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Giurisprudenza di Trani / processo civile
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Mancata notifica in termine del decreto ingiuntivo e rinnovabilità del termine ex
art. 184-bis c.p.c..
Trib. Trani, sezione civile, ord. 19 giugno 2000.
- G.un. est. Doronzo.
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- TRIBUNALE DI TRANI
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- Il giudice
- letta l'istanza depositata il 30.5.2000 nellinteresse della V.M. S.r.l., con sede
in T., con cui si chiede che sia concesso un termine per rinnovare la notificazione del
decreto ingiuntivo emesso, su ricorso della stessa società, il 22.2.2000 nei confronti
della S.r.l. M., con sede in N., ed esaminati gli atti, osserva:
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- a sostegno dellistanza, la ricorrente ha dedotto che, a causa della distanza tra
il luogo di emissione del decreto e quello della notifica, "della fattuale
dissoluzione dellorganizzazione aziendale dellingiunta", dei trenta
giorni necessari per la registrazione del decreto ingiuntivo (del quale era stata concessa
la provvisoria esecuzione per la minor somma di £.98.000.000), nonché del duplice e
infruttuoso tentativo di notificare il decreto presso la sede sociale e il domicilio del
suo legale rappresentante, non è stato possibile notificare il decreto nel termine
previsto dallart.644 c.p.c..
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- Ha assunto che lomissione è dipesa da un fatto non imputabile alla parte, e cioè
dalla notevole erosione del termine di
- legge a causa dei tempi tecnici necessari per la registrazione del decreto e il rilascio
delle copie esecutive, fatto che non poteva risolversi in un danno per il creditore
ingiungente.
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- Listanza deve essere respinta.
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- In un caso del tutto analogo, questo giudice ha già ritenuto di condividere
quell'orientamento dottrinale e giurisprudenziale
- (Pret. Potenza, 6.11.1987, Giur.it., 1988, I, 2, 83), secondo il quale il termine
fissato dall'art.644 c.p.c. per la notificazione del decreto ingiuntivo è stato previsto
dal legislatore a pena di decadenza: la decadenza del creditore dal potere di notificare
l'ingiunzione è determinata proprio dalla previsione dell'inefficacia del decreto non
notificato nel termine, e ciò al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e
di evitare che il debitore ingiunto resti indefinitamente in uno stato di incertezza in
merito al diritto del creditore, riconosciuto dal provvedimento reso inaudita altera
parte.
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- In tale prospettiva, non ha fondamento parlare di prorogabilità del termine (Trib.
Milano, 11.3.1982, Giust.civ., 1982, I, 2816) o di fissazione di un nuovo termine, quasi
si trattasse di un termine ordinatorio, ancorché non sia stato emesso il provvedimento
ricognitivo dell'inefficacia ai sensi dell'art.188 disp.att.c.p.c..
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- Per completezza, si è aggiunto che, quand'anche si trattasse di un termine ordinatorio,
poiché l istanza per la fissazione di un nuovo termine è stata avanzata solo dopo
la scadenza dei sessanta giorni previsti per la notifica, ogni ulteriore attività deve
ritenersi ormai definitivamente preclusa (arg. ex art.154 c.p.c.: cfr.Cass.25.7.1992,
n.8976).
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- Listante ha tuttavia citato un recente provvedimento (Prete. Torino, 17.3.1997, in
Foro it., 1998, I, 2668), con cui il creditore ingiungente è stato rimesso in termini ex
art.184 bis c.p.c. per la notificazione del decreto ingiuntivo, e deve ritenersi che, pur
in assenza di una espressa richiesta in tal senso, la V.M. S.r.l. abbia avanzato analoga
istanza ex art.184 bis c.p.c.
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- Secondo tale disposizione, la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per
causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in
termini: con questo istituto il legislatore ha inteso prevedere una sorta di "valvola
di sicurezza" di fronte alla molteplicità delle preclusioni, più o meno rigide,
introdotte dalla novella del 1990.
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- Non si è tuttavia preoccupato di tipizzare le situazioni riconducibili al concetto di
"causa non imputabile", sicché spetta all'interprete individuarle secondo il
suo prudente apprezzamento e procedendo ad un delicato bilanciamento tra le esigenze
difensive - da vagliarsi alla luce dell'art.24 Cost. - e quelle di razionalizzazione del
processo perseguite dal legislatore attraverso la previsione di decadenze o preclusioni.
Le restituzioni in termine, in sostanza, devono trovare il loro fondamento e limite
"nel giusto equilibrio tra la necessaria esistenza di limitazioni temporali agli atti
di parte e lesigenza che nulla esse tolgano allampia discussione delle
parti".
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- Sotto il profilo teleologico, la disciplina prevista dallart.184 bis c.p.c.
rappresenta, per così dire, la consacrazione normativa del principio del contraddittorio
nella fase della trattazione del processo, diretta comè a rimuovere gli ostacoli
che, a seguito di una decadenza o di una preclusione, abbiano di fatto impedito alla parte
di farsi ascoltare nel processo.
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- Ora, come è stato osservato da autorevole dottrina, questa esigenza di garanzia del
contraddittorio si atteggia diversamente nel procedimento per ingiunzione: qui, infatti,
finché il decreto ingiuntivo non è notificato, non si è instaurato alcun
contraddittorio con lintimato. Abbiamo, invece, solo una parte il creditore
che vuole con la notificazione del titolo mantenere lefficacia sommaria e
anticipatoria del decreto, reso inaudita altera parte, e, dallaltro lato, vi è il
preteso debitore che nulla sa ancora dellingiunzione e nei cui confronti, però, il
decreto ha già iniziato a produrre effetti negativi.
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- Con la rimessione in termini, il creditore mira a mantenere nel tempo questi effetti e,
essenzialmente, "il vantaggio processuale acquisito, senza contraddittorio, con
laccertamento sommario".
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- Difficile ipotizzare, quindi, una violazione del diritto di difesa in caso di omessa
notifica del decreto e sua conseguente inefficacia, giacché il creditore ha pur sempre la
possibilità di presentare un nuovo ricorso e riacquistare la posizione di vantaggio
processuale che gli ha dato il decreto ingiuntivo. Per contro, il debitore, nel caso di
concessione del rimedio restitutorio, rimarrebbe sottoposto agli effetti del provvedimento
che è stato reso senza la sua partecipazione - oltre il termine che lo stesso
legislatore ha ritenuto congruo per la sua tutela. Ove peraltro si consideri che il
decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, con la conseguenza che può essere
stata iscritta ipoteca giudiziale sui beni dellintimato (ignaro), appare evidente
come il rimedio restitutorio creerebbe uno squilibrio nelle posizioni delle parti, privo
di ogni razionale giustificazione.
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- Sotto il profilo del fatto, deve osservarsi che:
- 1) la registrazione del decreto è avvenuta il 2 marzo 2000, e cioè dopo solo nove
giorni dal deposito del decreto ingiuntivo, che è del 22 febbraio 2000;
- 2) non risulta la data in cui sono state richieste le copie esecutive del decreto, che
comunque sono state rilasciate il 29.3.2000;
- 3) agli atti non vi sono certificazioni attestanti la sede legale della società
ingiunta alla data del ricorso per ingiunzione o in epoca immediatamente precedente,
sicché non può apprezzarsi se la impossibilità della notifica (perché la società non
è stata "reperita allindirizzo") sia dipesa dalla negligenza della parte
che non ha provveduto a compiere gli opportuni accertamenti circa la sede sociale o
effettiva dellingiunta, o da altre circostanze, astrattamente inquadrabili nel
concetto di caso fortuito o della forza maggiore.
- Sicché, nella specie, non si ravvisano quegli elementi di fatto necessari a comprovare
limpedimento.
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- L'istanza pertanto va rigettata.
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- (Omissis).