Trani Jus / Giurisprudenza di Trani / Diritto del lavoro                                                    Home page
 
 
Impugnazione di provvedimento cautelare con "ricorso in appello"
e concedibilita'  in via d'urgenza della rendita ai superstiti
di deceduti sul lavoro per l'affondamento di un peschereccio
in corso di navigazione, per cause non accertate
 
Tribunale. Trani, sezione appello. lavoro, ord. 5 novembre 1998.
Pres. ed est. Pica.
 
L'impugnazione di un provvedimento cautelare con ricorso "in appello"   non è inammissibile, qualora
siano stati osservati i termini fissati per il reclamo, dovendo per il principio di conservazione degli atti
processuali interpretarsi l'atto di impugnazione come "reclamo", ove ne presenti i requisiti di contenuto.
 
 
    (Omissis).
Letti gli atti del proc. civ. XXXX/1997, avente ad oggetto: appello avverso
ordinanza pronunciata 1l 9-7-1997 dal Pretore del lavoro di Trani, sezione
distaccata di Molfetta, su ricorso proposto da YYYYYYY nei confronti
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA, gia' Cassa
Marittima Meridionale;
ha pronunciato la seguente   
                                                                ORDINANZA
    Sentite le parti;
    Letto il ricorso presentato da YYYYY in appello avverso la predetta ordinanza pretorile;
    Ritenuto che debba ravvisarsi nell'atto di appello in realta' un atto di reclamo avverso provvedimento
cautelare, avendo il primo giudice, con l'ordinanza impugnata, rigettato l'istanza proposta ex art. 700 c.p.c.,
espressamente dichiarando di "rigettare la domanda cautelare", dopo aver valutato nella parte motiva
la sussistenza dei presupposti propri della misure cautelari, senza affrontare compiutamente profili di
merito della dedotta vicenda previdenziale e senza pervenire ad alcuna decisione definitiva nel merito;
    Rilevato che si ravvisano rispettati i termini previsti dalla legge per la proposizione del reclamo avverso
provvedimenti cautelari, non essendo stata l'ordinanza impugnata notificata dalla parte vittoriosa, bensi'
dalla cancelleria (cfr. Cass. sez. un. 29 aprile 1997 n. 3670), con la conseguenza che il termine di impugnazione
non risulta ad oggi ancora decorso;
    Ritenuto che quindi la inammissibilita' dell'atto di appello non precluda l'esame delle domande spiegate
dal ricorrente, nella veste di motivi di reclamo, per il principio di conservazione degli atti processuali, e della
prevalenza della sostanza sulla forma, contenendo comunque l'atto qualificato di "appello" gli estremi formali
e sostanziali necessari per l'atto di reclamo;
    Ritenuto quindi di dover in questa sede apprezzare gli elementi tipici che sorreggono i provvedimenti cautelari;
    Ritenuto, in relazione al fumus boni iuris, di cui il reclamante asserisce l'esistenza, che nella specie si è di fronte
ad un oggettivo evento violento (affondamento del peschereccio, per presumibile esplosione), accertato quanto
al suo effettivo accadimento dall'autorita' marittima e giudiziaria, che è annoverabile, per la risonanza che il fatto
ha avuto nell'opinione pubblica, tra i c.d. fatti notori, oltrech‚ non contestato dal resistente;
    Rilevato che nessuna prova risulta in atti nel senso della esclusione del rapporto causale tra l'evento infortunistico
e l'attivita' lavorativa; laddove invece è ragionevolmente presumibile sino a rigorosa prova contraria la connessione
dell'evento con l'attivita' naturale lavorativa svolta dal motopesca naufragato, essendo il fatto avvenuto in mare
ed in corso di navigazione (cfr. Cass. 21 luglio 1975 n. 2874; Cass. 28 aprile 1971 n. 1246;
Cass. 23 ottobre 1969 n. 3466);
    Ritenuto che quindi deve presumersi, nella limitata cognizione propria del procedimento cautelare,
che l'evento, in base al quale il ricorrente ha richiesto, in via di urgenza e salvo conferma nel successivo
giudizio di merito, l'erogazione delle prestazioni previdenziali, sia connesso a prestazione di attivita'
lavorativa in mare;
    Ritenuto che l'esistenza, ipotizzata dall'ente resistente, di un caso di c.d. rischio elettivo, da parte di uno
o piu' componenti dell'equipaggio, attraverso la decisione di svolgere attivita' diverse da quella lavorativa con
il motopesca de quo, comportante rischi esulanti dall'ordinaria attivita' lavorativa, non va provata in negativo
dal richiedente la prestazione, ma in positivo dall'ente che assume di non dover corrispondere la prestazione
previdenziale; e che comunque andrebbe provato che ciascun componente dell'equipaggio, rimasto vittima
dell'infortunio, era al corrente del rischio, e consapevolmente aveva ad esso aderito, distogliendo in tal modo
i mezzi di produzione dalla naturale loro destinazione e dall'ordinario utilizzo, per escludere ogni obbligo
di prestazione previdenziale nei confronti degli eredi dell'infortunato;
    Ritenuto, quanto al periculum in mora, che la ontologica natura alimentare del credito azionato giustifica
l'accoglimento della richiesta di provvedimento cautelare, denegato invece dal primo giudice sulla base di
valutazioni in ordine alla prova dei fatti, che collidono con i principi generali suesposti di normale imputabilita'
dell'evento all'attivita' lavorativa sino a rigorosa prova contraria;
    Ritenuto, in ordine alla richiesta di attribuzione di assegno funerario, che per lo stesso non appaiono
invece ravvisabili i presupposti del periculum in mora trattandosi di esborsi gia' sostenuti dai ricorrenti e
rispetto ai quali non e' stata dedotta alcuna particolare ragione di grave pregiudizio nelle more dell'accertamento
ordinario del relativo diritto;
                                                                             P T M
A parziale accoglimento del reclamo proposto da YYYY avverso la predetta ordinanza del Pretore di Trani -
Molfetta, cosi' provvede:
1) accoglie il ricorso per provvedimento d'urgenza e per l'effetto:
2) ordina alla IPSEMA di erogare ai ricorrenti, allo stato, e sino a diversa statuizione adottata nel
successivo giudizio di merito, la prestazione previdenziale della rendita prevista per i superstiti di
deceduti sul lavoro, nella misura ed alle scadenze di legge;
3) Rimette all'esito del giudizio di merito la regolazione delle spese della presente fase cautelare;
4) Fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'instaurazione
del giudizio di merito, a pena di inefficacia del presente provvedimento.
        Trani, 5 novembre 1998.
        (Omissis).