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Ammissibilità della tutela cautelare del diritto a partecipare ad un concorso interno nella P.A.

 
Trib. Trani, sez. appello lavoro, 10 dicembre 1999 (ord. in proc. di reclamo).
Pres. Doronzo, est. Zecchillo.

 

Il Tribunale di Trani - Sezione di appello per le controversie in materia di lavoro e previdenza
- composto dai magistrati:
dr.ssa  Adriana Doronzo     Presidente
dr.  Francesco Zecchillo     Giudice relatore
dr.  Pietro Mastrorilli           Giudice
 
ha emesso la seguente                               ORDINANZA
 
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3849 Ruolo Gen. Trib. 1999
                                                                        TRA
A.S.L. BBB, con sede in A., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dal prof. Avv. G.P. ed elettivamente domiciliata in Trani presso e nello studio
dell'avv. U.O. alla via XXX, giusta procura in margine all'atto di reclamo ed in virtù di delibera n. 1074
del 19.10.1999.                                                                                                             -Reclamante-
                                                                           E
C.L., da C., rappresentato e difeso dall'avv. V.P. in virtù di mandato a margine della memoria difensiva
in sede di reclamo e domiciliato alla via Beltrani 17.                                                         -Reclamato-
 

 

    C.L., dipendente del Servizio Sanitario Nazionale presso gli uffici di CCC della A.U.S.L. BBB  con
qualifica di collaboratore coordinatore di 8° liv. bis, con ricorso depositato in data 30 marzo 1999,
assumendo che con deliberazione n. 391 del 30 settembre 1998, adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art.
32, comma 13, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale BBB , erano stati annullati i provvedimenti attributivi delle posizioni funzionali superiori illegittimamente
disposte a favore del personale non sanitario e che contestualmente era stato indetto concorso interno, ai
sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 17, della L. 15 maggio 1997, n. 127, per la copertura di cinque
posti di dirigente del ruolo amministrativo nonché di sette posti di collaboratore amministrativo e di sette
posti di assistente amministrativo, compresi nella pianta organica provvisoria dell'Azienda e riferiti al personale
il cui inquadramento era stato annullato, riservando, inoltre, ed illegittimamente, in considerazione della pendenza
dinanzi al T.A.R. Puglia del giudizio promosso avverso la deliberazione n.6903 del 20 dicembre 1992 con
la quale la Giunta della Regione Puglia aveva annullato la deliberazione n. 8516 del 9 ottobre 1984 di iscrizione
nei ruoli nominativi regionali di esso ricorrente nella posizione giuridica dirigenziale (decimo livello), di espletare
la procedura concorsuale interna riferita ai posti di dirigente amministrativo resisi vacanti a seguito del provvedimento
di annullamento impugnato dinanzi al T.A.R. subordinatamente alle determinazioni della Giunta Regionale in merito
al giudizio pendente promosso dal dipendente, chiedeva al giudice adito, stante la minaccia della possibile assegnazione
del posto, durante il tempo occorrente per far valere in via ordinaria il suo diritto a partecipare al concorso, ad altro
dipendente e, soprattutto, il rischio di essere collocato in quiescenza nella posizione funzionale di 8° liv. bis e non in
quella di 10° liv., "previa disapplicazione in parte qua della delibera 1391/98 della AUSL BBB  nella parte in cui
dispone di riservarsi di espletare la procedura concorsuale interna riferita al posto di dirigente spettante al C.L. subordinatamente alle determinazioni della Giunta Regionale", di voler "dichiarare il diritto del C.L. a partecipare
al concorso interno de quo ed assicurare che la AUSL BBB consenta la partecipazione al concorso interno indetto
con deliberazione n. 391 del 30.09.98 anche per il posto vacante di dirigente amministrativo".
 
         Il Pretore del lavoro, con decreto inaudita altera parte del 2 aprile 1999, dichiarava il diritto del ricorrente
"a partecipare al concorso interno indetto con deliberazione n. 1391/98, invitando il rappresentante legale della
AUSL. BBBl a consentire allo stesso la partecipazione de qua".
 
        Si costituiva l'Azienda Unità Sanitaria Locale BBB  con memoria depositata in data 4 maggio 1999.
 
Eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria a conoscere della
controversia, sotto il profilo sia dell'accertamento e riconoscimento, ai fini della partecipazione al concorso
interno, del diritto all'inquadramento in un livello superiore (decimo) a quello ricoperto (ottavo bis), relativo
ad un periodo del rapporto di lavoro precedente alla data, del 30 giugno 1998, di decorrenza dell'attribuzione
delle controversie in materia di rapporto di pubblico impiego al giudice ordinario, sia della devoluzione
all'Autorità Giudiziaria Amministrativa di tutte le controversie in materia di procedure concorsuali dei pubblici
dipendenti.
 
        Nel merito, tuttavia, sosteneva l'inammissibilità della domanda, stante la pendenza dinanzi al T.A.R.
Puglia della controversia relativa al rivendicato inquadramento nel 10° livello retributivo e l'abnorme richiesta
di ammissione coattiva al concorso interno, nonché l'infondatezza della stessa per non essere il C. in possesso
di tutti i requisiti per poter essere ammesso a partecipare al concorse indetto. Rilevava, infine, l'inesistenza nella
specie del periculum in mora, e chiedeva, quindi, la revoca del decreto inaudita parte per tutte le ragioni sopra
esposte.
 
         Con ordinanza del 13 ottobre 1999 il Giudice Unico del lavoro presso il Tribunale di Trani confermava
il provvedimento cautelare pronunciato con decreto.
 
         Avverso tale decisione proponeva reclamo, con atto depositato in data 9 novembre 1999, l'Azienda
Unità Sanitaria Locale BBB . Riproponeva, in sostanza, contro il provvedimento reclamato, le stesse ragioni
allegate nel giudizio dinanzi al giudice unico della cautela e chiedeva pertanto la totale riforma dell'ordinanza cautelare.
 
        Ripristinatosi il contraddittorio, il C.ribadiva che nessun difetto di giurisdizione era ravvisabile nel caso di
specie in quanto il giudizio, avendo ad oggetto il riconoscimento del diritto del reclamato a partecipare al concorso
interno indetto con delibera 1391/98 del 30.09.1998, per l'attribuzione dei posti vacanti di dirigente amministrativo,
riguardava una questione attinente ad un periodo del rapporto di pubblico impiego del ricorrente successivo al
30.06.1998 e del tutto avulsa dalle procedure concorsuali per assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni le cui controversie erano state devolute alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa.
 
        Evidenziava, inoltre, che non era precluso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, nell'ambito della cognizione delle
controversie relative al rapporto di pubblico impiego, il potere di ordinare alla Pubblica Amministrazione un facere,
e, quanto al fumus boni iuris e al periculum in mora, si riportava sostanzialmente a quanto allegato nel giudizio di
prime cure.
 
        Ciò posto, rileva il Tribunale che sono state attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1,
comma 2, del d.lgs. 3.2.1993 n. 29 (ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4; v.
art.68, comma 1, d.lgs. n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art.29, comma 17, del d.lgs. 31.3.1998 n. 80),
"relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" (art.45 del d.lgs. n.
80 del 1998).
 
        L’Azienda reclamante non contesta che la controversia de qua attenga ad uno dei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. 3.2.1993 n. 29. Ritiene, però,
che, essendo impostato il ricorso su un presunto diritto all'inquadramento nella qualifica dirigenziale riveniente
da provvedimenti amministrativi adottati in epoca precedente al 30.6.1998, sottoposti, a seguito di annullamento
in sede di autotutela da parte della P.A., al vaglio del giudice amministrativo, la competenza giurisdizionale in
ordine alla domanda formulata dal C.non possa, di conseguenza, radicarsi dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria,
essendo la controversia devoluta all'Autorità Giudiziaria Amministrativa.
 
        L'eccezione non è fondata.
 
        Le "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" sono tutte quelle che
trovano la loro unica e distintiva origine in un periodo di svolgimento del rapporto di lavoro di pubblico impiego - necessariamente caratterizzato nella sua dinamica da atti presupposti conseguenti - successivo alla data dalla norma
indicata.
        Il diritto cautelando è, nella specie, quello a partecipare al concorso interno indetto dal Direttore Generale
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale BBB  con deliberazione n. 1391 del 30 settembre 1998, previa disapplicazione
di tale provvedimento nella parte in cui dispone la riserva di espletamento della procedura concorsuale interna
riferita al posto di dirigente spettante al C.L. subordinatamente alle determinazioni della Giunta Regionale.
        Esso, dunque, attiene ad una questione che trova la sua ragione d'essere in un provvedimento amministrativo
coinvolgente il rapporto di dipendenza pubblica del Como, e di cui si chiede la parziale disapplicazione, adottato successivamente al 30 giugno 1998, con effetti (quelli direttamente prodotti dalla procedura concorsuale) sul
rapporto di lavoro dalla data di indizione del concorso interno.
        Il C. in vero non chiede alcun riconoscimento della qualifica dirigenziale oggetto del provvedimento di
annullamento e del conseguente giudizio amministrativo, ma, al pari degli altri dipendenti nei cui confronti
l'Amministrazione ha proceduto in sede di autotutela ad annullare i provvedimenti di promozione alla qualifica
dirigenziale e quindi a mettere a concorso i corrispondenti posti resisi vacanti nella pianta organica, di partecipare
allo stesso concorso interno per il posto di dirigente amministrativo resosi vacante a seguito della procedura di
annullamento adottata nei suoi confronti.
 
         Stabilisce altresì l'art. 68, comma 4, del d.lgs. n.29 del 1993, come modificato dall'art. 29 del d.lgs. n.80 del
1998, che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
 
        La norma -diversamente da quanto sostenuto dalla parte reclamante- non è applicabile al caso di specie.
 
        Il C. non chiede di partecipare ad una procedura concorsuale per "l’assunzione" presso l'Azienda Unitaria
Sanitaria Locale BBB , essendo da tempo alle dipendenze di tale Pubblica Amministrazione, ma di partecipare
alla procedura concorsuale interna indetta per la copertura del suddetto posto vacante di dirigente del ruolo
amministrativo.
 
        La norma citata si riferisce in vero alle procedure concorsuali attinenti al momento genetico del rapporto
di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, mentre la procedura concorsuale in questione attiene
al diverso momento dinamico di svolgimento del rapporto di lavoro pubblico, la cui fase di instaurazione mediante
l'assunzione del dipendente risulta da tempo esaurita.
 
        Dispone l'art.6, comma 17, della L. 15.5.1997, n.127, quanto segue:
        "Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad
annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire
contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di
copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti
di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti
provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi
a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno
cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche
se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente".
 
        Stabilisce, inoltre, l'art.32, comma 13, della L. 27.12.1997, n. 449, quanto segue:
        "La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n.127, si applica altresì
al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni
contenute nel decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n.51 del 22 febbraio 1982, <Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali
in applicazione dell'art.12 del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n.761>. L'annullamento
degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
        Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali
siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di
servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorché sprovvisti del titolo di studio prescritto per
l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreché
venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo
6, comma 17, della legge 5 maggio 1997, n.127, sempreché rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle
aziende sanitarie".
 
        La deliberazione n.1391 dei Direttore Generale della A.U.S.L. BBB  risulta adottata sulla base dell'art.32,
comma 13, della L. n. 449 del 1997, e lo stesso provvedimento amministrativo individua "tra i posti ex art.6
comma 17 L.127/97 anche" quello relativo all'iscrizione del C.nei ruoli nominativi regionali degli interessati con
posizione giuridica dirigenziale, annullato con deliberazione n. 6903 del 20.12.1992 della Giunta della Regione
Puglia.
 
        Deve, pertanto, ritenersi del tutto illegittima, perché non prevista (né presupposta) dalla normativa sopra
menzionata, la decisione del Direttore Generale di subordinare l'espletamento della procedura amministrativa
concorsuale interna relativa (anche) al posto di dirigente amministrativo del C."alle determinazioni che la Giunta
Regionale adotterà in merito ai giudizi pendenti promossi dai sigg. C.L., (…)". Essa, in vero, evidenzia,
oggettivamente, una irragionevole compressione del diritto del C.nell'ambito di posizioni soggettive sostanzialmente
identiche, in danno, cioè, di coloro che contro la deliberazione della Giunta della Regione Puglia di annullamento
hanno, legittimamente, fatto ricorso alla tutela giudiziaria.
 
        D'altronde, proprio il mancato ottenimento dinanzi al T.A.R. della sospensiva della deliberazione di
annullamento della Giunta della Regione Puglia non consente alla P.A. di continuare a mantenere scoperto
il posto di dirigente del ruolo amministrativo resosi vacante a seguito del suddetto annullamento, senza attivare
la procedura concorsuale imposta dalla normativa del 1997 sopra riportata.
 
         Nell'ambito dei poteri riconosciuti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria in materia di rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti devoluti alla sua competenza, "il giudice adotta, nei confronti della pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei
diritti tutelati" (art.68, comma 2, prima parte, d. lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art.29 d.lgs. n. 80
del 1998), e non è dato intendere per quale ragione tra i provvedimenti di condanna non dovrebbero essere
compresi anche quelli diretti ad un facere.
 
         Infine, quanto al periculum in mora, si ritiene che il diritto alla partecipazione al concorso interno per
la copertura del posto di dirigente del ruolo amministrativo sia concretamente minacciato dall'imminente
collocamento in quiescenza del Como.
 
        D'altra parte, non può seriamente essere contestato che un sistema di produzione e di scambio non
può reggersi - come autorevolmente sostenuto - se non si radica in forti ragioni sociali. Altrimenti le due
sfere, quella economica e quella metaeconomica che ne alimentano i modelli e il loro funzionamento, vanno
in collisione. Il lavoro, da almeno due secoli, mantiene il ruolo di massimo orientatore dei soggetti nella società
e di primaria condizione di accesso individuale alla stima di sé.
 
        L’illegittimità dell'operato della P.A. nei confronti del C. vulnera irreparabilmente quella stima di sé che
ad ogni lavoratore la costituzione garantisce, privilegiandola, sotto forma di dignità umana, nei confronti
dell'iniziativa economica (anche pubblica). E non esiste nel nostro ordinamento giuridico un'adeguata forma
di riparazione del vulnus inferto alla stima che ognuno ha di sé.
 
        Ne consegue l'infondatezza del reclamo.
 
                                                                            P. Q. M.
 
Il Tribunale, decidendo sul reclamo proposto in data 9 novembre 1999 dall'Azienda Unità Sanitaria Locale
BBB , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza cautelare pronunciata in data
13 ottobre 1999 dal Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Trani nei confronti di C.L., lo rigetta e conferma
il provvedimento reclamato.
 
Così deciso in Trani il 2 dicembre 1999 nella Camera di Consiglio della Sezione di appello per le controversie
in materia di lavoro e di previdenza del Tribunale.
Trani, 10 dicembre 1999.