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Trani / Diritto del lavoro
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Rapporti tra atti interni e atti esterni nel procedimento
- di licenziamento di un impiegato di banca
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- Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 28 gennaio 1999.
- Pres. Pica, est. Mastrorilli.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Con ricorso depositato il 7.7.1992, B.P., premesso di aver lavorato alle dipendenze del
Banco XXX
- dal 26.7.1984 con mansioni prima di cassiere e poi di vice capo-ufficio presso la
filiale di A.S., esponeva:
- che, con missiva del 9.9.1991, il Banco gli aveva contestato alcune
irregolarita' (erogazione di somme
- non personalmente ai beneficiari) emerse a seguito di una visita ispettiva;
- che, nonostante le sue giustificazioni, tese ad evidenziare
l'ascrivibilita' di dette irregolarita' al preposto C.D.,
- in data 26.9.1991 era stata disposta la sua sospensione cautelare dal servizio;
- che, con lettera del 13.11.1991, gli era stato comunicato il
deferimento alla Commissione di disciplina prevista
- dal regolamento del personale in atti;
- che il 10.1.1992 il Banco gli aveva comunicato che le contestazioni
di cui sopra sarebbero state discusse il 23
- gennaio successivo;
- che, con successiva missiva dei 16.4.1992, gli veniva comunicato che
il procedimento disciplinare era stato
- sospeso e che il termine di novanta giorni, contrattualmente previsto per la definizione
del procedimento medesimo,
- iniziava nuovamente a decorrere dall'11.3.1992 ai sensi dell'art. 77 del regolamento dei
personale;
- che, in data 39.6.1992, quando era ampiamente decorso tale termine,
aveva ricevuto la comunicazione
- della decisione dell'Amministratore delegato dei Banco di revoca dall'impiego con
decorrenza dal 4.10.1991,
- data di sospensione dal servizio.
- Tanto premesso, chiedeva al Pretore del Lavoro di Foggia di accertare
l'invalidita' del suddetto licenziamento,
- in quanto intimato dopo che il procedimento disciplinare si era estinto ex art. 77,
comma 3', dei Regolamento
- del personale, e comunque perche' privo di giusta causa e/o sproporzionato rispetto
all'oggettiva entita' dei fatti
- contestatigli.
- La societa' resistente si costituiva ritualmente in giudizio
deducendo la piena legittimita' dei proprio operato.
- Con sentenza del 7.10.1992, depositata il 16.11.1992, il Pretore
accoglieva la tesi del lavoratore e, pertanto,
- dichiarava la nullita' del licenziamento in questione, in quanto intimato dopo
l'estinzione del procedimento
- disciplinare.
- Per l'effetto, condannava il Banco a reintegrare il B. nel posto di
lavoro oltre al risarcimento dei danni,
- come per legge, ed al pagamento delle spese processuali.
- Avverso la predetta sentenza il Banco XXX proponeva appello con
ricorso del 26.2.1993, censurando la
- decisione pretorile circa la ritenuta estinzione del procedimento disciplinare.
- Assumeva il Banco, infatti, che il primo giudice non aveva tenuto
conto dei fatto che, nel corso del
- termine di 90 giorni dall'11.3.1992 (previsto dalla citata missiva del 16.4.1992), erano
intervenuti ben due
- atti interruttivi, rappresentati dalla menzionata lettera del 16.4, con la quale il
Banco aveva comunicato
- al lavoratore la sospensione del procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti,
e dalla successiva
- missiva del 21.5.1992 - ricevuta dal B. l'11.6 successivo - con la quale il lavoratore
aveva (tardivamente)
- ricevuto comunicazione che la sua pratica sarebbe stata esaminata il giorno 27.5.199 2,
alle ore 11.
- Evidenziava, inoltre, che, in ogni caso, il licenziamento impugnato
era intervenuto in data in data 27.5.1992
- e, quindi, prima della scadenza del termine di cui sopra.
- Il lavoratore appellato si costituiva ritualmente deducendo
l'infondatezza dei motivi di gravame ed il
- Tribunale di Foggia, con sentenza del 21.10.1993 - 27.12.1993, rigettava l'appello
confermando
- la sentenza del primo giudice, con il favore delle spese.
- Evidenziava il Tribunale, infatti, che dalla data dell'11.3.1992
erano decorsi novanta giorni senza che
- fosse stato compiuto alcun atto del procedimento disciplinare, non essendo stati posti
in essere, in
- tale arco temporale, atti procedimentali riconducibili alla tipologia elencata dall'art.
76 del regolamento.
- Ed invero, la lettera dei 16.4.1992, di comunicazione della
sospensione del procedimento, non rientrava
- tra tali atti non essendo stata considerata tale neppure dal datore di lavoro, posto che
questi esplicitamente
- avvertiva che il termine di 90 giorni decorreva dall'11.3.1992; inoltre, neppure la
successiva lettera dei 21.5.1992
- costituiva atto del procedimento, in considerazione del fatto che era stata ricevuta dal
lavoratore in data successiva
- rispetto a quella in cui poi sarebbe stata adottata la decisione finale del
licenziamento; quanto al provvedimento
- di licenziamento, infine, osservava che allo stesso non poteva essere attribuita alcuna
efficacia prima della sua
- comunicazione al dipendente, avvenuta solo il 30.6.1992.
- Il Banco XXX proponeva ricorso per Cassazione avverso tale sentenza
cui il B. resisteva con controricorso
- e la S.C., con sentenza n. 309/1996, accoglieva per quanto di ragione il gravame
principale, per i motivi meglio
- specificati nella motivazione che segue, rimettendo la causa innanzi a questo Tribunale
per l'espletamento
- della fase di rinvio.
- Con distinti ricorsi rispettivamente depositati il 19.3 ed il
26.3.1997, il Banco ed il B. provvedevano, quindi,
- a riassumere il giudizio, ciascuno insistendo nelle conclusioni a suo tempo rassegnate.
- Riuniti i ricorsi in questione ed acquisito agli atti il regolamento
dei personale sopra menzionato,
- all'udienza odierna la discussione precedeva la lettura del dispositivo.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appello proposto dal Banco XXX e infondato e va, pertanto,
rigettato.
- A tale riguardo si osserva, in via preliminare, che il lavoratore ha,
in questa sede, eccepito l'incompetenza
- dell'Amninistratore delegato del Banco XXX a deliberare l'impugnato licenziamento,
trattandosi di un atto che,
- ai sensi dell'art. 76 del Regolamento dei Personale, era riservato, in considerazione
del grado (inferiore al 5') da
- esso istante ricoperto, al Presidente della commissione di disciplina.
- Tale questione - sollevata per la prima volta in sede di ricorso
incidentale in Cassazione e non esaminata
- dalla S.C. che ha ritenuto assorbenti le censure del Banco ritenute fondate, di cui si
dira' in seguito - e' stata
- tardivamente prospettata e non puo' essere, quindi, coltivata in questa fase di rinvio.
- Osserva il Collegio, infatti, che, per giurisprudenza assolutamente
consolidata, anche nel rito del lavoro
- e' preclusa alle parti, nel giudizio di rinvio - salva l'eccezione, espressamente
prevista, del giuramento -
- ogni possibilita' di nuove prove nonche' di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso
di nuove attivita'
- assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali, rimanendo esclusa pure
la possibilita'
- di invocare i poteri officiosi del giudice del lavoro di cui all'art. 421 c.p.c., e
segnatamente quelli del
- giudice d'appello (art. 437 c.p.c.), atteso che tali poteri riguardano il processo del
lavoro limitatamente
- ai primi due gradi di giudizio e non si estendono anche al grado di cassazione, del
quale il giudizio di
- rinvio costituisce uno stadio (Cass. 18.3.1996 n. 226; Cass. 6.5.1995 n. 4936).
- Senza contare che il Pretore, nel suo iter argomentativo, ha
implicitamente ritenuto la competenza
- dell'Amministratore delegato ad emettere il provvedimento di cui sopra, senza che tale
aspetto sia
- stato oggetto di appello incidentale da parte del lavoratore.
- La questione di cui sopra appare, in ogni caso, destituita di
fondamento giuridico, ove si consideri
- che, nella specie, la Commissione di disciplina, ex art. 79, lett. a) del Regolam. cit.,
ha ritualmente proposto,
- in data 23.1.1992 (v. doc. 11 della produzione del Banco in primo grado), la sanzione
applicabile al
- dipendente e che l'Amministratore delegato, nel deliberare la revoca dal servizio (atto
formalmente di
- competenza del Comitato esecutivo ex art. 74, 2' comma, Reg. cit. e non gia' del
Presidente della
- Commissione di disciplina, come assume il lavoratore) ha fatto uso (v. preambolo della
delibera di
- licenziamento in questione) dei poteri derivantigli dal "punto A/3 della delibera
dell'1.7.1991 del Consiglio
- di Amministrazione" (non prodotta in atti) che va ragionevolmente ritenuta idonea a
legittimare il potere
- espulsivo di che trattasi, atteso che il suo contenuto, durante i quattro gradi dei
giudizio, non è stato mai
- oggetto di specifiche
- obiezioni o contestazioni da parte del Bellavista.
- Passando al merito della questione, ritiene il Collegio di dover
riesaminare la complessa questione
- riassumendo brevemente, in modo cronologico, i fatti salienti nonche' le
"direttive" impartite dalla
- Suprema Corte a tale riguardo.
- Con lettera del 10.1.1992 la Commissione di disciplina informava il
lavoratore che il 23.1, alle ore 10,
- avrebbe discusso le contestazioni mossegli, e che quest'ultimo avrebbe potuto farsi
ascoltare di persona
- o farsi assistere da un sindacalista (ex art. 76, comma 4', del Regolamento del
Personale).
- Tale seduta e stata ritualmente tenuta innanzi alla Commissione di
disciplina (v. doc. 11
- produzione del Banco di l' grado) e si concluse, come visto, con la delibera di
"proporre al B.
- la sanzione disciplinare della revoca dall'impiego".
- Con successiva lettera del 16.4.1992, pervenuta il 7.5, la Direzione
Generale del Banco comunicava
- che, in data 11.3.1992, era stata decisa la sospensione del procedimento disciplinare in
attesa di
- acquisire "ulteriore documentazione", precisando che l'esame della questione
sarebbe dovuto avvenire
- "entro 90 giorni a partire dall'11.3.1992".
- Con riferimento a tale comunicazione si evidenze che la S.C. ha gia'
rilevato la correttezza della decisione
- del Tribunale foggiano laddove l'ha reputata inidonea ad interrompere il termine di cui
sopra, avuto riguardo
- alla volonta' dello stesso datore di lavoro di non considerarla tale nel momento in cui
ha ancorato espressamente
- il dies a quo dei termine per il compimento dell'atto successivo alla data (anteriore)
dell'11.3.1992.
- Pertanto, il termine per porre in essere un successivo atto del
procedimento andava a scadere l'l 1.6.1992.
- Seguiva un'ulteriore missiva del 21.5.1992, ricevuta l'1.6, con la
quale il Vice Direttore Generale del Banco
- comunicava che l'Amministratore Delegato avrebbe esaminato la pratica il giorno
27.5.1992, alle ore 11,
- attribuendo al B. la facolta' di essere ascoltato o di farsi assistere da un
sindacalista.
- Il Tribunale di Foggia, com'e' noto, ha escluso l'idoneita' anche di
tale comunicazione ad interrompere il termine
- de quo, avuto riguardo alla sua "tardivita'" rispetto alla possibilita', per
il lavoratore, di esercitare la ridetta facolta'.
- La S.C., invece, ha ritenuto incongruo tale ragionamento,
evidenziando che, "sotto un profilo di logica astratta,
- alla tardivita' funzionale potrebbero collegarsi effetti diversi: pretesa del dipendente
di essere sentito con
- rinnovazione della decisione; illegittimita' della decisione stessa per violazione delle
garanzie di difesa".
- Rimetteva, pertanto, al giudice dei rinvio - tra le altre cose - il
compito di accertare "se, in base al
- disposto degli artt. 76 e 77 dei regolamento del personale, la comunicazione in data
21.5.1992, ricevuta dal
- B. in data 1.6.1992, possa essere qualificata atto del procedimento, sebbene recapitata
al dipendente in
- ritardo rispetto alla possibilita' di essere ascoltato".
- Ritiene il Tribunale che la risposta debba essere ugualmente
negativa, sia pure in base alle differenti
- considerazioni che seguono.
- Ed invero, la stessa S.C. ha evidenziato (v. pag. 10 della sentenza)
che non costituiscono atti interruttivi
- dei termine di estinzione del procedimento quegli atti posti in essere dall'organo
disciplinare che non facciano
- parte dell'iter del procedimento, costituendone una tappa.
- Orbene, il fatto che la mera comunicazione della data di
"esame" della pratica non costituisca una
- tappa del procedimento disciplinare e di tutta evidenza sia a livello intuitivo, sia ove
si consideri che
- lo stesso Banco XXX, gia' in occasione della precedente comunicazione in data 16.4.1992
di "sospensione"
- del procedimento ha, come visto, ritenuto espressamente di ancorare il dies a quo del
termine in parola
- non gia' alla comunicazione medesima o alla sua ricezione, bensi' alla (precedente) data
della seduta in cui
- era stata deliberata la sospensione stessa.
- Del resto, la comunicazione del 21.5.1992 di che trattasi risulta,
come detto, sottoscritta dal Vice Direttore
- Generale del Banco, e cioe' da un soggetto cui la normativa contrattuale non
attribuisce, sintomaticamente,
- alcuna particolare funzione in seno al procedimento disciplinare.
- Ma v'e' di piu'. Il successivo art. 77 del Regolamento citato prevede
che un eventuale provvedimento interlocutorio
- di natura istruttoria deve indicare il termine entro il quale gli accertamenti devono
essere compiuti, stabilendo
- che detto termine non puo' essere superiore a 90 giorni decorrenti, evidentemente, dallo
stesso provvedimento
- (non e prevista, infatti, alcuna diversa indicazione), sebbene, subito dopo, si dia atto
che "di tale provvedimento
- e data comunicazione all'interessato".
- Tale argomento testuale, pertanto, conferma che le mere comunicazioni
dei vari atti procedimentali non
- assurgono ad atti del procedimento medesimo.
- Corrette sono, infine, le razionali argomentazioni svolte sul punto
dal primo giudice, il quale ha osservato
- che, ove si accedesse alla tesi del Banco di considerare, come atto del procedimento,
anche le mere comunicazioni,
- si finirebbe, in sostanza, per consentirgli ad libitum di fruire di ulteriori periodi di
tempo, non concessigli dal
- Regolamento del Personale, per procrastinare, a proprio piacimento e secondo le sue
esigenze, la durata del
- procedimento disciplinare, posto che ben potrebbe dilatare al massimo i tempi per
provvedere alle
- ridette comunicazioni al solo fine di "sfruttare" i tempi intermedi tra
queste ultime e le vicende oggetto
- di comunicazione.
- Con missiva del 16.6.1992, ricevuta il 30.6, il Banco, da ultimo,
comunicava che l'amministratore delegato,
- in data 27.5.1992, aveva deliberato l'irrogazione della sanzione disciplinare della
revoca dall'impiego.
- Anche sul punto la Cassazione ha rilevato una deficienza
motivazionale da parte del giudice di secondo grado,
- atteso che la sentenza d'appello "non contiene, almeno in termini sufficientemente
e correttamente esplicitati,
- un'interpretazione delle disposizioni regolamentari tale da condurre alla conclusione
che l'effetto interruttivo
- del termine di novanta giorni fosse da collegare soltanto agli atti con rilevanza
esterna, cioe' rivolti al dipendente
- e a questi comunicati, e non anche ad atti interni (congruamente esternati) ma pur
sempre qualificati dalla volonta'
- negoziale come atti dei procedimento e tali da escludere il perdurare dell'inerzia
dell'organo decidente (nella
- specie l'adozione del provvedimento in data 27 maggio 1992)".
- E' stato, dunque, affidato a questo Tribunale il compito (v. pagg.
13/14 della sentenza della S.C.) di esaminare
- nuovamente l'art. 77 "per verificare se anche un atto del procedimento, esternato
ma non comunicato al dipendente
- (nella specie, l'adozione del provvedimento di revoca dell'impiego in data 27 maggio
1992) possa essere idoneo ad
- interrompere il termine di novanta giorni".
- Tale indagine, a parere del Collegio, non puo' prescindere dalla
particolare natura dei provvedimento
- di questione.
- Trattasi, infatti, dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare
che, nella specie, e' rappresentato
- da un vero e proprio provvedimento di licenziamento, che, per giurisprudenza
assolutamente consolidata,
- integra un atto unilaterale di natura recettizia che, come tale, diviene produttivo di
effetti giuridici soltanto nel
- momento dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario (tra le tante v. Cass.
9.3.1987 n. 2454).
- Senza contare che, considerata la natura decadenziale dei termine di
90 giorni piu' volte citato - chiaramente
- desumibile dalla prevista "estinzione" del procedimento e dall'impossibilita'
di "rinnovare" il procedimento estinto
- (art. 77, commi 3' e 4' del Regolamento del personale) - si deve considerare che la
S.C., gia' in un caso assai
- simile a quello che ci occupa, ha evidenziato che, nel silenzio della norma
contrattuale, si deve tener conto del fatto che
- il nostro Ordinamento e sintomaticamente caratterizzato da una serie di disposizioni, di
natura processuale e sostanziale,
- che condizionano l'esclusione della decadenza alla produzione degli effetti e non alla
mera spedizione dell'atto
- (Cass. 14.10.1991 n. 10816).
- Non si puo', infine, trascurare un ulteriore aspetto della vicenda in
esame.
- Ed invero, anche a voler ritenere interrotto il termine in esame nel
momento in cui e stata semplicemente
- emessa la delibera dell'Amministratore Delegato del Banco, va osservato che incombeva
sul Banco l'onere di provare
- che tale delibera e' stata effettivamente pronunciata entro l'11.6.1992, tanto piu' che
il B., sin dal ricorso introduttivo
- in prime cure, ha evidenziato che la "presunta" data di adozione del
provvedimento (27.5.1992) risultava "unilaterale
- ed incontrollabile" (v. pagg. 4 e 5 del ricorso) e, quindi, "non poteva avere
alcuna influenza" sul procedimento disciplinare, implicitamente, contestando, dunque,
la tempestivita' del provvedimento medesimo.
- Tale prova, mai adeguatamente fornita, del resto, si imponeva
soprattutto alla luce dell'anomala situazione in
- seguito sviluppatasi, posto che, a fronte di tale presunta delibera del 27.5.1992, il
licenziamento risulta formalmente
- comunicato al lavoratore solo con missiva datata 16.6.1992, spedita il 19.6.1992 (e,
quindi, oltre venti giorni dopo
- la menzionata delibera) e ricevuta dall'istante addirittura il 30.6.1992 (a distanza di
oltre un mese dalla decisione),
- senza che il Banco, durante i vari gradi del giudizio abbia, peraltro, mai. in alcun
modo, chiarito le ragioni di tale
- notevole ritardo nel portare a conoscenza del lavoratore il contenuto di un
provvedimento di siffatta rilevanza.
- Per le suesposte considerazioni, la sentenza del giudice di primo
grado risulta immeritevole di censura e
- dev'essere interamente confermata.
- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da
dispositivo.
-
P.Q.M.
- Il Tribunale di Trani, sezione per le controversie in materia di lavoro, definitivamente
pronunciando, quale
- giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione, sui ricorsi in riassunzione depositati
dalle parti indicate in epigrafe
- rispettivamente in data 19.3.1997 e 26.3.1997, cosi' provvede:
- 1) rigetta l'appello proposto dal Banco XXX avverso la sentenza resa inter partes dal
Pretore del lavoro
- di Foggia in data 7.10.1992, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- 2) condanna l'istituto appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di
appello svoltosi innanzi
- al Tribunale di Foggia, liquidate in complessive . 2.000.000 (di cui .
100.000 per esborsi), del giudizio svoltosi
- dinanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in complessive L. 2.000.000 (di cui L.
150.000 per esborsi),
- e del presente giudizio di rinvio liquidate in complessive L. 1.800.000 (di cui L.
50.000 per esborsi), oltre all' I.V.A.,
- al C.C.A.P. ed al rimborso delle spese generali come per legge.
- Cosi' deciso in Trani nella camera di consiglio della sezione lavoro,
il 28 gennaio 1999.