Trib. Trani, sez. civ., 26 aprile 1996 (ord.). Proc. civ. caut. n. 99/1995.
Est. Pica. Ric. CURATELA del FALLIMENTO SSSS (avv.to Monterisi) c. BANCO AAAA S.P.A.
(avv.to Campanile).
Il curatore fallimentare non e' un mero sostituto del fallito, ma
riveste ed esercita un "ufficio di diritto pubblico", ed e' dalla legge stessa
qualificato pubblico ufficiale "per quanto attiene all'esercizio delle sue
funzioni".
Egli esercita i poteri che la legge gli attribuisce, in proprio, ma
nella duplice veste:
- di sostituto ex lege del fallito nell'esercizio di diritti e poteri originariamente
suoi propri,
(e per il cui esercizio egli e' divenuto incapace a seguito della pronuncia di
fallimento),
- e di diretto titolare di diritti e poteri inerenti all'ufficio di cui e' investito,
tra cui la titolarita' dell'esercizio dell'azione revocatoria, nonche' di obblighi, come
quello, ex art. 33 L.Fall. di
relazionare dettagliatamente al giudice delegato sulla situazione patrimoniale del
fallito.
Il curatore ha diritto di accedere alla documentazione relativa ai
rapporti bancari intrattenuti
dal fallito, e la banca non puo' rifiutarsi di fornire la relativa documentazione,
essendo obbligata,
quale mandataria, al rendiconto nei confronti del fallito e quindi avendo anche verso il
Curatore
del fallimento.
L'obbligo di rendiconto si estrinseca nel porre a disposizione del
mandante ogni documento inerente alle attivita' svolte dal mandatario, onde consentirgli
di valutare se questi abbia agito nei
limiti del mandato ed in conformita' dei patti e delle norme di legge.
Tale obbligo non puo' essere eluso, neppure adducendo che ne
potrebbero derivare azioni giudiziarie nei confronti del mandatario, poiche' l'obbligo di
rendiconto e' indipendente ed
autonomo da qualsiasi altro diritto che il mandante voglia far valere, e costituisce una
obbligazione ontologica del rapporto di mandato: e la legge prevede espressamente
l'impossibilita'
di dispensa dall'obbligo in caso di dolo o colpa grave del mandatario.
La norma del testo unico bancario che regola la richiesta del cliente
di informazioni su proprie operazioni non incide e non deroga all'obbligo generale di
rendiconto della banca, per la diversa funzione delle due normative.
La normativa bancaria ha la funzione di assicurare il minimo
sufficiente di trasparenza
dei rapporti tra clientela e banche.
La normativa codicistica afferma invece i principi generali in
materia di rendiconto e di responsabilita' applicabili anche ai contratti bancari, ed in
particolare al contratto di deposito
in conto corrente (1).
(artt. 30 e 31 L.Fall.; artt. 1229, 1713, 1856 c.c.; art. 119 D.Lgs.
1-9-1993 n. 385).
- (Omissis).
-
-
RILEVATO IN FATTO
- Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la Curatela del
- fallimento SSSS, nella persona del suo curatore dr. XXXX, premesso:
- a) di avere invitato l'Istituto di credito resistente ad esibire copia degli
- estratti conto relativi al c/c n. 84696/06, intestato alla societa' fallita, e
- della documentazione relativa agli affidamenti ottenuti da questa su detto
- conto, e delle fideiussioni, al fine di disporre della documentazione
- necessaria e indispensabile per l'adempimento dei compiti del suo ufficio;
- b) che il Banco AAAA aveva rifiutato l'esibizione, asserendo che la Curatela
- fallimentare non aveva "alcun diritto, in base alla legge, di richiedere alla
- banca la consegna della documentazione richiesta";
- c) che pertanto la Curatela si era vista obbligata a ricorrere alla procedura
- ex art. 700 c.p.c., per ottenere l'esibizione della documentazione bancaria
- relativa alla societa' fallita;
- chiedeva che il giudice adito, ritenendo la sussistenza del fumus boni
- juris e del periculum in mora, ordinasse alla s.p.a. Banco AAAA, in persona
- del suo legale rappresentante pro tempore, l'esibizione immediata:
- a) del contratto di conto corrente relativo al c/c n. 84696/06, acceso presso
- la filiale di Milano 12 della banca predetta, ed intestato alla societa'
- fallita s.r.l. SSSS;
- b) dei relativi estratti conto con le singole operazioni compiute dalla SIMA
- ITALIA s.r.l. per tutto il biennio precedente alla dichiarazione di
- fallimento, e cioe' dal 20-1-1991 al 20-1-1993;
- c) del contratto di affidamento, e dei negozi di fideiussione stipulati da
- terzi a favore della societa' fallita, relativamente al predetto rapporto di
- conto corrente.
- Fissata la comparizione delle parti, si costituiva la Banca convenuta,
- contestando la pretesa del ricorrente, ed eccependo:
- a) l'insussistenza del diritto della curatela fallimentare di accedere alla
- documentazione predetta, per l'inesistenza di norme che sanciscano l'obbligo
- della banca di esibire la documentazione richiesta;
- b) la posizione di terzieta' del curatore fallimentare rispetto al patrimonio
- del fallito, del quale non puo' essere considerato "successore", ma semplice
- amministratore;
- c) l'inesistenza di alcun obbligo di rendiconto, a seguito dello scioglimento
- del contratto di conto corrente a seguito del fallimento del correntista;
- d) l'insussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura ex art. 700,
- essendovi altri rimedi processuali tipici, individuabili nel sequestro
- giudiziario di cui all'art. 670, comma 2, ovvero nell'art. 210 c.p.c.
- Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al
- pagamento delle spese del giudizio.
- Il Giudice delegato si riservava di provvedere sulle contrapposte
- richieste delle parti.
-
RITENUTO IN DIRITTO
- Sul piano sostanziale, la Banca ha eccepito l'insussistenza di un diritto
- ad ottenere la documentazione completa dei rapporti intercorsi tra Banca e
- fallito negli ultimi due anni, affermando l'erroneita' della interpretazione
- offerta dalla curatela fallimentare degli artt. 30 e 31 L.Fall., 119, quarto
- comma, D.Lgs. 385/1993, e 1713 e 1229 c.c.
- Per quanto concerne i poteri del Curatore fallimentare, e
- l'interpretazione degli artt. 30 e 31 L.Fall., non puo' esservi dubbio che il
- curatore fallimentare non sia un mero sostituto del fallito, pur essendo
- investito dalla legge dell'esercizio dei poteri che spettavano al fallito, al
- fine dell'amministrazione del di lui patrimonio, ma riveste ed esercita un
- "ufficio di diritto pubblico", al punto che e' dalla legge stessa qualificato
- pubblico ufficiale "per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni" (art.
- 30 L.Fall.: e tale sua veste e' confermata dall'art. 228 L.Fall., che estende
- al curatore una responsabilita' penale tipica dei pubblici ufficiali).
- Egli quindi esercita i poteri che la legge gli attribuisce, in proprio:
- nella duplice veste di sostituto ex lege del fallito nell'esercizio di diritti
- e poteri originariamente suoi propri, (e per il cui esercizio egli e' divenuto
- incapace a seguito della pronuncia di fallimento), e di diretto titolare di
- diritti e poteri inerenti all'ufficio di cui e' investito, tra cui la
- titolarita' dell'esercizio dell'azione revocatoria, nonche' di obblighi, come
- quello, ex art. 33 L.Fall. di relazionare dettagliatamente al giudice delegato
- sulla situazione patrimoniale del fallito, e sulle operazioni da lui compiute
- e su tutti i fatti relativi al fallimento, nonche' su quanto "puo' interessare
- anche ai fini dell'istruttoria penale".
- Tuttavia, la duplice veste del Curatore fallimentare non significa che
- egli, nel caso in esame, agisca con esercizio di poteri di supremazia, come ha
- invece equivocato, ed erroneamente affermato, la banca resistente, contestando
- l'uso di un preteso potere in tal senso, di cui il Curatore non ha in realta'
- mai inteso arrogarsi l'esercizio.
- La prova che non si e' di fronte ad alcun esercizio di potere di
- supremazia e' data proprio dal fatto che il Curatore ha adito l'Autorita'
- giudiziaria, al pari di qualsiasi soggetto privato, per il riconoscimento e la
- tutela del suo diritto. Laddove l'esistenza (e l'esercizio) di un potere di
- supremazia, di fonte pubblicistica, presuppongono l'uso di mezzi di autotutela
- amministrativa, e di poteri di azione in via "diretta", nella specie
- assolutamente insussistenti.
- Cio' chiarito, non puo' che concordarsi con la lapalissiana affermazione
- della banca resistente secondo cui e' nell'ordinamento giuridico che va
- ricercata la norma che attribuisce il diritto di ottenere l'esibizione della
- documentazione relativa ai rapporti tra la banca ed il suo cliente.
- Ma non appaiono condivisibili le argomentazioni della banca resistente
- rivolte a sostenere l'inesistenza di tale diritto.
- Ha sostenuto il resistente che il Curatore e' terzo rispetto al fallito e
- non puo' esserne considerato il successore. Si tratta di affermazioni
- pacifiche in giurisprudenza, che non rilevano ai fini della decisione della
- presente controversia.
- La richiamata terzieta' del Curatore, infatti, non puo' intendersi quale
- impossibilita' del medesimo di agire in luogo del fallito, perche' tale
- conclusione contrasterebbe con la sua stessa funzione istituzionale, che e'
- quella di amministratore dei beni del fallito, inclusi fra essi tutti i suoi
- diritti che non siano strettamente personali, cioe' a contenuto non
- patrimoniale): un amministratore deve poter compiere tutte le attivita'
- necessarie alla sua funzione. Cio' e' confermato dall'art. 35 L.Fall., che
- attribuisce al Curatore, (dietro autorizzazione del Giudice delegato, come per
- l'esercizio di molti altri poteri, ma in ragione della necessaria valutazione
- di utilita' economica per il fallimento), una serie di poteri di straordinaria
- amministrazione, tra cui anche il potere di "ricognizione di diritti di
- terzi": che significa verifica non soltanto positiva, ma anche negativa, di
- diritti di terzi sui beni e sul patrimonio del fallito; e che implica dunque
- la cognizione e la valutazione di ogni rapporto, (e quindi di ogni
- documentazione ad esso relativa), inerente ai rapporti patrimoniali
- intrattenuti dal fallito con i terzi. Ma anche altre norme depongono in tal
- senso: si pensi all'art. 48 L.Fall., che attribuisce al Curatore il diritto di
- ricevere, in luogo del fallito, la corrispondenza diretta al fallito, che
- riguardi interessi patrimoniali; all'art. 43 L.Fall. che prevede la
- sostituzione processuale del fallito; etc.
- La terzieta' del Curatore va quindi intesa unicamente come distacco del
- Curatore dagli interessi propri del fallito, dovendo egli perseguire
- l'interesse del Fallimento, e dei creditori (anche contro l'interesse
- personale del fallito), ma non puo' essere invocata per sottrargli la
- possibilita' di esercitare i diritti e le azioni che spettano al fallito (e
- del quale, come accennato la legge stessa gli attribuisce la sostituzione),
- allo scopo di recuperare al Fallimento, ed ai diritti dei creditori, i beni
- che contra legem sono stati sottratti alle ragioni di questi ultimi.
- Ne' e' pertinente il richiamo alla figura della "successio", del tutto
- fuori luogo, poiche' nella specie ci si trova di fronte da un organo investito
- ex lege dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo al fallito, al solo
- fine, limitato temporalmente e funzionalmente, di assicurare la
- regolarizzazione dei rapporti patrimoniali tra il fallito ed i terzi aventi
- causa insoddisfatti.
- Fra i diritti del fallito, che il Curatore si trova ad esercitare
- nell'esercizio delle sue funzioni, vi e' anche quello di accedere alla
- documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal fallito medesimo.
- Tale diritto trova la propria fonte positiva negli artt. 1856 e 1713 c.c.
- Il primo stabilisce che la banca risponde secondo le regole del mandato
- per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altri clienti, e
- quindi richiama l'art. 1713 c.c., il cui primo comma prevede l'obbligo
- generale di rendiconto del mandatario, ed il secondo comma fissa il principio,
- di ordine pubblico, che "la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non
- ha effetto i casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa
- grave".
- Tale disposizione trova il suo fondamento in principi piu' generali,
- relativi agli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.),
- ma soprattutto discende dal fondamentale ed inderogabile principio di cui
- all'art. 1229 c.c., secondo il quale non sono ammissibili, e sono nulli, i
- patti che escludano (o anche limitino) preventivamente la responsabilita' del
- debitore per dolo o colpa grave, come pure i patti che esonerino (o limitino)
- la responsabilita' del debitore o dei suoi ausiliari, per violazione di
- obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
- Che il principio di cui all'art. 1229 c.c. costituisca un principio
- inderogabile di ordine generale, e' confermato altresi' dal fatto che esso e'
- espressamente riaffermato in tutti casi in cui si possono profilare ipotesi di
- esclusione o riduzione convenzionale di responsabilita': cfr. ad esempio, ed a
- titolo meramente indicativo, gli artt. 1490, 1579, 1681, 1785-bis, 1838, ult.
- comma, 1900 c.c.
- L'obbligo di rendiconto si estrinseca appunto nel porre a disposizione
- del mandante ogni documento inerente alle attivita' svolte dal mandatario,
- onde consentirgli di valutare se questi abbia agito nei limiti del mandato ed
- in conformita' dei patti e delle norme di legge.
- Non puo' in alcun modo escludersi tale obbligo del mandatario, neppure
- adducendo che ne potrebbero derivare azioni giudiziarie nei confronti del
- mandatario, poiche' l'obbligo di rendiconto e' indipendente ed autonomo da
- qualsiasi altro diritto che il mandante voglia far valere, e costituisce una
- obbligazione ontologica del rapporto di mandato, e dei rapporti analoghi, tra
- cui il conto corrente, la cui analogia e' espressamente riconosciuta ex lege.
- Priva di pregio risulta altresi' l'argomentazione del resistente secondo
- cui i contratti di conto corrente si sciolgono per il fallimento del
- correntista e quindi non e' possibile il subentro del Curatore nei relativi
- diritti del cliente fallito. E' evidente che lo scioglimento di un rapporto
- contrattuale non fa venir meno le obbligazioni da esso scaturite e non ancora
- soddisfatte, ed il diritto alla documentazione dell'attivita' svolta persiste
- anche (ed a maggior ragione) dopo lo scioglimento per fallimento. Il principio
- e' stato affermato, in un caso analogo di morte del mandante, dalla Cass. 30-
- 8-1994 n. 7592, che ha sottolineato che l'estinzione del mandato per morte del
- mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario: il quale
- deve adempierlo nei confronti degli eredi, e nel caso di fallimento, nei
- confronti del Curatore.
- Ne' puo' ritenersi che tale obbligo generale di rendiconto sia derogato o
- eliminato dalle disposizioni della normativa in materia bancaria e
- finanziaria, dettate in materia di estratti-conto, sia perche' altra e' la
- funzione di tale normativa, e sia perche' una siffatta deroga, che non
- potrebbe mai ritenersi introdotta surrettiziamente, per via implicita ed
- indiretta, anche qualora affermata espressamente dalla legge porrebbe seri
- problemi di legittimita' e di compatibilita' con i principi generali
- dell'ordinamento.
- In questo ordine di idee, del resto, si pone l'affermazione costante in
- giurisprudenza secondo cui e' irrilevante l'avvenuta approvazione
- dell'estratto conto, allorche' viene posta in dubbio la validita' dei fatti
- giuridici da cui discendono le poste in esso indicate (cfr. in tal senso, da
- ultimo, Cass. n. 452/1984, n. 2095/1980, n. 1456/1975, 24-5-1991 n. 5876, 14-
- 2-1984 n. 1112).
- Per quanto concerne il disposto dell'art. 119, quarto comma, del T.U.
- 385/1993 in materia bancaria e finanziaria, che limiterebbe tale diritto "a
- singole operazioni", esso, come pure il suo precedente (l'art. 8 L. 154/1992),
- appaiono male invocati.
- E' vero che tali norme dispongono che "il cliente ha diritto di ottenere,
- a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,
- copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
- ultimi dieci anni" (cosi' l'art. 119, comma 4, T.U. 385/1993, in vigore
- dall'1-1-1994), e, prima di esso, analogamente, che "il cliente ha diritto di
- ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni,
- copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a
- partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto
- corrente, con facolta' per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di
- ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute" (cosi' l'art. 8,
- quarto comma, L. 154/1992, formalmente abrogato ma lasciato espressamente in
- vigore sino all'emanazione di non meglio specificati provvedimenti attuativi
- del T.U. 385/1993, ex art. 161, c. 2, T.U. cit.).
- Tuttavia non puo' sfuggire che entrambe tali norme, per la loro
- collocazione sistematica (v. il titolo della L. 154/1992 ed il titolo VI entro
- cui e' allocato l'art. 119 nel T.U. 385/1993) hanno la funzione di assicurare
- il minimo sufficiente di trasparenza delle condizioni contrattuali tra
- clientela e banche.
- Cosi' entrambe sono intitolate "comunicazioni periodiche alla clientela",
- e regolano dunque gli obblighi ordinari di comunicazione e documentazione da
- parte "dei soggetti indicati nell'art. 115" del T.U., e cioe' delle banche e
- degli intermediari finanziari, nei contratti di durata, al cliente.
- Come si deduce dalla loro ratio, tali norme non possono avere la funzione
- di modificare, in danno del cliente, i principi generali in materia di
- rendiconto e di responsabilita' applicabili anche ai contratti bancari, ed in
- particolare al contratto di deposito in conto corrente, che trova specifica ed
- articolata disciplina del codice civile.
- Se quindi tali disposizioni fissano il diritto ("minimo") del cliente di
- ottenere, ad nutum, "copia della documentazione" (e non piu' solo l'estratto
- delle operazioni compiute) inerente a "singole operazioni", fissando un
- termine per l'adempimento della Banca o intermediario finanziari, (decorso il
- quale si profila un inadempimento giuridicamente azionabile), regolando
- altresi' l'attribuzione delle spese, non puo' pero' dedursi da tali norme che
- a contrario la legge avrebbe escluso ogni altro obbligo di documentazione a
- carico delle banche, poiche' restano in vigore i principi generali citati, che
- non risultano contraddetti ne' tanto meno abrogati dalle norme esaminate.
- In ogni caso, la richiesta dell'istante di ottenere la documentazione
- delle "singole operazioni" eseguite dalla SIMA ITALIA s.r.l. nel biennio dal
- 20-1-1991 al 20-1-1993, sul c/c 84696/06 acceso presso la Banca convenuta
- rientrerebbe pienamente nell'alveo del disposto dell'art. 119 cit.
- In conclusione, non puo' aderirsi all'assunto del resistente, secondo
- cui nella normativa vigente si potrebbe dedurre il diritto della banca di
- rifiutare l'esibizione di ogni documentazione inerente ai rapporti
- intrattenuti con il fallito, perche' cio' equivarrebbe ad impedire una
- verifica sull'operato della banca, tanto piu' necessaria ed imprescindibile
- allorquando si ponga il dubbio sul rispetto di principi di diritto e di
- correttezza da parte della stessa. E' quindi priva di pregio l'obiezione
- conseguente, secondo cui la banca non puo' essere obbligata ad esibire la
- documentazione finalizzata all'accertamento delle condizioni per la
- proposizione di eventuali azioni revocatorie contro se stessa, perche', alla
- luce dei principi generali predetti, la banca mandataria non puo' occultare le
- proprie responsabilita' rifiutandosi di rendere conto della gestione, e
- perche', come si e' gia' chiarito, poiche' l'obbligo di rendiconto e'
- indipendente ed autonomo, che prescinde da qualsiasi altro diritto che il
- mandante voglia far valere, dopo aver avuto cognizione dell'attivita' svolta
- dal mandatario.
- Un ultimo aspetto, per completezza, va affrontato, sul piano sostanziale,
- e concerne la possibilita' che la banca non sia obbligata ad esibire
- documentazione relativa anche ai rapporti dell'imprenditore fallito con terzi
- aventi causa, rapporti che siano sorti o siano passati attraverso la banca
- medesima, per il c.d. segreto bancario.
- Al riguardo, in primis, va chiarito che non esiste la possibilita' di
- eccepire alcun segreto bancario, sia perche', come e' noto, il segreto
- bancario non ha fonte legislativa diretta, ma deriva da fonte consuetudinaria,
- o contrattuale, e quindi non puo' contrastare con norme di legge, e sia
- perche' la legge fallimentare attribuisce al curatore il potere, e quindi il
- diritto, proprio di conoscere tutti i rapporti intercorsi tra il fallito e gli
- aventi causa, dal momento che gli attribuisce personalmente "l'amministrazione
- del patrimonio fallimentare" (artt. 31 e 32 L. Fall.) e la veste di sostituto
- del fallito ai fini della gestione dei suoi rapporti patrimoniali (v. artt. 43
- e 48 L.Fall.).
- Ma, in secondo luogo, ed e' questa osservazione assorbente della
- precedente, non sussiste alcuna violazione di segreto bancario, perche' questo
- concerne la tutela dei rapporti patrimoniali dei terzi, estranei ai rapporti
- del soggetto che chiede l'informazione o la documentazione; laddove, nella
- specie, si tratta invece della documentazione relativa ai rapporti
- intrattenuti dallo stesso fallito, nel nome e per conto del quale il curatore
- agisce, con terzi soggetti attraverso la banca, e quindi non vi sarebbe alcun
- segreto da tutelare nei confronti del curatore, ne' nei confronti di alcun
- terzo, poiche' ne' il curatore ne' gli aventi causa sono terzi rispetto a tali
- atti.
- Cio' chiarito sul piano sostanziale, vanno esaminate le obiezioni
- processuali all'esperibilita' della procedura di cui all'art. 700 c.p.c.
- Come e' noto, presupposti indispensabili, ex lege, per l'esperibilita'
- del procedimento ex art. 700 c.p.c., sono:
- a) l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria, diritto che deve
- essere, tra l'altro, specificato in ricorso, onde poter valutare il
- collegamento con la procedura d'urgenza, e la sussistenza degli ulteriori
- requisiti di ammissibilita' di quest'ultima;
- b) il timore fondato di un pregiudizio grave ed irreparabile per il diritto
- medesimo, durante il tempo necessario per adire la giustizia in via ordinaria;
- c) la inesistenza di altra azione tipica prevista dall'ordinamento con
- funzione egualmente cautelare, in via provvisoria, per evitare il danno dal
- ritardo dell'esperimento dei mezzi di tutela ordinari.
- Il resistente ha eccepito l'inesistenza di un diritto a tutela del quale
- esperire il procedimento ex art. 700, per "assicurare provvisoriamente gli
- effetti della decisione sul merito".
- L'assunto e' erroneo, poiche' il curatore fallimentare e' titolare di
- piu' di un diritto a cui la domanda ex art. 700 in esame puo' essere
- cautelarmente finalizzata.
- E' tale infatti il diritto di agire in revocatoria per recuperare i beni
- illegittimamente sottratti all'attivo fallimentare.
- Ma ancor prima del diritto di agire in revocatoria, ben si colloca anche
- il diritto, pieno e tutelato dalla legge, di conoscere l'esatta situazione
- patrimoniale del fallito, diritto che gia' spettava all'imprenditore, poi
- fallito, ex art. 1713 cit., e che a maggior ragione spetta al curatore, sia in
- veste di sostituto, sostanziale e processuale, del fallito e sia in veste di
- pubblico ufficiale preposto al recupero ed alla liquidazione dell'attivo
- fallimentare.
- Tale diritto ben legittimerebbe una azione di accertamento, e ben
- potrebbe, quindi, fondare un ricorso in via cautelare ove il ritardo nella sua
- soddisfazione rendesse impossibile la verifica di lesioni della sfera
- patrimoniale dell'interessato e l'esercizio delle corrispondenti azioni di
- tutela.
- Non si tratta, quindi, come ha supposto il resistente, di una tutela
- d'urgenza invocata a supporto di un'azione futura ed eventuale (quella
- revocatoria), in relazione alla quale senz'altro lo strumento cautelare in
- esame sarebbe inammissibile, difettando l'attualita' dell'interesse e del
- pregiudizio nel ritardo, ma si tratta di una tutela invocata a salvaguardia di
- un diritto attuale, cioe' il diritto di conoscere e verificare la situazione
- patrimoniale del fallito, che compete pienamente al Curatore fallimentare.
- Quanto al requisito dell'urgenza, che sussiste in astratto in virtu' dei
- termini di legge per l'esperimento delle incombenze della curatela e
- dell'eventuale revocatoria, esso e' oggi in concreto altresi' ravvisabile in
- re ipsa, in virtu' della persistente inerzia della banca convenuta, che a
- fronte delle legittime richieste della curatela fallimentare di prendere
- visione e di ottenere copia di tale documentazione, avanzate gia' da tempo, ha
- disatteso tali richieste, non dandovi alcun riscontro, aggravando il rischio
- di grave ed irreparabile pregiudizio per il buon esito della procedura
- fallimentare e ritardandone lo svolgimento.
- Resta da esaminare la sussistenza del terzo requisito, necessario per la
- esperibilita' della procedura ex art. 700 c.p.c., e cioe' la inesistenza di
- altra azione tipica, che possa adempiere alla medesima funzione cautelare.
- Con riferimento ai provvedimenti di cui si chiede l'adozione al giudice
- adi'to, l'unica azione tipica che si profila come astrattamente utilizzabile
- in alternativa all'esperito art. 700 c.p.c. e' il ricorso per sequestro
- giudiziario di cui all'art. 670, n. 2, c.p.c., che tra l'altro appare riferito
- specificamente a documenti, registri etc., ed al quale ha fatto riferimento
- anche la banca resistente.
- Tuttavia, non sembra che allo strumento dell'art. 670 c.p.c. possa
- attribuirsi il ruolo di misura cautelare generale tale da escludere
- automaticamente l'esperibilita' dell'art. 700 c.p.c.
- Infatti, l'esperibilita' del ricorso per sequestro giudiziario e' fondata
- sui seguenti presupposti:
- a) la funzione probatoria delle cose di cui si chiede il sequestro
- giudiziario;
- b) la controversia sul diritto alla esibizione o alla comunicazione nel
- processo (in corso o in fieri) delle stesse alla parte che ne chiede il
- sequestro;
- c) l'opportunita' di provvedere alla custodia temporanea delle stesse.
- La funzione dell'art. 670, n. 2, c.p.c., e' quindi quella di assicurare
- al futuro giudizio, o al giudizio in corso, la conservazione di gia'
- individuati mezzi di prova, documentali, o consistenti in oggetti vari, dei
- quali e' allo stato controversa la utilizzabilita' processuale, ovvero
- l'obbligo o il diritto alla produzione nel processo.
- Tanto e' vero che la giurisprudenza ritiene che per l'autorizzazione al
- sequestro ex art. 670, e' necessario che ricorrano gli estremi perche' possa
- essere domandata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass. 1-3-1973 n. 564).
- Esso ben potrebbe essere utilizzato, ad esempio, successivamente all'art.
- 700, per ottenere la custodia giudiziaria e la conservazione, in originale, di
- quei documenti di cui si e' ottenuta l'esibizione in copia con il ricorso ex
- art. 700 c.p.c.
- Benche' si tratti di ipotesi affini al caso in esame, i casi di cui
- all'art. 670 n. 2 c.p.c. non appaiono coincidenti con l'oggetto del
- procedimento ex art. 700 c.p.c. in esame, in quanto:
- a) in primo luogo, il ricorso all'art. 700 e' finalizzato al riconoscimento
- immediato di un diritto, quello alla conoscenza ed alla ricezione in copia
- della documentazione bancaria de qua, per il cui accertamento si agira' in
- successivo giudizio di merito: esso quindi fa valere un diritto sostanziale;
- b) e' del tutto ipotetica la loro utilizzabilita' in un futuro giudizio,
- conseguendo alla valutazione, ancora da farsi, sulle loro risultanze, sulla
- opportunita' ed utilita', oltreche' sulla fondatezza, di una eventuale azione
- revocatoria;
- c) non occorre assicurare la custodia di tali documenti, ma occorre garantirne
- il diritto di visione e di consultazione alla curatela fallimentare, potendo
- soltanto eventualmente subentrare una successiva esigenza di custodia, a
- seguito dell'accertamento della necessita' di esperire l'azione revocatoria.
- L'unico presupposto che potrebbe apparire in comune con il presente
- procedimento risiede nella controversia sulla esibizione o comunicazione.
- Ma la comunicazione o esibizione, per cui e' controversia, di cui parla
- l'art. 670 c.p.c. e' quella da effettuare nel processo, laddove oggetto della
- attuale controversia ex art. 700 c.p.c., e' il diritto del soggetto curatore
- fallimentare di consultare l'intera documentazione dei rapporti del fallito
- con la banca (e/o con i terzi che sia in possesso della banca), al di fuori di
- un processo (la cui instaurazione e' soltanto eventuale), poiche' il curatore
- agisce nella veste di amministratore dei beni del fallimento, e non come parte
- di un processo gia' pendente, o di cui e' gia' certa l'instaurazione.
- Esclusa la utilizzabilita' per il caso in esame dello strumento di cui
- agli artt. 669-bis e ss. e 670 c.p.c., puo' anche piu' agevolmente escludersi
- che l'esperibilita' dell'art. 700 c.p.c. possa essere esclusa dall'esistenza
- dell'ipotesi di cui all'art. 210 c.p.c., cui pure ha fatto riferimento la
- banca resistente. L'art. 210 c.p.c. non prevede una tipologia di azione,
- rispetto alla quale il ricorso ex art. 700 potrebbe porsi in relazione di
- sussidiarieta', ma soltanto un mezzo di acquisizione di prove, esperibile in
- corso di giudizio, per cui nessun rapporto di esclusione puo' intercorrere con
- l'art. 700 prima della instaurazione del processo.
- Deve, in conclusione, ritenersi pienamente esperibile la procedura ex
- art. 700, sussistendone i presupposti sia di diritto sostanziale che
- processuali.
-
P T M
- Letti gli artt. 669-sexies, 669-octies e 700 c.p.c.;
- Ordina al BANCO AAAA S.P.A., con sede in VVVV, in persona del legale
- rappresentante pro tempore, di esibire entro il termine perentorio di trenta giorni
- dalla notifica del presente provvedimento alla Curatela del fallimento SSSS, in persona
- del curatore dr. FFFF:
- 1) il contratto di c/c n. 84696/06, stipulato presso la filiale di Milano 12,
- ed intestato alla fallita s.r.l. SIMA ITALIA;
- 2) la documentazione di tutte le operazioni eseguite dalla s.r.l. SIMA ITALIA,
- dal 20-1-1991 al 20-1-1993.
- 3) il contratto di affidamento, ed i negozi di fideiussione stipulati da
- terzi a favore della societa' fallita, relativamente al predetto rapporto di
- conto corrente.
- Fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente
- ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito di accertamento del
- diritto, ovvero di revocatoria.
- Riserva la liquidazione delle spese all'esito dell'instaurando giudizio di merito.
- Trani, 26 aprile 1996.
Il Giudice designato