TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE APPELLO LAVORO
Il Tribunale di Trani Collegio di appello per le controversie in materia di lavoro e previdenza, composto dai magistrati:
dr. Pica Giorgio, presidente, relatore;
dr.ssa Adriana Doronzo, giudice
dr. Francesco Zecchillo, giudice,
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Letti gli atti ed ascoltate le parti;
RILEVATO IN FATTO
Con ricorso depositato l8 maggio 2000 la prof. A.I.M.C., nata a XXX il 10 marzo 1930, ivi residente, in via XXX n. 24, elettivamente domiciliata in Bari alla Via G. Bozzi n. 51 presso lo studio del prof avv. Marco Barbieri, proponeva reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal giudice del lavoro di Trani, con il quale il primo giudice aveva rigettato la domanda di emissione di provvedimento cautelare, richiesto a tutela del diritto dellistante a proseguire per un ulteriore biennio il proprio rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
Esponeva la reclamante:
a) di essere in servizio, quale Preside della Scuola Media Statale "Monterisi" di Bisceglie;
b) di avere, a seguito di domanda proposta ai sensi dellart. 509, secondo comma, del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, ottenuto dal Provveditore agli studi con decreto del 9 marzo 1998 n. 44, la prosecuzione del servizio prestato per il raggiungimento dellanzianità massima pensionabile, "fino e comunque non oltre il termine dellanno scolastico 1999/2000 (31/08/2000)";
c) di avere, con nuova istanza presentata il 29 gennaio 2000, richiesto di essere trattenuta in servizio per ulteriori due anni, in applicazione del disposto dellart. 16 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503;
d) che con nota prot. n. 803 il Provveditore agli Studi di Bari pro tempore aveva rigettato listanza, argomentando che ""i limiti di età" cui fa riferimento l'invocato art. 16 dei D.L.vo 503 dei 1,992, rinviando ai fini del computo del biennio alla disciplina prevista dai diversi stati giuridici del personale delle pubbliche amministrazioni, sono quelli riguardanti la data ordinaria" di collocamento a riposo, data che per il personale della scuola è stabilita al compimento del 65mo anno;
e) che, proposto ricorso ai sensi dellart. 700 c.p.c. innanzi al giudice del lavoro di Trani, si era vista disattendere la domanda con declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Deduceva la reclamante in rito la erroneità della decisione del primo giudice, dal momento che pur statuendo la inammissibilità del ricorso, aveva in realtà esaminato, sia pure molto sommariamente, i presupposti di fondatezza della domanda cautelare.
In ordine al "merito" della domanda cautelare proposta e disattesa dal primo giudice, deduceva la erroneità dellinterpretazione dell'art. 16 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 503 seguita dal Provveditorato agli studi, il quale aveva ritenuto che il beneficio di cui allart. 16 citato trovasse applicazione soltanto in relazione alla data ordinaria di pensionamento (65 anni) e non fosse cumulabile a suo dire con altri benefici.
Chiedeva pertanto che il Tribunale, in accoglimento del reclamo proposto, accogliesse la domanda cautelare e ordinasse allamministrazione resistente di concedere alla istante di fruire dellulteriore proroga del biennio previsto dallart. 16 citato.
Si costituiva il Provveditorato agli studi resistente, ribadendo le ragioni di contestazione della domanda della C. già espresse nel diniego in sede amministrativa e ripetute in sede di giudizio cautelare.
Alludienza del 29 giugno 2000, allesito della discussione, il Tribunale si riservava la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. - Osservazioni in rito.
Osserva preliminarmente, in rito, il Tribunale che il provvedimento del primo giudice è erroneo nella declaratoria di "inammissibilità" del ricorso, in quanto tale sanzione attinge gli atti processuali compiuti in difetto di requisiti formali o dei presupposti processuali di proponibilità dellatto, mentre non può mai correttamente correlarsi a valutazioni relative alle condizioni sostanziali della domanda, che attengono allaspetto della fondatezza della stessa, e per la cui mancanza deve invece sempre parlarsi di "rigetto" della domanda.
Il dispositivo del provvedimento del primo giudice appare quindi incoerente con la parte motiva, nella quale il giudicante ha, sia pur scarnamente, affrontato i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora, e quindi gli aspetti strutturali e sostanziali della domanda cautelare, non limitandosi a valutarne i soli presupposti di proponibilità.
In ordine a tali elementi appare altresì erronea logicamente e rappresenta in realtà una carenza di motivazione del primo provvedimento lasserzione del primo giudice secondo cui lassenza di fumus boni iuris dovrebbe dedursi dallesistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla cumulabilità dei benefici di cui allart. 16 cit. e di cui alle normative speciali di settore, poiché la fondatezza della pretesa azionata in via cautelare, ancorchè da valutarsi sommariamente per la natura urgente del procedimento cautelare, non può essere fatta discendere da un mero calcolo statistico sul numero di altre decisioni che si sono pronunciate a favore o contro la tesi dellistante, ma deve essere apprezzata sulla base delle ragioni indiritto da questi portate e degli elementi desumibili dalla situazione normativa esistente.
Daltro lato, a parte il principio generale del nostro ordinamento secondo cui nessun precedente giurisdizionale aliunde formatosi è vincolante per il giudice (salvo che non si tratti di pronuncia resa dal giudice di legittimità nello stesso giudizio in quo agitur) principio scaturente sia da evidenti ragioni di salvaguardia delladerenza del diritto pronunciato dalla giurisprudenza alle mutevoli situazioni rinvenibili nella realtà fattuale e sia dalla non trascurabile circostanza che anche il giudice può sbagliare e va evitato che tale errore possa perpetuarsi sulla base di una regola di aprioristica vincolatività del "primo precedente" è notorio che la valutazione dei precedenti giurisprudenziali che il giudice abitualmente compie non consiste e non potrebbe legittimamente ridursi in un mero apprezzamento statistico del numero di pronunce che hanno accolto o disatteso una certa interpretazione, ma deve consistere nella rilettura degli argomenti in diritto esposti nei precedenti giudiziari esaminati, ed in una verifica "sostanziale" della loro validità logica e giuridica per la risoluzione della nuova questione sottoposta al giudice.
Per cui esattamente ha eccepito il reclamante sul punto che la decisione del primo giudice costituisce un inammissibile rifiuto iudicandi da parte del giudice di prime cure, laddove è invece erroneo lassunto di parte reclamata secondo cui si tratterebbe di una motivazione per relationem, dal momento che al di là dei limiti di ammissibilità di una tale forma di motivazione il primo giudice non ha rinviato a specifiche, menzionate, statuizioni giurisprudenziali, ma si è limitato a richiamare apoditticamente e genericamente lesistenza di un contrasto giurisprudenziale preesistente.
2. Osservazioni sul merito della domanda cautelare: il fumus boni iuris.
Pertanto tale norma si sovrappone e si aggiunge ai principi peculiari di ciascun settore dimpiego, e non risulta costruita affatto in termini di alternatività con le previsioni delle normative speciali di settore, come sostenuto dallente resistente.
Prive di pregio giuridico sono le deduzioni dellente reclamato in ordine al preteso "paradosso" che si anniderebbe nellinterpretazione della cumulabilità dellart. 16 con gli altri benefici di settore.
Infine va chiarito che nessun rilievo appare in grado di spiegare, nella soluzione della presente controversia, il richiamo alla teorica dei c.d. "diritti quesiti", teorica datata, e peraltro dai contorni estremamente vaghi e dalle soluzioni aleatorie e soggettive, e che attende ancora una convincente e definitiva esegesi del concetto stesso di "diritto quesito", non affrontabile in questa sede.
Quanto alla pretesa esistenza di un principio generale di invalicabilità del termine ultimo dei settanta anni di età per qualsiasi attibvità lavorativa, tale tesi trova numerose e palesi smentite nellordinamento, con riguardo a molteplici settori lavorativi, sia di attività professionale autonoma che di attività lavorativa dipendente, rinvenendosi più casi di limiti elevati a 72 o anche 75 anni, e dunque non è deducibile dallordinamento alcun principio generale che limiti a 70 anni il termine massimo lavorativo.
Il Tribunale di Trani, sezione appello lavoro, in accoglimento del reclamo proposto con ricorso in data 8 maggio 2000, dalla prof. C.A.I.M., avverso il provvedimento cautelare pronunciato il 4 aprile 2000 dal giudice del lavoro di Trani, nel procedimento intrapreso nei confronti del Provveditore agli Studi di Bari, così provvede:
1) in riforma integrale dellimpugnato provvedimento cautelare, accoglie il ricorso proposto ai sensi dellart. 700 c.p.c. dalla istante e per leffetto:
2) ordina con effetto immediato al Provveditore degli studi di Bari di mantenere in servizio nelle funzioni e mansioni attualmente ricoperte (e salvo legittima richiesta di variazione da parte dellinteressata) la prof. C.A.I.M. per un ulteriore biennio dalla data odierna;
3) Riserva ogni statuizione sulle spese del presente giudizio cautelare allesito del giudizio di merito, da instaurarsi, a cura dellistante, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e salva la sospensione dei termini per il presente periodo feriale.
Il Presidente, estensore