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L'art. 16 D.Lgs. 30-12-1992 n. 503 reca un principio generale di proseguibilità ad nutum dell'impiego pubblico, che si aggiunge e ben può coesistere
con la fruizione di analoghi benefici previsti da ordinamenti settoriali

 

Trib. Trani, sezione appello lavoro, ord. 18 luglio 2000.
Pres. ed est. Pica. Reclamante C. c. Provveditorato agli studi di Bari.
 

TRIBUNALE DI TRANI

SEZIONE APPELLO LAVORO

Il Tribunale di Trani – Collegio di appello per le controversie in materia di lavoro e previdenza, composto dai magistrati:

dr. Pica Giorgio,                   presidente, relatore;

dr.ssa Adriana Doronzo,      giudice

dr. Francesco Zecchillo,      giudice,

riunito in camera di consiglio per decidere il reclamo proposto con ricorso in data 8 maggio 2000, dalla prof.
C. A. I. M., avverso il provvedimento cautelare pronunciato il 4 aprile 2000 dal giudice del lavoro di Trani, nel procedimento intrapreso nei confronti del Provveditore agli Studi di Bari;

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

Letti gli atti ed ascoltate le parti;

RILEVATO IN FATTO

Con ricorso depositato l8 maggio 2000 la prof. A.I.M.C., nata a XXX   il 10 marzo 1930, ivi residente, in via XXX n. 24, elettivamente domiciliata in Bari alla Via G. Bozzi n. 51 presso lo studio del prof avv. Marco Barbieri, proponeva reclamo avverso il provvedimento pronunciato dal giudice del lavoro di Trani, con il quale il primo giudice aveva rigettato la domanda di emissione di provvedimento cautelare, richiesto a tutela del diritto dell’istante a proseguire per un ulteriore biennio il proprio rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Esponeva la reclamante:

a) di essere in servizio, quale Preside della Scuola Media Statale "Monterisi" di Bisceglie;

b) di avere, a seguito di domanda proposta ai sensi dell’art. 509, secondo comma, del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, ottenuto dal Provveditore agli studi con decreto del 9 marzo 1998 n. 44, la prosecuzione del servizio prestato per il raggiungimento dell’anzianità massima pensionabile, "fino e comunque non oltre il termine dell’anno scolastico 1999/2000 (31/08/2000)";

c) di avere, con nuova istanza presentata il 29 gennaio 2000, richiesto di essere trattenuta in servizio per ulteriori due anni, in applicazione del disposto dell’art. 16 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503;

d) che con nota prot. n. 803 il Provveditore agli Studi di Bari pro tempore aveva rigettato l’istanza, argomentando che ""i limiti di età" cui fa riferimento l'invocato art. 16 dei D.L.vo 503 dei 1,992, rinviando ai fini del computo del biennio alla disciplina prevista dai diversi stati giuridici del personale delle pubbliche amministrazioni, sono quelli riguardanti la data ordinaria" di collocamento a riposo, data che per il personale della scuola è stabilita al compimento del 65mo anno;

e) che, proposto ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. innanzi al giudice del lavoro di Trani, si era vista disattendere la domanda con declaratoria di inammissibilità del ricorso.

    Deduceva la reclamante in rito la erroneità della decisione del primo giudice, dal momento che pur statuendo la inammissibilità del ricorso, aveva in realtà esaminato, sia pure molto sommariamente, i presupposti di fondatezza della domanda cautelare.

    In ordine al "merito" della domanda cautelare proposta e disattesa dal primo giudice, deduceva la erroneità dell’interpretazione dell'art. 16 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 503 seguita dal Provveditorato agli studi, il quale aveva ritenuto che il beneficio di cui all’art. 16 citato trovasse applicazione soltanto in relazione alla data ordinaria di pensionamento (65 anni) e non fosse cumulabile a suo dire con altri benefici.

    Chiedeva pertanto che il Tribunale, in accoglimento del reclamo proposto, accogliesse la domanda cautelare e ordinasse all’amministrazione resistente di concedere alla istante di fruire dell’ulteriore proroga del biennio previsto dall’art. 16 citato.

    Si costituiva il Provveditorato agli studi resistente, ribadendo le ragioni di contestazione della domanda della C. già espresse nel diniego in sede amministrativa e ripetute in sede di giudizio cautelare.

    All’udienza del 29 giugno 2000, all’esito della discussione, il Tribunale si riservava la decisione.

RITENUTO IN DIRITTO

1. - Osservazioni in rito.

    Osserva preliminarmente, in rito, il Tribunale che il provvedimento del primo giudice è erroneo nella declaratoria di "inammissibilità" del ricorso, in quanto tale sanzione attinge gli atti processuali compiuti in difetto di requisiti formali o dei presupposti processuali di proponibilità dell’atto, mentre non può mai correttamente correlarsi a valutazioni relative alle condizioni sostanziali della domanda, che attengono all’aspetto della fondatezza della stessa, e per la cui mancanza deve invece sempre parlarsi di "rigetto" della domanda.

    Il dispositivo del provvedimento del primo giudice appare quindi incoerente con la parte motiva, nella quale il giudicante ha, sia pur scarnamente, affrontato i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora, e quindi gli aspetti strutturali e sostanziali della domanda cautelare, non limitandosi a valutarne i soli presupposti di proponibilità.

    In ordine a tali elementi appare altresì erronea logicamente – e rappresenta in realtà una carenza di motivazione del primo provvedimento – l’asserzione del primo giudice secondo cui l’assenza di fumus boni iuris dovrebbe dedursi dall’esistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla cumulabilità dei benefici di cui all’art. 16 cit. e di cui alle normative speciali di settore, poiché la fondatezza della pretesa azionata in via cautelare, ancorchè da valutarsi sommariamente per la natura urgente del procedimento cautelare, non può essere fatta discendere da un mero calcolo statistico sul numero di altre decisioni che si sono pronunciate a favore o contro la tesi dell’istante, ma deve essere apprezzata sulla base delle ragioni indiritto da questi portate e degli elementi desumibili dalla situazione normativa esistente.

    D’altro lato, a parte il principio generale del nostro ordinamento secondo cui nessun precedente giurisdizionale aliunde formatosi è vincolante per il giudice (salvo che non si tratti di pronuncia resa dal giudice di legittimità nello stesso giudizio in quo agitur) – principio scaturente sia da evidenti ragioni di salvaguardia dell’aderenza del diritto pronunciato dalla giurisprudenza alle mutevoli situazioni rinvenibili nella realtà fattuale e sia dalla non trascurabile circostanza che anche il giudice può sbagliare e va evitato che tale errore possa perpetuarsi sulla base di una regola di aprioristica vincolatività del "primo precedente" – è notorio che la valutazione dei precedenti giurisprudenziali che il giudice abitualmente compie non consiste – e non potrebbe legittimamente ridursi – in un mero apprezzamento statistico del numero di pronunce che hanno accolto o disatteso una certa interpretazione, ma deve consistere nella rilettura degli argomenti in diritto esposti nei precedenti giudiziari esaminati, ed in una verifica "sostanziale" della loro validità logica e giuridica per la risoluzione della nuova questione sottoposta al giudice.

    Per cui esattamente ha eccepito il reclamante sul punto che la decisione del primo giudice costituisce un inammissibile rifiuto iudicandi da parte del giudice di prime cure, laddove è invece erroneo l’assunto di parte reclamata secondo cui si tratterebbe di una motivazione per relationem, dal momento che – al di là dei limiti di ammissibilità di una tale forma di motivazione – il primo giudice non ha rinviato a specifiche, menzionate, statuizioni giurisprudenziali, ma si è limitato a richiamare apoditticamente e genericamente l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale preesistente.

 

2. Osservazioni sul merito della domanda cautelare: il fumus boni iuris.

    Passando all’esame del merito delle questioni dedotte con la domanda cautelare, ed in particolare del fumus boni iuris
della stessa, va rilevato che l’art. 16 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (recante "norme per il riordinamento
del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"),
intitolato "prosecuzione del rapporto di lavoro", stabilisce che "é in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti".
 
    Tale norma ha introdotto un principio generale di ulteriore proseguibilità del servizio per un biennio, che deve ritenersi
valido per tutto il c.d. pubblico impiego, indipendentemente ed al di là delle discipline specifiche proprie dei singoli settori dell’impiego, dal momento che la norma non reca alcuna precisazione o specificazione che ne delimiti in qualsiasi modo l’applicabilità.

    Pertanto tale norma si sovrappone e si aggiunge ai principi peculiari di ciascun settore d’impiego, e non risulta costruita affatto in termini di alternatività con le previsioni delle normative speciali di settore, come sostenuto dall’ente resistente.

    Se ne deve dedurre che il principio di cui all’art. 16 cit. non è escluso dal fatto che il dipendente abbia usufruito di
benefici di prosecuzione del servizio previsti dalla propria normativa di settore, ma anzi, all’opposto, si aggiunge ai vari
benefici di settore.
 
    Va infatti tenuto presente che l’art. 16 citato non ha affatto una funzione perequativa delle durate diversificate dei
vari rapporti di impiego, come si è da taluno erroenamente sostenuto: ciò si deduce proprio dalla durata del beneficio
previsto della prosecuzione lavorativa, che è fissata in via generale in un arco di tempo fisso, laddove, per poter svolgere
una funzione riequilibratrice dei dislivelli di anzianità pensionabile esistenti nell’ordinamento, la norma avrebbe dovuto essere costruita non sulla base di una durata astratta prestabilita unica dell’ulteriore prosieguo consentito, ma su una durata del beneficio variabile in funzione delle varie età pensionabili; il che non è.
 
    D’altro lato, se il legislatore avesse voluto effettivamente stabilire una durata massima generale della vita lavorativa
eguale per tutti i dipendenti del pubblico impiego, non aveva di certo bisogno di far ciò attraverso l’introduzione di una
norma di "beneficio", dovendo invece introdurre una norma affermativa del limite di età generale, ed abrogare tutte le
norme speciali che prevedono limiti di età diversi.
 
    In realtà, la diversificazione dei limiti di età pensionabili appare perfettamente coerente con la ontologica diversità,
sul piano qualitativo e del tipo di impegno richiesto al lavoratore, delle varie attività lavorative, e con la conseguente diversificazione degli soglie di usura di ciascuna: e dunque se è naturale che ciascun tipo di attività lavorativa abbia un
proprio limite di età pensionabile, e propri peculiari benefici per consentire la prosecuzione del rapporto di impiego,
allora il principio di cui all’art. 16 non può leggersi in chiave di alternatività con i benefici di settore – lettura che non è autorizzata, ripetesi, da alcun dato letterale della norma – ma va invece necessariamente inteso come applicabile a tutti i " dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici" – come appunto testualmente prevede la norma – al di là
ed in aggiunta agli specifici benefici previsti da ciascuna normativa di settore.

    Prive di pregio giuridico sono le deduzioni dell’ente reclamato in ordine al preteso "paradosso" che si anniderebbe nell’interpretazione della cumulabilità dell’art. 16 con gli altri benefici di settore.

    Nessuna incongruenza può mai ravvisarsi nel fatto che chi entri in servizio in un rapporto di pubblico impiego più
avanti si trovi ad usufruire di più benefici, anche perché la ratio delle norme che intendono consentire il raggiungimento
del massimo possibile di contribuzione utile è ben diversa da quella dell’art. 16 in esame, che si colloca nell’ottica di una salvaguardia dell’esperienza professionale maturata, di cui lo Stato vuole riservarsi la possibilità di giovarsi più a lungo, sempreché lo voglia l'interessato, nonché in un’ottica di contenimento, attraverso la maggior diluizione nel tempo, della
spesa pensionistica.
 
    Non va infatti trascurato che nell’attuale fase storica l’ordinamento è decisamente rivolto a salvaguardare la solvibilità e l’equilibrio economico del sistema pensionistico, attraverso una pluralità di meccanismi, tra cui quello dell’ulteriore dilazione
nel tempo del passaggio dalla fase lavorativa (in cui l’esborso dello Stato corrisponde ad un’attuale impegno del lavoratore,
di cui la P.A. si giova, ed ad una prosecuzione dei versamenti assicurativi da parte del lavoratore) alla fase pensionistica
(nella quale l’esborso economico dello Stato non corrisponde più ad una attività attuale del lavoratore, ed è svincolato da qualsiasi ulteriore versamento assicurativo del beneficiario): e anche tale ottica concorre a far ritenere la applicabilità dell’art.
16 cit. al caso in esame, ed ad altri casi analoghi.
 
    Incongrue ed irrilevanti logicamente sono poi le illazioni dell’ente reclamato in ordine al fatto che l’interpretazione accolta
da questo Tribunale premierebbe il "dipendente meno capace", in quanto fondate sulla gratuita ed aprioristica convinzione che chi entri in servizio in età più avanzata sia "meno capace" di chi entri più giovane: il rilievo risulta palesemente assurdo sul piano logico, dal momento che l’età di entrata in servizio del dipendente pubblico non deriva necessariamente dalla maggiore o minore capacità dello stesso – come mostra di ritenere l’ente reclamato – ma da circostanze involontarie ovvero da volontarie – e legittime – scelte di vita, variabili individualmente ed imprevedibili, ma soprattutto – ed è bene sottolinearlo – insindacabili sia dalla amministrazione che dalla giurisdizione, che non possono ricollegare al mero dato dell’età, più o meno giovane, del dipendente valutazioni premiali in termini economici, senza violare precisi principi di eguaglianza costituzionalmente tutelati.

    Infine va chiarito che nessun rilievo appare in grado di spiegare, nella soluzione della presente controversia, il richiamo alla teorica dei c.d. "diritti quesiti", teorica datata, e peraltro dai contorni estremamente vaghi e dalle soluzioni aleatorie e soggettive, e che attende ancora una convincente e definitiva esegesi del concetto stesso di "diritto quesito", non affrontabile in questa sede.

    Quanto alla pretesa esistenza di un principio generale di invalicabilità del termine ultimo dei settanta anni di età per qualsiasi attibvità lavorativa, tale tesi trova numerose e palesi smentite nell’ordinamento, con riguardo a molteplici settori lavorativi, sia di attività professionale autonoma che di attività lavorativa dipendente, rinvenendosi più casi di limiti elevati a 72 o anche 75 anni, e dunque non è deducibile dall’ordinamento alcun principio generale che limiti a 70 anni il termine massimo lavorativo.

    Privo di valore interpretativo oltreché di coerenza logica appare l’argomento secondo cui esisterebbe un principio di fisiologico ricambio del personale (contro il quale si porrebbe l’art. 16 cit. se interpretato come in questo provvedimento), perché il "fisiologico ricambio", come ben si è rilevato, "non si realizza cercando di collocare a riposo quanta più gente sia   possibile, ma mediante formule organizzative diverse e più flessibili" (T.A.R. Campania, ord. 7 novembre 1996 n. 73), e
d’altro lato l’esperienza ed il know how del personale "anziano" costituisce un bene altrettanto prezioso per lo Stato, anche
alla conservazione del quale è preposto appunto l’art. 16 in esame.
 
 
3. Il periculum in mora.
 
Non condivisibili appaiono anche le incongrue affermazioni del primo giudice in ordine alla asserita incomprensibilità delle ragioni di urgenza.
 
Sono evidenti infatti, e nella vicenda che ci occupa ben potrebbe dirsi che sono ontologiche alla stessa, le ragioni di urgenza: avendo richiesto la parte istante di proseguire la propria attività lavorativa per l’ultimo biennio in assoluto concedibile dalla legge, e dal momento che il processo ordinario per l’accertamento del suo diritto non potrebbe di certo sospendere anche il decorso del tempo, il pervenire ad una pronuncia favorevole (attesa la durata media dei giudizi di primo grado) non prima di due anni dalla domanda vanificherebbe in realtà il diritto della istante, riducendolo ad una mera questione di ricalcolo degli istituti retributivi, e privando invece l’interessato di quello che è il vero contenuto del suo diritto (come riconosciutogli dall’art. 16 cit.), e cioè quello di poter ancora permanere nella vita lavorativa attiva: diritto per il quale il risarcimento per equivalente economico può costituire un sostitutivo solo ove risulti assolutamente impossibile la sua tempestiva fruizione. Ma non può essere proprio l’ordinamento, che pur appresta e prevede le procedure d’urgenza in questi casi, a privare l’interessato della tutela tempestiva del suo diritto.
 
Quali siano poi le motivazioni di tale scelta personale non spetta al giudicante sindacare, dovendosi questi soltanto limitare ad accertare se la legge le riconosca o meno tale diritto.
 
P T M

Il Tribunale di Trani, sezione appello lavoro, in accoglimento del reclamo proposto con ricorso in data 8 maggio 2000, dalla prof. C.A.I.M., avverso il provvedimento cautelare pronunciato il 4 aprile 2000 dal giudice del lavoro di Trani, nel procedimento intrapreso nei confronti del Provveditore agli Studi di Bari, così provvede:

1) in riforma integrale dell’impugnato provvedimento cautelare, accoglie il ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dalla istante e per l’effetto:

2) ordina con effetto immediato al Provveditore degli studi di Bari di mantenere in servizio nelle funzioni e mansioni attualmente ricoperte (e salvo legittima richiesta di variazione da parte dell’interessata) la prof. C.A.I.M. per un ulteriore biennio dalla data odierna;

3) Riserva ogni statuizione sulle spese del presente giudizio cautelare all’esito del giudizio di merito, da instaurarsi, a cura dell’istante, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e salva la sospensione dei termini per il presente periodo feriale.

Così deciso in Trani, nella camera di consiglio della sezione di appello per le controversie in materia di lavoro e previdenza,
il 18 luglio 2000.

                                                                                                                    Il Presidente, estensore