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Appartiene alla cognizione del giudice del lavoro l'accertamento
della legittimita' del licenziamento, anche in caso di fallimento
del datore di lavoro.
 
Trib. Trani, sezione lavoro, 23 maggio 1996. Proc. n. 4437/1995.
Pres. Pica. Est. Mastrorilli.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con ricorso del 20.10.1992 L.R. esponeva che con raccomandata del 18.6.1992
era stato licenziato dalla E. S.p.A. per "assenza ingiustificata" e "simulazione di malattia" .
    Evidenziava che il suddetto provvedimento disciplinare era del tutto era ingiustificato e chiedeva, pertanto, al Pretore del Lavoro della sezione distaccata di Canosa, di accertare l'illegittimita' del licenziamento in questione con conseguente condanna della E. S.p.A. alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni, come per legge.
    La E. si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata l'8.1.1993 deducendo la piena legittimita' dell'intimato licenziamento e concludendo per il rigetto dell'avverso ricorso.
    Espletate le prove richieste dalle parti, all'udienza del 15.3.1994 il processo veniva interrotto
a causa del sopravvenuto fallimento della societa' resistente.
    Con ricorso del 23.3.1994 il L. provvedeva tuttavia a riassumere il giudizio che veniva
deciso con sentenza n. 91 del 3.10.1995, depositata il 17.10.1995, con la quale il Pretore di
Canosa, alla stregua delle risultanze dell'espletata istruttoria, riteneva giustificato l'impugnato licenziamento e, conseguentemente, rigettava il ricorso del lavoratore.
    Avverso la predetta sentenza il L. proponeva appello con ricorso depositato il 17.11.1995, assumendo, in via preliminare, che il Pretore non aveva rilevato il mancato rispetto, da parte della societa' datrice, dei termine a difesa di cui all'art. 7 della L. 300/1970; nel merito, deduceva che le risultanze della documentazione medica esibita in prime cure comprovavano l'infondatezza degli addebiti mossi dalla E. in sede di licenziamento evidenziando, inoltre, che i testi cui aveva fatto
riferimento il Pretore nella gravata sentenza avevano ammesso, in sede penale, di aver deposto falsamente.
    Il fallimento E. si costituiva con comparsa di costituzione depositata il 19.5.1996, deducendo
la legittimita' dell'intimato licenziamento e comunque l'inammissibilita' della richiesta reintegra nel
posto di lavoro essendo cessata ogni attivita' imprenditoriale.
    All'udienza odierna, acquisiti gli atti e i documenti delle parti, la discussione precedeva
la lettura dei dispositivo.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
    In via preliminare si deve dare atto della competenza di questo Tribunale rispetto alla
domanda dell'appellante di "accertamento" dell'illegittimita' dei licenziamento intimatogli in data 18.6.1992.
    Al riguardo il Tribunale, rimeditando la questione, ritiene di aderire alla giurisprudenza della
S.C. in materia mutando quindi l'orientamento affermato nella precedente sentenza del 18.4.1996 (causa M. c. fallimento E. S.p.A.).
    Secondo l'indirizzo della Cassazione, infatti, deve escludersi che l'efficacia attrattiva della competenza dei Tribunale fallimentare ex art. 24 L.F. implichi una deroga alla competenza
funzionale del Pretore di cui all'art. 6 L. 15.7.1966 n. 604 e 18 L. 20.5.1970 n. 300 relativamente
alla declaratoria della legittimita' o meno del licenziamento intimato prima della sentenza dichiarativa
di fallimento.
    Si e' osservato al riguardo che se e' vero che la disposizione di cui al citato art. 24 e' stata
dettata per escludere che i titolari di un diritto di credito possano far valere le loro pretese
obbligatorie senza essere ammessi al passivo, e' anche vero che la norma medesima attribuisce al tribunale fallimentare la competenza a conoscere delle azioni che derivano dal fallimento; il che,
in caso di licenziamento intimato (ed impugnato), come nella specie, prima della dichiarazione di fallimento non si verifica perche' il fallimento non costituisce giusta causa di risoluzione del
rapporto di lavoro.
    In sostanza, nel caso in esame, l'accertamento dell'illegittimita' dei licenziamento non costituisce
il petitum di una domanda che deriva dalla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che non puo' derivare una competenza dei tribunale fallimentare (v. per tutte Cass. 17.2.1988 n. 1716 che richiama l'orientamento gia' manifestato da Cass. 9.12.1982 n. 6748 e da Cass. 23.4.1975 n. 1595).
    Nessun dubbio puo' invece sussistere in ordine alla competenza del tribunale fallimentare in ordine alle conseguenziali pretese di natura economica del lavoratore; infatti il relativo credito per danni e retribuzioni non corrisposte - il quale sorge soltanto dopo che sia stata riconosciuta l'illegittimita' del licenziamento (Cass. 17.2.1988 n. 1716 cit.) - deve essere fatto valere, se e quando sorgera', (e separatamente) nei confronti del fallimento nelle forme e nei modi previsti per l'accertamento dello stato passivo (v. tra le tante Cass. 9.12.1982 n. 6748 cit.; Cass. 8.10.1985 n. 4879; Cass. 13.10.1987
n. 7570; Cass. 29.10.1990 n. 10454; Cass. 9.1.1991 n. 112; Cass. 23.11.1991 n. 12606; Cass. 5.4.1993 n. 4104; ecc.).
    Correttamente, pertanto, il lavoratore ha in questo giudizio "abbandonato", sin dal momento dei ricorso per riassunzione, ogni pretesa di natura economica nei confronti del fallimento.
    Passando dunque al merito della controversia va innanzitutto rilevata l'inammissibilita' del primo motivo di gravame il quale introduce, per la prima volta, la questione del mancato rispetto del
"termine a difesa" di cinque giorni fissato dall'art. 7 L. 300/1970 introducendo un nuovo tema d'indagine rispetto a quello che le parti hanno delineato in prime cure.
    L'eccezione appare peraltro destituita di giuridico fondamento; premesso, infatti, che il licenziamento ha pacificamente natura di atto unilaterale ricettizio, come tale produttivo di effetti
solo dal momento della ricezione, va osservato che tra la data in cui e' stata ricevuta la lettera di licenziamento (22.6.1992) e quella in cui e' pervenuta invece la lettera di contestazione defl'addebito (15.6.1992) risulta ampiamente decorso il termine dilatorio di cui sopra.
    Nel merito, la domanda del lavoratore di accertamento dell'illegittimita' del licenziamento intimato
il 18 - 22.6.1992 e' fondata e va pertanto accolta.
    Ed invero lo stato di malattia che ha impedito al L. di riprendere servizio in data 6.6.1992
risulta documentato sia dalla certificazione del medico curante di quest'ultimo (pacificamente
rimessa alla societa' datrice nei termini di legge: v. ricevute in atti, mai contestate), sia dal referto
della visita fiscale eseguita dal dott. S. dell'INPS di Melfi l'l 1.6.1992.
    L'elevata valenza probatoria di tale documentazione gia' si presta - di per se' - ad inficiare la rilevanza dell'episodio in ordine al quale hanno riferito i testi in primo grado e che il Pretore ha posto
a fondamento della sentenza impugnata (telefonata del 5.6.1992 ascoltata da alcuni compagni di
lavoro tramite il sistema "viva voce", con la quale il L. avrebbe riferito al capo operaio S. E. che dal giorno successivo si sarebbe "messo in malattia").
    A cio' va aggiunto che la testimonianza resa dai due testimoni escussi in prime cure riguardo al "particolare"  episodio di cui sopra e' stata sostanzialmente'ritrattata nel corso dell'istruttoria dibattimentale espletata nel procedimento penale avviato dalla Procura Circondariale di Trani
in seguito ad un esposto presentato dalla stessa E. (cfr. verbali esibiti dall'appellante avverso i quali il fallimento appellato non ha mosso alcuna specifica contestazione).
    Per quanto sopra esposto manca indubbiamente una prova seria e tranquillante della giusta causa dell'intimato licenziamento ed il mancato assolvimento dei relativo onere probatorio, com'e' noto, ridonda sul datore di lavoro.
    Dalla ritenuta illegittimita' del licenziamento non puo', tuttavia, derivare, nel caso di specie, una pronuncia di reintegra nel posto di lavoro (richiesta mantenuta ferma dal lavoratore anche in sede d'appello).
    E' infatti documentalmente provato (ne' vi sono contestazioni sul punto) che in seguito al
fallimento la E. ha cessato ogni attivita' imprenditoriale e che la curatela non ha avviato alcun
esercizio provvisorio avendo anzi provveduto al licenziamento di tutti i lavoratori in forza al
momento della dichiarazione di fallimento.
    Tale sopravvenuta circostanza rende senza dubbio impossibile una riattivazione del rapporto
di lavoro e, quindi, una pronunzia di reintegra del lavoratore.
    Come precisato dalla S.C., infatti, ove sopravvenga un fatto obiettivo che giustifichi l'interruzione del rapporto di lavoro, il giudice non puo' in ogni caso disporre la reintegra nel posto di lavoro,
tenuto conto che la sopravvenuta impossibilita' totale della prestazione opera come causa impeditiva della prosecuzione del negozio e, quindi, anche dell'ordine di reintegra previsto dall'art. 18 L. 20.5.1970 n. 300 (v. Cass. 15.11.1991 n. 12249 resa proprio in un'ipotesi di cessazione di ogni
attivita' per l'intervenuto fallimento dell'imprenditore; in senso sostanzialmente conforme v. anche
Cass. 28.9.1989 ti. 3941; Cass. 16.2.1989 n. 829; Cass. 28.4.1988 n. 3217).
    In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, appare conforme a giustizia compensare
per meta' le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio ponendo a carico dei Fallimento E.
la residua meta' da liquidarsi in favore del procuratore del L., dichiaratosi anticipatario, secondo quanto indicato in dispositivo (oltre agli accessori di legge).
P. Q. M.
Il Tribunale di Trani, sezione per le controversie in materia di lavoro, definitivamente
pronunciando sull'appello proposto da L. R., con ricorso depositato il 17.11.1995 avverso
la sentenza resa in data 3.10.1995 dal Pretore della sezione distaccata di Canosa tra l'odierno appellante ed il fallimento E., cosi' provvede:
1) dichiara l'illegittimita' licenziamento intimato al L. in data 18 - 22.6.1992;
2) rigetta l'istanza di reintegra nel posto di lavoro;
3) condanna il fallimento appellato al pagamento di meta' delle spese processuali che
si quantificano, per l'intero, in complessive œ. 2.300.000 (di cui lire 50.000 per esborsi)
quanto al primo grado, ed in lire  1.800.000 (di cui 50.000 per esborsi) quanto al presente
grado del giudizio.
    Trani 23.5.1996.
    (Omissis).