Trani Ius / Giurisprudenza di Trani / processo civile                                                                     Home page

 

 

Mancata notifica in termine del decreto ingiuntivo e rinnovabilità del termine ex art. 184-bis c.p.c..

Trib. Trani, sezione civile, ord. 19 giugno 2000.

G.un. est. Doronzo.
 
 
TRIBUNALE DI TRANI
 
Il giudice
letta l'istanza depositata il 30.5.2000 nell’interesse della V.M. S.r.l., con sede in T., con cui si chiede che sia concesso un termine per rinnovare la notificazione del decreto ingiuntivo emesso, su ricorso della stessa società, il 22.2.2000 nei confronti della S.r.l. M., con sede in N., ed esaminati gli atti, osserva:
 
a sostegno dell’istanza, la ricorrente ha dedotto che, a causa della distanza tra il luogo di emissione del decreto e quello della notifica, "della fattuale dissoluzione dell’organizzazione aziendale dell’ingiunta", dei trenta giorni necessari per la registrazione del decreto ingiuntivo (del quale era stata concessa la provvisoria esecuzione per la minor somma di £.98.000.000), nonché del duplice e infruttuoso tentativo di notificare il decreto presso la sede sociale e il domicilio del suo legale rappresentante, non è stato possibile notificare il decreto nel termine previsto dall’art.644 c.p.c..
 
Ha assunto che l’omissione è dipesa da un fatto non imputabile alla parte, e cioè dalla notevole erosione del termine di
legge a causa dei tempi tecnici necessari per la registrazione del decreto e il rilascio delle copie esecutive, fatto che non poteva risolversi in un danno per il creditore ingiungente.
 
L’istanza deve essere respinta.
 
In un caso del tutto analogo, questo giudice ha già ritenuto di condividere quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale
(Pret. Potenza, 6.11.1987, Giur.it., 1988, I, 2, 83), secondo il quale il termine fissato dall'art.644 c.p.c. per la notificazione del decreto ingiuntivo è stato previsto dal legislatore a pena di decadenza: la decadenza del creditore dal potere di notificare l'ingiunzione è determinata proprio dalla previsione dell'inefficacia del decreto non notificato nel termine, e ciò al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che il debitore ingiunto resti indefinitamente in uno stato di incertezza in merito al diritto del creditore, riconosciuto dal provvedimento reso inaudita altera parte.
 
In tale prospettiva, non ha fondamento parlare di prorogabilità del termine (Trib. Milano, 11.3.1982, Giust.civ., 1982, I, 2816) o di fissazione di un nuovo termine, quasi si trattasse di un termine ordinatorio, ancorché non sia stato emesso il provvedimento ricognitivo dell'inefficacia ai sensi dell'art.188 disp.att.c.p.c..
 
Per completezza, si è aggiunto che, quand'anche si trattasse di un termine ordinatorio, poiché l’ istanza per la fissazione di un nuovo termine è stata avanzata solo dopo la scadenza dei sessanta giorni previsti per la notifica, ogni ulteriore attività deve ritenersi ormai definitivamente preclusa (arg. ex art.154 c.p.c.: cfr.Cass.25.7.1992, n.8976).
 
L’istante ha tuttavia citato un recente provvedimento (Prete. Torino, 17.3.1997, in Foro it., 1998, I, 2668), con cui il creditore ingiungente è stato rimesso in termini ex art.184 bis c.p.c. per la notificazione del decreto ingiuntivo, e deve ritenersi che, pur in assenza di una espressa richiesta in tal senso, la V.M. S.r.l. abbia avanzato analoga istanza ex art.184 bis c.p.c.
 
Secondo tale disposizione, la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini: con questo istituto il legislatore ha inteso prevedere una sorta di "valvola di sicurezza" di fronte alla molteplicità delle preclusioni, più o meno rigide, introdotte dalla novella del 1990.
 
Non si è tuttavia preoccupato di tipizzare le situazioni riconducibili al concetto di "causa non imputabile", sicché spetta all'interprete individuarle secondo il suo prudente apprezzamento e procedendo ad un delicato bilanciamento tra le esigenze difensive - da vagliarsi alla luce dell'art.24 Cost. - e quelle di razionalizzazione del processo perseguite dal legislatore attraverso la previsione di decadenze o preclusioni. Le restituzioni in termine, in sostanza, devono trovare il loro fondamento e limite "nel giusto equilibrio tra la necessaria esistenza di limitazioni temporali agli atti di parte e l’esigenza che nulla esse tolgano all’ampia discussione delle parti".
 
Sotto il profilo teleologico, la disciplina prevista dall’art.184 bis c.p.c. rappresenta, per così dire, la consacrazione normativa del principio del contraddittorio nella fase della trattazione del processo, diretta com’è a rimuovere gli ostacoli che, a seguito di una decadenza o di una preclusione, abbiano di fatto impedito alla parte di farsi ascoltare nel processo.
 
Ora, come è stato osservato da autorevole dottrina, questa esigenza di garanzia del contraddittorio si atteggia diversamente nel procedimento per ingiunzione: qui, infatti, finché il decreto ingiuntivo non è notificato, non si è instaurato alcun contraddittorio con l’intimato. Abbiamo, invece, solo una parte – il creditore – che vuole con la notificazione del titolo mantenere l’efficacia sommaria e anticipatoria del decreto, reso inaudita altera parte, e, dall’altro lato, vi è il preteso debitore che nulla sa ancora dell’ingiunzione e nei cui confronti, però, il decreto ha già iniziato a produrre effetti negativi.
 
Con la rimessione in termini, il creditore mira a mantenere nel tempo questi effetti e, essenzialmente, "il vantaggio processuale acquisito, senza contraddittorio, con l’accertamento sommario".
 
Difficile ipotizzare, quindi, una violazione del diritto di difesa in caso di omessa notifica del decreto e sua conseguente inefficacia, giacché il creditore ha pur sempre la possibilità di presentare un nuovo ricorso e riacquistare la posizione di vantaggio processuale che gli ha dato il decreto ingiuntivo. Per contro, il debitore, nel caso di concessione del rimedio restitutorio, rimarrebbe sottoposto agli effetti del provvedimento – che è stato reso senza la sua partecipazione - oltre il termine che lo stesso legislatore ha ritenuto congruo per la sua tutela. Ove peraltro si consideri che il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, con la conseguenza che può essere stata iscritta ipoteca giudiziale sui beni dell’intimato (ignaro), appare evidente come il rimedio restitutorio creerebbe uno squilibrio nelle posizioni delle parti, privo di ogni razionale giustificazione.
 
Sotto il profilo del fatto, deve osservarsi che:
1) la registrazione del decreto è avvenuta il 2 marzo 2000, e cioè dopo solo nove giorni dal deposito del decreto ingiuntivo, che è del 22 febbraio 2000;
2) non risulta la data in cui sono state richieste le copie esecutive del decreto, che comunque sono state rilasciate il 29.3.2000;
3) agli atti non vi sono certificazioni attestanti la sede legale della società ingiunta alla data del ricorso per ingiunzione o in epoca immediatamente precedente, sicché non può apprezzarsi se la impossibilità della notifica (perché la società non è stata "reperita all’indirizzo") sia dipesa dalla negligenza della parte che non ha provveduto a compiere gli opportuni accertamenti circa la sede sociale o effettiva dell’ingiunta, o da altre circostanze, astrattamente inquadrabili nel concetto di caso fortuito o della forza maggiore.
Sicché, nella specie, non si ravvisano quegli elementi di fatto necessari a comprovare l’impedimento.
 
L'istanza pertanto va rigettata.
 
    (Omissis).