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Applicabilita' anche alle titolari di farmacia della normativa
sull'indennita' di maternita'
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 22 gennaio 1998.
Pres. ed est. Pica.
 
L'art. 1 della legge 11-12-1990 n. 379, che ha introdotto il diritto
all'indennita' di maternita' per le libere professioniste attribuisce
loro il diritto sulla base della semplice iscrizione alla cassa di
previdenza  senza collegarlo ne' condizionarlo in alcun modo alle
modalità di svolgimento dell'attivita' professionale o al reddito.
 
 
                 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5-9-1992 la dott.ssa CCCC,
titolare della farmacia XXXX, sita in DDDD alla via XXXX,
chiedeva ed otteneva dal Pretore del lavoro di Trani il 7-9-1992
ingiunzione di pagamento in suo favore della complessiva somma di
L. 38.108. 872, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese
del procedimento monitorio in danno dell'Ente Nazionale
Previdenza e Assistenza Farmacisti (E.N.P.A.F.) in persona del
suo Presidente pro-tempore, a saldo dell'indennita' di maternita'
spettantele ai sensi della legge 379 dell'11-12-1990 e da
determinare applicando il 2°, e non il 3° comma, dell'art. 1 di
tale legge.
    Con successivo ricorso, depositato il 6-10-1992,
l'E.N.P.A.F. proponeva rituale opposizione avverso il suddetto
decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di
giurisdizione del giudice adito, ritenendo competente in materia
il Giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva,
essendo l'E.N.P.A.F. un ex-ente pubblico non economico
parastatale, i cui provvedimenti dovevano essere impugnati in
sede di giurisdizione amministrativa.
    Conseguentemente l'E.N.P.A.F. chiedeva dichiararsi
inammissibile o irricevibili il ricorso della CCCC, con la revoca
del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata,
chiedeva la revoca del decreto, per infondatezza della pretesa
della CCCC, essendo stato legittimamente applicato, per la
liquidazione dell'indennita' di malattia, il criterio determinato
nel 3ø c. dell'art. 1 della legge 379/90, essendo l'opposta
titolare di farmacia.
    Fissata l'udienza di discussione, con memoria depositata il
22-5-1993 si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva
il rigetto della opposizione, di cui affermava l'infondatezza, e
la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna
dell'Ente opponente al pagamento delle spese e competenze del
giudizio.
    In corso di giudizio di primo grado l'E.N.P.A.F. eccepiva
altresi' l'incostituzionalita' dell'art. 1, commi 2 e 3 della
legge 12-12-1990 n. 379, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38
della Costituzione. Il Pretore, con sentenza pronunciata in data
6-2-1995, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del
G.O., trattandosi di controversia di natura previdenziale,
accoglieva l'opposizione, revocando l'emesso decreto ingiuntivo e
compensando le spese del giudizio.
    Avverso tale sentenza ha proposto appello la dr.ssa CCCC,
censurando la decisione del primo giudice per erronea
interpretazione ed applicazione dell'art. 1, commi 2 e 3, della
legge 11-12-1990 n. 379, e sostenendo che l'art. 1, co. 1, della
legge 379/90, istitutiva dell'indennita' di maternita' per le
libere professioniste, ha riconosciuto "a decorrere dal 1ø
gennaio 1991, ad ogni iscritta a una cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti.... "il diritto al
percepimento di un'indennita' di maternita' per i periodi di
gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi precedenti la data
presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del
medesimo. Sarebbe quindi arbitraria l'interpretazione
dell'E.N.P.A.F. secondo cui tale indennita' dovrebbe essere
corrisposta, nella misura indicata dal IIø comma dell'art. 1,
solo per le iscritte all'Ente che svolgono la propria attivita'
in regime libero-professionale, e non anche per coloro che sono
titolari di farmacia o con rapporto di compartecipazione agli
utili, per le quali non potrebbe parlarsi di reddito
professionale, ma utile d'impresa, con conseguente applicazione
del 3ø comma del medesimo articolo.
Si e' costituito nel presente giudizio l'ente appellato,
resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 22-1-1998 la causa e' stata discussa dai
procuratori delle parti e decisa con lettura del dispositivo in
calce.
                 MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che l'appello e' fondato e va accolto.
Invero, l'art. 1 della legge 11-12-1990 n. 379, che ha
introdotto il diritto all'indennita' di maternita' per le libere
professioniste, recita testualmente: che "a decorrere del 1ø
gennaio 1991 ad ogni iscritta a una cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A
allegata alla presente legge e' corrisposta un'indennita' di
maternita' per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i
due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi
successivi la data effettiva del parto".
Il diritto e' quindi attribuito a ciascun professionista
sulla base della semplice "iscrizione" alla relativa cassa di
previdenza, e non e' collegato ne' condizionato in alcun modo
dalle modalita' di svolgimento dell'attivita' professionale.
La delibera adottata dall'ente previdenziale il 22-11-1991,
n. 70, con la quale, l'E.N.P.A.F. ha stabilito che destinatarie
dei benefici della legge sono le iscritte all'ente che svolgono
la propria attivita' lavorativa in regime libero-professionale, e
non anche gli iscritti titolari di farmacia o con rapporto di
compartecipazione agli utili, e' illegittima, in quanto adottata
dall'ente in contrasto con le norme di legge, e in assenza di
alcuna delega normativa a fonti secondarie.
Nessuno spazio e' lasciato dalla legge a considerazioni di
tipo economico, ed appare del tutto arbitraria la destinazione
adottata dall'ente previdenziale in relazione alle modalita'
della prestazione professionale: oltretutto, se volesse
prestarsi attenzione anche a tali aspetti (il che la legge
comunque non consente), dovrebbe considerarsi da un lato che
ciascun iscritto alla cassa previdenziale versa egualmente i
contributi per fruire delle relative prestazioni, ed in
proporzione del c.d. "fatturato mutualistico" (che se non
esaurisce il reddito ne individua comunque una componente
rilevante se non essenziale); e che comunque anche la farmacista
che lascia l'attivita' per maternita', e' costretta per legge ad
avvalersi, a pagamento, delle prestazioni di altro farmacista che
la sostituisca, con mansioni di direttore di farmacia, ed a
sopportare comunque un costo ulteriore (non potendo chiudere
l'esercizio neppure temporaneamente, per il servizio pubblico
essenziale che esso assicura), che comporta una diminuzione di
reddito gia' solo per tale motivo.
Del resto affinita' con attivita' di impresa potrebbero
rinvenirsi anche nelle modalita' di molte altre professioni, ma
non si e' mai pensato, nell'applicare questa legge, di negare la
corresponsione dell'indennita' ad avvocati, ingegneri,
architetti, ecc. per il solo fatto che durante il periodo
tutelato abbiano proseguito la loro attivita' professionale con
l'ausilio di sostituti. D'altro lato la semplice corresponsione
dell'indennita' non potrebbe mai compensare la concreta perdita
di avviamento dello studio professionale che rimanesse chiuso
durante l'assenza del titolare.
In conclusione se il legislatore avesse attribuito detta
indennita' "ai liberi professionisti iscritti alle casse",
anziche' fare riferimento a ogni "iscritto", avrebbe potuto
autorizzare l'interpretazione propugnata dall'ente ed accolta dal
primo giudice. Ma cosi' non e', e sulla base dell'attuale testo
normativo, la domanda dell'odierno appellante e' fondata e va
accolta, ed in conseguenza, in riforma dell'impugnata sentenza,
va rigettata l'opposizione proposta dall'E.N.P.A.F. in data 6-10-
1992 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore del lavoro
di Trani in data 7 settembre 1992, n. 1337/92, in favore di CCCC,
per lire 38.708.872, oltre spese ed accessori, confermando il
decreto ingiuntivo emesso.
Soltanto per completezza va rilevata la manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita' prospettata
dall'ente appellato, non ravvisandosi, al di la' dell'ovvia
considerazione secondo cui rientra nella discrezionalita' del
legislatore statuire sulla estensione del trattamento de quo,
alcuna disparita' di trattamento, che anzi invece si
verificherebbe in caso di diniego del trattamento come affermato
dall'ente medesimo.
Per la natura della questione si ritiene opportuno
compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P T M
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CCCC con
ricorso depositato il 13 febbraio 1996, avverso la sentenza resa
dal Pretore del lavoro di Trani, in data 6 febbraio 1995, inter
partes, cosi' provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata
sentenza, rigetta l'opposizione proposta dall'E.N.P.A.F. in data
6-10-1992 avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore del
lavoro di Trani in data 7 settembre 1992, n. 1337/92, in favore
di CCCC , per lire 38.708.872, oltre spese ed accessori,
confermando il decreto ingiuntivo emesso;
2) Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Cosi' deciso a Trani, nella camera di consiglio della sezione
lavoro, il 22 gennaio 1998.