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Società di fatto e concedibilità del sequestro conservativo agli eredi del socio defunto

 

Trib. Trani, sezione civile, ord. 19 giugno 2000.

G.un. est. Doronzo.

 

        (Omissis).

1. - Con ricorso depositato il 20 aprile 2000, nel corso del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda di liquidazione - alla data del suo recesso della società, e cioè al 29.2.1988 - della quota di partecipazione di D.D., nella società di fatto condotta dal 1955 al febbraio 1988 con il germano D.N., in misura pari al 50%, , nonché di condanna del convenuto al pagamento, in favore degli attori, quali eredi di D.D., della somma pari al valore della quota, come liquidata in £.433.945.500, o in quell’altra minore o maggiore determinata dal tribunale, (v. memoria integrativa dell’atto di citazione depositata ai sensi dell’art.164 c.p.c. il 24.3.2000 ), gli attori hanno chiesto di essere autorizzati al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili, nonché dei crediti, in danno del D., fino alla concorrenza della somma di £.1.000.000.000.

    A sostegno del ricorso, hanno esposto che fin dal 1990 è in corso tra le parti il giudizio avente ad oggetto la liquidazione della quota sociale spettante al proprio genitore e che, a causa di un complesso quanto lungo iter processuale, essi non hanno ancora avuto soddisfazione del proprio diritto; che tra le parti è pure pendente un altro giudizio, diretto alla divisione dei beni
di proprietà comune del proprio genitore e del germanio N., ed anche in quel giudizio, nonostante la sentenza di primo grado che ha accertato il loro diritto ( tra l’altro, al pagamento della somma di £.60.959.500 a titolo di conguaglio e £.90.402.000
a titolo di risarcimento dei danni da valore locativo), non sono riusciti ad ottenerne il pagamento, a causa degli esiti infruttuosi delle varie procedure esecutive promosse in danno del D. (pignoramento mobiliare e presso terzi); che, da informazione assunte, il D. aveva trasformato titoli di notevoli importi in altri titoli ancora in possesso del Banco A., che peraltro aveva reso attraverso il suo legale rappresentante dichiarazione negativa nel procedimento di esecuzione presso terzi; che, alla luce della c.t.u. disposta nella fase del processo svoltasi dinanzi al pretore di Barletta, in funzione di giudice del lavoro (che aveva determinato il credito di D.D. in £.211.003.000 stimando al 30% la sua quota di partecipazione all’impresa familiare e salva
la quantificazione dell’ulteriore credito per il periodo compreso tra il 1955 e il 1976, nonché la rivalutazione monetaria) il credito di questo – e per esso dei suoi eredi - era ingente a fronte di un patrimonio del convenuto insufficiente a soddisfare
le ragioni creditore, considerate pure quelle rinvenienti dal giudizio di divisione, tuttora pendente dinanzi alla Corte di Appello
di Bari.

    Hanno dunque chiesto che sia autorizzato il sequestro, nella ricorrenza di entrambi i presupposti previsti dalla legge, e cioè del fumus boni iuris e del periculum in mora..

    Disposta la comparizione delle parti, il convenuto si è costituito e si è opposto alla domanda cautelare.

    In primo luogo ha contestato che vi sia mai stata da parte degli attori una specifica domanda di condanna, in suo danno,
ad un qualsivoglia pagamento, non essendo stata formulata in via di riconvenzione nel giudizio promosso dinanzi al pretore
di Barletta da esso D. N. ed avente ad oggetto una mera domanda di accertamento.
 
    Ha poi escluso che tra le parti vi fosse una società di fatto (e tanto meno, che tale società sia stata accertata dalla sentenza della Corte di Cassazione, resa in sede di regolamento di competenza) e che le risultanze della c.t.u. possano essere prese
a base della decisione, anche solo cautelare, dal momento che, in quella sede, il c.t.u. si limitò a liquidare la quota di partecipazione del D. D. nell’impresa familiare, ai sensi dell’art.230 bis c.c., non già la quota di partecipazione ad una società
di fatto nella misura del 50%; inoltre, la c.t.u. aveva preso in considerazione anche gli utili di esercizio, in realtà inesistenti, perché già distribuiti, o meglio investiti nell’acquisto di beni immobili. Aggiungeva che la liquidazione della quota di partecipazione nell’impresa familiare è prevista in natura, e non invece in danaro, e può inoltre essere ripartita in più annualità; che non vi era prova della situazione patrimoniale della società al tempo del suo scioglimento, giacché l’unico dato certo era costituito dalle rimanenze, per un valore di £.72.135.080; che la società era composta di altri due partecipanti, D.R. e P.A., contraddittori necessari nel giudizio di merito, come ritenuto con ordinanza dell’istruttore.

Quanto ai presupposti per la concessione della misura cautelare, il D. - pur riconoscendo il diritto degli attori alla liquidazione della quota dell’impresa comune – ha contestato la misura del credito posto a base dell’istanza cautelare, sottolineando che l’impresa comune ha ad oggetto la gestione di una merceria; che il valore della merce esistente all’atto del pignoramento eseguito dall’ufficiale giudiziario in data 11.4.2000 era di circa £. 72.000.000; che anche i ricavi relativi agli anni dell’attività comune erano di poche decine di milioni e non già di miliardi e che gli utili relativi erano stati utilizzati dai soci mediante l’acquisto di immobili e altro.

Dalla modesta e comunque non provata entità del credito, ha desunto l’impossibilità di configurare il periculum in mora. Peraltro, rilevava che i ricorrenti avevano posto a base della loro richiesta il pignoramento e le attività esecutive riguardanti l’altro giudizio pendente tra le parti intraprese nei confronti dell’impresa familiare, e cioè di un soggetto ben distinto dalla
società di fatto. Infine, essi non avevano dato prova della consistenza qualitativa e quantitativa del suo patrimonio, inadeguata rispetto al credito vantato, né vi era prova di atti di disposizione del suo patrimonio, dal momento che non vi era alcuna prova della vendita di titoli o di loro trasformazione.
 
Ha quindi concluso per il rigetto della domanda di sequestro, con la condanna dei ricorrenti al risarcimento dei danni ex art.
96 c.p.c.

Dopo il rinvio dell’udienza , concesso su accordo delle parti per consentire alla parte istante di contraddire alla memoria difensiva di D. N., all’udienza del 5 giugno 2000 la causa è stata riservata per la decisione.

2. – La domanda di sequestro merita di essere accolta.

Sia pur sommariamente, sembra opportuno ricostruire le fasi del processo che si sono fin qui susseguite, al fine di delineare l’ambito dell’indagine, il materiale probatorio acquisito e gli atteggiamenti difensivi assunti dalle parti, elementi tutti necessari per valutare la ricorrenza in concreto dei presupposti necessari all’accoglimento dell’istanza di sequestro.

Con ricorso del 23.7.1990, D. D. chiede che sia autorizzato in danno del germano N. il sequestro conservativo dell’azienda comune, posta in Barletta alla piazza Moro 10, con l’annesso deposito di via Roma 20, a garanzia del credito derivante dalla liquidazione della quota di propria spettanza. Il sequestro viene rigettato per l’incompetenza del giudice adito, essendo invece competente il giudice del lavoro e viene assegnato alle parti un termine per la riassunzione del processo.

Con ricorso del 20.8.1990, D. N. adisce il pretore del lavoro di Barletta, chiedendo che sia dichiarata cessata la qualità di partecipante all’impresa familiare del germano D. a far data del marzo 1988, e sia determinata e liquidata la sua quota di partecipazione, con la previsione di modalità di pagamento della stessa. Il convenuto si costituisce, contesta la forma di impresa familiare dell’attività gestita in comune con il fratello, asserendo che solo nel 1977, e per meri motivi fiscali, fu data all’attività comune la veste della impresa familiare, mentre sin dal 1955 essi avevano agito come soci di fatto. Reitera l’istanza di sequestro e chiede che, in via subordinata, si proceda alla liquidazione della quota di sua spettanza nella misura del 50%.

Dopo lunga e complessa istruttoria, compreso l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 10.7.1997 il pretore dichiara la sua incompetenza ratione materiae: ritiene infatti il pretore che le risultanze istruttorie depongano per l’esistenza tra le parti di una società di fatto e non invece di una impresa familiare, con la con conseguente competenza del giudice ordinario – il tribunale di Trani – dinanzi al quale rimette le parti assegnando un termine per la riassunzione della causa.

Con atto di citazione del 9.8.1997, questa volta D.D. riassume il giudizio dinanzi al tribunale di Trani, chiedendo che sia "determina(ta) la quota dovuta da D. N. a D. D. ed oggi ai suoi eredi, condannando controparte alla sua liquidazione, quale risultante dalla c.t.u. espletata, oltre interessi e rivalutazione sulle somme"..

Il contraddittorio si ricostituisce.

Tuttavia, contro la sentenza del pretore, D.N. propone ricorso per regolamento di competenza alla Corte di cassazione ed il giudizio, su istanza con concorde delle parti viene sospeso. Con sentenza del 24.3.1999 la Corte di Cassazione afferma la competenza del tribunale di Trani, ritenendo che la controversia in esame non possa essere ricompresa nell’ambito di operatività dell’art.409 c.p.c.

Il processo dunque prosegue a seguito di atto di riassunzione proposto dagli eredi di D. D., deceduto gi à nel corso del giudizio dinanzi al pretore.

Con ordinanza del 20.12.1999, il giudice istruttore dichiara la nullità dell’atto di riassunzione e assegna alla parte un termine per l’integrazione della domanda. Viene quindi depositata la memoria integrativa del 24.3.2000, nella quale gli attori chiedono che D. N. sia condannato al pagamento in loro favore della somma pari al valore della quota di partecipazione del loro dante causa, nella misura del 50%, alla società di fatto con il convenuto.

 

3. - Non vi è dubbio che l’oggetto del giudizio sia costituito dalla liquidazione della quota di partecipazione sociale spettante a D. D. alla data del suo recesso dalla società, pacificamente risalente al 29.2.1988: è sufficiente leggere gli atti introduttivi del presente giudizio – atto di riassunzione e memoria integrativa del 24 marzo 2000 – per individuare con esattezza i limiti delle domande e delle eccezioni fatte valere dalle parti e, quindi, il bene della vita richiesto.

Ma, anche a voler dare esclusivo rilievo – ai fini della esatta individuazione del petitum - alla domanda proposta da D.N. dinanzi al pretore del lavoro, deve ritenersi che pure tale domanda contenga, oltre all’accertamento del diritto, una richiesta di condanna al pagamento della somma conseguente alla liquidazione della quota di partecipazione spettante al D.D. nella impresa familiare (v. ricorso del 20.8.1990 dell’odierno convenuto, in cui lo stesso D.N. chiede che siano determinate le modalità di pagamento della somma rinveniente dalla liquidazione). Sicché, l’eccezione, adombrata dal convenuto, di inammissibilità del sequestro per l’assenza del nesso di strumentalità tra la domanda cautelare e la pronuncia di merito è priva di pregio.

Invero, la domanda di liquidazione della quota sociale, tanto in caso di scioglimento della società, quanto in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, è strutturalmente e teleologicamente una domanda di condanna al pagamento di una certa somma, che rappresenti appunto il valore della quota spettante al socio: così chiaramente si desume dall’art. 2289 cod. civ. ed è confermato dalla dottrina e giurisprudenza unanimi, secondo cui la prestazione prevista all’art.2289 consiste nella dazione di una somma di danaro ed il credito relativo, avendo fin dall’origine ad oggetto una somma di danaro, è un credito di valuta (Cass.10.6.1994, n. 5647).

Ciò vale anche a voler seguire l’impostazione difensiva del resistente, fondata sull’esistenza tra le parti di una impresa familiare: il diritto del partecipante a questa impresa, in caso di cessazione della sua partecipazione, è un diritto di credito al pagamento di una somma di danaro (art.230 bis c.c.). Che poi tale diritto possa essere soddisfatto con il conferimento di beni in natura o mediante pagamento in più annualità, è questione che non incide sulla natura del diritto, che rimane pur sempre un diritto di credito, suscettibile di essere tutelato in via cautelare con il sequestro conservativo.

 

4. – Ciò posto, è innegabile che ricorre, nella specie, il presupposto del fumus boni iuris: la cessazione dello svolgimento in comune dell’attività di impresa – fatto questo incontestato tra le parti, anche in ordine al momento in cui l’evento si è verificato – ha reso certo il diritto del partecipante alla liquidazione della sua quota.

Non occorre, ai fini della ammissibilità del sequestro conservativo, che il credito sia certo nel suo esatto ammontare, ovvero che presenti le caratteristiche necessarie per la sua realizzazione in via esecutiva, ché, anzi, è proprio l'attesa del tempo necessario per l'accertamento delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito che potrebbe concedere al debitore l'opportunità di sottrarre beni alla garanzia del credito, così di fatto vanificando le ragioni dell'altra parte.

Nella specie, gli eredi del D. vantano un credito che non è meramente eventuale, dal momento che i documenti prodotti in giudizio (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni I.V.A., libro degli inventari, registro cespiti ammortizzabili, copie degli estratti dei conti correnti bancari) hanno consentito di accertare in £.912.503.000 il patrimonio netto della impresa comune alla data del 28.2.1988 e di determinare gli incrementi del valore dell’azienda dalla data della sua costituzione fino alla cessazione del rapporto in complessive £. 912.504.000 (pagg.59 della relazione del c.t.u.).

Il c.t.u. ha poi quantificato in £.229.784.00 (o nella minore misura di £.211.003.000: v. pag.39 della relazione integrativa) il credito del D., prendendo a base una quota di partecipazione, per un primo periodo, fino al 31.12.1979, del 35% e, successivamente, del 30% ed escludendo ogni corrispettivo per il periodo compreso tra la data di costituzione c dell’azienda (1955) e il 1° gennaio 1976, epoca in cui risulta costituita tra le parti l’impresa familiare, in mancanza di elementi per la determinazione della quota spettante al D..

Per quanto contestate, e anche a voler accedere alle conclusioni formulate dal c.t.u. nella relazione integrativa, depositata a seguito delle osservazioni fatte dalla difesa di D. N., la relazione peritale rende altamente probabile che l’impresa dei D. abbia conseguito un incremento notevole della sua produttività, sia che si individui quale valore iniziale quello che l'azienda aveva al tempo della sua costituzione, sia che il raffronto parta dal giorno in cui si è costituita l’impresa familiare (gennaio 1976).

Orbene, a parere del giudicante, le risultanze istruttorie acquisite nel corso del processo che si è svolto dinanzi al pretore - e che sono certamente utilizzabili dal giudice del merito quali argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ma che dal giudice della cautela possono essere poste da sole a base del suo convincimento, trattandosi di atti acquisiti nel pieno rispetto del contraddittorio – depongono per l’esistenza tra le parti di una società di fatto, apparendo l’impresa familiare costituita a fini meramente fiscali: la proprietà in capo ai due fratelli D., in comune e pro indiviso, degli immobili destinati all’esercizio dell’impresa o utilizzati anche temporaneamente della stessa; l’acquisto nello stesso periodo da parte di entrambi (ciascuno per sé) delle rispettive case di abitazione; la cointestazione dei conti correnti bancari e l’accensione di un nuovo conto corrente intestato a D.N. solo dopo il 1988; l’inizio dell’attività di impresa risalente al 1955 e la mancanza di ogni regolamentazione dell’attività in comune da tale data fino al 1976, sono tutti elementi sintomatici dell’esistenza tra le parti di una società di fatto, alla quale ciascuno dei fratelli ha partecipato nella misura del 50%.

Alla stregua di questi elementi, è verosimile ritenere che il credito del D.D. sia pari alla metà degli incrementi del patrimonio aziendale netto, come calcolati dal c.t.u. nelle sue relazioni (£.422.645.500, prendendo a base i dati offerti dal c.t.u. nella relazione integrativa). A ciò devono aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, perché se è vero che il credito derivante dalla liquidazione della quota sociale è un credito di valuta, è altrettanto vero che, in caso di ritardato pagamento, diventano applicabili i criteri generali sul risarcimento del danno conseguente ala mora del debitore (Cass.10.6.1994, n.5647; Cass.,19.8.1983, n.5407).

Sicché, anche a voler detrarre quanto il D.D. ha percepito a titolo grazioso dal fratello dal marzo 1988 fino all’inizio del giudizio (circa £.200.000 al mese), risponde a criteri altamente prudenziali riconoscere approssimativamente la misura del credito in £.600.000.000.

    Alla obiezione che, allo stato, non vi è prova certa della consistenza del patrimonio aziendale – il convenuto infatti insiste nell’affermazione che si tratta di una modesta merceria e che essa forniva il reddito appena sufficiente per mantenere tre famiglie - e che, pertanto, il credito del D. sarebbe comunque incerto nella sua obbiettiva consistenza, è agevole replicare che, ai fini della concessione del sequestro, non è necessario che il credito sia liquido, essendo sufficiente che esso appaia solo probabile. E quanto finora si è osservato, alla luce delle compiute e puntuali osservazioni del c.t.u. – non smentite da altra relazione peritale di parte -, sorregge il giudizio prognostico circa la verosimiglianza del diritto, sia sotto il profilo dell’an sia sotto quello del quantum.

5. - E' noto che il pericolo in mora richiesto dall'art.671 c.p.c. non è necessariamente inerente ad una situazione attuale di depauperamento del patrimonio del debitore, per iniziative di buona o mala fede, ma può essere integrata dalla possibilità puramente potenziale di un tale depauperamento e questa, a sua volta, da un atteggiamento del debitore nonché dalla composizione del suo patrimonio che, per la relativa consistenza quantitativa o qualitativa - intesa anche in rapporto di proporzione con l'entità del credito tutelabile e in funzione dell'attività economica in cui eventualmente si innesti - può ben rendere opportuna, di per se stessa, una misura cautelare che la preservi da prevedibili e possibili modifiche in peius, contingenti e permanenti (Cass.30.101.1959, n.3198; Cass.1.3.1977, n.845).

    Orbene, la ragguardevole entità del credito crea di per sé un certo timore circa l’effettiva possibilità del soddisfacimento, tanto più che, come si è detto, il convenuto ha sempre asserito che l’impresa era ed è di modeste dimensioni, che le merci in magazzino sono di valore assai esiguo, che al più il credito del D. ascende a poco più di un paio di decine di milioni (v. memoria difensiva depositata al pretore il 24.4.1995), senza nulla aggiungere in ordine alla consistenza del proprio patrimonio.

    A ciò deve aggiungersi che la procedura esecutiva intrapresa dagli eredi di D.D., in forza della sentenza resa dal tribunale di Trani nel giudizio di divisione dei beni immobili in comproprietà tra i due fratelli (sent.n.1199/1999), offrono una stima sommaria del valore del merci pignorate nell’azienda, pari a circa £.72.00.000, già insufficiente a soddisfare il credito di cui all’atto di precetto, e quantificato in £.80.507.240, mentre negativa è stata la dichiarazione del terzo, fatta in sede di pignoramento presso terzi.

    In altri termini, vi è prova, sia pure indiziaria o presuntiva, che il debitore non dispone di un patrimonio atto a garantire il soddisfacimento delle proprie obbligazioni.

    Infine, non può trascurarsi che, in tutto il corso del giudizio, il convenuto ha mantenuto una condotta processuale per così dire di attesa, per un verso riconoscendo il diritto di credito del socio (o collaboratore) e, per altro verso, rendendo non agevole il suo accertamento, come può desumersi dal fatto che i dettagli delle rimanenze, indispensabili per la valutazione dell’azienda, sono stati consegnati al c.t.u. solo nel marzo del 1996, e cioè dopo il deposito della consulenza tecnica d’ufficio
e dei rilievi mossi dallo stesso D. N., e nonostante le ripetute richieste avanzate dal c.t.u. immediatamente dopo l’inizio delle operazioni peritali (luglio 1993); anche il libro giornale del 1988 è stato esibito solo nel 1996, in occasione della relazione integrativa, mentre non sono stati mai depositati gli inventari né la contabilità o schede di magazzino.

Anche da tale contegno può a ragione trarsi una prognosi sfavorevole circa la volontà del D. di far fronte alle obbligazioni in questione.

    In definitiva, accanto all'elemento oggettivo, costituito dalla sproporzione tra la misura del credito preteso e la capacità personale patrimoniale del debitore ( il quale, dal canto suo, nulla ha dedotto circa la consistenza, qualitativa e quantitativa,
del suo patrimonio) va posto l’altro – soggettivo – dato dalla complessiva condotta processuale mantenuta, sicché, in rapporto al valore del credito, vi è il rischio concreto della mancanza di liquidità dell'imprenditore convenuto e, dunque, della difficoltà per i ricorrenti di soddisfare il proprio credito.

    Il sequestro va pertanto autorizzato.

    Nessuna pronuncia sulle spese deve essere adottata trattandosi di domanda cautelare proposta nel corso del giudizio di merito (arg. ex art.669 septies, c.2°, c.p.c.).

P.Q.M.

letti gli artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c., in accoglimento del ricorso, autorizza D.R., D.G.M. e D.I. a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili di D.N., nonché delle somme o cose a lui dovute fino alla concorrenza della somma
di £.600.000.000, comprensiva di danni, interessi e spese.

Riserva alla sentenza che definisce il giudizio il regolamento delle spese della fase cautelare.

Trani, 19 giugno 2000.