Trib. Trani, sez. civ., 26 aprile 1996 (ord.). Proc. civ. caut. n. 99/1995.
Est. Pica. Ric. CURATELA del FALLIMENTO SSSS (avv.to Monterisi) c. BANCO AAAA S.P.A. (avv.to Campanile).
 
    Il curatore fallimentare non e' un mero sostituto del fallito, ma riveste ed esercita un "ufficio di diritto pubblico", ed e' dalla legge stessa qualificato pubblico ufficiale "per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni".
    Egli esercita i poteri che la legge gli attribuisce, in proprio, ma nella duplice veste:
- di sostituto ex lege del fallito nell'esercizio di diritti e poteri originariamente suoi propri,
(e per il cui esercizio egli e' divenuto incapace a seguito della pronuncia di fallimento),
- e di diretto titolare di diritti e poteri inerenti all'ufficio di cui e' investito, tra cui la titolarita' dell'esercizio dell'azione revocatoria, nonche' di obblighi, come quello, ex art. 33 L.Fall. di
relazionare dettagliatamente al giudice delegato sulla situazione patrimoniale del fallito.
    Il curatore ha diritto di accedere alla documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti
dal fallito, e la banca non puo' rifiutarsi di fornire la relativa documentazione, essendo obbligata,
quale mandataria, al rendiconto nei confronti del fallito e quindi avendo anche verso il Curatore
del fallimento.
    L'obbligo di rendiconto si estrinseca nel porre a disposizione del mandante ogni documento inerente alle attivita' svolte dal mandatario, onde consentirgli di valutare se questi abbia agito nei
limiti del mandato ed in conformita' dei patti e delle norme di legge.
    Tale obbligo non puo' essere eluso, neppure adducendo che ne potrebbero derivare azioni giudiziarie nei confronti del mandatario, poiche' l'obbligo di rendiconto e' indipendente ed
autonomo da qualsiasi altro diritto che il mandante voglia far valere, e costituisce una
obbligazione ontologica del rapporto di mandato: e la legge prevede espressamente l'impossibilita'
di dispensa dall'obbligo in caso di dolo o colpa grave del mandatario.
    La norma del testo unico bancario che regola la richiesta del cliente di informazioni su proprie operazioni non incide e non deroga all'obbligo generale di rendiconto della banca, per la diversa funzione delle due normative.
    La normativa bancaria ha la funzione di assicurare il minimo sufficiente di trasparenza
dei rapporti tra clientela e banche.
    La normativa codicistica afferma invece i principi generali in materia di rendiconto e di responsabilita' applicabili anche ai contratti bancari, ed in particolare al contratto di deposito
in conto corrente (1).
 
    (artt. 30 e 31 L.Fall.; artt. 1229, 1713, 1856 c.c.; art. 119 D.Lgs. 1-9-1993 n. 385).

 

    (Omissis).
 
                             RILEVATO IN FATTO
Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la Curatela del
fallimento SSSS, nella persona del suo curatore dr. XXXX, premesso:
a) di avere invitato l'Istituto di credito resistente ad esibire copia degli
estratti conto relativi al c/c n. 84696/06, intestato alla societa' fallita, e
della documentazione relativa agli affidamenti ottenuti da questa su detto
conto, e delle fideiussioni, al fine di disporre della documentazione
necessaria e indispensabile per l'adempimento dei compiti del suo ufficio;
b) che il Banco AAAA aveva rifiutato l'esibizione, asserendo che la Curatela
fallimentare non aveva "alcun diritto, in base alla legge, di richiedere alla
banca la consegna della documentazione richiesta";
c) che pertanto la Curatela si era vista obbligata a ricorrere alla procedura
ex art. 700 c.p.c., per ottenere l'esibizione della documentazione bancaria
relativa alla societa' fallita;
chiedeva che il giudice adito, ritenendo la sussistenza del fumus boni
juris e del periculum in mora, ordinasse alla s.p.a. Banco AAAA, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore, l'esibizione immediata:
a) del contratto di conto corrente relativo al c/c n. 84696/06, acceso presso
la filiale di Milano 12 della banca predetta, ed intestato alla societa'
fallita s.r.l. SSSS;
b) dei relativi estratti conto con le singole operazioni compiute dalla SIMA
ITALIA s.r.l. per tutto il biennio precedente alla dichiarazione di
fallimento, e cioe' dal 20-1-1991 al 20-1-1993;
c) del contratto di affidamento, e dei negozi di fideiussione stipulati da
terzi a favore della societa' fallita, relativamente al predetto rapporto di
conto corrente.
Fissata la comparizione delle parti, si costituiva la Banca convenuta,
contestando la pretesa del ricorrente, ed eccependo:
a) l'insussistenza del diritto della curatela fallimentare di accedere alla
documentazione predetta, per l'inesistenza di norme che sanciscano l'obbligo
della banca di esibire la documentazione richiesta;
b) la posizione di terzieta' del curatore fallimentare rispetto al patrimonio
del fallito, del quale non puo' essere considerato "successore", ma semplice
amministratore;
c) l'inesistenza di alcun obbligo di rendiconto, a seguito dello scioglimento
del contratto di conto corrente a seguito del fallimento del correntista;
d) l'insussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura ex art. 700,
essendovi altri rimedi processuali tipici, individuabili nel sequestro
giudiziario di cui all'art. 670, comma 2, ovvero nell'art. 210 c.p.c.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio.
Il Giudice delegato si riservava di provvedere sulle contrapposte
richieste delle parti.
                                 RITENUTO IN DIRITTO
Sul piano sostanziale, la Banca ha eccepito l'insussistenza di un diritto
ad ottenere la documentazione completa dei rapporti intercorsi tra Banca e
fallito negli ultimi due anni, affermando l'erroneita' della interpretazione
offerta dalla curatela fallimentare degli artt. 30 e 31 L.Fall., 119, quarto
comma, D.Lgs. 385/1993, e 1713 e 1229 c.c.
Per quanto concerne i poteri del Curatore fallimentare, e
l'interpretazione degli artt. 30 e 31 L.Fall., non puo' esservi dubbio che il
curatore fallimentare non sia un mero sostituto del fallito, pur essendo
investito dalla legge dell'esercizio dei poteri che spettavano al fallito, al
fine dell'amministrazione del di lui patrimonio, ma riveste ed esercita un
"ufficio di diritto pubblico", al punto che e' dalla legge stessa qualificato
pubblico ufficiale "per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni" (art.
30 L.Fall.: e tale sua veste e' confermata dall'art. 228 L.Fall., che estende
al curatore una responsabilita' penale tipica dei pubblici ufficiali).
Egli quindi esercita i poteri che la legge gli attribuisce, in proprio:
nella duplice veste di sostituto ex lege del fallito nell'esercizio di diritti
e poteri originariamente suoi propri, (e per il cui esercizio egli e' divenuto
incapace a seguito della pronuncia di fallimento), e di diretto titolare di
diritti e poteri inerenti all'ufficio di cui e' investito, tra cui la
titolarita' dell'esercizio dell'azione revocatoria, nonche' di obblighi, come
quello, ex art. 33 L.Fall. di relazionare dettagliatamente al giudice delegato
sulla situazione patrimoniale del fallito, e sulle operazioni da lui compiute
e su tutti i fatti relativi al fallimento, nonche' su quanto "puo' interessare
anche ai fini dell'istruttoria penale".
Tuttavia, la duplice veste del Curatore fallimentare non significa che
egli, nel caso in esame, agisca con esercizio di poteri di supremazia, come ha
invece equivocato, ed erroneamente affermato, la banca resistente, contestando
l'uso di un preteso potere in tal senso, di cui il Curatore non ha in realta'
mai inteso arrogarsi l'esercizio.
La prova che non si e' di fronte ad alcun esercizio di potere di
supremazia e' data proprio dal fatto che il Curatore ha adito l'Autorita'
giudiziaria, al pari di qualsiasi soggetto privato, per il riconoscimento e la
tutela del suo diritto. Laddove l'esistenza (e l'esercizio) di un potere di
supremazia, di fonte pubblicistica, presuppongono l'uso di mezzi di autotutela
amministrativa, e di poteri di azione in via "diretta", nella specie
assolutamente insussistenti.
Cio' chiarito, non puo' che concordarsi con la lapalissiana affermazione
della banca resistente secondo cui e' nell'ordinamento giuridico che va
ricercata la norma che attribuisce il diritto di ottenere l'esibizione della
documentazione relativa ai rapporti tra la banca ed il suo cliente.
Ma non appaiono condivisibili le argomentazioni della banca resistente
rivolte a sostenere l'inesistenza di tale diritto.
Ha sostenuto il resistente che il Curatore e' terzo rispetto al fallito e
non puo' esserne considerato il successore. Si tratta di affermazioni
pacifiche in giurisprudenza, che non rilevano ai fini della decisione della
presente controversia.
La richiamata terzieta' del Curatore, infatti, non puo' intendersi quale
impossibilita' del medesimo di agire in luogo del fallito, perche' tale
conclusione contrasterebbe con la sua stessa funzione istituzionale, che e'
quella di amministratore dei beni del fallito, inclusi fra essi tutti i suoi
diritti che non siano strettamente personali, cioe' a contenuto non
patrimoniale): un amministratore deve poter compiere tutte le attivita'
necessarie alla sua funzione. Cio' e' confermato dall'art. 35 L.Fall., che
attribuisce al Curatore, (dietro autorizzazione del Giudice delegato, come per
l'esercizio di molti altri poteri, ma in ragione della necessaria valutazione
di utilita' economica per il fallimento), una serie di poteri di straordinaria
amministrazione, tra cui anche il potere di "ricognizione di diritti di
terzi": che significa verifica non soltanto positiva, ma anche negativa, di
diritti di terzi sui beni e sul patrimonio del fallito; e che implica dunque
la cognizione e la valutazione di ogni rapporto, (e quindi di ogni
documentazione ad esso relativa), inerente ai rapporti patrimoniali
intrattenuti dal fallito con i terzi. Ma anche altre norme depongono in tal
senso: si pensi all'art. 48 L.Fall., che attribuisce al Curatore il diritto di
ricevere, in luogo del fallito, la corrispondenza diretta al fallito, che
riguardi interessi patrimoniali; all'art. 43 L.Fall. che prevede la
sostituzione processuale del fallito; etc.
La terzieta' del Curatore va quindi intesa unicamente come distacco del
Curatore dagli interessi propri del fallito, dovendo egli perseguire
l'interesse del Fallimento, e dei creditori (anche contro l'interesse
personale del fallito), ma non puo' essere invocata per sottrargli la
possibilita' di esercitare i diritti e le azioni che spettano al fallito (e
del quale, come accennato la legge stessa gli attribuisce la sostituzione),
allo scopo di recuperare al Fallimento, ed ai diritti dei creditori, i beni
che contra legem sono stati sottratti alle ragioni di questi ultimi.
Ne' e' pertinente il richiamo alla figura della "successio", del tutto
fuori luogo, poiche' nella specie ci si trova di fronte da un organo investito
ex lege dei rapporti giuridici patrimoniali facenti capo al fallito, al solo
fine, limitato temporalmente e funzionalmente, di assicurare la
regolarizzazione dei rapporti patrimoniali tra il fallito ed i terzi aventi
causa insoddisfatti.
Fra i diritti del fallito, che il Curatore si trova ad esercitare
nell'esercizio delle sue funzioni, vi e' anche quello di accedere alla
documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti dal fallito medesimo.
Tale diritto trova la propria fonte positiva negli artt. 1856 e 1713 c.c.
Il primo stabilisce che la banca risponde secondo le regole del mandato
per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altri clienti, e
quindi richiama l'art. 1713 c.c., il cui primo comma prevede l'obbligo
generale di rendiconto del mandatario, ed il secondo comma fissa il principio,
di ordine pubblico, che "la dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non
ha effetto i casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa
grave".
Tale disposizione trova il suo fondamento in principi piu' generali,
relativi agli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.),
ma soprattutto discende dal fondamentale ed inderogabile principio di cui
all'art. 1229 c.c., secondo il quale non sono ammissibili, e sono nulli, i
patti che escludano (o anche limitino) preventivamente la responsabilita' del
debitore per dolo o colpa grave, come pure i patti che esonerino (o limitino)
la responsabilita' del debitore o dei suoi ausiliari, per violazione di
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Che il principio di cui all'art. 1229 c.c. costituisca un principio
inderogabile di ordine generale, e' confermato altresi' dal fatto che esso e'
espressamente riaffermato in tutti casi in cui si possono profilare ipotesi di
esclusione o riduzione convenzionale di responsabilita': cfr. ad esempio, ed a
titolo meramente indicativo, gli artt. 1490, 1579, 1681, 1785-bis, 1838, ult.
comma, 1900 c.c.
L'obbligo di rendiconto si estrinseca appunto nel porre a disposizione
del mandante ogni documento inerente alle attivita' svolte dal mandatario,
onde consentirgli di valutare se questi abbia agito nei limiti del mandato ed
in conformita' dei patti e delle norme di legge.
Non puo' in alcun modo escludersi tale obbligo del mandatario, neppure
adducendo che ne potrebbero derivare azioni giudiziarie nei confronti del
mandatario, poiche' l'obbligo di rendiconto e' indipendente ed autonomo da
qualsiasi altro diritto che il mandante voglia far valere, e costituisce una
obbligazione ontologica del rapporto di mandato, e dei rapporti analoghi, tra
cui il conto corrente, la cui analogia e' espressamente riconosciuta ex lege.
Priva di pregio risulta altresi' l'argomentazione del resistente secondo
cui i contratti di conto corrente si sciolgono per il fallimento del
correntista e quindi non e' possibile il subentro del Curatore nei relativi
diritti del cliente fallito. E' evidente che lo scioglimento di un rapporto
contrattuale non fa venir meno le obbligazioni da esso scaturite e non ancora
soddisfatte, ed il diritto alla documentazione dell'attivita' svolta persiste
anche (ed a maggior ragione) dopo lo scioglimento per fallimento. Il principio
e' stato affermato, in un caso analogo di morte del mandante, dalla Cass. 30-
8-1994 n. 7592, che ha sottolineato che l'estinzione del mandato per morte del
mandante non fa venir meno l'obbligo di rendiconto del mandatario: il quale
deve adempierlo nei confronti degli eredi, e nel caso di fallimento, nei
confronti del Curatore.
Ne' puo' ritenersi che tale obbligo generale di rendiconto sia derogato o
eliminato dalle disposizioni della normativa in materia bancaria e
finanziaria, dettate in materia di estratti-conto, sia perche' altra e' la
funzione di tale normativa, e sia perche' una siffatta deroga, che non
potrebbe mai ritenersi introdotta surrettiziamente, per via implicita ed
indiretta, anche qualora affermata espressamente dalla legge porrebbe seri
problemi di legittimita' e di compatibilita' con i principi generali
dell'ordinamento.
In questo ordine di idee, del resto, si pone l'affermazione costante in
giurisprudenza secondo cui e' irrilevante l'avvenuta approvazione
dell'estratto conto, allorche' viene posta in dubbio la validita' dei fatti
giuridici da cui discendono le poste in esso indicate (cfr. in tal senso, da
ultimo, Cass. n. 452/1984, n. 2095/1980, n. 1456/1975, 24-5-1991 n. 5876, 14-
2-1984 n. 1112).
Per quanto concerne il disposto dell'art. 119, quarto comma, del T.U.
385/1993 in materia bancaria e finanziaria, che limiterebbe tale diritto "a
singole operazioni", esso, come pure il suo precedente (l'art. 8 L. 154/1992),
appaiono male invocati.
E' vero che tali norme dispongono che "il cliente ha diritto di ottenere,
a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni,
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni" (cosi' l'art. 119, comma 4, T.U. 385/1993, in vigore
dall'1-1-1994), e, prima di esso, analogamente, che "il cliente ha diritto di
ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni,
copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a
partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto
corrente, con facolta' per gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 di
ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute" (cosi' l'art. 8,
quarto comma, L. 154/1992, formalmente abrogato ma lasciato espressamente in
vigore sino all'emanazione di non meglio specificati provvedimenti attuativi
del T.U. 385/1993, ex art. 161, c. 2, T.U. cit.).
Tuttavia non puo' sfuggire che entrambe tali norme, per la loro
collocazione sistematica (v. il titolo della L. 154/1992 ed il titolo VI entro
cui e' allocato l'art. 119 nel T.U. 385/1993) hanno la funzione di assicurare
il minimo sufficiente di trasparenza delle condizioni contrattuali tra
clientela e banche.
Cosi' entrambe sono intitolate "comunicazioni periodiche alla clientela",
e regolano dunque gli obblighi ordinari di comunicazione e documentazione da
parte "dei soggetti indicati nell'art. 115" del T.U., e cioe' delle banche e
degli intermediari finanziari, nei contratti di durata, al cliente.
Come si deduce dalla loro ratio, tali norme non possono avere la funzione
di modificare, in danno del cliente, i principi generali in materia di
rendiconto e di responsabilita' applicabili anche ai contratti bancari, ed in
particolare al contratto di deposito in conto corrente, che trova specifica ed
articolata disciplina del codice civile.
Se quindi tali disposizioni fissano il diritto ("minimo") del cliente di
ottenere, ad nutum, "copia della documentazione" (e non piu' solo l'estratto
delle operazioni compiute) inerente a "singole operazioni", fissando un
termine per l'adempimento della Banca o intermediario finanziari, (decorso il
quale si profila un inadempimento giuridicamente azionabile), regolando
altresi' l'attribuzione delle spese, non puo' pero' dedursi da tali norme che
a contrario la legge avrebbe escluso ogni altro obbligo di documentazione a
carico delle banche, poiche' restano in vigore i principi generali citati, che
non risultano contraddetti ne' tanto meno abrogati dalle norme esaminate.
In ogni caso, la richiesta dell'istante di ottenere la documentazione
delle "singole operazioni" eseguite dalla SIMA ITALIA s.r.l. nel biennio dal
20-1-1991 al 20-1-1993, sul c/c 84696/06 acceso presso la Banca convenuta
rientrerebbe pienamente nell'alveo del disposto dell'art. 119 cit.
In conclusione, non puo' aderirsi all'assunto del resistente, secondo
cui nella normativa vigente si potrebbe dedurre il diritto della banca di
rifiutare l'esibizione di ogni documentazione inerente ai rapporti
intrattenuti con il fallito, perche' cio' equivarrebbe ad impedire una
verifica sull'operato della banca, tanto piu' necessaria ed imprescindibile
allorquando si ponga il dubbio sul rispetto di principi di diritto e di
correttezza da parte della stessa. E' quindi priva di pregio l'obiezione
conseguente, secondo cui la banca non puo' essere obbligata ad esibire la
documentazione finalizzata all'accertamento delle condizioni per la
proposizione di eventuali azioni revocatorie contro se stessa, perche', alla
luce dei principi generali predetti, la banca mandataria non puo' occultare le
proprie responsabilita' rifiutandosi di rendere conto della gestione, e
perche', come si e' gia' chiarito, poiche' l'obbligo di rendiconto e'
indipendente ed autonomo, che prescinde da qualsiasi altro diritto che il
mandante voglia far valere, dopo aver avuto cognizione dell'attivita' svolta
dal mandatario.
Un ultimo aspetto, per completezza, va affrontato, sul piano sostanziale,
e concerne la possibilita' che la banca non sia obbligata ad esibire
documentazione relativa anche ai rapporti dell'imprenditore fallito con terzi
aventi causa, rapporti che siano sorti o siano passati attraverso la banca
medesima, per il c.d. segreto bancario.
Al riguardo, in primis, va chiarito che non esiste la possibilita' di
eccepire alcun segreto bancario, sia perche', come e' noto, il segreto
bancario non ha fonte legislativa diretta, ma deriva da fonte consuetudinaria,
o contrattuale, e quindi non puo' contrastare con norme di legge, e sia
perche' la legge fallimentare attribuisce al curatore il potere, e quindi il
diritto, proprio di conoscere tutti i rapporti intercorsi tra il fallito e gli
aventi causa, dal momento che gli attribuisce personalmente "l'amministrazione
del patrimonio fallimentare" (artt. 31 e 32 L. Fall.) e la veste di sostituto
del fallito ai fini della gestione dei suoi rapporti patrimoniali (v. artt. 43
e 48 L.Fall.).
Ma, in secondo luogo, ed e' questa osservazione assorbente della
precedente, non sussiste alcuna violazione di segreto bancario, perche' questo
concerne la tutela dei rapporti patrimoniali dei terzi, estranei ai rapporti
del soggetto che chiede l'informazione o la documentazione; laddove, nella
specie, si tratta invece della documentazione relativa ai rapporti
intrattenuti dallo stesso fallito, nel nome e per conto del quale il curatore
agisce, con terzi soggetti attraverso la banca, e quindi non vi sarebbe alcun
segreto da tutelare nei confronti del curatore, ne' nei confronti di alcun
terzo, poiche' ne' il curatore ne' gli aventi causa sono terzi rispetto a tali
atti.
Cio' chiarito sul piano sostanziale, vanno esaminate le obiezioni
processuali all'esperibilita' della procedura di cui all'art. 700 c.p.c.
Come e' noto, presupposti indispensabili, ex lege, per l'esperibilita'
del procedimento ex art. 700 c.p.c., sono:
a) l'esistenza di un diritto da far valere in via ordinaria, diritto che deve
essere, tra l'altro, specificato in ricorso, onde poter valutare il
collegamento con la procedura d'urgenza, e la sussistenza degli ulteriori
requisiti di ammissibilita' di quest'ultima;
b) il timore fondato di un pregiudizio grave ed irreparabile per il diritto
medesimo, durante il tempo necessario per adire la giustizia in via ordinaria;
c) la inesistenza di altra azione tipica prevista dall'ordinamento con
funzione egualmente cautelare, in via provvisoria, per evitare il danno dal
ritardo dell'esperimento dei mezzi di tutela ordinari.
Il resistente ha eccepito l'inesistenza di un diritto a tutela del quale
esperire il procedimento ex art. 700, per "assicurare provvisoriamente gli
effetti della decisione sul merito".
L'assunto e' erroneo, poiche' il curatore fallimentare e' titolare di
piu' di un diritto a cui la domanda ex art. 700 in esame puo' essere
cautelarmente finalizzata.
E' tale infatti il diritto di agire in revocatoria per recuperare i beni
illegittimamente sottratti all'attivo fallimentare.
Ma ancor prima del diritto di agire in revocatoria, ben si colloca anche
il diritto, pieno e tutelato dalla legge, di conoscere l'esatta situazione
patrimoniale del fallito, diritto che gia' spettava all'imprenditore, poi
fallito, ex art. 1713 cit., e che a maggior ragione spetta al curatore, sia in
veste di sostituto, sostanziale e processuale, del fallito e sia in veste di
pubblico ufficiale preposto al recupero ed alla liquidazione dell'attivo
fallimentare.
Tale diritto ben legittimerebbe una azione di accertamento, e ben
potrebbe, quindi, fondare un ricorso in via cautelare ove il ritardo nella sua
soddisfazione rendesse impossibile la verifica di lesioni della sfera
patrimoniale dell'interessato e l'esercizio delle corrispondenti azioni di
tutela.
Non si tratta, quindi, come ha supposto il resistente, di una tutela
d'urgenza invocata a supporto di un'azione futura ed eventuale (quella
revocatoria), in relazione alla quale senz'altro lo strumento cautelare in
esame sarebbe inammissibile, difettando l'attualita' dell'interesse e del
pregiudizio nel ritardo, ma si tratta di una tutela invocata a salvaguardia di
un diritto attuale, cioe' il diritto di conoscere e verificare la situazione
patrimoniale del fallito, che compete pienamente al Curatore fallimentare.
Quanto al requisito dell'urgenza, che sussiste in astratto in virtu' dei
termini di legge per l'esperimento delle incombenze della curatela e
dell'eventuale revocatoria, esso e' oggi in concreto altresi' ravvisabile in
re ipsa, in virtu' della persistente inerzia della banca convenuta, che a
fronte delle legittime richieste della curatela fallimentare di prendere
visione e di ottenere copia di tale documentazione, avanzate gia' da tempo, ha
disatteso tali richieste, non dandovi alcun riscontro, aggravando il rischio
di grave ed irreparabile pregiudizio per il buon esito della procedura
fallimentare e ritardandone lo svolgimento.
Resta da esaminare la sussistenza del terzo requisito, necessario per la
esperibilita' della procedura ex art. 700 c.p.c., e cioe' la inesistenza di
altra azione tipica, che possa adempiere alla medesima funzione cautelare.
Con riferimento ai provvedimenti di cui si chiede l'adozione al giudice
adi'to, l'unica azione tipica che si profila come astrattamente utilizzabile
in alternativa all'esperito art. 700 c.p.c. e' il ricorso per sequestro
giudiziario di cui all'art. 670, n. 2, c.p.c., che tra l'altro appare riferito
specificamente a documenti, registri etc., ed al quale ha fatto riferimento
anche la banca resistente.
Tuttavia, non sembra che allo strumento dell'art. 670 c.p.c. possa
attribuirsi il ruolo di misura cautelare generale tale da escludere
automaticamente l'esperibilita' dell'art. 700 c.p.c.
Infatti, l'esperibilita' del ricorso per sequestro giudiziario e' fondata
sui seguenti presupposti:
a) la funzione probatoria delle cose di cui si chiede il sequestro
giudiziario;
b) la controversia sul diritto alla esibizione o alla comunicazione nel
processo (in corso o in fieri) delle stesse alla parte che ne chiede il
sequestro;
c) l'opportunita' di provvedere alla custodia temporanea delle stesse.
La funzione dell'art. 670, n. 2, c.p.c., e' quindi quella di assicurare
al futuro giudizio, o al giudizio in corso, la conservazione di gia'
individuati mezzi di prova, documentali, o consistenti in oggetti vari, dei
quali e' allo stato controversa la utilizzabilita' processuale, ovvero
l'obbligo o il diritto alla produzione nel processo.
Tanto e' vero che la giurisprudenza ritiene che per l'autorizzazione al
sequestro ex art. 670, e' necessario che ricorrano gli estremi perche' possa
essere domandata l'esibizione ex art. 210 c.p.c. (cfr. Cass. 1-3-1973 n. 564).
Esso ben potrebbe essere utilizzato, ad esempio, successivamente all'art.
700, per ottenere la custodia giudiziaria e la conservazione, in originale, di
quei documenti di cui si e' ottenuta l'esibizione in copia con il ricorso ex
art. 700 c.p.c.
Benche' si tratti di ipotesi affini al caso in esame, i casi di cui
all'art. 670 n. 2 c.p.c. non appaiono coincidenti con l'oggetto del
procedimento ex art. 700 c.p.c. in esame, in quanto:
a) in primo luogo, il ricorso all'art. 700 e' finalizzato al riconoscimento
immediato di un diritto, quello alla conoscenza ed alla ricezione in copia
della documentazione bancaria de qua, per il cui accertamento si agira' in
successivo giudizio di merito: esso quindi fa valere un diritto sostanziale;
b) e' del tutto ipotetica la loro utilizzabilita' in un futuro giudizio,
conseguendo alla valutazione, ancora da farsi, sulle loro risultanze, sulla
opportunita' ed utilita', oltreche' sulla fondatezza, di una eventuale azione
revocatoria;
c) non occorre assicurare la custodia di tali documenti, ma occorre garantirne
il diritto di visione e di consultazione alla curatela fallimentare, potendo
soltanto eventualmente subentrare una successiva esigenza di custodia, a
seguito dell'accertamento della necessita' di esperire l'azione revocatoria.
L'unico presupposto che potrebbe apparire in comune con il presente
procedimento risiede nella controversia sulla esibizione o comunicazione.
Ma la comunicazione o esibizione, per cui e' controversia, di cui parla
l'art. 670 c.p.c. e' quella da effettuare nel processo, laddove oggetto della
attuale controversia ex art. 700 c.p.c., e' il diritto del soggetto curatore
fallimentare di consultare l'intera documentazione dei rapporti del fallito
con la banca (e/o con i terzi che sia in possesso della banca), al di fuori di
un processo (la cui instaurazione e' soltanto eventuale), poiche' il curatore
agisce nella veste di amministratore dei beni del fallimento, e non come parte
di un processo gia' pendente, o di cui e' gia' certa l'instaurazione.
Esclusa la utilizzabilita' per il caso in esame dello strumento di cui
agli artt. 669-bis e ss. e 670 c.p.c., puo' anche piu' agevolmente escludersi
che l'esperibilita' dell'art. 700 c.p.c. possa essere esclusa dall'esistenza
dell'ipotesi di cui all'art. 210 c.p.c., cui pure ha fatto riferimento la
banca resistente. L'art. 210 c.p.c. non prevede una tipologia di azione,
rispetto alla quale il ricorso ex art. 700 potrebbe porsi in relazione di
sussidiarieta', ma soltanto un mezzo di acquisizione di prove, esperibile in
corso di giudizio, per cui nessun rapporto di esclusione puo' intercorrere con
l'art. 700 prima della instaurazione del processo.
Deve, in conclusione, ritenersi pienamente esperibile la procedura ex
art. 700, sussistendone i presupposti sia di diritto sostanziale che
processuali.
                                                    P T M
Letti gli artt. 669-sexies, 669-octies e 700 c.p.c.;
Ordina al BANCO AAAA S.P.A., con sede in VVVV, in persona del legale
rappresentante pro tempore, di esibire entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica del presente provvedimento alla Curatela del fallimento SSSS, in persona
del curatore dr. FFFF:
1) il contratto di c/c n. 84696/06, stipulato presso la filiale di Milano 12,
ed intestato alla fallita s.r.l. SIMA ITALIA;
2) la documentazione di tutte le operazioni eseguite dalla s.r.l. SIMA ITALIA,
dal 20-1-1991 al 20-1-1993.
3) il contratto di affidamento, ed i negozi di fideiussione stipulati da
terzi a favore della societa' fallita, relativamente al predetto rapporto di
conto corrente.
Fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente
ordinanza per l'instaurazione del giudizio di merito di accertamento del
diritto, ovvero di revocatoria.
Riserva la liquidazione delle spese all'esito dell'instaurando giudizio di merito.
Trani, 26 aprile 1996.                   Il Giudice designato