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Competenza del giudice del lavoro ad accertare la legittimita'
del licenziamento anche nei confronti della Curatela fallimentare
e impossibilita' di reintegra del lavoratore per la cessazione
dell'attivita' produttiva.
 
Tribunale Trani, sezione appello lavoro,  13 giugno 1996. Proc. n. 4679/1995.
Pres. Gentile, est. Mastrorilli.
 
 
    (Omissis).
                                                            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
    Con ricorso del 5.9.1994 G.A., T.E., F.G., R.D., R.P., P.L., Z.M., D.C.E., D.G., I.M. e M.S.
esponevano di avere lavorato alle dipendenze della SIL S.n.c. - Societa' I. L. - di D.S. & C., corrente
in Barletta; che, in data 9.4.1994, durante un periodo di sospensione dal lavoro che si protraeva dal
gennaio 1994, ricevettero verbalmente dall'azienda la comunicazione di essere stati licenziati; che il
Pretore di Barletta, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in data 29.7.1994, aveva ordinato
alla suddetta societa' l'immediata reintegra nel posto di lavoro di essi ricorrenti.
    Tanto premesso, chiedevano al Pretore del Lavoro della sezione distaccata di Barletta, di accertare
l'illegittimita' dei licenziamenti in questione con conseguente condanna della SIL S.n.c. alla reintegrazione nel
posto di lavoro ed al risarcimento dei danni, come per legge.
    Nella contumacia della societa' convenuta, il Pretore, espletate le prove richieste dai ricorrenti, con
sentenza n. 145 dei 16.12.1994, depositata il 23.12.1994, accoglieva integralmente la suddetta domanda,
confermando il provvedimento d'urgenza reso il 23.7.1994.
    Avverso la predetta sentenza il fallimento della SIL S.n.c., dichiarata fallita dal Tribunale di Trani il
18.1.1995, proponeva appello con ricorso depositato il 12.12.1995, eccependo, in via preliminare, il difetto di
legittimazione passiva della societa' convenuta in prime cure essendo stata sciolta e posta in liquidazione in data
20.5.1994 e, quindi, prima della proposizione dei ricorso introduttivo da parte degli odierni appellati;
assumeva, inoltre, che dall'espletata istruttoria non era emerso, in modo chiaro, se la mancata riammissione
in fabbrica dei lavoratori era correlata all'impugnato licenziamento verbale o alla sospensione dell'attivita'
lavorativa dedotta dagli stessi ricorrenti e che, in ogni caso, questi ultimi erano stati ritualmente licenziati
con raccomandate dei 2.6.1994 che produceva; evidenziava, infine, la carenza di prove in ordine al requisito
dimensionale legittimante la tutela reale e la concreta inattuabilita' dell'ordine di reintegra impartito dal Pretore
con l'impugnata sentenza.
    Gli appellati, ad esclusione del Diviccaro che restava contumace, si costituivano tardivamente con comparsa
di costituzione depositata il 12.6.1996, contestando in toto i motivi di gravame del fallimento e chiedendo
la conferma della sentenza gravata.
    All'udienza odierna, acquisiti gli atti e i documenti delle parti, la discussione precedeva la lettura del
dispositivo.
                                                                MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L' eccezione preliminare dell'appellante e' infondata.
    Costituisce infatti ius receptum che la mancata o erronea indicazione dell'organo o dell'ufficio che ha
la rappresentanza in giudizio di un ente o di una persona giuridica privata non e' causa di nullita' quando
l'ente sia stato esattamente denominato ed individuato in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul
soggetto convenuto e che tale principio e' applicabile anche quando una societa' in liquidazione sia stata
erroneamente indicata come rappresentata dai precedenti amministratori anziche' dal liquidatore (Cass.
12.2.1968 n. 477; Cass. 18.2.1982 n. 1036).
    Orbene, nella specie, a ben vedere, i ricorrenti neppure sono incorsi in tale ultimo errore essendosi limitati
ad indirizzare le loro pretese nei confronti della SIL in persona 'dei suo legale pro tempore" (v. ricorso
introduttivo).
2) Passando al merito della controversia, in via preliminare si deve dare atto della competenza di questo
Tribunale rispetto alla domanda di "accertamento" dell'illegittimita' del licenziamento intimato agli
odierni appellati.
    Secondo l'indirizzo della Cassazione, infatti, deve escludersi che l'efficacia attrattiva della competenza
del Tribunale fallimentare ex art. 24 L.F. implichi una deroga alla competenza funzionale del Pretore di cui
all'art. 6 L. 15.7.1966 n. 604 e 18 L. 20.5.1970 n. 300 relativamente alla declaratoria della legittinu'ta' o
meno dei licenziamento intimato prima della sentenza dichiarativa di fallimento.
    Si e' osservato al riguardo che se e' vero che la disposizione di cui al citato art. 24 e' stata dettata
per escludere che i titolari di un diritto di credito possano far valere le loro pretese obbligatorie senza
essere ammessi al passivo, e' anche vero che la norma medesima attribuisce al tribunale fallimentare la
competenza a conoscere delle azioni che derivano dal fallimento; il che, in caso di licenziamento intimato
(ed impugnato), come nella specie, prima della dichiarazione di fallimento non si verifica perche' il fallimento
non costituisce giusta causa di risoluzione dei rapporto di lavoro.
    In sostanza, nel caso in esame, l'accertamento dell'illegittimita' dei licenziamento non costituisce il petitum di
una domanda che deriva dalla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che non puo' derivare una
competenza del tribunale fallimentare (v. per tutte Cass. 17.2.1988 n. 1716 che richiama l'orientamento gia'
manifestato da Cass. 9.12.1982 n. 6748 e da Cass. 23.4.1975 n. 1595).
    Acclarato quanto sopra, l'appellante deduce che poiche' i lavoratori nel ricorso introduttivo avevano dedotto
una situazione di sospensione dell'attivita' lavorativa aziendale, il Pretore avrebbe dovuto accertare con
particolare rigore se la mancata ammissione in fabbrica del 9.4.1994 sia stata determinata dafl'irnpugnato
licenziamento "verbale" o, piuttosto, dal protrarsi della suddetta situazione.
    Il motivo di gravame appare invero superato dalle inequivoche dichiarazioni rese dal teste P. (sindacalista
esterno FILLEA-CGIL) all'udienza dell'11.11.1994; quest'ultimo ha infatti espressamente dato atto
che agli operai della S. "non hanno mai avuto alcuna comunicazione del licenziamento per cui e' causa"
e che "fu detto loro a voce di non presentarsi piu' in cantiere" nell'aprile 1994 (precisazione quest'ultima operata
all'udienza tenuta il 22.7.1994 in sede cautelare) ricevendo mandato dai  lavoratori al fine di "intervenire per
tentare la soluzione dei licenziamenti verbali".
    In tale contesto appare evidente che indipendentemente dalla natura (a tempo indeterminato o meno)
della sospensione, la (ex) societa' datrice ha inteso pacificamente risolvere i vari rapporti di lavoro
nell'aprile 1994; periodo in cui - in costanza di "sospensione" - ai lavoratori fu, come visto, comunicato "di
non presentarsi piu' in cantiere".
    Sintomatica e' inoltre sul punto la contumacia della societa' datrice sia in sede cautelare che nel corso del
giudizio di reintegra.
    Quanto alle lettere di licenziamento inviate dalla SIL ai lavoratori in data 2.6.1994 e, quindi, successivamente
sia al licenziamento verbale dei 9.4.1994, che, addirittura, allo scioglimento della societa' ed alla contestuale
interruzione dell'attivita' sociale (avvenuta in data 20.5.1994: v. produzione curatela), trattasi di atti pacificamente
successivi agli impugnati licenziamenti verbali che, per giurisprudenza costante, sono del tutto inidonei a convalidare
questi ultimi essendo al piu' idonei a costituire un nuovo atto di recesso (v., per tutte, Cass. 1.8.1991 n. 8493) che,
nella specie, non rientra in alcun modo nel tema d'indagine devoluto a questo Tribunale.
3) Neppure possono esservi dubbi sulla sussistenza del requisito dimensionale avendo il teste P. (ud. 11.11.1994)
dato atto che all'epoca dei fatti la S. aveva alle sue dipendenza "20" o "21" dipendenti.
4) Fondato e' invece il motivo di gravame in punto reintegra.
    Dalla ritenuta illegittimita' del licenziamento non puo', infatti, in alcun modo derivare, nel caso di specie, una
pronuncia di reintegra nel posto di lavoro.
    E' infatti documentalmente provato (ne' vi sono contestazioni sul punto) che S. fin dal 20.5.1994 (v. verbale
di assemblea straordinaria in pari data prodotto dal fallimento appellante) ha cessato ogni attivita' imprenditoriale
e che la curatela non ha avviato alcun esercizio provvisorio.
    Tale sopravvenuta circostanza rende senza dubbio impossibile una riattivazione del rapporto di lavoro e, quindi,
una pronunzia di reintegra del lavoratore.
    Come precisato dalla S.C., infatti, ove sopravvenga un fatto obiettivo che giustifichi l'interruzione del rapporto
di lavoro, il giudice non puo' in ogni caso disporre la reintegra nel posto di lavoro, tenuto conto che la sopravvenuta
impossibilita' totale della prestazione opera come causa impeditiva della prosecuzione dei negozio e, quindi, anche
dell'ordine di reintegra previsto dall'art. 18 L. 20.5.1970 n. 300 (v. Cass. 15.11.1991 n. 12249 resa proprio in
un'ipotesi di cessazione di ogni attivita' per l'intervenuto fallimento dell'imprenditore; in senso sostanzialmente
conforme v. anche Cass. 28.9.1989 n. 3941; Cass. 16.2.1989 n. 829; Cass. 28.4.1988 n. 3217).
    Quanto al capo risarcitorio della sentenza impugnata si rileva, infine, che la questione non e' stata in alcun
modo devoluta - neppure incidenter tantum - all'esame di questo Tribunale e comunque e' stata pronunciata a
carico dell'impresa non ancora fallita nei cui confronti potra', se del caso, essere azionata se e quando questa
rientrera' in bonis.
    In considerazione dell'esito del gravame, appare conforme a giustizia compensare integralmente le spese di lite
relative a questo grado dei giudizio.
                                                                                P.Q.M.
    Il Tribunale di Trani, sezione per le controversie in materia di lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello
proposto dal fallimento S. - Societa' I.L. di D.S. & C. S.n.c. - con ricorso depositato il 12.12.1995
avverso la sentenza resa il 16.12.1994 dal Pretore della Sezione distaccata di Barletta tra la societa' in
bonis e G.A., T.E., F.G., R.D., R.P., P.L., Z.M., D.C.E., D.G., I.M.e M.S., nella contumacia di D.G.,
cosi' provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,
revoca l'ordine di reintegrazione dei predetti dipendenti nel posto di lavoro;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative a questo grado dei giudizio.
Trani 13.6.1996
    (Omissis).