- Trani Jus / Giurisprudenza di
Trani / Processo civile
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- Nullita' del provvedimento
cautelare adottato con decreto
- inaudita altera parte e non confermato nel
contraddittorio delle parti
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- Trib. Trani, sezione appello lavoro, ord. 2 marzo 1999; proc. n. 307/1999. Pres.
ed est. Pica.
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- In caso di provvedimento cautelare adottato con decreto inaudita altera parte,
- e non seguito dalla rituale fissazione di udienza di comparizione parti ne' dalla
- successiva ordinanza di conferma, il giudice del reclamo non puo' esaminare
- direttamente il merito delle questioni oggetto del procedimento cautelare,
- altrimenti priverebbe una parte del doppio grado di giurisidizione, ma deve
- dichiarare la nullita' del provvedimento cautelare del primo giudice, per
- violazione del principio del contraddittorio, e rimettere gli atti al primo
- giudice, per la rinnovazione del giudizio cautelare.
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- (artt. 669-bis ss.; c.p.c. 354, c. 1, e 383, c. 3, c.p.c.).