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Trani / Diritto del lavoro
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- Impugnazione di provvedimento cautelare con "ricorso in appello"
- e concedibilita' in via d'urgenza della rendita ai superstiti
- di deceduti sul lavoro per l'affondamento di un peschereccio
- in corso di navigazione, per cause non accertate
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- Tribunale. Trani, sezione appello. lavoro, ord. 5 novembre 1998.
- Pres. ed est. Pica.
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- L'impugnazione di un provvedimento cautelare con ricorso "in appello"
non è inammissibile, qualora
- siano stati osservati i termini fissati per il reclamo, dovendo per il principio di
conservazione degli atti
- processuali interpretarsi l'atto di impugnazione come "reclamo", ove ne
presenti i requisiti di contenuto.
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(Omissis).
- Letti gli atti del proc. civ. XXXX/1997, avente ad oggetto: appello avverso
- ordinanza pronunciata 1l 9-7-1997 dal Pretore del lavoro di Trani, sezione
- distaccata di Molfetta, su ricorso proposto da YYYYYYY nei confronti
- dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA, gia' Cassa
- Marittima Meridionale;
- ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
- Sentite le parti;
- Letto il ricorso presentato da YYYYY in appello avverso la predetta
ordinanza pretorile;
- Ritenuto che debba ravvisarsi nell'atto di appello in realta' un atto
di reclamo avverso provvedimento
- cautelare, avendo il primo giudice, con l'ordinanza impugnata, rigettato l'istanza
proposta ex art. 700 c.p.c.,
- espressamente dichiarando di "rigettare la domanda cautelare", dopo aver
valutato nella parte motiva
- la sussistenza dei presupposti propri della misure cautelari, senza affrontare
compiutamente profili di
- merito della dedotta vicenda previdenziale e senza pervenire ad alcuna decisione
definitiva nel merito;
- Rilevato che si ravvisano rispettati i termini previsti dalla legge
per la proposizione del reclamo avverso
- provvedimenti cautelari, non essendo stata l'ordinanza impugnata notificata dalla parte
vittoriosa, bensi'
- dalla cancelleria (cfr. Cass. sez. un. 29 aprile 1997 n. 3670), con la conseguenza che
il termine di impugnazione
- non risulta ad oggi ancora decorso;
- Ritenuto che quindi la inammissibilita' dell'atto di appello non
precluda l'esame delle domande spiegate
- dal ricorrente, nella veste di motivi di reclamo, per il principio di conservazione
degli atti processuali, e della
- prevalenza della sostanza sulla forma, contenendo comunque l'atto qualificato di
"appello" gli estremi formali
- e sostanziali necessari per l'atto di reclamo;
- Ritenuto quindi di dover in questa sede apprezzare gli elementi
tipici che sorreggono i provvedimenti cautelari;
- Ritenuto, in relazione al fumus boni iuris, di cui il reclamante
asserisce l'esistenza, che nella specie si è di fronte
- ad un oggettivo evento violento (affondamento del peschereccio, per presumibile
esplosione), accertato quanto
- al suo effettivo accadimento dall'autorita' marittima e giudiziaria, che è
annoverabile, per la risonanza che il fatto
- ha avuto nell'opinione pubblica, tra i c.d. fatti notori, oltrech non contestato
dal resistente;
- Rilevato che nessuna prova risulta in atti nel senso della esclusione
del rapporto causale tra l'evento infortunistico
- e l'attivita' lavorativa; laddove invece è ragionevolmente presumibile sino a rigorosa
prova contraria la connessione
- dell'evento con l'attivita' naturale lavorativa svolta dal motopesca naufragato, essendo
il fatto avvenuto in mare
- ed in corso di navigazione (cfr. Cass. 21 luglio 1975 n. 2874; Cass. 28 aprile 1971 n.
1246;
- Cass. 23 ottobre 1969 n. 3466);
- Ritenuto che quindi deve presumersi, nella limitata cognizione
propria del procedimento cautelare,
- che l'evento, in base al quale il ricorrente ha richiesto, in via di urgenza e salvo
conferma nel successivo
- giudizio di merito, l'erogazione delle prestazioni previdenziali, sia connesso a
prestazione di attivita'
- lavorativa in mare;
- Ritenuto che l'esistenza, ipotizzata dall'ente resistente, di un caso
di c.d. rischio elettivo, da parte di uno
- o piu' componenti dell'equipaggio, attraverso la decisione di svolgere attivita' diverse
da quella lavorativa con
- il motopesca de quo, comportante rischi esulanti dall'ordinaria attivita' lavorativa,
non va provata in negativo
- dal richiedente la prestazione, ma in positivo dall'ente che assume di non dover
corrispondere la prestazione
- previdenziale; e che comunque andrebbe provato che ciascun componente dell'equipaggio,
rimasto vittima
- dell'infortunio, era al corrente del rischio, e consapevolmente aveva ad esso aderito,
distogliendo in tal modo
- i mezzi di produzione dalla naturale loro destinazione e dall'ordinario utilizzo, per
escludere ogni obbligo
- di prestazione previdenziale nei confronti degli eredi dell'infortunato;
- Ritenuto, quanto al periculum in mora, che la ontologica natura
alimentare del credito azionato giustifica
- l'accoglimento della richiesta di provvedimento cautelare, denegato invece dal primo
giudice sulla base di
- valutazioni in ordine alla prova dei fatti, che collidono con i principi generali
suesposti di normale imputabilita'
- dell'evento all'attivita' lavorativa sino a rigorosa prova contraria;
- Ritenuto, in ordine alla richiesta di attribuzione di assegno
funerario, che per lo stesso non appaiono
- invece ravvisabili i presupposti del periculum in mora trattandosi di esborsi gia'
sostenuti dai ricorrenti e
- rispetto ai quali non e' stata dedotta alcuna particolare ragione di grave pregiudizio
nelle more dell'accertamento
- ordinario del relativo diritto;
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P T M
- A parziale accoglimento del reclamo proposto da YYYY avverso la predetta ordinanza del
Pretore di Trani -
- Molfetta, cosi' provvede:
- 1) accoglie il ricorso per provvedimento d'urgenza e per l'effetto:
- 2) ordina alla IPSEMA di erogare ai ricorrenti, allo stato, e sino a diversa statuizione
adottata nel
- successivo giudizio di merito, la prestazione previdenziale della rendita prevista per i
superstiti di
- deceduti sul lavoro, nella misura ed alle scadenze di legge;
- 3) Rimette all'esito del giudizio di merito la regolazione delle spese della presente
fase cautelare;
- 4) Fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, per
l'instaurazione
- del giudizio di merito, a pena di inefficacia del presente provvedimento.
- Trani, 5 novembre 1998.
- (Omissis).