Trani Jus / Giurisprudenza di Trani / Processo civile                                                    Home page
 
 
 
         Nullita' del provvedimento cautelare adottato con decreto
inaudita altera parte e non confermato nel contraddittorio delle parti
 
Trib. Trani, sezione appello lavoro, ord. 2 marzo 1999; proc. n. 307/1999.  Pres. ed est. Pica.
 
In caso di provvedimento cautelare adottato con decreto inaudita altera parte,
e non seguito dalla rituale fissazione di udienza di comparizione parti ne' dalla
successiva ordinanza di conferma, il giudice del reclamo non puo' esaminare
direttamente il merito delle questioni oggetto del procedimento cautelare,
altrimenti priverebbe una parte del doppio grado di giurisidizione, ma deve
dichiarare la nullita' del provvedimento cautelare del primo giudice, per
violazione del principio del contraddittorio, e rimettere gli atti al primo
giudice, per la rinnovazione del giudizio cautelare.
 
(artt. 669-bis ss.;  c.p.c. 354, c. 1, e 383, c. 3, c.p.c.).

 

IL TRIBUNALE DI TRANI  - SEZIONE LAVORO
 
riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri magistrati:
1) dr. Giorgio Pica, presidente, relatore
2) dr.ssa Adriana Doronzo, giudice,
3) dr. Pietro Mastrorilli, giudice,
 
Letti gli atti del proc. civ. 307/1999, avente ad oggetto: reclamo avverso decreto pronunciato il 26-1-1999 dal Pretore del lavoro di Trani, sezione distaccata di Corato, su ricorso proposto, ex art. 700 c.p.c., da CCCC nei confronti della VVVVV, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
   Ascoltate le parti;
    Visto il reclamo proposto dalla VVVVV, e la memoria difensiva prodotta dal CCCC;
    Rilevato che il primo giudice, nel pronunciare il decreto con il quale ha inaudita altera parte accolto l'istanza del CCCC, ha omesso di fissare la prescritta udienza di comparizione delle parti, impedendo l'instaurazione del necessario contraddittorio fra le parti, ed omettendo di provvedere alla successiva conferma, modifica o revoca del decreto emesso;
    Rilevato che a seguito di cio' non soltanto deve ravvisarsi la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare emesso, perche' non confermato nelle forme prescritte dall'art.
669- sexies c.p.c., ma la assorbente, radicale, ed insanabile nullita' della statuizione del
primo giudice, per violazione del principio generale di cui all'art. 101 c.p.c., e per il
conseguente insanabile vizio del procedimento, e del rapporto processuale che in esso avrebbe dovuto correttamente instaurarsi fra le parti, e che non e' mai sorto, non essendosi costituito il prescritto contraddittorio fra le stesse;
    Ritenuto che bene avrebbe potuto la parte ricorrente, beneficiaria del provvedimento di accoglimento della propria istanza, sollecitare il primo giudice affinche', sia pure con altro
decreto integrativo del primo, successivamente provvedesse a fissare la prescritta udienza di comparizione delle parti, per la regolarizzazione del contraddittorio e del provvedimento
cautelare emesso, ed evitare in tal modo il verificarsi della nullita' del procedimento e del provvedimento emesso dal giudice;
    Ritenuto che e' principio generale dell'ordinamento processuale la necessaria rimessione
degli atti al giudice del grado precedente, in caso di violazione del principio del contraddittorio, come si evince dal disposto degli artt. 354, 1 comma, e 383, 3 comma, c.p.c., dovendosi
assicurare egualmente a tutte le parti il diritto inviolabile di difesa in tutti i gradi di giudizio;
    Ritenuto pertanto, che, pur avendo, come gia' affermato da questo Tribunale, il procedimento
di reclamo una funzione interamente devolutiva dell'originario oggetto del procedimento cautelare al giudice del reclamo, tuttavia allo stato non e' possibile ignorare gli esposti vizi procedurali e procedere alla valutazione nel merito delle rispettive istanze delle parti, poiche' la plena cognitio
del giudice del reclamo non puo' supplire alla radicale mancanza di una valida fase cautelare
in prima istanza, e di un valido provvedimento emesso in tale sede, altrimenti si priverebbe una delle parti del diritto al doppio grado di tutela giurisdizionale;
    Ritenuto pertanto di dover dichiarare la nullita' del provvedimento cautelare adottato dal
primo giudice, e di dover rimettere le parti innanzi al giudice della cautela, per la trattazione e decisione della domanda cautelare, secondo le forme di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., e nel contraddittorio delle parti;
P T M
    Dichiara la nullita' del provvedimento cautelare emesso dal primo giudice in data 26-1-1999;
    Rimette le parti innanzi al giudice della cautela, per la trattazione e decisione della domanda cautelare, secondo le forme di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c., e nel contraddittorio delle parti.
    Cosi'  deciso a Trani, nella camera di consiglio della sezione lavoro del Tribunale, il 2 marzo 1999.