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Il marittimo ingiustamente incolpato dall'armatore ha diritto al rimborso
      delle spese difensive sostenute nel procedimento disciplinare
                    subìto innanzi all'Autorita' marittima.
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 13 novembre 1997. Proc. 3231/1995.
Pres. Pica, est. Mastrorilli.
 
    (Omissis).
                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.5.93 M. P. chiedeva al Pretore dei Lavoro di Trani, Sez. Distaccata di Molletta,
la condanna di R. M. al pagamento della somma di L. 6.772.772, oltre accessori, equivalente all'importo portato
dalla parcella munita del prescritto parere di congruita' dei Consiglio dell'Ordine) presentatagli dal suo difensore
di fiducia in relazione all'attivita' professionale prestata per assisterlo in un procedimento disciplinare tenutosi innanzi
alla Capitaneria di Porto di Molfetta.
    Evidenziava, all'uopo, che il ridetto procedimento era stato ingiustamente avviato a seguito di una infondata
richiesta di "sbarco d'autorita' per abbandono della nave" inoltrata l'11.9.1992 dal R., nella qualita' di armatore
della motopesca "N.S." ove, fino a quel giorno, esso ricorrente aveva regolarmente prestato la propria attivita'
lavorativa di "capo pesca".
    Precisava, infine, di essere stato totalmente scagionato dalla Capitaneria, al punto che lo sbarco de quo era
stato regolarizzato con la diversa motivazione di "sbarco per volonta' dell'armatore".
    Il R. si costituiva ritualmente eccependo l'incompetenza funzionale del Pretore del Lavoro e, nel merito,
l'inopponibilita' nei suoi confronti dell'esito di un procedimento cui non aveva partecipato e che non aveva in alcun
modo azionato.
    Il Pretore, con la sentenza n. 135 del 7.10.94, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza funzionale,
rigettava la domanda, con compensazione delle spese di lite, osservando da un lato che il convenuto non aveva
avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti del M., dall'altro che dagli atti di causa non emergeva la
calunniosita' delle dichiarazioni del R..
    Concludeva, infine, osservando che, in ogni caso, il danno lamentato non poteva essere ritenuto "prevedibile" e,
quindi, risarcibile, in quanto il procedimento disciplinare in esame non prescrive la necessaria assistenza dell'incolpato
da parte di un avvocato.
    Avverso la predetta sentenza il M. proponeva appello con ricorso depositato il 19.7.1995 contestando punto
per punto le argomentazioni addotte dal Pretore nell'impugnata sentenza.
    Resisteva il R. riproponendo le difese svolte in prime cure e, quindi, concludendo per l'integrale conferma
della suddetta sentenza con il favore delle spese processuali.
    All'udienza odierna, acquisiti gli atti e i documenti delle parti, la discussione precedeva la lettura del dispositivo.
 
                                                               MOTIVI DELLA DECISIONE
    L'appello e' fondato per quanto di ragione per i seguenti motivi.
    In primo luogo va rilevato che il R. con la richiesta di "sbarco d'autorita' per abbandono della nave" dell'11.9.92
ha, di fatto, denunciato alla Capitaneria di Porto di Molfetta una fattispecie che si prestava ad integrare il reato di cui
all'art. 1091 Cod. Nav. (e, quindi, potenzialmente calunniosa) ovvero l'infrazione disciplinare di cui al successivo art.
1251 n. 5 (il discr¡men tra il reato di cui all'art. 1091 cit. e l'infrazione disciplinare e' rappresentato dalla circostanza
che, nel primo caso, e' necessario che dall'abbandono derivi "una notevole difficolta' nel servizio della navigazione").
    A cio' va aggiunto che il Comandante del Porto di Molfetta, adito dal R., e' proprio uno dei soggetti per legge
autorizzati (v. art. 1252 Cod. Nav.) a comminare le 'pene disciplinari" a carico dell'equipaggio, per cui e' di tutta
evidenza che con la suddetta richiesta l'appellato ha "accettato" il rischio di aprire le porte (nella migliore delle ipotesi) ad un procedimento disciplinare.
    Operato tale chiarimento, si deve evidenziare, quanto alla questione della "prevedibilita'' del danno, che, a norma
defl'art. 1263, Cod. Nav., la contestazione preventiva dell'addebito e' espressamente prevista, a pena di nullita',
soltanto in funzione della possibile irrogazione delle (piu' gravi) pene disciplinari dell'inibizione dell'esercizio della
professione da un mese a due anni (art. 1252 n. 4) e della cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri (art.
1252 n. 5).
    Inoltre, proprio in considerazione della gravita' di tali sanzioni, l'art. 513, 2' comma, del Regolamento per l'esecuzione
dei Codice della Navigazione, prevede che la ridetta contestazione deve necessariamente contenere l'assegnazione di un
termine a discolpa non inferiore a 15 giorni e che, durante tale periodo, "l'interessato o una persona munita di procura" possa
prendere visione degli atti del procedimento disciplinare ed inviare le sue discolpe ®indicando, se dei caso, testimoni ed
altre prove".
    Tale disposizione contempla, dunque, in modo sufficientemente chiaro, la possibilita', per il marittimo, di farsi assistere
da un difensore di fiducia, cosa che, in casi, come quello in esame, in cui il marittimo e' stato destinatario di una formale contestazione di addebito ex art. 513 cod. Nav. ed in cui e' necessario svolgere una vera e propria istruttoria per
accertare il reale andamento dei fatti, e' quanto mai comprensibile (per non dire "scontata¯) e, quindi, rappresenta un
effetto normale del fatto, rientrando senza dubbio nella serie delle conseguenze "ordinarie" cui esso da' origine, in base al
c.d. principio della regolarita' causale.
    Si deve, inoltre, notare che vertendosi, nella specie, in un'ipotesi di responsabilita' contrattuale - e' stata, infatti,
prospettata (e consumata) una sorta di 'abuso" del potere gerarchico da parte del datore di lavoro, il "limite"
rappresentato dalla prevedibilita' dei danno (costituito dalla necessita' di nominare e, quindi, di retribuire un difensore)
opera solo in caso di inadempimento colposo degli obblighi contrattuali, e non anche in caso di dolo (art. 1225 c.c.).
    Orbene, considerato che, nel caso in esame, dall'istruttoria svolta in sede disciplinare tramite l'ascolto di
una serie di colleghi di lavoro del M., e emersa, in modo sostanzialmente unanime, la totale infondatezza dell'addebito
(abbandono della nave "da circa 15 giorni"), si puo' ragionevolmente ritenere che l'illecito abuso in questione sia
stato posto in essere con dolo e sia, quindi, suscettibile di ricomprendere anche le conseguenze "imprevedibili".
Peraltro, si deve considera-re che il resistente e' stato reso edotto delle conseguenze provocate dalla sua richiesta di
sbarco dell'1 1.9. 1992 - posto che' e' stato ascoltato in data 28.1.93 (v. produzione dell'appellato) durante l'istruttoria del
procedimento disciplinare - e che, nonostante cio', pur tentando di ridimensionare la portata della vicenda, ha sostanzialmente
insistito nell'originaria prospettazione dei fatti assumendo che, iniziato il "fermo tecnico' della motopesca presso il porto di
Molfetta, il M. non si sarebbe "mai presentato a bordo" per lavorare sino a tutto il 12 settembre 1992 (circostanza
categoricamente smentita dagli altri informatori ascoltati in quella sede).
    Per quanto riguarda poi il (contestato) valore probatorio delle risultanze istruttorie del procedimento disciplinare
allegate agli atti di causa, occorre rilevare che le prove assunte durante tale procedimento, essendo state raccolte da
pubblici ufficiali addetti alla Capitaneria di porto di Molfetta, fanno fede fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., delle
dichiarazioni rese in loro presenza dai soggetti informati sui fatti, con la conseguenza che i relativi verbali rientrano, senza
dubbio, nella categoria delle c.d. prove atipiche (art 116 c.p.c.) che, il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento,
ben puo' utilizzare a conforto del suo convincimento, specie ove, come nel caso in esame, le loro risultanze non siano superate da
prove contrarie.
    Accertata, dunque, l'illiceita' del contegno tenuto dal R. nella vicenda che ci occupa e, quindi, il conseguente diritto di
quest'ultimo a vedersi rimborsare dal R. le spese eventualmente sostenute per reagire all'ingiusto procedimento disciplinare
intentato nei suoi confronti, non si puo', tuttavia, emettere la conseguente richiesta pronuncia condannatoria, non avendo il M.,
allo stato, comprovato di aver effettivamente subito un effettivo pregiudizio patrimoniale.
    Ed invero, H M. ha prodotto, a conforto della sua domanda, soltanto la nota delle competenze del suo difensore di fiducia ed
il relativo parere di congruita' dei Consiglio dell'Ordine, e non anche la relativa fattura o quietanza del professionista che
soltanto avrebbe potuto documentare la sussistenza di un concreto pregiudizio economico.
    L'originaria domanda va dunque parzialmente disattesa.
    Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
                                                                                    P.Q.M.
il Tribunale di Trani, sezione per le controversie in materia di lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da M.
P. con ricorso depositato il 19.7.1995 avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani, Sezione Distaccata di Molfetta,
in data 7.10.94 tra l'odierno appellante e R.M., cosi' provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto
del M. al rimborso delle spese derivanti dal procedimento disciplinare ingiustamente intentato nei suoi confronti;
2) rigetta la domanda di attuale condanna di R.M. al pagamento delle predette spese, in mancanza di prova dell'avvenuto esborso;
3) condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si quantificano, quanto al primo
grado, in 1.100.000, di cui œ 50.000 per esborsi, e, quanto al secondo grado, in 1.500.000, di cui œ. 50.000 per esborsi; il
tutto oltre I.V.A., C.C.A.P. e rimborso spese generali.
Cosi' deciso in Trani nella camera di consiglio della sezione lavoro, il 13 novembre 1997.
    (Omissis).