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Trani / Diritto del lavoro
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- Appartiene alla cognizione del giudice del lavoro l'accertamento
- della legittimita' del licenziamento, anche in caso di fallimento
- del datore di lavoro.
Trib. Trani, sezione lavoro, 23 maggio 1996. Proc. n. 4437/1995.
- Pres. Pica. Est. Mastrorilli.
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- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso del 20.10.1992 L.R. esponeva che con raccomandata del
18.6.1992
- era stato licenziato dalla E. S.p.A. per "assenza ingiustificata" e
"simulazione di malattia" .
- Evidenziava che il suddetto provvedimento disciplinare era del tutto
era ingiustificato e chiedeva, pertanto, al Pretore del Lavoro della sezione distaccata di
Canosa, di accertare l'illegittimita' del licenziamento in questione con conseguente
condanna della E. S.p.A. alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei
danni, come per legge.
- La E. si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata
l'8.1.1993 deducendo la piena legittimita' dell'intimato licenziamento e concludendo per
il rigetto dell'avverso ricorso.
- Espletate le prove richieste dalle parti, all'udienza del 15.3.1994
il processo veniva interrotto
- a causa del sopravvenuto fallimento della societa' resistente.
- Con ricorso del 23.3.1994 il L. provvedeva tuttavia a riassumere il
giudizio che veniva
- deciso con sentenza n. 91 del 3.10.1995, depositata il 17.10.1995, con la quale il
Pretore di
- Canosa, alla stregua delle risultanze dell'espletata istruttoria, riteneva giustificato
l'impugnato licenziamento e, conseguentemente, rigettava il ricorso del lavoratore.
- Avverso la predetta sentenza il L. proponeva appello con ricorso
depositato il 17.11.1995, assumendo, in via preliminare, che il Pretore non aveva rilevato
il mancato rispetto, da parte della societa' datrice, dei termine a difesa di cui all'art.
7 della L. 300/1970; nel merito, deduceva che le risultanze della documentazione medica
esibita in prime cure comprovavano l'infondatezza degli addebiti mossi dalla E. in sede di
licenziamento evidenziando, inoltre, che i testi cui aveva fatto
- riferimento il Pretore nella gravata sentenza avevano ammesso, in sede penale, di aver
deposto falsamente.
- Il fallimento E. si costituiva con comparsa di costituzione
depositata il 19.5.1996, deducendo
- la legittimita' dell'intimato licenziamento e comunque l'inammissibilita' della
richiesta reintegra nel
- posto di lavoro essendo cessata ogni attivita' imprenditoriale.
- All'udienza odierna, acquisiti gli atti e i documenti delle parti, la
discussione precedeva
- la lettura dei dispositivo.
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- MOTIVI DELLA DECISIONE
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- In via preliminare si deve dare atto della competenza di questo
Tribunale rispetto alla
- domanda dell'appellante di "accertamento" dell'illegittimita' dei
licenziamento intimatogli in data 18.6.1992.
- Al riguardo il Tribunale, rimeditando la questione, ritiene di
aderire alla giurisprudenza della
- S.C. in materia mutando quindi l'orientamento affermato nella precedente sentenza del
18.4.1996 (causa M. c. fallimento E. S.p.A.).
- Secondo l'indirizzo della Cassazione, infatti, deve escludersi che
l'efficacia attrattiva della competenza dei Tribunale fallimentare ex art. 24 L.F.
implichi una deroga alla competenza
- funzionale del Pretore di cui all'art. 6 L. 15.7.1966 n. 604 e 18 L. 20.5.1970 n. 300
relativamente
- alla declaratoria della legittimita' o meno del licenziamento intimato prima della
sentenza dichiarativa
- di fallimento.
- Si e' osservato al riguardo che se e' vero che la disposizione di cui
al citato art. 24 e' stata
- dettata per escludere che i titolari di un diritto di credito possano far valere le loro
pretese
- obbligatorie senza essere ammessi al passivo, e' anche vero che la norma medesima
attribuisce al tribunale fallimentare la competenza a conoscere delle azioni che derivano
dal fallimento; il che,
- in caso di licenziamento intimato (ed impugnato), come nella specie, prima della
dichiarazione di fallimento non si verifica perche' il fallimento non costituisce giusta
causa di risoluzione del
- rapporto di lavoro.
- In sostanza, nel caso in esame, l'accertamento dell'illegittimita'
dei licenziamento non costituisce
- il petitum di una domanda che deriva dalla dichiarazione di fallimento, con la
conseguenza che non puo' derivare una competenza dei tribunale fallimentare (v. per tutte
Cass. 17.2.1988 n. 1716 che richiama l'orientamento gia' manifestato da Cass. 9.12.1982 n.
6748 e da Cass. 23.4.1975 n. 1595).
- Nessun dubbio puo' invece sussistere in ordine alla competenza del
tribunale fallimentare in ordine alle conseguenziali pretese di natura economica del
lavoratore; infatti il relativo credito per danni e retribuzioni non corrisposte - il
quale sorge soltanto dopo che sia stata riconosciuta l'illegittimita' del licenziamento
(Cass. 17.2.1988 n. 1716 cit.) - deve essere fatto valere, se e quando sorgera', (e
separatamente) nei confronti del fallimento nelle forme e nei modi previsti per
l'accertamento dello stato passivo (v. tra le tante Cass. 9.12.1982 n. 6748 cit.; Cass.
8.10.1985 n. 4879; Cass. 13.10.1987
- n. 7570; Cass. 29.10.1990 n. 10454; Cass. 9.1.1991 n. 112; Cass. 23.11.1991 n. 12606;
Cass. 5.4.1993 n. 4104; ecc.).
- Correttamente, pertanto, il lavoratore ha in questo giudizio
"abbandonato", sin dal momento dei ricorso per riassunzione, ogni pretesa di
natura economica nei confronti del fallimento.
- Passando dunque al merito della controversia va innanzitutto rilevata
l'inammissibilita' del primo motivo di gravame il quale introduce, per la prima volta, la
questione del mancato rispetto del
- "termine a difesa" di cinque giorni fissato dall'art. 7 L. 300/1970
introducendo un nuovo tema d'indagine rispetto a quello che le parti hanno delineato in
prime cure.
- L'eccezione appare peraltro destituita di giuridico fondamento;
premesso, infatti, che il licenziamento ha pacificamente natura di atto unilaterale
ricettizio, come tale produttivo di effetti
- solo dal momento della ricezione, va osservato che tra la data in cui e' stata ricevuta
la lettera di licenziamento (22.6.1992) e quella in cui e' pervenuta invece la lettera di
contestazione defl'addebito (15.6.1992) risulta ampiamente decorso il termine dilatorio di
cui sopra.
- Nel merito, la domanda del lavoratore di accertamento
dell'illegittimita' del licenziamento intimato
- il 18 - 22.6.1992 e' fondata e va pertanto accolta.
- Ed invero lo stato di malattia che ha impedito al L. di riprendere
servizio in data 6.6.1992
- risulta documentato sia dalla certificazione del medico curante di quest'ultimo
(pacificamente
- rimessa alla societa' datrice nei termini di legge: v. ricevute in atti, mai
contestate), sia dal referto
- della visita fiscale eseguita dal dott. S. dell'INPS di Melfi l'l 1.6.1992.
- L'elevata valenza probatoria di tale documentazione gia' si presta -
di per se' - ad inficiare la rilevanza dell'episodio in ordine al quale hanno riferito i
testi in primo grado e che il Pretore ha posto
- a fondamento della sentenza impugnata (telefonata del 5.6.1992 ascoltata da alcuni
compagni di
- lavoro tramite il sistema "viva voce", con la quale il L. avrebbe riferito al
capo operaio S. E. che dal giorno successivo si sarebbe "messo in malattia").
- A cio' va aggiunto che la testimonianza resa dai due testimoni
escussi in prime cure riguardo al "particolare" episodio di cui sopra e'
stata sostanzialmente'ritrattata nel corso dell'istruttoria dibattimentale espletata nel
procedimento penale avviato dalla Procura Circondariale di Trani
- in seguito ad un esposto presentato dalla stessa E. (cfr. verbali esibiti
dall'appellante avverso i quali il fallimento appellato non ha mosso alcuna specifica
contestazione).
- Per quanto sopra esposto manca indubbiamente una prova seria e
tranquillante della giusta causa dell'intimato licenziamento ed il mancato assolvimento
dei relativo onere probatorio, com'e' noto, ridonda sul datore di lavoro.
- Dalla ritenuta illegittimita' del licenziamento non puo', tuttavia,
derivare, nel caso di specie, una pronuncia di reintegra nel posto di lavoro (richiesta
mantenuta ferma dal lavoratore anche in sede d'appello).
- E' infatti documentalmente provato (ne' vi sono contestazioni sul
punto) che in seguito al
- fallimento la E. ha cessato ogni attivita' imprenditoriale e che la curatela non ha
avviato alcun
- esercizio provvisorio avendo anzi provveduto al licenziamento di tutti i lavoratori in
forza al
- momento della dichiarazione di fallimento.
- Tale sopravvenuta circostanza rende senza dubbio impossibile una
riattivazione del rapporto
- di lavoro e, quindi, una pronunzia di reintegra del lavoratore.
- Come precisato dalla S.C., infatti, ove sopravvenga un fatto
obiettivo che giustifichi l'interruzione del rapporto di lavoro, il giudice non puo' in
ogni caso disporre la reintegra nel posto di lavoro,
- tenuto conto che la sopravvenuta impossibilita' totale della prestazione opera come
causa impeditiva della prosecuzione del negozio e, quindi, anche dell'ordine di reintegra
previsto dall'art. 18 L. 20.5.1970 n. 300 (v. Cass. 15.11.1991 n. 12249 resa proprio in
un'ipotesi di cessazione di ogni
- attivita' per l'intervenuto fallimento dell'imprenditore; in senso sostanzialmente
conforme v. anche
- Cass. 28.9.1989 ti. 3941; Cass. 16.2.1989 n. 829; Cass. 28.4.1988 n. 3217).
- In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, appare
conforme a giustizia compensare
- per meta' le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio ponendo a carico
dei Fallimento E.
- la residua meta' da liquidarsi in favore del procuratore del L., dichiaratosi
anticipatario, secondo quanto indicato in dispositivo (oltre agli accessori di legge).
- P. Q. M.
- Il Tribunale di Trani, sezione per le controversie in materia di lavoro, definitivamente
- pronunciando sull'appello proposto da L. R., con ricorso depositato il 17.11.1995
avverso
- la sentenza resa in data 3.10.1995 dal Pretore della sezione distaccata di Canosa tra
l'odierno appellante ed il fallimento E., cosi' provvede:
- 1) dichiara l'illegittimita' licenziamento intimato al L. in data 18 - 22.6.1992;
- 2) rigetta l'istanza di reintegra nel posto di lavoro;
- 3) condanna il fallimento appellato al pagamento di meta' delle spese processuali che
- si quantificano, per l'intero, in complessive . 2.300.000 (di cui lire 50.000 per
esborsi)
- quanto al primo grado, ed in lire 1.800.000 (di cui 50.000 per esborsi) quanto al
presente
- grado del giudizio.
- Trani 23.5.1996.
- (Omissis).