
funzionali superiori illegittimamente
- disposte a favore del personale non sanitario e che contestualmente era stato indetto
concorso interno, ai
- sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 17, della L. 15 maggio 1997, n. 127, per la
copertura di cinque
- posti di dirigente del ruolo amministrativo nonché di sette posti di collaboratore
amministrativo e di sette
- posti di assistente amministrativo, compresi nella pianta organica provvisoria
dell'Azienda e riferiti al personale
- il cui inquadramento era stato annullato, riservando, inoltre, ed illegittimamente, in
considerazione della pendenza
- dinanzi al T.A.R. Puglia del giudizio promosso avverso la deliberazione n.6903 del 20
dicembre 1992 con
- la quale la Giunta della Regione Puglia aveva annullato la deliberazione n. 8516 del 9
ottobre 1984 di iscrizione
- nei ruoli nominativi regionali di esso ricorrente nella posizione giuridica dirigenziale
(decimo livello), di espletare
- la procedura concorsuale interna riferita ai posti di dirigente amministrativo resisi
vacanti a seguito del provvedimento
- di annullamento impugnato dinanzi al T.A.R. subordinatamente alle determinazioni della
Giunta Regionale in merito
- al giudizio pendente promosso dal dipendente, chiedeva al giudice adito, stante la
minaccia della possibile assegnazione
- del posto, durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria il suo diritto a
partecipare al concorso, ad altro
- dipendente e, soprattutto, il rischio di essere collocato in quiescenza nella posizione
funzionale di 8° liv. bis e non in
- quella di 10° liv., "previa disapplicazione in parte qua della delibera
1391/98 della AUSL BBB nella parte in cui
- dispone di riservarsi di espletare la procedura concorsuale interna riferita al posto di
dirigente spettante al C.L. subordinatamente alle determinazioni della Giunta
Regionale", di voler "dichiarare il diritto del C.L. a partecipare
- al concorso interno de quo ed assicurare che la AUSL BBB consenta la
partecipazione al concorso interno indetto
- con deliberazione n. 391 del 30.09.98 anche per il posto vacante di dirigente
amministrativo".
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- Il Pretore del lavoro, con decreto inaudita
altera parte del 2 aprile 1999, dichiarava il diritto del ricorrente
- "a partecipare al concorso interno indetto con deliberazione n. 1391/98, invitando
il rappresentante legale della
- AUSL. BBBl a consentire allo stesso la partecipazione de qua".
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- Si costituiva l'Azienda Unità Sanitaria
Locale BBB con memoria depositata in data 4 maggio 1999.
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- Eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria a conoscere della
- controversia, sotto il profilo sia dell'accertamento e riconoscimento, ai fini della
partecipazione al concorso
- interno, del diritto all'inquadramento in un livello superiore (decimo) a quello
ricoperto (ottavo bis), relativo
- ad un periodo del rapporto di lavoro precedente alla data, del 30 giugno 1998, di
decorrenza dell'attribuzione
- delle controversie in materia di rapporto di pubblico impiego al giudice ordinario, sia
della devoluzione
- all'Autorità Giudiziaria Amministrativa di tutte le controversie in materia di
procedure concorsuali dei pubblici
- dipendenti.
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- Nel merito, tuttavia, sosteneva
l'inammissibilità della domanda, stante la pendenza dinanzi al T.A.R.
- Puglia della controversia relativa al rivendicato inquadramento nel 10° livello
retributivo e l'abnorme richiesta
- di ammissione coattiva al concorso interno, nonché l'infondatezza della stessa per non
essere il C. in possesso
- di tutti i requisiti per poter essere ammesso a partecipare al concorse indetto.
Rilevava, infine, l'inesistenza nella
- specie del periculum in mora, e chiedeva, quindi, la revoca del decreto
inaudita parte per tutte le ragioni sopra
- esposte.
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- Con ordinanza del 13 ottobre 1999 il
Giudice Unico del lavoro presso il Tribunale di Trani confermava
- il provvedimento cautelare pronunciato con decreto.
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- Avverso tale decisione proponeva
reclamo, con atto depositato in data 9 novembre 1999, l'Azienda
- Unità Sanitaria Locale BBB . Riproponeva, in sostanza, contro il provvedimento
reclamato, le stesse ragioni
- allegate nel giudizio dinanzi al giudice unico della cautela e chiedeva pertanto la
totale riforma dell'ordinanza cautelare.
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- Ripristinatosi il contraddittorio, il
C.ribadiva che nessun difetto di giurisdizione era ravvisabile nel caso di
- specie in quanto il giudizio, avendo ad oggetto il riconoscimento del diritto del
reclamato a partecipare al concorso
- interno indetto con delibera 1391/98 del 30.09.1998, per l'attribuzione dei posti
vacanti di dirigente amministrativo,
- riguardava una questione attinente ad un periodo del rapporto di pubblico impiego del
ricorrente successivo al
- 30.06.1998 e del tutto avulsa dalle procedure concorsuali per assunzione dei dipendenti
delle pubbliche
- amministrazioni le cui controversie erano state devolute alla cognizione dell'Autorità
Giudiziaria Amministrativa.
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- Evidenziava, inoltre, che non era precluso
all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nell'ambito della cognizione delle
- controversie relative al rapporto di pubblico impiego, il potere di ordinare alla
Pubblica Amministrazione un facere,
- e, quanto al fumus boni iuris e al periculum in mora, si riportava
sostanzialmente a quanto allegato nel giudizio di
- prime cure.
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- Ciò posto, rileva il Tribunale che sono
state attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
- tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art.1,
- comma 2, del d.lgs. 3.2.1993 n. 29 (ad eccezione di quelle relative ai rapporti di
lavoro di cui al comma 4; v.
- art.68, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art.29, comma 17, del
d.lgs. 31.3.1998 n. 80),
- "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30
giugno 1998" (art.45 del d.lgs. n.
- 80 del 1998).
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- LAzienda reclamante non contesta che la
controversia de qua attenga ad uno dei rapporti di lavoro alle
- dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs.
3.2.1993 n. 29. Ritiene, però,
- che, essendo impostato il ricorso su un presunto diritto all'inquadramento nella
qualifica dirigenziale riveniente
- da provvedimenti amministrativi adottati in epoca precedente al 30.6.1998, sottoposti, a
seguito di annullamento
- in sede di autotutela da parte della P.A., al vaglio del giudice amministrativo, la
competenza giurisdizionale in
- ordine alla domanda formulata dal C.non possa, di conseguenza, radicarsi dinanzi
all'Autorità Giudiziaria Ordinaria,
- essendo la controversia devoluta all'Autorità Giudiziaria Amministrativa.
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- L'eccezione non è fondata.
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- Le "questioni attinenti al periodo del
rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" sono tutte quelle che
- trovano la loro unica e distintiva origine in un periodo di svolgimento del rapporto di
lavoro di pubblico impiego - necessariamente caratterizzato nella sua dinamica da atti
presupposti conseguenti - successivo alla data dalla norma
- indicata.
- Il diritto cautelando è, nella specie,
quello a partecipare al concorso interno indetto dal Direttore Generale
- dell'Azienda Unità Sanitaria Locale BBB con deliberazione n. 1391 del 30
settembre 1998, previa disapplicazione
- di tale provvedimento nella parte in cui dispone la riserva di espletamento della
procedura concorsuale interna
- riferita al posto di dirigente spettante al C.L. subordinatamente alle determinazioni
della Giunta Regionale.
- Esso, dunque, attiene ad una questione che
trova la sua ragione d'essere in un provvedimento amministrativo
- coinvolgente il rapporto di dipendenza pubblica del Como, e di cui si chiede la parziale
disapplicazione, adottato successivamente al 30 giugno 1998, con effetti (quelli
direttamente prodotti dalla procedura concorsuale) sul
- rapporto di lavoro dalla data di indizione del concorso interno.
- Il C. in vero non chiede alcun riconoscimento
della qualifica dirigenziale oggetto del provvedimento di
- annullamento e del conseguente giudizio amministrativo, ma, al pari degli altri
dipendenti nei cui confronti
- l'Amministrazione ha proceduto in sede di autotutela ad annullare i provvedimenti di
promozione alla qualifica
- dirigenziale e quindi a mettere a concorso i corrispondenti posti resisi vacanti nella
pianta organica, di partecipare
- allo stesso concorso interno per il posto di dirigente amministrativo resosi vacante a
seguito della procedura di
- annullamento adottata nei suoi confronti.
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- Stabilisce altresì l'art. 68, comma 4,
del d.lgs. n.29 del 1993, come modificato dall'art. 29 del d.lgs. n.80 del
- 1998, che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le
controversie in materia di procedure
- concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
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- La norma -diversamente da quanto sostenuto
dalla parte reclamante- non è applicabile al caso di specie.
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- Il C. non chiede di partecipare ad una
procedura concorsuale per "lassunzione" presso l'Azienda Unitaria
- Sanitaria Locale BBB , essendo da tempo alle dipendenze di tale Pubblica
Amministrazione, ma di partecipare
- alla procedura concorsuale interna indetta per la copertura del suddetto posto vacante
di dirigente del ruolo
- amministrativo.
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- La norma citata si riferisce in vero alle
procedure concorsuali attinenti al momento genetico del rapporto
- di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, mentre la procedura
concorsuale in questione attiene
- al diverso momento dinamico di svolgimento del rapporto di lavoro pubblico, la cui fase
di instaurazione mediante
- l'assunzione del dipendente risulta da tempo esaurita.
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- Dispone l'art.6, comma 17, della L.
15.5.1997, n.127, quanto segue:
- "Entro e non oltre tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad
- annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle
disposizioni del decreto
- del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347, e successive modificazioni ed
integrazioni, e a bandire
- contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto
dell'annullamento. Fino alla data di
- copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale
destinatario dei provvedimenti
- di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla
qualifica attribuita con detti
- provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti
resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per
titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi
- a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che
abbiano svolto almeno
- cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui
al presente comma anche
- se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per
l'accesso alla qualifica corrispondente".
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- Stabilisce, inoltre, l'art.32, comma 13,
della L. 27.12.1997, n. 449, quanto segue:
- "La previsione di cui al comma 17
dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n.127, si applica altresì
- al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera
difforme dalle disposizioni
- contenute nel decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
- Gazzetta Ufficiale n.51 del 22 febbraio 1982, <Normativa concorsuale del personale
delle unità sanitarie locali
- in applicazione dell'art.12 del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre
1979, n.761>. L'annullamento
- degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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- Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla
base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali
- siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente
inferiore, con anzianità di
- servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorché sprovvisti del titolo
di studio prescritto per
- l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della
procedura selettiva, sempreché
- venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei
modi di cui all'articolo
- 6, comma 17, della legge 5 maggio 1997, n.127, sempreché rappresentino spesa
consolidata nei bilanci delle
- aziende sanitarie".
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- La deliberazione n.1391 dei Direttore
Generale della A.U.S.L. BBB risulta adottata sulla base dell'art.32,
- comma 13, della L. n. 449 del 1997, e lo stesso provvedimento amministrativo individua
"tra i posti ex art.6
- comma 17 L.127/97 anche" quello relativo all'iscrizione del C.nei ruoli nominativi
regionali degli interessati con
- posizione giuridica dirigenziale, annullato con deliberazione n. 6903 del 20.12.1992
della Giunta della Regione
- Puglia.
-
- Deve, pertanto, ritenersi del tutto
illegittima, perché non prevista (né presupposta) dalla normativa sopra
- menzionata, la decisione del Direttore Generale di subordinare l'espletamento della
procedura amministrativa
- concorsuale interna relativa (anche) al posto di dirigente amministrativo del
C."alle determinazioni che la Giunta
- Regionale adotterà in merito ai giudizi pendenti promossi dai sigg. C.L.,
(
)". Essa, in vero, evidenzia,
- oggettivamente, una irragionevole compressione del diritto del C.nell'ambito di
posizioni soggettive sostanzialmente
- identiche, in danno, cioè, di coloro che contro la deliberazione della Giunta della
Regione Puglia di annullamento
- hanno, legittimamente, fatto ricorso alla tutela giudiziaria.
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- D'altronde, proprio il mancato ottenimento
dinanzi al T.A.R. della sospensiva della deliberazione di
- annullamento della Giunta della Regione Puglia non consente alla P.A. di continuare a
mantenere scoperto
- il posto di dirigente del ruolo amministrativo resosi vacante a seguito del suddetto
annullamento, senza attivare
- la procedura concorsuale imposta dalla normativa del 1997 sopra riportata.
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- Nell'ambito dei poteri riconosciuti
all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in materia di rapporti di lavoro
- dei pubblici dipendenti devoluti alla sua competenza, "il giudice adotta, nei
confronti della pubbliche
- amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna,
richiesti dalla natura dei
- diritti tutelati" (art.68, comma 2, prima parte, d. lgs. n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art.29 d.lgs. n. 80
- del 1998), e non è dato intendere per quale ragione tra i provvedimenti di condanna non
dovrebbero essere
- compresi anche quelli diretti ad un facere.
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- Infine, quanto al periculum in mora, si
ritiene che il diritto alla partecipazione al concorso interno per
- la copertura del posto di dirigente del ruolo amministrativo sia concretamente
minacciato dall'imminente
- collocamento in quiescenza del Como.
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- D'altra parte, non può seriamente essere
contestato che un sistema di produzione e di scambio non
- può reggersi - come autorevolmente sostenuto - se non si radica in forti ragioni
sociali. Altrimenti le due
- sfere, quella economica e quella metaeconomica che ne alimentano i modelli e il loro
funzionamento, vanno
- in collisione. Il lavoro, da almeno due secoli, mantiene il ruolo di massimo orientatore
dei soggetti nella società
- e di primaria condizione di accesso individuale alla stima di sé.
-
- Lillegittimità dell'operato della P.A.
nei confronti del C. vulnera irreparabilmente quella stima di sé che
- ad ogni lavoratore la costituzione garantisce, privilegiandola, sotto forma di dignità
umana, nei confronti
- dell'iniziativa economica (anche pubblica). E non esiste nel nostro ordinamento
giuridico un'adeguata forma
- di riparazione del vulnus inferto alla stima che ognuno ha di sé.
-
- Ne consegue l'infondatezza del reclamo.
-
-
P. Q. M.
-
- Il Tribunale, decidendo sul reclamo proposto in data 9 novembre 1999 dall'Azienda Unità
Sanitaria Locale
- BBB , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza cautelare
pronunciata in data
- 13 ottobre 1999 dal Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Trani nei confronti di
C.L., lo rigetta e conferma
- il provvedimento reclamato.
-
- Così deciso in Trani il 2 dicembre 1999 nella Camera di Consiglio della Sezione di
appello per le controversie
- in materia di lavoro e di previdenza del Tribunale.
- Trani, 10 dicembre 1999.