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Omissione di richieste istruttorie in atti introduttivi e ammissibilità delle stesse alludienza ex art. 184 c.p.c.
Trib. Trani, sezione civile, ord. 9 giugno 2000.
G.un. est. Doronzo.
Il G.I.
a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 24 marzo 2000 ed esaminati gli atti; rilevato che le parti hanno depositato le memorie istruttorie nei termini loro assegnati all'udienza del 21.5.1999, fissata con lordinanza prevista dallultimo comma dellart.183 c.p.c., con cui sono stati fissati i termini per il deposito di memorie dirette alla precisazione o alla modificazione delle domande, avendo le parti chiesto gli ulteriori termini per le deduzioni istruttorie; considerato che la convenuta ha eccepito linammissibilità delle richieste istruttorie formulate dal fallimento attore nei termini assegnati, trattandosi di mezzi di prova nuovi, e cioè mai articolati nellatto introduttivo del giudizio,OSSERVA
Con la novella del 1990, il legislatore ha previsto, dopo la fase della trattazione della causa, in cui si precisano i termini e si delinea l'oggetto della lite, una successiva fase, quella propriamente detta istruttoria, destinata alle deduzioni istruttorie e ai relativi provvedimenti del giudice.
Norma cardine di questa fase è l'art.184 c.p.c. Con tale norma, il legislatore ha nuovamente (rispetto alla fase degli atti introduttivi del giudizio e a quella destinata alla trattazione della causa) espresso lesigenza di organizzare in fasi nettamente distinte tra loro le attività processuali dirette alla individuazione del thema probandum e del materiale probatorio funzionale al giudizio e, in vista di questa esigenza, ha cadenzato l attività delle parti con la previsione di termini perentori, sottratti, quanto alla loro concessione, alla discrezionalità del giudice, e dal cui decorso scatta il meccanismo delle preclusioni cosiddette probatorie. E infatti opinione pressoché incontrastata che, rispetto alla richiesta di un termine per l'integrazione dei mezzi di prova già richiesti o per la produzione di documenti, il giudice (sempre che non ritenga la causa già matura per la decisione ai sensi dellart.187 c.p.c.) non disponga di alcun potere discrezionale e debba dunque concederlo, sia al fine di garantire il diritto alla prova, sia allo scopo di determinare con precisione il momento oltre il quale le parti non possono più avanzare richieste istruttorie. Il giudice, dunque, su istanza di parte, dovrà assegnare due termini, perentori (e quindi non prorogabili) e sfalsati luno rispetto allaltro, il primo, per lintegrazione delle richieste istruttorie e per la produzione dei documenti e, laltro, per leventuale indicazione della prova contraria. Il carattere rigoroso della preclusione e lattività su cui si riflette e cioè il diritto alla prova, che in definitiva altro non è che il diritto ad essere ascoltati nel processo - escludono che, rispetto alla richiesta, il giudice disponga di un potere discrezionale ed egli dovrà fissare la nuova udienza anche se la istanza provenga da una sola parte.Se tutto questo può ormai darsi per acquisito, tuttavia, parte della giurisprudenza di merito, argomentando dalla formulazione dellart.184, che individua lo scopo della richiesta del termine nella facoltà della parte di indicare nuovi mezzi di prova, ha ritenuto che sia inammissibile una richiesta istruttoria formulata per la prima volta alludienza ex art.183 c.p.c. e, a fortiori, che sia inammissibile una richiesta di termine ex art.184, qualora i mezzi di prova non siano già stati richiesti negli atti introduttivi e non siano intervenute modificazioni del thema decidendum (v. da ultimo, Trib. Roma, 19.6.1998, in Foro it., 2000, I, 687; Trib.Roma, 6.10.1997, in Giust.civ., 1998, 256).
Tale opinione non appare condivisibile.
Sembra opportuno premettere che, secondo la definizione che ne dà la migliore dottrina , la preclusione è la conseguenza in cui incorre la parte che non ha provveduto ad esercitare un diritto o una facoltà nei termini e con le modalità previste dalla legge: essa è leffetto di un onere inadempiuto, che preclude il raggiungimento di un certo risultato. Poiché le preclusioni incidono fortemente sul potere della parte di compiere un certo atto o una certa attività, è necessario contemperarle con la necessità che esse nulla tolgano allampia discussione delle parti: ne consegue che le preclusioni devono essere sempre chiaramente disciplinate dalla legge e rimesse, quanto alla loro operatività, alla esclusiva valutazione di opportunità del legislatore.
Come è noto, il legislatore della riforma non ha inteso riprodurre per il rito ordinario il meccanismo di preclusioni già previsto per il processo del lavoro, ma ha preferito un sistema compromissorio, ancorché dotato di elasticità: lart.167 c.p.c., nel disciplinare il contenuto della comparsa di risposta ( e ciò vale anche per latto di citazione), ha imposto alla parte di indicare i mezzi di prova, ma non ha previsto alcuna sanzione in caso di inadempimento, come invece ha ritenuto di fare per la domanda riconvenzione e, nel rito del lavoro, per i mezzi di prova (art.416 c.p.c.).Si tratta dunque di un onere privo di sanzione, di una enunciazione di principio, coerente con la scelta del legislatore di fissare in un momento successivo, rappresentato dalla chiusura delludienza ex art.183, le preclusioni istruttorie. Peraltro, anche per la istanza di termine per lintegrazione delle richieste istruttorie, il legislatore non ha previsto alcun termine, e ciò offre la conferma che nessun effetto preclusivo può essere riconnesso alla mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi.
Ciò induce a ritenere che, con l'aggettivo "nuovi", il legislatore non ha inteso far riferimento ad "ulteriori" mezzi di prova rispetto a quelli indicati negli atti introduttivi del giudizio, come invece opina la convenuta, con la conseguenza che, in mancanza di ogni deduzione istruttoria nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta, alle parti sarebbe preclusa la richiesta del termine di cui all'art.184, c.1, p.2^ -: quest'ultima interpretazione, come si è detto, contrasta sia con il tenore letterale della norma ( "nuovi" ha il significato di "non formulati" in precedenza, non già di "altro" o "diverso" o ulteriore) sia con la logica del sistema. E solo dopo il decorso dei termini (eventuali) previsti dall'art.184 e, comunque con la chiusura dell'attività di deduzione delle prove segnata dal provvedimento di ammissione delle stesse, che scatterà il meccanismo di preclusioni, in forza del quale alle parti sarà impedito di chiedere nuovi mezzi di prova e, quindi, alla causa di "ritornare sui suoi passi". Deve dunque ritenersi che, salva l'ipotesi in cui le parti, al termine dell'udienza ex art.183, espressamente e concordemente dichiarino di non avere richieste istruttorie da avanzare o altri documenti da produrre - sicché, nella consapevolezza dello sbarramento istruttorio che con tale dichiarazione si verifica, il giudice può invitarle a rassegnare le proprie conclusioni, sempre che non ritenga di disporre d'ufficio mezzi di prova, ovvero chiedano l immediata ammissione dei mezzi di prova già articolati, rinunciando ad ogni altro termine, il giudice dovrà concedere i termini indicati, allo scadere dei quali soltanto potrà dichiararsi la decadenza della parte dal potere di richiedere nuovi mezzi istruttori. (in senso conforme, Trib. Roma, 21.5.1998, in Foro it., 2000, I, 693; Trib. Firenze, 8.1.1999, ibid., 688).Passando ad esaminare nel merito le richieste avanzate dalle parti, devono ritenersi ammissibili e rilevanti sia linterrogatorio formale come deferito dalla curatela al legale rappresentante della società convenuta nella memoria del 20.1.2000, sia la prova per testimoni. Leccezione di inammissibilità della prova sollevata dalla convenuta, sul presupposto che i rapporti commerciali tra le due società sarebbero iniziati solo nel 1995, attiene alla verità intrinseca del fatto capitolato, non invece ai requisiti di ammissibilità della prova. Quanto alle circostanze sub 3 e 4, esse mirano a fornire elementi presuntivi di conoscenza da parte della convenuta dello stato di decozione della società fallita. La convenuta deve essere abilitata alla prova contraria, avendo richiesto la stessa nel termine perentorio del 20.2.2000 (prorogato di diritto al 21 successivo, cadendo il 20 di domenica) a mezzo dei testi indicati.
Non può invece essere accolta listanza di esibizione avanzata dalla convenuta in ragione della genericità della stessa, non avendo la parte indicato specificamente i documenti di cui si chiede lesibizione né dedotto nulla sua loro indispensabilità ai fini della decisione.
Anche i documenti depositati dalla società convenuta oltre i termini assegnati con la ordinanza del 21.5.1999 sono inammissibili, dal momento che ben potevano essere depositati prima del termine suddetto e che non si ravvisa alcun collegamento tra questi e quelli depositati dalla curatela, in altri termini la loro valenza di prova contraria.
P.Q.M.
ammette linterrogatorio formale e la prova testimoniale, come articolati e dedotti dalla attrice nella memoria del 20.1.2000;
abilita la convenuta alla prova contraria;
rigetta listanza di esibizione avanzata dalla convenuta e dichiara inammissibili, e comunque inutilizzabili i documenti prodotti dalla stessa il 21.2.2000, che pertanto devono essere stralciati dal fascicolo di parte.
fissa per lassunzione ludienza del (Omissis).
Trani, 9 giugno 2000.
(Omissis).