Trani Jus / Giurisprudenza di Trani / Diritto del lavoro                                                    Home page
 
 
Rapporti tra atti interni e atti esterni nel procedimento
        di licenziamento di un impiegato di banca
 
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 28 gennaio 1999.
Pres. Pica, est. Mastrorilli.
 
 
                                                           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.7.1992, B.P., premesso di aver lavorato alle dipendenze del Banco XXX
dal 26.7.1984 con mansioni prima di cassiere e poi di vice capo-ufficio presso la filiale di A.S., esponeva:
    che, con missiva del 9.9.1991, il Banco gli aveva contestato alcune irregolarita' (erogazione di somme
non personalmente ai beneficiari) emerse a seguito di una visita ispettiva;
    che, nonostante le sue giustificazioni, tese ad evidenziare l'ascrivibilita' di dette irregolarita' al preposto C.D.,
in data 26.9.1991 era stata disposta la sua sospensione cautelare dal servizio;
    che, con lettera del 13.11.1991, gli era stato comunicato il deferimento alla Commissione di disciplina prevista
dal regolamento del personale in atti;
    che il 10.1.1992 il Banco gli aveva comunicato che le contestazioni di cui sopra sarebbero state discusse il 23
gennaio successivo;
    che, con successiva missiva dei 16.4.1992, gli veniva comunicato che il procedimento disciplinare era stato
sospeso e che il termine di novanta giorni, contrattualmente previsto per la definizione del procedimento medesimo,
iniziava nuovamente a decorrere dall'11.3.1992 ai sensi dell'art. 77 del regolamento dei personale;
    che, in data 39.6.1992, quando era ampiamente decorso tale termine, aveva ricevuto la comunicazione
della decisione dell'Amministratore delegato dei Banco di revoca dall'impiego con decorrenza dal 4.10.1991,
data di sospensione dal servizio.
    Tanto premesso, chiedeva al Pretore del Lavoro di Foggia di accertare l'invalidita' del suddetto licenziamento,
in quanto intimato dopo che il procedimento disciplinare si era estinto ex art. 77, comma 3', dei Regolamento
del personale, e comunque perche' privo di giusta causa e/o sproporzionato rispetto all'oggettiva entita' dei fatti
contestatigli.
    La societa' resistente si costituiva ritualmente in giudizio deducendo la piena legittimita' dei proprio operato.
    Con sentenza del 7.10.1992, depositata il 16.11.1992, il Pretore accoglieva la tesi del lavoratore e, pertanto,
dichiarava la nullita' del licenziamento in questione, in quanto intimato dopo l'estinzione del procedimento
disciplinare.
    Per l'effetto, condannava il Banco a reintegrare il B. nel posto di lavoro oltre al risarcimento dei danni,
come per legge, ed al pagamento delle spese processuali.
    Avverso la predetta sentenza il Banco XXX proponeva appello con ricorso del 26.2.1993, censurando la
decisione pretorile circa la ritenuta estinzione del procedimento disciplinare.
    Assumeva il Banco, infatti, che il primo giudice non aveva tenuto conto dei fatto che, nel corso del
termine di 90 giorni dall'11.3.1992 (previsto dalla citata missiva del 16.4.1992), erano intervenuti ben due
atti interruttivi, rappresentati dalla menzionata lettera del 16.4, con la quale il Banco aveva comunicato
al lavoratore la sospensione del procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti, e dalla successiva
missiva del 21.5.1992 - ricevuta dal B. l'11.6 successivo - con la quale il lavoratore aveva (tardivamente)
ricevuto comunicazione che la sua pratica sarebbe stata esaminata il giorno 27.5.199 2, alle ore 11.
    Evidenziava, inoltre, che, in ogni caso, il licenziamento impugnato era intervenuto in data in data 27.5.1992
e, quindi, prima della scadenza del termine di cui sopra.
    Il lavoratore appellato si costituiva ritualmente deducendo l'infondatezza dei motivi di gravame ed il
Tribunale di Foggia, con sentenza del 21.10.1993 - 27.12.1993, rigettava l'appello confermando
la sentenza del primo giudice, con il favore delle spese.
    Evidenziava il Tribunale, infatti, che dalla data dell'11.3.1992 erano decorsi novanta giorni senza che
fosse stato compiuto alcun atto del procedimento disciplinare, non essendo stati posti in essere, in
tale arco temporale, atti procedimentali riconducibili alla tipologia elencata dall'art. 76 del regolamento.
    Ed invero, la lettera dei 16.4.1992, di comunicazione della sospensione del procedimento, non rientrava
tra tali atti non essendo stata considerata tale neppure dal datore di lavoro, posto che questi esplicitamente
avvertiva che il termine di 90 giorni decorreva dall'11.3.1992; inoltre, neppure la successiva lettera dei 21.5.1992
costituiva atto del procedimento, in considerazione del fatto che era stata ricevuta dal lavoratore in data successiva
rispetto a quella in cui poi sarebbe stata adottata la decisione finale del licenziamento;  quanto al provvedimento
di licenziamento, infine, osservava che allo stesso non poteva essere attribuita alcuna efficacia prima della sua
comunicazione al dipendente, avvenuta solo il 30.6.1992.
    Il Banco XXX proponeva ricorso per Cassazione avverso tale sentenza cui il B. resisteva con controricorso
e la S.C., con sentenza n. 309/1996, accoglieva per quanto di ragione il gravame principale, per i motivi meglio
specificati nella motivazione che segue, rimettendo la causa innanzi a questo Tribunale per l'espletamento
della fase di rinvio.
    Con distinti ricorsi rispettivamente depositati il 19.3 ed il 26.3.1997, il Banco ed il B. provvedevano, quindi,
a riassumere il giudizio, ciascuno insistendo nelle conclusioni a suo tempo rassegnate.
    Riuniti i ricorsi in questione ed acquisito agli atti il regolamento dei personale sopra menzionato,
all'udienza odierna la discussione precedeva la lettura del dispositivo.
 
                                                            MOTIVI DELLA DECISIONE
    L'appello proposto dal Banco XXX e infondato e va, pertanto, rigettato.
    A tale riguardo si osserva, in via preliminare, che il lavoratore ha, in questa sede, eccepito l'incompetenza
dell'Amninistratore delegato del Banco XXX a deliberare l'impugnato licenziamento, trattandosi di un atto che,
ai sensi dell'art. 76 del Regolamento dei Personale, era riservato, in considerazione del grado (inferiore al 5') da
esso istante ricoperto, al Presidente della commissione di disciplina.
    Tale questione - sollevata per la prima volta in sede di ricorso incidentale in Cassazione e non esaminata
dalla S.C. che ha ritenuto assorbenti le censure del Banco ritenute fondate, di cui si dira' in seguito - e' stata
tardivamente prospettata e non puo' essere, quindi, coltivata in questa fase di rinvio.
    Osserva il Collegio, infatti, che, per giurisprudenza assolutamente consolidata, anche nel rito del lavoro
e' preclusa alle parti, nel giudizio di rinvio - salva l'eccezione, espressamente prevista, del giuramento -
ogni possibilita' di nuove prove nonche' di conclusioni diverse, intese nell'ampio senso di nuove attivita'
assertive o probatorie ed anche di nuove produzioni documentali, rimanendo esclusa pure la possibilita'
di invocare i poteri officiosi del giudice del lavoro di cui all'art. 421 c.p.c., e segnatamente quelli del
giudice d'appello (art. 437 c.p.c.), atteso che tali poteri riguardano il processo del lavoro limitatamente
ai primi due gradi di giudizio e non si estendono anche al grado di cassazione, del quale il giudizio di
rinvio costituisce uno stadio (Cass. 18.3.1996 n. 226; Cass. 6.5.1995 n. 4936).
    Senza contare che il Pretore, nel suo iter argomentativo, ha implicitamente ritenuto la competenza
dell'Amministratore delegato ad emettere il provvedimento di cui sopra, senza che tale aspetto sia
stato oggetto di appello incidentale da parte del lavoratore.
    La questione di cui sopra appare, in ogni caso, destituita di fondamento giuridico, ove si consideri
che, nella specie, la Commissione di disciplina, ex art. 79, lett. a) del Regolam. cit., ha ritualmente proposto,
in data 23.1.1992 (v. doc. 11 della produzione del Banco in primo grado), la sanzione applicabile al
dipendente e che l'Amministratore delegato, nel deliberare la revoca dal servizio (atto formalmente di
competenza del Comitato esecutivo ex art. 74, 2' comma, Reg. cit. e non gia' del Presidente della
Commissione di disciplina, come assume il lavoratore) ha fatto uso (v. preambolo della delibera di
licenziamento in questione) dei poteri derivantigli dal "punto A/3 della delibera dell'1.7.1991 del Consiglio
di Amministrazione" (non prodotta in atti) che va ragionevolmente ritenuta idonea a legittimare il potere
espulsivo di che trattasi, atteso che il suo contenuto, durante i quattro gradi dei giudizio, non è stato mai
oggetto di specifiche
obiezioni o contestazioni da parte del Bellavista.
    Passando al merito della questione, ritiene il Collegio di dover riesaminare la complessa questione
riassumendo brevemente, in modo cronologico, i fatti salienti nonche' le "direttive" impartite dalla
Suprema Corte a tale riguardo.
    Con lettera del 10.1.1992 la Commissione di disciplina informava il lavoratore che il 23.1, alle ore 10,
avrebbe discusso le contestazioni mossegli, e che quest'ultimo avrebbe potuto farsi ascoltare di persona
o farsi assistere da un sindacalista (ex art. 76, comma 4', del Regolamento del Personale).
    Tale seduta e stata ritualmente tenuta innanzi alla Commissione di disciplina (v. doc. 11
produzione del Banco di l' grado) e si concluse, come visto, con la delibera di "proporre al B.
la sanzione disciplinare della revoca dall'impiego".
    Con successiva lettera del 16.4.1992, pervenuta il 7.5, la Direzione Generale del Banco comunicava
che, in data 11.3.1992, era stata decisa la sospensione del procedimento disciplinare in attesa di
acquisire "ulteriore documentazione", precisando che l'esame della questione sarebbe dovuto avvenire
"entro 90 giorni a partire dall'11.3.1992".
    Con riferimento a tale comunicazione si evidenze che la S.C. ha gia' rilevato la correttezza della decisione
del Tribunale foggiano laddove l'ha reputata inidonea ad interrompere il termine di cui sopra, avuto riguardo
alla volonta' dello stesso datore di lavoro di non considerarla tale nel momento in cui ha ancorato espressamente
il dies a quo dei termine per il compimento dell'atto successivo alla data (anteriore) dell'11.3.1992.
    Pertanto, il termine per porre in essere un successivo atto del procedimento andava a scadere l'l 1.6.1992.
    Seguiva un'ulteriore missiva del 21.5.1992, ricevuta l'1.6, con la quale il Vice Direttore Generale del Banco
comunicava che l'Amministratore Delegato avrebbe esaminato la pratica il giorno 27.5.1992, alle ore 11,
attribuendo al B. la facolta' di essere ascoltato o di farsi assistere da un sindacalista.
    Il Tribunale di Foggia, com'e' noto, ha escluso l'idoneita' anche di tale comunicazione ad interrompere il termine
de quo, avuto riguardo alla sua "tardivita'" rispetto alla possibilita', per il lavoratore, di esercitare la ridetta facolta'.
    La S.C., invece, ha ritenuto incongruo tale ragionamento, evidenziando che, "sotto un profilo di logica astratta,
alla tardivita' funzionale potrebbero collegarsi effetti diversi: pretesa del dipendente di essere sentito con
rinnovazione della decisione; illegittimita' della decisione stessa per violazione delle garanzie di difesa".
    Rimetteva, pertanto, al giudice dei rinvio - tra le altre cose - il compito di accertare "se, in base al
disposto degli artt. 76 e 77 dei regolamento del personale, la comunicazione in data 21.5.1992, ricevuta dal
B. in data 1.6.1992, possa essere qualificata atto del procedimento, sebbene recapitata al dipendente in
ritardo rispetto alla possibilita' di essere ascoltato".
    Ritiene il Tribunale che la risposta debba essere ugualmente negativa, sia pure in base alle differenti
considerazioni che seguono.
    Ed invero, la stessa S.C. ha evidenziato (v. pag. 10 della sentenza) che non costituiscono atti interruttivi
dei termine di estinzione del procedimento quegli atti posti in essere dall'organo disciplinare che non facciano
parte dell'iter del procedimento, costituendone una tappa.
    Orbene, il fatto che la mera comunicazione della data di "esame" della pratica non costituisca una
tappa del procedimento disciplinare e di tutta evidenza sia a livello intuitivo, sia ove si consideri che
lo stesso Banco XXX, gia' in occasione della precedente comunicazione in data 16.4.1992 di "sospensione"
del procedimento ha, come visto, ritenuto espressamente di ancorare il dies a quo del termine in parola
non gia' alla comunicazione medesima o alla sua ricezione, bensi' alla (precedente) data della seduta in cui
era stata deliberata la sospensione stessa.
    Del resto, la comunicazione del 21.5.1992 di che trattasi risulta, come detto, sottoscritta dal Vice Direttore
Generale del Banco, e cioe' da un soggetto cui la normativa contrattuale non attribuisce, sintomaticamente,
alcuna particolare funzione in seno al procedimento disciplinare.
    Ma v'e' di piu'. Il successivo art. 77 del Regolamento citato prevede che un eventuale provvedimento interlocutorio
di natura istruttoria deve indicare il termine entro il quale gli accertamenti devono essere compiuti, stabilendo
che detto termine non puo' essere superiore a 90 giorni decorrenti, evidentemente, dallo stesso provvedimento
(non e prevista, infatti, alcuna diversa indicazione), sebbene, subito dopo, si dia atto che "di tale provvedimento
e data comunicazione all'interessato".
    Tale argomento testuale, pertanto, conferma che le mere comunicazioni dei vari atti procedimentali non
assurgono ad atti del procedimento medesimo.
    Corrette sono, infine, le razionali argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice, il quale ha osservato
che, ove si accedesse alla tesi del Banco di considerare, come atto del procedimento, anche le mere comunicazioni,
si finirebbe, in sostanza, per consentirgli ad libitum di fruire di ulteriori periodi di tempo, non concessigli dal
Regolamento del Personale, per procrastinare, a proprio piacimento e secondo le sue esigenze, la durata del
procedimento disciplinare, posto che ben potrebbe dilatare al massimo i tempi per provvedere alle
ridette comunicazioni al solo fine di  "sfruttare" i tempi intermedi tra queste ultime e le vicende oggetto
di comunicazione.
    Con missiva del 16.6.1992, ricevuta il 30.6, il Banco, da ultimo, comunicava che l'amministratore delegato,
in data 27.5.1992, aveva deliberato l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dall'impiego.
    Anche sul punto la Cassazione ha rilevato una deficienza motivazionale da parte del giudice di secondo grado,
atteso che la sentenza d'appello "non contiene, almeno in termini sufficientemente e correttamente esplicitati,
un'interpretazione delle disposizioni regolamentari tale da condurre alla conclusione che l'effetto interruttivo
del termine di novanta giorni fosse da collegare soltanto agli atti con rilevanza esterna, cioe' rivolti al dipendente
e a questi comunicati, e non anche ad atti interni (congruamente esternati) ma pur sempre qualificati dalla volonta'
negoziale come atti dei procedimento e tali da escludere il perdurare dell'inerzia dell'organo decidente (nella
specie l'adozione del provvedimento in data 27 maggio 1992)".
    E' stato, dunque, affidato a questo Tribunale il compito (v. pagg. 13/14 della sentenza della S.C.) di esaminare
nuovamente l'art. 77 "per verificare se anche un atto del procedimento, esternato ma non comunicato al dipendente
(nella specie, l'adozione del provvedimento di revoca dell'impiego in data 27 maggio 1992) possa essere idoneo ad
interrompere il termine di novanta giorni".
    Tale indagine, a parere del Collegio, non puo' prescindere dalla particolare natura dei provvedimento
di questione. 
    Trattasi, infatti, dell'atto conclusivo del procedimento disciplinare che, nella specie, e' rappresentato
da un vero e proprio provvedimento di licenziamento, che, per giurisprudenza assolutamente consolidata,
integra un atto unilaterale di natura recettizia che, come tale, diviene produttivo di effetti giuridici soltanto nel
momento dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario (tra le tante v. Cass. 9.3.1987 n. 2454).
    Senza contare che, considerata la natura decadenziale dei termine di 90 giorni piu' volte citato - chiaramente
desumibile dalla prevista "estinzione" del procedimento e dall'impossibilita' di "rinnovare" il procedimento estinto
(art. 77, commi 3' e 4' del Regolamento del personale) - si deve considerare che la S.C., gia' in un caso assai
simile a quello che ci occupa, ha evidenziato che, nel silenzio della norma contrattuale, si deve tener conto del fatto che
il nostro Ordinamento e sintomaticamente caratterizzato da una serie di disposizioni, di natura processuale e sostanziale,
che condizionano l'esclusione della decadenza alla produzione degli effetti e non alla mera spedizione dell'atto
(Cass. 14.10.1991 n. 10816).
    Non si puo', infine, trascurare un ulteriore aspetto della vicenda in esame.
    Ed invero, anche a voler ritenere interrotto il termine in esame nel momento in cui e stata semplicemente
emessa la delibera dell'Amministratore Delegato del Banco, va osservato che incombeva sul Banco l'onere di provare
che tale delibera e' stata effettivamente pronunciata entro l'11.6.1992, tanto piu' che il B., sin dal ricorso introduttivo
in prime cure, ha evidenziato che la "presunta" data di adozione del provvedimento (27.5.1992) risultava "unilaterale
ed incontrollabile" (v. pagg. 4 e 5 del ricorso) e, quindi, "non poteva avere alcuna influenza" sul procedimento disciplinare, implicitamente, contestando, dunque, la tempestivita' del provvedimento medesimo.
    Tale prova, mai adeguatamente fornita, del resto, si imponeva soprattutto alla luce dell'anomala situazione in
seguito sviluppatasi, posto che, a fronte di tale presunta delibera del 27.5.1992, il licenziamento risulta formalmente
comunicato al lavoratore solo con missiva datata 16.6.1992, spedita il 19.6.1992 (e, quindi, oltre venti giorni dopo
la menzionata delibera) e ricevuta dall'istante addirittura il 30.6.1992 (a distanza di oltre un mese dalla decisione),
senza che il Banco, durante i vari gradi del giudizio abbia, peraltro, mai. in alcun modo, chiarito le ragioni di tale
notevole ritardo nel portare a conoscenza del lavoratore il contenuto di un provvedimento di siffatta rilevanza.
    Per le suesposte considerazioni, la sentenza del giudice di primo grado risulta immeritevole di censura e
dev'essere interamente confermata.
    Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
                                                                                    P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione per le controversie in materia di lavoro, definitivamente pronunciando, quale
giudice del rinvio dalla Corte di Cassazione, sui ricorsi in riassunzione depositati dalle parti indicate in epigrafe
rispettivamente in data 19.3.1997 e 26.3.1997, cosi' provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal Banco XXX avverso la sentenza resa inter partes dal Pretore del lavoro
di Foggia in data 7.10.1992, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2) condanna l'istituto appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello svoltosi innanzi
al Tribunale di Foggia, liquidate in complessive œ. 2.000.000 (di cui œ. 100.000 per esborsi), del giudizio svoltosi
dinanzi alla Corte di Cassazione, liquidate in complessive L. 2.000.000 (di cui L. 150.000 per esborsi),
e del presente giudizio di rinvio liquidate in complessive L. 1.800.000 (di cui L. 50.000 per esborsi), oltre all' I.V.A.,
al C.C.A.P. ed al rimborso delle spese generali come per legge.
    Cosi' deciso in Trani nella camera di consiglio della sezione lavoro, il 28 gennaio 1999.