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- Applicabilita' anche alle titolari di farmacia della normativa
- sull'indennita' di maternita'
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- Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 22 gennaio 1998.
- Pres. ed est. Pica.
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L'art. 1 della legge 11-12-1990 n. 379, che ha introdotto il
diritto
- all'indennita' di maternita' per le libere professioniste attribuisce
- loro il diritto sulla base della semplice iscrizione alla cassa di
- previdenza senza collegarlo ne' condizionarlo in alcun modo alle
- modalità di svolgimento dell'attivita' professionale o al reddito.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato il 5-9-1992 la dott.ssa CCCC,
- titolare della farmacia XXXX, sita in DDDD alla via XXXX,
- chiedeva ed otteneva dal Pretore del lavoro di Trani il 7-9-1992
- ingiunzione di pagamento in suo favore della complessiva somma di
- L. 38.108. 872, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese
- del procedimento monitorio in danno dell'Ente Nazionale
- Previdenza e Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.) in persona del
- suo Presidente pro-tempore, a saldo dell'indennita' di maternita'
- spettantele ai sensi della legge 379 dell'11-12-1990 e da
- determinare applicando il 2°, e non il 3° comma, dell'art. 1 di
- tale legge.
- Con successivo ricorso, depositato il 6-10-1992,
- l'E.N.P.A.F. proponeva rituale opposizione avverso il suddetto
- decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di
- giurisdizione del giudice adito, ritenendo competente in materia
- il Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva,
- essendo l'E.N.P.A.F. un ex-ente pubblico non economico
- parastatale, i cui provvedimenti dovevano essere impugnati in
- sede di giurisdizione amministrativa.
- Conseguentemente l'E.N.P.A.F. chiedeva dichiararsi
- inammissibile o irricevibili il ricorso della CCCC, con la revoca
- del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata,
- chiedeva la revoca del decreto, per infondatezza della pretesa
- della CCCC, essendo stato legittimamente applicato, per la
- liquidazione dell'indennita' di malattia, il criterio determinato
- nel 3ø c. dell'art. 1 della legge 379/90, essendo l'opposta
- titolare di farmacia.
- Fissata l'udienza di discussione, con memoria depositata il
- 22-5-1993 si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva
- il rigetto della opposizione, di cui affermava l'infondatezza, e
- la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna
- dell'Ente opponente al pagamento delle spese e competenze del
- giudizio.
- In corso di giudizio di primo grado l'E.N.P.A.F. eccepiva
- altresi' l'incostituzionalita' dell'art. 1, commi 2 e 3 della
- legge 12-12-1990 n. 379, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38
- della Costituzione. Il Pretore, con sentenza pronunciata in data
- 6-2-1995, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del
- G.O., trattandosi di controversia di natura previdenziale,
- accoglieva l'opposizione, revocando l'emesso decreto ingiuntivo e
- compensando le spese del giudizio.
- Avverso tale sentenza ha proposto appello la dr.ssa CCCC,
- censurando la decisione del primo giudice per erronea
- interpretazione ed applicazione dell'art. 1, commi 2 e 3, della
- legge 11-12-1990 n. 379, e sostenendo che l'art. 1, co. 1, della
- legge 379/90, istitutiva dell'indennita' di maternita' per le
- libere professioniste, ha riconosciuto "a decorrere dal 1ø
- gennaio 1991, ad ogni iscritta a una cassa di previdenza e
- assistenza per i liberi professionisti.... "il diritto al
- percepimento di un'indennita' di maternita' per i periodi di
- gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi precedenti la data
- presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del
- medesimo. Sarebbe quindi arbitraria l'interpretazione
- dell'E.N.P.A.F. secondo cui tale indennita' dovrebbe essere
- corrisposta, nella misura indicata dal IIø comma dell'art. 1,
- solo per le iscritte all'Ente che svolgono la propria attivita'
- in regime libero-professionale, e non anche per coloro che sono
- titolari di farmacia o con rapporto di compartecipazione agli
- utili, per le quali non potrebbe parlarsi di reddito
- professionale, ma utile d'impresa, con conseguente applicazione
- del 3ø comma del medesimo articolo.
- Si e' costituito nel presente giudizio l'ente appellato,
- resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
- All'udienza del 22-1-1998 la causa e' stata discussa dai
- procuratori delle parti e decisa con lettura del dispositivo in
- calce.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
- Osserva il Tribunale che l'appello e' fondato e va accolto.
- Invero, l'art. 1 della legge 11-12-1990 n. 379, che ha
- introdotto il diritto all'indennita' di maternita' per le libere
- professioniste, recita testualmente: che "a decorrere del 1ø
- gennaio 1991 ad ogni iscritta a una cassa di previdenza e
- assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A
- allegata alla presente legge e' corrisposta un'indennita' di
- maternita' per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i
- due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi
- successivi la data effettiva del parto".
- Il diritto e' quindi attribuito a ciascun professionista
- sulla base della semplice "iscrizione" alla relativa cassa di
- previdenza, e non e' collegato ne' condizionato in alcun modo
- dalle modalita' di svolgimento dell'attivita' professionale.
- La delibera adottata dall'ente previdenziale il 22-11-1991,
- n. 70, con la quale, l'E.N.P.A.F. ha stabilito che destinatarie
- dei benefici della legge sono le iscritte all'ente che svolgono
- la propria attivita' lavorativa in regime libero-professionale, e
- non anche gli iscritti titolari di farmacia o con rapporto di
- compartecipazione agli utili, e' illegittima, in quanto adottata
- dall'ente in contrasto con le norme di legge, e in assenza di
- alcuna delega normativa a fonti secondarie.
- Nessuno spazio e' lasciato dalla legge a considerazioni di
- tipo economico, ed appare del tutto arbitraria la destinazione
- adottata dall'ente previdenziale in relazione alle modalita'
- della prestazione professionale: oltretutto, se volesse
- prestarsi attenzione anche a tali aspetti (il che la legge
- comunque non consente), dovrebbe considerarsi da un lato che
- ciascun iscritto alla cassa previdenziale versa egualmente i
- contributi per fruire delle relative prestazioni, ed in
- proporzione del c.d. "fatturato mutualistico" (che se non
- esaurisce il reddito ne individua comunque una componente
- rilevante se non essenziale); e che comunque anche la farmacista
- che lascia l'attivita' per maternita', e' costretta per legge ad
- avvalersi, a pagamento, delle prestazioni di altro farmacista che
- la sostituisca, con mansioni di direttore di farmacia, ed a
- sopportare comunque un costo ulteriore (non potendo chiudere
- l'esercizio neppure temporaneamente, per il servizio pubblico
- essenziale che esso assicura), che comporta una diminuzione di
- reddito gia' solo per tale motivo.
- Del resto affinita' con attivita' di impresa potrebbero
- rinvenirsi anche nelle modalita' di molte altre professioni, ma
- non si e' mai pensato, nell'applicare questa legge, di negare la
- corresponsione dell'indennita' ad avvocati, ingegneri,
- architetti, ecc. per il solo fatto che durante il periodo
- tutelato abbiano proseguito la loro attivita' professionale con
- l'ausilio di sostituti. D'altro lato la semplice corresponsione
- dell'indennita' non potrebbe mai compensare la concreta perdita
- di avviamento dello studio professionale che rimanesse chiuso
- durante l'assenza del titolare.
- In conclusione se il legislatore avesse attribuito detta
- indennita' "ai liberi professionisti iscritti alle casse",
- anziche' fare riferimento a ogni "iscritto", avrebbe potuto
- autorizzare l'interpretazione propugnata dall'ente ed accolta dal
- primo giudice. Ma cosi' non e', e sulla base dell'attuale testo
- normativo, la domanda dell'odierno appellante e' fondata e va
- accolta, ed in conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza,
- va rigettata l'opposizione proposta dall'E.N.P.A.F. in data 6-10-
- 1992 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore del lavoro
- di Trani in data 7 settembre 1992, n. 1337/92, in favore di CCCC,
- per lire 38.708.872, oltre spese ed accessori, confermando il
- decreto ingiuntivo emesso.
- Soltanto per completezza va rilevata la manifesta
- infondatezza della questione di costituzionalita' prospettata
- dall'ente appellato, non ravvisandosi, al di la' dell'ovvia
- considerazione secondo cui rientra nella discrezionalita' del
- legislatore statuire sulla estensione del trattamento de quo,
- alcuna disparita' di trattamento, che anzi invece si
- verificherebbe in caso di diniego del trattamento come affermato
- dall'ente medesimo.
- Per la natura della questione si ritiene opportuno
- compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- P T M
- Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CCCC con
- ricorso depositato il 13 febbraio 1996, avverso la sentenza resa
- dal Pretore del lavoro di Trani, in data 6 febbraio 1995, inter
- partes, cosi' provvede:
- 1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata
- sentenza, rigetta l'opposizione proposta dall'E.N.P.A.F. in data
- 6-10-1992 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore del
- lavoro di Trani in data 7 settembre 1992, n. 1337/92, in favore
- di CCCC , per lire 38.708.872, oltre spese ed accessori,
- confermando il decreto ingiuntivo emesso;
- 2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
- Cosi' deciso a Trani, nella camera di consiglio della sezione
- lavoro, il 22 gennaio 1998.