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Maggiorazione della retribuzione per il lavoro festivo dei marittimi.
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 7 marzo 1996.
Pres. Pica, est. Guaglione.
 
 
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
    Con ricorso al Pretore di Molfetta, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 4.3.1988, D.R.G. e C. F. -
unitamente ad altro marittimo C.G. - esponevano: di aver lavorato per lungo tempo come marittimi alle dipendenze del
L.T. S.p.a., in regime di continuita', secondo il contratto di arruolamento e la contrattazione collettiva del settore su
navi con oltre 5.000 tonnellate di stazza lorda, per i periodi specificamente indicati in ricorso; di aver osservato,
durante i periodi di imbarco, turni di lavoro di almeno otto ore al giorno, per tutti i giorni feriali e festivi anche
infrasettimanali; di non aver mai goduto del riposo settimanale nella misura di ventiquattro ore consecutive e di aver
percepito nella maggior parte dei casi al termine dell'imbarco l'indennita' per il mancato godimento del riposo compensativo;
di aver quindi diritto ex art. 36 Cost. ad una maggiorazione della retribuzione per il lavoro festivo, secondo i parametri fissati contrattualmente (C.C.N.L. 3.7.1981 e 20.12.1984) per il lavoro straordinario festivo diurno, in ossequio alla sentenza
delle Sezioni Unite della Cassazione del 10.11.1982, n. 5923.
 
    Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano la condanna della predetta societa' armatrice al pagamento
delle somme indicate nei conteggi allegati al ricorso, oltre accessori e spese processuali, a titolo di
maggiorazione per il lavoro festivo e di ricalcolo dell'indennita' di anzianita'.
 
    La societa' convenuta, ritualmente costituitasi, eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio
del Pretore di Molfetta, per essere la causa devoluta alla cognizione del giudice del lavoro di Genova e/o Trieste,
e nel merito l'infondatezza della pretesa atteso il trattamento particolarmente vantaggioso previsto per i lavoratori
marittimi, mediante la corresponsione di una paga conglobata comprensiva dell'indennita' di anzianita' e delle altre
indennita' previste dal CCNL italiano, l'esistenza nel lavoro marittimo di ragioni giusti-ficatrici di una specifica
regolamentazione delriposo setti-manale e, inoltre, l'avvenuta corresponsione di una specifica maggiorazione del
30% dell'indennita' sostitutiva dei riposi compensativi.
 
    La societa' resistente concludeva, pertanto, per la dichiarazione di incompetenza territoriale e, in via gradata,
per il rigetto delle domande e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento
del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
 
    L'adito Pretore, con sentenza emessa il 18.11.1988, dichiarava la propria incompetenza territoriale essendo
competente a decidere la controversia promossa dal D.R. e dal C. il Pretore di Genova e/o Trieste e la controversia
promossa dal C. il Pretore di Genova e/o Venezia.
 
    Avverso tale decisione i ricorrenti promuovevano in data 28.2.1989 istanza di regolamento di competenza innanzi
alla Corte di Cassazione.
 
    Con sentenza del 13.2.1991 n. 1470 la Suprema Corte dichiarava la competenza del Pretore di Trani, sezione
distaccata di Molfetta, per il D.R. ed il C. e la compe-tenza del Pretore di Genova per il C.
 
    Con ricorso depositato il 23.2.1991 D.R. G. e C. F. riassumevano il giudizio davanti al Pretore di Trani,
sezione distaccata di Molfetta, solo relativamente al compenso per maggiorazione festivita', rinunciando al
capo di domanda relativo al ricalcolo dell'anzianita', per cui chiedevano la condanna del L.T. a versare al D.R.
L. 68.701.308= ed al C. L. 32.387.040= o, quanto meno, a pagare la maggiorazione del 30% dell'indennita' sostitutiva
dei risposi compensativi, di cui contestavano l'avvenuta corresponsione.
 
    Ricostituitosi il contraddittorio, la societa' convenuta contestava nuovamente la fondatezza delle domande
azionate e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilita', ai sensi degli artt. 394 e 420 c.p.c., delle nuove eccezioni
e conclusioni formulate dai lavoratori marittimi nel ricorso in riassunzio-ne, relativamente all'asserita mancata
corresponsione della maggiorazione del 30%.
 
    Con sentenza in data 10.4.1992 l'adito Pretore rigettava nel merito le domande proposte dal D.R. e dal C.,
che condannava in solido al pagamento delle spese processuali.
 
    Il primo giudice condivideva largamente le tesi difensive della societa' resistente dianzi riepilogate.
 
    Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questo Tribunale, con ricorso depositato in data
9.4.1993, il D.R. ed il C. per chiedere, in riforma della senten-za impugnata ed alla stregua dei motivi di seguito
indicati, il pagamento delle somme rivendicate a titolo di maggiorazione per lavoro festivo, con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio.
 
    Il L.T. S.p.a., regolarmente costituitosi anche in questo grado di appello, riproponeva preliminarmente l'eccezione
di inammissibilita' delle nuove eccezioni e conclusioni formulate dai lavoratori marittimi nel ricorso in riassunzione
del 23.2.1991, relativamente all'asserita mancata corresponsione della maggiorazione del 30%; eccepiva inoltre
la prescrizione biennale, ex art. 373 cod. nav., di tutte le pretese azionate dai ricorrenti nascenti dai contratti di
arruolamento stipulati a distanza di tempo maggiore di 60 giorni l'uno dall'altro fino all'entrata in continuita' di
rapporto di lavoro, e quindi di tutti i crediti maturati prima del 20.11.1970 per il D.R. e prima del 4.11.1973 per il C..
 
    Nel merito la societa' resistente contestava la fondatezza del gravame alla stregua dei rilievi gia' sviluppati in prime
cure, chiedendone il rigetto con vittoria di spese processuali.
 
    All'udienza del 24.11.1994, fissata per la discussione, il difensore degli appellanti produceva in giudizio (senza
contestazione di controparte) un cospicuo numero di statini paga, adducendo che la maggiorazione del 30%
era stata pagata solo a partire dall'anno 1982 e non pure in epoca precedente.
 
    Il Tribunale riteneva necessario procedere, con ordinanza in pari data, alla nomina di un C.T.U. al fine di
verificare l'avvenuto pagamento della maggiorazione in questione o di altro specifico emolumento rimunerativo
della maggior penosita' del lavoro festivo durante l'intero periodo lavorativo da ciascun marittimo dedotto in lite,
previo accertamento del numero delle giornate domenicali e festive infrasettimanali ricadenti durante gli imbarchi,
come risultanti dagli atti processuali.
 
    Espletata l'indagine peritale, all'odierna udienza l'appello e' stato discusso dai procuratori delle parti e
deciso dal Tribunale come da separato dispositivo, reso pubblico mediante lettura nella stessa udienza.
 
                                                            MOTIVI DELLA DECISIONE
 
    La decisione della causa impone l'esame di una serie di questioni pregiudiziali e di merito,
che si passa di seguito ad analizzare.
 
- PRETESA INAMMISSIBILITA' DELLE NUOVE ECCEZIONI E CONCLUSIONI FORMULATE DAI RICORRENTI
NEL RICORSO IN RIASSUNZIONE DAVANTI AL PRETORE IN DATA 23.3.1991.
 
    Trattasi di eccezione gia' proposta in primo grado dal L.T., sulla quale il Pretore non si e' pronunciato, e
ribadita con la comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. senza necessita' di impugnazione incidentale
sul punto, atteso l'effetto devolutivo dell'appello.
 
    A sostegno dell'eccezione la societa' appellata ha dedotto che, a norma dell'art. 394 c.p.c., nel procedimento di rinvio
dalla Cassazione non possono essere modificati i termini oggettivi ed i presupposti di fatto della controversia, per cui
il "thema decidendum" resta insuperabilmente fissato nel procedimento in cui e' stata pronunciata la sentenza impugnata,
con divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e di svolgere attivita' assertiva di fatti e probatoria diversa da
quella gia' espletata nella precedente fase del giudizio.
 
    Ad avviso del Tribunale l'eccezione de qua - sotto entrambi i profili dedotti - non appare meritevole di accoglimento.
 
    Ed invero, con riguardo al profilo della contestata corresponsione della maggiorazione del 30% contrattualmente
prevista, va rilevato che i lavoratori ricorrenti hanno sostenuto, fin dal ricorso introduttivo della lite, di non aver
ricevuto alcun emolumento a compenso della maggior penosita' del lavoro festivo domenicale ed infrasettimanale.
 
    Incombeva, dunque, ai ricorrenti - a fronte della dedotta insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. sotto il
profilo considerato - fornire la prova dei giorni di lavoro festivo prestato, mentre per converso era onere della societa'
resistente provare di aver remunerato tale maggiore penosita'.
 
    Il L.T. per paralizzare la pretesa de qua ha eccepito, nella comparsa di costituzione in primo grado, di aver corrisposto
la maggiorazione del 30% contrattualmente prevista, ma la circostanza ben poteva essere negata dai ricorrenti - anche
nella fase di riassunzione innanzi al Pretore - trattandosi (dato il ruolo rivestito dalle parti ed i relativi poteri processuali)
non gia' di eccezione (nuova) bensi' di mera difesa, e cioe' di contestazione della fondatezza dell'eccezione (di carattere
estintivo) sollevata dalla resistente, cui permaneva a questo punto l'onere della prova della effettiva corresponsione della maggiorazione in questione.
 
    Quanto al profilo delle nuove conclusioni rassegnate in via subordinata dai lavoratori marittimi nella comparsa
di riassunzione innanzi al Pretore (condanna della resistente a pagare la maggiorazione del 30%), la tesi della resistente
circa l'inammissibilita' delle stesse avrebbe ragione di essere condivisa solo ove fosse ravvisabile, in concreto, un
mutamento della domanda originariamente proposta con riguardo alla causa petendi (riconoscimento della pretesa,
anziche' per inadeguatezza del trattamento retributivo ex art. 36 Cost., per inadempimento di uno specifico obbligo
contrattuale, scaturente dall'art. 78 del C.C.N.L. del 1984 e dalle norme analoghe contenute nei precedenti contratti
collettivi del settore).
 
Ma a ben guardare tale mutamento non v'e' stato, poiche' i lavoratori marittimi si sono limitati a specificare la medesima
domanda originariamente proposta (con riguardo all'art. 36 Cost.) sotto il profilo del parametro cui aver eventualmente
riguardo, in via subordinata, per la quantificazione della pretesa azionata.
 
- ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE BIENNALE EX ART. 343 COD. NAV.
 
L'eccezione risulta proposta per la prima volta dalla societa' resistente nella comparsa di costituzione in appello e,
pertanto, e' inammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c. (trattandosi di eccezione nuova in senso stretto), come del
resto rilevato dal difensore degli appellanti nel corso della discussione orale svoltasi all'udienza del 24.11.1994.
 
- IL MERITO DELLA DOMANDA.
 
Con i motivi di gravame gli appellanti si dolgono della decisione impugnata per avere il Pretore ritenuto adeguatamente
compensato il lavoro festivo domenicale ed infrasettimanale da essi prestato, avuto riguardo a tutta una serie di benefici
goduti nel quadro di una valutazione globale del trattamento economico e normativo contrattualmente riservato ai marittimi.
 
Su tale linea si e' attestata la difesa della societa' resistente anche in questo grado del giudizio, ribadendo che il
diritto del lavoratore turnista ad essere compensato per la particolare penosita' del lavoro nella giornata domenicale puo'
essere soddisfatto, non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga specificamente riferito a tale prestazione e
determinato nel suo ammontare, ma anche indirettamente con l'attribuzione di vantaggi e benefici contrattuali di diversa
natura che vengono a "differenziarne" il complessivo trattamento economico e normativo".
 
Per vero questa prospettiva non appare piu' condivisibile dopo la sentenza 23.1.1993 n. 793, con la quale la Corte di
Cassazione - mutando orientamento giurisprudenziale - ha affermato, nel segno di una piu' accentuata tutela dei lavoratori
marittimi, il principio di diritto secondo cui e' necessario "verificare se per la maggior penosita' del lavoro svolto nei
giorni festivi ... sia previsto dalla contrattazione collettiva del settore uno specifico ed adeguato compenso retributivo".
 
    La svolta segnata da detta pronuncia ha indotto questo Tribunale del lavoro a rivedere, in diverse recenti decisioni, il
proprio precedente indirizzo e, preso atto dell'insufficienza (a soddisfare la pretesa azionata) di qualsiasi forma di
retribuzione conglobata, a cercare nella disciplina contrattuale applicabile al rapporto l'emolumento o gli emolumenti
specificamente miranti a remunerare il lavoro festivo domenicale e infrasettimanale individuandolo - con riguardo
alla regolamentazione collettiva per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 TSL (applicabile alle
societa' di navigazione Italia, L.T., Adriatica e Tirrenia) nell'art. 78 del C.C.N.L. 20.12.1984, che contempla
per le giornate festive una maggiorazione pari al 30% dell'indennita' sostitutiva dei riposi compensativi da corrispondersi
allo sbarco, sottraendosi per tal via ad ogni possibile censura di inadeguatezza sotto il profilo che ci occupa (v., in
particolare, Trib. Trani, 10.3.1994 n. 211/94; Trib. Trani, 12.1.1995, n. 36/95).
 
Del resto la stessa societa' di navigazione resistente, fin dal dalle prime battute del processo ha fatto leva - per
contestare la fondatezza della pretesa azionata - non soltanto su una serie di benefici goduti dai lavoratori marittimi, ma
anche e soprattutto sulla ulteriore e specifica maggiorazione del 30% dell'indennita' sostitutiva dei riposi compensativi,
prevista non soltanto dal citato art. 78 C.C.N.L. 20.12.1984 ma anche dai precedenti contratti collettivi del settore
(1.1.1981, 1.1.1978, 1.12.1974, 1.12.1972) fino a risalire a quello dell'1.12.1970, e destinata - pur attraverso varie
modalita' di liquidazione - a compensare la maggiore penosita' del lavoro festivo a bordo.
 
Orbene a fronte della contestazione dei lavoratori ricorrenti circa l'avvenuta corresponsione di detta
maggiorazione durante tutto l'arco del rapporto di lavoro, il Tribunale ha ritenuto necessario procedere ad una
consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la sistematicita' od occasionalita' del pagamento del compenso
in questione.
 
Il C.T.U., all'esito di un'approfondita ed esauriente indagine, ha accertato in sintesi:
 
1) che durante l'intero periodo lavorativo il D.R. ha prestato lavoro festivo in complessivi 1.282 gg. (1.072 domenicali
+ 210 infrasettimanali) ed il C. in complessivi gg. 601 (504 domenicali + 97 infrasettimanali);
 
2) che per il periodo successivo al gennaio 1981 il lavoro prestato nei giorni festivi e' stato compensato con la
maggiorazione del 30%, contrattualmente prevista, come risulta dalle buste paga in atti e come riconosciuto dallo
stesso difensore dei lavoratori ricorrenti;
 
3) che per il periodo lavorativo anteriore al gennaio 1981 non risulta corrisposto, per la causale in esame, alcuno
specifico emolumento rimunerativo a fronte di n. 1.027 gg. (850 + 177) festivi lavorati per il D.R. e di n. 332 (263 + 69)
giorni festivi lavorati per il C.
 
Al riguardo la societa' resistente ha fatto presente di non essere stata in grado di comprovare documentalmente
l'avvenuta corresponsione del compenso de quo nel periodo sub 3), non essendo piu' in possesso dei relativi cedolini paga,
alla cui conservazione non era peraltro obbligata, e che comunque la maggiorazione del 30% per il lavoro festivo era prevista
contrattualmente fin dal C.C.N.L. dell'1.12.1970 (esibito nel corso di questo grado del giudizio), sicche' puo' e
deve ragionevolmente presumersi la regolare corresponsione dello specifico emolumento in questione anche per detto periodo.
 
Il Tribunale, alla luce delle risultanze peritali, ritiene anzitutto che per l'epoca anteriore all'entrata in vigore del C.C.N.L.
1.12.1970, non risultando previsto alcun istituto contrattuale specificamente rimunerativo della maggiore penosita'
del lavoro festivo, la pretesa azionata dai ricorrenti sia pienamente fondata nell'an.
 
Parimenti meritevole di accoglimento, in applicazione dei principi che governano la distribuzione dell'onere della prova,
deve ritenersi la pretesa relativamente al periodo dicembre 1970 - gennaio 1981, mancando agli atti del processo non solo
la prova documentale, ma anche elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che facciano ritenere comunque avvenuto
il contestato pagamento della maggiorazione del 30% dell'indennita' sostitutiva dei riposi compensativi (che non
risulta neppure da cedolini paga di data anteriore al gennaio 1981, pur avendo il C.T.U. avuto a disposizione le buste paga
dei ricorrenti a far tempo dal 7.7.1975 per il D.R. e dal 25.1.1977 per il C.).
 
Relativamente alla liquidazione del compenso, non sembra corretto riferirsi - come hanno fatto in via primaria i
lavoratori ricorrenti nei loro conteggi - al parametro dello straordinario festivo diurno, che e' contrattualmente
contem-plato per remunerare una evenienza lavorativa (quella che si protrae oltre le otto ore) alquanto diversa dalla
fattispecie in esame (lavoro festivo diurno ma non straordinario, stante la previsione del riposo compensativo).
 
Avuto riguardo alla causa petendi della domanda, puo' accedersi ad una liquidazione equitativa che assuma il dato,
mediamente riferito a ciascun giorno festivo domenicale ed infrasettimanale dell'intero periodo in oggetto, di .7.000=
pro die, quantificato sulla scorta del valore pro die della maggiorazione del 30% (come quantificata dal C.T. di parte
resistente, e recepito dal C.T.U., per il periodo ottobre 1972 - gennaio 1981) e rivalutato fino all'epoca della domanda
giudiziale (marzo 1988).
 
Cosi', in riforma della sentenza impugnata, si liquidano a D.R.G. complessive .7.189.000= (gg. 1.027
festivi x .7.000) ed a C. F. .2.324.000= (gg. 332 festivi x .7.000).
 
Su tali importi spettano la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, e gli ulteriori interessi legali
(vale a dire gli interessi sugli importi rivalutati) dalla data della domanda introduttiva della lite (epoca a cui si e'
fatto riferimento per la determinazione equitativa) e fino al soddisfo.
 
Il parziale accoglimento della pretesa azionata dai ricorrenti e la maggiore complessita' della tematica dedotta in
causa, indotta dalla sopravvenuta Cass. 793/1993, suggerisce l'opportunita' di compensare per meta' tra le parti le
spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che, per l'altra meta', liquidata come in dispositivo, vanno poste a carico
della societa' di navigazione resistente secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
 
                                                                            P.Q.M.
 
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 9.4.1993, da C.F. e D.R.G.
avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani, sezione distaccata di Molfetta, il 10 aprile 1992 tra
gli appellanti e il L.T. S.p.a., cosi' provvede:
 
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la societa'
appellata a pagare a D.R.G. la somma di svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, e agli interessi legali sulla
somma cosi' rivalutata dalla proposizione della domanda al saldo;
 
2) condanna altresi' la societa' appellata a rifondere agli appellanti la meta' delle spese processuali di entrambi i gradi
del giudizio, che per tale misura liquida in complessive primo grado ed in complessive .1.900.000=, di cui
presente grado del giudizio, oltre i.v.a., contributo previdenziale e spese generali come per legge;
 
3) dichiara compensata la restante meta' delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
 
Trani, 7 marzo 1996.