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Trani / Diritto del lavoro
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- Maggiorazione della retribuzione per il lavoro festivo dei marittimi.
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- Tribunale Trani, sezione appello lavoro, 7 marzo 1996.
- Pres. Pica, est. Guaglione.
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- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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- Con ricorso al Pretore di Molfetta, in funzione di giudice del
lavoro, depositato in data 4.3.1988, D.R.G. e C. F. -
- unitamente ad altro marittimo C.G. - esponevano: di aver lavorato per lungo tempo come
marittimi alle dipendenze del
- L.T. S.p.a., in regime di continuita', secondo il contratto di arruolamento e la
contrattazione collettiva del settore su
- navi con oltre 5.000 tonnellate di stazza lorda, per i periodi specificamente indicati
in ricorso; di aver osservato,
- durante i periodi di imbarco, turni di lavoro di almeno otto ore al giorno, per tutti i
giorni feriali e festivi anche
- infrasettimanali; di non aver mai goduto del riposo settimanale nella misura di
ventiquattro ore consecutive e di aver
- percepito nella maggior parte dei casi al termine dell'imbarco l'indennita' per il
mancato godimento del riposo compensativo;
- di aver quindi diritto ex art. 36 Cost. ad una maggiorazione della retribuzione per il
lavoro festivo, secondo i parametri fissati contrattualmente (C.C.N.L. 3.7.1981 e
20.12.1984) per il lavoro straordinario festivo diurno, in ossequio alla sentenza
- delle Sezioni Unite della Cassazione del 10.11.1982, n. 5923.
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- Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano la condanna della predetta
societa' armatrice al pagamento
- delle somme indicate nei conteggi allegati al ricorso, oltre accessori e spese
processuali, a titolo di
- maggiorazione per il lavoro festivo e di ricalcolo dell'indennita' di anzianita'.
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- La societa' convenuta, ritualmente costituitasi, eccepiva
preliminarmente l'incompetenza per territorio
- del Pretore di Molfetta, per essere la causa devoluta alla cognizione del giudice del
lavoro di Genova e/o Trieste,
- e nel merito l'infondatezza della pretesa atteso il trattamento particolarmente
vantaggioso previsto per i lavoratori
- marittimi, mediante la corresponsione di una paga conglobata comprensiva dell'indennita'
di anzianita' e delle altre
- indennita' previste dal CCNL italiano, l'esistenza nel lavoro marittimo di ragioni
giusti-ficatrici di una specifica
- regolamentazione delriposo setti-manale e, inoltre, l'avvenuta corresponsione di una
specifica maggiorazione del
- 30% dell'indennita' sostitutiva dei riposi compensativi.
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- La societa' resistente concludeva, pertanto, per la dichiarazione di
incompetenza territoriale e, in via gradata,
- per il rigetto delle domande e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese
processuali ed al risarcimento
- del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
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- L'adito Pretore, con sentenza emessa il 18.11.1988, dichiarava la
propria incompetenza territoriale essendo
- competente a decidere la controversia promossa dal D.R. e dal C. il Pretore di Genova
e/o Trieste e la controversia
- promossa dal C. il Pretore di Genova e/o Venezia.
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- Avverso tale decisione i ricorrenti promuovevano in data 28.2.1989
istanza di regolamento di competenza innanzi
- alla Corte di Cassazione.
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- Con sentenza del 13.2.1991 n. 1470 la Suprema Corte dichiarava la
competenza del Pretore di Trani, sezione
- distaccata di Molfetta, per il D.R. ed il C. e la compe-tenza del Pretore di Genova per
il C.
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- Con ricorso depositato il 23.2.1991 D.R. G. e C. F. riassumevano il
giudizio davanti al Pretore di Trani,
- sezione distaccata di Molfetta, solo relativamente al compenso per maggiorazione
festivita', rinunciando al
- capo di domanda relativo al ricalcolo dell'anzianita', per cui chiedevano la condanna
del L.T. a versare al D.R.
- L. 68.701.308= ed al C. L. 32.387.040= o, quanto meno, a pagare la maggiorazione del 30%
dell'indennita' sostitutiva
- dei risposi compensativi, di cui contestavano l'avvenuta corresponsione.
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- Ricostituitosi il contraddittorio, la societa' convenuta contestava
nuovamente la fondatezza delle domande
- azionate e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilita', ai sensi degli artt. 394 e
420 c.p.c., delle nuove eccezioni
- e conclusioni formulate dai lavoratori marittimi nel ricorso in riassunzio-ne,
relativamente all'asserita mancata
- corresponsione della maggiorazione del 30%.
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- Con sentenza in data 10.4.1992 l'adito Pretore rigettava nel merito
le domande proposte dal D.R. e dal C.,
- che condannava in solido al pagamento delle spese processuali.
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- Il primo giudice condivideva largamente le tesi difensive della
societa' resistente dianzi riepilogate.
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- Avverso tale sentenza hanno proposto appello innanzi a questo
Tribunale, con ricorso depositato in data
- 9.4.1993, il D.R. ed il C. per chiedere, in riforma della senten-za impugnata ed alla
stregua dei motivi di seguito
- indicati, il pagamento delle somme rivendicate a titolo di maggiorazione per lavoro
festivo, con vittoria di spese
- e competenze del doppio grado di giudizio.
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- Il L.T. S.p.a., regolarmente costituitosi anche in questo grado di
appello, riproponeva preliminarmente l'eccezione
- di inammissibilita' delle nuove eccezioni e conclusioni formulate dai lavoratori
marittimi nel ricorso in riassunzione
- del 23.2.1991, relativamente all'asserita mancata corresponsione della maggiorazione del
30%; eccepiva inoltre
- la prescrizione biennale, ex art. 373 cod. nav., di tutte le pretese azionate dai
ricorrenti nascenti dai contratti di
- arruolamento stipulati a distanza di tempo maggiore di 60 giorni l'uno dall'altro fino
all'entrata in continuita' di
- rapporto di lavoro, e quindi di tutti i crediti maturati prima del 20.11.1970 per il
D.R. e prima del 4.11.1973 per il C..
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- Nel merito la societa' resistente contestava la fondatezza del
gravame alla stregua dei rilievi gia' sviluppati in prime
- cure, chiedendone il rigetto con vittoria di spese processuali.
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- All'udienza del 24.11.1994, fissata per la discussione, il difensore
degli appellanti produceva in giudizio (senza
- contestazione di controparte) un cospicuo numero di statini paga, adducendo che la
maggiorazione del 30%
- era stata pagata solo a partire dall'anno 1982 e non pure in epoca precedente.
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- Il Tribunale riteneva necessario procedere, con ordinanza in pari
data, alla nomina di un C.T.U. al fine di
- verificare l'avvenuto pagamento della maggiorazione in questione o di altro specifico
emolumento rimunerativo
- della maggior penosita' del lavoro festivo durante l'intero periodo lavorativo da
ciascun marittimo dedotto in lite,
- previo accertamento del numero delle giornate domenicali e festive infrasettimanali
ricadenti durante gli imbarchi,
- come risultanti dagli atti processuali.
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- Espletata l'indagine peritale, all'odierna udienza l'appello e' stato
discusso dai procuratori delle parti e
- deciso dal Tribunale come da separato dispositivo, reso pubblico mediante lettura nella
stessa udienza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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- La decisione della causa impone l'esame di una serie di questioni
pregiudiziali e di merito,
- che si passa di seguito ad analizzare.
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- - PRETESA INAMMISSIBILITA' DELLE NUOVE ECCEZIONI E CONCLUSIONI FORMULATE DAI RICORRENTI
- NEL RICORSO IN RIASSUNZIONE DAVANTI AL PRETORE IN DATA 23.3.1991.
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- Trattasi di eccezione gia' proposta in primo grado dal L.T., sulla
quale il Pretore non si e' pronunciato, e
- ribadita con la comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. senza necessita'
di impugnazione incidentale
- sul punto, atteso l'effetto devolutivo dell'appello.
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- A sostegno dell'eccezione la societa' appellata ha dedotto che, a
norma dell'art. 394 c.p.c., nel procedimento di rinvio
- dalla Cassazione non possono essere modificati i termini oggettivi ed i presupposti di
fatto della controversia, per cui
- il "thema decidendum" resta insuperabilmente fissato nel procedimento in cui
e' stata pronunciata la sentenza impugnata,
- con divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e di svolgere attivita'
assertiva di fatti e probatoria diversa da
- quella gia' espletata nella precedente fase del giudizio.
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- Ad avviso del Tribunale l'eccezione de qua - sotto entrambi i profili
dedotti - non appare meritevole di accoglimento.
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- Ed invero, con riguardo al profilo della contestata corresponsione
della maggiorazione del 30% contrattualmente
- prevista, va rilevato che i lavoratori ricorrenti hanno sostenuto, fin dal ricorso
introduttivo della lite, di non aver
- ricevuto alcun emolumento a compenso della maggior penosita' del lavoro festivo
domenicale ed infrasettimanale.
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- Incombeva, dunque, ai ricorrenti - a fronte della dedotta
insufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. sotto il
- profilo considerato - fornire la prova dei giorni di lavoro festivo prestato, mentre per
converso era onere della societa'
- resistente provare di aver remunerato tale maggiore penosita'.
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- Il L.T. per paralizzare la pretesa de qua ha eccepito, nella comparsa
di costituzione in primo grado, di aver corrisposto
- la maggiorazione del 30% contrattualmente prevista, ma la circostanza ben poteva essere
negata dai ricorrenti - anche
- nella fase di riassunzione innanzi al Pretore - trattandosi (dato il ruolo rivestito
dalle parti ed i relativi poteri processuali)
- non gia' di eccezione (nuova) bensi' di mera difesa, e cioe' di contestazione della
fondatezza dell'eccezione (di carattere
- estintivo) sollevata dalla resistente, cui permaneva a questo punto l'onere della prova
della effettiva corresponsione della maggiorazione in questione.
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- Quanto al profilo delle nuove conclusioni rassegnate in via
subordinata dai lavoratori marittimi nella comparsa
- di riassunzione innanzi al Pretore (condanna della resistente a pagare la maggiorazione
del 30%), la tesi della resistente
- circa l'inammissibilita' delle stesse avrebbe ragione di essere condivisa solo ove fosse
ravvisabile, in concreto, un
- mutamento della domanda originariamente proposta con riguardo alla causa petendi
(riconoscimento della pretesa,
- anziche' per inadeguatezza del trattamento retributivo ex art. 36 Cost., per
inadempimento di uno specifico obbligo
- contrattuale, scaturente dall'art. 78 del C.C.N.L. del 1984 e dalle norme analoghe
contenute nei precedenti contratti
- collettivi del settore).
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- Ma a ben guardare tale mutamento non v'e' stato, poiche' i lavoratori marittimi si sono
limitati a specificare la medesima
- domanda originariamente proposta (con riguardo all'art. 36 Cost.) sotto il profilo del
parametro cui aver eventualmente
- riguardo, in via subordinata, per la quantificazione della pretesa azionata.
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- - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE BIENNALE EX ART. 343 COD. NAV.
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- L'eccezione risulta proposta per la prima volta dalla societa' resistente nella comparsa
di costituzione in appello e,
- pertanto, e' inammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c. (trattandosi di eccezione nuova
in senso stretto), come del
- resto rilevato dal difensore degli appellanti nel corso della discussione orale svoltasi
all'udienza del 24.11.1994.
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- - IL MERITO DELLA DOMANDA.
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- Con i motivi di gravame gli appellanti si dolgono della decisione impugnata per avere il
Pretore ritenuto adeguatamente
- compensato il lavoro festivo domenicale ed infrasettimanale da essi prestato, avuto
riguardo a tutta una serie di benefici
- goduti nel quadro di una valutazione globale del trattamento economico e normativo
contrattualmente riservato ai marittimi.
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- Su tale linea si e' attestata la difesa della societa' resistente anche in questo grado
del giudizio, ribadendo che il
- diritto del lavoratore turnista ad essere compensato per la particolare penosita' del
lavoro nella giornata domenicale puo'
- essere soddisfatto, non solo mediante l'erogazione di un supplemento di paga
specificamente riferito a tale prestazione e
- determinato nel suo ammontare, ma anche indirettamente con l'attribuzione di vantaggi e
benefici contrattuali di diversa
- natura che vengono a "differenziarne" il complessivo trattamento economico e
normativo".
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- Per vero questa prospettiva non appare piu' condivisibile dopo la sentenza 23.1.1993 n.
793, con la quale la Corte di
- Cassazione - mutando orientamento giurisprudenziale - ha affermato, nel segno di una
piu' accentuata tutela dei lavoratori
- marittimi, il principio di diritto secondo cui e' necessario "verificare se per la
maggior penosita' del lavoro svolto nei
- giorni festivi ... sia previsto dalla contrattazione collettiva del settore uno
specifico ed adeguato compenso retributivo".
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- La svolta segnata da detta pronuncia ha indotto questo Tribunale del
lavoro a rivedere, in diverse recenti decisioni, il
- proprio precedente indirizzo e, preso atto dell'insufficienza (a soddisfare la pretesa
azionata) di qualsiasi forma di
- retribuzione conglobata, a cercare nella disciplina contrattuale applicabile al rapporto
l'emolumento o gli emolumenti
- specificamente miranti a remunerare il lavoro festivo domenicale e infrasettimanale
individuandolo - con riguardo
- alla regolamentazione collettiva per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico
superiori a 500 TSL (applicabile alle
- societa' di navigazione Italia, L.T., Adriatica e Tirrenia) nell'art. 78 del C.C.N.L.
20.12.1984, che contempla
- per le giornate festive una maggiorazione pari al 30% dell'indennita' sostitutiva dei
riposi compensativi da corrispondersi
- allo sbarco, sottraendosi per tal via ad ogni possibile censura di inadeguatezza sotto
il profilo che ci occupa (v., in
- particolare, Trib. Trani, 10.3.1994 n. 211/94; Trib. Trani, 12.1.1995, n. 36/95).
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- Del resto la stessa societa' di navigazione resistente, fin dal dalle prime battute del
processo ha fatto leva - per
- contestare la fondatezza della pretesa azionata - non soltanto su una serie di benefici
goduti dai lavoratori marittimi, ma
- anche e soprattutto sulla ulteriore e specifica maggiorazione del 30% dell'indennita'
sostitutiva dei riposi compensativi,
- prevista non soltanto dal citato art. 78 C.C.N.L. 20.12.1984 ma anche dai precedenti
contratti collettivi del settore
- (1.1.1981, 1.1.1978, 1.12.1974, 1.12.1972) fino a risalire a quello dell'1.12.1970, e
destinata - pur attraverso varie
- modalita' di liquidazione - a compensare la maggiore penosita' del lavoro festivo a
bordo.
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- Orbene a fronte della contestazione dei lavoratori ricorrenti circa l'avvenuta
corresponsione di detta
- maggiorazione durante tutto l'arco del rapporto di lavoro, il Tribunale ha ritenuto
necessario procedere ad una
- consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la sistematicita' od occasionalita'
del pagamento del compenso
- in questione.
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- Il C.T.U., all'esito di un'approfondita ed esauriente indagine, ha accertato in sintesi:
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- 1) che durante l'intero periodo lavorativo il D.R. ha prestato lavoro festivo in
complessivi 1.282 gg. (1.072 domenicali
- + 210 infrasettimanali) ed il C. in complessivi gg. 601 (504 domenicali + 97
infrasettimanali);
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- 2) che per il periodo successivo al gennaio 1981 il lavoro prestato nei giorni festivi
e' stato compensato con la
- maggiorazione del 30%, contrattualmente prevista, come risulta dalle buste paga in atti
e come riconosciuto dallo
- stesso difensore dei lavoratori ricorrenti;
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- 3) che per il periodo lavorativo anteriore al gennaio 1981 non risulta corrisposto, per
la causale in esame, alcuno
- specifico emolumento rimunerativo a fronte di n. 1.027 gg. (850 + 177) festivi lavorati
per il D.R. e di n. 332 (263 + 69)
- giorni festivi lavorati per il C.
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- Al riguardo la societa' resistente ha fatto presente di non essere stata in grado di
comprovare documentalmente
- l'avvenuta corresponsione del compenso de quo nel periodo sub 3), non essendo piu' in
possesso dei relativi cedolini paga,
- alla cui conservazione non era peraltro obbligata, e che comunque la maggiorazione del
30% per il lavoro festivo era prevista
- contrattualmente fin dal C.C.N.L. dell'1.12.1970 (esibito nel corso di questo grado del
giudizio), sicche' puo' e
- deve ragionevolmente presumersi la regolare corresponsione dello specifico emolumento in
questione anche per detto periodo.
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- Il Tribunale, alla luce delle risultanze peritali, ritiene anzitutto che per l'epoca
anteriore all'entrata in vigore del C.C.N.L.
- 1.12.1970, non risultando previsto alcun istituto contrattuale specificamente
rimunerativo della maggiore penosita'
- del lavoro festivo, la pretesa azionata dai ricorrenti sia pienamente fondata nell'an.
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- Parimenti meritevole di accoglimento, in applicazione dei principi che governano la
distribuzione dell'onere della prova,
- deve ritenersi la pretesa relativamente al periodo dicembre 1970 - gennaio 1981,
mancando agli atti del processo non solo
- la prova documentale, ma anche elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che
facciano ritenere comunque avvenuto
- il contestato pagamento della maggiorazione del 30% dell'indennita' sostitutiva dei
riposi compensativi (che non
- risulta neppure da cedolini paga di data anteriore al gennaio 1981, pur avendo il C.T.U.
avuto a disposizione le buste paga
- dei ricorrenti a far tempo dal 7.7.1975 per il D.R. e dal 25.1.1977 per il C.).
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- Relativamente alla liquidazione del compenso, non sembra corretto riferirsi - come hanno
fatto in via primaria i
- lavoratori ricorrenti nei loro conteggi - al parametro dello straordinario festivo
diurno, che e' contrattualmente
- contem-plato per remunerare una evenienza lavorativa (quella che si protrae oltre le
otto ore) alquanto diversa dalla
- fattispecie in esame (lavoro festivo diurno ma non straordinario, stante la previsione
del riposo compensativo).
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- Avuto riguardo alla causa petendi della domanda, puo' accedersi ad una liquidazione
equitativa che assuma il dato,
- mediamente riferito a ciascun giorno festivo domenicale ed infrasettimanale dell'intero
periodo in oggetto, di .7.000=
- pro die, quantificato sulla scorta del valore pro die della maggiorazione del 30% (come
quantificata dal C.T. di parte
- resistente, e recepito dal C.T.U., per il periodo ottobre 1972 - gennaio 1981) e
rivalutato fino all'epoca della domanda
- giudiziale (marzo 1988).
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- Cosi', in riforma della sentenza impugnata, si liquidano a D.R.G. complessive
.7.189.000= (gg. 1.027
- festivi x .7.000) ed a C. F. .2.324.000= (gg. 332 festivi x .7.000).
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- Su tali importi spettano la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, e gli
ulteriori interessi legali
- (vale a dire gli interessi sugli importi rivalutati) dalla data della domanda
introduttiva della lite (epoca a cui si e'
- fatto riferimento per la determinazione equitativa) e fino al soddisfo.
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- Il parziale accoglimento della pretesa azionata dai ricorrenti e la maggiore
complessita' della tematica dedotta in
- causa, indotta dalla sopravvenuta Cass. 793/1993, suggerisce l'opportunita' di
compensare per meta' tra le parti le
- spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che, per l'altra meta', liquidata come in
dispositivo, vanno poste a carico
- della societa' di navigazione resistente secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
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P.Q.M.
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- definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
9.4.1993, da C.F. e D.R.G.
- avverso la sentenza resa dal Pretore del lavoro di Trani, sezione distaccata di
Molfetta, il 10 aprile 1992 tra
- gli appellanti e il L.T. S.p.a., cosi' provvede:
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- 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, condanna la societa'
- appellata a pagare a D.R.G. la somma di svalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT, e agli interessi legali sulla
- somma cosi' rivalutata dalla proposizione della domanda al saldo;
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- 2) condanna altresi' la societa' appellata a rifondere agli appellanti la meta' delle
spese processuali di entrambi i gradi
- del giudizio, che per tale misura liquida in complessive primo grado ed in complessive
.1.900.000=, di cui
- presente grado del giudizio, oltre i.v.a., contributo previdenziale e spese generali
come per legge;
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- 3) dichiara compensata la restante meta' delle spese processuali di entrambi i gradi del
giudizio.
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- Trani, 7 marzo 1996.
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